Per sanare l'errore, laddove l'imposta sia stata assolta, seppur irregolarmente dal cessionario mediante il meccanismo dell'inversione contabile, il cedente deve definire esclusivamente la sanzione, non avendo l'obbligo di versare l'imposta; il cessionario a sua volta, pur rispondendo solidalmente della sanzione applicabile alla violazione, conserva il diritto alla detrazione dell'imposta. Lo ha evidenziato l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 393 del 7 giugno 2021 con cui ha anche analizzato il recupero del credito IVA per il soggetto non residente.
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
L'impatto dell'a.i. generativa nella contabilità
Devi copiare ed incollare sulla stringa di internet il link di seguito per vedere tale documento da me creato: https://gamma.app/docs/LIA-Ge...
-
Devi copiare ed incollare sulla stringa di internet il link di seguito per vedere tale documento da me creato: https://gamma.app/docs/LIA-Ge...
-
I RIMBORSI DELLE SPESE PER PRESTAZIONI OCCASIONALI NON VANNO CON RITENUTA D'ACCONTO A TITOLO D'ESEMPIO: LA FONDAZIONE CHE CORRISPON...
-
Sostituito DPR 22 dicembre 1986, n. 917 all'art. 110: 10. Non sono ammessi in deduzione le spese e gli altri componenti negativi deri...

Nessun commento:
Posta un commento
Siate moderati.
Nota. Solo i membri di questo blog possono postare un commento.