12/02/18

Locazione a canone concordato l'attestazione è obbligatoria

I criteri generali per la realizzazione degli accordi da definire in sede locale per la stipula dei contratti di locazioni ad uso abitativo a canone concordato sono fissati dal Decreto 16 gennaio 2017; tra le novità introdotte, si segnala l’articolo 1, comma 8, che così dispone:

“Le parti contrattuali, nella definizione del canone effettivo, possono essere assistite, a loro richiesta, dalle rispettive organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori. Gli accordi definiscono, per i contratti non assistiti, le modalità di attestazione, da eseguirsi, sulla base degli elementi oggettivi dichiarati dalle parti contrattuali a cura e con assunzione di responsabilità, da parte di almeno una organizzazione firmataria dell’accordo, della rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto all'accordo stesso, anche con riguardo alle agevolazioni fiscali”.

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con Risposta ad un quesito datata 6 febbraio 2018, ha chiarito che l’obbligatorietà dell’attestazione della rispondenza del contenuto del contratto di locazione all'Accordo territoriale, effettuata da parte di almeno una delle organizzazioni firmatarie dell’Accordo, è collegata alla necessità di documentare alla Pubblica Amministrazione la sussistenza di tutti gli elementi utili ad accertare i presupposti per accedere alle agevolazioni fiscali.

Di conseguenza, i contribuenti hanno l’obbligo di acquisire la sopra citata attestazione, anche per poter dimostrare all'Agenzia delle Entrate, in caso di verifica fiscale, la correttezza delle agevolazioni utilizzate (si pensi, ad esempio, all'applicazione dell’aliquota del 10% in caso di cedolare secca, o la riduzione del 30% del reddito effettivo in caso di tassazione ordinaria).



da: seac

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