Può beneficiare del medesimo trattamento ai fini IVA previsto per la cessione del bene principale solo nel caso in cui ricorrano le condizioni di accessorietà e dunque venga acquistato e/o ceduto congiuntamente al bene principale. Lo ha evidenziato l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 391 del 7 giugno 2021 con cui ha ricordato che l'elenco di cui all'art. 124, comma 1, del decreto Rilancio ha natura tassativa e non esemplificativa.
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