Classificazione delle plusvalenze
Le plusvalenze si distinguono in due principali categorie, in base alla loro origine:
Plusvalenze ordinarie: derivano dalla cessione di beni che fanno parte della gestione ordinaria dell'impresa e che non hanno più utilità per l'attività aziendale.
Plusvalenze straordinarie: derivano dalla vendita di beni in contesti particolari, come operazioni di ristrutturazione aziendale o la cessione di beni non strettamente legati alle attività principali dell’impresa.
Oltre a questa distinzione generale, esistono diversi tipi di plusvalenze legate a specifici asset oppure le seguenti operazioni:
Plusvalenze immobiliari: generate dalla vendita di proprietà immobiliari, quali case, terreni, edifici commerciali. Quando il prezzo di vendita supera quello di acquisto, si realizza una plusvalenza.
Plusvalenze patrimoniali: legate alla cessione di beni di valore, come opere d'arte, gioielli o veicoli di lusso.
Plusvalenze da cessione d'azienda: si verificano quando una società viene venduta a un prezzo superiore al valore contabile dei suoi asset e passività, riflettendo il suo potenziale di guadagno futuro.
Plusvalenze da cessione di quote: riguardano la vendita di partecipazioni societarie o azioni, quando queste vengono vendute a un prezzo superiore rispetto al costo di acquisto.
Trattamento contabile delle plusvalenze
Indipendentemente dalla tipologia di asset, la plusvalenza deve essere registrata nel bilancio civilistico, solitamente nel conto economico, nella sezione riservata ai proventi e agli oneri finanziari. Il bilancio civilistico, più comunemente noto come bilancio aziendale, è il documento che riassume le attività economiche e patrimoniali di un’impresa nel corso di un anno fiscale, contribuendo a determinare utili, perdite e variazioni del patrimonio.
Il trattamento contabile delle plusvalenze varia in base alla loro natura:
Plusvalenze ordinarie: vengono inserite nella sezione A) del conto economico, sotto la voce “altri ricavi e proventi” nel Valore della produzione.
Plusvalenze straordinarie: vanno registrate nella sezione E) sotto la voce “proventi straordinari” nella parte dei Proventi e oneri straordinari.
Regime fiscale delle plusvalenze
Le diverse tipologie di plusvalenze sono soggette a regimi fiscali specifici:
Plusvalenze immobiliari: sono soggette a un'imposta sostitutiva del 26%. L’imposta è versata dal notaio tramite il modello F24.
Plusvalenze patrimoniali: concorrono a formare il reddito imponibile nell'anno in cui sono realizzate. Tuttavia, se i beni sono stati detenuti per almeno tre anni, la tassazione può essere rateizzata su un massimo di cinque anni.
Plusvalenze da cessione d'azienda: non sono imponibili ai fini IRAP e sono soggette ad imposta di registro del 3% (tre per cento) , escludendo l’applicazione dell’IVA.
Plusvalenze da cessione di quote: sono soggette a un'imposta sostitutiva del 26%.
Plusvalenze sui titoli di Stato: la tassazione, definita capital gain (guadagno in conto capitale), prevede un’aliquota del 12,50%.
Mancata dichiarazione delle plusvalenze
La mancata dichiarazione delle plusvalenze è una infrazione fiscale. Ad esempio, per plusvalenze derivanti da capital gain da attività di trading online, che sono tassate al 26%, l’omissione della dichiarazione può portare a sanzioni che raggiungono il 240% dell'imposta evasa. L'Agenzia delle Entrate ha fino a 7 anni per effettuare accertamenti su investimenti esteri, periodo che può estendersi fino a 14 anni se gli investimenti sono stati fatti in Paesi considerati "a rischio" dal fisco italiano.
Tuttavia, se l'investitore si accorge dell'omissione prima di ricevere una cartella esattoriale, può ricorrere al ravvedimento operoso, sanando la propria posizione volontariamente.
Plusvalenze esenti da tassazione
Esistono situazioni in cui le plusvalenze sono esenti da tassazione.
Un esempio è la vendita di partecipazioni quando:
Le partecipazioni sono state detenute per almeno dodici mesi continuativi prima della vendita.
Al momento della chiusura del primo bilancio, le partecipazioni erano classificate come "immobilizzazioni finanziarie".
La società partecipata non ha beneficiato di un regime fiscale agevolato per almeno tre anni precedenti la cessione.
La società partecipata ha svolto prevalentemente attività commerciale per almeno tre anni prima della generazione della plusvalenza.
Spero di aver contribuito a informare il pubblico nella migliore maniera. Saluti
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