Capo I
Disposizioni in materia di trasparenza dei pagamenti
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76, 87, quinto comma, e 117, secondo comma,
della Costituzione;
Vista la direttiva 2013/34/UE del 26 giugno 2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci
consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese,
recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE
del Consiglio;
Vista la direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 maggio 2006 relativa alle revisioni legali dei conti
annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE
e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del
Consiglio;
Visto il regolamento (CE) del 19 luglio 2002, n. 1606/2002 del
Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'applicazione di
principi contabili internazionali;
Vista la legge 7 ottobre 2014, n. 154, legge di delegazione europea
secondo semestre, recante delega al Governo per il recepimento delle
direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea,
in particolare l'articolo 1, commi 1 e 3, e l'allegato B;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali
sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione
della normativa e delle politiche dell'Unione europea;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, recante
attuazione della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 maggio 2006 relativa alle revisioni legali dei conti
annuali e dei conti consolidati;
Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, recante
esercizio delle opzioni previste dall'articolo 5 del regolamento (CE)
n. 1606/2002 in materia di principi contabili internazionali;
Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, recante
attuazione della direttiva 91/674/CEE in materia di conti annuali e
consolidati delle imprese di assicurazione;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, recante
attuazione della direttiva 86/635/CEE, relativa ai conti annuali ed
ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari,
e della direttiva 89/117/CEE, relativa agli obblighi in materia di
pubblicita' dei documenti contabili delle succursali, stabilite in
uno Stato membro, di enti creditizi ed istituti finanziari con sede
sociale fuori di tale Stato membro;
Visto il decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, recante
attuazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE in materia
societaria, relative ai conti annuali e consolidati;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 18 maggio 2015;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 6 agosto 2015;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri
degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della
giustizia e dello sviluppo economico;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Definizioni
1. Ai soli fini del presente Capo si intendono per:
a) «enti di interesse pubblico»: gli enti indicati dall'articolo
16, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;
b) «Governo»: qualsiasi autorita' nazionale, regionale o locale di
uno Stato membro o di un Paese terzo, compresi i Ministeri, gli
organismi governativi e le agenzie, nonche' le imprese su di cui i
suddetti soggetti esercitano un controllo analogo a quello previsto
dalla direttiva 2013/34/UE ai fini dell'obbligo di redigere il
bilancio consolidato;
c) «grande societa'»: la societa' che alla data di chiusura del
bilancio abbia superato almeno due dei seguenti limiti dimensionali:
1) totale dello stato patrimoniale: 20.000.000 di euro;
2) ricavi netti delle prestazioni: 40.000.000 di euro;
3) numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio: 250;
d) «gruppo di medie dimensioni»: il gruppo costituito da una
societa' madre e una o piu' societa' figlie, il cui bilancio
consolidato soddisfi almeno due dei seguenti criteri:
1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale inferiore a
20.000.000 di euro;
2) totale dei ricavi netti delle vendite e delle prestazioni
inferiore a 40.000.000 di euro;
3) numero medio di dipendenti occupati in media durante l'esercizio
inferiore a 250;
e) «societa' madre»: l'impresa tenuta alla redazione del bilancio
consolidato ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, o
alla redazione del bilancio consolidato secondo i principi contabili
internazionali se ricompresa nell'ambito di applicazione del decreto
legislativo 28 febbraio 2005, n. 38;
f) «societa' figlia»: l'impresa inclusa nel perimetro di
consolidamento di un'altra impresa ai sensi del decreto legislativo 9
aprile 1991, n. 127, o nel perimetro di consolidamento di un'impresa
tenuta alla redazione del bilancio consolidato secondo i principi
contabili internazionali in quanto ricompresa nell'ambito di
applicazione del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38;
g) «societa' madre europea»: societa' soggetta al diritto di un
altro Stato membro dell'Unione europea e tenuta alla redazione del
bilancio consolidato ai sensi della direttiva 2013/34/UE;
h) «industria estrattiva»: le attivita' economiche di cui alla
sezione B, divisioni da 05 a 08, dell'allegato I del regolamento (CE)
n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre
2006;
i) «utilizzo delle aree forestali primarie»: le attivita'
economiche di cui alla sezione A, divisione 02, dell'allegato I del
regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio
del 20 dicembre 2006;
l) «pagamento»: ogni importo effettivamente versato nell'esercizio
finanziario, connesso allo svolgimento delle attivita' di cui alle
lettere h) ed i), in denaro o in natura, da una societa' operante
negli ambiti di cui alle lettere h) e i) a favore di uno dei soggetti
ricompresi nella definizione di «Governo» di cui alla lettera b), a
titolo di:
1) diritti di produzione;
2) imposte sul reddito, sulla produzione o sui profitti delle
imprese, ad esclusione delle imposte sul consumo quali le imposte sul
valore aggiunto, le imposte sul reddito delle persone fisiche, o le
imposte sulle vendite;
3) royalties;
4) dividendi versati a titolo di royalties o diritti di produzione,
con esclusione di quelli invece corrisposti in quanto azionista;
5) premi di firma, di scoperta e di produzione;
6) diritti e altri corrispettivi per licenze o concessioni, canoni
di locazione, commissioni di accesso;
7) realizzazione di infrastrutture o miglioramento di esistenti;
m) «progetto»: attivita' operativa regolata da contratti,
licenze, contratti di locazione, concessioni o accordi legali ad essi
assimilabili che, sia singolarmente sia nel caso in cui siano
sostanzialmente interconnessi dal punto di vista operativo o
geografico, costituiscono il fondamento di una o piu' obbligazione di
pagamento verso un Governo.
Art. 2
Ambito di applicazione
1. Le grandi societa' e gli enti di interesse pubblico operanti in
uno dei settori di cui all'articolo 1, comma 1, lettere h) ed i),
redigono per ogni esercizio finanziario una relazione sui pagamenti
effettuati ai governi conforme a quanto previsto dall'articolo 3.
2. Le grandi societa' e gli enti di interesse pubblico operanti in
uno dei settori di cui all'articolo 1, comma 1, lettere h) ed i),
redigono per ogni esercizio finanziario una relazione consolidata sui
pagamenti effettuati ai governi conforme a quanto previsto
dall'articolo 3, al ricorrere delle seguenti condizioni:
a) sono societa' madri;
b) almeno una delle societa' figlie opera in uno dei settori di cui
all'articolo 1, comma 1, lettere h) ed i), ed e' altresi' tenuta alla
redazione della relazione di cui al comma 1.
Art. 3
Contenuto della relazione sui pagamenti ai governi
1. La relazione contiene, per ciascun esercizio finanziario, le
seguenti informazioni:
a) l'importo totale dei pagamenti effettuati a favore di ciascuno
dei soggetti ricompresi nella definizione di governo di cui
all'articolo 1, comma 1, lettera b), suddivisi per appartenenza ad
uno Stato membro dell'Unione europea o ad un Paese terzo che non vi
appartiene;
b) l'importo totale per tipo di pagamento effettuato a ciascun
governo;
c) l'elencazione e l'importo dei pagamenti attribuibili a ciascun
progetto.
2. I pagamenti inferiori a centomila euro effettuati nell'esercizio
sono esclusi dalla relazione, sia che si tratti di pagamenti singoli
sia che si tratti di pagamenti correlati tra loro.
3. L'indicazione dei pagamenti e' effettuata con riferimento alla
sostanza dei contratti o delle altre obbligazioni da cui hanno
origine ed alle attivita' ed ai progetti a cui si riferiscono, non
ricorrendo a suddivisioni o aggregazioni che pregiudichino la
qualita' delle informazioni o l'assolvimento stesso degli obblighi
previsti dal presente capo.
4. I pagamenti effettuati dalle societa' in ragione di obblighi ad
esse imposti a livello di entita' possono non essere indicati a
livello di progetto.
5. I pagamenti in natura effettuati ai governi sono indicati in
valore illustrando i criteri applicati per determinarlo. L'ulteriore
indicazione in termini di quantita' e' effettuata quando risulti
opportuna per finalita' di chiarezza.
Art. 4
Esenzioni e regime di equivalenza
1. Una societa' non e' soggetta all'obbligo di redigere la
relazione sui pagamenti ai governi qualora ricorra una delle seguenti
condizioni:
a) i pagamenti ai Governi da essa effettuati sono inclusi nella
relazione consolidata redatta da un'altra societa' ai sensi
dell'articolo 2, comma 2;
b) i pagamenti ai Governi da essa effettuati sono inclusi nella
relazione consolidata sui pagamenti ai Governi redatta da un'altra
societa' madre europea che la include nel suo perimetro di
consolidamento.
2. L'obbligo di redigere la relazione consolidata sui pagamenti ai
Governi non sussiste qualora:
a) la societa' madre che redige il bilancio consolidato e' a capo
di un gruppo di medie dimensioni e nessun ente di interesse pubblico
e' ricompreso nell'ambito di consolidamento;
b) la societa' madre e' inclusa nel perimetro di consolidamento di
un'impresa madre europea soggetta al diritto di un altro Stato membro
dell'Unione europea.
3. La societa' madre, anche nel caso in cui si tratti di un ente di
interesse pubblico, tenuta alla redazione della relazione consolidata
sui pagamenti ai Governi puo' escludere da essa i pagamenti
effettuati da una sua societa' figlia qualora:
a) l'esercizio effettivo dei diritti sull'attivo o sulla gestione
della societa' figlia e' soggetto a gravi e durature restrizioni;
b) in casi eccezionali, non e' possibile ottenere tempestivamente,
o senza spese sproporzionate, le necessarie informazioni;
c) le azioni o le quote della societa' figlia sono possedute
esclusivamente allo scopo della successiva alienazione.
4. L'obbligo di redigere la relazione consolidata sui pagamenti ai
governi e' di conseguenza escluso qualora la totalita' delle societa'
figlie ricada nelle fattispecie di cui al comma 3, lettere a), b) e
c).
5. Fatti salvi gli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 5,
comma 1, sono esentate dall'obbligo di redigere le relazioni sui
pagamenti ai Governi secondo quanto previsto dal presente Capo, su
base sia individuale sia consolidate, le societa' che redigono e
pubblicano analoghe relazioni in conformita' agli obblighi derivanti
da regimi di informativa di Paesi terzi ritenuti equivalenti ai sensi
degli articoli 46 e 47 della direttiva 2013/34/UE.
Art. 5
Pubblicita' e sanzioni
1. Le relazioni sui pagamenti ai Governi previste dall'articolo 2,
redatte su base individuale o consolidata, sono depositate, corredate
dalle ulteriori relazioni di cui al comma 3, a cura degli
amministratori della societa', presso l'ufficio del registro delle
imprese ove l'impresa ha la sua sede o una rappresentanza stabile. Il
deposito avviene entro sei mesi dalla data di chiusura
dell'esercizio. Le modalita' per l'accesso e l'estrazione dei dati
relativi alle relazioni da parte dei soggetti terzi non comportano
oneri di qualunque natura piu' gravosi rispetto a quanto previsto per
i dati di bilancio. Le relazioni restano disponibili al pubblico per
un periodo di dieci anni dalla prima pubblicazione.
2. La responsabilita' di garantire che le relazioni siano redatte e
pubblicate in conformita' a quanto prescritto dal presente capo
compete agli amministratori della societa' che, a tal fine, agiscono
secondo criteri di professionalita' e diligenza.
3. Gli amministratori della societa' che omettono di depositare le
relazioni di cui all'articolo 2, ovvero che depositano relazioni che
contengono informazioni non veritiere sono puniti con l'arresto sino
a un anno e con l'ammenda fino a centoventimila euro.
4. Salvo che il fatto costituisca reato ai sensi del comma 3,
quando il deposito presso il registro delle imprese delle relazioni
di cui all'articolo 2 avviene entro sessanta giorni dalla scadenza
del termine prescritto, agli amministratori della societa' si applica
la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 2630 del
codice civile, primo comma, primo periodo. Il deposito successivo al
sessantesimo giorno dalla scadenza del termine prescritto e'
equiparato al mancato deposito di cui al comma 3.
Capo II
Disposizioni in materia di bilancio di esercizio e consolidato
Art. 6
Modifiche al codice civile
1. All'articolo 2357-ter del codice civile, il terzo comma e'
sostituito dal seguente: «L'acquisto di azioni proprie comporta una
riduzione del patrimonio netto di eguale importo, tramite
l'iscrizione nel passivo del bilancio di una specifica voce, con
segno negativo.».
2. All'articolo 2423 del codice civile sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al primo comma, dopo le parole: «dal conto economico» sono
inserite le seguenti: «, dal rendiconto finanziario»;
b) dopo il terzo comma e' inserito il seguente: «Non occorre
rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione,
presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti
irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e
corretta. Rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta
delle scritture contabili. Le societa' illustrano nella nota
integrativa i criteri con i quali hanno dato attuazione alla presente
disposizione.».
3. Al primo comma dell'articolo 2423-bis del codice civile sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al numero 1) le parole: «, nonche' tenendo conto della funzione
economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato» sono
soppresse;
b) dopo il numero 1) e' inserito il seguente: «1-bis) la
rilevazione e la presentazione delle voci e' effettuata tenendo conto
della sostanza dell'operazione o del contratto».
4. Al primo comma dell'articolo 2424 del codice civile, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicita'»
sono sostituite dalle seguenti: «2) costi di sviluppo;»;
b) le parole: «d) altre imprese;» sono sostituite dalle seguenti:
«d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti;» e dopo la
medesima lettera e' aggiunta la seguente: «d-bis) altre imprese;»;
c) le parole: «2) crediti: a) verso imprese controllate; b) verso
imprese collegate; c) verso controllanti; d) verso altri;» sono
sostituite dalle seguenti: «2) crediti: a) verso imprese controllate;
b) verso imprese collegate; c) verso controllanti; d) verso imprese
sottoposte al controllo delle controllanti; d-bis) verso altri;»;
d) le parole: «4) azioni proprie, con indicazioni anche del valore
nominale complessivo;» sono sostituite dalle seguenti: «4) strumenti
finanziari derivati attivi;»;
e) le parole: «4-bis) crediti tributari; 4-ter) imposte anticipate;
5) verso altri;» sono sostituite dalle seguenti: «5) verso imprese
sottoposte al controllo delle controllanti; 5-bis) crediti tributari;
5-ter) imposte anticipate; 5-quater) verso altri;»;
f) dopo le parole: «3) partecipazioni in imprese controllanti» sono
inserite le seguenti: «3-bis) partecipazioni in imprese sottoposte al
controllo delle controllanti;» e le parole: «5) azioni proprie, con
indicazione anche del valore nominale complessivo;» sono sostituite
dalle seguenti: «5) strumenti finanziari derivati attivi;»;
g) le parole: «D) Ratei e risconti, con separata indicazione del
disaggio su prestiti.» sono sostituite dalle seguenti: «D) Ratei e
risconti.»;
h) le parole: «VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio. VII
- Altre riserve, distintamente indicate. VIII - Utili (perdite)
portati a nuovo. IX - Utile (perdita) dell'esercizio.» sono
sostituite dalle seguenti: «VI - Altre riserve, distintamente
indicate. VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi
finanziari attesi. VIII - Utili (perdite) portati a nuovo. IX - Utile
(perdita) dell'esercizio. X - Riserva negativa per azioni proprie in
portafoglio.»;
i) le parole: «2) per imposte, anche differite; 3) altri.» sono
sostituite dalle seguenti: «2) per imposte, anche differite; 3)
strumenti finanziari derivati passivi; 4) altri.»;
l) dopo le parole: «11) debiti verso controllanti» sono inserite le
seguenti: «11-bis) debiti verso imprese sottoposte al controllo delle
controllanti;»;
m) le parole: «E) Ratei e risconti, con separata indicazione
dell'aggio su prestiti.» sono sostituite dalle seguenti: «E) Ratei e
risconti.»;
n) il terzo comma e' abrogato.
5. All'articolo 2424-bis del codice civile, dopo il sesto comma, e'
aggiunto il seguente: «Le azioni proprie sono rilevate in bilancio a
diretta riduzione del patrimonio netto, ai sensi di quanto disposto
dal terzo comma dell'articolo 2357-ter.».
6. All'articolo 2425 del codice civile sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) dopo le parole: «15) proventi da partecipazioni, con separata
indicazione di quelli relativi a imprese controllate e collegate»
sono aggiunte le seguenti: «e di quelli relativi a controllanti e a
imprese sottoposte al controllo di queste ultime»;
b) dopo le parole: «a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni,
con separata indicazione di quelli da imprese controllate e
collegate, di quelli da controllanti» sono aggiunte le seguenti: «e
da imprese sottoposte al controllo di queste ultime»;
c) dopo le parole: «d) proventi diversi dai precedenti, con
separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate, di
quelli da controllanti» sono aggiunte le seguenti: «e da imprese
sottoposte al controllo di queste ultime»;
d) le parole: «D) Rettifiche di valore di attivita' finanziarie:»
sono sostituite dalle seguenti: «D) Rettifiche di valore di attivita'
e passivita' finanziarie:»;
e) dopo le parole: «18) rivalutazioni: a) di partecipazioni; b) di
immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni; c)
di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono
partecipazioni;» sono aggiunte le seguenti: «d) di strumenti
finanziari derivati;»;
f) dopo le parole: «19) svalutazioni: a) di partecipazioni; b) di
immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni; c)
di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono
partecipazioni.» sono aggiunte le seguenti: «d) di strumenti
finanziari derivati;»;
g) le parole: «E) Proventi e oneri straordinari: 20) proventi, con
separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi
non sono iscrivibili al n. 5); 21) oneri, con separata indicazione
delle minusvalenze da alienazioni, i cui effetti contabili non sono
iscrivibili al n. 14), e delle imposte relative a esercizi
precedenti. Totale delle partite straordinarie (20-21). Risultato
prima delle imposte (A-B+-C+-D+-E); 22) imposte sul reddito
dell'esercizio, correnti, differite e anticipate; 23) utile (perdite)
dell'esercizio.» sono sostituite dalle seguenti:» Risultato prima
delle imposte (A-B+-C+-D); 20) imposte sul reddito dell'esercizio,
correnti, differite e anticipate; 21) utile (perdite)
dell'esercizio.».
7. Dopo l'articolo 2425-bis del codice civile e' inserito il
seguente:
«Art. 2425-ter (Rendiconto finanziario). - Dal rendiconto
finanziario risultano, per l'esercizio a cui e' riferito il bilancio
e per quello precedente, l'ammontare e la composizione delle
disponibilita' liquide, all'inizio e alla fine dell'esercizio, ed i
flussi finanziari dell'esercizio derivanti dall'attivita' operativa,
da quella di investimento, da quella di finanziamento, ivi comprese,
con autonoma indicazione, le operazioni con i soci.».
8. All'articolo 2426 del codice civile sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al numero 1) del primo comma, dopo le parole: «interna o presso
terzi;» sono aggiunte le seguenti: «le immobilizzazioni rappresentate
da titoli sono rilevate in bilancio con il criterio del costo
ammortizzato, ove applicabile;»;
b) al numero 3) del primo comma la parola: «; questo» e' sostituita
dalle seguenti: «. Il minor valore» e dopo le parole: «rettifica
effettuata» sono aggiunte le seguenti: «; questa disposizione non si
applica a rettifiche di valore relative all'avviamento»;
c) al numero 4) del primo comma dopo le parole: «superiore al
valore corrispondente del patrimonio netto» sono inserite le
seguenti: «riferito alla data di acquisizione o»;
d) il numero 5) del primo comma e' sostituito dal seguente: «5) i
costi di impianto e di ampliamento e i costi di sviluppo aventi
utilita' pluriennale possono essere iscritti nell'attivo con il
consenso, ove esistente, del collegio sindacale. I costi di impianto
e ampliamento devono essere ammortizzati entro un periodo non
superiore a cinque anni. I costi di sviluppo sono ammortizzati
secondo la loro vita utile; nei casi eccezionali in cui non e'
possibile stimarne attendibilmente la vita utile, sono ammortizzati
entro un periodo non superiore a cinque anni. Fino a che
l'ammortamento dei costi di impianto e ampliamento e di sviluppo non
e' completato possono essere distribuiti dividendi solo se residuano
riserve disponibili sufficienti a coprire l'ammontare dei costi non
ammortizzati;»;
e) al numero 6) del primo comma le parole: «e deve essere
ammortizzato entro un periodo di cinque anni. E' tuttavia consentito
ammortizzare sistematicamente l'avviamento in un periodo di durata
superiore, purche' esso non superi la durata per l'utilizzazione di
questo attivo e ne sia data adeguata motivazione nella nota
integrativa;» sono sostituite dalle seguenti: «. L'ammortamento
dell'avviamento e' effettuato secondo la sua vita utile; nei casi
eccezionali in cui non e' possibile stimarne attendibilmente la vita
utile, e' ammortizzato entro un periodo non superiore a dieci anni.
Nella nota integrativa e' fornita una spiegazione del periodo di
ammortamento dell'avviamento;»;
f) il numero 7) del primo comma e' sostituito dal seguente: «7) il
disaggio e l'aggio su prestiti sono rilevati secondo il criterio
stabilito dal numero 8);»;
g) il numero 8) del primo comma e' sostituito dal seguente: «8) i
crediti e i debiti sono rilevati in bilancio secondo il criterio del
costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale e, per quanto
riguarda i crediti, del valore di presumibile realizzo;»;
h) il numero 8-bis) del primo comma e' sostituito dal seguente:
«8-bis) le attivita' e passivita' monetarie in valuta sono iscritte
al cambio a pronti alla data di chiusura dell'esercizio; i
conseguenti utili o perdite su cambi devono essere imputati al conto
economico e l'eventuale utile netto e' accantonato in apposita
riserva non distribuibile fino al realizzo. Le attivita' e passivita'
in valuta non monetarie devono essere iscritte al cambio vigente al
momento del loro acquisto;»;
i) dopo il numero 11) del primo comma e' inserito il seguente:
«11-bis) gli strumenti finanziari derivati, anche se incorporati in
altri strumenti finanziari, sono iscritti al fair value. Le
variazioni del fair value sono imputate al conto economico oppure, se
lo strumento copre il rischio di variazione dei flussi finanziari
attesi di un altro strumento finanziario o di un'operazione
programmata, direttamente ad una riserva positiva o negativa di
patrimonio netto; tale riserva e' imputata al conto economico nella
misura e nei tempi corrispondenti al verificarsi o al modificarsi dei
flussi di cassa dello strumento coperto o al verificarsi
dell'operazione oggetto di copertura. Gli elementi oggetto di
copertura contro il rischio di variazioni dei tassi di interesse o
dei tassi di cambio o dei prezzi di mercato o contro il rischio di
credito sono valutati simmetricamente allo strumento derivato di
copertura; si considera sussistente la copertura in presenza, fin
dall'inizio, di stretta e documentata correlazione tra le
caratteristiche dello strumento o dell'operazione coperti e quelle
dello strumento di copertura. Non sono distribuibili gli utili che
derivano dalla valutazione al fair value degli strumenti finanziari
derivati non utilizzati o non necessari per la copertura. Le riserve
di patrimonio che derivano dalla valutazione al fair value di
derivati utilizzati a copertura dei flussi finanziari attesi di un
altro strumento finanziario o di un'operazione programmata non sono
considerate nel computo del patrimonio netto per le finalita' di cui
agli articoli 2412, 2433, 2442, 2446 e 2447 e, se positive, non sono
disponibili e non sono utilizzabili a copertura delle perdite.»;
l) il numero 12) del primo comma e' abrogato;
m) dopo il primo comma sono aggiunti i seguenti:
«Ai fini della presente Sezione, per la definizione di "strumento
finanziario", di "attivita' finanziaria" e "passivita' finanziaria",
di "strumento finanziario derivato", di "costo ammortizzato", di
"fair value", di "attivita' monetaria" e "passivita' monetaria",
"parte correlata" e "modello e tecnica di valutazione generalmente
accettato" si fa riferimento ai principi contabili internazionali
adottati dall'Unione europea.
Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del primo comma,
numero 11-bis), sono considerati strumenti finanziari derivati anche
quelli collegati a merci che conferiscono all'una o all'altra parte
contraente il diritto di procedere alla liquidazione del contratto
per contanti o mediante altri strumenti finanziari, ad eccezione del
caso in cui si verifichino contemporaneamente le seguenti condizioni:
a) il contratto sia stato concluso e sia mantenuto per soddisfare
le esigenze previste dalla societa' che redige il bilancio di
acquisto, di vendita o di utilizzo delle merci;
b) il contratto sia stato destinato a tale scopo fin dalla sua
conclusione;
c) si prevede che il contratto sia eseguito mediante consegna della
merce.
Il fair value e' determinato con riferimento:
a) al valore di mercato, per gli strumenti finanziari per i quali
e' possibile individuare facilmente un mercato attivo; qualora il
valore di mercato non sia facilmente individuabile per uno strumento,
ma possa essere individuato per i suoi componenti o per uno strumento
analogo, il valore di mercato puo' essere derivato da quello dei
componenti o dello strumento analogo;
b) al valore che risulta da modelli e tecniche di valutazione
generalmente accettati, per gli strumenti per i quali non sia
possibile individuare facilmente un mercato attivo; tali modelli e
tecniche di valutazione devono assicurare una ragionevole
approssimazione al valore di mercato.
Il fair value non e' determinato se l'applicazione dei criteri
indicati al quarto comma non da' un risultato attendibile.».
9. All'articolo 2427 del codice civile sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al numero 3) del primo comma, le parole: «:"costi di ricerca, di
sviluppo e di pubblicita'"» sono sostituite dalle seguenti: «costi di
sviluppo»;
b) al numero 7) del primo comma, dopo le parole: «stato
patrimoniale» le parole: «, quando il loro ammontare sia
apprezzabile» sono soppresse;
c) il numero 9) del primo comma e' sostituito dal seguente: «9)
l'importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle
passivita' potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale, con
indicazione della natura delle garanzie reali prestate; gli impegni
esistenti in materia di trattamento di quiescenza e simili, nonche'
gli impegni assunti nei confronti di imprese controllate, collegate,
nonche' controllanti e imprese sottoposte al controllo di
quest'ultime sono distintamente indicati;»;
d) al numero 10) del primo comma, le parole: «se significativa,»
sono soppresse;
e) il numero 13) del primo comma e' sostituito dal seguente: «13)
l'importo e la natura dei singoli elementi di ricavo o di costo di
entita' o incidenza eccezionali;»;
f) al numero 16) del primo comma dopo le parole: «l'ammontare dei
compensi» sono inserite le seguenti: «, delle anticipazioni e dei
crediti concessi agli» e dopo le parole: «ciascuna categoria» sono
inserite le seguenti :», precisando il tasso d'interesse, le
principali condizioni e gli importi eventualmente rimborsati,
cancellati o oggetto di rinuncia, nonche' gli impegni assunti per
loro conto per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate,
precisando il totale per ciascuna categoria»;
g) al numero 18) del primo comma, dopo le parole: «obbligazioni
convertibili in azioni» sono inserite le seguenti: «, i warrants, le
opzioni»;
h) al numero 22-bis) del primo comma, dopo le parole: «qualora le
stesse», le parole: «siano rilevanti e» sono soppresse;
i) dopo il numero 22-ter) del primo comma sono aggiunti i seguenti:
«22-quater) la natura e l'effetto patrimoniale, finanziario ed
economico dei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura
dell'esercizio; 22-quinquies) il nome e la sede legale dell'impresa
che redige il bilancio consolidato dell'insieme piu' grande di
imprese di cui l'impresa fa parte in quanto impresa controllata,
nonche' il luogo in cui e' disponibile la copia del bilancio
consolidato; 22-sexies) il nome e la sede legale dell'impresa che
redige il bilancio consolidato dell'insieme piu' piccolo di imprese
di cui l'impresa fa parte in quanto impresa controllata nonche' il
luogo in cui e' disponibile la copia del bilancio consolidato;
22-septies) la proposta di destinazione degli utili o di copertura
delle perdite;»;
l) il secondo comma e' sostituito dal seguente: «Le informazioni in
nota integrativa relative alle voci dello stato patrimoniale e del
conto economico sono presentate secondo l'ordine in cui le relative
voci sono indicate nello stato patrimoniale e nel conto economico.».
10. All'articolo 2427-bis del codice civile sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) alla rubrica, le parole: «valore equo «fair value»» sono
sostituite dalle seguenti: «fair value»;
b) al primo comma, numero 1), dopo le parole: «b) informazioni
sulla loro entita' e sulla loro natura» sono aggiunte le seguenti: «,
compresi i termini e le condizioni significative che possono
influenzare l'importo, le scadenze e la certezza dei flussi
finanziari futuri; b-bis) gli assunti fondamentali su cui si basano i
modelli e le tecniche di valutazione, qualora il fair value non sia
stato determinato sulla base di evidenze di mercato; b-ter) le
variazioni di valore iscritte direttamente nel conto economico,
nonche' quelle imputate alle riserve di patrimonio netto; b-quater)
una tabella che indichi i movimenti delle riserve di fair value
avvenuti nell'esercizio.»;
c) i commi 2, 3 e 4 sono abrogati.
11. All'articolo 2428, terzo comma, del codice civile, il numero 5)
e' abrogato.
12. All'articolo 2435-bis del codice civile sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al secondo comma le parole: «dalle voci BI e BII dell'attivo
devono essere detratti in forma esplicita gli ammortamenti e le
svalutazioni;» sono soppresse e dopo le parole: «esigibili oltre
l'esercizio successivo.» sono aggiunte le seguenti: «Le societa' che
redigono il bilancio in forma abbreviata sono esonerate dalla
redazione del rendiconto finanziario.»;
b) al terzo comma, dopo le parole: «voci D18(a), D18(b), D18(c)»
sono inserite le seguenti: «, D18(d)» e dopo le parole: «voci D19(a),
D19(b), D19(c)» sono inserite le seguenti: «, D19(d)»;
c) il quarto comma e' abrogato;
d) il quinto comma e' sostituito dal seguente: «Fermo restando le
indicazioni richieste dal terzo, quarto e quinto comma dell'articolo
2423, dal secondo e quinto comma dell'articolo 2423-ter, dal secondo
comma dell'articolo 2424, dal primo comma, numeri 4) e 6),
dell'articolo 2426, la nota integrativa fornisce le indicazioni
richieste dal primo comma dell'articolo 2427, numeri 1), 2), 6), per
quest'ultimo limitatamente ai soli debiti senza indicazione della
ripartizione geografica, 8), 9), 13), 15), per quest'ultimo anche
omettendo la ripartizione per categoria, 16), 22-bis), 22-ter), per
quest'ultimo anche omettendo le indicazioni riguardanti gli effetti
patrimoniali, finanziari ed economici, 22-quater), 22-sexies), per
quest'ultimo anche omettendo l'indicazione del luogo in cui e'
disponibile la copia del bilancio consolidato, nonche' dal primo
comma dell'articolo 2427-bis, numero 1).»;
e) al sesto comma le parole: «limitare alla natura e all'obiettivo
economico le informazioni richieste ai sensi dell'articolo 2427,
primo comma, numero 22-ter» sono sostituite dalle seguenti: «con le
imprese in cui la societa' stessa detiene una partecipazione»;
f) dopo il settimo comma e' inserito il seguente: «Le societa' che
redigono il bilancio in forma abbreviata, in deroga a quanto disposto
dall'articolo 2426, hanno la facolta' di iscrivere i titoli al costo
di acquisto, i crediti al valore di presumibile realizzo e i debiti
al valore nominale.».
13. Dopo l'articolo 2435-bis del codice civile e' inserito il
seguente:
«Art. 2435-ter (Bilancio delle micro-imprese). - Sono considerate
micro-imprese le societa' di cui all'articolo 2435-bis che nel primo
esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non
abbiano superato due dei seguenti limiti:
1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 175.000 euro;
2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 350.000 euro;
3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unita'.
Fatte salve le norme del presente articolo, gli schemi di bilancio
e i criteri di valutazione delle micro-imprese sono determinati
secondo quanto disposto dall'articolo 2435-bis. Le micro-imprese sono
esonerate dalla redazione:
1) del rendiconto finanziario;
2) della nota integrativa quando in calce allo stato patrimoniale
risultino le informazioni previste dal primo comma dell'articolo
2427, numeri 9) e 16);
3) della relazione sulla gestione: quando in calce allo stato
patrimoniale risultino le informazioni richieste dai numeri 3) e 4)
dell'articolo 2428.
Non sono applicabili le disposizioni di cui al quinto comma
dell'articolo 2423 e al numero 11-bis del primo comma dell'articolo
2426.
Le societa' che si avvalgono delle esenzioni previste del presente
articolo devono redigere il bilancio, a seconda dei casi, in forma
abbreviata o in forma ordinaria quando per il secondo esercizio
consecutivo abbiano superato due dei limiti indicati nel primo
comma.».
14. All'articolo 2478-bis del codice civile, il primo periodo del
primo comma e' sostituito dal seguente: «Il bilancio deve essere
redatto con l'osservanza delle disposizioni di cui alla sezione IX,
del capo V del presente libro.».
Art. 7
Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127
1. All'articolo 27 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a) del comma 1, la cifra: «17.500.000» e'
sostituita dalla seguente: «20.000.000»;
b) alla lettera b) del comma 1, la cifra: «35.000.000» e'
sostituita dalla seguente: «40.000.000»;
c) al comma 2, le parole: «abbia emesso titoli quotati in borsa»
sono sostituite dalle seguenti: «e' un ente di interesse pubblico ai
sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n.
39»;
d) al comma 3-bis, dopo le parole: «non sono» e' inserita la
seguente: «altresi'» e dopo le parole: «dell'articolo 29» sono
aggiunte le seguenti: «, nonche' le imprese che controllano solo
imprese che possono essere escluse dal consolidamento ai sensi
dell'articolo 28»;
e) alla lettera a) del comma 4, le parole: «delle Comunita'
europee» sono sostituite dalle seguenti: «dell'Unione europea» e le
parole: «di altro Stato membro delle Comunita' europee» sono
sostituite dalle seguenti: «di altro Stato membro dell'Unione europea
o in conformita' ai principi contabili internazionali adottati
dall'Unione europea»;
f) alla lettera b) del comma 4, le parole: «titoli quotati in
borsa» sono sostituite dalle seguenti: «valori mobiliari ammessi alla
negoziazione in mercati regolamentati italiani o dell'Unione
europea»;
g) al comma 5, dopo le parole: «in lingua italiana» sono inserite
le seguenti: «o nella lingua comunemente utilizzata negli ambienti
della finanza internazionale» e le parole: «; dell'avvenuto deposito
deve farsi menzione nel Bollettino Ufficiale delle societa' per
azioni e a responsabilita' limitata» sono soppresse.
2. Al comma 2, lettera c), dell'articolo 28 del decreto legislativo
9 aprile 1991, n. 127, prima delle parole: «non e' possibile ottenere
tempestivamente» sono anteposte le seguenti: «in casi eccezionali,».
3. All'articolo 29 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «dal conto economico» sono inserite
le seguenti: «, dal rendiconto finanziario»;
b) dopo il comma 3, e' inserito il seguente: «3-bis. Non occorre
rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione,
presentazione, informativa e consolidamento quando la loro osservanza
abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione
veritiera e corretta. Rimangono fermi gli obblighi in tema di
regolare tenuta delle scritture contabili. Le societa' illustrano
nella nota integrativa i criteri con i quali hanno dato attuazione
alla presente disposizione.».
4. All'articolo 31 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3 le parole: «di cui alle lettere b), c) e d) se
irrilevanti; quelli» sono soppresse;
b) al comma 4 l'ultimo periodo e' sostituito da seguente: «Si
applica l'articolo 2424-bis, settimo comma, del codice civile.».
5. All'articolo 32 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Struttura e contenuto
dello stato patrimoniale, del conto economico e del rendiconto
finanziario consolidati»;
b) al comma 1 dopo le parole: «del conto economico» sono inserite
le seguenti: «e del rendiconto finanziario» e le parole: «deve essere
adottata quella piu' idonea» sono sostituite dalle seguenti: «devono
essere adottati la struttura e il contenuto piu' idonei».
6. All'articolo 33 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «riferiti alla data» sono inserite
le seguenti: «di acquisizione o alla data»;
b) al comma 3, le parole: «"differenza da consolidamento" o e'
portato esplicitamente in detrazione della riserva da consolidamento
fino a concorrenza della medesima.» sono sostituite dalle seguenti:
«"avviamento", salvo che debba essere in tutto o in parte imputato a
conto economico.» e le parole: «dall'art. 2426, n. 6, del codice
civile,» sono sostituite dalle seguenti: «dal primo comma, n. 6,
dell'articolo 2426 del codice civile».
7. All'articolo 34 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2 le parole: «, a meno che, ai fini indicati nel
secondo comma dell'articolo 29, la difformita' consenta una migliore
rappresentazione o sia irrilevante.» sono soppresse;
b) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: «2-bis. In casi
eccezionali sono ammesse deroghe al principio enunciato al comma 1,
purche' tali deroghe siano indicate e debitamente motivate nella nota
integrativa.».
8. Al comma 1 dell'articolo 36 del decreto legislativo 9 aprile
1991, n. 127, le parole: «nell'art. 2426, n. 4,» sono sostituite
dalle seguenti: «nel primo comma, n. 4, dell'articolo 2426».
9. Al comma 1 dell'articolo 38 del decreto legislativo 9 aprile
1991, n. 127, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo la lettera b), e' inserita la seguente: «b-bis) i movimenti
delle immobilizzazioni, specificando per ciascuna voce: il costo; le
precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni; le
acquisizioni, gli spostamenti da una ad altra voce, le alienazioni
avvenuti nell'esercizio; le rivalutazioni, gli ammortamenti e le
svalutazioni effettuati nell'esercizio; il totale delle rivalutazioni
riguardanti le immobilizzazioni esistenti alla chiusura
dell'esercizio;»;
b) alla lettera c), dopo le parole: «nella consistenza delle» e'
inserita la seguente: «altre»;
c) alla lettera d), le parole: «"costi di ricerca, di sviluppo e di
pubblicita'"» sono sostituite dalle seguenti: «"costi di sviluppo"»;
d) alla lettera f), dopo le parole: «stato patrimoniale» le parole:
«quando il loro ammontare e' significativo» sono soppresse;
e) la lettera h) e' sostituita dalla seguente: «h) l'importo
complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passivita'
potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione
della natura delle garanzie reali prestate; gli impegni esistenti in
materia di trattamento di quiescenza e simili;»;
f) alla lettera i) le parole: «se significativa,» sono soppresse;
g) la lettera m) e' sostituita dalla seguente: «m) l'importo e la
natura dei singoli elementi di ricavo o di costo di entita' o
incidenza eccezionali;»;
h) la lettera o) e' sostituita dalla seguente: «o) cumulativamente
per ciascuna categoria, l'ammontare dei compensi, delle anticipazioni
e dei crediti concessi agli amministratori e ai sindaci dell'impresa
controllante per lo svolgimento di tali funzioni anche in altre
imprese incluse nel consolidamento, precisando il tasso d'interesse,
le principali condizioni e gli importi eventualmente rimborsati,
cancellati o oggetto di rinuncia, nonche' gli impegni assunti per
loro conto per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate,
precisando il totale per ciascuna categoria.»;
i) la lettera o-bis) e' abrogata;
l) alla lettera o-ter), le parole: «1) il loro fair value; 2)
informazioni sulla loro entita' e sulla loro natura;» sono sostituite
dalle seguenti: «1) il loro fair value; 2) informazioni sulla loro
entita' e sulla loro natura, compresi i termini e le condizioni
significative che possono influenzare l'importo, le scadenze e la
certezza dei flussi finanziari futuri; 2-bis) gli assunti
fondamentali su cui si basano i modelli e le tecniche di valutazione,
qualora il fair value non sia stato determinato sulla base di
evidenze di mercato; 2-ter) le variazioni di valore iscritte
direttamente nel conto economico, nonche' quelle imputate alle
riserve di patrimonio netto; 2-quater) una tabella che indichi i
movimenti delle riserve di fair value avvenuti nell'esercizio;»;
m) alla lettera o-quinquies), le parole: «le stesse siano
rilevanti» sono soppresse;
n) dopo la lettera o-septies) sono aggiunte le seguenti: «o-octies)
il nome e la sede legale dell'impresa che redige il bilancio
consolidato dell'insieme piu' grande di imprese di cui l'impresa fa
parte in quanto impresa controllata, nonche' il luogo in cui e'
disponibile la copia del bilancio consolidato; o-novies) il nome e la
sede legale dell'impresa che redige il bilancio consolidato
dell'insieme piu' piccolo di imprese di cui l'impresa fa parte in
quanto impresa controllata nonche' il luogo in cui e' disponibile la
copia del bilancio consolidato; o-decies) la natura e l'effetto
patrimoniale, finanziario ed economico dei fatti di rilievo avvenuti
dopo la data di riferimento del bilancio consolidato.».
10. Al comma 2 dell'articolo 40 del decreto legislativo 9 aprile
1991, n. 127, la lettera b) e' abrogata.
11. All'articolo 42 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127,
il comma 2 e' abrogato.
12. All'articolo 44 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Le disposizioni del
presente decreto non si applicano:
a) alle banche italiane di cui all'articolo 1 del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
b) alle societa' finanziarie italiane di cui all'articolo 59, comma
1), lettera b), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,
che controllano banche o gruppi bancari iscritti nell'albo di cui
all'articolo 64 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
c) alle societa' di partecipazione finanziaria mista italiane di
cui all'articolo 59, comma 1), lettera b-bis), del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che controllano una o piu'
banche o societa' finanziarie ovunque costituite qualora il settore
di maggiore dimensione all'interno del conglomerato finanziario sia
quello bancario determinato ai sensi del decreto legislativo 30
maggio 2005, n. 142;
d) alle societa' di intermediazione mobiliare di cui all'articolo
1, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58 (SIM);
e) alle societa' finanziarie italiane che controllano SIM o gruppi
di SIM iscritti nell'albo di cui all'articolo 11, comma 1-bis, del
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
f) alle societa' di gestione del risparmio di cui all'articolo 1,
lettera o), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
g) alle societa' finanziarie iscritte nell'albo di cui all'articolo
106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
h) alle societa' finanziarie che controllano societa' finanziarie
iscritte nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, o gruppi finanziari iscritti nell'albo di cui
all'articolo 110 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
i) alle agenzie di prestito su pegno di cui all'articolo 112 del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
l) agli istituti di moneta elettronica di cui al titolo V-bis del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
m) agli istituti di pagamento di cui al titolo V-ter del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
n) agli operatori del microcredito iscritti nell'albo di cui
all'articolo 111 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
o) ai confidi iscritti nell'albo di cui all'articolo 112-bis del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.»;
b) il comma 2 e' abrogato.
Capo III
Disposizioni di coordinamento per altri provvedimenti legislativi
Art. 8
Modifiche al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173
1. All'articolo 2 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 dopo le parole: «eventuali garanzie prestate» sono
aggiunte le seguenti: «nonche' le attivita' relative ai fondi
pensioni gestiti in nome e per conto terzi»;
b) il comma 2 e' abrogato.
2. Alla lettera c), del comma 1 dell'articolo 5 del decreto
legislativo 26 maggio 1997, n. 173, le parole: «60, comma 1, del
presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «96 del codice
delle assicurazioni private».
3. L'articolo 14 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, e'
abrogato.
4. All'articolo 16 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «ad utilizzo durevole,» sono
inserite le seguenti: «ivi compresi i titoli»;
b) al comma 6, dopo le parole: «nel patrimonio dell'impresa» sono
inserite le seguenti: «ivi compresi i titoli,»;
c) al comma 7 l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: «A tale
fine si applicano i commi 4 e 5 dell'articolo 2426 e l'articolo
2427-bis del codice civile.»;
d) il comma 11 e' sostituito dal seguente: «11. I costi di impianto
e di ampliamento e i costi di sviluppo, aventi utilita' pluriennale
possono essere iscritti nell'attivo con il consenso del collegio
sindacale. I costi di impianto e ampliamento devono essere
ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni. I costi di
sviluppo sono ammortizzati secondo la loro vita utile; nei casi
eccezionali in cui sia impossibile determinarne la vita utile, sono
ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni. Fino a che
l'ammortamento dei costi di impianto e ampliamento e di sviluppo non
e' completato possono essere distribuiti dividendi solo se residuano
riserve disponibili sufficienti a coprire l'ammontare dei costi non
ammortizzati.»;
e) al comma 12 il secondo periodo e' sostituito dal seguente:
«L'ammortamento dell'avviamento e' effettuato secondo la sua vita
utile; nei casi eccezionali in cui sia impossibile determinarne la
vita utile, e' ammortizzato entro un periodo non superiore a dieci
anni. Nella nota integrativa e' fornita spiegazione del periodo di
ammortamento dell'avviamento.»;
f) il comma 15 e' abrogato;
g) dopo il comma 16 e' inserito il seguente: «16-bis. Fermo
restando quanto disposto dal primo comma dell'articolo 2427-bis del
codice civile, gli strumenti finanziari derivati, anche se
incorporati in altri strumenti finanziari, sono iscritti e valutati
in conformita' alle disposizioni di cui all'articolo 90, comma 1, del
codice delle assicurazioni private.».
5. Al comma 3 dell'articolo 23 del decreto legislativo 26 maggio
1997, n. 173, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: «In nota
integrativa si riporta il corrispondente importo.».
Art. 9
Modifiche al decreto legislativo 28 gennaio 2005, n. 38
1. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio
2005, n. 38, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera c) e' sostituita dalla seguente: «c) le banche
italiane di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385; le societa' finanziarie italiane di cui all'articolo
59, comma 1), lettera b), del decreto legislativo 1° settembre 1993,
n. 385, che controllano banche o gruppi bancari iscritti nell'albo di
cui all'articolo 64 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385, ad eccezione delle imprese di cui alla lettera d); le societa'
di partecipazione finanziaria mista italiane di cui all'articolo 59
comma 1), lettera b-bis), del decreto legislativo 1° settembre 1993,
n. 385, che controllano una o piu' banche o societa' finanziarie
ovunque costituite qualora il settore di maggiore dimensione
all'interno del conglomerato finanziario sia quello bancario
determinato ai sensi del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142;
le societa' di intermediazione mobiliare di cui all'articolo 1, comma
1, lettera e), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (SIM);
le societa' finanziarie italiane che controllano SIM o gruppi di SIM
iscritti nell'albo di cui all'articolo 11, comma 1-bis, del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; le societa' di gestione del
risparmio di cui all'articolo 1, comma 1, lettera o), del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; le societa' finanziarie iscritte
nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385; le societa' finanziarie che controllano
societa' finanziarie iscritte nell'albo di cui all'articolo 106 del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o gruppi finanziari
iscritti nell'albo di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385; le agenzie di prestito su pegno di cui
all'articolo 112 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
gli istituti di moneta elettronica di cui al titolo V-bis del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385; gli istituti di pagamento di
cui al titolo V-ter del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385;»;
b) alla lettera d) le parole: «comma 2» sono sostituite dalle
seguenti: «commi 2 e 2-bis)».
2. L'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2005,
n. 38, e' abrogato.
Art. 10
Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39
1. All'articolo 14 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39,
alla lettera e) del comma 2, dopo la parola: «bilancio» sono aggiunte
le seguenti: «e sulla sua conformita' alle norme di legge. Il
giudizio contiene altresi' una dichiarazione rilasciata sulla base
delle conoscenze e della comprensione dell'impresa e del relativo
contesto acquisite nel corso dell'attivita' di revisione legale,
circa l'eventuale identificazione di errori significativi nella
relazione sulla gestione, nel qual caso sono fornite indicazioni
sulla natura di tali errori».
Art. 11
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 12
Disposizioni finali, transitorie
1. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore dal 1°
gennaio 2016 e si applicano ai bilanci relativi agli esercizi
finanziari aventi inizio a partire da quella data.
2. Le modificazioni previste dal presente decreto all'articolo
2426, comma 1, numeri 1), 6) e 8), del codice civile, possono non
essere applicate alle componenti delle voci riferite a operazioni che
non hanno ancora esaurito i loro effetti in bilancio.
3. L'Organismo italiano di contabilita' aggiorna i principi
contabili nazionali di cui all'articolo 9-bis, comma 1, lettera a),
del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, sulla base delle
disposizioni contenute nel presente decreto.
Il presente decreto, munito del Sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Palermo, addi' 18 agosto 2015
MATTARELLA
Renzi, Presidente del Consiglio dei
ministri
Padoan, Ministro dell'economia e delle
finanze
Gentiloni Silveri, Ministro degli affari
esteri e della cooperazione
internazionale
Orlando, Ministro della giustizia
Guidi, Ministro dello sviluppo economico
Visto, il Guardasigilli: Orlando