27/09/22

DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE - 26 SETTEMBRE 2022 somme indebitamente percepite.

DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE - 26 SETTEMBRE 2022 

Somme indebitamente percepite: restituzione al netto delle ritenute Imposte dirette  

In tema di restituzione di somme indebitamente percepite al netto delle ritenute, ai fini dell'utilizzo del credito d'imposta sono irrilevanti le vicende e le modalità relative alla concreta restituzione dell'indebito (ad esempio, corresponsione rateale o mancata restituzione). Lo ha ricordato l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 470 del 26 settembre 2022. Se il sostituito, nelle more della definitività della pretesa, corrisponde al netto le somme precedentemente percepite, il sostituto potrà comunque avvalersi del credito d'imposta nel periodo in cui è avvenuta la restituzione.

Con la risposta a interpello n. 470 del 26 settembre 2022 ha fornito chiarimenti in tema di restituzione di somme indebitamente percepite.

L'art. 150, comma 1, del decreto Rilancio ("Modalità di ripetizione dell'indebito su prestazioni previdenziali e retribuzioni assoggettate a ritenuta alla fonte a titolo di acconto") ha introdotto nell'art. 10 TUIR il comma 2-bis il quale prevede espressamente che le somme di cui alla lettera d-bis) del comma 1, se assoggettate a ritenuta, sono restituite al netto della ritenuta subita e non costituiscono oneri deducibili.

Nella circolare 14 luglio 2021, n. 8/E sono stati forniti chiarimenti in merito alla nuova modalità di restituzione al netto delle somme indebitamente percepite disciplinata dall'art. 150. Nel documento di prassi viene preliminarmente chiarito che la nuova disposizione che prevede la restituzione delle somme al "netto" della ritenuta si aggiunge a quella prevista dalla lettera d-bis) ossia al "lordo" della ritenuta.

Leggi anche Ripetizione dell’indebito: restituzione (al netto o al lordo) in tutti i casi di tassazione alla fonte

Al riguardo, nella relazione illustrativa alla norma viene infatti specificato che la modifica normativa, pertanto, attraverso l'inserimento del comma 2-bis nell'art. 10 TUIR prevede che la restituzione delle somme al soggetto erogatore, deve avvenire al netto della ritenuta operata al momento dell'erogazione delle stesse, fermo restando la modalità di restituzione al lordo di cui alla lettera d-bis) del comma 1 dell'art. 10 TUIR, nel caso in cui non sia stata applicata la ritenuta.

Al fine di evitare ingiustificate disparità di trattamento in base alla diversa tipologia di ritenuta operata, è stato chiarito che la restituzione delle somme al netto delle ritenute subite può avvenire nell'ipotesi in cui le somme da restituire siano state assoggettate a ritenuta alla fonte a qualsiasi titolo, nonostante la rubrica dell'art. 150 del decreto Rilancio faccia riferimento esclusivamente alle "ritenute alla fonte a titolo di acconto".

Nella circolare n. 8/E del 2021 è stato chiarito che al fine di determinare l'importo netto da restituire, con particolare riferimento all'ipotesi in cui l'indebito sia relativo ad una parte della somma complessivamente erogata in anni precedenti, in assenza di disposizioni al riguardo, il sostituto sarà tenuto a sottrarre dall'importo lordo che il contribuente è tenuto a corrispondere, la quota parte delle ritenute operate ai fini IRPEF, proporzionalmente riferibili all'indebito.

Nel citato documento di prassi viene, altresì, specificato che le somme da restituire ai sensi del comma 2-bis, vanno calcolate al netto della ritenuta IRPEF subita, nonché delle ritenute applicate relative anche alle eventuali addizionali all'IRPEF. L'art. 150 ha, inoltre, disciplinato le modalità con le quali il sostituto d'imposta recupera le ritenute IRPEF versate all'Erario all'atto della corresponsione delle somme, riconoscendogli un credito d'imposta pari al 30% delle somme restituite al "netto" delle ritenute.

In merito alle modalità di utilizzo del credito d'imposta, nella circolare n. 8/E/2021 è stato chiarito che il diritto del sostituto a fruire del credito di imposta sorge nel momento in cui non può più essere eccepita la legittimità della pretesa alla restituzione. Più precisamente, tenuto conto che il recupero delle ritenute IRPEF ("operate e versate") attiene al rapporto tra sostituto d'imposta ed Erario, si è ritenuto che la "definitività" della pretesa alla restituzione delle somme consenta al sostituto di fruire dell'intero ammontare del credito, a prescindere dell'importo effettivamente corrisposto dal sostituito.

Ciò comporta che ai fini dell'utilizzo del credito di imposta sono irrilevanti le vicende e le modalità relative alla concreta restituzione dell'indebito (ad esempio, corresponsione rateale o mancata restituzione). Tuttavia, se il sostituito, nelle more della definitività della pretesa, corrisponde al netto le somme precedentemente percepite, il sostituto potrà comunque avvalersi del credito d'imposta nel periodo in cui è avvenuta la restituzione.

La disposizione che prevede la possibilità di restituire le somme al netto delle ritenute IRPEF non trova applicazione se alla data del 19 maggio 2020:

- il contribuente ha già restituito l'indebito al "lordo";

- per effetto di pronunce giurisdizionali passate in giudicato, sia stabilita la restituzione al "lordo", salvo diverso successivo accordo tra le parti;

- sia in corso un piano di restituzione rateizzato, calcolato al "lordo" delle ritenute operate all'atto dell'erogazione, salvo diverso successivo accordo tra le parti.

Viene, inoltre, considerato il fatto che potrebbero verificarsi dei casi in cui alla data del 31 dicembre 2019, a seguito di sentenza definitiva o di accordo, la restituzione sia stabilita al netto, in tal caso è stato chiarito che il sostituto d'imposta può fruire del credito in relazione alle restituzioni avvenute dal 1° gennaio 2020.

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