Sent. n. 4927 del 27 febbraio 2013
(emessa il 10 gennaio 2013) della Corte Cass., Sez. Trib. - Pres. Merone, Rel. Sambito
LA SOPRAVVALUTAZIONE DELLE ROYALTIES COSTITUISCE ELUSIONE
ABUSO DI DIRITTO - TRANSFER PRICE - SOCIETÀ COLLEGATE - ELUSIONE - CASO DI SPECIE - CORRESPONSIONE DI ROYALTIES ECCESSIVE
La problematica del cd. transfer price o transfer prìcing (la prima espressione pone l’accento sul profilo statico del fenomeno, la seconda su quello dinamico), deve essere affrontata in base alla corretta applicazione della normativa in materia di prezzi di trasferimento tra parti fra loro correlate. Tale normativa consente all’amministrazione finanziaria un controllo dei corrispettivi applicati alle operazioni commerciali e/o finanziarie intercorse tra società collegate e/o controllate residenti in nazioni diverse, al fine di evitare che vi siano aggiustamenti “artificiali” di tali prezzi, determinati dallo scopo di ottimizzare il carico fiscale di gruppo, ad esempio canalizzando il reddito verso le società dislocate in aree o giurisdizioni caratterizzate da una fiscalità più mite. In tale prospettiva assume un ruolo centrale l’art. 110, co. 7 del d.P.R. n. 917/86 (art.76, co. 5 del testo previgente) , a norma del quale i componenti del reddito derivanti da operazioni con società non residenti nel territorio dello Stato che, direttamente o indirettamente controllano l’impresa o ne sono controllate, o che sono controllate dalla stessa società che controlla l’impresa nazionale, sono valutati in base al “valore normale” dei beni ceduti, dei servizi prestati e dei beni ricevuti, determinato ai sensi dell’art. 9 del d.P.R. n. 917/86. La disposizione costituisce una deroga al principio per cui, nel sistema di imposizione sul reddito, questo viene determinato sulla base dei corrispettivi pattuiti dalle parti della singola transazione commerciale (art. 109 d.P.R. 917/86). Nelle ipotesi in cui tali corrispettivi risultano scarsamente attendibili e possono essere manipolati in danno del Fisco italiano, i corrispettivi medesimi sono sostituiti, per volontà di legge, dal “valore normale” dei beni o dei servizi oggetto dello scambio, senza che sia necessario che si siano verificate condotte “simulatorie” danti luogo a fenomeni di tipo “evasivo”, avendo la norma la finalità ulteriore di evitare che, mediante fenomeni non simulatori come l’alterazione di prezzo di trasferimento, l’Erario italiano abbia a subire comunque un concreto pregiudizio. Le norme sul transfer pricing- non combattono cioè l’occultamento del corrispettivo, ma le manovre che incidono sul corrispettivo palese, consentendo il trasferimento surrettizio di utili da uno Stato all’altro, sì da influire in concreto sul regime dell’imposizione fiscale. Si tratta dunque di una clausola antielusiva, in linea con i principi comunitari in tema di abuso del diritto. La norma in esame, va letta, poi, in combinato disposto con l’art. 9 del modello di convenzione fiscale OCSE del 1995 - 1996, secondo il quale “quando le condizioni convenute o imposte tra le due imprese, nelle loro relazioni commerciali o finanziarie, sono diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che in mancanza di tali condizioni sarebbero stati realizzati da una delle due imprese, ma che a causa di dette condizioni non lo sono stati, possono essere inclusi negli utili di questa impresa e tassati di conseguenza”. Viene perciò respinto il ricorso avverso la sentenza di merito che aveva definito come elusiva la corresponsione di royalties al 30% alla casa madre americana (che nel Delware era soggetta all’imposta sul reddito del 8,7%, mentre la società figlia era soggetta in Italia all’imposta del 36%), ed aveva perciò ritenuto legittimo l’accertamento in cui era stato riconosciuta una royalty solo del 7%.
12/08/13
SOSPENSIONE DELL'IMU SULLE ABITAZIONI PRINCIPALI,SUI TERRENI AGRICOLI IL PROVV.
D.L. 21 maggio 2013, n. 54(Gazz. Uff. n. 117 del 21 maggio 2013 Serie Generale)
Interventi urgenti in tema di sospensione dell'imposta municipale propria,
di rifinanziamento di ammortizzatori sociali in deroga, di proroga in
materia di lavoro a tempo determinato presso le pubbliche amministrazioni e
di eliminazione degli stipendi dei parlamentari membri del Governo.
Entrata in vigore:
22 maggio 2013
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Considerata la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere in
materia di pagamento dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13
del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni,
conseguente alla contingente situazione economico-finanziaria del Paese;
Considerate le particolari ragioni di urgenza, connesse alla contingente
situazione economico-finanziaria ed occupazionale del Paese, che impongono
l'adozione di misure di sostegno al lavoro e di potenziamento degli
ammortizzatori sociali per fare fronte alla perdurante situazione di crisi
dei settori produttivi;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 17 maggio 2013;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro
dell'interno, del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1
Disposizioni in materia di imposta municipale propria
Entrata in vigore:
22 maggio 2013
ART. 1.
Nelle more di una complessiva riforma della disciplina
dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, ivi compresa la
disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, volta, in
particolare, a riconsiderare l'articolazione della potestà impositiva a
livello statale e locale, e la deducibilità ai fini della determinazione del
reddito di impresa dell'imposta municipale propria relativa agli immobili
utilizzati per attività produttive, per l'anno 2013 il versamento della
prima rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214, è sospeso per le seguenti categorie di
immobili:
a) abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i
fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
b) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a
proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze
dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti
autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale
pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP,
istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
c) terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all'articolo 13,
commi 4, 5 e 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive
modificazioni.
2. Il limite massimo di ricorso all'anticipazione di tesoreria di cui
all'articolo 222 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come
modificato, per l'anno 2013, dall'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 8
aprile 2013, n. 35, è ulteriormente incrementato fino al 30 settembre 2013,
di un importo, come risultante per ciascun comune, dall'allegato A, pari al
cinquanta per cento:
a) del gettito relativo all'anno 2012 dell'imposta municipale
propria ad aliquota di base o maggiorata se deliberata dai comuni, per
l'anno medesimo con riferimento alle abitazioni principali e relative
pertinenze;
b) del gettito relativo all'anno 2012 dell'imposta municipale
propria, comprensivo delle variazioni deliberate dai comuni per l'anno
medesimo, con riferimento agli immobili di cui alle lettere b) e c) del
comma 1.
3. Gli oneri per interessi a carico dei comuni per l'attivazione delle
maggiori anticipazioni di tesoreria sono rimborsati a ciascun comune dal
Ministero dell'interno, con modalità e termini fissati con decreto del
Ministero dell'interno, da adottare entro 20 giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto.
4. All'onere di cui al comma 3, pari a 18,2 milioni di euro per l'anno
2013 si provvede, quanto a 12,5 milioni di euro mediante corrispondente
riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29
novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
dicembre 2004, n. 307, quanto a 600.000 euro mediante utilizzo dei risparmi
derivanti dall'articolo 3 e quanto a 5,1 milioni di euro mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte
corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del
programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per
l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al medesimo Ministero.
Art. 2
Clausola di salvaguardia
Entrata in vigore:
22 maggio 2013
1. La riforma di cui all'articolo 1 dovrà essere attuata nel rispetto
degli obiettivi programmatici primari indicati nel Documento di economia e
finanza 2013 come risultante dalle relative risoluzioni parlamentari e, in
ogni caso, in coerenza con gli impegni assunti dall'Italia in ambito
europeo. In caso di mancata adozione della riforma entro la data del 31
agosto 2013, continua ad applicarsi la disciplina vigente e il termine di
versamento della prima rata dell'imposta municipale propria degli immobili
di cui al medesimo articolo 1 è fissato al 16 settembre 2013.
Art. 3
Contenimento delle spese relative all'esercizio dell'attività politica
1. I membri del Parlamento, che assumono le funzioni di Presidente del
Consiglio dei Ministri, Ministro o Sottosegretario di Stato, non possono
cumulare il trattamento stipendiale previsto dall'articolo 2 della legge 8
aprile 1952, n. 212, con l'indennità spettante ai parlamentari ai sensi
della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, ovvero con il trattamento economico in
godimento per il quale abbiano eventualmente optato, in quanto dipendenti
pubblici, ai sensi dell'articolo 68 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165.
Art. 4
Disposizioni in materia di ammortizzatori sociali in deroga, di contratti di
solidarietà e di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato
1. In considerazione del perdurare della crisi occupazionale e della
prioritaria esigenza di assicurare adeguata tutela del reddito dei
lavoratori in modo tale da garantire il perseguimento della coesione
sociale, ferme restando le risorse già destinate dall'articolo 2, comma 65,
della legge 28 giugno 2012, n. 92, e successive modificazioni, e
dall'articolo 1, comma 253, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, mediante
riprogrammazione dei programmi cofinanziati dai Fondi strutturali comunitari
2007/2013 oggetto del Piano di azione e coesione, al fine di consentire, in
vista dell'attuazione del monitoraggio di cui al comma 2, un primo,
immediato rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga di cui
all'articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e
rilevata l'eccezionalità della situazione di emergenza occupazionale che
richiede il reperimento di risorse al predetto fine, anche tramite la
ridestinazione di somme già diversamente finalizzate dalla legislazione
vigente, si dispone quanto segue:
a) l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 7, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 luglio 1993, n. 236, confluita nel Fondo sociale per l'occupazione
e la formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 gennaio 2009, n. 2, è incrementata, per l'anno 2013, di 250 milioni
di euro per essere destinata al rifinanziamento dei predetti ammortizzatori
sociali in deroga, con corrispondente riduzione per l'anno 2013 del Fondo di
cui all'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 68, della legge 24 dicembre
2007, n. 247, in considerazione dei tempi necessari per il perfezionamento
del procedimento concessivo dei relativi benefici contributivi;
b) il comma 255 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n.
228, è sostituito dal seguente:
«255. Le risorse derivanti dall'aumento contributivo di cui
all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, per l'anno 2013 sono
versate dall'INPS per un importo pari a 246 milioni di euro per l'anno 2013
al bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo sociale
per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 gennaio 2009, n. 2, ai fini del finanziamento degli ammortizzatori
sociali in deroga di cui all'articolo 2, commi 64, 65 e 66 della legge 28
giugno 2012, n. 92.»;
c) l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 7, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 luglio 1993, n. 236, confluita nel Fondo sociale per l'occupazione
e la formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 gennaio 2009, n. 2, è ulteriormente incrementata, per l'anno 2013,
di 219 milioni di euro derivanti dai seguenti interventi:
1) le somme versate entro il 15 maggio 2013 all'entrata del
bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23
dicembre 2000, n. 388, non riassegnate alla data di entrata in vigore del
presente decreto restano acquisite all'entrata del bilancio dello Stato; il
Fondo di cui all'articolo 148, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n.
388, è ridotto per l'anno 2013 di 10 milioni di euro;
2) per l'anno 2013 le disponibilità di cui all'articolo 5 della
legge 6 febbraio 2009, n. 7, sono versate all'entrata del bilancio dello
Stato per un importo di 100 milioni di euro;
3) l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della legge
27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni è ridotta di 100
milioni di euro per l'anno 2013.
2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, acquisito il
parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano e sentite le parti sociali, sono
determinati, nel rispetto degli equilibri di bilancio programmati, criteri
di concessione degli ammortizzatori in deroga alla normativa vigente, con
particolare riguardo ai termini di presentazione, a pena di decadenza, delle
relative domande, alle causali di concessione, ai limiti di durata e
reiterazione delle prestazioni anche in relazione alla continuazione
rispetto ad altre prestazioni di sostegno del reddito, alle tipologie di
datori di lavoro e lavoratori beneficiari. Allo scopo di verificare gli
andamenti di spesa, l'Inps, sulla base dei decreti di concessione inviati
telematicamente dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dalle
regioni, effettua un monitoraggio anche preventivo della spesa, rendendolo
disponibile al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed al
Ministero dell'economia e delle finanze. All'attuazione di quanto previsto
dal presente comma, l'Inps provvede con le risorse finanziarie, umane e
strumentali disponibili a legislazione vigente.
3. Al comma 405 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228,
è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le somme già impegnate per il
finanziamento dei contratti di solidarietà di cui all'articolo 5, commi 5 e
8, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 e non ancora pagate, sono mantenute nel
conto dei residui per l'importo di 57.635.541 euro per essere versate,
nell'anno 2013, all'entrata del bilancio dello Stato, ai fini della
successiva riassegnazione nello stato di previsione del Ministero del lavoro
e delle politiche sociali, per essere destinate alle medesime finalità.».
4. All'articolo 1, comma 400, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le
parole: «31 luglio 2013» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2013».
5. Il termine di cui all'articolo 1, comma 410, primo periodo, della
legge 24 dicembre 2012, n. 228, è prorogato al 31 dicembre 2013, fermo
restando quanto disposto dall'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 29
dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
febbraio 2011, n. 10. A tale fine, con le procedure di cui all'articolo 5,
comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131, una somma pari a euro
9.943.590,96 per l'anno 2013 è assegnata all'apposito programma dello stato
di previsione del Ministero dell'interno.
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad
apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio per
l'attuazione del presente decreto.
Art. 5
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Interventi urgenti in tema di sospensione dell'imposta municipale propria,
di rifinanziamento di ammortizzatori sociali in deroga, di proroga in
materia di lavoro a tempo determinato presso le pubbliche amministrazioni e
di eliminazione degli stipendi dei parlamentari membri del Governo.
Entrata in vigore:
22 maggio 2013
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Considerata la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere in
materia di pagamento dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13
del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni,
conseguente alla contingente situazione economico-finanziaria del Paese;
Considerate le particolari ragioni di urgenza, connesse alla contingente
situazione economico-finanziaria ed occupazionale del Paese, che impongono
l'adozione di misure di sostegno al lavoro e di potenziamento degli
ammortizzatori sociali per fare fronte alla perdurante situazione di crisi
dei settori produttivi;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 17 maggio 2013;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro
dell'interno, del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1
Disposizioni in materia di imposta municipale propria
Entrata in vigore:
22 maggio 2013
ART. 1.
Nelle more di una complessiva riforma della disciplina
dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, ivi compresa la
disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, volta, in
particolare, a riconsiderare l'articolazione della potestà impositiva a
livello statale e locale, e la deducibilità ai fini della determinazione del
reddito di impresa dell'imposta municipale propria relativa agli immobili
utilizzati per attività produttive, per l'anno 2013 il versamento della
prima rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214, è sospeso per le seguenti categorie di
immobili:
a) abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i
fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
b) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a
proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze
dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti
autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale
pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP,
istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
c) terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all'articolo 13,
commi 4, 5 e 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive
modificazioni.
2. Il limite massimo di ricorso all'anticipazione di tesoreria di cui
all'articolo 222 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come
modificato, per l'anno 2013, dall'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 8
aprile 2013, n. 35, è ulteriormente incrementato fino al 30 settembre 2013,
di un importo, come risultante per ciascun comune, dall'allegato A, pari al
cinquanta per cento:
a) del gettito relativo all'anno 2012 dell'imposta municipale
propria ad aliquota di base o maggiorata se deliberata dai comuni, per
l'anno medesimo con riferimento alle abitazioni principali e relative
pertinenze;
b) del gettito relativo all'anno 2012 dell'imposta municipale
propria, comprensivo delle variazioni deliberate dai comuni per l'anno
medesimo, con riferimento agli immobili di cui alle lettere b) e c) del
comma 1.
3. Gli oneri per interessi a carico dei comuni per l'attivazione delle
maggiori anticipazioni di tesoreria sono rimborsati a ciascun comune dal
Ministero dell'interno, con modalità e termini fissati con decreto del
Ministero dell'interno, da adottare entro 20 giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto.
4. All'onere di cui al comma 3, pari a 18,2 milioni di euro per l'anno
2013 si provvede, quanto a 12,5 milioni di euro mediante corrispondente
riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29
novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
dicembre 2004, n. 307, quanto a 600.000 euro mediante utilizzo dei risparmi
derivanti dall'articolo 3 e quanto a 5,1 milioni di euro mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte
corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del
programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per
l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al medesimo Ministero.
Art. 2
Clausola di salvaguardia
Entrata in vigore:
22 maggio 2013
1. La riforma di cui all'articolo 1 dovrà essere attuata nel rispetto
degli obiettivi programmatici primari indicati nel Documento di economia e
finanza 2013 come risultante dalle relative risoluzioni parlamentari e, in
ogni caso, in coerenza con gli impegni assunti dall'Italia in ambito
europeo. In caso di mancata adozione della riforma entro la data del 31
agosto 2013, continua ad applicarsi la disciplina vigente e il termine di
versamento della prima rata dell'imposta municipale propria degli immobili
di cui al medesimo articolo 1 è fissato al 16 settembre 2013.
Art. 3
Contenimento delle spese relative all'esercizio dell'attività politica
1. I membri del Parlamento, che assumono le funzioni di Presidente del
Consiglio dei Ministri, Ministro o Sottosegretario di Stato, non possono
cumulare il trattamento stipendiale previsto dall'articolo 2 della legge 8
aprile 1952, n. 212, con l'indennità spettante ai parlamentari ai sensi
della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, ovvero con il trattamento economico in
godimento per il quale abbiano eventualmente optato, in quanto dipendenti
pubblici, ai sensi dell'articolo 68 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165.
Art. 4
Disposizioni in materia di ammortizzatori sociali in deroga, di contratti di
solidarietà e di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato
1. In considerazione del perdurare della crisi occupazionale e della
prioritaria esigenza di assicurare adeguata tutela del reddito dei
lavoratori in modo tale da garantire il perseguimento della coesione
sociale, ferme restando le risorse già destinate dall'articolo 2, comma 65,
della legge 28 giugno 2012, n. 92, e successive modificazioni, e
dall'articolo 1, comma 253, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, mediante
riprogrammazione dei programmi cofinanziati dai Fondi strutturali comunitari
2007/2013 oggetto del Piano di azione e coesione, al fine di consentire, in
vista dell'attuazione del monitoraggio di cui al comma 2, un primo,
immediato rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga di cui
all'articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e
rilevata l'eccezionalità della situazione di emergenza occupazionale che
richiede il reperimento di risorse al predetto fine, anche tramite la
ridestinazione di somme già diversamente finalizzate dalla legislazione
vigente, si dispone quanto segue:
a) l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 7, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 luglio 1993, n. 236, confluita nel Fondo sociale per l'occupazione
e la formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 gennaio 2009, n. 2, è incrementata, per l'anno 2013, di 250 milioni
di euro per essere destinata al rifinanziamento dei predetti ammortizzatori
sociali in deroga, con corrispondente riduzione per l'anno 2013 del Fondo di
cui all'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 68, della legge 24 dicembre
2007, n. 247, in considerazione dei tempi necessari per il perfezionamento
del procedimento concessivo dei relativi benefici contributivi;
b) il comma 255 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n.
228, è sostituito dal seguente:
«255. Le risorse derivanti dall'aumento contributivo di cui
all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, per l'anno 2013 sono
versate dall'INPS per un importo pari a 246 milioni di euro per l'anno 2013
al bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo sociale
per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 gennaio 2009, n. 2, ai fini del finanziamento degli ammortizzatori
sociali in deroga di cui all'articolo 2, commi 64, 65 e 66 della legge 28
giugno 2012, n. 92.»;
c) l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 7, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 luglio 1993, n. 236, confluita nel Fondo sociale per l'occupazione
e la formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 gennaio 2009, n. 2, è ulteriormente incrementata, per l'anno 2013,
di 219 milioni di euro derivanti dai seguenti interventi:
1) le somme versate entro il 15 maggio 2013 all'entrata del
bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23
dicembre 2000, n. 388, non riassegnate alla data di entrata in vigore del
presente decreto restano acquisite all'entrata del bilancio dello Stato; il
Fondo di cui all'articolo 148, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n.
388, è ridotto per l'anno 2013 di 10 milioni di euro;
2) per l'anno 2013 le disponibilità di cui all'articolo 5 della
legge 6 febbraio 2009, n. 7, sono versate all'entrata del bilancio dello
Stato per un importo di 100 milioni di euro;
3) l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della legge
27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni è ridotta di 100
milioni di euro per l'anno 2013.
2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, acquisito il
parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano e sentite le parti sociali, sono
determinati, nel rispetto degli equilibri di bilancio programmati, criteri
di concessione degli ammortizzatori in deroga alla normativa vigente, con
particolare riguardo ai termini di presentazione, a pena di decadenza, delle
relative domande, alle causali di concessione, ai limiti di durata e
reiterazione delle prestazioni anche in relazione alla continuazione
rispetto ad altre prestazioni di sostegno del reddito, alle tipologie di
datori di lavoro e lavoratori beneficiari. Allo scopo di verificare gli
andamenti di spesa, l'Inps, sulla base dei decreti di concessione inviati
telematicamente dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dalle
regioni, effettua un monitoraggio anche preventivo della spesa, rendendolo
disponibile al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed al
Ministero dell'economia e delle finanze. All'attuazione di quanto previsto
dal presente comma, l'Inps provvede con le risorse finanziarie, umane e
strumentali disponibili a legislazione vigente.
3. Al comma 405 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228,
è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le somme già impegnate per il
finanziamento dei contratti di solidarietà di cui all'articolo 5, commi 5 e
8, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 e non ancora pagate, sono mantenute nel
conto dei residui per l'importo di 57.635.541 euro per essere versate,
nell'anno 2013, all'entrata del bilancio dello Stato, ai fini della
successiva riassegnazione nello stato di previsione del Ministero del lavoro
e delle politiche sociali, per essere destinate alle medesime finalità.».
4. All'articolo 1, comma 400, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le
parole: «31 luglio 2013» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2013».
5. Il termine di cui all'articolo 1, comma 410, primo periodo, della
legge 24 dicembre 2012, n. 228, è prorogato al 31 dicembre 2013, fermo
restando quanto disposto dall'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 29
dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
febbraio 2011, n. 10. A tale fine, con le procedure di cui all'articolo 5,
comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131, una somma pari a euro
9.943.590,96 per l'anno 2013 è assegnata all'apposito programma dello stato
di previsione del Ministero dell'interno.
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad
apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio per
l'attuazione del presente decreto.
Art. 5
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
05/08/13
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03/08/13
REDDITOMETRO E NOVITA' 2013
REDDITOMETRO
IL DPR 600/73 ART. 38, COMMA 4 RIGUARDA L'ACCERTAMENTO SINTETICO VERO E REALE ED E' COSTRUITO SULLE SPESE EFFETTIVE MENTRE IL COMMA 5 REGOLA IL REDDITOMETRO.
SONO RILEVANTI LE SPESE MEDIE ISTAT AI FINI DEL REDDITOMETRO.
VI SONO LE SPESE CHE IL CONTRIBUENTE EFFETTIVAMENTE SOSTIENE E A CUI VENGONO AGGIUNTE LE SPESE FIGURATIVE CALCOLATE SULLA SPESA MEDIA ISTAT COME AD ESEMPIO GLI INCREMENTI PATRIMONIALI.
PARE CHE TALI SPESE ISTAT, VENGONO AGGIUNTE SOLO ED ESCLUSIVAMENTE PER GLI ANIMALI DOMESTICI, LE SPESE SCOLASTICHE E LE VACANZE, TALI SPESE VERRANNO DISCUSSE TRA IL CONTRIBUENTE E L'UFFICIO E NON VERRANNO SOTTOPOSTE A CONTROLLO.
LE SPESE MEDIE ISTAT RILEVANO SOLO QUANDO RISULTANO SUPERIORI ALLE SPESE REALI SOSTENUTE DAL CONTRIBUENTE E SOPRATTUTTO QUANDO L'AGENZIA RISULTA GIA' INFORMATA SULLE SPESE REALI DEL CONTRIBUENTE.
PERTANTO SI VUOLE CHE LE SPESE ISTAT RILEVANO SOLO QUANDO L'AMMINISTRAZIONE E' A CONOSCENZA CHE IL CONTRIBUENTE HA SOSTENUTO QUEL TIPO DI SPESA.
IL CONTRIBUENTE A SUA VOLTA POTREBBE DIRE CHE LE SPESE REALI SONO INFERIORI, A PROPRIA DIFESA.
UN ESEMPIO PRATICO DELLA LACUNA CREATASI, POTREBBE ESSERE CHE SE SI E' ACQUISTATA UNA CASA PER 400.000 EURO E SI CONTRATE UN MUTUO PER 350.000 EURO LA DIFFERENZA DI 50.000 EURO VIENE CONSIDERATA SOSTENUTA CON IL REDDITO ANNUO. PERTANTO SI DEVE AL PIU' PRESTO INTERVENIRE PER COLMARE QUESTO VUOTO LEGISLATIVO.
01/08/13
NESSUNA RITENUTA D' ACCONTO SE VI E' SOLO IL RECUPERO DELLE SPESE RIS. N. 49/E
I RIMBORSI DELLE SPESE PER PRESTAZIONI OCCASIONALI NON VANNO CON RITENUTA D'ACCONTO A TITOLO D'ESEMPIO: LA FONDAZIONE CHE CORRISPONDE AI DOCENTI IL SOLO RIMBORSO SPESE PER VIAGGI E ALLOGGIO. IL PERCIPIENTE NON DEVE RIPORTARE IN DICHIARAZIONE ALCUNA SOMMA, MA VI SONO SOLO I COSTI ANCHE PER L'IRAP.
SI PUO' VEDERE LA RIS. 49/E DELL'11/7/2013 SI GENERA UN REDDITO DIVERSO DI LAVORO AUTONOMO PARI ALLA SOMMA ZERO.
RISOLUZIONE
N. 49/E
Roma,
11 luglio 2013
OGGETTO:
Interpello art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 – Fondazione
Istituto
Italiano di Tecnologia – regime fiscale dei rimborsi
spese
– art. 25 del DPR n. 600 del 1973
ESPOSIZIONE
DEL QUESITO
L’Istituto Italiano
di Tecnologia è stato istituito dall’art. 4 del decreto legge
30 settembre 2003, n.
269, con lo scopo di promuovere lo sviluppo
tecnologico del Paese
e l’alta formazione tecnologica. A tal fine, l’Istituto
instaura rapporti con
organismi omologhi in Italia e assicura l’apporto di
ricercatori italiani
e stranieri operanti presso istituti esteri di eccellenza.
Nell’ambito delle
proprie attività, l’Istituto invita docenti e ricercatori di
altre istituzioni
scientifiche a visitare i propri laboratori e a svolgere seminari
scientifici (c.d. invited
speakers), favorendo la divulgazione e lo scambio
reciproco delle
conoscenze.
L’Istituto non
corrisponde ai docenti e ricercatori, che in genere non
svolgono attività di
lavoro autonomo abituale, alcun compenso a titolo personale,
limitandosi al solo
rimborso delle spese sostenute (viaggio, vitto e alloggio) o al
sostenimento diretto
delle stesse.
Ciò evidenziato, l’Istituto
chiede di sapere se debba applicare la ritenuta
alla fonte prevista
dall’art. 25 del DPR n. 600 del 1973 nell’ipotesi di rimborso
analitico delle spese
ai docenti e ricercatori e nell’ipotesi di spese prepagate.
Direzione
Centrale Normativa
2
SOLUZIONE
INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL
CONTRIBUENTE
L’Istituto ritiene di
non dover applicare la ritenuta alla fonte, in quanto il
reddito imponibile,
data la coincidenza tra compenso e spese, risulterebbe pari a
zero.
PARERE
DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Si premette che il
trattamento tributario dei rimborsi spese varia in
relazione alla natura
del rapporto in base al quale sono svolte, presso l’Istituto, le
varie attività dei
docenti e dei ricercatori appartenenti alle altre istituzioni
scientifiche.
Tra queste attività,
l’istanza di interpello pone l’attenzione in particolare
sullo svolgimento di
seminari da parte di docenti e di ricercatori (c.d. invited
speakers),
cui l’Istituto rimborsa, o anticipa direttamente, le spese per la
partecipazione ai
seminari stessi. Nell’istanza è altresì precisato che gli invited
speakers
non svolgono, in genere, attività di lavoro autonomo abituale.
Sul punto si precisa
che le norme sostanziali relative alla determinazione
del reddito di lavoro
autonomo e del reddito di lavoro autonomo non esercitato
abitualmente fanno
rientrare nella nozione di compenso anche le somme che il
lavoratore autonomo
riaddebita al committente per il ristoro delle spese sostenute
per l’espletamento
dell’incarico (cfr. circolare n. 1 del 1973, risoluzione n. 20 del
1998, circolare n. 58
del 2001, risoluzione n. 69 del 2003).
L’art. 54, comma 1,
del TUIR prevede, infatti, che “Il reddito derivante
dall’esercizio
di arti e professioni è costituito dalla differenza tra l’ammontare
dei
compensi in denaro o in natura percepiti nel periodo di imposta, anche sotto
forma
di partecipazione agli utili, e quello delle spese sostenute nel periodo
stesso
nell’esercizio dell’arte o della professione, …”,
e, per i redditi di lavoro
autonomo occasionale,
l’art. 71, comma 2, del TUIR, stabilisce che questi “sono
3
costituiti
dalla differenza tra l’ammontare percepito nel periodo d’imposta e le
spese
specificamente inerenti alla loro produzione”.
La determinazione del
reddito di lavoro autonomo differisce, tuttavia, da
quella del reddito di
lavoro autonomo non esercitato abitualmente per il diverso
criterio di
imputazione delle spese sostenute per l’espletamento dell’incarico.
In particolare,
mentre i redditi di lavoro autonomo abituale sono costituiti
dalla differenza tra
i compensi percepiti nel periodo d’imposta e le spese inerenti
all’esercizio dell’arte
o professione effettivamente sostenute nel periodo stesso,
senza, quindi,
prevedere un collegamento tra compenso e spesa sostenuta per
conseguirlo, i
redditi di lavoro autonomo non abituale sono determinati, proprio
in ragione della loro
occasionalità, tenendo conto del collegamento specifico tra
compenso e spesa
sostenuta per conseguirlo, in quanto deducibile nel periodo di
imposta in cui sono
percepiti i compensi cui dette spese si riferiscono in modo
specifico.
Ne consegue che, nell’ipotesi
di prestazioni di lavoro autonomo
occasionale per il
cui svolgimento è previsto solamente il rimborso delle spese
strettamente
necessarie per l’esecuzione della prestazione stessa o l’anticipo delle
stesse da parte del
committente, si genera un reddito diverso, derivante dal lavoro
autonomo occasionale,
pari a zero, anche se le spese sono sostenute in un diverso
periodo d’imposta.
In un’ottica di
semplificazione, per evitare che l’Istituto sia gravato
dall’obbligo di
effettuare e versare la ritenuta alla fonte in ipotesi di attività
occasionali di
carattere sostanzialmente gratuito, in quanto il compenso è pari
alle spese sostenute,
la scrivente ritiene possibile per l’Istituto non assoggettare
alla ritenuta alla
fonte di cui all’art. 25 del DPR n. 600 del 1973 i rimborsi spese
di viaggio, vitto, e
alloggio, nell’ipotesi in cui le spese stesse siano solamente
quelle strettamente
necessarie per lo svolgimento dei seminari, previa
acquisizione dei
titoli certificativi delle spese. Detta soluzione, alle medesime
condizioni, trova
applicazione anche nell’ipotesi in cui le spese siano
direttamente
sostenute dall’Istituto.
4
La suddetta
semplificazione opera anche per il percipiente, che non è
tenuto a riportare
dette somme e le corrispondenti spese nella dichiarazione dei
redditi.
Naturalmente, quanto
precede vale anche nel caso in cui gli invited
speakers
siano soggetti fiscalmente non residenti nel territorio dello
Stato.
Detta
semplificazione, invece, non è applicabile quando il compenso,
anche nella forma di
spese rimborsate o anticipate dal committente, eccede le
spese strettamente
necessarie per lo svolgimento dell’attività occasionale,
facendo venir meno il
carattere sostanzialmente gratuito dell’attività stessa. In tal
caso, l’intero importo
erogato dal committente costituirà reddito di lavoro
autonomo occasionale
assoggettabile a ritenuta, ai sensi del citato art. 25 del
D.P.R n. 600 del
1973.
In ogni caso, rimane
ferma la rilevanza dei costi per il committente, anche
ai fini dell’imposta
regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo
15 dicembre 1997, n.
446.
***
Le Direzioni
regionali vigileranno affinché i principi enunciati e le
istruzioni fornite
con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati
dalle Direzioni
provinciali e dagli Uffici dipendenti.
IL DIRETTORE CENTRALE
31/07/13
Cassazione Sent. n. 2902 del 7 febbraio 2013 - LE DELIBERE GENERALI NON HANNO BISOGNO DI MOTIVAZIONE (tarsu)
SENTENZA n. 2902 del 7 febbraio 2013
(emessa il 27 novembre 2012) della Corte Cassazione, Sez. Tributaria - Presidente Pivetti, Relatore S ambito
LE DELIBERE DI CARATTERE GENERALE NON È NECESSARIO SIANO MOTIVATE
Massima:
TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI - TARSU - DELIBERA DI DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA- MOTIVAZIONE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE
In tema di Tarsu, la delibera comunale di determinazione della tariffa di cui all’art. 65 d.l.g.s. 15 novembre 1993 n. 507, non diversamente da qualsiasi atto amministrativo a contenuto generale o collettivo, si rivolge ad una pluralità indistinta - anche se determinabile ex post - di destinatari, occupanti o detentori, attuali o futuri, di locali ed aree tassabili ai sensi degli art. 62 e 63, non essendo pertanto configurabile alcun obbligo di motivazione dell’atto.
nota :
Cfr. Cassazione 23 ottobre 2006, n. 22804.
Vedi altresì la sentenza n. 21724 del 11 ottobre 2006: la facoltà riconosciuta ai comuni dall’art. 4 del Dlgs 507/1993 di suddividere il proprio territorio in due categorie, applicando una maggiorazione fino al 150% dell’imposta sulla pubblicità e pubbliche affissioni alle affissioni di carattere commerciale esposte nella aree collocate nella “prima categoria”, viene esercitata mediante regolamento, cioè attraverso una fonte normativa di carattere secondario che non abbisogna di alcuna motivazione; ma può essere disapplicato dal giudice tributario ove risulti non conforme alla legge.
(emessa il 27 novembre 2012) della Corte Cassazione, Sez. Tributaria - Presidente Pivetti, Relatore S ambito
LE DELIBERE DI CARATTERE GENERALE NON È NECESSARIO SIANO MOTIVATE
Massima:
TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI - TARSU - DELIBERA DI DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA- MOTIVAZIONE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE
In tema di Tarsu, la delibera comunale di determinazione della tariffa di cui all’art. 65 d.l.g.s. 15 novembre 1993 n. 507, non diversamente da qualsiasi atto amministrativo a contenuto generale o collettivo, si rivolge ad una pluralità indistinta - anche se determinabile ex post - di destinatari, occupanti o detentori, attuali o futuri, di locali ed aree tassabili ai sensi degli art. 62 e 63, non essendo pertanto configurabile alcun obbligo di motivazione dell’atto.
nota :
Cfr. Cassazione 23 ottobre 2006, n. 22804.
Vedi altresì la sentenza n. 21724 del 11 ottobre 2006: la facoltà riconosciuta ai comuni dall’art. 4 del Dlgs 507/1993 di suddividere il proprio territorio in due categorie, applicando una maggiorazione fino al 150% dell’imposta sulla pubblicità e pubbliche affissioni alle affissioni di carattere commerciale esposte nella aree collocate nella “prima categoria”, viene esercitata mediante regolamento, cioè attraverso una fonte normativa di carattere secondario che non abbisogna di alcuna motivazione; ma può essere disapplicato dal giudice tributario ove risulti non conforme alla legge.
Sent. n. 3384 del 12 febbraio 2013 CASSAZIONE (PER LE AGEVOLAZIONI PRIMA CASA CONTANO I DATI ANAGRAFICI)
1. Sentenza n. 3384 del 12 febbraio 2013
(emessa il 19 dicembre 2012) della Corte Cass., Sez. Trib. - Pres. e Rel. Pivetti
TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE - AGEVOLAZIONI - VARIE - IN GENERE - Benefici fiscali per L’acquisto della prima casa – Fruizione, Condizioni, Situazioni di fatto contrastanti con il dato anagrafico – Rilevanza - Esclusione - Fattispecie.
L’art. 2 della legge n. 118 del 1985 richiede, per la fruizione dei benefici (prima casa) ivi previsti, che l’immobile venga acquistato nel comune di residenza o in quello in cui si svolge 1’attività lavorativa del compratore e che lo stesso venga effettivamente impiegato ad uso abitativo. A tali fini, va esclusa la rilevanza giuridica di realtà di fatto che contrastino con il dato anagrafico.
NOTA
Cfr. le sentenze della Cassazione n. 9949 del 16 aprile 2008 e n. 8377 del 20 giugno 2001 (la sentenza ha cassato la pronuncia che aveva riconosciuto il beneficio della "prima casa" ad un soggetto che abitava l’immobile sin dall’ottobre 1991, aveva acquistato l’immobile stesso nel novembre del 1991 ed aveva ottenuto la residenza nel comune di ubicazione dell’appartamento solo nel 1993) .
PER LE AGEVOLAZIONI PRIMA CASA CONTANO I DATI ANAGRAFICI
Massima:
TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE - AGEVOLAZIONI - VARIE - IN GENERE - Benefici fiscali per L’acquisto della prima casa – Fruizione, Condizioni, Situazioni di fatto contrastanti con il dato anagrafico – Rilevanza - Esclusione - Fattispecie.
L’art. 2 della legge n. 118 del 1985 richiede, per la fruizione dei benefici (prima casa) ivi previsti, che l’immobile venga acquistato nel comune di residenza o in quello in cui si svolge 1’attività lavorativa del compratore e che lo stesso venga effettivamente impiegato ad uso abitativo. A tali fini, va esclusa la rilevanza giuridica di realtà di fatto che contrastino con il dato anagrafico.
NOTA
Cfr. le sentenze della Cassazione n. 9949 del 16 aprile 2008 e n. 8377 del 20 giugno 2001 (la sentenza ha cassato la pronuncia che aveva riconosciuto il beneficio della "prima casa" ad un soggetto che abitava l’immobile sin dall’ottobre 1991, aveva acquistato l’immobile stesso nel novembre del 1991 ed aveva ottenuto la residenza nel comune di ubicazione dell’appartamento solo nel 1993) .
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L'impatto dell'a.i. generativa nella contabilità
Devi copiare ed incollare sulla stringa di internet il link di seguito per vedere tale documento da me creato: https://gamma.app/docs/LIA-Ge...
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DURC Dovrà essere recapitato solo tramite PEC, per consentire agli utenti dello sportello unico previdenziale di far conoscere le nuove m...
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CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO Studio n. 103-2012/T Assegnazione di beni immobili a soci persone fisiche non esercenti attività d’...
