La SGR subentrante può utilizzare in compensazione delle imposte e dei contributi dovuti dal fondo il credito IVA relativo al fondo, formatosi nell'anno precedente a quello in cui la sostituzione è divenuta efficace, emergente dall'ultima dichiarazione annuale IVA presentata dalla SGR sostituita, a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione di detta dichiarazione, se l'importo utilizzato è superiore a 5.000 euro. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello n. 421 del 18 giugno 2021. Il visto di conformità apposto sulla dichiarazione della SGR sostituita, nella quale è stata evidenziata l'eccedenza a credito, esplica i suoi effetti anche nei confronti della SGR sostituente.
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