12/09/14

Regola generale relativa alla riduzione delle spese professionali

Corte di Giustizia Europea

Sezione I

Sentenza 5 luglio 2012, n. C-318/10

SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)

5 luglio 2012

«Libera prestazione dei servizi – Normativa tributaria – Deduzione a titolo di spese professionali dei compensi corrisposti per retribuire prestazioni di servizi – Compensi corrisposti ad un prestatore di servizi stabilito in un altro Stato membro in cui non è assoggettato all’imposta sui redditi o vi è assoggettato ad un regime impositivo notevolmente più vantaggioso – Deducibilità subordinata all’obbligo di fornire la prova del carattere effettivo e veritiero della prestazione nonché del carattere normale del corrispettivo ad essa attinente – Ostacolo – Giustificazione – Lotta alla frode e all’evasione fiscale – Efficacia dei controlli fiscali – Ripartizione equilibrata del potere impositivo tra gli Stati membri – Proporzionalità»

Nella causa C%u2011318/10,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla Cour de cassation (Belgio), con decisione del 18 giugno 2010, pervenuta in cancelleria il 2 luglio 2010, nel procedimento

Société d’investissement pour l’agriculture tropicale SA (SIAT)

contro

État belge,

LA CORTE (Prima Sezione),

composta dal sig. A. Tizzano, presidente di sezione, dai sigg.  Levits (relatore), K.  e dalla sig.ra M. Berger, giudici,

avvocato generale: sig. P. Cruz Villalón

cancelliere: sig.ra R. %u015Eere%u015F, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 16 giugno 2011,

considerate le osservazioni presentate:

– per la société d’investissement pour l’agriculture tropicale SA (SIAT), da D. Garabedian e E. Traversa, avocats,

– per il governo belga, da J.-C. Halleux e M. Jacobs, in qualità di agenti,

– per il governo francese, da G. de Bergues e da N. Rouam, in qualità di agenti,

– per il governo portoghese, da L. Inez Fernandes, J. Menezes Leitão e S. Jaulino, in qualità di agenti,

– per il governo del Regno Unito, da H. Walker, in qualità di agente,

– per la Commissione europea, da R. Lyal e J.%u2011P. Keppenne, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 29 settembre 2011,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 La domanda di pronuncia pregiudiziale riguarda l’interpretazione dell’articolo 49 CE.

2 Tale domanda è stata sollevata nell’ambito di una controversia tra la société d’investissement pour l’agriculture tropicale SA (in prosieguo: la «SIAT») e l’État Belge, rappresentato dal Ministro delle Finanze, in merito al rifiuto di quest’ultimo di consentire la deduzione, a titolo di spese professionali, dell’importo di BEF 28 402 251 che tale società aveva contabilizzato in quanto onere nei suoi bilanci al 31 dicembre 1997.

Contesto normativo belga

3 L’articolo 26 del code des impôts sur les revenus de 1992 (codice delle imposte sui redditi del 1992, in prosieguo: il «CIR 1992») così dispone:

«Salvo l’applicazione dell’articolo 49 e quanto stabilito dall’articolo 54, qualora un’impresa con sede in Belgio conceda benefici anomali o senza contropartita, questi sono sommati agli utili propri di detta impresa, a meno che i benefici siano considerati per determinare i redditi imponibili dei beneficiari.

Ferma restando la limitazione prevista al primo comma, sono sommati agli utili propri i benefici anomali o senza contropartita che l’impresa concede:

(...)

2° ad un contribuente ai sensi dell’articolo 227 o a uno stabilimento situato all’estero che, in virtù delle disposizioni della legislazione del paese ove sono stabiliti, non sono ivi assoggettati a un’imposta sul reddito o sono assoggettati a un regime fiscale notevolmente più vantaggioso di quello a cui è sottoposta l’impresa stabilita in Belgio;

(...)».

4 L’articolo 49 del CIR 1992 prevede quanto segue:

«Sono deducibili a titolo di spese professionali le spese che il contribuente ha effettuato o sostenuto durante il periodo imponibile per acquisire o mantenere i redditi imponibili, l’esistenza e l’importo delle quali vengono dimostrati dal contribuente attraverso documenti o, se ciò non fosse possibile, tramite ogni altro mezzo di prova ammesso dal diritto comune, escluso il giuramento.

Sono considerate spese effettuate o sostenute durante il periodo imponibile quelle effettivamente corrisposte o sopportate durante questo periodo o che hanno acquisito la natura di debiti o di perdite comprovati e certi, e sono contabilizzate come tali».

5 Ai sensi dell’articolo 53 del CIR 1992:

«Non costituiscono spese professionali:

(...)

10° qualsiasi spesa che superi in modo non ragionevole le necessità professionali;

(...)».

6 L’articolo 54 del CIR 1992 ha il seguente tenore letterale:

«Gli interessi, i canoni per la concessione dell’uso di brevetti, procedimenti di fabbricazione ed altri diritti analoghi o i corrispettivi per prestazioni o servizi non sono considerati spese professionali allorché sono corrisposti o versati direttamente o indirettamente ad un contribuente ai sensi dell’articolo 227 o ad un ente straniero il quale, in forza delle disposizioni del paese in cui hanno sede, non sono sottoposti ad un’imposta sui redditi ovvero vi sono sottoposti, per i redditi in questione, ad un regime impositivo notevolmente più vantaggioso di quello cui sono sottoposti in Belgio, a meno che il contribuente non dimostri, con qualsiasi mezzo legale, che essi corrispondono ad operazioni effettive e veritiere e non oltrepassano i limiti normali».

7 In forza dell’articolo 227, 2°, del CIR 1992, sono assoggettate all’imposta sui non residenti, tra gli altri, le società straniere che non hanno la sede sociale, lo stabilimento principale o la sede della direzione o amministrazione in Belgio.

Procedimento principale e questione pregiudiziale

8 La SIAT, una società di diritto belga, ha costituito nel 1991, in comune con un gruppo nigeriano, una controllata per la coltivazione di palmeti, ai fini della produzione di olio di palma.

9 Gli accordi tra le parti prevedevano, da un lato, che la SIAT avrebbe fornito servizi retribuiti e venduto attrezzature alla controllata comune e, dall’altro, che avrebbe corrisposto una parte degli utili realizzati da quest’ultima, a titolo di commissioni di assistenza commerciale, alla capofila del gruppo nigeriano, vale a dire la società lussemburghese Megatrade International SA (in prosieguo: la «MISA»).

10 Nel 1997, si sono svolte discussioni tra le parti in merito all’importo esatto delle commissioni dovute dalla SIAT. Tali discussioni hanno condotto alla fine della collaborazione all’impegno, assunto dalla SIAT, di versare alla MISA un importo pari a USD 2 000 000 a titolo di liquidazione.

11 Di conseguenza, la SIAT ha iscritto come onere, nei suoi bilanci al 31 dicembre 1997, un importo pari a BEF 28 402 251 per il pagamento delle commissioni dovute alla MISA.

12 Atteso che la MISA godeva dello status di società holding, disciplinata dal diritto lussemburghese del 31 luglio 1929 sul regime fiscale delle società di partecipazioni finanziarie, e che essa non era dunque assoggettata ad un’imposta analoga all’imposta belga sulle società, l’amministrazione tributaria belga (in prosieguo: l’«amministrazione tributaria»), in applicazione dell’articolo 54 del CIR 1992, ha respinto la deduzione della somma di BEF 28 402 251 a titolo di spese professionali.

13 In seguito al ricorso proposto dalla SIAT contro la decisione dell’amministrazione tributaria, il tribunal de première instance de Bruxelles, con sentenza del 21 febbraio 2003, e la cour d’appel de Bruxelles, con sentenza del 12 marzo 2008, hanno confermato la posizione di tale amministrazione.

14 La SIAT ha proposto un ricorso dinanzi alla Cour de cassation, la quale, nutrendo dubbi sull’interpretazione dell’articolo 49 CE, ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se l’art. [49 CE], nella sua versione applicabile al caso di specie, tenuto conto che i fatti all’origine della controversia sono anteriori all’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, il 1° dicembre 2009, debba essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale di uno Stato membro secondo la quale i compensi di prestazioni o di servizi non vengono considerati spese professionali deducibili quando sono pagati o attribuiti direttamente o indirettamente ad un contribuente residente in un altro Stato membro o a un’impresa estera che, in virtù della legislazione del paese ove sono stabiliti, non sono ivi assoggettati a un’imposta sul reddito o sono assoggettati, per i redditi in oggetto, a un regime fiscale notevolmente più vantaggioso di quello cui tali redditi sono assoggettati nello Stato membro la cui normativa è in esame, a meno che il contribuente non dimostri con qualsiasi mezzo giuridico che tali compensi corrispondono ad operazioni effettive e veritiere che non oltrepassano i limiti normali, mentre una tale prova non è richiesta per la deduzione dei compensi di prestazioni o di servizi versati ad un contribuente residente in tale Stato membro, neppure se il contribuente non è assoggettato all’imposta sui redditi o è assoggettato a un regime fiscale notevolmente più vantaggioso di quello di diritto comune di tale Stato».

Sulla domanda di pronuncia pregiudiziale

Osservazioni preliminari

15 Come risulta dalla domanda di pronuncia pregiudiziale e dalle osservazioni presentate alla Corte, la regola generale relativa alla riduzione delle spese professionali è contenuta all’articolo 49 del CIR 1992, secondo cui è possibile dedurre talune spese a titolo di spese professionali se esse sono necessarie per realizzare o conservare i redditi imponibili e se il contribuente ne dimostra l’effettività e l’importo (in prosieguo: la «regola generale»).

16 Orbene, nel procedimento principale, la SIAT contesta la compatibilità con il diritto dell’Unione della regola speciale prevista all’articolo 54 del CIR 1992, su cui si è fondata l’amministrazione tributaria per respingere la domanda di deduzione delle spese professionali presentata da tale società. Conformemente a tale articolo 54, i corrispettivi per prestazioni o servizi, versati da contribuenti belgi a contribuenti residenti in un altro Stato membro, in cui questi ultimi non sono soggetti ad un’imposta sui redditi o vi sono soggetti, per i redditi in questione, ad un regime impositivo notevolmente più vantaggioso di quello cui tali redditi sarebbero assoggettati in Belgio, non sono considerati spese professionali deducibili, a meno che il contribuente belga dimostri che detti corrispettivi fanno riferimento ad un’operazione effettiva e veritiera che non oltrepassano i limiti normali (in prosieguo: la «regola speciale»).

17 Di conseguenza, si deve considerare che, con la sua questione, il giudice del rinvio chiede sostanzialmente se l’articolo 49 CE debba essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa di uno Stato membro, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, in forza della quale i corrispettivi per prestazioni o servizi, versati da un contribuente residente ad una società non residente, non sono considerati spese professionali deducibili qualora quest’ultima non sia assoggettata, nello Stato membro in cui è stabilita, ad un’imposta sui redditi o vi sia assoggettata, per i redditi in questione, ad un regime impositivo notevolmente più vantaggioso di quello in cui rientrano tali redditi nel primo Stato membro, a meno che il contribuente non dimostri che tali corrispettivi si riferiscono ad operazioni effettive e veritiere e che essi non superano i limiti normali, mentre, secondo la regola generale, siffatti corrispettivi sono deducibili a titolo di spese professionali allorché sono necessari per realizzare o conservare i redditi imponibili ed il contribuente ne dimostra l’effettività e l’importo.

Sull’esistenza di una restrizione alla libera prestazione dei servizi

18 La Corte ha più volte dichiarato che l’articolo 49 CE osta all’applicazione di qualsiasi normativa nazionale che produca l’effetto di rendere la prestazione di servizi tra Stati membri più difficile della prestazione di servizi puramente interna ad uno Stato membro (v., in particolare, sentenza dell’11 giugno 2009, X e Passenheim-van Schoot, C%u2011155/08 e C%u2011157/08, Racc. pag. I%u20115093, punto 32 e giurisprudenza ivi citata). Costituiscono restrizioni alla libera prestazione dei servizi le misure nazionali che vietano, ostacolano o rendono meno attraente l’esercizio di tale libertà (v., in particolare, sentenze del 4 dicembre 2008, Jobra, C%u2011330/07, Racc. pag. I%u20119099, punto 19, e del 22 dicembre 2010, Tankreederei I, C%u2011287/10, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 15).

19 Peraltro, secondo una giurisprudenza costante, l’articolo 49 CE conferisce diritti non soltanto al prestatore di servizi, ma anche al destinatario degli stessi (v. sentenze del 26 ottobre 1999, Eurowings Luftverkehr, C%u2011294/97, Racc. pag. I%u20117447, punto 34; del 3 ottobre 2006, FKP Scorpio Konzertproduktionen, C%u2011290/04, Racc. pag. I%u20119461, punto 32, nonché del 1° luglio 2010, Dijkman e Dijkman-Lavaleije, C%u2011233/09, Racc. pag. I%u20116645, punto 24).

20 Precisato quanto precede, non si può considerare, contrariamente a quanto afferma il governo francese nelle sue osservazioni scritte, che negli ambiti della regola generale e della regola speciale si riscontrano le stesse condizioni materiali per quanto riguarda la deduzione delle spese professionali.

21 Infatti, nell’ambito della regola generale, il contribuente deve fornire la prova dell’effettività e dell’importo delle spese sostenute, in quanto, secondo il governo belga, l’amministrazione tributaria presume il carattere necessario di tali spese per realizzare o conservare i redditi imponibili. Inoltre, conformemente all’articolo 53, 10°, del CIR 1992, l’importo delle spese non deve superare in modo irragionevole le necessità professionali.

22 Invece, ai sensi della regola speciale, per confutare la presunzione di non deducibilità delle spese, il contribuente deve provare, da un lato, che esse corrispondono ad operazioni effettive e veritiere, il che comporta, conformemente al commentario amministrativo del CIR 1992, cui hanno fatto riferimento dinanzi alla Corte tanto la SIAT, quanto la Commissione, la prova che le spese rientrano nell’ambito abituale delle operazioni professionali, che esse corrispondono ad una necessità industriale, commerciale o finanziaria e che trovano o devono normalmente trovare una compensazione nell’insieme dell’attività dell’impresa. Risulta dallo stesso commentario che non è sufficiente, a tal riguardo, presentare atti, nonché documenti, giuridicamente validi, bensì occorre anzitutto indurre il ragionevole convincimento del funzionario dell’amministrazione tributaria in merito al carattere effettivo e veritiero delle operazioni in questione. Come ha rilevato il governo belga nelle sue osservazioni scritte presentate alla Corte, per ottenere la riduzione, il contribuente residente deve dimostrare l’assenza di simulazione delle operazioni professionali.

23 Dall’altro, il contribuente deve provare che le spese professionali in questione non eccedono i limiti normali, il che comporta, secondo i chiarimenti forniti dal governo belga dinanzi alla Corte durante l’udienza, che si proceda ad un confronto dell’operazione in questione con la prassi normale degli operatori sul mercato, mentre, come è stato ricordato al punto 21 della presente sentenza, l’articolo 53, 10°, del CIR 1992 esclude dalla deduzione, per quanto riguarda le spese professionali sostenute da contribuenti con sede in Belgio, soltanto le spese «irragionevoli».

24 Di conseguenza, va constatato che la presunzione di non deducibilità delle spese professionali nonché le condizioni materiali cui è subordinata la loro eventuale deduzione, come previste all’articolo 54 del CIR 1992, rendono l’ottenimento di quest’ultima sulla base di tale articolo più difficile rispetto a quando la deduzione è accordata conformemente alla regola generale stabilita all’articolo 49 dello stesso codice.

25 Inoltre, occorre sottolineare che la regola speciale può essere applicata allorché i corrispettivi sono versati a prestatori che, in forza delle disposizioni della normativa dello Stato membro in cui sono stabiliti, non sono assoggettati ad un’imposta sui redditi o vi sono assoggettati, per i redditi in questione, ad un «regime impositivo notevolmente più vantaggioso di quello cui tali redditi sono assoggettati in Belgio».

26 Come ammette il governo belga, in assenza di precisazioni normative o di istruzioni amministrative su ciò che occorra intendere per «un regime impositivo notevolmente più vantaggioso di quello cui tali redditi sono assoggettati in Belgio», la valutazione relativa all’applicabilità della regola speciale viene svolta caso per caso dall’amministrazione tributaria sotto il controllo dei giudici nazionali.

27 Ne consegue che il campo di applicazione di detta regola speciale non è previamente determinato con sufficiente precisione e, in una situazione in cui il prestatore dei servizi è stabilito in uno Stato membro diverso dal Regno del Belgio e vi è assoggettato ad un regime impositivo più vantaggioso di quello cui tali redditi sono assoggettati in Belgio, sussistono incertezze sul problema di sapere se detto regime sarà considerato un «regime notevolmente più vantaggioso» e se, pertanto, la regola speciale troverà applicazione.

28 Di conseguenza, una siffatta regola speciale, che prevede presupposti più restrittivi per ottenere la deduzione delle spese professionali rispetto a quelli previsti dalla regola generale ed il cui campo di applicazione non è previamente determinato con precisione, è atta a dissuadere, da un lato, i contribuenti belgi dall’esercizio del loro diritto alla libera prestazione dei servizi e dal ricorso ai servizi di prestatori stabiliti in un altro Stato membro e, dall’altro, a dissuadere questi ultimi dall’offrire i loro servizi a destinatari stabiliti in Belgio (v., in tal senso, sentenza del 26 giugno 2003, Skandia e Ramstedt, C%u2011422/01, Racc. pag. I%u20116817, punto 28 e giurisprudenza ivi citata).

29 Ne consegue che l’articolo 54 del CIR 1992 costituisce una restrizione alla libera prestazione dei servizi ai sensi dell’articolo 49 TFUE.

30 Tale conclusione non è inficiata dagli argomenti dei governi belga, francese e portoghese secondo cui, alla luce delle esigenze in materia di onere della prova, un contribuente residente che effettua un pagamento ad un altro residente si trova in una situazione oggettivamente diversa da quella di un contribuente residente che effettua un pagamento ad un non residente il quale gode di un regime fiscale notevolmente più vantaggioso rispetto al regime belga. Tali governi, in sostanza, fanno valere che il rischio che l’operazione abbia la finalità essenziale di eludere l’imposta normalmente dovuta esiste solo in quest’ultima situazione e che il contribuente residente destinatario di servizi è il soggetto che meglio di altri può produrre gli elementi di prova relativi al carattere effettivo e veritiero dell’operazione, atteso che i prestatori di servizi stabiliti in uno Stato membro diverso dal Regno del Belgio non sono direttamente assoggettati al controllo dell’amministrazione tributaria belga.

31 Occorre rilevare che, rispetto ad un vantaggio fiscale, vale a dire la possibilità di dedurre a titolo di spese professionali i corrispettivi versati ad un prestatore di servizi, il destinatario di questi ultimi che risiede in Belgio non si trova in una situazione diversa a seconda che tale prestatore sia stabilito o meno nello stesso Stato membro o a seconda che lo stesso prestatore sia assoggettato in un altro Stato membro ad un trattamento fiscale più o meno vantaggioso. In tutti tali casi, i destinatari dei servizi possono aver sostenuto spese effettive, che sono idonee ad essere dedotte a titolo di spese professionali allorché sono soddisfatti i presupposti necessari per poter beneficiare di detto vantaggio fiscale.

32 Certo, i prestatori di servizi non residenti non sono direttamente soggetti al controllo dell’amministrazione tributaria belga. Tuttavia, il diverso trattamento di cui trattasi nel procedimento principale non riguarda i prestatori di servizi, a seconda che siano o meno stabiliti in Belgio, bensì i destinatari di servizi residenti che sono direttamente soggetti al controllo di detta amministrazione. Orbene, nei confronti di tali destinatari, quest’ultima può non solo imporre condizioni da rispettare per beneficiare di detto vantaggio fiscale, dirette a garantire che esso non è accordato qualora l’operazione abbia come finalità essenziale l’elusione dell’imposta normalmente dovuta, ma anche procedere ai controlli ed alle verifiche necessari a tal fine.

33 Di conseguenza, la circostanza che, dal punto di vista dell’amministrazione tributaria, il rischio di frode sia più elevato in talune situazioni rispetto ad altre non incide sulla somiglianza della situazione dei destinatari di servizi.

Sulla giustificazione della restrizione alla libera prestazione dei servizi

34 Dalla giurisprudenza della Corte risulta che una restrizione alla libera prestazione dei servizi può essere ammessa solo se essa persegue uno scopo legittimo compatibile con il Trattato CE ed è giustificata da motivi imperativi di interesse generale, sempreché, in tal caso, essa sia idonea a garantire la realizzazione dell’obiettivo perseguito e non vada oltre quanto è necessario per raggiungerlo (v., in particolare, sentenze del 5 giugno 1997, SETTG, C%u2011398/95, Racc. pag. I%u20113091, punto 21; del 18 dicembre 2007, Laval un Partneri, C%u2011341/05, Racc. pag. I%u201111767, punto 101, nonché Jobra, cit., punto 27).

35 Secondo i governi belga, francese, portoghese e del Regno Unito, nonché secondo la Commissione, la normativa di cui trattasi nel procedimento principale può essere giustificata dalla lotta contro l’evasione e la frode fiscali, dalla necessità di preservare l’equilibrata ripartizione del potere impositivo tra gli Stati membri, nonché, secondo i governi francese e portoghese, dalla necessità di preservare l’efficacia dei controlli fiscali.

36 A tal riguardo, la Corte ha già dichiarato che costituiscono motivi imperativi di interesse generale che possono giustificare una restrizione all’esercizio delle libertà di circolazione garantite dal Trattato tanto la lotta contro la frode fiscale (v., in particolare, sentenza dell’11 ottobre 2007, ELISA, C%u2011451/05, Racc. pag. I%u20118251, punto 81) quanto la necessità di garantire l’efficacia dei controlli fiscali (v., in particolare, sentenza del 18 dicembre 2007, A, C%u2011101/05, Racc. pag. I%u201111531, punto 55).

37 Allo stesso modo, è già stato dichiarato che una restrizione all’esercizio di una libertà di circolazione in seno all’Unione europea può essere giustificata al fine di preservare la ripartizione del potere impositivo tra gli Stati membri (v. sentenza del 10 febbraio 2011, Haribo Lakritzen Hans Riegel e Österreichische Salinen, C%u2011436/08 e C%u2011437/08, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 121 e giurisprudenza ivi citata).

38 Per quanto riguarda, in primo luogo, la lotta contro la frode fiscale, occorre rilevare che la sola circostanza che un contribuente residente ricorra ai servizi di un prestatore di servizi non residente non può fondare una presunzione generale dell’esistenza di una pratica abusiva e giustificare una misura che pregiudichi l’esercizio di una libertà fondamentale garantita dal Trattato (v., per analogia, sentenze del 21 novembre 2002, X e Y, C%u2011436/00, Racc. pag. I%u201110829, punto 62; del 12 settembre 2006, Cadbury Schweppes e Cadbury Schweppes Overseas, C%u2011196/04, Racc. pag. I%u20117995, punto 50; del 13 marzo 2007, Test Claimants in the Thin Cap Group Litigation, C%u2011524/04, Racc. pag. I%u20112107, punto 73; del 17 gennaio 2008, Lammers & Van Cleeff, C%u2011105/07, Racc. pag. I%u2011173, punto 27, nonché Jobra, cit., punto 37).

39 La Corte ha altresì dichiarato che un’eventuale agevolazione fiscale risultante, in capo a prestatori di servizi, dalla fiscalità poco elevata alla quale questi ultimi vengano assoggettati nello Stato membro nel quale sono stabiliti non può, di per sé, consentire ad un altro Stato membro di giustificare un trattamento fiscale meno favorevole dei destinatari dei servizi stabiliti in quest’ultimo Stato. (v. sentenze citate Eurowings Luftverkehr, punto 44, nonché Skandia e Ramstedt, punto 52).

40 Perché sia giustificata da motivi di lotta all’evasione e all’elusione fiscale, una restrizione alla libera prestazione di servizi deve avere lo scopo specifico di ostacolare comportamenti consistenti nel creare costruzioni puramente artificiose, prive di effettività economica e finalizzate a eludere la normale imposta sugli utili generati da attività svolte nel territorio nazionale (v., in tal senso, sentenze citate Cadbury Schweppes e Cadbury Schweppes Overseas, punto 55, nonché Test Claimants in the Thin Cap Group Litigation, cit., punto 74).

41 Nella fattispecie, l’articolo 54 del CIR 1992 mira ad ostacolare i comportamenti che consistono nel ridurre la base imponibile dei contribuenti residenti retribuendo inesistenti prestazioni di servizi al solo fine di eludere la normale imposta sugli utili generati da attività svolte nel territorio nazionale.

42 Prevedendo che i corrispettivi versati a prestatori non residenti non sono considerati spese professionali a meno che il contribuente non dimostri che essi corrispondono ad operazioni effettive e veritiere e non oltrepassano i limiti normali, la normativa di cui trattasi nel procedimento principale consente di conseguire l’obiettivo di prevenzione della frode e dell’evasione fiscali ai fini della quale essa è stata adottata.

43 In secondo luogo, va constatato che la normativa di cui trattasi nel procedimento principale è tale da essere giustificata dalla necessità di garantire l’efficacia dei controlli fiscali. Infatti, tale normativa non esclude in modo assoluto la deduzione a titolo di spese professionali dei corrispettivi versati ai prestatori che, in forza delle disposizioni della normativa dello Stato membro in cui sono stabiliti, non vi sono assoggettati ad un’imposta sul reddito o vi sono assoggettati, per i redditi in questione, ad un regime impositivo notevolmente più vantaggioso di quello in cui rientrano tali redditi in Belgio, bensì consente ai contribuenti residenti di fornire la prova dell’effettività e della veridicità delle operazioni svolte, nonché del carattere normale delle spese sostenute.

44 Orbene, risulta dalla giurisprudenza della Corte che, al fine di garantire l’efficacia dei controlli fiscali, che mirano a lottare contro la frode fiscale, uno Stato membro è autorizzato ad applicare misure che consentano la verifica, in modo chiaro e preciso, dell’importo delle spese deducibili in tale Stato a titolo di spese professionali (v., in tal senso, sentenze dell’8 luglio 1999, Baxter e a., C%u2011254/97, Racc. pag. I%u20114809, punto 18; del 10 marzo 2005, Laboratoires Fournier, C%u201139/04, Racc. pag. I%u20112057, punto 24, e del 13 marzo 2008, Commissione/Spagna, C%u2011248/06, punto 34).

45 Per quanto riguarda, in terzo luogo, la ripartizione equilibrata del potere impositivo tra gli Stati membri, si deve ricordare che una siffatta giustificazione può essere ammessa qualora, in particolare, il regime di cui trattasi sia inteso a prevenire comportamenti tali da violare il diritto di uno Stato membro di esercitare la propria competenza fiscale in relazione alle attività svolte sul suo territorio (v. sentenza del 21 gennaio 2010, SGI, C%u2011311/08, Racc. pag. I%u2011487, punto 60 e giurisprudenza ivi citata).

46 Orbene, comportamenti come quelli descritti al punto 41 della presente sentenza sono tali da violare il diritto di uno Stato membro di esercitare la propria competenza fiscale in relazione alle attività svolte dai contribuenti residenti sul loro territorio e da compromettere, così, l’equilibrata ripartizione del potere impositivo tra gli Stati membri (v. sentenza Cadbury Schweppes e Cadbury Schweppes Overseas, cit., punto 56).

47 Pertanto, nei limiti in cui la normativa di cui trattasi nel procedimento principale ostacola comportamenti fraudolenti come quelli descritti al punto 41 della presente sentenza e consente all’État belge di esercitare la sua competenza fiscale rispetto alle attività svolte sul suo territorio, tale normativa è idonea a consentire la salvaguardia della ripartizione equilibrata del potere impositivo tra gli Stati membri.

48 Si deve quindi constatare che una normativa come quella di cui trattasi nel procedimento principale è idonea a conseguire gli obiettivi di prevenzione della frode e dell’evasione fiscale, della salvaguardia dell’efficacia dei controlli fiscali e della ripartizione equilibrata del potere impositivo tra gli Stati membri, obiettivi che sono, come emerge da quanto precede, strettamente legati tra loro nel procedimento principale.

49 Tuttavia, occorre ancora verificare se detta normativa non vada al di là di quanto necessario per conseguire tali obiettivi.

50 A tal riguardo, risulta dalla giurisprudenza della Corte che può essere considerata come non eccedente quanto necessario per prevenire pratiche abusive una normativa nazionale che si fonda su un esame di elementi oggettivi e verificabili per stabilire se una transazione consista in una costruzione di puro artificio a soli fini fiscali e che, in tutti i casi in cui l’esistenza di una tale costruzione non può essere esclusa, consente al contribuente, senza eccessivi oneri amministrativi, di produrre elementi relativi alle eventuali ragioni commerciali per le quali tale transazione è stata conclusa (v., in tal senso, sentenza Test Claimants in the Thin Cap Group Litigation, cit., punto 82).

51 Inoltre, di per sé, né i motivi attinenti alla fiscalità, né la circostanza che le stesse operazioni avrebbero potuto essere effettuate anche da prestatori stabiliti sul territorio dello Stato membro in cui è stabilito il contribuente possono permettere di concludere per l’assenza di effettività e veridicità delle operazioni in questione (v., in tal senso, sentenza Cadbury Schweppes e Cadbury Schweppes Overseas, cit., punto 69).

52 Allo stesso modo, la Corte ha già dichiarato che qualora la transazione di cui trattasi ecceda quanto le società interessate avrebbero convenuto in un regime di piena concorrenza, la misura fiscale correttrice, per non essere considerata sproporzionata, deve limitarsi alla frazione che supera ciò che sarebbe stato convenuto in siffatte circostanze (v., in tal senso, sentenza SGI, cit., punto 72).

53 Infatti, a condizione che siano rispettati i presupposti menzionati ai punti 50%u201152 della presente sentenza, la necessità di fornire la prova dell’effettività e della veridicità delle operazioni, nonché del carattere normale delle spese sostenute, non sembrano oltrepassare, di per sé, quanto necessario per il raggiungimento degli obiettivi perseguiti.

54 Tuttavia, come rilevato al punto 25 della presente sentenza, la regola speciale può essere applicata allorché i corrispettivi sono versati a prestatori che, in forza delle disposizioni della normativa dello Stato membro in cui sono stabiliti, non vi sono assoggettati ad un’imposta sui redditi o vi sono assoggettati, per i redditi in questione, ad un regime impositivo notevolmente più vantaggioso di quello in cui rientrano tali redditi in Belgio.

55 In tali circostanze, come ha rilevato l’avvocato generale al paragrafo 71 delle sue conclusioni, la regola speciale impone al contribuente belga di dimostrare sistematicamente l’effettività e la veridicità di tutte le prestazioni, nonché di provare il carattere normale di tutti i corrispettivi ad esse attinenti, senza che l’amministrazione sia tenuta a fornire un benché minimo indizio di prova di frode o di evasione fiscale.

56 Infatti, detta regola speciale può essere applicata in assenza di qualsivoglia criterio oggettivo e verificabile da parte di terzi che possa servire da indizio dell’esistenza di una costruzione di puro artificio, priva di realtà economica, al fine di eludere l’imposta normalmente dovuta sugli utili generati dalle attività svolte sul territorio nazionale, in quanto viene preso in considerazione solo il livello impositivo cui è assoggettato il prestatore di servizi nello Stato membro ove è stabilito.

57 Orbene, è giocoforza constatare che, come rilevato al punto 27 della presente sentenza, una siffatta regola non consente di determinare previamente e con sufficiente precisione il proprio campo di applicazione e lascia sussistere incertezze quanto alla sua applicabilità.

58 Una regola siffatta non soddisfa pertanto le esigenze della certezza del diritto, la quale esige che le norme giuridiche siano chiare, precise e prevedibili nei loro effetti, in particolare quando esse possano avere conseguenze sfavorevoli per gli individui e le imprese (v., in tal senso, sentenze del 7 giugno 2005, VEMW e a., C%u201117/03, Racc. pag. I%u20114983, punto 80, nonché del 16 febbraio 2012, Costa e Cifone, C%u201172/10 e C%u201177/10, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 74).

59 Orbene, una regola che non soddisfa le esigenze del principio di certezza del diritto non può essere considerata proporzionata agli obiettivi perseguiti.

60 Considerato quanto precede, si deve rispondere alla questione sottoposta dichiarando che l’articolo 49 CE deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa di uno Stato membro, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, in forza della quale i corrispettivi per prestazioni o servizi, versati da un contribuente residente ad una società non residente, non sono considerati spese professionali deducibili qualora quest’ultima non sia assoggettata, nello Stato membro in cui è stabilita, ad un’imposta sui redditi o vi sia assoggettata, per i redditi in questione, ad un regime impositivo notevolmente più vantaggioso di quello in cui rientrano tali redditi nel primo Stato membro, a meno che il contribuente non dimostri che tali corrispettivi si riferiscono ad operazioni effettive e veritiere e che essi non superano i limiti normali, mentre, secondo la regola generale, siffatti corrispettivi sono deducibili a titolo di spese professionali allorché sono necessari per realizzare o conservare i redditi imponibili ed il contribuente ne dimostra l’effettività e l’importo.

Sulle spese

61 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:

L’articolo 49 CE deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa di uno Stato membro, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, in forza della quale i corrispettivi per prestazioni o servizi, versati da un contribuente residente ad una società non residente, non sono considerati spese professionali deducibili qualora quest’ultima non sia assoggettata, nello Stato membro in cui è stabilita, ad un’imposta sui redditi o vi sia assoggettata, per i redditi in questione, ad un regime impositivo notevolmente più vantaggioso di quello in cui rientrano tali redditi nel primo Stato membro, a meno che il contribuente non dimostri che tali corrispettivi si riferiscono ad operazioni effettive e veritiere e che essi non superano i limiti normali, mentre, secondo la regola generale, siffatti corrispettivi sono deducibili a titolo di spese professionali allorché sono necessari per realizzare o conservare i redditi imponibili ed il contribuente ne dimostra l’effettività e l’importo.

IRAP NON DOVUTA PER L'ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA

Sentenza 15 marzo - 13 luglio 2012, n. 11947
(Presidente Pivetti – Relatore Virgilio)
Ritenuto in fatto
1. L. Q. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia indicata in epigrafe, con la quale, in accoglimento dell'appello dell'Ufficio, è stato negato alla contribuente, avvocato, il diritto al rimborso dell'IRAP versata per gli anni 2003/2006.

Il giudice a quo ha ritenuto, per quanto ancora qui interessa, che: a) per quanto riguarda il primo versamento in acconto la contribuente era decaduta dal diritto al rimborso ex art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973; b) per gli anni coperti dal concordato preventivo di cui all'art. 33 del dl. n. 269 del 2003 (convertito in legge n. 426 del 2003) il rimborso era precluso; e) la contribuente si era avvalsa della struttura di uno studio associato, nel quale le erano stati messi a disposizione mezzi e servizi.

2. L'Agenzia delle entrate resiste con controricorso.

3. La ricorrente ha depositato memoria.
Considerato in diritto
1. II primo motivo di ricorso, con il quale si contesta la dichiarazione di tardività, ai sensi dell'art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973, dell'istanza di rimborso, presentata il 5 novembre 2007, rispetto al versamento della prima rata di acconto, effettuato il 18 giugno 2003, è infondato, sulla base della consolidata giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale il termine di decadenza per la presentazione dell'istanza di rimborso, previsto dal citato art. 38, decorre dal versamento del saldo nel caso in cui il relativo diritto derivi da un'eccedenza degli importi anticipatamente corrisposti rispetto all'ammontare del tributo che risulti al momento del saldo complessivamente dovuto, oppure rispetto ad una successiva determinazione in via definitiva dell'in e del quantum dell'obbligazione fiscale, mentre non può che decorrere dai giorno dei singoli versamenti in acconto qualora venga contestato in radice l'obbligo del pagamento del tributo, non trattandosi di determinazione rilevabile soltanto in sede di pagamento del saldo, e sussistendo quindi in questa ipotesi l'interesse e la possibilità dì richiedere il rimborso sin dal versamento dell'acconto (ex plurimis, in generale, Cass. nn. 5978 del 2006, 13478 del 2008; in tema di IRAP, Cass. n. 24058 del 2011).

2. Con il secondo motivo, è denunciata la violazione dell'art. 33 del d.l. n. 269 del 2003, censurando la sentenza impugnata per avere il giudice a quo affermato che l'adesione al concordato preventivo di cui alla norma citata ha effetto preclusivo del diritto al rimborso dell'IRAP.
il motivo è fondato.

L'istituto del concordato preventivo biennale, introdotto "in forma sperimentale" ("in attesa dell'avvio a regime del concordato preventivo triennale") dall'art. 33 del d.l. 30 settembre 2003, n. 269 (convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326), concerne essenzialmente le imposte sui redditi, essendo il beneficio concesso ai titolari dì reddito d'impresa o di reddito di lavoro autonomo, ed ha limitati effetti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto: ciò chiaramente si evince da varie disposizioni della disciplina dell'istituto, quali, in particolare, oltre quella che stabilisce gli effetti dell'osservanza degli obblighi connessi all'adesione al concordato -comma 3 -, tutte quelle che fanno riferimento, come oggetto del concordato, ai "ricavi" e ai "compensi", intendendosi espressamente per tali, rispettivamente, quelli di cui all'art. 53 e all'art. 50 del d.P.R. n. 917 del 1986 - commi 4, 5, 9, 12, 14 -, nonché la norma - comma 8 - che prevede, per i periodi d'imposta soggetti a concordato, la parziale inibizione dei poteri di accertamento spettanti all'amministrazione finanziaria ex arti. 39 del d.P.R. ti. 600 del 1973, 54 e 55 del d.P.R. n. 633 del 1972.

Anche la circolare n. 5/E del 4 febbraio 2004 dell'Agenzia delle entrate conferma che in conformità al dato testuale della norma riportata al comma 4 dell'articolo 33 del decreto (secondo cui l'adeguamento in dichiarazione rileva "ai fini delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto") e in coerenza con quanto ordinariamente previsto nei casi di adeguamento agli studi di settore ed ai parametri, non è dovuto, invece, l'adeguamento all'lRAP; nel caso di specie, invero, il legislatore consente di effettuare un adeguamento di tipo extra contabile che rende irrilevante tale componente ai fini della determinazione della base imponibile della predetta imposta (par. 2.4.2.); <l'adeguamento ha effetto ai fini delle imposte sul reddito e relative addizionali comunali e regionali, nonché ai fini dell'IVA. Non è, invece, dovuta l'IRAP, sulla base delle considerazioni svolte nel paragrafo 2.4.2> (par. 3.2.1).

In ragione, pertanto, del rilievo che l'IRAP esula dalla portata applicativa dell'istituto del concordato preventivo biennale di cui all'art. 33 cit., deve escludersi che l'adesione a tale beneficio comporti effetti preclusivi ai fini del diritto al rimborso di detta imposta.

Resta assorbito il terzo, subordinato, motivo di ricorso.

3. Con il quarto e il quinto motivo, la ricorrente denuncia la violazione della disciplina istitutiva dell'IRAP, nonché il vizio dì motivazione, per avere il giudice di merito affermato il suo assoggettamento all'IRAP in quanto si era "avvalsa di una struttura di studio associato nel quale beni e servizi le sono stati messi a disposizione".

E' fondato il quarto motivo (con assorbimento del quinto).

Risulta incontestato che la ricorrente ha svolto, negli anni d'imposta in esame, attività di collaborazione presso studi legali ed in favore dei medesimi (ai quali fatturava i suoi compensi, come lo stesso Ufficio ha sostenuto in appello), avvalendosi di beni e strumenti di detti studi.

Ne deriva, secondo la costante giurisprudenza dì questa Corte, che, una volta escluso l'esercizio in forma associata della professione (che costituisce di per sé presupposto dell'imposta: Cass. n. 16784 del 2010), manca una delle condizioni per la sussistenza dell'autonoma organizzazione, cioè che il contribuente sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione medesima e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse (tra le più recenti, Cass. nn. 8556 e 26161 del 2011; per una fattispecie analoga, cfr. Cass. n. 15805 del 2011).

4. In conclusione, va rigettato il primo motivo del ricorso ed accolti gli altri; la sentenza impugnata deve essere cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito, dichiarando dovuto il rimborso alla contribuente, ad esclusione del versamento del primo acconto del 18 giugno 2003.

5. La peculiarità della fattispecie e l'alternanza degli esiti della controversia inducono il Collegio a disporre la compensazione delle spese dell'intero giudizio.
P.Q.M.
Rigetta il primo motivo dì ricorso ed accoglie gli altri. Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara dovuto il rimborso ad esclusione del versamento del primo acconto.

TRIBUNALE DI LECCE - SEZIONE I - SENTENZA 12 aprile 2013, n.1354


TRIBUNALE DI LECCE - SEZ. I - SENTENZA 12 aprile 2013, n.1354 -

Svolgimento del processo e motivi della decisione

La presente motivazione viene redatta nella forma prevista dall'art. 132 n. 4 c.p.c., come modificato dall'art. 45, comma 17, della legge 18.06.2009, n. 69, che per effetto dell'art. 58, comma 2, della cit. legge 18.06.2009, n. 69, si applica anche ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della legge, avvenuta il 4.7.2009.

Occorre in primo luogo affrontare la questione preliminare di decadenza avanzata dalla difesa di entrambe le convenute, in quanto potenzialmente idonea, in caso di suo accoglimento a definire l'intero giudizio precludendo l'esame del merito.

L'eccezione proposta è infondata e ciò a prescindere dalla qualificazione dell' attrice come consumatore ai fini dell'applicazione della disciplina del codice del consumo, con il conseguente più lungo termine di decadenza di due mesi ai sensi della norma dell'art. 132 D.Lgs. n. 206 del 2005, rispetto a quello di otto giorni previsto dalla norma generale in tema di vendita dell'art. 1495 c.c ..

In ogni caso deve comunque rilevarsi la correttezza dell'applicazione della normativa del codice del consumo alla fattispecie in esame, trattandosi di contratto stipulato per esigenze estranee all'attività professionale o imprenditoriale eventualmente svolta dall' attrice, in considerazione della natura mista che il bene acquistato, autovettura, normalmente svolge, sia per recarsi materialmente al luogo di lavoro, sia per le altre pur allegate esigenze della vita quotidiana.

Non si tratta cioè di bene che per le specifiche allegazioni dedotte in causa, si palesa come strumento necessario e esclusivo dell'attività lavorativa svolta dall'attrice, la quale va quindi qualificata come consumatrice ai sensi della menzionata normativa.

Ma a prescindere da tale questione di qualificazione, la decadenza non è comunque intervenuta per la semplice ragione che tempestivamente, accortasi delle vibrazioni nel febbraio 2008, un mese dopo l'acquisto del veicolo, parte attrice ha portato alla convenuta Federcommissionaria il mezzo segnalandole l'accaduto e questa ha provveduto ad effettuare la sostituzione delle guarnizioni interne oltre che lavori alla carrozzeria.

Tale circostanza non è stata in alcun modo contestata dalle convenute.

In proposito bisogna richiamare l'orientamento della Suprema Corte secondo cui 'in materia di denuncia dei vizi della cosa venduta, al fine della decorrenza del termine di decadenza ex art. 1495 c.c., pur dovendosi di regola distinguere tra vizi apparenti e vizi occulti - là dove per i primi il termine decorre dal momento della consegna della cosa, mentre per i secondi dal momento in cui essi sono riconoscibili per il compratore - occorre comunque che il dies a quo si faccia risalire al momento in cui il compratore acquisisce la certezza obiettiva del vizio, non essendo sufficiente il semplice sospetto' (cfr. Cass. Sentenza n. 5732 del 10.3.11; così ancora Cass. 4018/11).

Ora nel caso di specie la denuncia formale rispetta i requisiti temporali di cui all'art. 1495 c.c., oltre naturalmente a quelli correttamente applicabili di cui all'art. 132 codice del consumo.

Passando quindi all'esame del merito della causa, lo stesso attiene all'accertamento dell'ascrivibilità o meno alle convenute dei danni lamentati all'auto comprata presso la rivenditrice Federcommissinaria srl e distribuita in Italia dalla convenuta General Motors.

Occorre premettere che la ricostruzione dei fatti allegata da parte attrice, di per sé, non è stata contestata dalle convenute, le quali si sono limitate a contestare la causa ipotizzata del guasto, ma non le manifestazioni esteriori dello sviluppo del danno.

In relazione al disposto dell'art. 115 comma 1 c.p.c. tali modalità devono quindi ritenersi fondate, anche alla luce del fatto che, seppur la L. n. 69 del 2009 prevede l'entrata in vigore della normativa de qua dal 4.7.2009, insieme alla giurisprudenza di legittimità deve ritenersi che il suo carattere meramente ricognitivo ne permette l'applicazione anche a cause instaurate ante novella.

A favore di questa tesi (del carattere ricognitivo della norma), sostenuta anche da parte della giurisprudenza di merito, depone il fatto che l'art. 167 c.p.c., con l'inciso 'prendendo posizione sui fatti' ha sempre richiesto la contestazione e che il processo civile è essenzialmente 'tra parti', configurando una struttura dialettica a catena, con la conseguenza che diviene onere delle parti contestare.

Sulla base di tale ricostruzione di fatto, quindi, posta a base della stessa CTU, non si può non convenire con la lettura dei dati tecnici fornita dal CTU con i suoi elaborati per la sua completezza, la sua logicità e la sua approfondita disanima delle risultanze di causa.

La questione dell'individuazione della causa effettiva del danno va qui analizzata logicamente solo dopo aver affrontato quella dei diversi titoli di responsabilità azionati nel presente giudizio nei confronti delle convenute.

In proposito, mentre è pacifico che parte attrice agisce in via contrattuale nei confronti della rivenditrice Federcommissionaria srl in virtù della disciplina redibitoria del contratto di vendita sancita dagli artt. 1490 ss c.c., per quanto attiene alla General Motors distributrice in Italia dell'auto oggetto di causa, la disciplina azionata è quella extracontrattuale di cui al codice del consumo art. 114 ss e prima ancora della responsabilità del produttore di cui alla normativa del 1988.

Per quanto attiene, tuttavia, a quest' ultima responsabilità che investe la fornitrice per l'Italia General Motors, fornitrice cui per legge è equiparato il produttore dalla norma dell'art. 116 codice di consumo, occorre rilevare che visto che i prodotti difettosi possono provocare danni, chi risponde di tali danni e cosa deve fare il consumatore per affermare i propri diritti, sono aspetti che vengono disciplinati dalla legge sulla responsabilità del produttore.

Secondo il D.P.R. n. 224 del 24 maggio 1988 (trasfuso nel codice del consumo D.Lgs. n. 206 del 2005; cfr. direttiva CEE 85/374) una ditta è tenuta a risarcimento al consumatore dei danni provocati dal suo prodotto (difettoso).

Ciò vale anche se il produttore non ha colpe dirette, vale a dire quando in fase di produzione non ha agito né in maniera dolosa né colposa.

La responsabilità del produttore è, in realtà, una responsabilità oggettiva; il solo fatto di creare una situazione di pericolo (come può essere ad esempio, la commercializzazione di un prodotto difettoso) è già sufficiente per far ricadere sul produttore la responsabilità per gli eventuali danni che ne derivano.

Ma è proprio il punto dirimente sancito dalla norma dell'art. 123 codice di consumo che delinea l'ambito del danno risarcibile, in quanto non tutti i danni per tale particolare titolo di responsabilità lo sono, solo il danno cagionato dalla morte o da lesioni personali, oppure la distruzione o il deterioramento di una cosa diversa dal prodotto difettoso.

Nel caso di specie, non è stato allegato, e tanto meno provato, un danno ulteriore e diverso rispetto al vizio in sé, o difetto di conformità dell'auto, disciplinato nel successivo titolo III del codice del consumo.

In altri termini, il vizio allegato dell'auto non ha provocato né lesioni personali e morte, né danni a cose diverse dall'auto stessa, per cui ai sensi dell'art. 123 codice del consumo, non è un danno autonomamente risarcibile nei confronti del fornitore General Motors.

In questo caso, cioè, c'è solo la responsabilità contrattuale di cui agli artt. 1490 ss c.c. e art. 128 ss codice del consumo, con il relativo diritto di regresso del venditore finale da esplicare nei confronti del produttore o di un precedente venditore nell'ambito della medesima catena distributiva, così come stabilito dall'art. 131 codice del consumo.

Deve quindi escludersi ogni responsabilità per i fatti di causa della convenuta General Motors.

Passando quindi all'individuazione della sussistenza del vizio strutturale e funzionale lamentato da parte attrice in via contrattuale con il conseguente onere probatorio di cui all'art. 1218 c.c., occorre ricordare che in tema di garanzia per vizi della cosa venduta, mentre sull'acquirente incombe l'onere della prova, oltre che della tempestività della denuncia, anche dell'esistenza dei vizi e delle conseguenze dannose lamentate, il venditore deve offrire la prova liberatoria (cfr. Cass. 13695/07).

Il CTU nella sua relazione che si condivide ha qualificato il danno dell'auto come 'vizio strutturale' non eliminabile (pag 7 relazione) ed ha indicato in €. 2.360,00 il diminuito valore dell'auto.

Così individuata la causa del danno, deve ritenersi accertato il vìzio strutturale dell'auto venduta, con la conseguente responsabilità contrattuale della convenuta Federcommissionaria srl.

Parte convenuta Federcommissionaria srl deve quindi essere condannata alla restituzione dell'importo di Euro 2.360,00 da incrementare degli interessi legali sulla somma rivalutata dall'esborso fino alla sentenza, e con gli interessi legali dalla sentenza al saldo.

Per quanto riguarda il risarcimento del danno richiesto, fondato sulla mancanza di un'auto, lo stesso va riconosciuto in relazione alla necessità di raggiungere con i mezzi pubblici il luogo di lavoro e di svolgere a piedi o con l'aiuto di amici le altre incombenze della vita quotidiana, ma lo stesso, da liquidarsi in via equitativa, non può riconoscersi in misura superiore all'importo di Euro 1.000,00.

In ogni caso lo stesso va riconosciuto in via presuntiva, vista anche l'assenza di contestazione da parte delle convenute in merito al fatto che nella specie gli attori non avevano altri mezzi di circolazione a disposizione.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

Le spese di CTU, già liquidate come da separati decreti, devono essere poste definitivamente a carico della convenuta Federcommissionaria srl.

P.Q.M.

Il Tribunale di Lecce - Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da A.G.M. contro Federcommissionaria srl in liquidazione e General Motors Italia srl, con atto di citazione notificato in data 13.02.2009, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede:

l) Accoglie la domanda per quanto di ragione, per quanto esposto in motivazione;

2) Conseguentemente condanna la Federcommissionaria srl in liquidazione al pagamento in favore dell'attrice della somma di €.3.360,00 oltre rivalutazione monetaria dalla data dell' acquisto al soddisfo ed interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo, per titoli e ragioni esposti;

3) Rigetta la domanda proposta nei confronti della convenuta General Motors Italia srl per le ragioni esposte;

4) Condanna la convenuta soccombente al pagamento delle spese e competenze di giudizio in favore dell'attrice, liquidate, comprese quelle dell'accertamento tecnico preventivo, in complessivi €.2.370,00 di cui €.170,00 per spese vive, oltre accessori come per legge;

5) Pone definitivamente a carico della convenuta soccombente la spese delle ctu così come liquidate.

INPS CIRCOLARE n. 103 DELL'8/9/2014

OGGETTO:
Variazione della misura dell’interesse di dilazione e di differimento e delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.
SOMMARIO:
La Banca Centrale Europea con la decisione di politica monetaria del 4 settembre 2014 ha ridotto di 10 punti base il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema (ex TUR) che, pertanto, con decorrenza dal 10 settembre 2014 è pari allo 0,05%.

Premessa

La Banca Centrale Europea con la decisione di politica monetaria del 4 settembre 2014 ha ridotto di 10 punti base il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema (ex Tasso Ufficiale di Riferimento) (1) che, a decorrere dal 10 settembre 2014, è pari allo 0,05%.

Tale variazione incide sulla determinazione del tasso di dilazione e di differimento da applicare agli importi dovuti a titolo di contribuzione agli Enti gestori di forme di Previdenza e Assistenza obbligatorie nonché sulla misura delle sanzioni civili di cui all’art. 116, comma 8, lett. a) e b) e comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

1) Interesse di Dilazione e di Differimento

L'interesse di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per contributi e sanzioni civili e l’interesse dovuto in caso di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi dovranno essere calcolati al tasso del 6,05% annuo (2).

Tale misura trova applicazione con riferimento alle rateazioni presentate a decorrere dal 10 settembre 2014.

I piani di ammortamento già emessi e notificati in base al tasso precedentemente in vigore non subiranno modificazioni.

Nei casi di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi, il nuovo tasso, pari al 6,05%, sarà applicato a partire dalla contribuzione relativa al mese di agosto 2014.

2) Sanzioni Civili

La decisione della Banca Centrale Europea, che ha definito, a decorrere dal 10 settembre 2014, la riduzione del tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali nella misura sopra riportata, comporta la variazione delle sanzioni civili come segue.

Nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, di cui alla lett. a), comma 8, dell’art. 116 della legge 388/2000, la sanzione civile è pari al 5,55% in ragione d’anno (tasso dello 0,05% maggiorato di 5,5 punti) (3).

La medesima misura del 5,55% annuo, trova applicazione anche con riferimento all’’ipotesi di cui alla lett. b), secondo periodo, del predetto art. 116, comma 8 (4).

Resta ferma, in caso di evasione (art. 116, comma 8, lett. b), primo periodo) la misura della sanzione civile, in ragione d'anno, pari al 30 per cento nel limite del 60 per cento dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.

Con riferimento all’ipotesi disciplinata dal comma 10 dell’art. 116, la sanzione civile sarà dovuta nella stessa misura del 5,55% annuo (5).



3) Sanzioni ridotte in caso di Procedure Concorsuali

Il Consiglio di Amministrazione dell’Istituto, con deliberazione n. 1 dell’8 gennaio2002, hastabilito che in caso di procedure concorsuali (6) le sanzioni ridotte, nell’ipotesi prevista dall’art. 116, comma 8, lett. a) della già citata legge 388/2000, dovranno essere calcolate nella misura del TUR oggi tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema.
Nell’ipotesi di evasione di cui all’art. 116, comma 8, lett. b) della medesima legge, la misura delle sanzioni è pari al predetto tasso aumentato di due punti.

Il Consiglio di Amministrazione, con la citata deliberazione, ha stabilito, tuttavia, ai sensi dell’art. 1, comma 220, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (7), che il limite massimo della riduzione non può essere inferiore alla misura dell’interesse legale.

Pertanto “qualora il tasso del TUR scenda al di sotto del tasso degli interessi legali, la riduzione massima sarà pari al tasso legale, mentre la minima sarà pari all’interesse legale maggiorato di due punti”.

Tenuto conto che per effetto della decisione della Banca Centrale Europea in trattazione, a decorrere dal 10 settembre 2014, il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali (ex TUR) è inferiore all’interesse legale in vigore dal 1° gennaio 2014 (8), dalla medesima data la riduzione opererà sulla base di tali ultime misure.

Si rammenta, infine, che la riduzione delle sanzioni, che resta subordinata alla condizione preliminare dell’avvenuto integrale pagamento dei contributi e delle spese, si cristallizza alla data in cui l’Autorità Giudiziaria dichiara aperta la procedura concorsuale mentre, ai sensi dell’art. 55 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare), per il periodo di svolgimento della procedura sono dovuti gli interessi legali.

 Il Direttore Generale 
 Nori 


Note:
(1) Il Decreto 26 settembre 2005 del Ministero dell'Economia e delle Finanze ha disposto che il Tasso Ufficiale di Riferimento deve essere sostituito con il Tasso applicato alle operazioni di rifinanziamento principale dell’Eurosistema fissato periodicamente dal Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea.
 
(2) Le norme che regolano la misura degli interessi di dilazione e differimento sono:
D.L. 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1981, n. 537 art. 13, comma 1, “L'interesse di differimento e di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per i contributi ed accessori di legge dovuti dai datori di lavoro agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria è pari al tasso degli interessi attivi previsti dagli accordi interbancari per i casi di più favorevole trattamento, maggiorato di cinque punti, e sarà determinato con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale con effetto dalla data di emanazione del decreto stesso”.
D.L. 14 giugno 1996, n. 318, convertito nella legge n. 402 del 29 luglio 1996, art. 3, comma 4, “A decorrere dal 1° luglio 1996, è determinata in sei punti la maggiorazione di cui all'art. 13, primo comma, del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1981, n. 537 e successive modificazioni e integrazioni”.
 
(3) Art. 116, comma 8, legge 23 dicembre 2000, n. 388: omissis ...
a) nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d’anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti; la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.
 
(4) Art. 116, comma 8, legge 23 dicembre 2000, n. 388:
b) omissis ... Qualora la denuncia della situazione debitoria sia effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi e semprechè il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro trenta giorni dalla denuncia stessa, i soggetti sono tenuti al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti; la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi, non corrisposti entro la scadenza di legge.
 
(5) Art. 116, comma 10, legge 23 dicembre 2000, n. 388:
Nei casi di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa, semprechè il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro il termine fissato dagli enti impositori, si applica una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti; la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.
 
(6) Circolare n. 88 del 9 maggio 2002, punto 5.
 
(7) Legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 220:
Nelle ipotesi di procedure concorsuali, in caso di pagamento integrale dei contributi e spese, la somma aggiuntiva può essere ridotta ad un tasso annuo non inferiore a quello degli interessi legali, secondo criteri stabiliti dagli enti impositori.
 
(8) Circolare n. 2 del 10 gennaio 2014.

04/09/14

I FONDI SVALUTAZIONE E RIVALUTAZIONE ATTIVITA’ FINANZIARIE


L’art. 2425 c.c. prevede:

A) PARTECIPAZIONI

B) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE DIVERSI DAI PRECEDENTI

C) CREDITI ISCRITTI NELL’ATTIVO CIRCOLANTE.


  • se il valore della partecipazione finanziaria alla chiusura dell’esercizio risulti inferiore a quello scritto in precedenza sullo Stato Patrimoniale (art. 2426 c.c. punto 3);
  • se il valore di realizzazione dei titoli desumibile dall’andamento del mercato risulti inferiore al costo d’acquisto (art. 2426 c.c. punto 9) in chiusura delle scritture la svalutazione può essere registrata come segue:



—————  —————
Svalut. Partec. Div.
                           a Fondo svalut.
                           Partec. diverse

————— —————
Svalutaz. Titoli
obbl                        a F.do sval. titoli obblig.

Le sopra menzionate partecipazioni non sono deducibili per fini fiscali.

Le rivalutazione invece l'articolo di ragioneria si scrive così:

                                —————                   —————
Partecip. Diverse
                                                                        a rivalutaz. Partec. diverse


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:


28/02/14

INPS E DURC



Roma, 27-02-2014
Messaggio n. 2889


Allegati n.3


OGGETTO:

Nuovo sistema di gestione del “DURC interno”, per l’individuazione e la contestazione delle situazioni di irregolarità incompatibili con i benefici normativi e contributivi, previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale, ai sensi dell’articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Emissione delle note di rettifica con la nuova procedura di Gestione contributiva (DM2013).


INDICE

1. La nuova gestione del “DURC interno”.

2. Prima applicazione del nuovo sistema di gestione del DURC interno.

3. Emissione delle Note di rettifica con la nuova procedura di Gestione contributiva (DM2013).

4. Indicazioni operative per le Sedi.



Allegati

1. Esempi circa paragrafo 1.

2. Esempi circa paragrafo 2.

3. Esempio circa paragrafo 3.



1. La nuova gestione del “DURC interno”.



Come è noto, l’articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, subordina i benefici normativi e contributivi, previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale, - tra l’altro - al possesso, da parte dei datori di lavoro, del Documento Unico di Regolarità Contributiva (cosiddetto DURC).



L’articolo 3, comma 4, del Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 24 ottobre 2007, prevede che l’INPS - per i benefici di propria competenza - verifica i presupposti per il rilascio del DURC, senza emettere il Documento “formale” previsto dall’articolo 4 del decreto stesso; il DURC “formale” è sostituito da un sistema di segnalazione degli esiti della verifica (cosiddetti SEMAFORI) che danno luogo al cosiddetto “DURC interno” nell’ambito del “Cassetto previdenziale Aziende”; il “semaforo verde” indica una situazione compatibile con il godimento dei benefici, mentre il “semaforo rosso” indica una situazione incompatibile con il godimento dei benefici.



L’articolo 7, comma 3, del decreto ministeriale citato prevede altresì che – in mancanza dei requisiti di regolarità - l’INPS emetta un DURC negativo, solo dopo aver inutilmente invitato il datore di lavoro a regolarizzare la propria posizione entro quindici giorni.



Conformemente alle norme di legge e regolamentari citate, è stato innovato il processo di gestione del DURC interno; tale nuovo sistema, che sarà operativo a decorrere dal mese di aprile 2014, può essere così descritto.



La richiesta del DURC interno viene ora effettuata dall’Istituto, in qualità di ente tenuto a riconoscere i benefici di legge subordinati alla regolarità contributiva e non è più effettuata dal datore di lavoro attraverso la denuncia contributiva relativa al mese in cui sono richiesti i benefici stessi.



Con frequenza mensile (approssimativamente verso la metà di ogni mese di calendario e fatto salvo quanto viene detto più avanti circa la validità quadrimestrale del DURC interno positivo), i sistemi informativi centrali interrogano gli archivi elettronici dell’Istituto per rilevare eventuali situazioni di irregolarità incompatibili con i benefici.



Rilevazione immediata di regolarità



Nell’ipotesi in cui non siano rilevate situazioni di irregolarità, viene immediatamente attivata all’interno del Cassetto previdenziale una segnalazione positiva (Semaforo verde), che assume il significato di DURC interno positivo.



Ne consegue che il datore di lavoro può godere dei benefici che competerebbero – in base alle norme sostanziali che disciplinano i singoli benefici – per il mese in relazione al quale è attivato il Semaforo verde; in attuazione dell’articolo 31, comma 8 ter, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 (convertito, con modificazioni, con legge 9 agosto 2013, n. 98) il DURC interno positivo consente anche il godimento dei benefici che competerebbero per i tre mesi successivi, a prescindere se – nel frattempo - insorga una situazione di irregolarità; tale validità quadrimestrale del DURC interno positivo rispetto ai benefici è rappresentata dalla immediata contemporanea accensione del semaforo verde per quattro mesi consecutivi.





Rilevazione iniziale di irregolarità



Nell’ipotesi in cui vengano rilevate situazioni di irregolarità, si attiva all’interno del Cassetto previdenziale una segnalazione di allarme temporaneo (Semaforo giallo) e contemporaneamente viene inviata al datore di lavoro (e a chi lo rappresenta per gli adempimenti previdenziali) una comunicazione (detta “preavviso di DURC interno negativo”) - mediante posta elettronica certificata (PEC) -, recante:



- l’indicazione delle irregolarità riscontrate;

- l’invito a regolarizzarle entro 15 giorni;

- l’avvertenza che, decorso inutilmente il termine indicato, verrà generato un DURC interno negativo.



Qualora il datore di lavoro regolarizzi la propria posizione o sia accertata l’insussistenza delle irregolarità, i sistemi informativi centrali –con l’ intervento, quando necessario, degli operatori di sede – attivano all’interno del Cassetto previdenziale una segnalazione positiva (Semaforo verde), che si sostituisce al precedente segnale di temporaneo allarme e assume il significato di DURC interno positivo.



Ne consegue che il datore di lavoro può godere dei benefici che competerebbero – in base alle norme sostanziali che disciplinano i singoli benefici – per il mese in relazione al quale è attivato il Semaforo verde; anche in questo caso il DURC interno positivo consente inoltre il godimento dei benefici che competerebbero nei tre mesi successivi, a prescindere se – nel frattempo - insorga una situazione di irregolarità; anche in questo caso la validità quadrimestrale del DURC interno positivo rispetto ai benefici è rappresentata dalla contemporanea accensione del semaforo verde per quattro mesi consecutivi.



Qualora, invece, il datore di lavoro non provveda a regolarizzare la propria posizione, i sistemi informativi centrali attivano all’interno del Cassetto previdenziale una segnalazionenegativa (Semaforo rosso), che si sostituisce al precedente segnale di temporaneo allarme e assume il significato di DURC interno negativo.



Ne consegue che il datore di lavoro, per il mese in relazione al quale è attivato il Semaforo rosso, non può godere dei benefici che altrimenti gli competerebbero in base alle norme sostanziali che disciplinano i singoli benefici.



Tale esclusione riguarda solo il mese per cui è generato il Semaforo rosso, poiché per il mese successivo i sistemi informativi centrali innescano nuovamente la richiesta di DURC interno e la sequenza delle operazioni descritte.



Se l’irregolarità persiste ovvero ne insorgono di nuove, si attiva la segnalazione di allarme (Semaforo giallo) e viene nuovamente inviato – sempre tramite PEC - il preavviso di DURC interno negativo.



Se il datore di lavoro regolarizza, si genera un DURC interno positivo sul nuovo mese considerato; tale DURC consente il godimento dei benefici anche per i tre mesi successivi, mentre rimangono definitivamente preclusi i benefici relativi al mese per il quale si era precedentemente generato il DURC interno negativo.



In allegato al presente messaggio sono riportate alcune esemplificazioni inerenti il nuovo sistema descritto (all. n. 1).



Le indicazioni fornite per la gestione del DURC interno con precedenti circolari e messaggi continuano ad essere valide, se non sono in contrasto con il nuovo sistema delineato e con le indicazioni fornite in questo messaggio.



Verranno successivamente forniti i dettagli di funzionamento del nuovo sistema.



2. Prima applicazione del nuovo sistema di gestione del DURC interno.



Il nuovo sistema di gestione del DURC interno provvederà anche a confermare o definitivamente escludere i benefici pregressi, relativi ai mesi per i quali era stata sospesa la spedizione delle note di rettifica ex art. 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.



Come già chiarito, la prima richiesta di DURC interno verrà effettuata direttamente dall’Istituto alla metà del mese di aprile 2014, avviando la sequenza di operazioni illustrate nel paragrafo precedente.



Nei confronti dei datori di lavoro che – a quella data - risulteranno regolari, i sistemi informativi centrali accenderanno, all’interno del Cassetto previdenziale aziende, un semaforo verde sui mesi di aprile, maggio, giugno e luglio 2014; l’accensione del semaforo equivale a generazione di DURC interno positivo per i benefici che competeranno per i suddetti mesi.



Nei confronti dei datori di lavoro che – a quella data – presentano situazioni di irregolarità, accertate a partire da gennaio 2008 (data di entrata in vigore del “DURC interno”) e tuttora sussistenti, verrà acceso all’interno del Cassetto previdenziale aziende un semaforo giallo sul mese di aprile 2014 e contemporaneamente verrà inviata al datore di lavoro (e a chi lo rappresenta per gli adempimenti previdenziali) una comunicazione (detta “preavviso di DURC interno negativo”) - mediante posta elettronica certificata -, recante:



- l’indicazione delle irregolarità riscontrate, ancora sussistenti;

- l’invito a regolarizzarle entro 15 giorni;

- l’avvertenza che, decorso inutilmente il termine indicato, verrà generato un DURC interno negativo.



Nell’eventualità in cui il datore di lavoro non regolarizzi la propria posizione:


si accenderà il semaforo rosso sul mese di aprile 2014 (equivalente a DURC interno negativo su aprile 2014); il datore di lavoro non potrà godere, per il mese aprile 2014, dei benefici che altrimenti gli competerebbero - in base alle norme sostanziali che disciplinano i singoli benefici -;
si consolideranno i semafori rossi precedentemente accesi, con le logiche elaborative pregresse, sui mesi anteriori ad aprile 2014, per i quali non sono state spedite le note di rettifica recanti la causale “addebito art. 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296”; in relazione a tali mesi rimarrà definitivamente preclusa la possibilità di godere dei benefici.



Le situazioni di irregolarità incompatibili con il godimento dei benefici sono riepilogate all’interno del Cassetto previdenziale aziende, nella sezione “Regolarità contributiva”.



All’interno di tale sezione, le irregolarità sono così raggruppate:






(dicitura presente nel cassetto)

(significato principale)


DM10 non trasmesso

mancato invio del DM10 o dell’Uniemens;


F24 non presente

omesso versamento della contribuzione dovuta


Importo minore del dovuto

versamento di parte della contribuzione dovuta


Inadempienza aperta

omissione contributiva registrata nell’archivio recupero crediti dell’INPS


Inadempienza iscritta a ruolo non notificata

omissione contributiva registrata nell’archivio recupero crediti dell’INPS, iscritta a ruolo/ oggetto di avviso di addebito ma non ancora notificata


Cartella non riscossa

omissione contributiva iscritta a ruolo/ oggetto di avviso di addebito e notificata




A decorrere dai benefici che competerebbero per il mese di agosto 2013 (mese in cui è entrato in vigore l’articolo 31, comma 8 ter, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, con legge 9 agosto 2013, n. 98, citato nel paragrafo precedente) - viene attribuito al DURC interno positivo validità quadrimestrale (cfr. III° esempio di allegato n.2).



Fino al periodo di competenza marzo 2014, le situazioni d’irregolarità rilevanti per la non spettanza dei benefici sono solo quelle afferenti la stessa posizione contributiva (matricola dell’area DM) sulla quale i benefici vengono esposti.



A partire dal mese di competenza aprile 2014, nell’ipotesi in cui a un datore di lavoro - univocamente individuato con il codice fiscale – siano associate più posizioni contributive (ovvero matricole dell’”area DM”), rileveranno tutte le situazioni d’irregolarità riferite a quel datore di lavoro, anche se afferenti una posizione contributiva (matricola dell’”area DM”) diversa da quella su cui viene esposto il beneficio.



Al fine di agevolare i datori di lavoro e chi li rappresenta negli adempimenti previdenziali, nell’individuazione delle irregolarità che – se non sanate – potranno determinare il disconoscimento dei benefici pregressi e correnti, è stata attivata una nuova sezione del Cassetto previdenziale aziende, denominata “Evidenze su posizioni”; all’interno di tale sezione sono state rilasciate alcune funzionalità che consentono di visualizzare le irregolarità pendenti, che sono incompatibili con i benefici.



Le singole situazioni di irregolarità sono aggregabili per codice fiscale del contribuente, per posizione contributiva, per tipo di irregolarità.

Le informazioni visualizzate corrispondono ai dati comunque visualizzabili in altre sezioni del Cassetto (“Regolarità contributiva”, “Crediti/ inadempienze”, “Iscrizione a ruolo”, eccetera).

In allegato al presente messaggio sono esemplificati alcuni casi di transizione al nuovo sistema di gestione del DURC interno (allegato n. 2).





3. Emissione delle Note di rettifica con la nuova procedura di Gestione contributiva (DM2013)



Nella prima settimana del mese di marzo sarà rilasciata, nell’ambito del nuovo processo reingegnerizzato di gestione delle denunce contributive, anche la procedura di gestione delle note di rettifica.



Saranno contestualmente visualizzate all’interno del Cassetto previdenziale aziende le note di rettifica, la cui visualizzazione era stata sospesa dall’avvio delle operazioni di reingegnerizzazione.



L’arretrato accumulato rende necessario prevedere un tempo congruo, durante il quale le Sedi, i datori di lavoro e i loro eventuali intermediari si confrontino per risolvere le situazioni formali o sostanziali che hanno generato le suddette note di rettifica; è auspicabile il massimo sforzo finalizzato a evitare l’appesantimento dell’attività amministrativa – che seguirebbe all’invio di note di rettifica che poi dovrebbero essere annullate –ovvero i disagi conseguenti a notifica di addebiti insussistenti.



Le note di rettifica in esame saranno, quindi, spedite secondo il seguente calendario:


le note di rettifiche relative alle denunce contributive con periodo di competenza fino a marzo 2013 saranno spedite il 15.05.2014;
le note di rettifiche relative alle denunce contributive con periodo di competenza aprile – luglio 2013 saranno spedite il 16.06.2014 ;
le note di rettifiche relative alle denunce contributive con periodo di competenza agosto 2013 – maggio 2014 saranno spedite il 15.09.2014.



In relazione alla data di spedizione indicata saranno calcolate le sanzioni connesse agli addebiti contributivi contenuti nelle note di rettifica.



Le note di rettifica recanti – insieme all’eventuale altro - gli addebiti contributivi relativi agli incentivi per l’assunzione dei lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 e successive modifiche ed integrazioni (cosiddetta piccola mobilità) saranno spedite il 15.09.2014, a prescindere dal mese cui si riferiscono (si tratta per lo più di note di rettifica relative ai codici tipo contribuzione P5, P6, P7, S1, S2, S3); infatti l’Istituto – pur ritenendo, in via cautelare, non spettanti gli incentivi suddetti – ha disposto – in attesa dei definitivi chiarimenti ministeriali - la sospensione delle iniziative volte al recupero degli addebiti contributivi corrispondenti (cfr. circolare n. 150 del 25 ottobre 2013).



La visualizzazione delle note di rettifica relative al mese di dicembre 2013 avverrà nella prima settimana di marzo 2014; relativamente ai mesi successivi, le eventuali note di rettifica saranno visualizzabili all’interno del Cassetto, in corrispondenza con la conclusione delle fasi elaborative centrali di calcolo delle denunce contributive (usualmente una denuncia contributiva è sottoposta alla fase di elaborazione interna per il calcolo nella seconda decade del mese successivo al mese in cui scade il termine di invio della denuncia stessa; ad esempio, la denuncia contributiva relativa al mese di febbraio 2014 deve essere inviata entro il 31 marzo 2014 ed è presumibile che venga elaborata per il calcolo intorno al 10 del mese di aprile 2014).



La spedizione delle note di rettifica relative ai mesi da dicembre 2013 a maggio 2014 avverrà il 15 settembre 2014; le note di rettifica dal mese di giugno 2014 in poi saranno spedite secondo la prassi consueta (60 giorni dopo che siano state rese visibili all’interno del Cassetto previdenziale aziende).



Note di rettifica con la causale “addebito art. 1, comma 1175, della legge 296 del 2006”



Nell’ambito del sistema pregresso di gestione del DURC interno, la nota di rettifica con la causale “addebito art. 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296” svolgeva una duplice funzione: da un lato avvisava il datore di lavoro che sussistevano delle irregolarità incompatibili con il godimento dei benefici normativi e contributivi, previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale; dall’altro quantificava l’addebito contributivo che si sarebbe dovuto pagare, per l’eventualità che le situazioni di irregolarità non venissero sanate.



Nel nuovo sistema di gestione del DURC interno le note di rettifica con la suddetta causale cessano di svolgere la prima funzione, mentre la seconda funzione (di contestazione dell’addebito) rimane ed è resa coerente con il mutato contesto operativo.



Il compito di avvisare che sussistono delle irregolarità incompatibili con il godimento dei benefici è affidato ad una distinta comunicazione, denominata “preavviso di DURC interno negativo” (cfr. il paragrafo 1 di questo messaggio).



Le nuove note di rettifica con la causale “addebito art. 1 …” svolgeranno il compito di contestare al datore di lavoro che non spetta il beneficio, che il datore di lavoro abbia eventualmente esposto nella denuncia contributiva per il mese cui si riferiva il nuovo DURC interno negativo, pur non avendo sanato le irregolarità precedentemente segnalate con il “preavviso di DURC interno negativo”.



Pertanto, la nota di rettifica ex art. 1, comma 1175, della legge n. 296 del 2006, che contesta la mancata spettanza dei benefici di legge non potrà più essere annullata, anche se nel frattempo il datore di lavoro abbia sanato l’originaria irregolarità.



La nuova configurazione riguarda sia le note di rettifica relative alle denunce di competenza aprile 2014 sia le note di rettifica relative a mesi precedenti.



Per il mese di aprile 2014 le eventuali rettifiche del nuovo tipo con “addebito art. 1, comma 1175, della legge n. 296 del 2006” saranno visibili (all’interno del Cassetto previdenziale aziende) nella seconda decade di giugno 2014 e saranno notificate il 15 settembre 2014.



Per i mesi anteriori ad aprile 2014 verranno rigenerate note di rettifica con “addebito art. 1, co.1175, l.296/2006” del nuovo tipo; queste saranno calcolate e rese visibili nel Cassetto intorno al 15 maggio 2014; avranno come data di spedizione il 15 settembre 2014.



In allegato al presente messaggio è esemplificato un caso di nuova rettifica con la causale “addebito art. 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296” (allegato n. 3).





4. Indicazioni operative per le Sedi.



In considerazione di quanto illustrato nei paragrafi precedenti, le Sedi sono chiamate ad intensificare l’impegno di presidio dei canali di comunicazione con l’utenza e di aggiornamento degli archivi contributivi aziendali, al fine di:


evadere le istanze dei datori di lavoro finalizzate a sanare le situazioni di irregolarità incompatibili con il godimento dei benefici;
evadere le istanze dei datori di lavoro finalizzate a definire le omissioni evidenziate nelle note di rettifica, a prescindere dalla data della loro eventuale spedizione;
definire le situazioni sospese che impediscono l’effettivo aggiornamento della posizione aziendale, privilegiando la lavorazione su liste (es.: pagamenti non abbinati, versamenti confluiti nell’inadempienza 0500), al fine di rimuovere situazioni di irregolarità solo apparenti, perché nel frattempo sanate.



L’attività istruttoria finalizzata alla sistemazione degli archivi è di fondamentale importanza affinché il preavviso di DURC interno negativo - che verrà inviato intorno al 15 aprile 2014 - sia indirizzato soltanto ai datori di lavoro per i quali effettivamente sussistono ancora le situazioni di irregolarità incompatibili con i benefici.



Per tali posizioni, infatti, se le irregolarità persisteranno ancora oltre i 15 giorni dall’invio dell’avviso, il sistema provvederà a consolidare i semafori rossi sui periodi pregressi, oltre che ad accendere il semaforo rosso su aprile 2014.



Poiché tali attività possono comportare la gestione di molti aspetti del rapporto contributivo intercorrente tra l’Inps e il datore di lavoro, si invitano le Sedi a ottimizzare l’impiego di tutte le professionalità necessarie, attraverso la costituzione di uno specifico gruppo di lavoro, coordinato preferibilmente dal responsabile dell’”unità di coordinamento operativo dell’area flussi”.



Sarà in ogni caso opportuno individuare, per ogni datore di lavoro o intermediario, un unico referente, cui il datore di lavoro o il suo rappresentante possa rivolgersi per la definizione complessiva delle varie criticità che impedirebbero la formazione del DURC interno positivo.



Inoltre, al fine di facilitare il rapporto con gli utenti (datori di lavoro/ intermediari) dovrà essere previlegiata una modalità di lavoro che non frammenti la trattazione delle diverse problematiche, unificando in un unico punto l’analisi dell’intera situazione aziendale.



Al fine di collegare le predette attività al Piano Budget 2014, per la corretta programmazione dei carichi di lavoro e dell’impiego delle risorse, le Sedi - sulla base dei rispettivi carichi rilevabili dalle procedure di gestione ed in particolare dalle apposite sezioni del Cassetto previdenziale aziende - provvederanno ad attivare appositi Progetti Regionali di Miglioramento, mirati prioritariamente all’abbattimento delle giacenze accumulatesi da novembre 2012; in particolare tali progetti dovranno riguardare la gestione delle irregolarità indicate nella tabella già riportata nel paragrafo 1 di questo messaggio e la gestione delle note di rettifica la cui emissione era stata sospesa.


Il Direttore Generale
Nori


Allegato N.1



ESEMPI relativi al paragrafo 1 (nuovo DURC interno)



I) (Rilevazione immediata di regolarità)



a. intorno al 15 giugno 2014 i sistemi informativi centrali:
non rilevano situazioni di irregolarità nei confronti del datore di lavoro ALFA;
pertanto accendono un Semaforo verde sui mesi giugno, luglio, agosto e settembre ; l’accensione dei semafori equivale ad un DURC interno positivo generato a giugno e valido per giugno fino a settembre 2014;

b. ALFA può godere dei benefici che gli competono per i mesi di giugno, luglio, agosto e settembre – esponendo i corrispondenti codici nelle denunce contributive relative a questi mesi – anche se non versa interamente la contribuzione relativa a giugno;



c. in considerazione della validità quadrimestrale del DURC interno positivo, intorno al 15 ottobre 2014 i sistemi informativi centrali rilevano il versamento parziale relativo a giugno 2014 (se nel frattempo non è stato regolarizzato) e accendono un semaforo giallo su ottobre 2014;



d. se ALFA regolarizza nei termini, i sistemi informativi centrali accendono i semafori verdi per ottobre, novembre, dicembre 2014 e gennaio 2015 (equivalente a DURC interno positivo generato per ottobre 2014 e valido fino a gennaio 2015); se ALFA non regolarizza nei termini, i sistemi informativi centrali accendono un semaforo rosso per ottobre (equivalente a DURC interno negativo valido solo per ottobre 2014).





II) (Rilevazione iniziale di irregolarità e sanatoria nei termini assegnati)



a. intorno al 15 giugno 2014 i sistemi informativi centrali:


rilevano situazioni di irregolarità nei confronti del datore di lavoro BETA incompatibili con la fruizione dei benefici;
pertanto accendono un Semaforo giallo sul mese di giugno 2014 e inviano – con PEC – un preavviso di DURC interno negativo;



b. BETA regolarizza la sua situazione nel termine assegnato;



c. intorno al 10 luglio 2014 i sistemi informativi centrali spengono il semaforo giallo su giugno 2014 e accendono il Semaforo verde su giugno, luglio agosto e settembre 2014; l’accensione dei semafori equivale ad un DURC interno positivo generato per i benefici relativi a giugno 2014 e valido fino ai benefici relativi a settembre 2014;



d. BETA può godere dei benefici che gli competono per i mesi di giugno, luglio, agosto e settembre – esponendo i corrispondenti codici nelle denunce contributive relative a questi mesi – anche se non versa interamente la contribuzione relativa a giugno.



III) (Rilevazione iniziale di irregolarità, senza sanatoria nei termini assegnati; seconda rilevazione di irregolarità – per il mese successivo - e alternative possibili)



a. intorno al 15 giugno 2014 i sistemi informativi centrali:


rilevano situazioni di irregolarità nei confronti del datore di lavoro GAMMA incompatibili con la fruizione dei benefici;
pertanto accendono un Semaforo giallo sul mese di giugno 2014 e inviano – con PEC – un preavviso di DURC interno negativo;



b. GAMMA non regolarizza la sua posizione nel termine assegnato;



c. intorno al 10 luglio 2014 i sistemi informativi centrali spengono il semaforo giallo su giugno 2014 e accendono un Semaforo rosso su giugno 2014; l’accensione del Semaforo rosso equivale a un DURC interno negativo definitivamente generato a luglio 2014 (il DURC interno negativo prima oggetto di preavviso è ora confermato), in relazione ai benefici che altrimenti competerebbero per giugno 2014; GAMMA non può godere dei benefici che, altrimenti, gli competerebbero per giugno 2014; il DURC interno negativo confermato vale solo per giugno 2014;



d. intorno al 15 luglio 2014 i sistemi informativi centrali innescano nuovamente la sequenza delle operazioni descritte, al fine di formare il DURC interno relativo ai benefici di competenza luglio 2014; se i sistemi informativi centrali rilevano la persistenza della precedente irregolarità o una nuova intervenuta, si ripete la sequenza descritta nei punti daa), b) e c): il 15 luglio si rileva l’irregolarità, si accende il semaforo giallo su luglio e si invia la PEC;


se GAMMA non regolarizza, intorno al 10 agosto 2014 si accende il semaforo rosso sul solo luglio 2014, equivalente a DURC interno negativo definitivamente generato per i benefici di competenza luglio 2014;
se GAMMA regolarizza nei termini, i sistemi informativi centrali accendono i semafori verdi per luglio, agosto, settembre e ottobre 2014 (equivalente a DURC interno positivo generato per i benefici relativi a luglio 2014 e valido fino ai benefici per ottobre 2014).

Allegato N.2



ESEMPI relativi al paragrafo 2 (prima applicazione del nuovo DURC interno)



I) (Irregolarità pregresse sanate nel termine assegnato dal primo nuovo preavviso di DURC interno negativo)


il datore di lavoro ALFA non ha versato i contributi relativi al mese di marzo 2013
intorno al 15 aprile 2014 viene inviato il primo “preavviso di DURC interno negativo” ad ALFA;
il 24 aprile 2014 ALFA sana l’irregolarità ivi indicata (insoluto relativo al mese di marzo 2013);
approssimativamente intorno al 10 maggio 2014, i sistemi informativi centrali accendono un semaforo verde su aprile, maggio, giugno e luglio 2014 e sostituiscono i semafori verdi ai semafori rossi presenti su maggio 2013 in poi (l’insoluto su marzo 2013 è per lo più accertato dall’Istituto a maggio 2013, per cui tale insoluto rileva per i benefici che competerebbero da maggio 2013 in poi); le eventuali note di rettifica con causale di “addebito ex art. 1 …” sono centralmente annullate, se già non vi ha provveduto la Sede (sulle note di rettifica vedi il paragrafo 3 del corpo del messaggio).



II) (Irregolarità pregresse non sanate nel termine assegnato dal primo nuovo preavviso di DURC interno negativo)


il datore di lavoro BETA non ha versato i contributi relativi al mese di marzo 2013
intorno al 15 aprile 2014 viene inviato il primo “preavviso di DURC interno negativo” a BETA;
BETA non sana l’irregolarità ivi indicata (insoluto relativo al mese di marzo 2013);
approssimativamente intorno al 10 maggio 2014, i sistemi informativi centrali confermano il DURC interno negativo per il mese di aprile 2014; si accende il semaforo rosso su aprile 2014 e vengono consolidati i semafori rossi sui mesi da maggio 2013 a marzo 2014; le eventuali note di rettifica del vecchio tipo con “addebito ex art. 1 …” sono riconfigurate come note di rettifica del nuovo tipo con “addebito ex art. 1 …” (sulle note di rettifica vedi il paragrafo 3 del corpo del messaggio);
il 30 giugno 2014 BETA sana l’insoluto relativo a marzo 2013; tale pagamento non consente l’annullamento delle note di rettifica relative ai mesi da maggio 2013 ad aprile 2014, perché è tardivo rispetto al termine indicato sul preavviso di DURC interno negativo, inviato il 15 aprile 2014 (ormai per i mesi da maggio 2013 ad aprile 2014 i benefici sono definitivamente preclusi).



III) (Solo alcune delle irregolarità pregresse sono sanate nel termine assegnato dal primo preavviso di DURC interno negativo)


il datore di lavoro GAMMA non ha versato né la contribuzione relativa al mese di marzo 2013 né la contribuzione relativa al mese di settembre 2013;
intorno al 15 aprile 2014 viene inviato il primo “preavviso di DURC interno negativo” a GAMMA;
il 24 aprile 2014 GAMMA sana solo l’irregolarità relativa a marzo 2013; rimane l’irregolarità relativa a settembre 2013;
approssimativamente intorno al 10 maggio 2014, i sistemi informativi centrali:
sostituiscono i semafori verdi ai semafori rossi presenti da maggio a novembre 2013 (il semaforo verde acceso su agosto 2013 determina un semaforo verde fino a novembre 2013, anche se è nel frattempo intervenuto l’insoluto relativo a settembre 2013, perché da agosto 2013 il DURC interno positivo vale quattro mesi);
consolidano il semaforo rosso da dicembre 2013 a marzo 2014
accendono il semaforo rosso su aprile 2014;
le eventuali note di rettifica con causale di “addebito ex art. 1 …” relative al periodo maggio – novembre 2013 sono centralmente annullate, se già non vi ha provveduto la Sede; le note di rettifica del vecchio tipo con “addebito ex art. 1 …”, relative ai mesi da dicembre 2013 in poi sono riconfigurate come note di rettifica del nuovo tipo con “addebito ex art. 1 …” (sulle note di rettifica vedi il paragrafo 3 del corpo del messaggio);
il 30 giugno 2014 GAMMA paga l’insoluto relativo a settembre 2013; tale pagamento non consente l’annullamento delle note di rettifica del nuovo tipo con “addebito ex art. 1 …” , relative al periodo dicembre 2013 – aprile 2014, perché il pagamento è tardivo rispetto al termine indicato sul preavviso di DURC interno negativo, inviato intorno al 15 aprile 2014 (ormai per i mesi da dicembre 2013 ad aprile 2014 i benefici sono definitivamente preclusi).

Allegato N.3



ESEMPI relativi al paragrafo 3 (note di rettifica)



I) (Irregolarità sanata dopo la scadenza del termine assegnato con il nuovo preavviso di DURC interno negativo e prima della scadenza delle nuove note di rettifica con causale “addebito art. 1, co.1175, l.296/2006”)


ALFA non versa la contribuzione relativa al mese di aprile 2014;
intorno al 15 giugno 2014 i sistemi informativi centrali rilevano il mancato versamento, accendono un semaforo giallo su giugno 2014 e inviano il preavviso di DURC interno negativo per giugno 2014;
ALFA non regolarizza la sua posizione nel termine assegnato;
intorno al 10 luglio 2014 i sistemi informativi centrali spengono il semaforo giallo su giugno 2014 e accendono un Semaforo rosso su giugno 2014; l’accensione del semaforo rosso equivale a un DURC interno negativo definitivamente generato in relazione ai benefici che altrimenti competerebbero per giugno 2014: ALFA non può godere dei benefici che, altrimenti, gli competerebbero per giugno 2014;
ALFA espone comunque un beneficio nella denuncia relativa a giugno 2014
ipotizziamo che il 10 agosto 2014 la denuncia relativa a giugno 2014 venga sottoposta alla fase di calcolo delle procedure interne di gestione dell’Uniemens: i sistemi informativi centrali creano e inseriscono nel Cassetto previdenziale aziende una nota di rettifica con la causale “addebito art. 1 …” relativa la mese giugno 2014;
il 20 agosto ALFA versa la contribuzione relativa al mese di aprile 2014; tale pagamento non consente l’annullamento della nota di rettifica con la causale “addebito art. 1 …” relativa la mese giugno 2014, perché è tardivo rispetto al termine indicato sul preavviso di DURC interno negativo, inviato il 15 giugno 2014 (ormai per il mese di giugno 2014, i benefici sono definitivamente preclusi).

L'impatto dell'a.i. generativa nella contabilità

Devi copiare ed incollare sulla stringa di internet il link di seguito per vedere tale documento da me creato: https://gamma.app/docs/LIA-Ge...