Plusvalenza immobiliare in caso di donazione
La plusvalenza immobiliare derivante da una donazione è soggetta a tassazione quando l’immobile ricevuto in donazione viene rivenduto entro cinque anni dalla data di acquisto da parte del donante. In questo caso, la plusvalenza corrisponde alla differenza tra il prezzo di vendita e il costo d'acquisto o di costruzione sostenuto dal donante. Essenzialmente, il donatario “eredita” la situazione fiscale del donante per quanto riguarda il calcolo della plusvalenza.
Le stesse regole previste per la plusvalenza immobiliare in generale si applicano anche nel caso di un immobile ottenuto tramite donazione. Per esempio, se il donatario utilizza l’immobile come abitazione principale per sé o per i propri familiari, è possibile evitare la tassazione della plusvalenza al momento della vendita. Allo stesso modo, si possono dedurre dalla plusvalenza eventuali spese sostenute dal donante per migliorie o interventi edilizi che hanno aumentato il valore dell’immobile.
Un aspetto importante è che la donazione non interrompe il decorso del termine di cinque anni che devono trascorrere dall’acquisto iniziale dell’immobile alla vendita per esentare la plusvalenza dalla tassazione. Questo significa che, anche se l’immobile cambia proprietario attraverso una donazione, il termine di cinque anni continua a decorrere a partire dalla data di acquisto originaria da parte del donante.
Di conseguenza, se il donatario rivende l’immobile dopo più di cinque anni dall’acquisto iniziale da parte del donante (e non dalla data della donazione), non sarà dovuta alcuna tassa sulla plusvalenza. Se, invece, l’immobile viene venduto prima del termine dei cinque anni, si applica la tassazione, salvo i casi di esenzione come l’utilizzo dell’immobile come abitazione principale.
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