15/09/14

D.L. N. 66 del 2014

DECRETO-LEGGE 24 aprile 2014, n. 66
Misure urgenti per la competitivita' e la giustizia sociale.
TITOLO I Riduzioni di imposte e norme fiscali CAPO I Rilancio dell'economia attraverso la riduzione del cuneo fiscale
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare
disposizioni in materia fiscale anche al fine di assicurare il
rilancio dell'economia attraverso la riduzione del cuneo fiscale;
Considerata la straordinaria necessita' ed urgenza di intervenire
in materia di revisione della spesa pubblica, attraverso la riduzione
delle spese per acquisti di beni e servizi, garantendo al contempo
l'invarianza dei servizi ai cittadini, nonche' per assicurare la
stabilizzazione della finanza pubblica, anche attraverso misure volte
a garantire la razionalizzazione, l'efficienza, l'economicita' e la
trasparenza dell'organizzazione degli apparati politico istituzionali
e delle autonomie locali;
Considerata, altresi', la straordinaria necessita' ed urgenza di
emanare ulteriori disposizioni in materia di pagamenti dei debiti
della pubblica amministrazione;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 18 aprile 2014;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1
(Riduzione del cuneo fiscale per lavoratori dipendenti e assimilati)
1. In attesa dell'intervento normativo strutturale da attuare con
la legge di stabilita' per l'anno 2015 e mediante l'utilizzo della
dotazione del fondo di cui all'articolo 50, comma 6, al fine di
ridurre nell'immediato la pressione fiscale e contributiva sul lavoro
e nella prospettiva di una complessiva revisione del prelievo
finalizzata alla riduzione strutturale del cuneo fiscale, finanziata
con una riduzione e riqualificazione strutturale e selettiva della
spesa pubblica, all'articolo 13 del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
"1-bis. Qualora l'imposta lorda determinata sui redditi di cui
agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2,
lettera a), e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e
l), sia di importo superiore a quello della detrazione spettante ai
sensi del comma 1, e' riconosciuto un credito, che non concorre alla
formazione del reddito, di importo pari:
1) a 640 euro, se il reddito complessivo non e' superiore a
24.000 euro;
2) a 640 euro, se il reddito complessivo e' superiore a 24.000
euro ma non a 26.000 euro. Il credito spetta per la parte
corrispondente al rapporto tra l'importo di 26.000 euro, diminuito
del reddito complessivo, e l'importo di 2.000 euro.".
2. Il credito di cui al comma precedente e' rapportato al periodo
di lavoro nell'anno.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano per il solo
periodo d'imposta 2014.
4. Per l'anno 2014, i sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e
29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600, riconoscono il credito eventualmente spettante ai sensi
dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
come modificato dal presente decreto, ripartendolo fra le
retribuzioni erogate successivamente alla data di entrata in vigore
del presente decreto, a partire dal primo periodo di paga utile. Il
credito di cui all'articolo 13, comma 1-bis, del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' riconosciuto, in via
automatica, dai sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
5. Il credito di cui all'articolo 13, comma 1-bis, del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' attribuito sugli emolumenti
corrisposti in ciascun periodo di paga rapportandolo al periodo
stesso. A tal fine, il sostituto d'imposta utilizza, fino a capienza,
l'ammontare complessivo delle ritenute disponibile in ciascun periodo
di paga e, per la differenza, i contributi previdenziali dovuti per
il medesimo periodo di paga, in relazione ai quali, limitatamente
all'applicazione del presente articolo, non si procede al versamento
della quota determinata ai sensi del presente articolo, ferme
restando le aliquote di computo delle prestazioni. L'importo del
credito riconosciuto e indicato nella certificazione unica dei
redditi di lavoro dipendente e assimilati (CUD).
6. L'INPS recupera i contributi di cui al comma 5 non versati dai
sostituti di imposta alle gestioni previdenziali rivalendosi sulle
ritenute da versare mensilmente all'Erario nella sua qualita' di
sostituto d'imposta.
7. In relazione alla effettiva modalita' di fruizione del credito
di cui ai precedenti commi, il Ministro dell'economia e delle finanze
e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie
variazioni di bilancio compensative, anche tra l'entrata e la spesa,
al fine di consentirne la corretta rappresentazione contabile.
Art. 2
(Disposizioni in materia di IRAP)
1. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso
al 31 dicembre 2013, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.
446, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 16, comma 1, le parole "l'aliquota del 3,9 per
cento" sono sostituite dalle seguenti: "l'aliquota del 3,50 per
cento";
b) all'articolo 16, comma 1-bis, sono apportate le seguenti
modificazioni:
1) alla lettera a), le parole "l'aliquota del 4,20 per cento"
sono sostituite dalle seguenti: "l'aliquota del 3,80 per cento";
2) alla lettera b), le parole "l'aliquota del 4,65 per cento"
sono sostituite dalle seguenti: "l'aliquota del 4,20 per cento";
3) alla lettera c), le parole "l'aliquota del 5,90 per cento"
sono sostituite dalle seguenti: "l'aliquota del 5,30 per cento";
c) all'articolo 45, comma 1, le parole "nella misura dell'1,9 per
cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 1,70 per
cento".
2. Ai fini della determinazione dell'acconto relativo al periodo di
imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013 secondo il
criterio previsionale, di cui all'articolo 4 del decreto legge 2
marzo 1989, n. 69, convertito con modificazioni, dalla legge 27
aprile 1989, n. 154, in luogo delle aliquote di cui alle lettere a),
b), e c) del comma 1 applicabili al periodo di imposta successivo a
quello in corso al 31 dicembre 2013, si tiene conto, rispettivamente,
delle aliquote del 3,75; 4,00; 4,50; 5,70 e 1,80 per cento.
3. All'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446, le parole "fino ad un massimo di un punto percentuale"
sono sostituite dalle seguenti: "fino ad un massimo di 0,92 punti
percentuali".
4. Le aliquote dell'imposta regionale sulle attivita' produttive
vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, qualora
variate ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo
15 dicembre 1997, n. 446 e dell'articolo 5, comma 1, del decreto
legislativo 6 maggio 2011, n. 68, sono rideterminate applicando le
variazioni adottate alle aliquote previste dal comma 1 del presente
articolo.
CAPO II Trattamento fiscale dei redditi di natura finanziaria e altre disposizioni fiscali
Art. 3
(Disposizioni in materia di redditi di natura finanziaria)
1. Le ritenute e le imposte sostitutive sugli interessi, premi e
ogni altro provento di cui all'articolo 44 del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e sui redditi diversi di cui
all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del
medesimo testo unico, ovunque ricorrano, sono stabilite nella misura
del 26 per cento.
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica sugli
interessi, premi e ogni altro provento di cui all'articolo 44 del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e sui redditi
diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettera c-ter), del medesimo
testo unico, relativi a:
a) obbligazioni e altri titoli di cui all'articolo 31 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 ed
equiparati;
b) obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista di cui al
decreto emanato ai sensi dell'articolo 168-bis, comma 1, del testo
unico n. 917 del 1986 e obbligazioni emesse da enti territoriali dei
suddetti Stati;
c) titoli di risparmio per l'economia meridionale di cui
all'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106.
3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica altresi' agli
interessi di cui al comma 8-bis dell'articolo 26-quater del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, agli utili
di cui all'articolo 27, comma 3, secondo periodo, e comma 3-ter, del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
al risultato netto maturato delle forme di previdenza complementare
di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.
4. All'articolo 27, comma 3, ultimo periodo, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: «di
un quarto» sono sostituite dalle seguenti: «degli undici
ventiseiesimi».
5. Al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 5, comma 2, l'ultimo periodo e' sostituito dal
seguente: «Ai fini del presente articolo, i redditi diversi derivanti
dalle obbligazioni e dagli altri titoli di cui all'articolo 31 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 ed
equiparati e dalle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella
lista di cui al decreto emanato ai sensi dell'articolo 168-bis, comma
1, del medesimo testo unico n. 917 del 1986, e obbligazioni emesse da
enti territoriali dei suddetti Stati sono computati nella misura del
48,08 per cento dell'ammontare realizzato.»;
b) all'articolo 6, comma 1, l'ultimo periodo e' sostituito dal
seguente: «Ai fini del presente articolo, i redditi diversi derivanti
dalle obbligazioni e dagli altri titoli di cui all'articolo 31 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 ed
equiparati e dalle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella
lista di cui al decreto emanato ai sensi dell'articolo 168-bis, comma
1, del medesimo testo unico n. 917 del 1986, e obbligazioni emesse da
enti territoriali dei suddetti Stati sono computati nella misura del
48,08 per cento dell'ammontare realizzato.»;
c) all'articolo 7, comma 4, l'ultimo periodo e' sostituito dal
seguente: «Ai fini del presente comma, i redditi derivanti dalle
obbligazioni e dagli altri titoli di cui all'articolo 31 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 ed
equiparati e dalle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella
lista di cui al decreto emanato ai sensi dell'articolo 168-bis, comma
1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e obbligazioni
emesse da enti territoriali dei suddetti Stati sono computati nella
misura del 48,08 per cento del loro ammontare.».
6. La misura dell'aliquota di cui al comma 1 si applica agli
interessi, ai premi e ad ogni altro provento di cui all'articolo 44
del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, divenuti
esigibili e ai redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1,
lettere da c-bis) a c-quinquies), del predetto testo unico realizzati
a decorrere dal 1° luglio 2014.
7. La misura dell'aliquota di cui al comma 1 si applica:
a) ai dividendi e ai proventi ad essi assimilati, percepiti dalla
data indicata al comma 6;
b) agli interessi e agli altri proventi derivanti da conti
correnti e depositi bancari e postali, anche se rappresentati da
certificati, nonche' da obbligazioni, titoli similari e cambiali
finanziarie di cui all'articolo 26 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, maturati a decorrere dalla
suddetta data.
8. Per le obbligazioni e i titoli similari di cui all'articolo 2,
comma 1, del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, la misura
dell'aliquota di cui al comma 1 si applica agli interessi, ai premi e
ad ogni altro provento di cui all'articolo 44 del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, maturati a decorrere dal 1°
luglio 2014.
9. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 8,
per gli interessi e altri proventi soggetti all'imposta sostitutiva
di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, gli
intermediari di cui all'articolo 2, comma 2, del medesimo decreto
provvedono ad effettuare addebiti e accrediti del conto unico di cui
all'articolo 3 del citato decreto alla data del 30 giugno 2014, per
le obbligazioni e titoli similari senza cedola o con cedola avente
scadenza non inferiore a un anno dalla data del 30 giugno 2014,
ovvero in occasione della scadenza della cedola o della cessione o
rimborso del titolo, per le obbligazioni e titoli similari diversi
dai precedenti. Per i titoli espressi in valuta estera si tiene conto
del valore del cambio alla data del 30 giugno 2014.
10. La misura dell'aliquota di cui al comma 1 si applica,
relativamente ai redditi di cui all'articolo 44, comma 1, lettera
g-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e agli
interessi e ad altri proventi delle obbligazioni e dei titoli
similari di cui al decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239, dal
giorno successivo alla data di scadenza del contratto di pronti
contro termine stipulato anteriormente al 1° luglio 2014 e avente
durata non superiore a 12 mesi.
11. Per i redditi di cui all'articolo 44, comma 1, lettere
g-quater) e g-quinquies), del testo unico delle imposte sui redditi,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, derivanti da contratti sottoscritti fino al 30 giugno 2014,
la misura dell'aliquota di cui al comma 1 si applica sulla parte dei
suddetti redditi maturati a decorrere dal 1 luglio 2014.
12. Per i proventi di cui all'articolo 44, comma 1, lettera g), del
testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e per i redditi
diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettera c-ter), del medesimo
decreto derivanti dalla partecipazione ad organismi di investimento
collettivo del risparmio, la misura dell'aliquota di cui al comma 1,
si applica sui proventi realizzati a decorrere dal 1° luglio 2014, in
sede di rimborso, cessione o liquidazione delle quote o azioni. Sui
proventi realizzati a decorrere dal 1° luglio 2014 e riferibili ad
importi maturati al 30 giugno 2014 si applica l'aliquota in vigore
fino al 30 giugno 2014.
13. Le minusvalenze, perdite e differenziali negativi di cui
all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quater), del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono portati in deduzione
dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi di cui all'articolo
67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del citato testo
unico, realizzati successivamente alla data del 30 giugno 2014, con
le seguenti modalita':
a) per una quota pari al 48,08 per cento, se sono realizzati fino
alla data del 31 dicembre 2011;
b) per una quota pari al 76,92 per cento, se sono realizzati dal
1° gennaio 2012 al 30 giugno 2014. Restano fermi i limiti temporali
di deduzione previsti dagli articoli 68, comma 5, del medesimo testo
unico e 6, comma 5, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
14. Per le gestioni individuali di portafoglio di cui all'articolo
7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, la misura
dell'aliquota di cui al comma 1 si applica sui risultati maturati a
decorrere dal 1° luglio 2014. Dai risultati di gestione maturati a
decorrere dal 1° luglio 2014 sono portati in deduzione i risultati
negativi di gestione rilevati alla data del 31 dicembre 2011 e non
compensati alla data del 30 giugno 2014, per una quota pari al 48,08
per cento del loro ammontare, e quelli rilevati nel periodo compreso
tra il 1° gennaio 2012 e il 30 giugno 2014, non compensati alla data
del 30 giugno 2014, per una quota pari al 76,92 per cento del loro
ammontare. Restano fermi i limiti temporali di utilizzo dei risultati
negativi di gestione previsti dall'articolo 7, comma 10, del decreto
legislativo 21 novembre 1997, n. 461. L'imposta sostitutiva sul
risultato maturato alla data del 30 giugno 2014 e' versata nel
termine ordinario di cui al comma 11 dell'articolo 7 del decreto
legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
15. A decorrere dal 1° luglio 2014, agli effetti della
determinazione delle plusvalenze e minusvalenze di cui all'articolo
67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in luogo del costo o valore di
acquisto, o del valore determinato ai sensi dell'articolo 14, commi 6
e seguenti, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461 o
dell'articolo 2, commi 29 e seguenti, del decreto legge 13 agosto
2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre
2011 n. 148, puo' essere assunto il valore dei titoli, quote,
diritti, valute estere, metalli preziosi allo stato grezzo o
monetato, strumenti finanziari, rapporti e crediti alla data del 30
giugno 2014, a condizione che il contribuente:
a) opti per la determinazione, alla stessa data, delle
plusvalenze, delle minusvalenze relative ai predetti titoli,
strumenti finanziari, rapporti e crediti, escluse quelle derivanti
dalla partecipazione ad organismi di investimento collettivo del
risparmio di cui all'articolo 67, comma 1, lettera c-ter), del citato
testo unico;
b) provveda al versamento dell'imposta sostitutiva eventualmente
dovuta nella misura del 20 per cento, secondo i criteri stabiliti nel
comma 16.
16. Nel caso di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 21
novembre 1997, n. 461, l'opzione di cui al comma 15 si estende a
tutti i titoli e strumenti finanziari detenuti alla data del 30
giugno 2014, tenendo conto delle minusvalenze realizzate e non ancora
compensate a tale data; l'imposta sostitutiva dovuta e' corrisposta
entro il 16 novembre 2014. L'ammontare del versamento e le
compensazioni tra minusvalenze e plusvalenze maturate entro il 30
giugno 2014 vanno indicati nella dichiarazione dei redditi relativa
al periodo di imposta 2014. Nel caso di cui all'articolo 6 del
medesimo decreto legislativo, l'opzione e' resa mediante apposita
comunicazione all'intermediario entro il 30 settembre 2014 e si
estende a tutti i titoli, quote o certificati inclusi nel rapporto di
custodia o amministrazione, posseduti alla data del 30 giugno 2014
nonche' alla data di esercizio dell'opzione; l'imposta sostitutiva e'
versata dagli intermediari entro il 16 novembre 2014, ricevendone
provvista dal contribuente.
17. Le minusvalenze, perdite e differenziali negativi di cui
all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti dall'esercizio
delle opzioni di cui ai commi 15 e 16 sono portati in deduzione dalle
plusvalenze e dagli altri redditi diversi di cui all'articolo 67,
comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del citato testo unico,
realizzati successivamente al 30 giugno 2014, per una quota pari al
76,92 per cento del loro ammontare, ovvero per una quota pari al
48,08 per cento qualora si tratti di minusvalenze, perdite e
differenziali negativi realizzati fino alla data del 31 dicembre 2011
e non compensate in sede di applicazione dell'imposta dovuta a
seguito dell'esercizio delle suindicate opzioni.
18. Le disposizioni di cui ai commi da 15 a 17 non si applicano per
i titoli indicati nel comma 2, lettere a) e b).
Art. 4
(Disposizioni di coordinamento e modifiche alla legge 27 dicembre
2013, n. 147)
1. Le disposizioni di cui all'articolo 3 hanno effetto a decorrere
dal 1° luglio 2014. Ai fini dell'applicazione del citato articolo 3,
rilevano, in quanto compatibili, i decreti del Ministro dell'economia
e delle finanze 13 dicembre 2011, emanati ai sensi dell'articolo 2,
commi 13, lettera b), 23, 26 e 34 del decreto-legge 13 agosto 2011,
n. 138. convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011,
n. 148, nonche' le eventuali integrazioni degli stessi disposte con
successivi decreti del Ministro dell'economia e delle finanze.
2. E' abrogato il comma 2 dell'articolo 4 del decreto-legge 28
giugno 1990, n. 167 convertito, con modificazioni, dalla legge 4
agosto 1990, n. 227.
3. Sono abrogati gli ultimi due periodi del comma 4 dell'articolo
13 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 44.
4. All'articolo 26-quinquies del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo il comma 5 e' inserito il
seguente: "5-bis. La ritenuta di cui al comma 1 non si applica sui
proventi spettanti alle imprese di assicurazione e relativi a quote o
azioni comprese negli attivi posti a copertura delle riserve
matematiche dei rami vita.".
5. All'articolo 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77, dopo il
comma 4 e' inserito il seguente: "4-bis. La ritenuta di cui ai commi
1 e 2 non si applica sui proventi spettanti alle imprese di
assicurazione e relativi a quote o azioni comprese negli attivi posti
a copertura delle riserve matematiche dei rami vita.".
6. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 1 aprile 1996,
n. 239, la lettera c) e' sostituita dalla seguente: «c) enti di cui
all'articolo 73, comma 1, lettera c), e quelli di cui all'articolo 74
del medesimo testo unico, n. 917 del 1986, esclusi gli organismi di
investimento collettivo del risparmio;».
7. All'articolo 26, comma 3-bis, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, primo periodo, le parole:
"ovvero con la minore aliquota prevista per i titoli di cui alle
lettere a) e b) del comma 7 dell'articolo 2 del decreto-legge 13
agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
settembre 2011, n. 148" sono sostituite con le seguenti: "ovvero con
la minore aliquota prevista per le obbligazioni e gli altri titoli di
cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 601 ed equiparati e dalle obbligazioni emesse
dagli Stati inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi
dell'articolo 168-bis, comma 1, del medesimo testo unico n. 917 del
1986 e obbligazioni emesse da enti territoriali dei suddetti Stati.".
8. All'articolo 26-quinquies, comma 3, del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo le parole: "e alle
obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista di cui al decreto
emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del testo unico delle imposte
sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917" sono aggiunte le parole: "e alle
obbligazioni emesse da enti territoriali dei suddetti Stati".
9. All'articolo 10-ter, comma 2-bis, della legge 23 marzo 1983, n.
77, dopo le parole: "e alle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi
nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell'articolo 168-bis,
comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917"
sono aggiunte le parole: "e alle obbligazioni emesse da enti
territoriali dei suddetti Stati".
10. All'articolo 2, comma 23, del decreto-legge 13 agosto 2011, n.
138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n.
148, dopo le parole: "e alle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi
nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell'articolo 168-bis,
comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917"
sono aggiunte le parole: "e alle obbligazioni emesse da enti
territoriali dei suddetti Stati".
11. Il comma 145 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n.
147 e' sostituito dal seguente: "Le imposte sostitutive di cui ai
commi 142 e 143 sono versate in unica soluzione entro il termine di
versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo
di imposta in corso al 31 dicembre 2013. Gli importi da versare
possono essere compensati ai sensi del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241.".
12. Il comma 148 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n.
147 e' sostituito dal seguente: "148. Ai maggiori valori iscritti
nel bilancio relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2013, per
effetto dell'articolo 6, comma 6, del decreto-legge 30 novembre 2013,
n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2014,
n. 5, si applica un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e di eventuali
addizionali, da versarsi in unica soluzione entro il termine di
versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo
d'imposta in corso al 31 dicembre 2013. Gli importi da versare
possono essere compensati ai sensi del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241. L'imposta e' pari al 26 per cento del valore nominale
delle quote alla suddetta data, al netto del valore fiscalmente
riconosciuto. Il valore fiscale delle quote si considera riallineato
al maggior valore iscritto in bilancio, fino a concorrenza del valore
nominale, a partire dal periodo d'imposta in corso alla data di
entrata in vigore del presente decreto. Se il valore iscritto in
bilancio e' minore del valore nominale, quest'ultimo valore rileva
comunque ai fini fiscali a partire dallo stesso periodo d'imposta.".
Art. 5
(Modifiche all'articolo 14 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91)
1. Al comma 3 dell'articolo 14 del decreto-legge 8 agosto 2013,
n.91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013,
n.112, le parole "20 aprile 2014" sono sostituite dalle seguenti: "15
luglio 2014", le parole "1° maggio 2014" sono sostituite dalle
seguenti "1° agosto 2014" e le parole "33 milioni" sono sostituite
dalle seguenti: "23 milioni".
CAPO III Contrasto all'evasione fiscale
Art. 6
(Strategie di contrasto all'evasione fiscale)
1. Nelle more dell'attuazione degli obiettivi di stima e
monitoraggio dell'evasione fiscale e di rafforzamento dell'attivita'
conoscitiva e di controllo di cui agli articoli 3 e 9 della legge 11
marzo 2014, n. 23, il Governo, entro sessanta giorni dall'entrata in
vigore del presente decreto, presenta alle Camere un rapporto sulla
realizzazione delle strategie di contrasto all'evasione fiscale, sui
risultati conseguiti nel 2013 e nell'anno in corso, nonche' su quelli
attesi, con riferimento sia al recupero di gettito derivante da
accertamento di evasione che a quello attribuibile alla maggiore
propensione all'adempimento da parte dei contribuenti, come effetto
delle misure e degli interventi definiti.
2. Anche sulla base degli indirizzi delle Camere, il Governo
definisce un programma di ulteriori misure ed interventi al fine di
implementare, anche attraverso la cooperazione internazionale ed il
rafforzamento dei controlli, l'azione di prevenzione e di contrasto
all'evasione fiscale allo scopo di conseguire nell'anno 2015 un
incremento di almeno 2 miliardi di euro di entrate dalla lotta
all'evasione fiscale rispetto a quelle ottenute nell'anno 2013.
Art. 7
(Destinazione dei proventi della lotta all'evasione fiscale)
1. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 36, terzo e quarto
periodo, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, cosi' come
modificato dall'articolo 1, comma 299, della legge 24 dicembre 2012,
n. 228, si applicano fino all'annualita' 2013 con riferimento alla
valutazione delle maggiori entrate dell'anno medesimo rispetto a
quelle del 2012. Le maggiori entrate strutturali ed effettivamente
incassate nell'anno 2013 derivanti dall'attivita' di contrasto
all'evasione fiscale, valutate ai sensi del predetto articolo 2,
comma 36, in 300 milioni di euro annui dal 2014, concorrono alla
copertura degli oneri derivanti dal presente decreto.
TITOLO II Risparmi ed efficienza della spesa pubblica CAPO I Razionalizzazione della spesa pubblica per beni e servizi
Art. 8
(Trasparenza e razionalizzazione della spesa pubblica per beni e
servizi)
1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 11 del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33, fermo restando quanto previsto
dagli articoli 29, 33 e 37 del medesimo decreto legislativo,
pubblicano sui propri siti istituzionali, e rendono accessibili anche
attraverso il ricorso ad un portale unico, i dati relativi alla spesa
di cui ai propri bilanci preventivi e consuntivi e l'indicatore di
tempestivita' dei pagamenti secondo uno schema tipo e modalita'
definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da
emanarsi, sentita la Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro 30 giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto.
2. La disposizione di cui al comma 1 costituisce, per le pubbliche
amministrazioni interessate, obbligo di trasparenza la cui
inosservanza e' sanzionata ai sensi dell'articolo 46 del medesimo
decreto legislativo n. 33 del 2013.
3. All'articolo 14 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, dopo il
comma 6, e' aggiunto il seguente: "6-bis I dati SIOPE delle
amministrazioni pubbliche gestiti dalla Banca d'Italia sono
liberamente accessibili secondo modalita' definite con decreto del
Ministero dell'economia e delle finanze nel rispetto del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82."
4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 riducono la
spesa per acquisti di beni e servizi, in ogni settore, per un
ammontare complessivo pari a 2.100 milioni di euro per il 2014 in
ragione di:
a) 700 milioni di euro da parte delle regioni e delle province
autonome di Trento e Bolzano;
b) 700 milioni di euro, di cui 340 milioni di euro da parte delle
province e citta' metropolitane e 360 milioni di euro da parte dei
comuni;
c) 700 milioni di euro, comprensivi della riduzione di cui al
comma 11, da parte delle amministrazioni dello Stato di cui al comma
1.
Le stesse riduzioni si applicano, in ragione d'anno, a decorrere
dal 2015. Per le amministrazioni di cui alla lettera c) si provvede
secondo i criteri e nelle misure di cui all'articolo 50
5. Gli obiettivi di riduzione di spesa per ciascuna delle
amministrazioni di cui al comma 4, lettera c), sono determinati con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanarsi entro
30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto in
modo da determinare minori riduzioni per gli enti che acquistano ai
prezzi piu' prossimi a quelli di riferimento ove esistenti;
registrano minori tempi di pagamento dei fornitori; fanno piu' ampio
ricorso agli strumenti di acquisto messi a disposizione da centrali
di committenza. In caso di mancata adozione del decreto nel termine
dei 30 giorni, o di sua inefficacia, si applicano le disposizioni
dell'articolo 50. In pendenza del predetto termine le risorse
finanziarie corrispondenti agli importi indicati al comma 4, lettera
c), sono rese indisponibili.
6. La determinazione degli obiettivi di riduzione di spesa per le
regioni e le province autonome e' effettuata con le modalita' di cui
all'articolo 46.
7. La determinazione degli obiettivi di spesa per le province, i
comuni e le citta' metropolitane e' effettuata con le modalita' di
cui all'articolo 47.
8. Le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, per realizzare
l'obiettivo loro assegnato ai sensi dei commi da 4 a 7, sono:
a) autorizzate, a decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, a ridurre gli importi dei contratti in essere
aventi ad oggetto acquisto o fornitura di beni e servizi, nella
misura del 5 per cento, per tutta la durata residua dei contratti
medesimi. Le parti hanno facolta' di rinegoziare il contenuto dei
contratti, in funzione della suddetta riduzione. E' fatta salva la
facolta' del prestatore dei beni e dei servizi di recedere dal
contratto entro 30 giorni dalla comunicazione della manifestazione di
volonta' di operare la riduzione senza alcuna penalita' da recesso
verso l'amministrazione. Il recesso e' comunicato all'Amministrazione
e ha effetto decorsi trenta giorni dal ricevimento della relativa
comunicazione da parte di quest'ultima. In caso di recesso, le
Amministrazioni di cui al comma 1, nelle more dell'espletamento delle
procedure per nuovi affidamenti, possono, al fine di assicurare
comunque la disponibilita' di beni e servizi necessari alla loro
attivita', stipulare nuovi contratti accedendo a convenzioni-quadro
di Consip S.p.A., a quelle di centrali di committenza regionale o
tramite affidamento diretto nel rispetto della disciplina europea e
nazionale sui contratti pubblici;
b) tenute ad assicurare che gli importi e i prezzi dei contratti
aventi ad oggetto acquisto o fornitura di beni e servizi stipulati
successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto
non siano superiori a quelli derivati, o derivabili, dalle riduzioni
di cui alla lettera a), e comunque non siano superiori ai prezzi di
riferimento, ove esistenti, o ai prezzi dei beni e servizi previsti
nelle convenzioni quadro stipulate da Consip S.p.A, ai sensi
dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
9. Gli atti e i relativi contratti adottati in violazione delle
disposizioni di cui al comma 8, lettera b), sono nulli e sono
rilevanti ai fini della performance individuale e della
responsabilita' dirigenziale di chi li ha sottoscritti.
10 Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono
adottare misure alternative di contenimento della spesa corrente al
fine di conseguire risparmi comunque non inferiori a quelli derivanti
dall'applicazione del comma 4.
11. I programmi di spesa relativi agli investimenti pluriennali per
la difesa nazionale sono rideterminati in maniera tale da conseguire
una riduzione degli stanziamenti di bilancio in misura non inferiore
a 400 milioni di euro per l'anno 2014 che concorrono alla
determinazione della riduzione di cui al comma 4, lettera c), per il
medesimo anno. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, su proposta del Ministro della difesa, sentito il
Ministro dello sviluppo economico, e previa verifica del Ministero
dell'economia e delle finanze, le autorizzazioni di spesa iscritte
sugli stati di previsione dei Ministeri interessati sono
rideterminate in maniera tale da assicurare una riduzione in termini
di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni per gli
importi di cui al primo periodo. Nelle more dell'adozione del decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al secondo periodo
sono rese indisponibili le risorse, negli importi indicati al primo
periodo, iscritte nello stato di previsione del Ministero della
difesa relative ai programmi di cui all'articolo 536 del codice
dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66.
Art. 9
(Acquisizione di beni e servizi attraverso soggetti aggregatori e
prezzi di riferimento)
1. Nell'ambito dell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti di cui
all'articolo 33-ter del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221,
operante presso l'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici
di lavori, servizi e forniture, e' istituito l'elenco dei soggetti
aggregatori di cui fanno parte Consip S.p.A. e una centrale di
committenza per ciascuna regione, qualora costituita ai sensi
dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2. I soggetti diversi da quelli di cui al comma 1 che svolgono
attivita' di centrale di committenza ai sensi dell'articolo 33 del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 richiedono all'Autorita'
l'iscrizione all'elenco dei soggetti aggregatori. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 60 giorni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto, previa intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano sono definiti i requisiti
per l'iscrizione tra cui il carattere di stabilita' dell'attivita' di
centralizzazione, nonche' i valori di spesa ritenuti significativi
per le acquisizioni di beni e di servizi con riferimento ad ambiti,
anche territoriali, da ritenersi ottimali ai fini dell'aggregazione e
della centralizzazione della domanda. Con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, previa intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, e' istituito il Tavolo tecnico dei
soggetti aggregatori, coordinato dal Ministro dell'economia e delle
finanze, e ne sono stabiliti i compiti, le attivita' e le modalita'
operative.
3. Fermo restando quanto previsto all'articolo 1, commi 449 e 455,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 2, comma 574,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, all'articolo 1, comma 7,
all'articolo 4, comma 3-quater e all'articolo 15, comma 13, lettera
d) del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri da adottarsi, d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, entro il 31 dicembre di ogni anno,
sulla base di analisi del Tavolo dei soggetti aggregatori e in
ragione delle risorse messe a disposizione ai sensi del comma 7, sono
individuate le categorie di beni e di servizi nonche' le soglie al
superamento delle quali le amministrazioni statali centrali e
periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e
grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie,
nonche' le regioni, gli enti regionali, nonche' loro consorzi e
associazioni, e gli enti del servizio sanitario nazionale ricorrono,
rispettivamente, a Consip S.p.A. e al soggetto aggregatore di
riferimento per lo svolgimento delle relative procedure. Con il
decreto di cui al periodo precedente sono, altresi', individuate le
modalita' di attuazione del presente comma.
4. Il comma 3-bis dell'articolo 33 del decreto legislativo 6 aprile
2006, n. 163 e' sostituito dal seguente:
"3-bis. I Comuni non capoluogo di provincia procedono
all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni
dei comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 15 agosto
2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo
consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici,
ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai
sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. In alternativa, gli stessi
Comuni possono effettuare i propri acquisti attraverso gli strumenti
elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A.o da altro soggetto
aggregatore di riferimento.
5. Ai fini del perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica
attraverso la razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e
di servizi, le regioni costituiscono ovvero designano, entro il 31
dicembre 2014, ove non esistente, un soggetto aggregatore secondo
quanto previsto al comma 1. In ogni caso il numero complessivo dei
soggetti aggregatori presenti sul territorio nazionale non puo'
essere superiore a 35.
6. In alternativa all'obbligo di cui al comma 5 e ferma restando la
facolta' per le regioni di costituire centrali di committenza anche
unitamente ad altre regioni secondo quanto previsto all'articolo 1,
comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le regioni possono
stipulare con Consip S.p.A. apposite convenzioni per la disciplina
dei relativi rapporti sulla cui base Consip S.p.A. svolge attivita'
di centrale di committenza per gli enti del territorio regionale, ai
sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 455, della legge 27
dicembre 2006, n. 296.
7. Fermo restando quanto disposto dagli articoli 11 e 17, comma 1,
lettera a), del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n 111, nelle more del
perfezionamento delle attivita' concernenti la determinazione annuale
dei costi standardizzati per tipo di servizio e fornitura da parte
dell'Osservatorio presso l'Autorita' per la vigilanza sui contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture di cui all'articolo 7 del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e anche al fine di
potenziare le attivita' delle centrali di committenza, la predetta
Autorita', a partire dal 1° ottobre 2014, attraverso la banca dati
nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 62-bis del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, fornisce alle
amministrazioni pubbliche un'elaborazione dei prezzi di riferimento
alle condizioni di maggiore efficienza di beni e di servizi, tra
quelli di maggiore impatto in termini di costo a carico della
pubblica amministrazione, nonche' pubblica sul proprio sito web i
prezzi unitari corrisposti dalle pubbliche amministrazioni per gli
acquisti di tali beni e servizi. I prezzi di riferimento pubblicati
dall'Autorita' e dalla stessa aggiornati entro il 1° ottobre di ogni
anno, sono utilizzati per la programmazione dell'attivita'
contrattuale della pubblica amministrazione e costituiscono prezzo
massimo di aggiudicazione, anche per le procedure di gara aggiudicate
all'offerta piu' vantaggiosa, in tutti i casi in cui non e' presente
una convenzione stipulata ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della
legge 23 dicembre 1999, n. 488, in ambito nazionale ovvero
nell'ambito territoriale di riferimento. I contratti stipulati in
violazione di tale prezzo massimo sono nulli.
8. In fase di prima applicazione, la determinazione dei prezzi di
riferimento e' effettuata sulla base dei dati rilevati dalle stazioni
appaltanti che hanno effettuato i maggiori volumi di acquisto, come
risultanti dalla banca dati nazionale dei contratti pubblici.
9. Al fine di garantire la realizzazione degli interventi di
razionalizzazione della spesa mediante aggregazione degli acquisti di
beni e di servizi, e' istituito, nello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze, il Fondo per l'aggregazione
degli acquisti di beni e di servizi destinato al finanziamento delle
attivita' svolte dai soggetti aggregatori di cui al comma 1 del
presente articolo, con la dotazione di 10 milioni di euro per l'anno
2015 e di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016. Con
decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabiliti i
criteri di ripartizione delle risorse del Fondo di cui al precedente
periodo.
10. Le entrate derivanti dal riversamento al bilancio dello Stato
degli avanzi di gestione di cui all'articolo 1, comma 358, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, conseguiti negli anni 2012 e 2013,
sono utilizzate, per l'anno 2014, nel limite di 5 milioni di euro,
oltre che per il potenziamento delle strutture dell'amministrazione
finanziaria, per il finanziamento delle attivita' svolte da Consip
S.p.a. nell'ambito del Programma di razionalizzazione degli acquisti
delle Pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo 4, comma
3-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. A tal fine, le
somme versate in uno specifico capitolo di entrata sono riassegnate,
con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze anche ad
apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento dell'Amministrazione
Generale, del personale e dei servizi.
Art. 10
(Attivita' di controllo)
1. I compiti di controllo sulle attivita' finalizzate
all'acquisizione di beni e servizi sono attribuiti all'Autorita' per
la vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture,
che li esercita secondo quanto previsto dal decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, l'Autorita':
a) puo' avvalersi del supporto della Guardia di finanza, della
Ragioneria Generale dello Stato, delle amministrazioni pubbliche,
degli enti pubblici e degli organismi di diritto pubblico, sulla base
di apposite convenzioni che possono prevedere meccanismi per la
copertura dei costi per lo svolgimento delle attivita' di supporto;
b) riceve dalle amministrazioni pubbliche i dati e i documenti di
cui al comma 4, lettere a) e b);
c) trasmette alle strutture, agli uffici e agli organi preposti
alle funzioni di controllo delle amministrazioni pubbliche dati e
circostanze ritenuti rilevanti ai fini dell'esercizio delle predette
funzioni.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze individua, con proprio
decreto, da emanarsi entro il 30 giugno 2014, le prestazioni
principali in relazione alle caratteristiche essenziali dei beni e
servizi oggetto delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi
dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 cui e' stato
possibile ricorrere tra il 1° gennaio 2013 e la data di entrata in
vigore del presente decreto. Entro 10 giorni dall'emanazione del
decreto di cui al periodo precedente il Ministero pubblica sul
proprio sito internet i prezzi relativi alle prestazioni individuate.
4. Entro il 30 settembre 2014, le amministrazioni aggiudicatrici di
cui all'articolo 3, comma 25, del decreto legislativo 12 aprile 2006,
n. 163 trasmettono all'Osservatorio dei contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture:
a) i dati dei contratti non conclusi attraverso centrali di
committenza di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza
comunitaria aventi ad oggetto una o piu' delle prestazioni
individuate dal decreto di cui al comma 3 del presente articolo, in
essere alla data del 30 settembre 2014;
b) i dati dei contratti aventi ad oggetto beni o servizi di
importo pari o superiore alla soglia di rilevanza comunitaria e
relativa determina a contrarre, in essere alla data del 30 settembre
2014, stipulati a seguito di procedura negoziata ai sensi degli
articoli 56 o 57 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,
ovvero a seguito di procedura aperta o ristretta di cui all'articolo
55 del medesimo decreto legislativo n. 163 del 2006 in cui sia stata
presentata una sola offerta valida.
5. Con deliberazione dell'Autorita' sono stabilite le modalita' di
attuazione del comma 4 e individuati, in particolare, i dati oggetto
della trasmissione.
Art. 11
(Riduzione dei costi di riscossione fiscale)
1. L'Agenzia delle entrate provvede alla revisione delle
condizioni, incluse quelle di remunerazione delle riscossioni dei
versamenti unitari di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241 effettuate da parte delle banche e degli altri
operatori, del servizio di accoglimento delle deleghe di pagamento,
in modo da assicurare una riduzione di spesa pari, per l'anno 2014,
al 30 per cento e, per ciascun anno successivo, al 40 per cento di
quella sostenuta nel 2013; conseguentemente i trasferimenti alla
predetta Agenzia sono ridotti di 75 milioni di euro per l'anno 2014 e
di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.
2. A decorrere dal 1° ottobre 2014, fermi restando i limiti gia'
previsti da altre disposizioni vigenti in materia, i versamenti di
cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
sono eseguiti:
a) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a
disposizione dall'Agenzia delle entrate, nel caso in cui, per effetto
delle compensazioni effettuate, il saldo finale sia di importo pari a
zero;
b) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a
disposizione dall'Agenzia delle entrate e dagli intermediari della
riscossione convenzionati con la stessa, nel caso in cui siano
effettuate delle compensazioni e il saldo finale sia di importo
positivo;
c) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a
disposizione dall'Agenzia delle entrate e dagli intermediari della
riscossione convenzionati con la stessa, nel caso in cui il saldo
finale sia di importo superiore a mille euro.
3. L'utilizzatore dei servizi telematici messi a disposizione dagli
intermediari della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle
entrate puo' inviare la delega di versamento anche di un soggetto
terzo, mediante addebito su propri strumenti di pagamento, previo
rilascio all'intermediario di apposita autorizzazione, anche
cumulativa, ad operare in tal senso da parte dell'intestatario
effettivo della delega, che resta comunque responsabile ad ogni
effetto.
Art. 12
(Remunerazione conti di tesoreria e provvigioni di collocamento dei
titoli)
1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, adegua
l'articolo 6 del proprio decreto ministeriale del 5 dicembre 2003 al
fine di allineare la rilevazione dei tassi di interesse corrisposti
sulle giacenze dei conti correnti fruttiferi di tesoreria al momento
della loro effettiva maturazione.
2. Il Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito delle
prerogative previste dall'articolo 3 del decreto del Presidente della
Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, modula le provvigioni per il
servizio del collocamento in asta in considerazione dell'andamento
del mercato, con particolare riguardo al livello dei tassi e alla
tutela del risparmio.
CAPO II Amministrazione sobria
Art. 13
(Limite al trattamento economico del personale pubblico e delle
societa' partecipate)
1. A decorrere dal 1° maggio 2014 il limite massimo retributivo
riferito al primo presidente della Corte di cassazione previsto dagli
articoli 23-bis e 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
e successive modificazioni e integrazioni, e' fissato in euro 240.000
annui al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli
oneri fiscali a carico del dipendente. A decorrere dalla predetta
data i riferimenti al limite retributivo di cui ai predetti articoli
23-bis e 23-ter contenuti in disposizioni legislative e regolamentari
vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, si
intendono sostituiti dal predetto importo. Sono in ogni caso fatte
salve le disposizioni legislative, regolamentari e statutarie che
prevedono limiti retributivi inferiori a quello previsto dal presente
articolo.
2. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 471, dopo le parole "autorita' amministrative
indipendenti" sono inserite le seguenti: ", con gli enti pubblici
economici";
b) al comma 472, dopo le parole "direzione e controllo" sono
inserite le seguenti: "delle autorita' amministrative indipendenti
e";
c) al comma 473, le parole "fatti salvi i compensi percepiti per
prestazioni occasionali" sono sostituite dalle seguenti "ovvero di
societa' partecipate in via diretta o indiretta dalle predette
amministrazioni";
3. Le regioni provvedono ad adeguare i propri ordinamenti al nuovo
limite retributivo di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 1, comma
475, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nel termine ivi previsto.
4. Ai fini dei trattamenti previdenziali, le riduzioni dei
trattamenti retributivi conseguenti all'applicazione delle
disposizioni di cui al presente articolo operano con riferimento alle
anzianita' contributive maturate a decorrere dal 1° maggio 2014.
5. La Banca d'Italia, nella sua autonomia organizzativa e
finanziaria, adegua il proprio ordinamento ai principi di cui al
presente articolo.
Art. 14
(Controllo della spesa per incarichi di consulenza, studio e ricerca
e per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa)
1. Ad eccezione delle Universita', degli istituti di formazione,
degli enti di ricerca e degli enti del servizio sanitario nazionale,
fermi restando i limiti derivanti dalle vigenti disposizioni e in
particolare le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 7, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio
2010, n. 122 e all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 31 agosto
2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre
2013, n. 125, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto
economico consolidato della pubblica amministrazione, come
individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi
dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a
decorrere dall'anno 2014, non possono conferire incarichi di
consulenza, studio e ricerca quando la spesa complessiva sostenuta
nell'anno per tali incarichi e' superiore rispetto alla spesa per il
personale dell'amministrazione che conferisce l'incarico, come
risultante dal conto annuale del 2012, al 4,2% per le amministrazioni
con spesa di personale pari o inferiore a 5 milioni di euro, e
all'1,4% per le amministrazioni con spesa di personale superiore a 5
milioni di euro.
2. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi da 6 a 6-quater
dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e i
limiti previsti dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni, le amministrazioni
pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica
amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di
statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31
dicembre 2009, n. 196, con esclusione delle Universita', degli
istituti di formazione, degli enti di ricerca e degli enti del
servizio sanitario nazionale, a decorrere dall'anno 2014, non possono
stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa
quando la spesa complessiva per tali contratti e' superiore rispetto
alla spesa del personale dell'amministrazione che conferisce
l'incarico come risultante dal conto annuale del 2012, al 4,5% per le
amministrazioni con spesa di personale pari o inferiore a 5 milioni
di euro, e all'1,1% per le amministrazioni con spesa di personale
superiore a 5 milioni di euro.
3. Per le amministrazioni non tenute alla redazione del conto
annuale nell'anno 2012, ai fini dell'applicazione delle disposizioni
di cui ai commi 1 e 2, si fa riferimento ai valori risultanti dal
bilancio consuntivo 2012.
4. Gli incarichi e i contratti in corso sono rinegoziati entro 30
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai fini
di assicurare il rispetto dei limiti di cui ai commi 1 e 2.
Art. 15
(Spesa per autovetture)
1. Il comma 2 dell'articolo 5 del decreto-legge 6 luglio 2012, n.
95 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,
e' sostituito dal seguente:
"2. A decorrere dal 1° maggio 2014, le amministrazioni pubbliche
inserite nel conto economico consolidato della pubblica
amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di
statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31
dicembre 2009, n. 196, nonche' le autorita' indipendenti, ivi inclusa
la Commissione nazionale per le societa' e la borsa (Consob), non
possono effettuare spese di ammontare superiore al 30 per cento della
spesa sostenuta nell'anno 2011 per l'acquisto, la manutenzione, il
noleggio e l'esercizio di autovetture, nonche' per l'acquisto di
buoni taxi. Tale limite puo' essere derogato, per il solo anno 2014,
esclusivamente per effetto di contratti pluriennali gia' in essere.
Tale limite non si applica alle autovetture utilizzate
dall'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e repressione
frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali, dal Corpo nazionale dei vigili del
fuoco o per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della
sicurezza pubblica, per i servizi sociali e sanitari svolti per
garantire i livelli essenziali di assistenza, ovvero per i servizi
istituzionali svolti nell'area tecnico-operativa della difesa e per i
servizi di vigilanza e intervento sulla rete stradale gestita da ANAS
S.p.a., nonche' per i servizi istituzionali delle rappresentanze
diplomatiche e degli uffici consolari svolti all'estero. I contratti
di locazione o noleggio in corso alla data di entrata in vigore del
presente decreto possono essere ceduti, anche senza l'assenso del
contraente privato, alle Forze di polizia, con il trasferimento delle
relative risorse finanziarie sino alla scadenza del contratto.".
2. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 5, comma 2, del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, come sostituito dal comma 1 del
presente articolo, e dall'articolo 1, commi da 1 a 4-bis, del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri su proposta del Ministro per la
semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, e' indicato il numero
massimo, non superiore a cinque, per le auto di servizio ad uso
esclusivo, nonche' per quelle ad uso non esclusivo, di cui puo'
disporre ciascuna amministrazione centrale dello Stato.
Art. 16
(Riorganizzazione dei Ministeri e interventi in agricoltura)
1. I Ministeri e la Presidenza del Consiglio dei ministri sono
tenuti ad assicurare un obiettivo di risparmio di spesa complessivo
pari a 240 milioni di euro per l'anno 2014. Gli importi sono
determinati secondo le modalita' di cui all'articolo 1, comma 428,
della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificato dall'articolo
2, comma 1, lettera c), del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare
entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, sentiti i Ministri competenti,
previa verifica da parte del Ministro dell'economia e delle finanze
degli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica, sono
individuate le voci di spesa da ridurre per la realizzazione
dell'obiettivo di risparmio di spesa disposto dal comma 1.
3. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 2, il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad accantonare
e rendere indisponibili le somme corrispondenti agli importi di cui
al comma 1.
4. Al solo fine di realizzare interventi di riordino diretti ad
assicurare ulteriori riduzioni della spesa, a decorrere dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e
fino al 15 luglio 2014, i regolamenti di organizzazione dei
Ministeri, ivi inclusi quelli degli uffici di diretta collaborazione,
possono essere adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il
Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e con
il Ministro dell'economia e delle finanze, previa delibera del
Consiglio dei ministri. I decreti previsti dal presente comma sono
soggetti al controllo preventivo di legittimita' della Corte dei
conti ai sensi dell'articolo 3, commi da 1 a 3, della legge 14
gennaio 1994, n. 20. Sugli stessi decreti il Presidente del Consiglio
dei ministri ha facolta' di richiedere il parere del Consiglio di
Stato. A decorrere dalla data di efficacia di ciascuno dei predetti
decreti cessa di avere vigore, per il Ministero interessato, il
regolamento di organizzazione vigente. Il termine di cui al primo
periodo si intende rispettato se entro la medesima data sono
trasmessi al Ministro per la pubblica amministrazione e la
semplificazione e al Ministero dell'economia e delle finanze gli
schemi di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
5. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13, comma
3-quater, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e' ridotta di euro
28.354.930 per l'anno 2014; le somme iscritte nel conto dei residui
per l'anno 2014 sul fondo per gli interventi di cui alla medesima
autorizzazione di spesa, sono versate per l'importo di 29.126.428
euro all'entrata del bilancio dello Stato per l'anno stesso.
6. Nelle more di un'organica revisione della disciplina degli
uffici di diretta collaborazione di cui all'articolo 14, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per l'anno 2014, con
riferimento alla quota corrispondente al periodo maggio-dicembre, gli
stanziamenti degli stati di previsione dei Ministeri e del bilancio
autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri concernenti le
spese per l'indennita' di diretta collaborazione spettante agli
addetti in servizio presso gli Uffici di diretta collaborazione dei
Ministri, con esclusione della spesa riferita ai destinatari della
riduzione del 10 per cento prevista dall'articolo 9, comma 2, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono ridotti del 20 per cento.
7. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 46-bis del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e' incrementata di 4,8 milioni di
euro per l'anno 2014.
8. Ad integrazione di quanto previsto dall'articolo 4, comma 53,
della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, e
dall'articolo 1, comma 71, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e
successive modificazioni e integrazioni, l'Istituto per lo sviluppo
agroalimentare (ISA) Spa, interamente partecipato dal Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali, e' autorizzato a versare
all'entrata del bilancio dello Stato la somma di 10,7 milioni di euro
entro il 31 luglio 2014.
9. Nell'ambito delle economie utilizzabili ai sensi dell'articolo
16-bis del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, il Commissario ad
acta di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 8 febbraio
1995, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile
1995, n. 104, e' autorizzato a versare all'entrata del bilancio dello
Stato la somma di euro 5,5 milioni di euro entro il 31 luglio 2014.
Art. 17
(Concorso degli organi costituzionali e di rilevanza costituzionale
alla riduzione della spesa pubblica)
1. Per l'anno 2014, gli importi corrispondenti alle riduzioni di
spesa autonomamente deliberate dalla Presidenza della Repubblica, dal
Senato della Repubblica, dalla Camera dei deputati e dalla Corte
Costituzionale, secondo le modalita' previste dai rispettivi
ordinamenti, sono versati, nella misura complessiva di 50 milioni di
euro, all'entrata del bilancio dello Stato.
2. Per l'anno 2014 gli stanziamenti iscritti in bilancio per le
spese di funzionamento del Consiglio nazionale dell'economia e del
lavoro, e degli organi di autogoverno della magistratura ordinaria,
amministrativa e contabile sono ridotti, complessivamente, di 5,5
milioni di euro.
3. Le somme versate dal Consiglio nazionale dell'economia e del
lavoro, nell'anno 2014, relative all'avanzo di gestione dell'anno
2012 per l'importo di euro 4.532.000, restano acquisite all'entrata
del bilancio dello Stato.
Art. 18
(Abolizione di agevolazioni postali)
1. A decorrere dal 1° giugno 2014, le tariffe postali agevolate di
cui agli articoli 17 e 20 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, ed
all'articolo 12, comma 6-bis, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n.
149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014,
n.13, sono soppresse. Il fornitore del servizio postale universale e'
autorizzato ad assumere iniziative commerciali e organizzative idonee
a contenere nel limite degli stanziamenti del bilancio dello Stato,
allo scopo finalizzati, l'onere relativo alla fruizione entro il 31
maggio 2014 delle predette tariffe postali agevolate.
Art. 19
(Riduzione dei costi nei comuni, nelle province e nelle citta'
metropolitane )
1. All'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, dopo il comma
150 sono inseriti i seguenti:
"150-bis. In considerazione delle misure recate dalla presente
legge, le Province e le Citta' metropolitane assicurano un contributo
alla finanza pubblica pari a 100 milioni di euro per l'anno 2014, a
60 milioni di euro per l'anno 2015 e a 69 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2016. Con decreto del Ministero dell'interno di concerto
con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabilite le
modalita' di riparto del contributo di cui al periodo precedente.
150-ter. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di
cui al comma 92, a seguito del trasferimento delle risorse
finanziarie, umane, strumentali e organizzative connesse
all'esercizio delle funzioni che devono essere trasferite, ai sensi
dei commi da 85 a 97, tra le Province, citta' metropolitane e gli
altri enti territoriali interessati, stabilisce altresi' le modalita'
di recupero delle somme di cui al comma 150-bis.".
Art. 20
(Societa' partecipate)
1. Al fine del perseguimento di una maggiore efficienza e del
contenimento della spesa pubblica, le societa' a totale
partecipazione diretta o indiretta dello Stato e le societa'
direttamente o indirettamente controllate dallo Stato ai sensi
dell'articolo 2359, 1° comma, n. 1), del codice civile, i cui soci di
minoranza sono pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma
2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed enti pubblici
economici, ad esclusione di quelle emittenti strumenti finanziari
quotati nei mercati regolamentati, realizzano, nel biennio 2014-2015,
una riduzione dei costi operativi, esclusi gli ammortamenti e le
svalutazioni delle immobilizzazioni nonche' gli accantonamenti per
rischi, nella misura non inferiore al 2,5 per cento nel 2014 ed al 4
per cento nel 2015. Nel calcolo della riduzione di cui al periodo
precedente sono inclusi i risparmi da realizzare ai sensi del
presente decreto.
2. Ai fini della quantificazione del risparmio di cui al comma 1,
si fa riferimento alle voci di conto economico ed ai relativi valori
risultanti dai bilanci di esercizio approvati per l'anno 2013.
3. Entro il 30 settembre di ciascun esercizio le societa' di cui al
comma 1 provvedono a distribuire agli azionisti riserve disponibili,
ove presenti, per un importo pari al 90 per cento dei risparmi di
spesa conseguiti in attuazione di quanto previsto al medesimo comma
1. In sede di approvazione dei bilanci di esercizio 2014 e 2015 le
stesse societa' provvedono a distribuire agli azionisti un dividendo
almeno pari ai risparmi di spesa conseguiti, al netto dell'eventuale
acconto erogato.
4. Le societa' a totale partecipazione pubblica diretta dello Stato
provvedono per ciascuno degli esercizi considerati a versare ad
apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato gli importi
percepiti dalle proprie controllate ai sensi del presente articolo.
5. Per il biennio 2014-2015, i compensi variabili degli
amministratori delegati e dei dirigenti per i quali e'
contrattualmente prevista una componente variabile della
retribuzione, sono collegati in misura non inferiore al 30 per cento
ad obiettivi riguardanti l'ulteriore riduzione dei costi rispetto
agli obiettivi di efficientamento di cui ai precedenti commi.
6. Il Collegio sindacale verifica il corretto adempimento dei
commi precedenti dandone evidenza nella propria relazione al bilancio
d'esercizio, con descrizione delle misure di contenimento adottate.
7. La presente disposizione non si applica alle societa' per le
quali alla data di entrata in vigore del presente decreto risultano
gia' avviate procedure volte ad una apertura ai privati del capitale.
Art. 21
(Disposizioni concernenti RAI S.p.A.)
1. All'articolo 17 della legge 3 maggio 2004, n. 112, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, la lettera p) e' sostituita dalla seguente: "p)
l'informazione pubblica a livello nazionale e regionale, nel rispetto
di quanto previsto alla lettera f);";
b) il comma 3 e' soppresso.
2. Fino alla definizione di un nuovo assetto territoriale da parte
di RAI S.p.a., le sedi regionali o, per le province autonome di
Trento e di Bolzano, le sedi provinciali della societa' continuano ad
operare in regime di autonomia finanziaria e contabile in relazione
all'attivita' di adempimento degli obblighi di pubblico servizio
affidati alle stesse.
3. Ai fini dell'efficientamento, della razionalizzazione e del
riassetto industriale nell'ambito delle partecipazioni detenute dalla
RAI S.p.A., la Societa' puo' cedere sul mercato, secondo modalita'
trasparenti e non discriminatorie, quote di societa' partecipate,
garantendo la continuita' del servizio erogato. In caso di cessione
di partecipazioni strategiche che determini la perdita del controllo,
le modalita' di alienazione sono individuate con decreto del
Presidente del consiglio dei ministri adottato su proposta del
Ministro dell'economia e delle finanze d'intesa con il Ministro dello
sviluppo economico.
4. Le somme da riversare alla concessionaria del servizio pubblico
radiotelevisivo, di cui all'articolo 27, comma 8, primo periodo,
della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono ridotte, per l'anno 2014,
di euro 150 milioni.
CAPO III Trasferimenti e sussidi
Art. 22
(Riduzione delle spese fiscali)
1. All'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,
e successive modificazioni, le parole: "e si considerano produttive
di reddito agrario" sono sostituite dalle seguenti: ". Il reddito e'
determinato applicando all'ammontare dei corrispettivi delle
operazioni soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul
valore aggiunto il coefficiente di redditivita' del 25 per cento,".
Le disposizioni del presente comma si applicano a decorrere dal
periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013 e
di esse si tiene conto ai fini della determinazione dell'acconto
delle imposte sui redditi dovute per il predetto periodo d'imposta.
2. Il comma 5-bis dell'articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 2012,
n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n.
44, e' sostituito dal seguente: "5-bis. Con decreto di natura non
regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto
con i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, e
dell'interno, sono individuati i comuni nei quali, a decorrere
dall'anno di imposta 2014, si applica l'esenzione di cui alla lettera
h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 504, sulla base dell'altitudine riportata nell'elenco dei
comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica
(ISTAT), diversificando eventualmente tra terreni posseduti da
coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali di cui
all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti
nella previdenza agricola, e gli altri ed in maniera tale da ottenere
un maggior gettito complessivo annuo non inferiore a 350 milioni di
euro a decorrere dal medesimo anno 2014. Il recupero del maggior
gettito, come risultante per ciascun comune a seguito dell'adozione
del decreto di cui al periodo precedente, e' operato, per i comuni
delle Regioni a statuto ordinario e delle Regioni Siciliana e
Sardegna, con la procedura prevista dai commi 128 e 129 dell'articolo
1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e, per i comuni delle regioni
Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di
Trento e di Bolzano, in sede di attuazione del comma 17 dell'articolo
13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
CAPO IV Aziende municipalizzate
Art. 23
(Riordino e riduzione della spesa di aziende, istituzioni e societa'
controllate dalle amministrazioni locali)
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 29, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, e dall'articolo 1, comma 569, della
legge 27 dicembre 2013, n. 147, il Commissario straordinario di cui
all'articolo 49-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98,
entro il 31 ottobre 2014 predispone un programma di razionalizzazione
delle aziende speciali, delle istituzioni e delle societa'
direttamente o indirettamente controllate dalle amministrazioni
locali incluse nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, della
legge 31 dicembre 2009, n. 196, individuando in particolare
specifiche misure:
a) per la liquidazione o trasformazione per fusione o
incorporazione degli organismi sopra indicati, in funzione delle
dimensioni e degli ambiti ottimali per lo svolgimento delle
rispettive attivita';
b) per l'efficientamento della loro gestione, anche attraverso la
comparazione con altri operatori che operano a livello nazionale e
internazionale;
c) per la cessione di rami d'azienda o anche di personale ad
altre societa' anche a capitale privato con il trasferimento di
funzioni e attivita' di servizi.
CAPO V Razionalizzazione degli spazi della pubblica amministrazione
Art. 24
(Disposizioni in materia di locazioni e manutenzioni di immobili da
parte delle pubbliche amministrazioni)
1. All'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191,
e successive modificazioni ed integrazioni, dopo le parole: "b)
verifica la congruita' del canone degli immobili di proprieta' di
terzi, ai sensi dell'articolo 1, comma 479, della legge 23 dicembre
2005, n. 266, individuati dalle predette amministrazioni tramite
indagini di mercato" sono inserite le seguenti: "che devono essere
effettuate prioritariamente tra gli immobili di proprieta' pubblica
presenti sull'applicativo informatico messo a disposizione
dall'Agenzia del demanio; con la predetta consultazione si
considerano assolti i relativi obblighi di legge in materia di
pubblicita', trasparenza e diffusione delle informazioni".
2. All'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e
successive modifiche ed integrazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 222-bis, dopo l'ottavo periodo, e' aggiunto il
seguente: "In caso di inadempimento dei predetti obblighi, l'Agenzia
del demanio ne effettua la segnalazione alla Corte dei conti per gli
atti di rispettiva competenza.";
b) dopo il comma 222-ter e' inserito il seguente:
"222-quater. Le amministrazioni di cui al primo periodo del
comma 222-bis, entro il 30 giugno 2015, predispongono un nuovo piano
di razionalizzazione nazionale per assicurare, oltre al rispetto del
parametro metri quadrati per addetto di cui al comma 222-bis, un
complessivo efficientamento della presenza territoriale, attraverso
l'utilizzo degli immobili pubblici disponibili o di parte di essi,
anche in condivisione con altre amministrazioni pubbliche, compresi
quelli di proprieta' degli enti pubblici, e il rilascio di immobili
condotti in locazione passiva in modo da garantire per ciascuna
amministrazione, dal 2016, una riduzione, con riferimento ai valori
registrati nel 2014, non inferiore al 50 per cento in termini di
spesa per locazioni passive e non inferiore al 30 per cento in
termini di spazi utilizzati negli immobili dello Stato. Sono esclusi
dall'applicazione della disposizione di cui al primo periodo i
presidi territoriali di pubblica sicurezza e gli edifici
penitenziari. I piani di razionalizzazione nazionali sono trasmessi
all'Agenzia del demanio per la verifica della compatibilita' degli
stessi con gli obiettivi fissati dal presente comma. Entro e non
oltre 60 giorni dalla presentazione del piano, l'Agenzia del demanio
comunica al Ministero dell'economia e delle finanze e
all'amministrazione interessata i risultati della verifica. In caso
tale verifica risulti positiva, l'Agenzia comunica gli stanziamenti
di bilancio delle amministrazioni, relativi alle locazioni passive,
da ridurre per effetto dei risparmi individuati nel piano. Nel caso
in cui, invece, il piano di razionalizzazione nazionale non venga
presentato, ovvero sia presentato, ma non sia in linea con gli
obiettivi fissati dal presente comma, il Ministero dell'economia e
delle finanze, sulla base dei dati comunicati dall'Agenzia del
demanio, effettua una corrispondente riduzione sui capitoli relativi
alle spese correnti per l'acquisto di beni e servizi
dell'amministrazione inadempiente, al fine di garantire i risparmi
attesi dall'applicazione del presente comma. Con decreti del Ministro
dell'economia e delle finanze, nel limite massimo del 50 per cento
dei complessivi risparmi individuati nei piani di razionalizzazione
positivamente verificati, sono apportate le occorrenti variazioni di
bilancio necessarie per il finanziamento delle spese connesse alla
realizzazione dei predetti piani, da parte delle amministrazioni e
dell'Agenzia del demanio."
3. All'articolo 12 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le
medesime Amministrazioni comunicano inoltre semestralmente, al di
fuori dei casi per i quali sono attribuite all'Agenzia del demanio le
decisioni di spesa ai sensi del comma 2 lettere a) e b), tutti i
restanti interventi manutentivi effettuati sia sugli immobili di
proprieta' dello Stato, in uso governativo, sia su quelli di
proprieta' di terzi utilizzati a qualsiasi titolo, nonche'
l'ammontare dei relativi oneri.";
b) al comma 4 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il
piano generale puo' essere oggetto di revisione in corso d'anno,
sentiti i Provveditorati per le opere pubbliche del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, in caso di sopravvenute ed
imprevedibili esigenze manutentive considerate prioritarie rispetto
ad uno o piu' interventi inseriti nel Piano, ove non risultino gia'
affidati ad uno degli operatori con cui l'Agenzia ha stipulato
accordi quadro ai sensi del comma 5.";
c) al comma 5, il primo periodo e' sostituito dal seguente:
"L'Agenzia del demanio, al fine di progettare e realizzare gli
interventi manutentivi di cui al comma 2, lettere a) e b), e per gli
interventi manutentivi dalla stessa gestiti con fondi diversi da
quelli di cui al comma 6, stipula accordi quadro, riferiti ad ambiti
territoriali predefiniti, con operatori specializzati nel settore
individuati mediante procedure ad evidenza pubblica, ed anche
avvalendosi di societa' a totale o prevalente capitale pubblico,
senza nuovi o maggiori oneri".
4. All'articolo 3 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4 le parole "1° gennaio 2015" sono sostituite con le
parole "1° luglio 2014";
b) il comma 7 e' sostituito dal seguente: "7. Fermo restando
quanto previsto dal comma 10, le previsioni di cui ai commi da 4 a 6
si applicano altresi' alle altre amministrazioni di cui all'articolo
1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in quanto
compatibili. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano
possono adottare misure alternative di contenimento della spesa
corrente al fine di conseguire risparmi non inferiori a quelli
derivanti dall'applicazione della presente disposizione.".
5. Al fine della riduzione della spesa per il deposito legale di
stampati e documenti:
a) agli istituti depositari previsti dal regolamento attuativo
dell'articolo 5, comma 1, della legge 15 aprile 2004, n. 106, e'
consegnata una sola copia di stampati e di documenti a questi
assimilabili;
b) per l'archivio nazionale della produzione editoriale non sono
soggette al deposito legale le ristampe inalterate di tutti i
documenti stampati in Italia.
CAPO VI Digitalizzazione
Art. 25
(Anticipazione obbligo fattura elettronica)
1. Nell'ambito del piu' ampio programma di digitalizzazione delle
amministrazioni pubbliche definito dall'Agenzia per l'Italia
digitale, al fine di accelerare il completamento del percorso di
adeguamento all'utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti
economici tra pubblica amministrazione e fornitori, il termine di cui
all'articolo 6, comma 3, del decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze 3 aprile 2013, n. 55 recante "Regolamento in materia di
emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da
applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1,
commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244", e'
anticipato al 31 marzo 2015. Alla medesima data, sentita la
Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, e' anticipato il termine dal quale decorrono
gli obblighi previsti dal predetto decreto n. 55 del 2013, per le
amministrazioni locali di cui al comma 209 della citata legge n. 244
del 2007.
2. Al fine di assicurare l'effettiva tracciabilita' dei pagamenti
da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche
emesse verso le stesse pubbliche amministrazioni riportano:
1) il Codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di
esclusione dall'obbligo di tracciabilita' di cui alla legge 13 agosto
2010, n. 136;
2) il Codice unico di Progetto (CUP), in caso di fatture relative
a opere pubbliche, interventi di manutenzione straordinaria,
interventi finanziati da contributi comunitari e ove previsto ai
sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3;
3. Le pubbliche amministrazioni non possono procedere al pagamento
delle fatture elettroniche che non riportano i codici Cig e Cup ai
sensi del comma 2.
Art. 26
(Pubblicazione telematica di avvisi e bandi)
1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le
seguenti modifiche:
a) all'articolo 66, il comma 7 e' sostituito dai seguenti:
"7. Gli avvisi e i bandi sono altresi' pubblicati sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa
ai contratti pubblici, sul «profilo di committente» della stazione
appaltante, ed entro i successivi due giorni lavorativi, sul sito
informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui
al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20, e
sul sito informatico presso l'Osservatorio, con l'indicazione degli
estremi di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana. La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e' effettuata entro il sesto giorno feriale successivo a
quello del ricevimento della documentazione da parte dell'Ufficio
inserzioni dell'Istituto poligrafico e zecca dello Stato. La
pubblicazione di informazioni ulteriori, complementari o aggiuntive
rispetto a quelle indicate nel presente decreto, e nell'allegato IX
A, avviene esclusivamente in via telematica e non puo' comportare
oneri finanziari a carico delle stazioni appaltanti.
7-bis. Le spese per la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale
della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti
pubblici, degli avvisi, dei bandi di gara e delle informazioni di cui
all'allegato IX A sono rimborsate alla stazione appaltante
dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni
dall'aggiudicazione.";
b) all'articolo 122, il comma 5, e' sostituito dai seguenti:
"5. I bandi relativi a contratti di importo pari o superiore a
cinquecentomila euro sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici,
sul «profilo di committente» della stazione appaltante, ed entro i
successivi due giorni lavorativi, sul sito informatico del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti di cui al decreto del Ministro
dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20 e sul sito informatico
presso l'Osservatorio, con l'indicazione degli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. I
bandi relativi a contratti di importo inferiore a cinquecentomila
euro sono pubblicati nell'albo pretorio del Comune ove si eseguono i
lavori e nel profilo di committente della stazione appaltante; gli
effetti giuridici connessi alla pubblicazione decorrono dalla
pubblicazione nell'albo pretorio del Comune. Si applica, comunque,
quanto previsto dall'articolo 66, comma 15. La pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e' effettuata entro il
sesto giorno feriale successivo a quello del ricevimento della
documentazione da parte dell'Ufficio inserzioni dell'Istituto
poligrafico e zecca dello Stato. La pubblicazione di informazioni
ulteriori, complementari o aggiuntive rispetto a quelle indicate nel
presente decreto e nell'allegato IX A, avviene esclusivamente in via
telematica e non puo' comportare oneri finanziari a carico delle
stazioni appaltanti.
5-bis. Le spese per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti
pubblici, degli avvisi, dei bandi di gara e delle informazioni di cui
all'allegato IX A sono rimborsate alla stazione appaltante
dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni
dall'aggiudicazione.".
TITOLO III Pagamento dei debiti delle pubbliche amministrazioni CAPO I Monitoraggio dei debiti delle pubbliche amministrazioni e dei relativi tempi di pagamenti
Art. 27
(Monitoraggio dei debiti delle pubbliche amministrazioni)
1. Dopo l'articolo 7 del decreto-legge 8 aprile 2013, n.35,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e'
inserito il seguente:
"Art. 7-bis (Trasparenza nella gestione dei debiti contratti
dalle pubbliche amministrazioni)
1. Allo scopo di assicurare la trasparenza al processo di
formazione ed estinzione dei debiti, i titolari di crediti per
somministrazioni, forniture e appalti e per obbligazioni relative a
prestazioni professionali nei confronti delle amministrazioni
pubbliche individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge
31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, possono
comunicare, mediante la piattaforma elettronica di cui all'articolo
7, comma 1, i dati riferiti alle fatture o richieste equivalenti di
pagamento emesse a partire dal 1° luglio 2014, riportando, ove
previsto, il relativo Codice identificativo Gara (CIG).
2. Utilizzando la medesima piattaforma elettronica, anche sulla
base dei dati di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche
comunicano le informazioni inerenti alla ricezione ed alla
rilevazione sui propri sistemi contabili delle fatture o richieste
equivalenti di pagamento relativi a debiti per somministrazioni,
forniture e appalti e obbligazioni relative a prestazioni
professionali, emesse a partire dal 1° gennaio 2014.
3. Nel caso di fatture elettroniche trasmesse alle pubbliche
amministrazioni attraverso il sistema di interscambio di cui al
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 7 marzo 2008, i
dati delle fatture comprensivi delle informazioni di invio e
ricezione, di cui ai commi 1 e 2, sono acquisiti dalla piattaforma
elettronica per la gestione telematica del rilascio delle
certificazioni in modalita' automatica.
4. Fermo restando quanto previsto ai commi 1 e 2, le
amministrazioni pubbliche comunicano, mediante la medesima
piattaforma elettronica, entro il 15 di ciascun mese, i dati relativi
ai debiti non estinti, certi, liquidi ed esigibili per
somministrazioni, forniture e appalti e obbligazioni relative a
prestazioni professionali, per i quali, nel mese precedente, sia
stato superato il termine di decorrenza degli interessi moratori di
cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, e
successive modificazioni.
5. Con riferimento ai debiti comunicati ai sensi dei commi 1, 2 e
4, le amministrazioni pubbliche, contestualmente all'ordinazione di
pagamento, immettono obbligatoriamente sulla piattaforma elettronica
i dati riferiti alla stessa.
6. I dati acquisiti dalla piattaforma elettronica ai sensi del
presente articolo sono conformi ai formati previsti dal decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze 3 aprile 2013, n. 55.
Includono, altresi', le informazioni relative alla natura, corrente o
capitale, dei debiti nonche' il codice identificativo di gara (CIG),
ove previsto.
7. Le informazioni di cui al presente articolo sono accessibili
alle amministrazioni pubbliche e ai titolari dei crediti accreditati
sulla piattaforma elettronica, anche ai fini della certificazione dei
crediti e del loro utilizzo, per gli adempimenti di cui all'articolo
7, comma 4-bis, nonche' utilizzabili per la tenuta del registro delle
fatture da parte delle amministrazioni pubbliche.
8. Il mancato rispetto degli obblighi di cui ai commi 4 e 5 e'
rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della
performance individuale del dirigente responsabile e comporta
responsabilita' dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli
21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, o misure
analogamente applicabili. Il competente organo di controllo di
regolarita' amministrativa e contabile verifica la corretta
attuazione delle predette procedure.
9. Ai fini dell'attuazione del presente articolo e' autorizzata
la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2014.".
2. All'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008,
n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n.
2:
a) al primo periodo, le parole: "le regioni e gli enti locali
nonche' gli enti del servizio sanitario nazionale", sono sostituite
dalle seguenti: "le pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165";
b) il terzo periodo e' sostituito dal seguente: "La nomina e'
effettuata dall'Ufficio centrale del bilancio competente per le
certificazioni di pertinenza delle amministrazioni statali centrali,
degli enti pubblici non economici nazionali e delle agenzie di cui al
decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300; dalla Ragioneria
territoriale dello Stato competente per territorio per le
certificazioni di pertinenza delle altre amministrazioni.";
c) dopo il terzo periodo e' aggiunto il seguente: "Ferma restando
l'attivazione da parte del creditore dei poteri sostitutivi, il
mancato rispetto dell'obbligo di certificazione o il diniego non
motivato di certificazione, anche parziale, comporta a carico del
dirigente responsabile l'applicazione delle sanzioni di cui
all'articolo 7, comma 2, del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35,
convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64. La
pubblica amministrazione inadempiente di cui al primo periodo non
puo' procedere ad assunzioni di personale o ricorrere
all'indebitamento fino al permanere dell'inadempimento.".
d) alla fine del comma sono aggiunti i seguenti periodi: "La
certificazione deve indicare obbligatoriamente la data prevista di
pagamento. Le certificazioni gia' rilasciate senza data devono essere
integrate a cura dell'amministrazione con l'apposizione della data
prevista per il pagamento.".
Art. 28
(Monitoraggio delle certificazioni dei pagamenti effettuati dalle
pubbliche amministrazioni con le risorse trasferite dalle regioni)
1. All'articolo 2, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, sono
apportate le seguenti modifiche:
a) a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui
alla lettera b), il quarto e il quinto periodo del comma 6 sono
soppressi;
b) dopo il comma 6 e' inserito il seguente: «6-bis. Con decreto
del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi, sentita la
Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite le modalita' e la tempistica
di certificazione e di raccolta, per il tramite delle Regioni, dei
dati relativi ai pagamenti effettuati dalle pubbliche amministrazioni
con le risorse trasferite dalle Regioni a seguito dell'estinzione dei
debiti elencati nel piano di pagamento nei confronti delle stesse
pubbliche amministrazioni.».
2. Il decreto di cui al comma 1, lettera b), e' adottato entro 60
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
CAPO II Strumenti per favorire l'estinzione dei debiti delle pubbliche amministrazioni
Art. 29
(Attribuzione di risorse della Sezione per assicurare la liquidita'
per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti
locali)
1. Al comma 9 dell'articolo 13 del decreto legge 31 agosto 2013 n.
102, convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013, n.
124, e' aggiunto infine il seguente periodo: «Con le procedure
individuate con il decreto di cui al periodo precedente sono altresi'
attribuite agli enti locali le disponibilita' di cui al medesimo
comma 1 non erogate nelle precedenti istanze.».
Art. 30
(Debiti fuori bilancio inclusi nei piani di riequilibrio finanziario
pluriennale)
1. All'articolo 1 comma 10-bis del decreto legge 8 aprile 2013, n.
35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64,
dopo le parole: "anche se riconosciuti in bilancio in data
successiva", sono inserite le seguenti: "ivi inclusi quelli contenuti
nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale, di cui
all'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
approvato con delibera della sezione regionale di controllo della
Corte dei Conti.".
Art. 31
(Finanziamento dei debiti degli enti locali nei confronti delle
societa' partecipate)
1. Al fine di favorire il pagamento dei debiti da parte delle
societa' partecipate da enti locali, la dotazione della "Sezione per
assicurare la liquidita' per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed
esigibili degli enti locali" del "Fondo per assicurare la liquidita'
per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili" di cui
all'articolo 1, comma 10, del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35,
convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e'
incrementata per l'anno 2014 di 2.000 milioni di euro.
2. L'incremento di cui al comma 1 puo' essere concesso agli enti
locali per il pagamento dei propri debiti nei confronti delle
societa' partecipate. Il pagamento concerne:
a) i debiti certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre
2013;
b) i debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta
equivalente di pagamento entro il predetto termine;
c) i debiti fuori bilancio che presentavano i requisiti per il
riconoscimento alla data del 31 dicembre 2013, anche se riconosciuti
in bilancio in data successiva, ivi inclusi quelli contenuti nel
piano di riequilibrio finanziario pluriennale, di cui all'articolo
243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, approvato con
delibera della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.
3. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita
la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, da adottare entro 60
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono
stabiliti, in conformita' alle procedure di cui all'articolo 1 del
decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, i criteri, i tempi e le modalita'
per la concessione agli enti locali delle risorse di cui al comma
1.La concessione dell'anticipazione e' subordinata alla presentazione
da parte degli stessi enti locali di una dichiarazione attestante la
verifica dei crediti e debiti reciproci nei confronti delle societa'
partecipate, asseverata dagli organi di revisione dello stesso ente
locale e, per la parte di competenza, delle societa' partecipate
interessate.
4. Le societa' partecipate dagli enti locali, destinatarie dei
pagamenti effettuati a valere sulle anticipazioni di cui al presente
articolo e all'articolo 32, destinano prioritariamente le risorse
ottenute all'estinzione dei debiti certi, liquidi ed esigibili alla
data del 31 dicembre 2013, ovvero dei debiti per i quali sia stata
emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto
termine. Le societa' partecipate comunicano agli enti locali
interessati gli avvenuti pagamenti, unitamente alle informazioni
relative ai debiti ancora in essere, per la successiva trasmissione
nell'ambito della certificazione di cui all'articolo 1, comma 14, del
citato decreto legge n.35 del 2013.
5. I collegi sindacali delle societa' partecipate dagli enti locali
verificano le comunicazioni di cui al comma 4, dandone atto nei
propri verbali e nella relazione al bilancio di esercizio.
Art. 32
(Incremento del Fondo per assicurare la liquidita' per pagamenti dei
debiti certi, liquidi ed esigibili)
1. Al fine di garantire il rispetto dei tempi di pagamento di cui
all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, la
dotazione del "Fondo per assicurare la liquidita' per pagamenti dei
debiti certi, liquidi ed esigibili" di cui al comma 10 dell'articolo
1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con
modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e' incrementata, per
l'anno 2014, di 6.000 milioni di euro, al fine di far fronte ai
pagamenti da parte delle Regioni e degli enti locali dei debiti
certi, liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2013,
ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta
equivalente di pagamento entro il predetto termine, nonche' dei
debiti fuori bilancio che presentavano i requisiti per il
riconoscimento alla data del 31 dicembre 2013, anche se riconosciuti
in bilancio in data successiva, ivi inclusi quelli contenuti nel
piano di riequilibrio finanziario pluriennale, di cui all'articolo
243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, approvato con
delibera della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.
2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita
la Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro il 31 luglio
2014, sono stabiliti la distribuzione dell'incremento di cui al comma
1 tra le Sezioni del "Fondo per assicurare la liquidita' per
pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili" e, in conformita'
alle procedure di cui agli articoli 1, 2 e 3 del decreto-legge 8
aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
giugno 2013, n. 64, i criteri, i tempi e le modalita' per la
concessione delle risorse di cui al comma 1 alle regioni e agli enti
locali, ivi inclusi le regioni e gli enti locali che non hanno
precedentemente avanzato richiesta di anticipazione di liquidita' a
valere sul predetto Fondo.
3. Il decreto ministeriale di cui al comma 2 determina anche
l'eventuale dotazione aggiuntiva per il 2014 della Sezione di cui
all'articolo 2 del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, derivante da
eventuali disponibilita' relative ad anticipazioni di liquidita'
attribuite precedentemente e non ancora erogate alla data di
emanazione del suddetto decreto ministeriale, ivi incluse quelle
conseguenti ad eventuali verifiche negative effettuate dal Tavolo di
cui al comma 4, dell'articolo 2, del citato decreto legge n. 35 del
2013, in merito agli adempimenti di cui alle lettere a), b) e c), del
comma 3, del medesimo articolo 2, richiesti alle Regioni e Province
autonome. L'erogazione delle anticipazioni di liquidita' di cui al
presente comma da parte del Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento del Tesoro sono subordinate, oltre che alla verifica
positiva anche alla formale certificazione dell'avvenuto pagamento di
almeno il 95 per cento dei debiti e dell'effettuazione delle relative
registrazioni contabili da parte delle Regioni con riferimento alle
anticipazioni di liquidita' ricevute precedentemente.
4. Sono ammesse alle anticipazioni di liquidita' per il pagamento
dei debiti del settore sanitario di cui al presente articolo le
regioni sottoposte ai piani di rientro ai sensi dell'articolo 1,
comma 180 delle legge 311 del 2004, ovvero ai programmi operativi di
prosecuzione degli stessi ai sensi dell'articolo 2, comma 88, della
legge 23 dicembre 2009, n. 191, per un importo massimo pari a quello
corrispondente al valore dei gettiti derivanti dalle maggiorazioni
fiscali regionali, destinati nell'anno 2013 al finanziamento del
servizio sanitario regionale per il medesimo anno. Per le finalita'
del presente comma sono destinati 600 milioni di euro dell'incremento
della dotazione del fondo di cui al comma 1.
5. Per le attivita' gestite da Cassa depositi e prestiti S.p.A. ai
sensi del presente articolo, nonche' dell'articolo 31, e' autorizzata
la spesa complessiva di euro 0,5 milioni per l'anno 2014.
Art. 33
(Anticipazioni di liquidita' per il pagamento dei debiti dei comuni
che hanno deliberato il dissesto finanziario)
1. Al fine di sostenere la grave situazione delle imprese
creditrici e degli altri soggetti dei comuni dissestati e di ridare
impulso ai relativi sistemi produttivi locali, per l'anno 2014, ai
comuni che hanno deliberato il dissesto finanziario a far data dal
1°ottobre 2009 e sino alla data di entrata in vigore della legge 6
giugno 2013, n. 64 e che hanno aderito alla procedura semplificata
prevista dall'articolo 258 del testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' attribuita, previa apposita
istanza dell'ente interessato, un'anticipazione fino all'importo
massimo di 300 milioni di euro per l'anno 2014 da destinare
all'incremento della massa attiva della gestione liquidatoria per il
pagamento dei debiti ammessi con le modalita' di cui all'anzidetto
articolo 258, nei limiti dell'anticipazione erogata, entro 120 giorni
dalla disponibilita' delle risorse.
2. L'anticipazione di cui al comma 1, e' ripartita, nei limiti
della massa passiva censita, in base ad una quota pro capite
determinata tenendo conto della popolazione residente, calcolata alla
fine del penultimo anno precedente alla dichiarazione di dissesto
secondo i dati forniti dall'Istat.
3. L'anticipazione di cui al comma 1 e' concessa con decreto non
regolamentare del Ministero dell'interno, da emanarsi entro 30 giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nel limite di
300 milioni di euro per l'anno 2014 a valere sulla dotazione per
l'anno 2014, del fondo di rotazione di' cui all'articolo 243-ter del
testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267
integrato con le risorse di cui al comma 1.
4. L'importo attribuito e' erogato all'ente locale il quale e'
tenuto a metterlo a disposizione dell'organo straordinario di
liquidazione entro 30 giorni. L'organo straordinario di liquidazione
provvede al pagamento dei debiti ammessi, nei limiti
dell'anticipazione erogata, entro 90 giorni dalla disponibilita'
delle risorse.
5. La restituzione dell'anticipazione e' effettuata, con piano di
ammortamento a rate costanti, comprensive degli interessi, in un
periodo massimo di venti anni a decorrere dall'anno successivo a
quello in cui e' erogata la medesima anticipazione, con versamento ad
appositi capitoli dello stato di previsione dell'entrata del bilancio
dello Stato, distinti per la quota capitale e per la quota interessi,
fatta eccezione per le anticipazioni a valere sul versamento in
entrata di cui al comma 6, pur erogate nel 2014, la cui restituzione
dovra' avvenire a partire dal 2014. Gli importi dei versamenti
relativi alla quota capitale sono riassegnati al fondo per
l'ammortamento dei titoli di Stato. Il tasso di interesse da
applicare alle suddette anticipazioni sara' determinato sulla base
del rendimento di mercato dei Buoni poliennali del tesoro a 5 anni in
corso di emissione con comunicato del Direttore generale del tesoro
da emanare e pubblicare sul sito internet del Ministero dell'economia
e delle finanze. In caso di mancata restituzione delle rate entro i
termini previsti, le somme sono recuperate a valere sulle risorse a
qualunque titolo dovute dal Ministero dell'Interno e sono versate al
predetto stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato e
riassegnate, per la parte capitale, al medesimo fondo per
l'ammortamento dei titoli di Stato.
6. Alla copertura degli oneri di cui ai comma 1, si provvede quanto
a 100 milioni di euro mediante versamento all'entrata del bilancio
dello Stato delle somme disponibili presso la Sezione per assicurare
la liquidita' per pagamenti di debiti certi, liquidi ed esigibili
degli enti locali, relative ad anticipazioni di cui all'articolo 1,
comma 13, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con
modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, non erogate dalla
Cassa depositi e prestiti nell'anno 2013, e quanto a 200 milioni di
euro mediante corrispondente riduzione dello stanziamento di cui
all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge n. 35 del 2013, come
incrementato dall'articolo 13, comma 8 del decreto-legge 31 agosto
2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre
2013, n. 124, relativo alla medesima Sezione.
7. Il comma 17-sexies dell'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile
2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno
2013, n. 64, e' abrogato.
8. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
9. Per quanto non previsto nel presente articolo si rinvia al
decreto del Ministro dell'interno 11 gennaio 2013, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 33 dell'8 febbraio
2013, adottato in attuazione dell'articolo 243-ter, comma 2, del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Art. 34
(Disposizioni in materia di pagamento dei debiti sanitari)
1. Per l'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 3 del
decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 e dell'articolo 5 del Decreto del
Ministero dell'economia e delle finanze del 10 febbraio 2014 recante
il "Riparto dell'incremento del «Fondo per assicurare la liquidita'
per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili» di cui
all'articolo 13, commi 8 e 9 del decreto-legge 31 agosto 2013, n.
102, convertito, con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013, n.
124", e allo scopo di garantire il completo riequilibrio di cassa del
settore stesso con riferimento al pagamento dei debiti sanitari
cumulati fino alla data del 31 dicembre 2012, le regioni possono
accedere, nei limiti degli importi verificati ai sensi dell'articolo
3, comma 3, del citato decreto-legge n. 35 del 2013, alle
anticipazioni di liquidita' anche per finanziare piani dei pagamenti
che comprendano i pagamenti dei citati debiti, effettuati dalle
regioni nel periodo 1° gennaio 2013-8 aprile 2013. L'inserimento dei
richiamati debiti nei piani dei pagamenti e' effettuato dalle regioni
in via residuale rispetto alle categorie di debiti gia' individuate
dagli articoli 3 e 6 del citato decreto-legge 35 del 2013. A tale
scopo le regioni presentano istanza di accesso all'anticipazione di
liquidita', sottoscritta congiuntamente dal Presidente e dal
Responsabile finanziario, entro 15 giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto.
Art. 35
(Disposizioni dirette a garantire il rispetto dei tempi di pagamento
dei debiti sanitari)
1. Le regioni che, a seguito delle verifiche di cui all'articolo 3,
comma 3, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, presentano mancate
erogazioni di cui al comma 1, lettera b), del medesimo articolo 3 del
decreto-legge n. 35 del 2013, e che non hanno richiesto l'accesso
alle anticipazioni di liquidita' di cui all'articolo 3, comma 3, del
medesimo decreto-legge n. 35 del 2013, e all'articolo 5 del decreto
del Ministero dell'economia e delle finanze del 10 febbraio 2014
recante il "Riparto dell'incremento del «Fondo per assicurare la
liquidita' per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili» di
cui all'articolo 13, commi 8 e 9 del decreto-legge 31 agosto 2013, n.
102, convertito, con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013, n.
124", nei termini stabiliti e per gli importi di cui al citato
articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 35 del 2013
accertati in sede di verifica, sono tenute a presentare istanza di
accesso alle predette anticipazioni entro 15 giorni dalla data di
conversione in legge del presente decreto.
2. Qualora le Regioni di cui al comma 1 non provvedano a quanto
indicato al medesimo comma sono diffidate dal Consiglio dei Ministri,
su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il
Ministro per gli affari regionali, ad adottare, entro un termine
definito, tutti gli atti necessari per trasferire tempestivamente
agli enti del Servizio sanitario regionale gli importi di cui al
citato articolo 3, comma 1, lettera b) del decreto-legge n. 35 del
2013, ovvero per acquisire le citate anticipazioni di liquidita' fino
a concorrenza degli importi richiamati.
3. In caso di inadempienza circa l'attuazione di quanto indicato al
comma 2, accertata dal Tavolo tecnico per la verifica degli
adempimenti regionali di cui all'articolo 12 dell'Intesa 23 marzo
2005, sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
pubblicata nel supplemento ordinario n. 83 alla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 105 del 7 maggio 2005, il Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze,
sentito il Ministro per gli affari regionali, in attuazione
dell'articolo 120 della Costituzione nomina il Presidente della
regione, o un altro soggetto, commissario ad acta. Il commissario
adotta tutte le misure necessarie per acquisire le anticipazioni di
liquidita' disponibili.
4. Le regioni che, a seguito delle verifiche di cui all'articolo 3,
comma 3, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, presentano una
valorizzazione con riferimento alle grandezze di cui al comma 1,
lettera a), del medesimo articolo 3 del decreto-legge n. 35 del 2013
e che non hanno richiesto l'accesso alle anticipazioni di liquidita'
di cui all'articolo 3, comma 3, del medesimo decreto-legge n. 35 del
2013, e all'articolo 5 del decreto del Ministero dell'economia e
delle finanze del 10 febbraio 2014 recante il "Riparto
dell'incremento del «Fondo per assicurare la liquidita' per pagamenti
dei debiti certi, liquidi ed esigibili» di cui all'articolo 13, commi
8 e 9 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con
modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124", nei termini
stabiliti e per gli importi di cui al citato articolo 3, comma 1,
lettera a), del decreto-legge n. 35 del 2013 accertati in sede di
verifica, presentano al Tavolo di verifica degli adempimenti di cui
all'articolo 3 del decreto-legge n. 35 del 2013, entro 60 giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la
documentazione necessaria a dimostrare la sussistenza delle
condizioni economico-finanziarie idonee a garantire, a decorrere dal
2014, il rispetto dei tempi di pagamento previsti dalla legislazione
vigente. Qualora le regioni non provvedano alla trasmissione della
documentazione ovvero il Tavolo non verifichi positivamente la
richiamata condizione, le regioni sono tenute a presentare istanza di
accesso alle predette anticipazioni entro 15 giorni dalla
formalizzazione degli esiti del citato Tavolo.
5. Qualora le Regioni di cui al comma 4 non provvedano a quanto
indicato al medesimo comma 4 sono diffidate dal Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze,
sentito il Ministro per gli affari regionali, ad adottare, entro un
termine definito, tutti gli atti necessari per acquisire le citate
anticipazioni di liquidita' fino a concorrenza degli importi
richiamati. In caso di inadempienza trovano applicazione le
disposizioni di cui al comma 3.
6. Allo scopo di verificare che tutte le amministrazioni pubbliche
rispettino i tempi di pagamento stabiliti dalla legislazione vigente,
le Regioni che, con riferimento agli enti del Servizio sanitario
regionale, non hanno partecipato alle verifiche di cui all'articolo 3
del decreto legge n. 35 del 2013 in sede di Tavolo ivi richiamato,
sono tenute a trasmettere al medesimo Tavolo, entro il termine di 60
giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto, tutti
gli elementi necessari alla verifica di cui al presente comma nei
termini richiesti dal medesimo Tavolo. Qualora le regioni non
provvedano alla trasmissione della documentazione richiesta, ovvero
il Tavolo verifichi la sussistenza di criticita' nei tempi di
pagamento, le regioni sono tenute ad accedere alle anticipazioni di
liquidita'. Si applicano le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5.
Allo scopo, i termini di cui al comma 1 sono rideterminati in 15
giorni dalla scadenza del termine per la trasmissione delle
informazioni ovvero dalla formalizzazione degli esiti delle verifiche
del Tavolo tecnico.
7. Per le finalita' di cui ai commi da 1 a 6, le disponibilita' del
Fondo per assicurare la liquidita' per pagamenti dei debiti certi,
liquidi ed esigibili degli enti del Servizio sanitario nazionale per
l'anno 2014 e' incrementata di 770 milioni di euro.
8. All'articolo 1 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 9,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 1993, n. 67, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5 le parole: "unita' sanitarie locali" sono
sostituite dalle seguenti: "aziende sanitarie locali e ospedaliere";
e, alla fine, sono aggiunte le seguenti parole: "A tal fine l'organo
amministrativo dei predetti enti, con deliberazione adottata per ogni
trimestre, quantifica preventivamente le somme oggetto delle
destinazioni previste nel primo periodo.";
b) dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
"5-bis. La deliberazione di cui al comma 5 e' comunicata, a mezzo
di posta elettronica certificata, all'istituto cui e' affidato il
servizio di tesoreria o cassa contestualmente alla sua adozione. Al
fine di garantire l'espletamento delle finalita' di cui al comma 5,
dalla data della predetta comunicazione il tesoriere e' obbligato a
rendere immediatamente disponibili le somme di spettanza dell'ente
indicate nella deliberazione, anche in caso di notifica di
pignoramento o di pendenza di procedura esecutiva nei confronti
dell'ente, senza necessita' di previa pronuncia giurisdizionale.
Dalla data di adozione della deliberazione l'ente non puo' emettere
mandati a titoli diversi da quelli vincolati, se non seguendo
l'ordine cronologico delle fatture cosi' come pervenuto per il
pagamento o, se non e' prescritta fattura, dalla data della
deliberazione di impegno.".
Art. 36
(Debiti dei Ministeri)
1. Al fine di consentire il pagamento dei debiti certi, liquidi ed
esigibili del Ministero dell'Interno nei confronti delle Aziende
Sanitarie Locali, ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente
della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 9, maturati al 31 dicembre 2012,
e' autorizzata la spesa nel limite massimo di 250 milioni di euro
nell'anno 2014. Lo somme eventualmente eccedenti sono destinate al
pagamento dei debiti della stessa specie, maturati successivamente
alla predetta data.
2. E' istituito nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze un fondo, con una dotazione di 300
milioni per l'anno 2014, destinato all'estinzione dei debiti dei
ministeri il cui pagamento non ha effetti peggiorativi in termini di
indebitamento netto. Entro il 30 giugno 2014, le amministrazioni
possono comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, l'elenco dei
debiti di cui al presente comma, al fine della attribuzione delle
relative risorse. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, da emanarsi entro il 31 luglio 2014, si provvede alla
ripartizione delle risorse tra le amministrazioni richiedenti, sulla
base di apposita istruttoria sulle partite debitorie al fine della
verifica della sussistenza della neutralita' in termini di
indebitamento netto. In caso di insufficienza delle risorse
stanziate, il predetto fondo e' ripartito in proporzione ai debiti
assentibili per ciascuna amministrazione.
Art. 37
(Strumenti per favorire la cessione dei crediti certificati)
1. Al fine di assicurare il completo ed immediato pagamento di
tutti i debiti di parte corrente certi, liquidi ed esigibili per
somministrazioni, forniture ed appalti e per prestazioni
professionali, fermi restando gli altri strumenti previsti, i
suddetti debiti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo
1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni, diverse dallo Stato, maturati al 31
dicembre 2013 e certificati alla data di entrata in vigore del
presente decreto ai sensi dell'articolo 9, comma 3-bis e 3-ter del
decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, o dell'articolo 7
del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, sono assistiti dalla
garanzia dello Stato dal momento dell'effettuazione delle operazioni
di cessione ovvero di ridefinizione di cui al successivo comma 3.
Sono, altresi', assistiti dalla medesima garanzia dello Stato, sempre
dal momento dell'effettuazione delle operazioni di cessione ovvero di
ridefinizione di cui al successivo comma 3, i suddetti debiti di
parte corrente certi, liquidi ed esigibili delle predette pubbliche
amministrazioni non ancora certificati alla data di entrata in vigore
del presente decreto, comunque maturati al 31 dicembre 2013, a
condizione che:
a) i soggetti creditori presentino istanza di certificazione
improrogabilmente entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, utilizzando la piattaforma elettronica
di cui all'articolo 7, comma 1, del predetto decreto legge n. 35 del
2013;
b) i crediti siano oggetto di certificazione, tramite la suddetta
piattaforma elettronica, da parte delle pubbliche amministrazioni
debitrici. La certificazione deve avvenire entro trenta giorni dalla
data di ricezione dell'istanza. Il diniego, anche parziale, della
certificazione, sempre entro il suddetto termine, deve essere
puntualmente motivato. Ferma restando l'attivazione da parte del
creditore dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 9, comma 3-bis,
del predetto decreto legge n. 185 del 2008, il mancato rispetto di
tali obblighi comporta a carico del dirigente responsabile
l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 7, comma 2, del
predetto decreto legge n. 35 del 2013. La pubblica amministrazione
inadempiente di cui al primo periodo non puo' procedere ad assunzioni
di personale o ricorrere all'indebitamento fino al permanere
dell'inadempimento.
2. I pagamenti dei debiti di parte corrente di cui al comma 1 non
rilevano ai fini dei vincoli e degli obiettivi del patto di
stabilita' interno.
3. I soggetti creditori possono cedere pro-soluto il credito
certificato e assistito dalla garanzia dello Stato ai sensi del comma
1 ad una banca o ad un intermediario finanziario, anche sulla base di
apposite convenzioni quadro. Per i crediti assistiti dalla suddetta
garanzia dello Stato non possono essere richiesti sconti superiori
alla misura massima determinata con il decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze di cui al comma 4. Avvenuta la cessione
del credito, la pubblica amministrazione debitrice diversa dallo
Stato puo' chiedere, in caso di temporanee carenze di liquidita', una
ridefinizione dei termini e delle condizioni di pagamento dei debiti,
per una durata massima di 5 anni, rilasciando, a garanzia
dell'operazione, delegazione di pagamento, a norma della specifica
disciplina applicabile a ciascuna tipologia di pubblica
amministrazione, o altra simile garanzia a valere sulle entrate di
bilancio. Le pubbliche amministrazioni debitrici sono comunque tenute
a rimborsare anticipatamente il debito, alle condizioni pattuite
nell'ambito delle operazioni di ridefinizione dei termini e delle
condizioni di pagamento del debito di cui al presente comma al
ripristino della normale gestione della liquidita'. L'operazione di
ridefinizione, le cui condizioni finanziarie devono tener conto della
garanzia dello Stato, puo' essere richiesta dalla pubblica
amministrazione debitrice alla banca o all'intermediario finanziario
cessionario del credito, ovvero ad altra banca o ad altro
intermediario finanziario qualora il cessionario non consenta alla
suddetta operazione di ridefinizione; in tal caso, previa
corresponsione di quanto dovuto, il credito certificato e' ceduto di
diritto alla predetta banca o intermediario finanziario. La Cassa
depositi e prestiti S.p.A., ai sensi dell'articolo 5, comma 7,
lettera a), del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, nonche'
istituzioni finanziarie dell'Unione Europea e internazionali, possono
acquisire, dalle banche e dagli intermediari finanziari, sulla base
di una convenzione quadro con l'Associazione Bancaria Italiana, i
crediti assistiti dalla garanzia dello Stato di cui al comma 1 e
ceduti ai sensi del presente comma, anche al fine di effettuare
operazioni di ridefinizione dei termini e delle condizioni di
pagamento dei relativi debiti, per una durata massima di 15 anni, in
relazione alle quali le pubbliche amministrazioni debitrici
rilasciano delegazione di pagamento, a norma della specifica
disciplina applicabile a ciascuna tipologia di pubblica
amministrazione, o altra simile garanzia a valere sulle entrate di
bilancio. L'intervento della Cassa depositi e prestiti S.p.A. puo'
essere effettuato nei limiti di una dotazione finanziaria stabilita
dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. medesima. Ai sensi
dell'articolo 3, comma 17, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ai
fini delle suddette ridefinizioni dei termini e delle condizioni di
pagamento dei debiti, non si applicano i limiti fissati, per le
regioni a statuto ordinario, dall'articolo 10 della legge 16 maggio
1970, n. 281, per gli enti locali, dall'articolo 204 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e, per le altre pubbliche
amministrazioni, dai rispettivi ordinamenti.
4. Per le finalita' di cui al comma 1, e' istituito presso il
Ministero dell'economia e delle finanze un apposito Fondo per la
copertura degli oneri determinati dal rilascio della garanzia dello
Stato, cui sono attribuite risorse pari a euro 150 milioni. La
garanzia del Fondo e' a prima richiesta, esplicita, incondizionata e
irrevocabile. Gli interventi del Fondo sono assistiti dalla garanzia
dello Stato quale garanzia di ultima istanza. Tale garanzia e'
elencata nell'allegato allo stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31
dicembre 2009, n. 196. La gestione del Fondo puo' essere affidata a
norma dell'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.
Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e
delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, sono definiti termini e modalita'
tecniche di attuazione dei commi 1 e 3 , ivi compresa la misura
massima dei tassi di interesse praticabili sulle operazioni di
ridefinizione dei termini e delle condizioni di pagamento del debito
derivante dai crediti garantiti dal Fondo e ceduti ai sensi del comma
3, nonche' i criteri, le condizioni e le modalita' di operativita' e
di escussione della garanzia del Fondo, nonche' della garanzia dello
Stato di ultima istanza.
5. In caso di escussione della garanzia, e' attribuito allo Stato
il diritto di rivalsa sugli enti debitori. La rivalsa comporta, ove
applicabile, la decurtazione, sino a concorrenza della somme escusse
e degli interessi maturati alla data dell'effettivo pagamento, delle
somme a qualsiasi titolo dovute all'ente debitore a valere sul
bilancio dello Stato. Con il decreto di cui al comma 4 sono
disciplinate le modalita' per l'esercizio del diritto di rivalsa di
cui al presente comma, anche al fine di garantire il recupero delle
somme in caso di incapienza delle somme a qualsiasi titolo dovute
all'ente debitore a valere sul bilancio dello Stato.
6. Nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle
Finanze e' istituito, un fondo con una dotazione di 1000 milioni di
euro per l'anno 2014 finalizzato ad integrare le risorse iscritte sul
bilancio statale destinate alle garanzie rilasciate dallo Stato. Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare
con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
7. I commi 12-ter, 12-quater, 12-sexies e 12-septies dell'articolo
11, del decreto legge 28 giugno 2013 n. 76, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013 n. 99, sono abrogati.
Art. 38
(Semplificazione degli adempimenti amministrativi per la cessione dei
crediti tramite piattaforma elettronica)
1. Le cessioni dei crediti certificati mediante la piattaforma
elettronica per la gestione telematica del rilascio delle
certificazioni di cui al comma 1 dell'articolo 7 del decreto-legge 8
aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
giugno 2013, n. 64 possono essere stipulate mediante scrittura
privata e possono essere effettuate esclusivamente a favore di banche
o intermediari finanziari autorizzati, ovvero da quest'ultimi alla
Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. ai sensi dell'articolo 11, comma
12-quinquies del decreto - legge 28 giugno 2013 n. 76, convertito con
modificazioni dalla legge 9 agosto 2013 n. 99. Le suddette cessioni
dei crediti certificati sono efficaci ed opponibili nei confronti
delle amministrazioni cedute, qualora queste non le rifiutino entro 7
giorni dalla ricezione della loro comunicazione.
2. Sono abrogati i commi 1 e 2 dell'articolo 8 e 2-bis
dell'articolo 9 del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito
con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.
Art. 39
(Crediti compensabili)
1. All'articolo 28-quinquies del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, al primo periodo, sono
soppresse le parole "maturati al 31 dicembre 2012".
Art. 40
(Termine di notifica delle cartelle esattoriali ai fini della
compensabilita' con i crediti certificati)
1. All'articolo 9, comma 02, del decreto-legge 8 aprile 2013, n.
35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64,
le parole "31 dicembre 2012", sono sostituite dalle seguenti "30
settembre 2013".
CAPO III Strumenti per prevenire il formarsi di ritardi dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni
Art. 41
(Attestazione dei tempi di pagamento)
1. A decorrere dall'esercizio 2014, alle relazioni ai bilanci
consuntivi o di esercizio delle pubbliche amministrazioni, di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, e' allegato un prospetto, sottoscritto dal rappresentante legale
e dal responsabile finanziario, attestante l'importo dei pagamenti
relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei
termini previsti dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231,
nonche' il tempo medio dei pagamenti effettuati. In caso di
superamento dei predetti termini, le medesime relazioni indicano le
misure adottate o previste per consentire la tempestiva effettuazione
dei pagamenti. L'organo di controllo di regolarita' amministrativa e
contabile verifica le attestazioni di cui al primo periodo, dandone
atto nella propria relazione. Per le Amministrazioni dello Stato, in
sede di rendiconto generale, il prospetto di cui al primo periodo e'
allegato a ciascuno stato di previsione della spesa.
2. Al fine di garantire il rispetto dei tempi di pagamento di cui
all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, le
amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, esclusi gli enti del
Servizio sanitario nazionale, che, sulla base dell'attestazione di
cui al medesimo comma, registrano tempi medi nei pagamenti superiori
a 90 giorni nel 2014 e a 60 giorni a decorrere dal 2015, rispetto a
quanto disposto dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231,
nell'anno successivo a quello di riferimento non possono procedere ad
assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia
tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione
coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con
riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresi'
divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti
privati che si configurino come elusivi della presente disposizione.
3. La riduzione degli obiettivi di cui al comma 122 dell'articolo 1
della legge 13 dicembre 2010, n. 220 e' applicata, sulla base dei
criteri individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze di cui al medesimo comma 122, esclusivamente agli enti locali
che risultano rispettosi dei tempi di pagamento previsti dal decreto
legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, come rilevato nella
certificazione del patto di stabilita' interno.
4. Le regioni, con riferimento agli enti del Servizio sanitario
nazionale, trasmettono al Tavolo di verifica degli adempimenti
regionali di cui all'articolo 12 dell'Intesa 23 marzo 2005, sancita
dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel
supplemento ordinario n. 83 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 105 del 7 maggio 2005, una relazione contenente le
informazioni di cui al comma 1 e le iniziative assunte in caso di
superamento dei tempi di pagamento previsti dalla legislazione
vigente. La trasmissione della relazione e l'adozione da parte degli
enti delle misure idonee e congrue eventualmente necessarie a
favorire il raggiungimento dell'obiettivo del rispetto della
direttiva europea sui tempi di pagamenti costituisce adempimento
regionale, ai fini e per gli effetti dell'articolo 2, comma 68,
lettera c), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, prorogato, a
decorrere dal 2013, dall'articolo 15, comma 24, del decreto-legge 6
luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 135.
Art. 42
(Obbligo della tenuta del registro delle fatture presso le pubbliche
amministrazioni)
1. Fermo restando quanto previsto da specifiche disposizioni di
legge, a decorrere dal 1° luglio 2014, le pubbliche amministrazioni
di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165 adottano il registro unico delle fatture nel quale entro
10 giorni dal ricevimento sono annotate le fatture o le richieste
equivalenti di pagamento per somministrazioni, forniture e appalti e
per obbligazioni relative a prestazioni professionali emesse nei loro
confronti. E' esclusa la possibilita' di ricorrere a registri di
settore o di reparto. Il registro delle fatture costituisce parte
integrante del sistema informativo contabile. Al fine di ridurre gli
oneri a carico delle amministrazioni, il registro delle fatture puo'
essere sostituito dalle apposite funzionalita' che saranno rese
disponibili sulla piattaforma elettronica per la certificazione dei
crediti di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile
2013, n.35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013,
n. 64. Nel registro delle fatture e degli altri documenti contabili
equivalenti e' annotato:
a) il codice progressivo di registrazione;
b) il numero di protocollo di entrata;
c) il numero della fattura o del documento contabile equivalente;
d)la data di emissione della fattura o del documento contabile
equivalente;
e)il nome del creditore e il relativo codice fiscale;
f) l'oggetto della fornitura;
g) l'importo totale, al lordo di IVA e di eventuali altri oneri e
spese indicati;
h)la scadenza della fattura;
i) nel caso di enti in contabilita' finanziaria, gli estremi
dell'impegno indicato nella fattura o nel documento contabile
equivalente ai sensi di quanto previsto dal primo periodo del
presente comma oppure il capitolo e il piano gestionale, o analoghe
unita' gestionali del bilancio sul quale verra' effettuato il
pagamento;
l) se la spesa e' rilevante o meno ai fini IVA;
m) il Codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di
esclusione dall'obbligo di tracciabilita' di cui alla legge 13 Agosto
2010, n. 136;
n) il Codice unico di Progetto (CUP), in caso di fatture relative
a opere pubbliche, interventi di manutenzione straordinaria,
interventi finanziati da contributi comunitari e ove previsto ai
sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3;
o) qualsiasi altra informazione che si ritiene necessaria.
Art. 43
(Anticipo certificazione conti consuntivi enti locali)
1.L'articolo 161 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e'
sostituito dal seguente:
"1. I comuni, le province, le unioni di comuni e le comunita'
montane sono tenuti a redigere apposite certificazioni sui principali
dati del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione ed a
trasmetterli al Ministero dell'interno. Le certificazioni sono
firmate dal segretario, dal responsabile del servizio finanziario e
dall'organo di revisione economico-finanziario.
2. Le modalita' per la struttura, la redazione, nonche' la data
di scadenza per la trasmissione delle certificazioni sono stabilite
con decreto del Ministero dell'interno, previo parere dell'Anci e
dell'Upi, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
3. La mancata trasmissione del certificato, da parte dei comuni e
delle province, comporta la sospensione del pagamento delle risorse
finanziarie a qualsiasi titolo dovute dal Ministero dell'interno, ivi
comprese quelle a titolo di fondo di solidarieta' comunale.
4. I dati delle certificazioni sono resi noti sulle pagine del
sito internet della Direzione centrale della finanza locale del
Ministero dell'interno e vengono resi disponibili per l'inserimento
nella banca dati unitaria istituita presso il Ministero dell'economia
e delle finanze ai sensi dell'articolo 13 della legge 31 dicembre
2009 n. 196.
5. I certificati al rendiconto della gestione degli enti locali
dell'esercizio finanziario 2014 e degli esercizi seguenti sono
trasmessi al Ministero dell'interno entro il 31 maggio dell'esercizio
successivo, mentre la data di scadenza per la trasmissione dei
certificati al bilancio di previsione resta fissata con il decreto
ministeriale di cui al comma 2.".
Art. 44
(Tempi di erogazione dei trasferimenti fra pubbliche amministrazioni)
1. Al fine di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento di cui
al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, i trasferimenti fra
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con esclusione delle risorse
destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale e delle
risorse spettanti alle Regioni a statuto speciale e alle Province
autonome di Trento e Bolzano in applicazione dei rispettivi
ordinamenti finanziari, sono erogati entro sessanta giorni dalla
definizione delle condizioni per l'erogazione ovvero entro sessanta
giorni dalla comunicazione al beneficiario della spettanza
dell'erogazione stessa. Per i trasferimenti per i quali le condizioni
per la erogazione sono stabilite a regime, il termine di sessanta
giorni decorre dalla definizione dei provvedimenti autorizzativi
necessari per lo svolgimento dell'attivita' ordinaria.
Art. 45
(Ristrutturazione del debito delle Regioni)
1. Il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
effettuare la ristrutturazione dei mutui aventi le caratteristiche
indicate al comma 5, lettera a), contratti dalle regioni ed aventi
come controparte il Ministero dell'economia e delle finanze, in base
all'articolo 2, commi da 46 a 48, della legge 24 dicembre 2007,
n.244, e all'articolo 2, comma 98, della legge 23 dicembre 2009,
n.191, e i mutui gestiti dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. per
conto del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi
dell'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
2. Per il riacquisto da parte delle regioni dei titoli
obbligazionari da esse emessi e aventi le caratteristiche indicate al
comma 5, lettera b), il Ministero dell'economia e delle finanze puo'
effettuare emissioni di titoli di Stato
3. I risparmi annuali di spesa derivanti alle regioni
dall'applicazione dei commi 1 e 2 sono prioritariamente destinati al
pagamento delle rate di ammortamento delle anticipazioni contratte
nel corso dell'esercizio 2014, ai sensi degli articoli 2 e 3 del
decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 e ai sensi degli articoli 32, 34 e
35 del presente decreto.
4. Le operazioni di cui al comma 1 non costituiscono nuovi prestiti
o mutui ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 8 aprile 2013, n.
35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.
5. Possono essere oggetto di ristrutturazione le operazioni di
indebitamento che, alla data del 31dicembre 2013, presentino le
seguenti caratteristiche:
a) vita residua pari o superiore a 5 anni e importo del debito
residuo da ammortizzare superiore a 20 milioni di euro per i mutui
contratti con il Ministero dell'economia e delle finanze;
b) vita residua pari o superiore a 5 anni e valore nominale dei
titoli obbligazionari regionali in circolazione superiore a 250
milioni di euro. Per i titoli in valuta rileva il cambio fissato
negli swap di copertura insistenti sulle singole emissioni.
6. Sono esclusi dalle operazioni di ristrutturazione del debito le
anticipazioni contratte dalle regioni ai sensi degli articoli 2 e 3
del citato decreto legge n. 35 del 2013.
7. Le regioni possono richiedere la ristrutturazione dei debiti di
cui al comma 1, trasmettendo entro il 20 giugno 2014 al Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro - Direzione
II, con certificazione congiunta del presidente e del responsabile
finanziario, l'indicazione delle operazioni di indebitamento che
presentano i requisiti oggettivi di cui al comma 5, lettera a).
8. Le operazioni di riacquisto dei titoli obbligazionari aventi le
caratteristiche di cui al comma 5, lettera b), avvengono attraverso
le modalita' previste dalla legge che regola i titoli stessi, per il
tramite di uno o piu' intermediari individuati dal Ministero
dell'economia e delle finanze tra gli specialisti in titoli di Stato,
che ricevono apposito mandato delle singole regioni.
9. Le modalita' del riacquisto e le commissioni per gli
intermediari sono disciplinate dal mandato di cui al comma 8, per la
definizione dei cui termini ogni regione si avvale obbligatoriamente
della consulenza del Ministero dell'economia e delle finanze
10. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da
emanarsi entro il 18 luglio 2014, si provvede all'individuazione
delle operazioni di indebitamento ammesse alla ristrutturazione.
11. A seguito della ristrutturazione dei mutui nei confronti del
Ministero dell'economia e delle finanze, il debito residuo e'
rimborsato in trenta rate annuali di importo costante. Il tasso di
interesse applicato al nuovo mutuo e' pari al rendimento di mercato
dei Buoni Poliennali del Tesoro con la durata finanziaria piu' vicina
a quella del nuovo mutuo concesso dal Ministero dell'economia e delle
finanze, come rilevato sulla piattaforma di negoziazione MTS il
giorno della firma del nuovo contratto di prestito.
12. Il riacquisto dei titoli emessi dagli enti e individuati come
idonei a norma del comma 5, tenuto conto del valore dei derivati di
cui comma 15, e' finanziato dal Ministero dell'economia e delle
finanze con un mutuo avente le caratteristiche indicate al comma 11.
13. Qualora i titoli oggetto di riacquisto o i mutui oggetto di
rinegoziazione rappresentino il sottostante di operazioni in
strumenti derivati, la regione provvede alla contestuale chiusura
anticipata degli stessi. L'eventuale valore di mercato positivo
incassato dalla chiusura anticipata dei derivati e' vincolato
all'utilizzo da parte della regione per il riacquisto del debito
sottostante il derivato stesso. Qualora il derivato presenti un
valore di mercato negativo per la regione, esso deve essere
ricompreso nell'operazione di riacquisto, a condizione che la somma
del valore di riacquisto dei titoli e del valore di mercato del
derivato non sia superiore al valore nominale dei titoli stessi. In
caso il sottostante sia un mutuo, la somma dell'eventuale valore di
mercato negativo del derivato e del capitale residuo del mutuo
oggetto di rinegoziazione, non deve essere superiore al capitale
residuo risultante alla fine dell'anno solare precedente quello in
cui avviene la rinegoziazione.
14. Ove la somma del prezzo di riacquisto del titolo e del valore
degli strumenti derivati ad esso collegati comportasse un aumento del
debito delle pubbliche amministrazioni come definito dal Regolamento
UE 479/2009, non si da' luogo all'operazione.
15. La valutazione dei derivati e' di competenza delle regioni che,
per quanto attiene allo scopo della presente norma, la effettuano
sotto la supervisione del Ministero dell'Economia e delle Finanze -
Dipartimento del Tesoro - Direzione II.
16. Le regioni assumono in autonomia le decisioni in ordine al
riacquisto dei titoli e alla chiusura anticipata delle eventuali
operazioni in strumenti derivati ad essi riferite, tenendo conto
anche dei versamenti gia' avvenuti negli swap di ammortamento, nei
fondi di ammortamento o, comunque, delle quote capitale gia'
accantonate per l'ammortamento di titoli con unico rimborso a
scadenza.
17. La rinegoziazione dei mutui e il riacquisto dei titoli in
circolazione come sopra definiti, inclusa l'attivita' di provvista
sul mercato da parte del Ministero dell'economia e delle finanze di
cui al comma 2, non deve determinare un aumento del debito pubblico
delle pubbliche amministrazioni come definito dal Regolamento UE
479/2009.
TITOLO IV Norme finanziarie ed entrata in vigore
Art. 46
(Concorso delle regioni e delle province autonome alla riduzione
della spesa pubblica)
1. Le Regioni a statuto speciale e le province autonome, in
conseguenza dell'adeguamento dei propri ordinamenti ai principi di
coordinamento della finanza pubblica, introdotti dal presente
decreto, assicurano un contributo alla finanza pubblica pari a quanto
previsto nei commi 2 e 3 .
2. Al comma 454 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n.
228:
a) la tabella indicata alla lettera d) e' sostituita dalla
seguente:
--------------------------------------------------------------------
| Importo (in milioni di euro)
Regione o Provincia autonoma |--------------------------------------
| Anno 2014 | Anno 2015-2017
-----------------------------|------------------|-------------------
Trentino-Alto Adige | 3 | 5
-----------------------------|------------------|-------------------
Provincia autonoma | 43 | 61
Bolzano/Bozen | |
-----------------------------|------------------|-------------------
Provincia autonoma Trento | 42 | 59
-----------------------------|------------------|-------------------
Friuli-Venezia Giulia | 93 | 131
-----------------------------|------------------|-------------------
Valle d'Aosta | 12 | 16
-----------------------------|------------------|-------------------
Sicilia | 222 | 311
-----------------------------|------------------|-------------------
Sardegna | 85 | 120
-----------------------------|------------------|-------------------
Totale RSS | 500 | 703
--------------------------------------------------------------------"
b) dopo l'ultimo periodo e' aggiunto il seguente: "Per l'anno
2014 la proposta di Accordo di cui al periodo precedente e' trasmessa
entro il 30 giugno 2014.".
3. Il comma 526 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n.
147 e' sostituito dal seguente:
"526. Con le procedure previste dall'articolo 27 della legge 5
maggio 2009, n. 42, le regioni a statuto speciale e le province
autonome di Trento e di Bolzano assicurano un ulteriore concorso alla
finanza pubblica per l'importo complessivo di 440 milioni di euro per
l'anno 2014 e di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015
al 2017. Fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui al
predetto articolo 27, l'importo del concorso complessivo di cui al
primo periodo del presente comma e' accantonato, a valere sulle quote
di compartecipazione ai tributi erariali, secondo gli importi
indicati, per ciascuna regione a statuto speciale e provincia
autonoma, nella tabella seguente:
--------------------------------------------------------------------
| Accantonamento (in migliaia di euro)
Regione a statuto speciale |--------------------------------------
| Anno 2014 | Anno 2015-2017
-----------------------------|------------------|-------------------
Valle d'Aosta | 10.157 | 6.925
-----------------------------|------------------|-------------------
Provincia autonoma Bolzano | 41.833 | 28.523
-----------------------------|------------------|-------------------
Provincia autonoma Trento | 36.507 | 24.891
-----------------------------|------------------|-------------------
Friuli-Venezia Giulia | 81.483 | 55.556
-----------------------------|------------------|-------------------
Sicilia | 194.628 | 132.701
-----------------------------|------------------|-------------------
Sardegna | 75.392 | 51.404
-----------------------------|------------------|-------------------
Totale | 440.000 | 300.000
-----------------------------|------------------|-------------------"
4. Gli importi delle tabelle di cui ai commi 2 e 3 possono essere
modificati, ad invarianza di concorso complessivo alla finanza
pubblica, mediante accordo tra le regioni e province autonome
interessate da sancire entro il 30 giugno 2014, in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano. Tale riparto e' recepito con
successivo decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. Il
predetto accordo puo' tener conto dei tempi medi di pagamento dei
debiti e del ricorso agli acquisti centralizzati di ciascun ente
interessato.
5. Il comma 527 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n.
147 e' abrogato.
6. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, in
conseguenza dell'adeguamento dei propri ordinamenti ai principi di
coordinamento della finanza pubblica introdotti dal presente decreto
e a valere sui risparmi derivanti dalle disposizioni ad esse
direttamente applicabili ai sensi dell'articolo 117, comma secondo,
della Costituzione, assicurano un contributo alla finanza pubblica
pari a 500 milioni di euro per l'anno 2014 e di 750 milioni di euro
per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017, in ambiti di spesa e per
importi proposti in sede di autocoordinamento dalle regioni e
province autonome medesime, tenendo anche conto del rispetto dei
tempi di pagamento stabiliti dalla direttiva 2011/7/UE, nonche'
dell'incidenza degli acquisti centralizzati, da recepire con Intesa
sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 31
maggio 2014, con riferimento all'anno 2014 ed entro il 31 ottobre
2014, con riferimento agli anni 2015 e seguenti. In assenza di tale
Intesa entro i predetti termini, con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, da adottarsi, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, entro 20 giorni dalla scadenza dei predetti
termini, i richiamati importi sono assegnati ad ambiti di spesa ed
attribuiti alle singoli regioni e Province autonome di Trento e
Bolzano, tenendo anche conto del Pil e della popolazione residente, e
sono eventualmente rideterminati i livelli di finanziamento degli
ambiti individuati e le modalita' di acquisizione delle risorse da
parte dello Stato.
7. Il complesso delle spese finali espresse in termini di
competenza eurocompatibile di ciascuna regione a statuto ordinario,
di cui al comma 449-bis della legge 24 dicembre 2012, n.228, e'
ridotto per ciascuno degli anni dal 2014 al 2017, tenendo conto degli
importi determinati ai sensi del comma 6.
Art. 47
(Concorso delle province, delle citta' metropolitane e dei comuni
alla riduzione della spesa pubblica)
1. Le province e le citta' metropolitane, a valere sui risparmi
connessi alle misure di cui al comma 2 e all'articolo 19, nonche' in
considerazione delle misure recate dalla legge 7 aprile 2014, n. 56,
nelle more dell'emanazione del Decreto del Presidente del Consiglio
di cui al comma 92 dell'articolo 1 della medesima legge 7 aprile
2014, n. 56, assicurano un contributo alla finanza pubblica pari a
444,5 milioni di euro per l'anno 2014 e pari a 576,7 milioni di euro
per l'anno 2015 e 585,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016
e 2017
2. Per le finalita' di cui al comma 1, ciascuna provincia e citta'
metropolitana consegue i risparmi da versare ad apposito capitolo di
entrata del bilancio dello Stato determinati con decreto del Ministro
dell'interno da emanare entro il termine del 30 giugno, per l'anno
2014, e del 28 febbraio per gli anni successivi, sulla base dei
seguenti criteri:
a) per quanto attiene agli interventi di cui all'articolo 8,
relativi alla riduzione della spesa per beni e servizi, la riduzione
e' operata nella misura complessiva di 340 milioni di euro per il
2014 e di 510 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al
2017, proporzionalmente alla spesa media, sostenuta nell'ultimo
triennio, relativa ai codici SIOPE indicati nella tabella A allegata
al presente decreto. Per gli enti che nell'ultimo anno hanno
registrato tempi medi nei pagamenti relativi a transazioni
commerciali superiori a 90 giorni, rispetto a quanto disposto dal
decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, la riduzione di cui al
periodo precedente e' incrementata del 5 per cento. Ai restanti enti
la riduzione di cui al periodo precedente e' proporzionalmente
ridotta in misura corrispondente al complessivo incremento di cui al
periodo precedente. Per gli enti che nell'ultimo anno hanno fatto
ricorso agli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip
S.p.A. e dalle centrali di committenza regionale di riferimento
costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, in misura inferiore al valore mediano, come
risultante dalle certificazioni di cui alla presente lettera, la
riduzione di cui al primo periodo e' incrementata del 5 per cento. Ai
restanti enti la riduzione di cui al periodo precedente e'
proporzionalmente ridotta in misura corrispondente al complessivo
incremento di cui al periodo precedente. A tal fine gli enti
trasmettono al Ministero dell'interno secondo le modalita' indicate
dallo stesso, entro il 31 maggio, per l'anno 2014, ed entro il 28
febbraio per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017 una certificazione
sottoscritta dal rappresentante legale, dal responsabile finanziario
e dall'organo di revisione economico-finanziaria, attestante il tempo
medio dei pagamenti dell'anno precedente calcolato rapportando la
somma delle differenze dei tempi di pagamento rispetto a quanto
disposto dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, al numero
dei pagamenti stessi. Nella medesima certificazione e', inoltre,
indicato il valore degli acquisti di beni e servizi, relativi ai
codici SIOPE indicati nell'allegata tabella B, sostenuti nell'anno
precedente, con separata evidenza degli acquisti sostenuti mediante
ricorso agli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip
S.p.A. e dalle centrali di committenza regionale di riferimento. In
caso di mancata trasmissione della certificazione nei termini
indicati si applica l'incremento del 10 per cento.
b) per quanto attiene agli interventi di cui all'articolo 15,
relativi alla riduzione della spesa per autovetture di 0,7 milioni di
euro, per l'anno 2014, e di un milione di euro per ciascuno degli
anni dal 2015 al 2017, la riduzione e' operata in proporzione al
numero di autovetture di ciascuna provincia e citta' metropolitana
comunicato annualmente al Ministero dell'interno dal Dipartimento
della Funzione Pubblica;
c) per quanto attiene agli interventi di cui all'articolo 14 ,
relativi alla riduzione della spesa per incarichi di consulenza,
studio e ricerca e per i contratti di collaborazione coordinata e
continuativa, di 3,8 milioni di euro per l'anno 2014 e di 5,7 milioni
di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017, la riduzione e'
operata in proporzione alla spesa comunicata al Ministero
dell'interno dal Dipartimento della Funzione Pubblica;
3. Gli importi e i criteri di cui al comma 2 possono essere
modificati per ciascuna provincia e citta' metropolitana, a
invarianza di riduzione complessiva, dalla Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali entro il 15 giugno, per l'anno 2014 ed entro il 31
gennaio, per gli anni successivi, sulla base dell'istruttoria
condotta dall' ANCI e dall'UPI e recepiti con il decreto del Ministro
dell'interno di cui al comma 2; con riferimento alle misure connesse
all'articolo 8, le predette modifiche possono tener conto dei tempi
medi di pagamento dei debiti e del ricorso agli acquisti
centralizzati di ciascun ente. Decorso tale termine la riduzione
opera in base agli importi di cui al comma 2.
4. In caso di mancato versamento del contributo di cui ai commi 2 e
3, entro il mese di luglio, sulla base dei dati comunicati dal
Ministero dell'interno, l'Agenzia delle Entrate, attraverso la
struttura di gestione di cui all'articolo 22, comma 3, del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, provvede al recupero delle
predette somme nei confronti delle province e delle citta'
metropolitane interessate, a valere sui versamenti dell'imposta sulle
assicurazioni contro la responsabilita' civile derivante dalla
circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, di cui
all'articolo 60 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,
riscossa tramite modello F24, all'atto del riversamento del relativo
gettito alle province medesime.
5. Le province e le citta' metropolitane possono rimodulare o
adottare misure alternative di contenimento della spesa corrente, al
fine di conseguire risparmi comunque non inferiori a quelli derivanti
dall'applicazione del comma 2.
6. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al
comma 92 dell'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, a seguito
del trasferimento delle risorse finanziarie, umane, strumentali e
organizzative connesse all'esercizio delle funzioni che devono essere
trasferite, ai sensi dei commi da 85 a 97 dello stesso articolo 1,
tra le Province, le citta' metropolitane e gli altri Enti
territoriali interessati, stabilisce altresi' le modalita' di
recupero delle somme di cui ai commi precedenti.
7. L'organo di controllo di regolarita' amministrativa e contabile
verifica che le misure di cui ai commi 2 e 5 siano adottate, dandone
atto nella relazione di cui al comma 166 dell'articolo 1 della legge
23 dicembre 2005, n. 266.
8. I comuni, a valere sui risparmi connessi alle misure indicate al
comma 9, assicurano un contributo alla finanza pubblica pari a 375,6
milioni di euro per l'anno 2014 e 563,4 milioni di euro per ciascuno
degli anni dal 2015 al 2017. A tal fine, il fondo di solidarieta'
comunale, come determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 380-ter
della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e' ridotto di 375,6 milioni di
euro per l'anno 2014 e di 563,4 milioni di euro per ciascuno degli
anni dal 2015 al 2017.
9. Gli importi delle riduzioni di spesa e le conseguenti riduzioni
di cui al comma 8 per ciascun comune sono determinati con decreto del
Ministro dell'interno da emanare entro il termine del 30 giugno, per
l'anno 2014 e del 28 febbraio per gli anni successivi, sulla base dei
seguenti criteri:
a) per quanto attiene agli interventi di cui all'articolo 8,
relativi alla riduzione della spesa per beni e servizi, la riduzione
e' operata nella misura complessiva di 360 milioni di euro per il
2014 e di 540 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al
2017, proporzionalmente alla spesa media, sostenuta nell'ultimo
triennio, relativa ai codici SIOPE indicati nella tabella A allegata
al presente decreto. Per gli enti che nell'ultimo anno hanno
registrato tempi medi nei pagamenti relativi a transazioni
commerciali superiori a 90 giorni, rispetto a quanto disposto dal
decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, la riduzione di cui al
periodo precedente e' incrementata del 5 per cento. Ai restanti enti
la riduzione di cui al periodo precedente e' proporzionalmente
ridotta in misura corrispondente al complessivo incremento di cui al
periodo precedente. Per gli enti che nell'ultimo anno hanno fatto
ricorso agli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip
S.p.A. e dalle centrali di committenza regionale di riferimento
costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, in misura inferiore al valore mediano, come
risultante dalle certificazioni di cui alla presente lettera la
riduzione di cui al primo periodo e' incrementata del 5 per cento. Ai
restanti enti la riduzione di cui al periodo precedente e'
proporzionalmente ridotta in misura corrispondente al complessivo
incremento di cui al periodo precedente. A tal fine gli enti
trasmettono al Ministero dell'interno secondo le modalita' indicate
dallo stesso, entro il 31 maggio, per l'anno 2014, ed entro il 28
febbraio per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017, una certificazione
sottoscritta dal rappresentante legale, dal responsabile finanziario
e dall'organo di revisione economico-finanziaria, attestante il tempo
medio dei pagamenti dell'anno precedente calcolato rapportando la
somma delle differenze dei tempi di pagamento rispetto a quanto
disposto dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, al numero
dei pagamenti stessi. Nella medesima certificazione e', inoltre,
indicato il valore degli acquisti di beni e servizi, relativi ai
codici SIOPE indicati nell'allegata tabella B sostenuti nell'anno
precedente, con separata evidenza degli acquisti sostenuti mediante
ricorso agli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip
S.p.A. e dalle centrali di committenza regionale di riferimento. In
caso di mancata trasmissione della certificazione nei termini
indicati si applica l'incremento del 10 per cento;
b) per quanto attiene agli interventi di cui all'articolo 15,
relativi alla riduzione della spesa per autovetture di 1,6 milioni di
euro, per l'anno 2014, e di 2,4 milioni di euro per ciascuno degli
anni dal 2015 al 2017, la riduzione e' operata in proporzione al
numero di autovetture possedute da ciascun comune comunicato
annualmente al Ministero dell'interno dal Dipartimento della Funzione
Pubblica;
c) per quanto attiene agli interventi di cui all'articolo 14
relativi alla riduzione della spesa per incarichi di consulenza,
studio e ricerca e per i contratti di collaborazione coordinata e
continuativa, di 14 milioni di euro, per l'anno 2014 e di 21 milioni
di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017, la riduzione e'
operata in proporzione alla spesa comunicata al Ministero
dell'interno dal Dipartimento della Funzione Pubblica.
10. Gli importi e i criteri di cui al comma 9 possono essere
modificati per ciascun comune, a invarianza di riduzione complessiva,
dalla Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali entro il 15 giugno,
per l'anno 2014 ed entro il 31 gennaio, per gli anni successivi,
sulla base dell'istruttoria condotta dall'ANCI e recepiti con decreto
del Ministro dell'interno di cui al comma 9; con riferimento alle
misure connesse all'articolo 8, le predette modifiche possono tener
conto dei tempi medi di pagamento dei debiti e del ricorso agli
acquisti centralizzati di ciascun ente. Decorso tale termine la
riduzione opera in base ai criteri di cui al comma 9.
11. In caso di incapienza, sulla base dei dati comunicati dal
Ministero dell'interno, l'Agenzia delle Entrate provvede al recupero
delle predette somme nei confronti dei comuni interessati all'atto
del riversamento agli stessi comuni dell'imposta municipale propria
di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
Le somme recuperate sono versate ad apposito capitolo dell'entrata
del bilancio dello Stato ai fini della successiva riassegnazione al
pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero
dell'interno.
12. I Comuni possono rimodulare o adottare misure alternative di
contenimento della spesa corrente, al fine di conseguire risparmi
comunque non inferiori a quelli derivanti dall'applicazione del comma
9.
13. L'organo di controllo di regolarita' amministrativa e contabile
verifica che le misure di cui ai precedenti commi siano adottate,
dandone atto nella relazione di cui al comma 166 dell'articolo 1
della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
Art. 48
(Edilizia scolastica)
1. All'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo il
comma 14-bis e' inserito il seguente:
"14-ter. Per gli anni 2014 e 2015, nel saldo finanziario espresso
in termini di competenza mista, individuato ai sensi del comma 3,
rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilita'
interno, non sono considerate le spese sostenute dai comuni per
interventi di edilizia scolastica. L'esclusione opera nel limite
massimo di 122 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015. I
comuni beneficiari dell'esclusione e l'importo dell'esclusione stessa
sono individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri da emanare entro il 15 giugno 2014.".
2. Per le finalita' e gli interventi di cui all'articolo 18, comma
8-ter, del decreto legge. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con
modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, il CIPE, su proposta
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti d'intesa con il
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca assegna,
nell'ambito della programmazione nazionale del Fondo per lo sviluppo
e la coesione relativa al periodo 2014-2020, fino all'importo massimo
di 300 milioni di euro, previa verifica dell'utilizzo delle risorse
assegnate nell'ambito della programmazione 2007-2013 del Fondo
medesimo e di quelle assegnate a valere sugli stanziamenti relativi
al programma delle infrastrutture strategiche per l'attuazione di
piani stralcio del programma di messa in sicurezza degli edifici
scolastici. In esito alla predetta verifica il CIPE riprogramma le
risorse non utilizzate e assegna le ulteriori risorse a valere sulla
dotazione 2014-2020 del Fondo sviluppo e coesione in relazione ai
fabbisogni effettivi e sulla base di un programma articolato per
territorio regionale e per tipologia di interventi. Con la stessa
delibera sono individuate le modalita' di utilizzo delle risorse
assegnate, di monitoraggio dell'avanzamento dei lavori ai sensi del
decreto legislativo n. 229 del 2011 e di applicazione di misure di
revoca, utilizzando le medesime procedure di cui al citato articolo
18 del decreto-legge n. 69 del 2013.
Art. 49
(Riaccertamento straordinario residui)
1. Nelle more del completamento della riforma della legge di
contabilita' e finanza pubblica, di cui alla legge 31 dicembre 2009,
n. 196, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio
decreto, d'intesa con le amministrazioni interessate, entro il 31
luglio 2014 adotta un programma straordinario di riaccertamento dei
residui passivi nonche' riaccertamento della sussistenza delle
partite debitorie iscritte nel conto del patrimonio dello Stato in
corrispondenza di residui andati in perenzione, esistenti alla data
del 31 dicembre 2013, di cui all'articolo 275, secondo comma, del
regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, ai fini della verifica della
permanenza dei presupposti indicati all'articolo 34, comma 2, della
legge n. 196 del 2009.
2. In esito alla rilevazione di cui al comma 1, con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, e' quantificato per ciascun
Ministero l'ammontare delle somme iscritte nel conto dei residui da
eliminare e, compatibilmente con gli obiettivi programmati di finanza
pubblica, si provvede:
a) per i residui passivi iscritti in bilancio, alla eliminazione
degli stessi mediante loro versamento all'entrata ed all'istituzione,
separatamente per la parte corrente e per il conto capitale, di
appositi fondi da iscrivere negli stati di previsione delle
Amministrazioni interessate, da ripartire con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, per il finanziamento di nuovi
programmi di spesa, di quelli gia' esistenti e per il ripiano dei
debiti fuori bilancio. La dotazione dei predetti fondi e' fissata su
base pluriennale, in misura non superiore al 50 per cento
dell'ammontare dei residui eliminati di rispettiva pertinenza. La
restante parte e' destinata a finanziare un apposito Fondo da
iscrivere sullo stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze da ripartire a favore di interventi individuati con
apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;
b) per i residui passivi perenti, alla cancellazione delle
relative partite dalle scritture contabili del conto del Patrimonio
Generale dello Stato; a tal fine, le amministrazioni interessate
individuano i residui non piu' esigibili, che formano oggetto di
apposita comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze, da
effettuare improrogabilmente entro il 10 luglio 2014. Con la legge di
bilancio per gli anni 2015-2017, le somme corrispondenti alla
cancellazione dei suddetti importi, fatto salvo quanto previsto alla
successiva lettera d), sono iscritte su base pluriennale nella
medesima proporzione nei fondi di cui alla precedente lettera a).
c) per i residui passivi perenti, connessi alla sistemazione di
partite contabilizzate in conto sospeso, con le medesime modalita' di
comunicazione di cui alla lettera b), alla regolazione dei rapporti
di debito con la tesoreria statale;
d) per i residui passivi relativi a trasferimenti e/o
compartecipazioni statutarie alle regioni, alle province autonome e
agli altri enti territoriali le operazioni di cui al presente
articolo vengono operate con il concorso degli stessi enti
interessati. Con la legge di bilancio per gli anni 2015-2017, le
somme corrispondenti alla cancellazione dei suddetti importi sono
iscritte su base pluriennale su appositi fondi da destinare ai
medesimi enti in relazione ai residui eliminati.
Art. 50
(Disposizioni finanziarie)
1. In relazione a quanto disposto dagli articoli da 8 a 10, le
disponibilita' di competenza e di cassa delle spese del bilancio
dello Stato per beni e servizi, ad esclusione delle spese per il
funzionamento delle istituzioni scolastiche, sono ridotte di 200
milioni di euro annui per l'anno 2014 e di 300 milioni di euro a
decorrere dal 2015, secondo quanto indicato nell'allegato C al
presente decreto e secondo un criterio di riparto relativo al tasso
di adesione agli strumenti di acquisto messi a disposizione dalle
centrali di committenza. Il Ministro dell'economia e delle finanze,
ai fini delle successive riduzioni, e' autorizzato ad accantonare e
rendere indisponibili le somme di cui al periodo precedente. Le
amministrazioni possono proporre variazioni compensative, anche
relative a missioni diverse, nell'ambito degli stanziamenti per
l'acquisto di beni e servizi, entro 60 giorni dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto, nel
rispetto dell'invarianza sui saldi di finanza pubblica. Resta
precluso l'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per
compensare spese correnti. Le riduzioni previste dal presente comma
sono comprensive degli effetti di contenimento della spesa dei
Ministeri, derivanti dall'applicazione dalle disposizioni specifiche
volte al contenimento della spesa di cui agli articoli 14, 15, e 26
del presente decreto.
2. Al fine di consentire alle Amministrazioni centrali di
razionalizzare la gestione delle risorse in relazione alle
disposizioni recate dal presente articolo ed evitare la formazione di
debiti fuori bilancio, nelle more del completamento della riforma
della legge di contabilita' e finanza pubblica di cui alla legge 31
dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni e integrazioni, in
via sperimentale per gli anni 2014 e 2015, il Ministro dell'economia
e delle finanze, nel rispetto dell'invarianza degli effetti sui saldi
di finanza pubblica, e' autorizzato ad apportare, con propri decreti,
da comunicare alle Camere, variazioni compensative, in termini di
competenza e cassa, in ciascuno stato di previsione della spesa,
nell'ambito degli stanziamenti dei capitoli rispettivamente della
categoria 2 - consumi intermedi e della categoria 21 - investimenti
fissi lordi, previa motivata e documentata richiesta da parte delle
Amministrazioni interessate. La compensazione non puo' riguardare le
spese predeterminate per legge.
3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 8, comma 3, del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto
2012, n. 135, al fine di assicurare la riduzione della spesa per
acquisti di beni e servizi per gli enti pubblici di cui al comma 4,
lettera c), dell'articolo 8 del presente decreto, nelle more della
determinazione degli obiettivi da effettuarsi con le modalita'
previste dal medesimo articolo 8, comma 5, i trasferimenti dal
bilancio dello Stato agli enti e agli organismi anche costituiti in
forma societaria, dotati di autonomia finanziaria, compresi fra le
pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, della legge
30 dicembre 2009, n. 196, con esclusione delle regioni, delle
province autonome di Trento e di Bolzano, degli enti locali, degli
enti del servizio sanitario nazionale, sono ulteriormente ridotti, a
decorrere dall'anno 2014 su base annua, in misura pari al 5 per cento
della spesa sostenuta per consumi intermedi nell'anno 2010. Nel caso
in cui per effetto delle operazioni di gestione la predetta riduzione
non fosse possibile, per gli enti interessati si applica la
disposizione di cui ai periodi successivi. Gli enti e gli organismi
anche costituiti in forma societaria, dotati di autonomia
finanziaria, che non ricevono trasferimenti dal bilancio dello Stato
adottano interventi di razionalizzazione per la riduzione della spesa
per consumi intermedi in modo da assicurare risparmi corrispondenti
alla misura indicata nel periodo precedente; le somme derivanti da
tale riduzione sono versate annualmente ad apposito capitolo
dell'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 giugno di ciascun
anno. Il presente comma non si applica agli enti e organismi vigilati
dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano e dagli
enti locali.
4. Gli enti e organismi di cui al comma 3 possono effettuare
variazioni compensative fra le spese soggette ai limiti di cui
all'articolo 6, commi 8, 12, 13, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 133, e all'articolo 1,
comma 141, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, assicurando il
conseguimento degli obiettivi complessivi di contenimento della spesa
previsti dalle citate disposizioni e il versamento dei relativi
risparmi al bilancio dello Stato. Il comma 10 dell'articolo 6 del
decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 133 del 2010, e' soppresso. Qualora, con l'attuazione delle
misure di cui al presente articolo o di ulteriori interventi
individuati dagli enti stessi nell'ambito della propria autonomia
organizzativa, non si raggiungano i risparmi previsti dal comma 3,
gli enti interessati possono provvedere anche attraverso la riduzione
delle altre risorse destinate a interventi di natura corrente, con
l'esclusione delle spese di personale.
5. All'articolo 1, comma 417, della legge 27 dicembre 2013, n. 147,
le parole "pari al 12 per cento" sono sostituite dalle seguenti:
"pari al 15 per cento".
6. Al fine di rendere permanente gli sgravi previsti dall'articolo
1, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze e' istituito un apposito fondo denominato "Fondo destinato
alla concessione di benefici economici a favore dei lavoratori
dipendenti", con una dotazione di 1.930 milioni di euro in termini di
saldo netto da finanziare e di fabbisogno e di 2.685 milioni di euro
in termini di indebitamento netto per l'anno 2015, di 4.680 milioni
di euro per l'anno 2016, di 4.135 milioni di euro per l'anno 2017 e
di 1.990 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.
7. Al fine di reperire le risorse per assicurare la liquidita'
necessaria all'attuazione degli interventi di cui al titolo III del
presente decreto, nonche' in considerazione del livello del
fabbisogno del settore statale definito dal Documento di economia e
finanza 2014 approvato con Risoluzione del Parlamento, e' autorizzata
l'emissione di titoli di Stato per un importo fino a 40.000 milioni
di euro per l'anno 2014. Tali somme concorrono alla rideterminazione
in aumento del limite massimo di emissione di titoli di Stato
stabilito dalla legge di approvazione del bilancio.
8. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal
titolo III del presente decreto e nelle more dell'emissione dei
titoli di cui al comma 9, il Ministro dell'economia e delle finanze
e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio e, ove necessario, puo' disporre il ricorso ad
anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione, con l'emissione
di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa, e'
effettuata entro la conclusione dell'esercizio in cui e' erogata
l'anticipazione.
9. L'allegato 1 all'articolo 1, comma 1, della legge 27 dicembre
2013, n. 147, e' sostituito dal seguente:
"Allegato 1 (Articolo 1, comma 1).
In milioni di euro
|===========================================|=======|=======|=======|
| Descrizione risultato differenziale | 2014 | 2015 | 2016 |
|===========================================|=======|=======|=======|
|Livello massimo del saldo netto da |-59.100|-18.200| -1.200|
|finanziare, al netto delle regolazioni | | | |
|contabili e debitorie pregresse | | | |
|(pari a 5.710 milioni di euro per il 2014, | | | |
|a 3.150 milioni di euro per il 2015 e | | | |
|a 3.150 milioni di euro per il 2016), | | | |
|tenuto conto degli effetti derivanti | | | |
|dalla presente legge | | | |
|===========================================|=======|=======|=======|
|Livello massimo del ricorso al mercato |320.000|285.000|250.000|
|finanziario, tenuto conto degli effetti | | | |
|derivanti dalla presente legge (*) | | | |
|===========================================|=======|=======|=======|
|(*) Al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare |
|prima della scadenza o di ristrutturare passivita' preesistenti con|
|ammortamento a carico dello Stato e comprensivo, per il 2014, di un|
|importo di 4.000 milioni di euro per indebitamento estero relativo |
|a interventi non considerati nel bilancio di previsione. |
|===================================================================|
10. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 2, 4, comma 11, 5, 9,
comma 9, 16, commi 6 e 7, 27, comma 1, 31, 32, 35, 36, 45, 48, comma
1, e dal comma 8 del presente articolo, ad esclusione degli oneri cui
si provvede ai sensi del comma 9 del presente articolo, pari a
6.563,2 milioni di euro per l'anno 2014, a 6.184,7 milioni di euro
per l'anno 2015, a 7.062,8 milioni di euro per l'anno 2016, a 6.214
milioni di euro per l'anno 2017 e a 4.069 a decorrere dall'anno 2018,
che aumentano a 7.600,839 milioni di euro per l'anno 2014, a 6.229,8
milioni di euro per l'anno 2015, a 6.236 milioni di euro per l'anno
2017 e a 4.138,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018 ai fini
della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno ed
indebitamento netto, si provvede mediante utilizzo delle maggiori
entrate e dalle minori spese derivanti dal presente provvedimento.
11. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il
monitoraggio sulle maggiori entrate per imposta sul valore aggiunto
derivanti dalle misure previste dal titolo III del presente decreto.
Qualora dal monitoraggio emerga un andamento che non consenta il
raggiungimento dell'obiettivo di maggior gettito pari a 650 milioni
di euro per l'anno 2014, il Ministro dell'economia e delle finanze,
con proprio decreto, da emanare entro il 30 settembre 2014,
stabilisce l'aumento delle accise di cui alla Direttiva del Consiglio
2008/118/CE del 16 dicembre 2008, in misura tale da assicurare il
conseguimento del predetto obiettivo.
12. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio
per l'attuazione del presente decreto.
Art. 51
(Entrata in vigore)
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara'
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 24 aprile 2014
NAPOLITANO
Renzi, Presidente del Consiglio dei
ministri
Padoan, Ministro dell'economia e
delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Orlando


12/09/14

Banca Centrale Ultimo Tasso - euribor - eurirs

Banca CentraleUltimo Tasso
 Europa (BCE)0,50%
 Stati Uniti (FED)0,25%
 Gran Bretagna (BOE)0,50%
 Giappone (BOJ)0,10%
 Svizzera (SNB)0,25%
 Canada (BOC)1,00%
 Australia (RBA)2,50%
 Nuova Zelanda (RBNZ)2,50%

EURIBOR giornaliero

Data:12/9/2014
Tasso Euribor, quotazioni del 11/9/2014
Euribor 360Euribor 365
Euribor 1 mese0,007%0,007%
Euribor 3 mesi0,084%0,085%
Euribor 6 mesi0,188%0,191%

Quotazione odierne del tasso Eurirs


Data:12/9/2011
Eurirs, quotazioni del 9/9/2011
Eurirs 1 anno1,500%
Eurirs 2 anni1,380%
Eurirs 3 anni1,460%
Eurirs 4 anni1,660%
Eurirs 5 anni1,870%
Eurirs 6 anni2,060%
Eurirs 7 anni2,220%
Eurirs 8 anni2,330%
Eurirs 9 anni2,440%
Eurirs 10 anni2,550%
Eurirs 12 anni2,730%
Eurirs 15 anni2,900%
Eurirs 20 anni3,000%
Eurirs 25 anni2,970%
Eurirs 30 anni2,890%
Eurirs 40 anni2,860%
Eurirs 50 anni2,870%

Regola generale relativa alla riduzione delle spese professionali

Corte di Giustizia Europea

Sezione I

Sentenza 5 luglio 2012, n. C-318/10

SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)

5 luglio 2012

«Libera prestazione dei servizi – Normativa tributaria – Deduzione a titolo di spese professionali dei compensi corrisposti per retribuire prestazioni di servizi – Compensi corrisposti ad un prestatore di servizi stabilito in un altro Stato membro in cui non è assoggettato all’imposta sui redditi o vi è assoggettato ad un regime impositivo notevolmente più vantaggioso – Deducibilità subordinata all’obbligo di fornire la prova del carattere effettivo e veritiero della prestazione nonché del carattere normale del corrispettivo ad essa attinente – Ostacolo – Giustificazione – Lotta alla frode e all’evasione fiscale – Efficacia dei controlli fiscali – Ripartizione equilibrata del potere impositivo tra gli Stati membri – Proporzionalità»

Nella causa C%u2011318/10,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla Cour de cassation (Belgio), con decisione del 18 giugno 2010, pervenuta in cancelleria il 2 luglio 2010, nel procedimento

Société d’investissement pour l’agriculture tropicale SA (SIAT)

contro

État belge,

LA CORTE (Prima Sezione),

composta dal sig. A. Tizzano, presidente di sezione, dai sigg.  Levits (relatore), K.  e dalla sig.ra M. Berger, giudici,

avvocato generale: sig. P. Cruz Villalón

cancelliere: sig.ra R. %u015Eere%u015F, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 16 giugno 2011,

considerate le osservazioni presentate:

– per la société d’investissement pour l’agriculture tropicale SA (SIAT), da D. Garabedian e E. Traversa, avocats,

– per il governo belga, da J.-C. Halleux e M. Jacobs, in qualità di agenti,

– per il governo francese, da G. de Bergues e da N. Rouam, in qualità di agenti,

– per il governo portoghese, da L. Inez Fernandes, J. Menezes Leitão e S. Jaulino, in qualità di agenti,

– per il governo del Regno Unito, da H. Walker, in qualità di agente,

– per la Commissione europea, da R. Lyal e J.%u2011P. Keppenne, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 29 settembre 2011,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 La domanda di pronuncia pregiudiziale riguarda l’interpretazione dell’articolo 49 CE.

2 Tale domanda è stata sollevata nell’ambito di una controversia tra la société d’investissement pour l’agriculture tropicale SA (in prosieguo: la «SIAT») e l’État Belge, rappresentato dal Ministro delle Finanze, in merito al rifiuto di quest’ultimo di consentire la deduzione, a titolo di spese professionali, dell’importo di BEF 28 402 251 che tale società aveva contabilizzato in quanto onere nei suoi bilanci al 31 dicembre 1997.

Contesto normativo belga

3 L’articolo 26 del code des impôts sur les revenus de 1992 (codice delle imposte sui redditi del 1992, in prosieguo: il «CIR 1992») così dispone:

«Salvo l’applicazione dell’articolo 49 e quanto stabilito dall’articolo 54, qualora un’impresa con sede in Belgio conceda benefici anomali o senza contropartita, questi sono sommati agli utili propri di detta impresa, a meno che i benefici siano considerati per determinare i redditi imponibili dei beneficiari.

Ferma restando la limitazione prevista al primo comma, sono sommati agli utili propri i benefici anomali o senza contropartita che l’impresa concede:

(...)

2° ad un contribuente ai sensi dell’articolo 227 o a uno stabilimento situato all’estero che, in virtù delle disposizioni della legislazione del paese ove sono stabiliti, non sono ivi assoggettati a un’imposta sul reddito o sono assoggettati a un regime fiscale notevolmente più vantaggioso di quello a cui è sottoposta l’impresa stabilita in Belgio;

(...)».

4 L’articolo 49 del CIR 1992 prevede quanto segue:

«Sono deducibili a titolo di spese professionali le spese che il contribuente ha effettuato o sostenuto durante il periodo imponibile per acquisire o mantenere i redditi imponibili, l’esistenza e l’importo delle quali vengono dimostrati dal contribuente attraverso documenti o, se ciò non fosse possibile, tramite ogni altro mezzo di prova ammesso dal diritto comune, escluso il giuramento.

Sono considerate spese effettuate o sostenute durante il periodo imponibile quelle effettivamente corrisposte o sopportate durante questo periodo o che hanno acquisito la natura di debiti o di perdite comprovati e certi, e sono contabilizzate come tali».

5 Ai sensi dell’articolo 53 del CIR 1992:

«Non costituiscono spese professionali:

(...)

10° qualsiasi spesa che superi in modo non ragionevole le necessità professionali;

(...)».

6 L’articolo 54 del CIR 1992 ha il seguente tenore letterale:

«Gli interessi, i canoni per la concessione dell’uso di brevetti, procedimenti di fabbricazione ed altri diritti analoghi o i corrispettivi per prestazioni o servizi non sono considerati spese professionali allorché sono corrisposti o versati direttamente o indirettamente ad un contribuente ai sensi dell’articolo 227 o ad un ente straniero il quale, in forza delle disposizioni del paese in cui hanno sede, non sono sottoposti ad un’imposta sui redditi ovvero vi sono sottoposti, per i redditi in questione, ad un regime impositivo notevolmente più vantaggioso di quello cui sono sottoposti in Belgio, a meno che il contribuente non dimostri, con qualsiasi mezzo legale, che essi corrispondono ad operazioni effettive e veritiere e non oltrepassano i limiti normali».

7 In forza dell’articolo 227, 2°, del CIR 1992, sono assoggettate all’imposta sui non residenti, tra gli altri, le società straniere che non hanno la sede sociale, lo stabilimento principale o la sede della direzione o amministrazione in Belgio.

Procedimento principale e questione pregiudiziale

8 La SIAT, una società di diritto belga, ha costituito nel 1991, in comune con un gruppo nigeriano, una controllata per la coltivazione di palmeti, ai fini della produzione di olio di palma.

9 Gli accordi tra le parti prevedevano, da un lato, che la SIAT avrebbe fornito servizi retribuiti e venduto attrezzature alla controllata comune e, dall’altro, che avrebbe corrisposto una parte degli utili realizzati da quest’ultima, a titolo di commissioni di assistenza commerciale, alla capofila del gruppo nigeriano, vale a dire la società lussemburghese Megatrade International SA (in prosieguo: la «MISA»).

10 Nel 1997, si sono svolte discussioni tra le parti in merito all’importo esatto delle commissioni dovute dalla SIAT. Tali discussioni hanno condotto alla fine della collaborazione all’impegno, assunto dalla SIAT, di versare alla MISA un importo pari a USD 2 000 000 a titolo di liquidazione.

11 Di conseguenza, la SIAT ha iscritto come onere, nei suoi bilanci al 31 dicembre 1997, un importo pari a BEF 28 402 251 per il pagamento delle commissioni dovute alla MISA.

12 Atteso che la MISA godeva dello status di società holding, disciplinata dal diritto lussemburghese del 31 luglio 1929 sul regime fiscale delle società di partecipazioni finanziarie, e che essa non era dunque assoggettata ad un’imposta analoga all’imposta belga sulle società, l’amministrazione tributaria belga (in prosieguo: l’«amministrazione tributaria»), in applicazione dell’articolo 54 del CIR 1992, ha respinto la deduzione della somma di BEF 28 402 251 a titolo di spese professionali.

13 In seguito al ricorso proposto dalla SIAT contro la decisione dell’amministrazione tributaria, il tribunal de première instance de Bruxelles, con sentenza del 21 febbraio 2003, e la cour d’appel de Bruxelles, con sentenza del 12 marzo 2008, hanno confermato la posizione di tale amministrazione.

14 La SIAT ha proposto un ricorso dinanzi alla Cour de cassation, la quale, nutrendo dubbi sull’interpretazione dell’articolo 49 CE, ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se l’art. [49 CE], nella sua versione applicabile al caso di specie, tenuto conto che i fatti all’origine della controversia sono anteriori all’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, il 1° dicembre 2009, debba essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale di uno Stato membro secondo la quale i compensi di prestazioni o di servizi non vengono considerati spese professionali deducibili quando sono pagati o attribuiti direttamente o indirettamente ad un contribuente residente in un altro Stato membro o a un’impresa estera che, in virtù della legislazione del paese ove sono stabiliti, non sono ivi assoggettati a un’imposta sul reddito o sono assoggettati, per i redditi in oggetto, a un regime fiscale notevolmente più vantaggioso di quello cui tali redditi sono assoggettati nello Stato membro la cui normativa è in esame, a meno che il contribuente non dimostri con qualsiasi mezzo giuridico che tali compensi corrispondono ad operazioni effettive e veritiere che non oltrepassano i limiti normali, mentre una tale prova non è richiesta per la deduzione dei compensi di prestazioni o di servizi versati ad un contribuente residente in tale Stato membro, neppure se il contribuente non è assoggettato all’imposta sui redditi o è assoggettato a un regime fiscale notevolmente più vantaggioso di quello di diritto comune di tale Stato».

Sulla domanda di pronuncia pregiudiziale

Osservazioni preliminari

15 Come risulta dalla domanda di pronuncia pregiudiziale e dalle osservazioni presentate alla Corte, la regola generale relativa alla riduzione delle spese professionali è contenuta all’articolo 49 del CIR 1992, secondo cui è possibile dedurre talune spese a titolo di spese professionali se esse sono necessarie per realizzare o conservare i redditi imponibili e se il contribuente ne dimostra l’effettività e l’importo (in prosieguo: la «regola generale»).

16 Orbene, nel procedimento principale, la SIAT contesta la compatibilità con il diritto dell’Unione della regola speciale prevista all’articolo 54 del CIR 1992, su cui si è fondata l’amministrazione tributaria per respingere la domanda di deduzione delle spese professionali presentata da tale società. Conformemente a tale articolo 54, i corrispettivi per prestazioni o servizi, versati da contribuenti belgi a contribuenti residenti in un altro Stato membro, in cui questi ultimi non sono soggetti ad un’imposta sui redditi o vi sono soggetti, per i redditi in questione, ad un regime impositivo notevolmente più vantaggioso di quello cui tali redditi sarebbero assoggettati in Belgio, non sono considerati spese professionali deducibili, a meno che il contribuente belga dimostri che detti corrispettivi fanno riferimento ad un’operazione effettiva e veritiera che non oltrepassano i limiti normali (in prosieguo: la «regola speciale»).

17 Di conseguenza, si deve considerare che, con la sua questione, il giudice del rinvio chiede sostanzialmente se l’articolo 49 CE debba essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa di uno Stato membro, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, in forza della quale i corrispettivi per prestazioni o servizi, versati da un contribuente residente ad una società non residente, non sono considerati spese professionali deducibili qualora quest’ultima non sia assoggettata, nello Stato membro in cui è stabilita, ad un’imposta sui redditi o vi sia assoggettata, per i redditi in questione, ad un regime impositivo notevolmente più vantaggioso di quello in cui rientrano tali redditi nel primo Stato membro, a meno che il contribuente non dimostri che tali corrispettivi si riferiscono ad operazioni effettive e veritiere e che essi non superano i limiti normali, mentre, secondo la regola generale, siffatti corrispettivi sono deducibili a titolo di spese professionali allorché sono necessari per realizzare o conservare i redditi imponibili ed il contribuente ne dimostra l’effettività e l’importo.

Sull’esistenza di una restrizione alla libera prestazione dei servizi

18 La Corte ha più volte dichiarato che l’articolo 49 CE osta all’applicazione di qualsiasi normativa nazionale che produca l’effetto di rendere la prestazione di servizi tra Stati membri più difficile della prestazione di servizi puramente interna ad uno Stato membro (v., in particolare, sentenza dell’11 giugno 2009, X e Passenheim-van Schoot, C%u2011155/08 e C%u2011157/08, Racc. pag. I%u20115093, punto 32 e giurisprudenza ivi citata). Costituiscono restrizioni alla libera prestazione dei servizi le misure nazionali che vietano, ostacolano o rendono meno attraente l’esercizio di tale libertà (v., in particolare, sentenze del 4 dicembre 2008, Jobra, C%u2011330/07, Racc. pag. I%u20119099, punto 19, e del 22 dicembre 2010, Tankreederei I, C%u2011287/10, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 15).

19 Peraltro, secondo una giurisprudenza costante, l’articolo 49 CE conferisce diritti non soltanto al prestatore di servizi, ma anche al destinatario degli stessi (v. sentenze del 26 ottobre 1999, Eurowings Luftverkehr, C%u2011294/97, Racc. pag. I%u20117447, punto 34; del 3 ottobre 2006, FKP Scorpio Konzertproduktionen, C%u2011290/04, Racc. pag. I%u20119461, punto 32, nonché del 1° luglio 2010, Dijkman e Dijkman-Lavaleije, C%u2011233/09, Racc. pag. I%u20116645, punto 24).

20 Precisato quanto precede, non si può considerare, contrariamente a quanto afferma il governo francese nelle sue osservazioni scritte, che negli ambiti della regola generale e della regola speciale si riscontrano le stesse condizioni materiali per quanto riguarda la deduzione delle spese professionali.

21 Infatti, nell’ambito della regola generale, il contribuente deve fornire la prova dell’effettività e dell’importo delle spese sostenute, in quanto, secondo il governo belga, l’amministrazione tributaria presume il carattere necessario di tali spese per realizzare o conservare i redditi imponibili. Inoltre, conformemente all’articolo 53, 10°, del CIR 1992, l’importo delle spese non deve superare in modo irragionevole le necessità professionali.

22 Invece, ai sensi della regola speciale, per confutare la presunzione di non deducibilità delle spese, il contribuente deve provare, da un lato, che esse corrispondono ad operazioni effettive e veritiere, il che comporta, conformemente al commentario amministrativo del CIR 1992, cui hanno fatto riferimento dinanzi alla Corte tanto la SIAT, quanto la Commissione, la prova che le spese rientrano nell’ambito abituale delle operazioni professionali, che esse corrispondono ad una necessità industriale, commerciale o finanziaria e che trovano o devono normalmente trovare una compensazione nell’insieme dell’attività dell’impresa. Risulta dallo stesso commentario che non è sufficiente, a tal riguardo, presentare atti, nonché documenti, giuridicamente validi, bensì occorre anzitutto indurre il ragionevole convincimento del funzionario dell’amministrazione tributaria in merito al carattere effettivo e veritiero delle operazioni in questione. Come ha rilevato il governo belga nelle sue osservazioni scritte presentate alla Corte, per ottenere la riduzione, il contribuente residente deve dimostrare l’assenza di simulazione delle operazioni professionali.

23 Dall’altro, il contribuente deve provare che le spese professionali in questione non eccedono i limiti normali, il che comporta, secondo i chiarimenti forniti dal governo belga dinanzi alla Corte durante l’udienza, che si proceda ad un confronto dell’operazione in questione con la prassi normale degli operatori sul mercato, mentre, come è stato ricordato al punto 21 della presente sentenza, l’articolo 53, 10°, del CIR 1992 esclude dalla deduzione, per quanto riguarda le spese professionali sostenute da contribuenti con sede in Belgio, soltanto le spese «irragionevoli».

24 Di conseguenza, va constatato che la presunzione di non deducibilità delle spese professionali nonché le condizioni materiali cui è subordinata la loro eventuale deduzione, come previste all’articolo 54 del CIR 1992, rendono l’ottenimento di quest’ultima sulla base di tale articolo più difficile rispetto a quando la deduzione è accordata conformemente alla regola generale stabilita all’articolo 49 dello stesso codice.

25 Inoltre, occorre sottolineare che la regola speciale può essere applicata allorché i corrispettivi sono versati a prestatori che, in forza delle disposizioni della normativa dello Stato membro in cui sono stabiliti, non sono assoggettati ad un’imposta sui redditi o vi sono assoggettati, per i redditi in questione, ad un «regime impositivo notevolmente più vantaggioso di quello cui tali redditi sono assoggettati in Belgio».

26 Come ammette il governo belga, in assenza di precisazioni normative o di istruzioni amministrative su ciò che occorra intendere per «un regime impositivo notevolmente più vantaggioso di quello cui tali redditi sono assoggettati in Belgio», la valutazione relativa all’applicabilità della regola speciale viene svolta caso per caso dall’amministrazione tributaria sotto il controllo dei giudici nazionali.

27 Ne consegue che il campo di applicazione di detta regola speciale non è previamente determinato con sufficiente precisione e, in una situazione in cui il prestatore dei servizi è stabilito in uno Stato membro diverso dal Regno del Belgio e vi è assoggettato ad un regime impositivo più vantaggioso di quello cui tali redditi sono assoggettati in Belgio, sussistono incertezze sul problema di sapere se detto regime sarà considerato un «regime notevolmente più vantaggioso» e se, pertanto, la regola speciale troverà applicazione.

28 Di conseguenza, una siffatta regola speciale, che prevede presupposti più restrittivi per ottenere la deduzione delle spese professionali rispetto a quelli previsti dalla regola generale ed il cui campo di applicazione non è previamente determinato con precisione, è atta a dissuadere, da un lato, i contribuenti belgi dall’esercizio del loro diritto alla libera prestazione dei servizi e dal ricorso ai servizi di prestatori stabiliti in un altro Stato membro e, dall’altro, a dissuadere questi ultimi dall’offrire i loro servizi a destinatari stabiliti in Belgio (v., in tal senso, sentenza del 26 giugno 2003, Skandia e Ramstedt, C%u2011422/01, Racc. pag. I%u20116817, punto 28 e giurisprudenza ivi citata).

29 Ne consegue che l’articolo 54 del CIR 1992 costituisce una restrizione alla libera prestazione dei servizi ai sensi dell’articolo 49 TFUE.

30 Tale conclusione non è inficiata dagli argomenti dei governi belga, francese e portoghese secondo cui, alla luce delle esigenze in materia di onere della prova, un contribuente residente che effettua un pagamento ad un altro residente si trova in una situazione oggettivamente diversa da quella di un contribuente residente che effettua un pagamento ad un non residente il quale gode di un regime fiscale notevolmente più vantaggioso rispetto al regime belga. Tali governi, in sostanza, fanno valere che il rischio che l’operazione abbia la finalità essenziale di eludere l’imposta normalmente dovuta esiste solo in quest’ultima situazione e che il contribuente residente destinatario di servizi è il soggetto che meglio di altri può produrre gli elementi di prova relativi al carattere effettivo e veritiero dell’operazione, atteso che i prestatori di servizi stabiliti in uno Stato membro diverso dal Regno del Belgio non sono direttamente assoggettati al controllo dell’amministrazione tributaria belga.

31 Occorre rilevare che, rispetto ad un vantaggio fiscale, vale a dire la possibilità di dedurre a titolo di spese professionali i corrispettivi versati ad un prestatore di servizi, il destinatario di questi ultimi che risiede in Belgio non si trova in una situazione diversa a seconda che tale prestatore sia stabilito o meno nello stesso Stato membro o a seconda che lo stesso prestatore sia assoggettato in un altro Stato membro ad un trattamento fiscale più o meno vantaggioso. In tutti tali casi, i destinatari dei servizi possono aver sostenuto spese effettive, che sono idonee ad essere dedotte a titolo di spese professionali allorché sono soddisfatti i presupposti necessari per poter beneficiare di detto vantaggio fiscale.

32 Certo, i prestatori di servizi non residenti non sono direttamente soggetti al controllo dell’amministrazione tributaria belga. Tuttavia, il diverso trattamento di cui trattasi nel procedimento principale non riguarda i prestatori di servizi, a seconda che siano o meno stabiliti in Belgio, bensì i destinatari di servizi residenti che sono direttamente soggetti al controllo di detta amministrazione. Orbene, nei confronti di tali destinatari, quest’ultima può non solo imporre condizioni da rispettare per beneficiare di detto vantaggio fiscale, dirette a garantire che esso non è accordato qualora l’operazione abbia come finalità essenziale l’elusione dell’imposta normalmente dovuta, ma anche procedere ai controlli ed alle verifiche necessari a tal fine.

33 Di conseguenza, la circostanza che, dal punto di vista dell’amministrazione tributaria, il rischio di frode sia più elevato in talune situazioni rispetto ad altre non incide sulla somiglianza della situazione dei destinatari di servizi.

Sulla giustificazione della restrizione alla libera prestazione dei servizi

34 Dalla giurisprudenza della Corte risulta che una restrizione alla libera prestazione dei servizi può essere ammessa solo se essa persegue uno scopo legittimo compatibile con il Trattato CE ed è giustificata da motivi imperativi di interesse generale, sempreché, in tal caso, essa sia idonea a garantire la realizzazione dell’obiettivo perseguito e non vada oltre quanto è necessario per raggiungerlo (v., in particolare, sentenze del 5 giugno 1997, SETTG, C%u2011398/95, Racc. pag. I%u20113091, punto 21; del 18 dicembre 2007, Laval un Partneri, C%u2011341/05, Racc. pag. I%u201111767, punto 101, nonché Jobra, cit., punto 27).

35 Secondo i governi belga, francese, portoghese e del Regno Unito, nonché secondo la Commissione, la normativa di cui trattasi nel procedimento principale può essere giustificata dalla lotta contro l’evasione e la frode fiscali, dalla necessità di preservare l’equilibrata ripartizione del potere impositivo tra gli Stati membri, nonché, secondo i governi francese e portoghese, dalla necessità di preservare l’efficacia dei controlli fiscali.

36 A tal riguardo, la Corte ha già dichiarato che costituiscono motivi imperativi di interesse generale che possono giustificare una restrizione all’esercizio delle libertà di circolazione garantite dal Trattato tanto la lotta contro la frode fiscale (v., in particolare, sentenza dell’11 ottobre 2007, ELISA, C%u2011451/05, Racc. pag. I%u20118251, punto 81) quanto la necessità di garantire l’efficacia dei controlli fiscali (v., in particolare, sentenza del 18 dicembre 2007, A, C%u2011101/05, Racc. pag. I%u201111531, punto 55).

37 Allo stesso modo, è già stato dichiarato che una restrizione all’esercizio di una libertà di circolazione in seno all’Unione europea può essere giustificata al fine di preservare la ripartizione del potere impositivo tra gli Stati membri (v. sentenza del 10 febbraio 2011, Haribo Lakritzen Hans Riegel e Österreichische Salinen, C%u2011436/08 e C%u2011437/08, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 121 e giurisprudenza ivi citata).

38 Per quanto riguarda, in primo luogo, la lotta contro la frode fiscale, occorre rilevare che la sola circostanza che un contribuente residente ricorra ai servizi di un prestatore di servizi non residente non può fondare una presunzione generale dell’esistenza di una pratica abusiva e giustificare una misura che pregiudichi l’esercizio di una libertà fondamentale garantita dal Trattato (v., per analogia, sentenze del 21 novembre 2002, X e Y, C%u2011436/00, Racc. pag. I%u201110829, punto 62; del 12 settembre 2006, Cadbury Schweppes e Cadbury Schweppes Overseas, C%u2011196/04, Racc. pag. I%u20117995, punto 50; del 13 marzo 2007, Test Claimants in the Thin Cap Group Litigation, C%u2011524/04, Racc. pag. I%u20112107, punto 73; del 17 gennaio 2008, Lammers & Van Cleeff, C%u2011105/07, Racc. pag. I%u2011173, punto 27, nonché Jobra, cit., punto 37).

39 La Corte ha altresì dichiarato che un’eventuale agevolazione fiscale risultante, in capo a prestatori di servizi, dalla fiscalità poco elevata alla quale questi ultimi vengano assoggettati nello Stato membro nel quale sono stabiliti non può, di per sé, consentire ad un altro Stato membro di giustificare un trattamento fiscale meno favorevole dei destinatari dei servizi stabiliti in quest’ultimo Stato. (v. sentenze citate Eurowings Luftverkehr, punto 44, nonché Skandia e Ramstedt, punto 52).

40 Perché sia giustificata da motivi di lotta all’evasione e all’elusione fiscale, una restrizione alla libera prestazione di servizi deve avere lo scopo specifico di ostacolare comportamenti consistenti nel creare costruzioni puramente artificiose, prive di effettività economica e finalizzate a eludere la normale imposta sugli utili generati da attività svolte nel territorio nazionale (v., in tal senso, sentenze citate Cadbury Schweppes e Cadbury Schweppes Overseas, punto 55, nonché Test Claimants in the Thin Cap Group Litigation, cit., punto 74).

41 Nella fattispecie, l’articolo 54 del CIR 1992 mira ad ostacolare i comportamenti che consistono nel ridurre la base imponibile dei contribuenti residenti retribuendo inesistenti prestazioni di servizi al solo fine di eludere la normale imposta sugli utili generati da attività svolte nel territorio nazionale.

42 Prevedendo che i corrispettivi versati a prestatori non residenti non sono considerati spese professionali a meno che il contribuente non dimostri che essi corrispondono ad operazioni effettive e veritiere e non oltrepassano i limiti normali, la normativa di cui trattasi nel procedimento principale consente di conseguire l’obiettivo di prevenzione della frode e dell’evasione fiscali ai fini della quale essa è stata adottata.

43 In secondo luogo, va constatato che la normativa di cui trattasi nel procedimento principale è tale da essere giustificata dalla necessità di garantire l’efficacia dei controlli fiscali. Infatti, tale normativa non esclude in modo assoluto la deduzione a titolo di spese professionali dei corrispettivi versati ai prestatori che, in forza delle disposizioni della normativa dello Stato membro in cui sono stabiliti, non vi sono assoggettati ad un’imposta sul reddito o vi sono assoggettati, per i redditi in questione, ad un regime impositivo notevolmente più vantaggioso di quello in cui rientrano tali redditi in Belgio, bensì consente ai contribuenti residenti di fornire la prova dell’effettività e della veridicità delle operazioni svolte, nonché del carattere normale delle spese sostenute.

44 Orbene, risulta dalla giurisprudenza della Corte che, al fine di garantire l’efficacia dei controlli fiscali, che mirano a lottare contro la frode fiscale, uno Stato membro è autorizzato ad applicare misure che consentano la verifica, in modo chiaro e preciso, dell’importo delle spese deducibili in tale Stato a titolo di spese professionali (v., in tal senso, sentenze dell’8 luglio 1999, Baxter e a., C%u2011254/97, Racc. pag. I%u20114809, punto 18; del 10 marzo 2005, Laboratoires Fournier, C%u201139/04, Racc. pag. I%u20112057, punto 24, e del 13 marzo 2008, Commissione/Spagna, C%u2011248/06, punto 34).

45 Per quanto riguarda, in terzo luogo, la ripartizione equilibrata del potere impositivo tra gli Stati membri, si deve ricordare che una siffatta giustificazione può essere ammessa qualora, in particolare, il regime di cui trattasi sia inteso a prevenire comportamenti tali da violare il diritto di uno Stato membro di esercitare la propria competenza fiscale in relazione alle attività svolte sul suo territorio (v. sentenza del 21 gennaio 2010, SGI, C%u2011311/08, Racc. pag. I%u2011487, punto 60 e giurisprudenza ivi citata).

46 Orbene, comportamenti come quelli descritti al punto 41 della presente sentenza sono tali da violare il diritto di uno Stato membro di esercitare la propria competenza fiscale in relazione alle attività svolte dai contribuenti residenti sul loro territorio e da compromettere, così, l’equilibrata ripartizione del potere impositivo tra gli Stati membri (v. sentenza Cadbury Schweppes e Cadbury Schweppes Overseas, cit., punto 56).

47 Pertanto, nei limiti in cui la normativa di cui trattasi nel procedimento principale ostacola comportamenti fraudolenti come quelli descritti al punto 41 della presente sentenza e consente all’État belge di esercitare la sua competenza fiscale rispetto alle attività svolte sul suo territorio, tale normativa è idonea a consentire la salvaguardia della ripartizione equilibrata del potere impositivo tra gli Stati membri.

48 Si deve quindi constatare che una normativa come quella di cui trattasi nel procedimento principale è idonea a conseguire gli obiettivi di prevenzione della frode e dell’evasione fiscale, della salvaguardia dell’efficacia dei controlli fiscali e della ripartizione equilibrata del potere impositivo tra gli Stati membri, obiettivi che sono, come emerge da quanto precede, strettamente legati tra loro nel procedimento principale.

49 Tuttavia, occorre ancora verificare se detta normativa non vada al di là di quanto necessario per conseguire tali obiettivi.

50 A tal riguardo, risulta dalla giurisprudenza della Corte che può essere considerata come non eccedente quanto necessario per prevenire pratiche abusive una normativa nazionale che si fonda su un esame di elementi oggettivi e verificabili per stabilire se una transazione consista in una costruzione di puro artificio a soli fini fiscali e che, in tutti i casi in cui l’esistenza di una tale costruzione non può essere esclusa, consente al contribuente, senza eccessivi oneri amministrativi, di produrre elementi relativi alle eventuali ragioni commerciali per le quali tale transazione è stata conclusa (v., in tal senso, sentenza Test Claimants in the Thin Cap Group Litigation, cit., punto 82).

51 Inoltre, di per sé, né i motivi attinenti alla fiscalità, né la circostanza che le stesse operazioni avrebbero potuto essere effettuate anche da prestatori stabiliti sul territorio dello Stato membro in cui è stabilito il contribuente possono permettere di concludere per l’assenza di effettività e veridicità delle operazioni in questione (v., in tal senso, sentenza Cadbury Schweppes e Cadbury Schweppes Overseas, cit., punto 69).

52 Allo stesso modo, la Corte ha già dichiarato che qualora la transazione di cui trattasi ecceda quanto le società interessate avrebbero convenuto in un regime di piena concorrenza, la misura fiscale correttrice, per non essere considerata sproporzionata, deve limitarsi alla frazione che supera ciò che sarebbe stato convenuto in siffatte circostanze (v., in tal senso, sentenza SGI, cit., punto 72).

53 Infatti, a condizione che siano rispettati i presupposti menzionati ai punti 50%u201152 della presente sentenza, la necessità di fornire la prova dell’effettività e della veridicità delle operazioni, nonché del carattere normale delle spese sostenute, non sembrano oltrepassare, di per sé, quanto necessario per il raggiungimento degli obiettivi perseguiti.

54 Tuttavia, come rilevato al punto 25 della presente sentenza, la regola speciale può essere applicata allorché i corrispettivi sono versati a prestatori che, in forza delle disposizioni della normativa dello Stato membro in cui sono stabiliti, non vi sono assoggettati ad un’imposta sui redditi o vi sono assoggettati, per i redditi in questione, ad un regime impositivo notevolmente più vantaggioso di quello in cui rientrano tali redditi in Belgio.

55 In tali circostanze, come ha rilevato l’avvocato generale al paragrafo 71 delle sue conclusioni, la regola speciale impone al contribuente belga di dimostrare sistematicamente l’effettività e la veridicità di tutte le prestazioni, nonché di provare il carattere normale di tutti i corrispettivi ad esse attinenti, senza che l’amministrazione sia tenuta a fornire un benché minimo indizio di prova di frode o di evasione fiscale.

56 Infatti, detta regola speciale può essere applicata in assenza di qualsivoglia criterio oggettivo e verificabile da parte di terzi che possa servire da indizio dell’esistenza di una costruzione di puro artificio, priva di realtà economica, al fine di eludere l’imposta normalmente dovuta sugli utili generati dalle attività svolte sul territorio nazionale, in quanto viene preso in considerazione solo il livello impositivo cui è assoggettato il prestatore di servizi nello Stato membro ove è stabilito.

57 Orbene, è giocoforza constatare che, come rilevato al punto 27 della presente sentenza, una siffatta regola non consente di determinare previamente e con sufficiente precisione il proprio campo di applicazione e lascia sussistere incertezze quanto alla sua applicabilità.

58 Una regola siffatta non soddisfa pertanto le esigenze della certezza del diritto, la quale esige che le norme giuridiche siano chiare, precise e prevedibili nei loro effetti, in particolare quando esse possano avere conseguenze sfavorevoli per gli individui e le imprese (v., in tal senso, sentenze del 7 giugno 2005, VEMW e a., C%u201117/03, Racc. pag. I%u20114983, punto 80, nonché del 16 febbraio 2012, Costa e Cifone, C%u201172/10 e C%u201177/10, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 74).

59 Orbene, una regola che non soddisfa le esigenze del principio di certezza del diritto non può essere considerata proporzionata agli obiettivi perseguiti.

60 Considerato quanto precede, si deve rispondere alla questione sottoposta dichiarando che l’articolo 49 CE deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa di uno Stato membro, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, in forza della quale i corrispettivi per prestazioni o servizi, versati da un contribuente residente ad una società non residente, non sono considerati spese professionali deducibili qualora quest’ultima non sia assoggettata, nello Stato membro in cui è stabilita, ad un’imposta sui redditi o vi sia assoggettata, per i redditi in questione, ad un regime impositivo notevolmente più vantaggioso di quello in cui rientrano tali redditi nel primo Stato membro, a meno che il contribuente non dimostri che tali corrispettivi si riferiscono ad operazioni effettive e veritiere e che essi non superano i limiti normali, mentre, secondo la regola generale, siffatti corrispettivi sono deducibili a titolo di spese professionali allorché sono necessari per realizzare o conservare i redditi imponibili ed il contribuente ne dimostra l’effettività e l’importo.

Sulle spese

61 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:

L’articolo 49 CE deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa di uno Stato membro, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, in forza della quale i corrispettivi per prestazioni o servizi, versati da un contribuente residente ad una società non residente, non sono considerati spese professionali deducibili qualora quest’ultima non sia assoggettata, nello Stato membro in cui è stabilita, ad un’imposta sui redditi o vi sia assoggettata, per i redditi in questione, ad un regime impositivo notevolmente più vantaggioso di quello in cui rientrano tali redditi nel primo Stato membro, a meno che il contribuente non dimostri che tali corrispettivi si riferiscono ad operazioni effettive e veritiere e che essi non superano i limiti normali, mentre, secondo la regola generale, siffatti corrispettivi sono deducibili a titolo di spese professionali allorché sono necessari per realizzare o conservare i redditi imponibili ed il contribuente ne dimostra l’effettività e l’importo.

IRAP NON DOVUTA PER L'ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA

Sentenza 15 marzo - 13 luglio 2012, n. 11947
(Presidente Pivetti – Relatore Virgilio)
Ritenuto in fatto
1. L. Q. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia indicata in epigrafe, con la quale, in accoglimento dell'appello dell'Ufficio, è stato negato alla contribuente, avvocato, il diritto al rimborso dell'IRAP versata per gli anni 2003/2006.

Il giudice a quo ha ritenuto, per quanto ancora qui interessa, che: a) per quanto riguarda il primo versamento in acconto la contribuente era decaduta dal diritto al rimborso ex art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973; b) per gli anni coperti dal concordato preventivo di cui all'art. 33 del dl. n. 269 del 2003 (convertito in legge n. 426 del 2003) il rimborso era precluso; e) la contribuente si era avvalsa della struttura di uno studio associato, nel quale le erano stati messi a disposizione mezzi e servizi.

2. L'Agenzia delle entrate resiste con controricorso.

3. La ricorrente ha depositato memoria.
Considerato in diritto
1. II primo motivo di ricorso, con il quale si contesta la dichiarazione di tardività, ai sensi dell'art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973, dell'istanza di rimborso, presentata il 5 novembre 2007, rispetto al versamento della prima rata di acconto, effettuato il 18 giugno 2003, è infondato, sulla base della consolidata giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale il termine di decadenza per la presentazione dell'istanza di rimborso, previsto dal citato art. 38, decorre dal versamento del saldo nel caso in cui il relativo diritto derivi da un'eccedenza degli importi anticipatamente corrisposti rispetto all'ammontare del tributo che risulti al momento del saldo complessivamente dovuto, oppure rispetto ad una successiva determinazione in via definitiva dell'in e del quantum dell'obbligazione fiscale, mentre non può che decorrere dai giorno dei singoli versamenti in acconto qualora venga contestato in radice l'obbligo del pagamento del tributo, non trattandosi di determinazione rilevabile soltanto in sede di pagamento del saldo, e sussistendo quindi in questa ipotesi l'interesse e la possibilità dì richiedere il rimborso sin dal versamento dell'acconto (ex plurimis, in generale, Cass. nn. 5978 del 2006, 13478 del 2008; in tema di IRAP, Cass. n. 24058 del 2011).

2. Con il secondo motivo, è denunciata la violazione dell'art. 33 del d.l. n. 269 del 2003, censurando la sentenza impugnata per avere il giudice a quo affermato che l'adesione al concordato preventivo di cui alla norma citata ha effetto preclusivo del diritto al rimborso dell'IRAP.
il motivo è fondato.

L'istituto del concordato preventivo biennale, introdotto "in forma sperimentale" ("in attesa dell'avvio a regime del concordato preventivo triennale") dall'art. 33 del d.l. 30 settembre 2003, n. 269 (convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326), concerne essenzialmente le imposte sui redditi, essendo il beneficio concesso ai titolari dì reddito d'impresa o di reddito di lavoro autonomo, ed ha limitati effetti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto: ciò chiaramente si evince da varie disposizioni della disciplina dell'istituto, quali, in particolare, oltre quella che stabilisce gli effetti dell'osservanza degli obblighi connessi all'adesione al concordato -comma 3 -, tutte quelle che fanno riferimento, come oggetto del concordato, ai "ricavi" e ai "compensi", intendendosi espressamente per tali, rispettivamente, quelli di cui all'art. 53 e all'art. 50 del d.P.R. n. 917 del 1986 - commi 4, 5, 9, 12, 14 -, nonché la norma - comma 8 - che prevede, per i periodi d'imposta soggetti a concordato, la parziale inibizione dei poteri di accertamento spettanti all'amministrazione finanziaria ex arti. 39 del d.P.R. ti. 600 del 1973, 54 e 55 del d.P.R. n. 633 del 1972.

Anche la circolare n. 5/E del 4 febbraio 2004 dell'Agenzia delle entrate conferma che in conformità al dato testuale della norma riportata al comma 4 dell'articolo 33 del decreto (secondo cui l'adeguamento in dichiarazione rileva "ai fini delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto") e in coerenza con quanto ordinariamente previsto nei casi di adeguamento agli studi di settore ed ai parametri, non è dovuto, invece, l'adeguamento all'lRAP; nel caso di specie, invero, il legislatore consente di effettuare un adeguamento di tipo extra contabile che rende irrilevante tale componente ai fini della determinazione della base imponibile della predetta imposta (par. 2.4.2.); <l'adeguamento ha effetto ai fini delle imposte sul reddito e relative addizionali comunali e regionali, nonché ai fini dell'IVA. Non è, invece, dovuta l'IRAP, sulla base delle considerazioni svolte nel paragrafo 2.4.2> (par. 3.2.1).

In ragione, pertanto, del rilievo che l'IRAP esula dalla portata applicativa dell'istituto del concordato preventivo biennale di cui all'art. 33 cit., deve escludersi che l'adesione a tale beneficio comporti effetti preclusivi ai fini del diritto al rimborso di detta imposta.

Resta assorbito il terzo, subordinato, motivo di ricorso.

3. Con il quarto e il quinto motivo, la ricorrente denuncia la violazione della disciplina istitutiva dell'IRAP, nonché il vizio dì motivazione, per avere il giudice di merito affermato il suo assoggettamento all'IRAP in quanto si era "avvalsa di una struttura di studio associato nel quale beni e servizi le sono stati messi a disposizione".

E' fondato il quarto motivo (con assorbimento del quinto).

Risulta incontestato che la ricorrente ha svolto, negli anni d'imposta in esame, attività di collaborazione presso studi legali ed in favore dei medesimi (ai quali fatturava i suoi compensi, come lo stesso Ufficio ha sostenuto in appello), avvalendosi di beni e strumenti di detti studi.

Ne deriva, secondo la costante giurisprudenza dì questa Corte, che, una volta escluso l'esercizio in forma associata della professione (che costituisce di per sé presupposto dell'imposta: Cass. n. 16784 del 2010), manca una delle condizioni per la sussistenza dell'autonoma organizzazione, cioè che il contribuente sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione medesima e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse (tra le più recenti, Cass. nn. 8556 e 26161 del 2011; per una fattispecie analoga, cfr. Cass. n. 15805 del 2011).

4. In conclusione, va rigettato il primo motivo del ricorso ed accolti gli altri; la sentenza impugnata deve essere cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito, dichiarando dovuto il rimborso alla contribuente, ad esclusione del versamento del primo acconto del 18 giugno 2003.

5. La peculiarità della fattispecie e l'alternanza degli esiti della controversia inducono il Collegio a disporre la compensazione delle spese dell'intero giudizio.
P.Q.M.
Rigetta il primo motivo dì ricorso ed accoglie gli altri. Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara dovuto il rimborso ad esclusione del versamento del primo acconto.

TRIBUNALE DI LECCE - SEZIONE I - SENTENZA 12 aprile 2013, n.1354


TRIBUNALE DI LECCE - SEZ. I - SENTENZA 12 aprile 2013, n.1354 -

Svolgimento del processo e motivi della decisione

La presente motivazione viene redatta nella forma prevista dall'art. 132 n. 4 c.p.c., come modificato dall'art. 45, comma 17, della legge 18.06.2009, n. 69, che per effetto dell'art. 58, comma 2, della cit. legge 18.06.2009, n. 69, si applica anche ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della legge, avvenuta il 4.7.2009.

Occorre in primo luogo affrontare la questione preliminare di decadenza avanzata dalla difesa di entrambe le convenute, in quanto potenzialmente idonea, in caso di suo accoglimento a definire l'intero giudizio precludendo l'esame del merito.

L'eccezione proposta è infondata e ciò a prescindere dalla qualificazione dell' attrice come consumatore ai fini dell'applicazione della disciplina del codice del consumo, con il conseguente più lungo termine di decadenza di due mesi ai sensi della norma dell'art. 132 D.Lgs. n. 206 del 2005, rispetto a quello di otto giorni previsto dalla norma generale in tema di vendita dell'art. 1495 c.c ..

In ogni caso deve comunque rilevarsi la correttezza dell'applicazione della normativa del codice del consumo alla fattispecie in esame, trattandosi di contratto stipulato per esigenze estranee all'attività professionale o imprenditoriale eventualmente svolta dall' attrice, in considerazione della natura mista che il bene acquistato, autovettura, normalmente svolge, sia per recarsi materialmente al luogo di lavoro, sia per le altre pur allegate esigenze della vita quotidiana.

Non si tratta cioè di bene che per le specifiche allegazioni dedotte in causa, si palesa come strumento necessario e esclusivo dell'attività lavorativa svolta dall'attrice, la quale va quindi qualificata come consumatrice ai sensi della menzionata normativa.

Ma a prescindere da tale questione di qualificazione, la decadenza non è comunque intervenuta per la semplice ragione che tempestivamente, accortasi delle vibrazioni nel febbraio 2008, un mese dopo l'acquisto del veicolo, parte attrice ha portato alla convenuta Federcommissionaria il mezzo segnalandole l'accaduto e questa ha provveduto ad effettuare la sostituzione delle guarnizioni interne oltre che lavori alla carrozzeria.

Tale circostanza non è stata in alcun modo contestata dalle convenute.

In proposito bisogna richiamare l'orientamento della Suprema Corte secondo cui 'in materia di denuncia dei vizi della cosa venduta, al fine della decorrenza del termine di decadenza ex art. 1495 c.c., pur dovendosi di regola distinguere tra vizi apparenti e vizi occulti - là dove per i primi il termine decorre dal momento della consegna della cosa, mentre per i secondi dal momento in cui essi sono riconoscibili per il compratore - occorre comunque che il dies a quo si faccia risalire al momento in cui il compratore acquisisce la certezza obiettiva del vizio, non essendo sufficiente il semplice sospetto' (cfr. Cass. Sentenza n. 5732 del 10.3.11; così ancora Cass. 4018/11).

Ora nel caso di specie la denuncia formale rispetta i requisiti temporali di cui all'art. 1495 c.c., oltre naturalmente a quelli correttamente applicabili di cui all'art. 132 codice del consumo.

Passando quindi all'esame del merito della causa, lo stesso attiene all'accertamento dell'ascrivibilità o meno alle convenute dei danni lamentati all'auto comprata presso la rivenditrice Federcommissinaria srl e distribuita in Italia dalla convenuta General Motors.

Occorre premettere che la ricostruzione dei fatti allegata da parte attrice, di per sé, non è stata contestata dalle convenute, le quali si sono limitate a contestare la causa ipotizzata del guasto, ma non le manifestazioni esteriori dello sviluppo del danno.

In relazione al disposto dell'art. 115 comma 1 c.p.c. tali modalità devono quindi ritenersi fondate, anche alla luce del fatto che, seppur la L. n. 69 del 2009 prevede l'entrata in vigore della normativa de qua dal 4.7.2009, insieme alla giurisprudenza di legittimità deve ritenersi che il suo carattere meramente ricognitivo ne permette l'applicazione anche a cause instaurate ante novella.

A favore di questa tesi (del carattere ricognitivo della norma), sostenuta anche da parte della giurisprudenza di merito, depone il fatto che l'art. 167 c.p.c., con l'inciso 'prendendo posizione sui fatti' ha sempre richiesto la contestazione e che il processo civile è essenzialmente 'tra parti', configurando una struttura dialettica a catena, con la conseguenza che diviene onere delle parti contestare.

Sulla base di tale ricostruzione di fatto, quindi, posta a base della stessa CTU, non si può non convenire con la lettura dei dati tecnici fornita dal CTU con i suoi elaborati per la sua completezza, la sua logicità e la sua approfondita disanima delle risultanze di causa.

La questione dell'individuazione della causa effettiva del danno va qui analizzata logicamente solo dopo aver affrontato quella dei diversi titoli di responsabilità azionati nel presente giudizio nei confronti delle convenute.

In proposito, mentre è pacifico che parte attrice agisce in via contrattuale nei confronti della rivenditrice Federcommissionaria srl in virtù della disciplina redibitoria del contratto di vendita sancita dagli artt. 1490 ss c.c., per quanto attiene alla General Motors distributrice in Italia dell'auto oggetto di causa, la disciplina azionata è quella extracontrattuale di cui al codice del consumo art. 114 ss e prima ancora della responsabilità del produttore di cui alla normativa del 1988.

Per quanto attiene, tuttavia, a quest' ultima responsabilità che investe la fornitrice per l'Italia General Motors, fornitrice cui per legge è equiparato il produttore dalla norma dell'art. 116 codice di consumo, occorre rilevare che visto che i prodotti difettosi possono provocare danni, chi risponde di tali danni e cosa deve fare il consumatore per affermare i propri diritti, sono aspetti che vengono disciplinati dalla legge sulla responsabilità del produttore.

Secondo il D.P.R. n. 224 del 24 maggio 1988 (trasfuso nel codice del consumo D.Lgs. n. 206 del 2005; cfr. direttiva CEE 85/374) una ditta è tenuta a risarcimento al consumatore dei danni provocati dal suo prodotto (difettoso).

Ciò vale anche se il produttore non ha colpe dirette, vale a dire quando in fase di produzione non ha agito né in maniera dolosa né colposa.

La responsabilità del produttore è, in realtà, una responsabilità oggettiva; il solo fatto di creare una situazione di pericolo (come può essere ad esempio, la commercializzazione di un prodotto difettoso) è già sufficiente per far ricadere sul produttore la responsabilità per gli eventuali danni che ne derivano.

Ma è proprio il punto dirimente sancito dalla norma dell'art. 123 codice di consumo che delinea l'ambito del danno risarcibile, in quanto non tutti i danni per tale particolare titolo di responsabilità lo sono, solo il danno cagionato dalla morte o da lesioni personali, oppure la distruzione o il deterioramento di una cosa diversa dal prodotto difettoso.

Nel caso di specie, non è stato allegato, e tanto meno provato, un danno ulteriore e diverso rispetto al vizio in sé, o difetto di conformità dell'auto, disciplinato nel successivo titolo III del codice del consumo.

In altri termini, il vizio allegato dell'auto non ha provocato né lesioni personali e morte, né danni a cose diverse dall'auto stessa, per cui ai sensi dell'art. 123 codice del consumo, non è un danno autonomamente risarcibile nei confronti del fornitore General Motors.

In questo caso, cioè, c'è solo la responsabilità contrattuale di cui agli artt. 1490 ss c.c. e art. 128 ss codice del consumo, con il relativo diritto di regresso del venditore finale da esplicare nei confronti del produttore o di un precedente venditore nell'ambito della medesima catena distributiva, così come stabilito dall'art. 131 codice del consumo.

Deve quindi escludersi ogni responsabilità per i fatti di causa della convenuta General Motors.

Passando quindi all'individuazione della sussistenza del vizio strutturale e funzionale lamentato da parte attrice in via contrattuale con il conseguente onere probatorio di cui all'art. 1218 c.c., occorre ricordare che in tema di garanzia per vizi della cosa venduta, mentre sull'acquirente incombe l'onere della prova, oltre che della tempestività della denuncia, anche dell'esistenza dei vizi e delle conseguenze dannose lamentate, il venditore deve offrire la prova liberatoria (cfr. Cass. 13695/07).

Il CTU nella sua relazione che si condivide ha qualificato il danno dell'auto come 'vizio strutturale' non eliminabile (pag 7 relazione) ed ha indicato in €. 2.360,00 il diminuito valore dell'auto.

Così individuata la causa del danno, deve ritenersi accertato il vìzio strutturale dell'auto venduta, con la conseguente responsabilità contrattuale della convenuta Federcommissionaria srl.

Parte convenuta Federcommissionaria srl deve quindi essere condannata alla restituzione dell'importo di Euro 2.360,00 da incrementare degli interessi legali sulla somma rivalutata dall'esborso fino alla sentenza, e con gli interessi legali dalla sentenza al saldo.

Per quanto riguarda il risarcimento del danno richiesto, fondato sulla mancanza di un'auto, lo stesso va riconosciuto in relazione alla necessità di raggiungere con i mezzi pubblici il luogo di lavoro e di svolgere a piedi o con l'aiuto di amici le altre incombenze della vita quotidiana, ma lo stesso, da liquidarsi in via equitativa, non può riconoscersi in misura superiore all'importo di Euro 1.000,00.

In ogni caso lo stesso va riconosciuto in via presuntiva, vista anche l'assenza di contestazione da parte delle convenute in merito al fatto che nella specie gli attori non avevano altri mezzi di circolazione a disposizione.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

Le spese di CTU, già liquidate come da separati decreti, devono essere poste definitivamente a carico della convenuta Federcommissionaria srl.

P.Q.M.

Il Tribunale di Lecce - Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da A.G.M. contro Federcommissionaria srl in liquidazione e General Motors Italia srl, con atto di citazione notificato in data 13.02.2009, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede:

l) Accoglie la domanda per quanto di ragione, per quanto esposto in motivazione;

2) Conseguentemente condanna la Federcommissionaria srl in liquidazione al pagamento in favore dell'attrice della somma di €.3.360,00 oltre rivalutazione monetaria dalla data dell' acquisto al soddisfo ed interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo, per titoli e ragioni esposti;

3) Rigetta la domanda proposta nei confronti della convenuta General Motors Italia srl per le ragioni esposte;

4) Condanna la convenuta soccombente al pagamento delle spese e competenze di giudizio in favore dell'attrice, liquidate, comprese quelle dell'accertamento tecnico preventivo, in complessivi €.2.370,00 di cui €.170,00 per spese vive, oltre accessori come per legge;

5) Pone definitivamente a carico della convenuta soccombente la spese delle ctu così come liquidate.

INPS CIRCOLARE n. 103 DELL'8/9/2014

OGGETTO:
Variazione della misura dell’interesse di dilazione e di differimento e delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.
SOMMARIO:
La Banca Centrale Europea con la decisione di politica monetaria del 4 settembre 2014 ha ridotto di 10 punti base il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema (ex TUR) che, pertanto, con decorrenza dal 10 settembre 2014 è pari allo 0,05%.

Premessa

La Banca Centrale Europea con la decisione di politica monetaria del 4 settembre 2014 ha ridotto di 10 punti base il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema (ex Tasso Ufficiale di Riferimento) (1) che, a decorrere dal 10 settembre 2014, è pari allo 0,05%.

Tale variazione incide sulla determinazione del tasso di dilazione e di differimento da applicare agli importi dovuti a titolo di contribuzione agli Enti gestori di forme di Previdenza e Assistenza obbligatorie nonché sulla misura delle sanzioni civili di cui all’art. 116, comma 8, lett. a) e b) e comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

1) Interesse di Dilazione e di Differimento

L'interesse di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per contributi e sanzioni civili e l’interesse dovuto in caso di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi dovranno essere calcolati al tasso del 6,05% annuo (2).

Tale misura trova applicazione con riferimento alle rateazioni presentate a decorrere dal 10 settembre 2014.

I piani di ammortamento già emessi e notificati in base al tasso precedentemente in vigore non subiranno modificazioni.

Nei casi di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi, il nuovo tasso, pari al 6,05%, sarà applicato a partire dalla contribuzione relativa al mese di agosto 2014.

2) Sanzioni Civili

La decisione della Banca Centrale Europea, che ha definito, a decorrere dal 10 settembre 2014, la riduzione del tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali nella misura sopra riportata, comporta la variazione delle sanzioni civili come segue.

Nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, di cui alla lett. a), comma 8, dell’art. 116 della legge 388/2000, la sanzione civile è pari al 5,55% in ragione d’anno (tasso dello 0,05% maggiorato di 5,5 punti) (3).

La medesima misura del 5,55% annuo, trova applicazione anche con riferimento all’’ipotesi di cui alla lett. b), secondo periodo, del predetto art. 116, comma 8 (4).

Resta ferma, in caso di evasione (art. 116, comma 8, lett. b), primo periodo) la misura della sanzione civile, in ragione d'anno, pari al 30 per cento nel limite del 60 per cento dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.

Con riferimento all’ipotesi disciplinata dal comma 10 dell’art. 116, la sanzione civile sarà dovuta nella stessa misura del 5,55% annuo (5).



3) Sanzioni ridotte in caso di Procedure Concorsuali

Il Consiglio di Amministrazione dell’Istituto, con deliberazione n. 1 dell’8 gennaio2002, hastabilito che in caso di procedure concorsuali (6) le sanzioni ridotte, nell’ipotesi prevista dall’art. 116, comma 8, lett. a) della già citata legge 388/2000, dovranno essere calcolate nella misura del TUR oggi tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema.
Nell’ipotesi di evasione di cui all’art. 116, comma 8, lett. b) della medesima legge, la misura delle sanzioni è pari al predetto tasso aumentato di due punti.

Il Consiglio di Amministrazione, con la citata deliberazione, ha stabilito, tuttavia, ai sensi dell’art. 1, comma 220, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (7), che il limite massimo della riduzione non può essere inferiore alla misura dell’interesse legale.

Pertanto “qualora il tasso del TUR scenda al di sotto del tasso degli interessi legali, la riduzione massima sarà pari al tasso legale, mentre la minima sarà pari all’interesse legale maggiorato di due punti”.

Tenuto conto che per effetto della decisione della Banca Centrale Europea in trattazione, a decorrere dal 10 settembre 2014, il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali (ex TUR) è inferiore all’interesse legale in vigore dal 1° gennaio 2014 (8), dalla medesima data la riduzione opererà sulla base di tali ultime misure.

Si rammenta, infine, che la riduzione delle sanzioni, che resta subordinata alla condizione preliminare dell’avvenuto integrale pagamento dei contributi e delle spese, si cristallizza alla data in cui l’Autorità Giudiziaria dichiara aperta la procedura concorsuale mentre, ai sensi dell’art. 55 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare), per il periodo di svolgimento della procedura sono dovuti gli interessi legali.

 Il Direttore Generale 
 Nori 


Note:
(1) Il Decreto 26 settembre 2005 del Ministero dell'Economia e delle Finanze ha disposto che il Tasso Ufficiale di Riferimento deve essere sostituito con il Tasso applicato alle operazioni di rifinanziamento principale dell’Eurosistema fissato periodicamente dal Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea.
 
(2) Le norme che regolano la misura degli interessi di dilazione e differimento sono:
D.L. 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1981, n. 537 art. 13, comma 1, “L'interesse di differimento e di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per i contributi ed accessori di legge dovuti dai datori di lavoro agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria è pari al tasso degli interessi attivi previsti dagli accordi interbancari per i casi di più favorevole trattamento, maggiorato di cinque punti, e sarà determinato con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale con effetto dalla data di emanazione del decreto stesso”.
D.L. 14 giugno 1996, n. 318, convertito nella legge n. 402 del 29 luglio 1996, art. 3, comma 4, “A decorrere dal 1° luglio 1996, è determinata in sei punti la maggiorazione di cui all'art. 13, primo comma, del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1981, n. 537 e successive modificazioni e integrazioni”.
 
(3) Art. 116, comma 8, legge 23 dicembre 2000, n. 388: omissis ...
a) nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d’anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti; la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.
 
(4) Art. 116, comma 8, legge 23 dicembre 2000, n. 388:
b) omissis ... Qualora la denuncia della situazione debitoria sia effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi e semprechè il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro trenta giorni dalla denuncia stessa, i soggetti sono tenuti al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti; la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi, non corrisposti entro la scadenza di legge.
 
(5) Art. 116, comma 10, legge 23 dicembre 2000, n. 388:
Nei casi di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa, semprechè il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro il termine fissato dagli enti impositori, si applica una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti; la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.
 
(6) Circolare n. 88 del 9 maggio 2002, punto 5.
 
(7) Legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 220:
Nelle ipotesi di procedure concorsuali, in caso di pagamento integrale dei contributi e spese, la somma aggiuntiva può essere ridotta ad un tasso annuo non inferiore a quello degli interessi legali, secondo criteri stabiliti dagli enti impositori.
 
(8) Circolare n. 2 del 10 gennaio 2014.

L'impatto dell'a.i. generativa nella contabilità

Devi copiare ed incollare sulla stringa di internet il link di seguito per vedere tale documento da me creato: https://gamma.app/docs/LIA-Ge...