01/10/22

DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE - 30 SETTEMBRE 2022 Cessione dei bonus energetici IV trimestre ecco i codici tributo

DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE - 30 SETTEMBRE 2022 

Cessione dei bonus energetici IV trimestre ecco i codici tributo

Crediti d'imposta

Con risoluzione n. 54/E del 30 settembre 2022, l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, dei crediti d’imposta relativi ai maggiori oneri effettivamente sostenuti per l’acquisto di energia elettrica, gas naturale e carburante, acquistati dai cessionari, relativi al quarto trimestre 2022. I cessionari possono utilizzare i crediti d’imposta in compensazione, entro il 31 marzo 2023, oppure possono cedere ulteriormente il credito, per l’intero importo, a favore dei soggetti qualificati.


Con la risoluzione n. 54/E del 30 settembre 2022 l'Agenzia delle Entrate ha disposo l'istituzione dei codici tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, dei crediti d’imposta a favore delle imprese a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l’acquisto di energia elettrica, gas naturale e carburante - quarto trimestre 2022.

Gli articoli 1 e 2 del DL n. 144 del 2022 hanno introdotto delle misure agevolative al fine di compensare parzialmente, alle condizioni ivi indicate, il maggior onere sostenuto dalle imprese nel terzo trimestre 2022 per l’acquisto di energia elettrica, gas naturale e carburante.

In particolare:

- l’art. 1, comma 1, prevede il riconoscimento a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica, di cui al D.M. del Ministro dello Sviluppo economico 21 dicembre 2017, di un contributo straordinario sotto forma di credito di imposta, pari al 40% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel terzo trimestre 2022. Il credito di imposta è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l'energia elettrica prodotta dalle imprese di cui al primo periodo e dalle stesse autoconsumata nei mesi di ottobre e novembre 2022;

- l’art. 1, comma 2, prevede il riconoscimento a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale, come definite dallo stesso comma 2, di un contributo straordinario sotto forma di credito di imposta, pari al 40% della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato consumato nei mesi di ottobre e novembre 2022;

- l’art. 1, comma 3, prevede il riconoscimento a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo di energia elettrica, di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, di un contributo straordinario sotto forma di credito di imposta, pari al 30% della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022;

- l’art. 1, comma 4, prevede il riconoscimento a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale, di cui all'art. 5, D.L. n. 17/2022, di un contributo straordinario sotto forma di credito di imposta, pari al 40% della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nei mesi di ottobre e novembre 2022;;

- ’articolo 2, comma 1, prevede il riconoscimento a favore delle imprese esercenti attività agricola e della pesca e alle imprese esercenti l'attività agromeccanica di cui al codice ATECO 1.61 di un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del carburante effettuato nel quarto trimestre solare dell'anno 2022.

La disciplina di riferimento dei crediti d’imposta sopra elencati prevede che gli stessi, entro la data del 31 marzo 2023, siano utilizzati in compensazione, oppure ceduti solo per intero a terzi.

Per consentire l’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta da parte delle imprese beneficiarie, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, sono istituiti i codici tributo:

- 6983 - Credito d’imposta a favore delle imprese energivore (ottobre e novembre 2022) - art. 1, c. 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144”;

- 6984 - Credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale (ottobre e novemrbe 2022) - art. 1, c. 2, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144”;

- 6985” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (ottobre e novembre 2022) – art. 1, c. 3, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144”;

- “6986” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (ottobre e novembre 2022) – art. 1, c. 4, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144”;

-“6987” denominato “credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca (quarto trimestre 2022) – art. 2 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144”.

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