05/02/16

L. 28/12/2015, n. 208 commi da 889 a 895 rivalutazioni d'impresa

LEGGE 28/12/2015, N. 208, commi dall'889 all'895
 
889. I soggetti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere a) e
b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che non
adottano i principi contabili internazionali nella redazione del
bilancio, possono, anche in deroga all'articolo 2426 del codice
civile e ad ogni altra disposizione di legge vigente in materia,
rivalutare i beni d'impresa e le partecipazioni di cui alla sezione
II del capo I della legge 21 novembre 2000, n. 342, ad esclusione
degli immobili alla cui produzione o al cui scambio e' diretta
l'attività  di impresa, risultanti dal bilancio dell'esercizio in
corso al 31 dicembre 2014.
890. La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio o
rendiconto dell'esercizio successivo a quello di cui al comma 889,
per il quale il termine di approvazione scade successivamente alla
data di entrata in vigore della presente legge, deve riguardare tutti
i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea e deve essere
annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa.
891. Il saldo attivo della rivalutazione puo' essere affrancato, in
tutto o in parte, con l'applicazione in capo alla societa' di
un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive e di eventuali addizionali nella
misura del 10 per cento, da versare con le modalita' indicate al
comma 894.
892. Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione
si considera riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive a decorrere dal
terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale la
rivalutazione e' stata eseguita, mediante il versamento di un'imposta
sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive e di eventuali addizionali nella misura del 16
per cento per i beni ammortizzabili e del 12 per cento per i beni non
ammortizzabili.
893. Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai
soci, di destinazione a finalita' estranee all'esercizio dell'impresa
ovvero al consumo personale o familiare dell'imprenditore dei beni
rivalutati in data anteriore a quella di inizio del quarto esercizio
successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione e' stata
eseguita, ai fini della determinazione delle plusvalenze o
minusvalenze si ha riguardo al costo del bene prima della
rivalutazione.
894. Le imposte sostitutive di cui ai commi 891 e 892 sono versate
in un'unica rata entro il termine di versamento del saldo delle
imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta con riferimento
al quale la rivalutazione e' eseguita. Gli importi da versare possono
essere compensati ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241.
895. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli
articoli 11, 13, 14 e 15 della legge 21 novembre 2000, n. 342, quelle
del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 13
aprile 2001, n. 162, nonche' le disposizioni del regolamento di cui
al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 aprile 2002,
n. 86, e dei commi 475, 477 e 478 dell'articolo 1 della legge 30
dicembre 2004, n. 311.
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SI POSSONO ISCRIVERE MAGGIORI VALORI CIVILISTICI SUI BENI AZIENDALI, MATERIALI DIVERSI DA IMMOBILI ED IMMATERIALI ED ANCHE SULLE PARTECIPAZIONI DI CONTROLLO E COLLEGAMENTO.
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Legge 21 novembre 2000, n. 342 "Misure in materia fiscale" (Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 276 del 25 novembre 2000 - Suppl. Ord.)
Sezione II Rivalutazione dei beni delle imprese
Art. 10.
(Ambito di applicazione della rivalutazione)
1. I soggetti indicati nell'articolo 87, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possono, anche in deroga all'articolo 2426 del codice civile e ad ogni altra disposizione di legge vigente in materia, rivalutare i beni materiali e immateriali con esclusione di quelli alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa, nonché le partecipazioni in società controllate e in società collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile costituenti immobilizzazioni, risultanti dal bilancio relativo all'esercizio chiuso entro il 31 dicembre 1999.
Art. 11.
(Modalità di effettuazione
 della rivalutazione)
1. La rivalutazione di cui all'articolo 10 deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quello di cui al medesimo articolo 10, per il quale il termine di approvazione scade successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea e deve essere annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa. A tal fine si intendono compresi in due distinte categorie gli immobili e i beni mobili iscritti in pubblici registri.
2. I valori iscritti in bilancio e in inventario a seguito della rivalutazione non possono in nessun caso superare i valori effettivamente attribuibili ai beni con riguardo alla loro consistenza, alla loro capacità produttiva, all'effettiva possibilità di economica utilizzazione nell'impresa, nonché ai valori correnti e alle quotazioni rilevate in mercati regolamentati italiani o esteri.
3. Gli amministratori e il collegio sindacale devono indicare e motivare nelle loro relazioni i criteri seguiti nella rivalutazione delle varie categorie di beni e attestare che la rivalutazione non eccede il limite di valore di cui al comma 2.
4. Nell'inventario relativo all'esercizio in cui la rivalutazione viene eseguita deve essere indicato anche il prezzo di costo con le eventuali rivalutazioni eseguite, in conformità a precedenti leggi di rivalutazione, dei beni rivalutati.
Art. 12.
(Imposta sostitutiva)
1. Sui maggiori valori dei beni iscritti in bilancio, di cui all'articolo 11, è dovuta un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta regionale sulle attività produttive pari al 19 per cento relativamente ai beni ammortizzabili e pari al 15 per cento relativamente ai beni non ammortizzabili.
2. L'imposta sostitutiva deve essere versata in un massimo di tre rate annuali di pari importo: la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita; le altre con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d'imposta successivi. Gli importi da versare possono essere compensati ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni. In caso di rateizzazione, sull'importo delle rate successive alla prima si applicano gli interessi nella misura del 6 per cento annuo da versarsi contestualmente al versamento di ciascuna rata successiva alla prima. L'imposta sostitutiva va computata in diminuzione del saldo attivo ed è indeducibile.
3. Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione si considera riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive a decorrere dall'esercizio nel cui bilancio la rivalutazione è eseguita.
Art. 13.
(Contabilizzazione della rivalutazione)
1. Il saldo attivo risultante dalle rivalutazioni eseguite ai sensi degli articoli 10 e 11 deve essere imputato al capitale o accantonato in una speciale riserva designata con riferimento alla presente legge, con esclusione di ogni diversa utilizzazione.
2. La riserva, ove non venga imputata al capitale, può essere ridotta soltanto con l'osservanza delle disposizioni dei commi secondo e terzo dell'articolo 2445 del codice civile. In caso di utilizzazione della riserva a copertura di perdite, non si può fare luogo a distribuzione di utili fino a quando la riserva non è reintegrata o ridotta in misura corrispondente con deliberazione dell'assemblea straordinaria, non applicandosi le disposizioni dei commi secondo e terzo dell'articolo 2445 del codice civile.
3. Se il saldo attivo viene attribuito ai soci o ai partecipanti mediante riduzione della riserva prevista dal comma 1 ovvero mediante riduzione del capitale sociale o del fondo di dotazione o del fondo patrimoniale, le somme attribuite ai soci o ai partecipanti, aumentate dell'imposta sostitutiva corrispondente all'ammontare distribuito, concorrono a formare il reddito imponibile della società o dell'ente e il reddito imponibile dei soci o dei partecipanti.
4. Ai fini del comma 3 si considera che le riduzioni del capitale deliberate dopo l'imputazione a capitale delle riserve di rivalutazione, comprese quelle già iscritte in bilancio a norma di precedenti leggi di rivalutazione, abbiano anzitutto per oggetto, fino al corrispondente ammontare, la parte del capitale formata con l'imputazione di tali riserve.
5. Nell'esercizio in cui si verificano le fattispecie indicate nel comma 3, al soggetto che ha eseguito la rivalutazione è attribuito un credito d'imposta ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche pari all'ammontare dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 12, comma 1, pagata nei precedenti esercizi.
6. Agli effetti delle disposizioni di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, e successive modificazioni, recante norme di riordino delle imposte personali sul reddito al fine di favorire la capitalizzazione delle imprese, il saldo attivo di cui al comma 1 concorre a formare la variazione in aumento del capitale investito a partire dall'inizio dell'esercizio in cui è imputato al capitale o accantonato a riserva.
Art. 14.
(Riconoscimento fiscale di maggiori valori iscritti in bilancio)
1. Le disposizioni dell'articolo 12 possono essere applicate per il riconoscimento ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta regionale sulle attività produttive dei maggiori valori, iscritti nel bilancio di cui al comma 1 dell'articolo 10, dei beni indicati nello stesso articolo 10.
2. L'importo corrispondente ai maggiori valori di cui al comma 1 è accantonato in apposita riserva cui si applica la disciplina dell'articolo 13, comma 3.
3. Per le immobilizzazioni finanziarie, le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche per il riconoscimento dei maggiori valori di cui all'articolo 54, comma 2-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente le plusvalenze patrimoniali, iscritti nel bilancio indicato nel comma 1 dell'articolo 11.
Art. 15.
(Ulteriori soggetti
 ammessi alle rivalutazioni)
1. Le disposizioni degli articoli da 10 a 14 si applicano, per i beni relativi alle attività commerciali esercitate, anche alle imprese individuali, alle società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate e agli enti pubblici e privati di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, nonchè alle società ed enti di cui alla lettera d) del comma 1 dello stesso articolo 87 e alle persone fisiche non residenti che esercitano attività commerciali nel territorio dello Stato mediante stabili organizzazioni.
2. Per i soggetti che fruiscono di regimi semplificati di contabilità, la rivalutazione va effettuata per i beni che risultino acquisiti entro il 31 dicembre 1999 dai registri di cui agli articoli 16 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni. La rivalutazione è consentita a condizione che venga redatto un apposito prospetto bollato e vidimato che dovrà essere presentato, a richiesta, all'amministrazione finanziaria, dal quale risultino i prezzi di costo e la rivalutazione compiuta.
Art. 16.
(Modalità attuative della rivalutazione)
1. Con decreto del Ministro delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui agli articoli da 10 a 15, ferme restando, in quanto compatibili con quelle della presente legge, le disposizioni contenute nelle precedenti leggi di rivalutazione e quelle di relativa attuazione.
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D.M. 13/4/2001
Art. 3 (Applicazione dell'imposta sostitutiva sulle
 plusvalenze) - (Testo in vigore dal 2 gennaio 1992
 modificato dal decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, art.
 2, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio
 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 66 del
 6 febbraio 1992, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 33
 del 10 febbraio 1992).
 1. Sui maggiori valori dei beni iscritti in bilancio e'
 dovuta un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi
 delle persone fisiche, dell'imposta sui redditi delle
 persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi pari
 al 16 per cento dei maggiori valori dei beni immobili e dei
 beni non ammortizzabili, e pari al 20 per cento
 dei maggiori valori degli altri beni ammortizzabili.
 2. L'imposta sostitutiva deve essere versata entro il
 termine di presentazione della dichiarazione dei redditi
 relativa al periodo di imposta nel cui bilancio la
 rivalutazione e' eseguita, ovvero, a richiesta del
 contribuente, in due rate del 58 e del 42 per cento con
 scadenza rispettivamente nel termine di presentazione della
 dichiarazione dei redditi di detto periodo o del periodo
 d'imposta successivo. Sull'importo della seconda rata sono
 dovuti gli interessi nella misura del 9 per cento da
 versare contestualmente. L'imposta sostitutiva va computata
 in diminuzione del saldo attivo ed e' indeducibile.
 3. A decorrere dal terzo esercizio successivo a quello
 nel cui bilancio la rivalutazione e' stata eseguita, ai
 fini fiscali, le quote di ammortamento dei beni rivalutati
 possono essere commisurate al nuovo valore ad essi
 attribuito fino ad esaurimento del predetto valore.
 4. Il maggior valore attribuito ai beni in sede di
 rivalutazione si considera riconosciuto ai fini delle
 imposte sui redditi. Tuttavia nel caso di cessione a titolo
 oneroso, di assegnazione ai soci o di destinazione a
 finalita' estranee all'esercizio dell'impresa dei beni
 rivalutati in data anteriore a quella di inizio del terzo
 esercizio successivo a quello nel cui bilancio la
 rivalutazione e' stata eseguita, ai fini della
 determinazione delle plusvalenze o minusvalenze si ha
 riguardo al costo dei beni prima della rivalutazione. In
 tal caso al soggetto che ha effettuato la rivalutazione e'
 attribuito un credito d'imposta ai fini dell'IRPEF o
 dell'IRPEG pari all'ammontare dell'imposta sostitutiva, di
 cui al comma 1, pagata nei precedenti esercizi, riferibile
 ai beni che formano oggetto delle ipotesi medesime.
 5. Dalla data in cui si verificano le ipotesi indicate
 nel secondo periodo del comma 4 i saldi attivi di cui al
 comma 1 dell'art. 4, fino a concorrenza del maggior valore
 attribuito ai beni ivi considerati, non sono soggetti alla
 disciplina di cui ai commi 1, 2 e 3 del medesimo art. 4.
 6. La disposizione di cui al secondo periodo del comma
 4 non si applica nel caso di conferimenti da parte di enti
 o societa' che possono effettuare, ai sensi della legge
 30 luglio 1990, n. 218, operazioni di ristrutturazione,
 anche al fine di costituire un gruppo creditizio.
 7. Per gli enti e le societa' conferitari indicati nel
 comma 6, ai fini dell'applicazione del comma 3 gli esercizi
 sono computati a decorrere da quello nel cui bilancio la
 rivalutazione e' stata eseguita dal conferente.
 8. Nel caso in cui gli enti e le societa' conferitari
 cedano a titolo oneroso, assegnino ai soci o destinino a
 finalita' estranee all'esercizio dell'impresa, prima del
 termine di cui al comma 4, beni rivalutati acquisiti ai
 sensi del comma 6, la differenza tra valore di conferimento
 dei beni ceduti o assegnati o destinati a finalita'
 estranee all'esercizio dell'impresa ed il loro costo prima
 della rivalutazione concorre a formare il reddito
 imponibile delle societa' od enti conferenti che hanno
 operato la rivalutazione; in tal caso, si applica la
 disposizione di cui al terzo periodo del comma 4.
 9. Entro trenta giorni dal momento in cui si sono
 verificate le ipotesi di cui al comma 8, il soggetto
 conferitario e' tenuto ad effettuare apposita comunicazione
 al soggetto conferente allegandone copia alla propria
 dichiarazione dei redditi; in caso di inosservanza si
 applica la pena pecuniaria da 2 a 10 milioni.
 9-bis. Le disposizioni dei commi 8 e 9 non si applicano
 nel caso in cui, per effetto del conferimento dei beni
 rivalutati, nel patrimonio netto della societa'
 conferitaria venga ricostituito, anche ai soli fini
 fiscali, il saldo attivo di rivalutazione per un ammontare
 corrispondente al maggior valore attribuito ai beni
 conferiti. In tal caso le disposizioni di cui al comma 4 si
 applicano nei confronti della societa' conferitaria.
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ART. 4 DEL D.M. 19/4/2002 N. 86
(Saldo attivo di rivalutazione)
In vigore dal 08/05/2002
  1. Anche  ai  fini fiscali il saldo attivo risultante dalla rivalutazione e'
 costituito dall'importo  iscritto  nel  passivo  del  bilancio o rendiconto in  contropartita dei  maggiori  valori  attribuiti ai beni rivalutati e, al netto dell'imposta sostitutiva,  deve  essere  imputato al capitale o accantonato in una apposita  riserva  ai  sensi dell'articolo 13, comma 1, della legge n. 342 del 2000.
   2. Nelle  ipotesi  indicate  nell'articolo  13,  comma 3, della legge n. 342 del 2000,  il  saldo  aumentato dell'imposta sostitutiva concorre a formare la base imponibile  della  societa'  o  dell'ente  ai soli fini delle imposte sul
 reddito. Le  predette  disposizioni  si  applicano  anche ai soggetti indicati nell'articolo 15  di  tale  legge  diversi  da  quelli che fruiscono di regimi semplificati di contabilita'.
 Nell'esercizio in  cui  si  verificano le predette ipotesi, al soggetto che ha eseguito la   rivalutazione   e'  attribuito  un  credito  d'imposta  ai  fini dell'imposta sul  reddito  delle  persone  fisiche  o dell'imposta sul reddito delle persone  giuridiche  pari  all'ammontare dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 12  della  legge  n. 342 del 2000; tale ammontare va computato in riduzione delle  imposte  di  cui  ai  commi 2 e 3 dell'articolo 105 del testo  unico delle  imposte  sui  redditi  approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
   3. Se  le  predette  ipotesi  si  verificano  in  data anteriore a quella di  inizio del   secondo  esercizio  successivo  a  quello  nel  cui  bilancio  la  rivalutazione e'  stata  eseguita, i maggiori valori attribuiti ai beni, dalla  stessa data   e  fino  a  concorrenza  degli  importi  attribuiti  ai  soci  o  partecipanti, si    considerano    fiscalmente    riconosciuti,    in   deroga  all'articolo 3, comma 1, in relazione ai beni indicati dal contribuente.
   4. Nelle  ipotesi  di  cui  all'articolo 13, comma 3, della legge n. 342 del  2000, le  riduzioni  di capitale vanno proporzionalmente imputate alle riserve di rivalutazione  iscritte  ai  sensi  del  citato  articolo 13, comma 1, ed a quelle iscritte  in  bilancio  o  rendiconto  a  norma  di precedenti leggi di rivalutazione.
In vigore dal 08/05/2002

ART. 5 del D.M. 19/04/2002
Riconoscimento fiscale di maggiori valori iscritti in bilancio.
In vigore dal 08/05/2002
1. Il  riconoscimento  fiscale  dei  maggiori valori iscritti nel bilancio o
rendiconto ai   sensi   dell'articolo  14  della  legge  n.  342  del  2000  e l'applicazione della  relativa  imposta  sostitutiva  devono  essere richiesti nella dichiarazione  dei  redditi  dell'esercizio  successivo  a quello chiuso entro il  31  dicembre  2000  e per il quale il termine di presentazione scade successivamente alla data di pubblicazione del presente decreto.
2. Si  applicano  le  disposizioni  di  cui  all'articolo 10 del decreto del
Ministro delle  finanze  13  aprile  2001,  n.  162,  in  cui  il  riferimento contenuto alla  data  del 31 dicembre 1999 deve intendersi fatto alla data del 31 dicembre  2000.  Si  applicano altresi' le disposizioni degli articoli 2, 3 e 4 del presente decreto, in quanto compatibili.
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L. 30/12/2004, N.311 COMMI 475,477 E 478

475. Le riserve e i fondi di cui al comma 473 e i saldi  attivi  di
cui  al  comma  474,  assoggettati   all'imposta   sostitutiva,   non
concorrono a formare il reddito imponibile dell'impresa ovvero  della
societa' e dell'ente e in caso  di  distribuzione  dei  citati  saldi
attivi non spetta il eredito d'imposta  previsto  dal  l'articolo  4,
comma 5, della legge 29 dicembre  1990,  n.  408,  dall'articolo  26,
comma 5, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e dal  l'articolo  13,
comma 5, della legge 21 novembre 2000, n. 342.

477. L'imposta sostitutiva e' indeducibile e puo' essere  imputata,
in tutto o in parte, alle riserve iscritte in bilancio o  rendiconto.
Se l'imposta sostitutiva e' imputata al capitale sociale o  fondo  di
dotazione, la corrispondente riduzione e' operata,  anche  in  deroga
all'articolo  2365  del  codice  civile,  con  le  modalita'  di  cui
all'articolo 2445, secondo comma, del medesimo codice.
478.  Per  la  liquidazione,  l'accertamento,  la  riscossione,   i
rimborsi, le sanzioni e il contenzioso si applicano  le  disposizioni
previste per le imposte sui redditi.

04/02/16

La legge di Stabilità 2016, art. 1, comma 56, legge n. 208/2015

 
La detrazione del costo IVA non si applica per gli immobili acquistati da terzi.

La legge di Stabilità 2016, art. 1, comma 56, legge n. 208/2015:
56. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si
detrae dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, il 50 per cento dell'importo corrisposto per il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto in relazione all'acquisto, effettuato entro il 31 dicembre 2016, di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B ai sensi della normativa vigente, cedute dalle imprese costruttrici delle stesse. La detrazione di cui al precedente periodo e' pari al 50 per cento dell'imposta dovuta sul corrispettivo d'acquisto ed e' ripartita in dieci quote costanti nell'anno in cui sono state sostenute le spese e nei nove periodi d'imposta successivi.
 
Pensiero dello scrivente:
[Il tutto può essere fruito solo dall'effettivo acquirente. Si deve dire  che la norma è molto lacunosa. Prima di tutto è naturale come la detrazione possa essere applicata esclusivamente dal soggetto che sostiene il costo e quindi che effettua materialmente il pagamento dell’IVA e non possono essere figli ed altri. Non sembra essere sufficiente neppure il requisito della convivenza.]



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A corredo abbiamo il Testo unico delle imposte sui redditi del 22 dicembre 1986 n. 917 - Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 1986.
                             
Art. 16-bis (Detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici)
In vigore dal 1 gennaio 2012
1. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 36 per cento delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 48.000 euro per unita' immobiliare, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono
effettuati gli interventi:
a) di cui alle lett. a) b), c) e d) dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
380, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale di cui all'articolo 1117 del codice civile;
b) di cui alle lettere b), c) e d) dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
380, effettuati sulle singole unita' immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, e sulle loro
pertinenze;
c) necessari alla ricostruzione o al ripristino dell'immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, ancorche'
non rientranti nelle categorie di cui alle lettere a) e b) del presente comma, sempreche' sia stato dichiarato lo stato
di emergenza, anche anteriormente alla data di entrata in vigore della presente disposizione;
d) relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprieta' comune;
e) finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla
realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia piu'
avanzata, sia adatto a favorire la mobilita' interna ed esterna all'abitazione per le persone portatrici di handicap in
situazione di gravita', ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
f) relativi all'adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi;
g) relativi alla realizzazione di opere finalizzate alla cablatura degli edifici, al contenimento dell'inquinamento
acustico;
h) relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo
all'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia. Le predette opere possono essere
realizzate anche in assenza di opere edilizie propriamente dette, acquisendo idonea documentazione attestante il
conseguimento di risparmi energetici in applicazione della normativa vigente in materia;
i) relativi all'adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all'esecuzione di opere per la messa in
sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali, per la redazione della documentazione obbligatoria atta a
comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonche' per la realizzazione degli interventi necessari al
rilascio della suddetta documentazione. Gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche e all'esecuzione di
opere per la messa in sicurezza statica devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di
edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici e, ove riguardino i centri storici, devono essere eseguiti
sulla base di progetti unitari e non su singole unita' immobiliari;
l) di bonifica dall'amianto e di esecuzione di opere volte ad evitare gli infortuni domestici.
2. Tra le spese sostenute di cui al comma 1 sono comprese quelle di progettazione e per prestazioni professionali
connesse all'esecuzione delle opere edilizie e alla messa a norma degli edifici ai sensi della legislazione vigente in
materia.
3. La detrazione di cui al comma 1 spetta anche nel caso di interventi di restauro e risanamento conservativo e di
ristrutturazione edilizia di cui alle lettere c) e d) del comma 1 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o
ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano entro sei mesi dalla data di termine dei lavori
alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile. La detrazione spetta al successivo acquirente o
Testo unico del 22 dicembre 1986 n. 917 -
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assegnatario delle singole unita' immobiliari, in ragione di un'aliquota del 36 per cento del valore degli interventi
eseguiti, che si assume in misura pari al 25 per cento del prezzo dell'unita' immobiliare risultante nell'atto pubblico
di compravendita o di assegnazione e, comunque, entro l'importo massimo di 48.000 euro.
4. Nel caso in cui gli interventi di cui al comma 1 realizzati in ciascun anno consistano nella mera prosecuzione di
interventi iniziati in anni precedenti, ai fini del computo del limite massimo delle spese ammesse a fruire della
detrazione si tiene conto anche delle spese sostenute negli stessi anni.
5. Se gli interventi di cui al comma 1 sono realizzati su unita' immobiliari residenziali adibite promiscuamente
all'esercizio dell'arte o della professione, ovvero all'esercizio dell'attivita' commerciale, la detrazione spettante e'
ridotta al 50 per cento.
6. La detrazione e' cumulabile con le agevolazioni gia' previste sugli immobili oggetto di vincolo ai sensi del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ridotte nella misura del 50 per cento.
7. La detrazione e' ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e
in quelli successivi.
8. In caso di vendita dell'unita' immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi di cui al comma 1 la
detrazione non utilizzata in tutto o in parte e' trasferita per i rimanenti periodi di imposta, salvo diverso accordo delle
parti, all'acquirente persona fisica dell'unita' immobiliare. In caso di decesso dell'avente diritto, la fruizione del
beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all'erede che conservi la detenzione materiale e diretta del
bene.
9. Si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro dei lavori
pubblici 18 febbraio 1998, n. 41, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 marzo 1998, n. 60, con il quale e' stato
adottato il "Regolamento recante norme di attuazione e procedure di controllo di cui all'articolo 1 della L. 27
dicembre 1997, n. 449, in materia di detrazioni per le spese di ristrutturazione edilizia".
10. Con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere stabilite ulteriori modalita'
di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo (1).
(1) Testo dell'articolo aggiunto dall'art. 4, comma 1, lettera c) decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201 con le
modifiche recate dalla legge di conversione 22 dicembre 2011 n. 214. Il testo precedente le modifiche della
legge di conversione era il seguente: "1. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 36 per cento delle spese
documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 48.000 euro per unita' immobiliare,
sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo
idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati gli interventi:
a) di cui alle lett. a) b), c) e d) dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,
n. 380, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale di cui all'articolo 1117, n. 1), del codice civile;
b) di cui alle lettere b), c) e d) dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,
n. 380, effettuati sulle singole unita' immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, e sulle loro
pertinenze;
c) necessari alla ricostruzione o al ripristino dell'immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi,
ancorche' non rientranti nelle categorie di cui alle lettere a) e b) del presente comma, sempreche' sia stato
dichiarato lo stato di emergenza;
d) relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprieta' comune;
e) finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla
realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia piu'
avanzata, sia adatto a favorire la mobilita' interna ed esterna all'abitazione per le persone portatrici di handicap in
situazioni di gravita', ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
f) relativi all'adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi;
g) relativi alla realizzazione di opere finalizzate alla cablatura degli edifici, al contenimento dell'inquinamento
acustico;
h) relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare
riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia. Le predette opere possono
essere realizzate anche in assenza di opere edilizie propriamente dette, acquisendo idonea documentazione
attestante il conseguimento di risparmi energetici in applicazione della normativa vigente in materia;
i) relativi all'adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all'esecuzione di opere per la messa in
Testo unico del 22 dicembre 1986 n. 917 -
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sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali, per la redazione della documentazione obbligatoria atta a
comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonche' per la realizzazione degli interventi necessari al
rilascio della suddetta documentazione. Gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche e all'esecuzione di
opere per la messa in sicurezza statica devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di
edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici e, ove riguardino i centri storici, devono essere eseguiti
sulla base di progetti unitari e non su singole unita' immobiliari;
l) di bonifica dall'amianto e di esecuzione di opere volte ad evitare gli infortuni domestici.
2. Tra le spese sostenute di cui al comma 1 sono comprese quelle di progettazione e per prestazioni professionali
connesse all'esecuzione delle opere edilizie e alla messa a norma degli edifici ai sensi della legislazione vigente in
materia.
3. La detrazione di cui al comma 1 spetta anche nel caso di interventi di restauro e risanamento conservativo e di
ristrutturazione edilizia di cui di cui alle lett. c) e d) dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6
, riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione giugno 2001, n. 380 immobiliare e
da cooperative edilizie, che provvedano entro sei mesi dalla data di termine dei lavori alla successiva alienazione o
assegnazione dell'immobile. La detrazione spetta al successivo acquirente o assegnatario delle singole unita'
immobiliari, in ragione di un'aliquota del 36 per cento del valore degli interventi eseguiti, che si assume in misura
pari al 25 per cento del prezzo dell'unita' immobiliare risultante nell'atto pubblico di compravendita o di
assegnazione e, comunque, entro l'importo massimo di 48.000 euro.
4. Nel caso in cui gli interventi di cui al comma 1 realizzati in ciascun anno consistano nella mera prosecuzione di
interventi iniziati in anni precedenti, ai fini del computo del limite massimo delle spese ammesse a fruire della
detrazione si tiene conto anche delle spese sostenute negli stessi anni.
5. Se gli interventi di cui al comma 1 sono realizzati su unita' immobiliari residenziali adibite promiscuamente
all'esercizio dell'arte o della professione, ovvero all'esercizio dell'attivita' commerciale, la detrazione spettante e'
ridotta al 50 per cento.
6. La detrazione e' cumulabile con le agevolazioni gia' previste sugli immobili oggetto di vincolo ai sensi del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ridotte nella misura del 50 per cento.
7. La detrazione e' ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e
in quelli successivi.
8. In caso di vendita dell'unita' immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi di cui al comma 1 la
detrazione non utilizzata in tutto o in parte e' trasferita per i rimanenti periodi di imposta, salvo diverso accordo delle
parti, all'acquirente persona fisica dell'unita' immobiliare. In caso di decesso dell'avente diritto, la fruizione del
beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all'erede che conservi la detenzione materiale e diretta del
bene.
9. Si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro dei lavori
pubblici 18 febbraio 1998, n. 41, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 marzo 1998, n. 60, con il quale e' stato
adottato il "Regolamento recante norme di attuazione e procedure di controllo di cui all'articolo 1 della L. 27
dicembre 1997, n. 449, in materia di detrazioni per le spese di ristrutturazione edilizia".
10. Con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere stabilite ulteriori modalita' di
attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.".
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02/02/16

LEGGE DI STABILITA' COMMA 290

 

All'art. 13 comma a) sono apportate le suddette modifiche:
a)  1.880 euro, se il reddito complessivo non supera 8.000 euro. L’ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 690 euro. Per i rapporti di lavoro a tempo determinato, l’ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 1.380 euro;
Al comma b) sono apportate le seguenti modifiche:
b)  978 euro, aumentata del prodotto tra 902 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 28.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 20.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 8.000 euro ma non a 28.000 euro;

MODIFICHE

290. All'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi,  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.
917, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 3:
      1) alla lettera a), le parole: «1.725 euro» e «7.500 euro» sono
sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «1.783  euro»  e  «7.750
euro»;
      2) la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
  «b) 1.255 euro, aumentata del prodotto fra  528  euro  e  l'importo
corrispondente al rapporto fra 15.000  euro,  diminuito  del  reddito
complessivo, e 7.250 euro, se l'ammontare del reddito complessivo  e'
superiore a 7.750 euro ma non a 15.000 euro»;
    b) al comma 4:
      1) alla lettera a), le parole: «1.783 euro» e «7.750 euro» sono
sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «1.880  euro»  e  «8.000
euro»;
      2) la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
  «b) 1.297 euro, aumentata del prodotto fra  583  euro  e  l'importo
corrispondente al rapporto fra 15.000  euro,  diminuito  del  reddito
complessivo, e 7.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo  e'
superiore a 8.000 euro ma non a 15.000 euro».

29/01/16

LEGGE DI STABLITA' - COMMA 27 E 28 E MODIFICHE SUCC.

27. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 652, terzo periodo, le parole: «per gli anni 2014 e 2015» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2014, 2015, 2016
e 2017»;
b) al comma 653, la parola: «2016» e' sostituita dalla seguente:
«2018».

28. Per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 del presente articolo, i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015.

IL COMMA 27 HA DECISO LE MODIFICHE DA FARE SU QUESTI DUE COMMI 652 E 653:
iniziamo dal:
652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, puo' commisurare la tariffa alle quantita' e qualita' medie ordinarie di rifiuti prodotti per unita' di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attivita' svolte nonche' al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate
dal comune moltiplicando il costo del servizio per unita' di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o piu' coefficienti di produttivita' quantitativa e qualitativa di rifiuti.

653. A partire dal 2016, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.

LEGGE DI STABILITA' (COMMI 21, 22, 23, 24, 25, 26)

21. A decorrere dal 1° gennaio 2016, la determinazione della
rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e
particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E,
è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle
costruzioni, nonchè degli elementi ad essi strutturalmente connessi
che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario
apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari,
congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico
processo produttivo.


22. A decorrere dal 1° gennaio 2016, gli intestatari catastali
degli immobili di cui al comma 21 possono presentare atti di
aggiornamento ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro
delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, per la rideterminazione della
rendita catastale degli immobili gia' censiti nel rispetto dei
criteri di cui al medesimo comma 21.

23. Limitatamente all'anno di imposizione 2016, in deroga
all'articolo 13, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
per gli atti di aggiornamento di cui al comma 22 presentati entro il
15 giugno 2016 le rendite catastali rideterminate hanno effetto dal
1° gennaio 2016.


24. Entro il 30 settembre 2016, l'Agenzia delle entrate comunica al
Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento agli atti di
aggiornamento di cui al comma 23, i dati relativi, per ciascuna
unita' immobiliare, alle rendite proposte e a quelle gia' iscritte in
catasto dal 1° gennaio 2016; il Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, emana, secondo una
metodologia adottata sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali, entro il 31 ottobre 2016, il decreto per ripartire il
contributo annuo di 155 milioni di euro attribuito ai comuni a titolo
di compensazione del minor gettito per l'anno 2016. A decorrere
dall'anno 2017, il contributo annuo di 155 milioni di euro e'
ripartito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro dell'interno e secondo una metodologia
adottata sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, da
emanare, entro il 30 giugno 2017, sulla base dei dati comunicati,
entro il 31 marzo 2017, dall'Agenzia delle entrate al Ministero
dell'economia e delle finanze e relativi, per ciascuna unita'
immobiliare, alle rendite proposte nel corso del 2016 ai sensi del
comma 22 e a quelle gia' iscritte in catasto al 1° gennaio 2016.

25. L'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e'
abrogato [Art. 11 Imposta municipale secondaria
1. L'imposta municipale secondaria e' introdotta, a decorrere
dall'anno 2014, con deliberazione del consiglio comunale, per
sostituire le seguenti forme di prelievo: la tassa per l'occupazione
di spazi ed aree pubbliche, il canone di occupazione di spazi ed aree
pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicita' e i diritti sulle
pubbliche affissioni, il canone per l'autorizzazione
all'installazione dei mezzi pubblicitari. L'addizionale per
l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza e'
abolita a decorrere dall'introduzione del tributo di cui al presente
articolo.
2. Con regolamento, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1,
della citata legge n. 400 del 1988, d'intesa con la Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali, e' dettata la disciplina generale
dell'imposta municipale secondaria, in base ai seguenti criteri:
a) il presupposto del tributo e' l'occupazione dei beni
appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei comuni,
nonche' degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico,
anche a fini pubblicitari;
b) soggetto passivo e' il soggetto che effettua l'occupazione; se
l'occupazione e' effettuata con impianti pubblicitari, e' obbligato
in solido il soggetto che utilizza l'impianto per diffondere il
messaggio pubblicitario;
c) l'imposta e' determinata in base ai seguenti elementi:
1) durata dell'occupazione;
2) entita' dell'occupazione, espressa in metri quadrati o lineari;
3) fissazione di tariffe differenziate in base alla tipologia ed
alle finalita' dell'occupazione, alla zona del territorio comunale
oggetto dell'occupazione ed alla classe demografica del comune;
d) le modalita' di pagamento, i modelli della dichiarazione,
l'accertamento, la riscossione coattiva, i rimborsi, le sanzioni, gli
interessi ed il contenzioso sono disciplinati in conformita' con
quanto previsto dall'articolo 9, commi 4, 6 e 7, del presente decreto
legislativo;
e) l'istituzione del servizio di pubbliche affissioni non e'
obbligatoria e sono individuate idonee modalita', anche alternative
all'affissione di manifesti, per l'adeguata diffusione degli annunci
obbligatori per legge, nonche' per l'agevolazione della diffusione di
annunci di rilevanza sociale e culturale;
f) i comuni, con proprio regolamento da adottare ai sensi
dell'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997,
hanno la facolta' di disporre esenzioni ed agevolazioni, in modo da
consentire anche una piu' piena valorizzazione della sussidiarieta'
orizzontale, nonche' ulteriori modalita' applicative del tributo.]

26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione
tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza
pubblica, per l'anno 2016 e' sospesa l'efficacia delle leggi
regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui
prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle
regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli
di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Sono fatte salve,
per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1,
comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2,
commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonche'
la possibilita' di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini
dell'accesso alle anticipazioni di liquidita' di cui agli articoli 2
e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi
rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si
applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma
639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ne' per gli enti locali
che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del
testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o
il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo
testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

28/01/16

LEGGE DI STABILITA' DEL 2016 COMMA 18 E RIFERIMENTI DI LEGGE

ilcommercialistareale.blogspot.com

legge di stabilità:
 
18. All'articolo 20 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. A decorrere dall'anno 2016, il contributo straordinario a
favore degli enti di cui al comma 1 e' commisurato al 40 per cento dei trasferimenti erariali attribuiti per l'anno 2010, nel limite
degli stanziamenti finanziari previsti e comunque in misura non
superiore a 2 milioni di euro per ciascun beneficiario. Con decreto
di natura non regolamentare del Ministro dell'interno, sentita la
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, sono disciplinate le
modalita' di riparto del contributo, prevedendo che in caso di
fabbisogno eccedente le disponibilita' sia data priorita' alle
fusioni o incorporazioni aventi maggiori anzianita' e che le
eventuali disponibilita' eccedenti rispetto al fabbisogno determinato
ai sensi del primo periodo siano ripartite a favore dei medesimi enti
in base alla popolazione e al numero dei comuni originari»;
b) al comma 3, le parole: «di cui al comma 1» sono sostituite
dalle seguenti: «di cui ai commi 1 e 1-bis».

26/01/16

LEGGE DI STABILITA' "CASI IN CUI NON SI APPLICA L'ESENZIONE" COMMA 16 DELL'ART. 1

16. Il comma 15-bis dell'articolo 19 del citato decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, e' sostituito dal seguente:
«15-bis. L'imposta di cui al comma 13 non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa e alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, ad eccezione delle unita' immobiliari che in Italia risultano classificate nelle categorie catastali A/1,
A/8 e A/9, per le quali si applica l'aliquota nella misura ridotta dello 0,4 per cento e la detrazione, fino a concorrenza del suo ammontare, di euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e'
adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica».

L'impatto dell'a.i. generativa nella contabilità

Devi copiare ed incollare sulla stringa di internet il link di seguito per vedere tale documento da me creato: https://gamma.app/docs/LIA-Ge...