12/01/17
Equitalia e Cartelle notificate nel 2017 non valide.
Attenzione dovreste controllare bene le date poiché alcune cartelle ricevute nel 2017 e relative al 2011 non sono valide.
Infatti per l'ufficio vale la data di consegna alla posta ciò significa quando consegnano materialmente la cartella al post office.
Invece per il nostro caso, quello del destinatario, vale quella di ricezione dell'atto.
Sono fuori termine gli atti notificati a decadenza gli accertamenti su redditi, Iva e Irap notificati a gennaio 2017 per:
Accertamenti del 2015 devono essere notificati entro e non oltre il 31 dicembre del 4° anno successivo rispetto all'anno in cui viene inviata la dichiarazione.
Accertamenti del 2016 devono essere notificati entro e non oltre il 31 dicembre del 5° anno successivo rispetto all'anno in cui viene inviata la dichiarazione.
Le dichiarazioni poi possono essere integrate anche con Favor Rei da ultima questa norma art. 5 del DL 193/2016 che ha modificato la normativa precedente che non contemplava questo caso. Ad esempio la dichiarazione del 2012 potrà essere integrata a favore o sfavore entro il 31 dicembre 2017.
Per eccepire la decadenza bisogna presentare ricorso alla CTP o un reclamo (mediazione) se inferiore a € 20.000,00.
11/01/17
09/01/17
Marketing e mancato obiettivo aziendale
Gentili potenziali clienti,
se la combinazione fatturato/espansione dell'azienda è ben strutturata nulla vi è da dire, ma se l'azienda non ha lo stretto collegamento di questi due fattori, è chiaro che non riesce ad emergere dalle difficoltà accumulatesi.
Pertanto si dovrà controllare la struttura della vostra azienda e questo non è possibile attuarlo da soli, ma accanto ci vuole un professionista esperto che deve in primis cercare di aiutare il cliente azienda e ci offriamo noi, per porlo nella condizione di rinascere con le opportune misure da prendere.
Cerchiamo di essere presenti entro breve termine e prendiamo comunque appuntamento presentandoci presso di voi e ci occupiamo di sviluppare una prima analisi che naturalmente non sarà gratis.
Distinti saluti Marco Ruggeri
22/12/16
Segreto professionale e ricorso alla magistratura ordinaria
Il significato che si è ottenuto con la sentenza n. 8587/2016 e precisamente del 2/5/2016 la Cassazione a Sezioni Unite ha confermato che la violazione del segreto professionale rappresenta una possibile lesione del diritto soggettivo del cliente di non subire verifiche fiscali al di fuori dei casi previsti dalla legge.
Se veniva trovato un qualche documento dentro lo studio relativo al proprio cliente e i documenti vengano a conoscenza dell'Amministrazione finanziaria per poi riscontrarne una emissione di fattura per le prestazioni eseguite (venendo a conoscenza della questione tramite lettere, fogli, mail).
Alcune delle informazioni acquisite possano essere usate contro il cliente, l'unica possibilità è nell'eccepire il segreto professionale che impedisce il controllo del documento sia l'acquisizione di notizie.
Precedentemente alla sentenza non si aveva una vera e reale tutela, ma bisognava fare ricorso tributario impugnando l'accertamento successivo alla verifica e se non fosse stato fatto il ricorso la violazione delle garanzie del professionista rimaneva privo di validità.
Le Sezioni Unite della Cassazione hanno stabilito che la violazione del segreto professionale rappresenta una possibile lesione del diritto del contribuente di non subire verifiche fiscali fuori dai casi previsti dalla Legge e ci si può rivolgere alla Magistratura Ordinaria ottenendo anche un provvedimento di urgenza per sospende l'attività ritenuta lesiva.
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