21/06/21

Distacco transnazionale e somministrazione: individuazione attività abituale



Nella nota n. 936 del 2021, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro prende in esame il giudizio pronunciato dalla Corte di Giustizia Europea in riferimento al distacco transnazionale operato da una azienda UE che non svolga attività di somministrazione nel Paese presso cui ha sede legale. La persona che esercita un’attività subordinata in uno Stato membro per conto di un datore di lavoro che vi esercita abitualmente le sue attività ed è da questo distaccata, per svolgervi un lavoro per suo conto, in un altro Stato membro rimane infatti soggetta alla legislazione del primo Stato membro.

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha diffuso la nota n. 936 del 15 giugno 2021 sulla tutela sociale da garantire a lavoratori somministrati nell’ambito di un distacco transnazionale, alla luce della sentenza espressa dalla Corte di Giustizia UE sul rilascio dei certificati A1 in parola. Nella fattispecie si trattava di una impresa fornitrice di manodopera che non esercitava nessuna attività di somministrazione in Bulgaria e tutto il suo fatturato dipendesse dall’effettuazione del servizio di somministrazione in altri Paesi UE.

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