14/12/17

PMI: ufficiale l’accesso all’equity crowdfunding

Dal 3 gennaio 2018 anche le piccole e medie imprese (Pmi) potranno accedere al mercato dei capitali attraverso l’equity crowdfunding che, inizialmente, era riservato esclusivamente alle start-up e alle Pmi innovative. E’ stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 289 del 12 dicembre 2017 la delibera Consob che apporta alcune modifiche al “Regolamento sulla raccolta di capitali di rischio tramite portali on-line” (Regolamento sul crowdfunding), con Delibera 29 novembre 2017 n. 20204.

E’ stato pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 289 del 12 dicembre 2017, la delibera n. 20204 del 29 novembre 2017 della Consob ha apportato alcune modifiche al «Regolamento sulla raccolta di capitali di rischio tramite portali on-line», adottato con delibera n. 18592 del 26 giugno 2013 e successive modifiche (Regolamento sul crowdfunding).
La novità principale è l’apertura a tutte le piccole e medie imprese (Pmi) al mercato dei capitali attraverso l’utilizzo dell’equity crowdfunding che, inizialmente, era riservata esclusivamente alle start-up e alle Pmi innovative.
Inoltre è prevista una maggiore tutela per gli investitori, grazie all'obbligo, in capo ai gestori dei portali per la raccolta di capitali on-line, di aderire a sistemi di indennizzo o di dotarsi di copertura assicurativa.

La delibera entra in vigore il 3/1/2018 con un'unica eccezione: l'adesione dei gestori a un sistema di indennizzo a tutela degli investitori o in alternativa la stipula di un'assicurazione a copertura della responsabilità per i danni derivanti al cliente dall'esercizio dell'attività professionale, che si applicano decorsi sei mesi dalla pubblicazione della delibera nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

13/12/17

Codici tributo per controlli automatizzati


Codici tributo per versamenti dovuti a seguito di comunicazioni da controlli automatizzati
Codice tributo per autoliquidazione
915D - Art. 36-bis D.P.R. 600/73. IRAP - Utilizzo in compensazione del credito d’imposta di cui all’articolo 1, comma 21, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 - Imposta
3883
916D - Art. 36-bis D.P.R. 600/73. IRAP - Utilizzo in compensazione del credito d’imposta di cui all’articolo 1, comma 21, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 - Interessi
917D - Art. 36-bis D.P.R. 600/73. IRAP - Utilizzo in compensazione del credito d’imposta di cui all’articolo 1, comma 21, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 - Sanzioni

 

Fallimenti e chiusura

Io sono in fase di chiusura del fallimento con un attivo non cospicuo che soddisfa il pagamento del:
- Compenso del curatore
- Consulente del lavoro della procedura
Con la parte residuale dovrei provvedere al pagamento di due sentenze con esito negativo per la procedura e condanna alle spese di controparte e le spese condominiali in prededuzione del periodo fallimentare.
Al riguardo, premesso che non c'è la disponibilità per soddisfare entrambe per l'intero chiedo se debbano essere soddisfatte in misura percentuale o se trattandosi di spese in prededuzione vi sia un grado di preferenza di una rispetto all'altra. Il quesito è relativo solo a queste ultime due spese (condominiali e rimborso spese a controparte)in quanto ho già assodato come da vostra risposta precedente del 20/09/2017 a A.Sabatini, che il compenso del curatore e del consulente del lavoro hanno la priorità tra le spese di prededuzione.
Ringrazio fin d'ora della Vostra cortese risposta.
 Risposta
Il credito per le spese condominiali non gode di alcun privilegio ed egualmente quello per rimborso spese alla controparte del giudizio di cognizione, sicchè entrambi questi crediti vanno collocati, nell'ambito delle prededuzioni, in chirograf o e pagati, quindi, in proporzione.

Unicredit sofferenze fanno gola. Anche Generali nel business.

https://www.avvenire.it/economia/pagine/unicredit-aumenta-dividendo-npl-a-generali-e-king-street

Scioglimento camere

http://www.corriere.it/politica/17_dicembre_13/scioglimento-camere-ac1b958a-df86-11e7-b8cc-37049f602793.shtml

12/12/17

Riforma Codice antimafia

 


Riforma Codice antimafia: nuove opportunità per i professionisti
             


"Antimafia, corruzione e nuovi mezzi di contrasto” è il titolo dello speciale pubblicato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili. L’approfondimento è legato alle modifiche al codice delle leggi antimafia a seguito dell’entrata in vigore della legge n. 161/2017. Lo speciale approfondisce le modifiche normative, le innovazioni sui presupposti e sul procedimento per l’applicazione delle misure di prevenzione, le modifiche alla gestione e alla destinazione dei beni - l’ANBSC, la tutela dei terzi e i rapporti con le procedure concorsuali ponendo infine particolare attenzione al nuovo ruolo dell’amministratore giudiziario.

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili pubblica uno speciale sulla riforma del d.lgs. n. 159/2011 “Antimafia, corruzione e nuovi mezzi di contrasto”.
La legge 17 ottobre 2017, n. 161, reca le “Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate”, ed è entrata in vigore il 19 novembre 2017.

La Commissione europea Le ritenute alla fonte e Codice di condotta

Codice di condotta 
 



La Commissione europea ha presentato le nuove linee guida - non vincolanti - in materia di ritenute alla fonte. L’obiettivo delle linee guida è aiutare gli Stati membri a ridurre i costi e a semplificare le procedure per gli investitori transfrontalieri nell’Unione europea.
 
 
Le ritenute alla fonte sono effettuate nel paese UE in cui si formano i redditi (dividendi, interessi o royalty). Poiché i redditi sono spesso tassati nuovamente nello Stato membro in cui risiede l'investitore, possono derivarne problemi di doppia imposizione. Gli investitori hanno il diritto di richiedere un rimborso quando si verifica la doppia imposizione, ma le procedure di rimborso sono difficili, costose e lunghe.
Le linee guida presentate dalla Commissione europea rientrano nel piano d'azione dell'Unione europea sul mercato dei capitali e dovrebbero migliorare il sistema per gli investitori e gli Stati membri. In particolare, il Codice di condotta mira a ridurre le difficoltà che gli investitori più piccoli devono affrontare quando svolgono attività commerciali transfrontaliere. Ciò dovrebbe tradursi in procedure rapide, semplificate e standardizzate per il rimborso delle ritenute alla fonte.
Per gli Stati membri UE l'attuazione del Codice di condotta è facoltativa.

L'impatto dell'a.i. generativa nella contabilità

Devi copiare ed incollare sulla stringa di internet il link di seguito per vedere tale documento da me creato: https://gamma.app/docs/LIA-Ge...