Per sanare l'errore, laddove l'imposta sia stata assolta, seppur irregolarmente dal cessionario mediante il meccanismo dell'inversione contabile, il cedente deve definire esclusivamente la sanzione, non avendo l'obbligo di versare l'imposta; il cessionario a sua volta, pur rispondendo solidalmente della sanzione applicabile alla violazione, conserva il diritto alla detrazione dell'imposta. Lo ha evidenziato l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 393 del 7 giugno 2021 con cui ha anche analizzato il recupero del credito IVA per il soggetto non residente.
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