14/02/18

COMITATO CREDITORI EX ART. 40

Il comitato dei creditori è composto da tre o cinque membri, dispone il secondo comma dell'art. 40, per cui, ove non esista questo numero minimo di creditori, il giudice non può procedere alla nomina.
Questa fattispecie è espressamente considerata nel nuovo quarto comma dell'art. 41 che in caso di inerzia, di impossibilità di costituzione per insufficienza di numero (che è il suo caso) o indisponibilità dei creditori, o di impossibilità di funzionamento del comitato o di urgenza, dispone che provvede il giudice delegato; di conseguenza nei casi indicati tutte le attività demandate per legge al comitato dei creditori (tra cui la vidimazione del registro, art. 38) vengono svolte in via sostitutiva dal giudice.
Nel registro, che lei deve comunque predisporre e far vidimare dal g.d., annoterà tutte le spese effettuate, precisando che si tratta di anticipazioni fatte dal curatore, in modo che possa ricuperarle al momento in cui ci sarà un attivo.
Se invece le prospettive di liquidazione sono negative, valuti la possibilità di non fare la verifica del passivo, seguendo la procedura indicata dall'art. 102 e di chiudere quanto prima il fallimento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DA : ZUCCHETTI 

13/02/18

Intrastat: approvate le nuove istruzioni

con Determinazione 8 febbraio 2018, Prot. n. 13799/RU, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, di concerto con l’Agenzia delle Entrate e d’intesa con l’Istituto Nazionale di Statistica, ha approvato le modifiche alle istruzioni per l’uso e la compilazione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni e dei servizi resi e ricevuti (cd. “modelli Intrastat”).
Le nuove istruzioni recepiscono le novità normative introdotte dal D.L. n. 193/2016 e dal D.L. n. 244/2016 riguardanti la semplificazione dell’adempimento degli elenchi Intrastat, che ha riguardato:
  • il modello INTRA 2bis (acquisti di beni)
  • modello INTRA 2 quater (acquisti di servizi)
  • modello INTRA 1bis (cessioni di beni)
  • modello INTRA 1 quater (servizi resi). 
Sono stati aboliti i modelli Intra trimestrali relativi agli acquisti di beni e servizi, e ai modelli Intra mensili è stata attribuita una valenza esclusivamente statistica.
Tali nuove disposizioni si applicano agli elenchi riepilogativi aventi periodi di riferimento decorrenti dal 1° gennaio 2018.

12/02/18

Locazione a canone concordato l'attestazione è obbligatoria

I criteri generali per la realizzazione degli accordi da definire in sede locale per la stipula dei contratti di locazioni ad uso abitativo a canone concordato sono fissati dal Decreto 16 gennaio 2017; tra le novità introdotte, si segnala l’articolo 1, comma 8, che così dispone:

“Le parti contrattuali, nella definizione del canone effettivo, possono essere assistite, a loro richiesta, dalle rispettive organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori. Gli accordi definiscono, per i contratti non assistiti, le modalità di attestazione, da eseguirsi, sulla base degli elementi oggettivi dichiarati dalle parti contrattuali a cura e con assunzione di responsabilità, da parte di almeno una organizzazione firmataria dell’accordo, della rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto all'accordo stesso, anche con riguardo alle agevolazioni fiscali”.

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con Risposta ad un quesito datata 6 febbraio 2018, ha chiarito che l’obbligatorietà dell’attestazione della rispondenza del contenuto del contratto di locazione all'Accordo territoriale, effettuata da parte di almeno una delle organizzazioni firmatarie dell’Accordo, è collegata alla necessità di documentare alla Pubblica Amministrazione la sussistenza di tutti gli elementi utili ad accertare i presupposti per accedere alle agevolazioni fiscali.

Di conseguenza, i contribuenti hanno l’obbligo di acquisire la sopra citata attestazione, anche per poter dimostrare all'Agenzia delle Entrate, in caso di verifica fiscale, la correttezza delle agevolazioni utilizzate (si pensi, ad esempio, all'applicazione dell’aliquota del 10% in caso di cedolare secca, o la riduzione del 30% del reddito effettivo in caso di tassazione ordinaria).



da: seac

11/02/18

SPESOMETRO E SUO RINVIO AL 6 APRILE 2018

Il D.L. n. 148/2017, all'articolo 1-ter ha apportato una serie di modifiche in materia di comunicazione dati fatture (c.d. “spesometro”), intervenendo sulla disciplina prevista all'articolo 1, comma 3, D.Lgs. n. 127/2015 e quella prevista all'articolo 21, D.L. n. 78/2010, per la cui applicazione era prevista la pubblicazione di un apposito Provvedimento.
Con il Provvedimento 5 febbraio 2018, l’Agenzia delle Entrate ha dato attuazione a tali disposizioni.
Per garantire il rispetto delle norme dello Statuto del contribuente, la scadenza per l’invio dei dati relativi al secondo semestre 2017 è stata fissata al 6 aprile 2018 (il sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del Provvedimento).
Entro tale data, inoltre, sarà possibile inviare eventuali correzioni delle comunicazioni inviate per il primo semestre 2017.
Dalle specifiche tecniche si evince che sono confermate la facoltatività dei dati relativi all'indirizzo delle controparti e la possibilità di comunicare i dati relativi al documento riepilogativo (nuovo “tipo documento” TD12).
È facoltà del contribuente inviare i dati con cadenza semestrale.
Tra le novità introdotte dal D.L. n. 148/2017, si ricorda la possibilità di limitare la comunicazione ai dati che riguardano solamente:
- partita IVA (o il codice fiscale per coloro che non agiscono nell'esercizio di imprese, arti e professioni) dei soggetti coinvolti nelle operazioni;
- data e numero della fattura;
- base imponibile, aliquota applicata ed imposta, oppure la tipologia dell’operazione ai fini IVA nel caso in cui l’imposta non sia indicata in fattura.
Inoltre, l’articolo 1-ter, comma 2, lettera b), D.L. n. 148/2017 ha consentito possibilità di utilizzare, e di conseguenza inviare i dati, utilizzando il c.d. “documento riepilogativo”, nel quale sono contenute le fatture emesse e le fatture ricevute di importo inferiore ad € 300, registrate cumulativamente ai sensi dell’art. 6, comma 1 e 6, D.P.R. n. 695/1996. 
 
fonte: Seac

07/02/18

Lavoratori A stagione

L’impresa può dedurre, dal valore della produzione netta che costituisce la base imponibile IRAP, il costo sostenuto per il personale dipendente con contratto a tempo indeterminato. La legge di Bilancio 2018 modifica la quota deducibile del costo dei lavoratori stagionali limitatamente al solo anno 2018.
E’ possibile dedurre integralmente dal valore della produzione netta che costituisce la base imponibile IRAP, il costo sostenuto dall’impresa in relazione al personale dipendente con contratto a tempo indeterminato.
Analogamente, per i lavoratori stagionali è ammessa la deduzione della differenza tra il costo complessivo per il personale dipendente e le deduzioni di contribuzione previdenziale, assistenziale e assicurativa INAIL, le deduzioni forfetarie e quelle in favore di soggetti che presentano determinate caratteristiche quali apprendisti, disabili e personale addetto alla ricerca e sviluppo.
Tuttavia, tale deduzione è limitata al 70% della differenza sopra evidenziata, calcolata per ogni lavoratore stagionale impiegato per almeno 120 giorni per 2 periodi d'imposta, a decorrere dal secondo contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro nell'arco temporale di 2 anni a partire dalla data di cessazione del precedente contratto.
 
 
 
 
FONTE: IPSOA

Politica, imprese e professioni

Le proposte fiscali avanzate dalle associazioni           

Elevazione a norma di rango costituzionale dello Statuto dei diritti del contribuente. Chiarezza sui ruoli degli attori in campo fiscale. Deduzione ai fini Irap del costo del lavoro in tutte le sue forme. Si tratta di alcune delle proposte avanzate dai rappresentanti di professionisti e imprese nel corso dell’incontro/confronto tra politica, professioni e imprese che si è tenuto a Roma il 7 febbraio 2018. Lo hanno reso noto l’ANC e Confimi Industria con apposito comunicato stampa.
Nel corso dell’incontro/confronto del 7 febbraio 2018 che si è tenuto a Roma, tra rappresentanti della politica, delle professioni e delle imprese, avente ad oggetto il futuro dell’Italia (in vista delle elezioni del prossimo 4 marzo), sono state avanzate proposte relative alla riforma/semplificazione del sistema fiscale, alla fiscalità del lavoro, al ruolo dei professionisti economici e delle imprese.
Alcune delle proposte avanzate sono state le seguenti:
- elevazione dello statuto dei diritti del contribuente a norma di rango costituzionale;
- chiarezza sui soggetti che svolgono un ruolo in campo fiscale (Legislatore, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Agenzia delle Entrate, contribuenti, commercialisti);
- riforma dell’istituto della mediazione tributaria tramite l’affidamento a un ente terzo, analogamente a quanto accade nell’ambito della mediazione civile;
- collocazione all’interno del TUIR delle disposizioni in materia di redditi;
- collocazione in un nuovo codice di tutte le norme relative all’Iva;
- rilascio, almeno 60 giorni pima della scadenza dell’adempimento, dei provvedimenti e delle circolari dell’Agenzia delle Entrate;
- deduzione totale ai fini dell’Irap, del costo del lavoro in tutte le sue forme;
- niente prestiti forzosi sulle piccole e medie imprese;
- mai più acconti Irpef/Ires superiori al 100%;
- rateizzazione anche del secondo acconto delle imposte sui redditi, così come già previsto per quanto riguarda il primo acconto e il saldo.
- adesione spontanea, in modo graduale e progressivo, al sistema della fatturazione elettronica strutturata (allo stato attuale l’obbligo generalizzato entra in vigore dal 2019).
- reintroduzione della possibilità di emettere dichiarazioni d’intento a “tempo”;
- invio telematico del “nuovo spesometro” con cadenza annuale, così come previsto fino al 2016.
- revisione del calendario fiscale ai fini di una migliore razionalizzazione delle varie scadenze;
- introduzione di incentivi per l’assunzione dei giovani e dei soggetti che hanno perso il lavoro;
- introduzione di misure strutturali per facilitare la progressiva stabilizzazione del rapporto lavorativo (da determinato a indeterminato);
- riconoscimento del ruolo sociale delle professioni ordinistiche e di sussidiarietà dello Stato anche sotto il profilo economico.
 
 
 
fonte: Ipsoa

05/02/18

Tessera sanitaria e dati relativi alle spese

Prorogato all’8 febbraio il termine per l’invio, al sistema Tessera Sanitaria, dei dati relativi alle spese sanitarie sostenute dai contribuenti nel corso dell’anno 2017. Lo ha messo in evidenza il MEF con il comunicato stampa datato 5 febbraio 2018. Il termine era inizialmente fissato al 31 gennaio. Lo slittamento del termine è disposto dal decreto della Ragioneria generale dello Stato, in fase di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
Con il comunicato stampa n. 23 del 5 febbraio 2018 il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha messo in evidenza lo slittamento, all’8 febbraio 2018, del termine per procedere con l’invio, al Sistema Tessera Sanitaria, delle informazioni relative alle spese sanitarie sostenute dai cittadini nel 2017.
La proroga del termine è stata disposta dal decreto della Ragioneria generale dello Stato, prossimo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
L’invio dei dati va effettuato da parte di:
- farmacie e parafarmacie;
- strutture sanitarie pubbliche o convenzionate;
- medici;
- strutture autorizzate ad erogare servizi sanitari;
- infermieri, ostetrici, tecnici di radiologia medica e ottici.
Opposizione all’utilizzo dei dati per il 730 precompilato
Prorogato anche il periodo a disposizione dei contribuenti per comunicare, tramite l’accesso diretto all’area autenticata del sito web del sistema Tessera Sanitaria (www.sistemats.it), il proprio rifiuto all’utilizzo delle spese mediche sostenute nell’anno 2017 per l’elaborazione del 730 precompilato.
















fonte:Ipsoa

L'impatto dell'a.i. generativa nella contabilità

Devi copiare ed incollare sulla stringa di internet il link di seguito per vedere tale documento da me creato: https://gamma.app/docs/LIA-Ge...