L’Accordo commerciale UE-Canada si pone l’obiettivo di facilitare lo scambio di beni e servizi, con conseguenti vantaggi per i cittadini e le imprese dell’UE e del Canada ed è entrato in vigore - in via provvisoria - già lo scorso 21 settembre 2017. L’accordo prevede una significativa riduzione dei dazi e la promozione di scambi commerciali ed investimenti. Consentirà, inoltre, alle imprese europee di partecipare ad appalti pubblici canadesi e di vendere servizi in Canada, facilitando il riconoscimento delle qualifiche europee dallo Stato canadese. È prevista, inoltre, la tutela di 140 prodotti tipici europei attraverso il divieto della commercializzazione delle imitazioni.
Parallelamente, l’UE ha introdotto una nuova modalità di certificazione dell’origine finalizzata agli scambi nell’ambito degli accordi commerciali preferenziali conclusi tra l’UE e i Paesi terzi (FTA): il sistema degli esportatori registrati (REX, Registered Exporter), creato per semplificare le procedure di esportazione nel contesto degli accordi. Tale sistema consente all’operatore di fornire le proprie generalità una sola volta e di ottenere un numero REX che potrà essere utilizzato per le esportazioni verso il Canada (in prospettiva per tutte le esportazioni verso i Paesi che saranno interessati da FTA), indicandolo sulla dichiarazione di origine dell’esportatore. A partire dal 1° gennaio 2018 il possesso del numero di registrazione alla banca dati REX diverrà obbligatorio ai fini del trattamento preferenziale.
Al fine di approfondire i principali temi dell’accordo, ed in particolare tutti gli aspetti della nuova certificazione d’origine REX, la Camera di commercio di Torino, in collaborazione con Ceipiemonte, promuove un seminario tecnico in cui verranno trattati i seguenti temi:
Gli accordi commerciali di libero scambio dell’Unione Europea: inquadramento generale;
L’accordo CETA – Comprehensive Economic and Trade Agreement: riferimenti normativi;
Il nuovo Sistema di accreditamento degli Esportatori Autorizzati: cos’è e cosa prevede il Sistema REX – Registered Exporter
Al termine del seminario verrà dato spazio alle imprese per quesiti e dibattito.
23/01/18
Spesometro rinvio della scadenza 23/1/2018
Con comunicato stampa del 19 gennaio 2018, l’Agenzia delle Entrate ha reso noto che è disponibile online la bozza del provvedimento che illustra le regole tecniche semplificate per la trasmissione telematica dei dati delle fatture emesse e ricevute e delle eventuali successive variazioni.
In particolare, l’Agenzia, recependo le novità introdotte dal D.L. n. 148/2017 finalizzate a semplificare il set informativo da trasmettere, prevede che:
- la compilazione dei dati anagrafici di dettaglio delle controparti sarà facoltativa e sarà possibile comunicare solo i dati del documento riepilogativo registrato, anziché i dati dei singoli documenti, per le fatture emesse e ricevute di importo inferiore a 300 euro. Le nuove semplificazioni potranno essere utilizzate anche per inviare le comunicazioni integrative di quelle errate riferite al primo semestre 2017;
- la scadenza del 28 febbraio per la comunicazione dei dati delle fatture del secondo semestre 2017 viene spostata al sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del provvedimento definitivo.
- L’invio semestrale sarà possibile anche per i soggetti che hanno esercitato l’opzione per la trasmissione telematica dei dati della fattura.
19/01/18
Gli incentivi per le assunzioni
Bonus Lavoro Giovani 2018
La nuova Legge di Bilancio 2018 prevede misure che mirano a favorire l’occupazione giovanile stabile: si tratta nello specifico di uno sgravio fiscale relativo ai contributi previdenziali (INPS), per i datori di lavoro privati che assumono giovani con contratti a tutele crescenti.A chi è rivolto?
Il Bonus Lavoro Giovani può essere richiesto da tutti i datori di lavoro privati che assumono giovani che non siano mai stati occupati a tempo indeterminato, che abbiano meno di 35 anni di età, nel caso di assunzioni effettuate entro il 31 dicembre 2018 (o di età non superiore a 29 anni compiuti per le assunzioni effettuate successivamente).
In deroga a quanto sopra, fanno eccezione i lavoratori per il cui inserimento a tempo indeterminato sia stato già fruito parzialmente il beneficio previsto e che siano nuovamente assunti a tempo indeterminato da un altro datore di lavoro: in questo caso, il nuovo datore di lavoro può beneficiare dell’esonero per il periodo residuo utile alla piena fruizione, indipendentemente dall’età anagrafica del lavoratore alla data della nuova assunzione.
Oltre ai criteri generali per la fruizione degli incentivi (essere in regola con la contribuzione previdenziale e l’applicazione del CCNL), l’incentivo non spetta ai datori di lavoro che, nei 6 mesi precedenti, abbiano effettuato licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero licenziamenti collettivi, nella medesima unità produttiva.
Quali rapporti di lavoro possono usufruire dell’incentivo?
Il Bonus Lavoro Giovani può essere utilizzato per le assunzioni effettuate mediante contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23.
Gli sgravi vengono riconosciuti anche per la prosecuzione, successiva al 31 dicembre 2017, dei contratti di apprendistato in contratti di lavoro a tempo indeterminato, se l’apprendista non ha compiuto 30 anni alla data di prosecuzione del rapporto lavorativo; in questo specifica caso, l’agevolazione decorre dal primo mese successivo a quello di scadenza dell’ulteriore beneficio contributivo previsto al raggiungimento della qualifica al termine del periodo di apprendistato (12 mesi successivi al periodo di apprendistato), nel limite massimo di € 3.000 annui per dodici mesi.
Cosa prevede l’incentivo?
L’incentivo Occupazione Giovani 2018 prevede uno sgravio dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con importi differenti a seconda del tipo di assunzione effettuato:
– 50% della contribuzione INPS per un massimo di € 3.000 annui (esclusi i contributi ed i premi INAIL) per ogni lavoratore assunto a tempo indeterminato;
– esonero totale della contribuzione INPS – fermi restando i limiti annui e l’età anagrafica dei lavoratori – per le assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato entro 6 mesi dall’acquisizione del titolo di studio di studenti che hanno svolto, presso il medesimo datore di lavoro, attività di alternanza scuola-lavoro per almeno il 30% delle ore previste dai rispettivi programmi formativi e di studenti che hanno svolto, presso il medesimo datore di lavoro, periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore ovvero periodi di apprendistato di alta formazione e ricerca.
fonte: hexelia
16/01/18
Dichiarazione IVA 2018: approvati modelli e istruzioni
Con Provvedimento 15 gennaio 2018 l'Agenzia delle Entrate ha reso disponibile, sul proprio sito, i modelli e le relative istruzioni del Mod. IVA 2018, nonché della versione semplificata del Mod. IVA BASE 2018, concernenti l'anno 2017.
I soggetti obbligati a presentare il modello IVA devono effettuare l'invio in forma telematica entro il 30 aprile 2018.
Tra le novità presenti quest'anno nel Mod. IVA 2018 si segnalano:
Tra le novità presenti quest'anno nel Mod. IVA 2018 si segnalano:
- nel quadro VH, non vanno più indicate le liquidazioni periodiche IVA in quanto già comunicate con lo specifico adempimento. Il quadro VH dovrà essere compilato solamente qualora ci siano correzioni da comunicare sulle liquidazioni periodiche già inviate;
- ai righi VE38 e VJ18 andranno indicati rispettivamente le cessioni e gli acquisti effettuati in regime di split payment, che a seguito di modifica del regime non riguardano più solamente le Pubbliche Amministrazioni;
- nel quadro VG andranno indicati l'ingresso e/o la fuoriuscita dalla procedura della liquidazione IVA di gruppo, a partire dal 1° gennaio 2018, di una o più società controllate quando la procedura è già avviata;
- nel quadro VX sono stati inseriti nuovi righi per l'indicazione, da parte delle società partecipanti alla liquidazione IVA di gruppo per l'intero anno, rispettivamente, dell'IVA dovuta o dell'IVA a credito da trasferire alla controllante
APE SOCIAL
In questo articolo trovi anche APE sociale requisiti di accesso e presentazione delle domande
La legge di Bilancio 2018 modifica i requisiti di accesso all’APE sociale con l’obiettivo di estendere la fruizione dell’anticipo pensionistico ad un platea più ampia di soggetti garantendo una più agevole transizione verso il raggiungimento dei requisiti della pensione di vecchiaia. Previsto inoltre uno sconto contributivo per le mamme lavoratrici e integrato il calendario di invio all’INPS delle domande per la certificazione del diritto all’APE.
In via sperimentale dal 1° maggio 2017 e fino al 31 dicembre 2018, i lavoratori prossimi al ritiro dal mercato del lavoro possono accedere ad una specifica misura di accompagnamento alla pensione di vecchiaia denominata APE sociale.
In particolare, l’APE sociale è rivolta agli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla Gestione separata che hanno cessato l'attività lavorativa, hanno compiuto almeno 63 anni di età e si trovano in specifiche condizioni di debolezza socio-economica.
L'APE sociale si configura, infatti, come un’indennità a carattere assistenziale, a carico dello Stato, erogata mensilmente per 12 mensilità l'anno, di importo corrispondente a quello della rata mensile della pensione di vecchiaia calcolata al momento della domanda con un massimale di 1.500 euro lordi mensili.
Iperammortamento
Questo articolo fa parte dello Speciale Legge di Bilancio 2018
In questo articolo trovi Iperammortamento
La legge di Bilancio 2018 ha prorogato, ritoccandola, la disciplina dell’iperammortamento. L’agevolazione consente di maggiorare, nella misura del 150%, il costo di acquisizione di specifici beni materiali strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese in chiave Industria 4.0, interconnessi al sistema di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Confermato, con alcune novità, anche l’ulteriore beneficio del 40% per i beni immateriali.
Con la legge di Bilancio 2018 arrivano le proroghe, con alcune modifiche, dell’iperammortamento e della maggiorazione del 40% per i beni immateriali. Confermati anche gli obblighi documentali per poter beneficiare alle due agevolazioni.
In particolare, l’impresa interessata è tenuta ad acquisire una dichiarazione del legale rappresentante resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 ovvero, per i beni con un costo di acquisizione superiore a 500.000 euro, una perizia tecnica giurata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o da un ente di certificazione accreditato che attesti che il bene:
- possiede le caratteristiche tecniche tali da includerlo nell’elenco di cui all’Allegato A e/o all’Allegato B della legge di Bilancio 2017.
CUPE
CUPE: approvato lo schema per la certificazione di utili corrisposti e ritenute
L’Agenzia delle Entrate ha approvato il nuovo schema di certificazione degli utili corrisposti e dei proventi ad essi equiparati, delle ritenute operate e delle imposte sostitutive applicate. Il nuovo schema sostituisce quello approvato con il provvedimento n. 1841/2013.
Con il provvedimento n. 9520 del 12 gennaio 2018, l’Agenzia delle Entrate ha approvato lo schema di certificazione degli utili corrisposti e dei proventi ad essi equiparati, delle ritenute operate e delle imposte sostitutive applicate (CUPE).
Lo schema va utilizzato:
- per l’attestazione degli utili derivanti dalla partecipazione a soggetti all’IRES, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, in qualunque forma corrisposti a soggetti residenti a decorrere dal 1° gennaio 2017, con esclusione degli utili assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta o a imposta sostitutiva;
- per l’attestazione dei dati relativi ai proventi derivanti da titoli e strumenti finanziari (considerati dal TUIR similari alle azioni), da contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza (qualificati dal TUIR come redditi di capitale).
Lo schema va utilizzato in sostituzione di quello approvato con il provvedimento datato 7 gennaio 2013 (protocollo n. 1841).
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L'impatto dell'a.i. generativa nella contabilità
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