14/02/18

Comunicazione Sistema Tessera Sanitaria per i veterinari - Scadenza del 28 febbraio

E’ disponibile il servizio di Comunicazione Sistema Tessera Sanitaria che consente la trasmissione telematica delle spese sanitarie.
E’ un’applicazione sviluppata in ambiente web che consente, a tutti i soggetti coinvolti, di operare nel pieno rispetto delle specifiche tecniche e delle modalità operative.
Si ricorda che per le spese relative al periodo d'imposta 2017 il termine di invio dei dati per i veterinari è il 28 febbraio.

Diritto annuale entro 2017 il ravvedimento c'è ancora tempo

Per chi non avesse ancora pagato il diritto annuale relativo al 2017 è ancora possibile regolarizzarsi, con il meccanismo del ravvedimento operoso; un sistema indispensabile per chi necessita di certificazioni da parte del Registro Imprese.
A partire dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, alle imprese non in regola con il pagamento del diritto annuale non può essere rilasciata la certificazione camerale.
La regolarizzazione agevolata con il sistema del ravvedimento operoso è possibile entro un anno dalla scadenza ordinaria (c.d. “ravvedimento lungo”), ovvero entro il 16 giugno 2018 per il diritto annuale relativo al 2017 (scaduto il 16 giugno 2017).

COMITATO CREDITORI EX ART. 40

Il comitato dei creditori è composto da tre o cinque membri, dispone il secondo comma dell'art. 40, per cui, ove non esista questo numero minimo di creditori, il giudice non può procedere alla nomina.
Questa fattispecie è espressamente considerata nel nuovo quarto comma dell'art. 41 che in caso di inerzia, di impossibilità di costituzione per insufficienza di numero (che è il suo caso) o indisponibilità dei creditori, o di impossibilità di funzionamento del comitato o di urgenza, dispone che provvede il giudice delegato; di conseguenza nei casi indicati tutte le attività demandate per legge al comitato dei creditori (tra cui la vidimazione del registro, art. 38) vengono svolte in via sostitutiva dal giudice.
Nel registro, che lei deve comunque predisporre e far vidimare dal g.d., annoterà tutte le spese effettuate, precisando che si tratta di anticipazioni fatte dal curatore, in modo che possa ricuperarle al momento in cui ci sarà un attivo.
Se invece le prospettive di liquidazione sono negative, valuti la possibilità di non fare la verifica del passivo, seguendo la procedura indicata dall'art. 102 e di chiudere quanto prima il fallimento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DA : ZUCCHETTI 

13/02/18

Intrastat: approvate le nuove istruzioni

con Determinazione 8 febbraio 2018, Prot. n. 13799/RU, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, di concerto con l’Agenzia delle Entrate e d’intesa con l’Istituto Nazionale di Statistica, ha approvato le modifiche alle istruzioni per l’uso e la compilazione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni e dei servizi resi e ricevuti (cd. “modelli Intrastat”).
Le nuove istruzioni recepiscono le novità normative introdotte dal D.L. n. 193/2016 e dal D.L. n. 244/2016 riguardanti la semplificazione dell’adempimento degli elenchi Intrastat, che ha riguardato:
  • il modello INTRA 2bis (acquisti di beni)
  • modello INTRA 2 quater (acquisti di servizi)
  • modello INTRA 1bis (cessioni di beni)
  • modello INTRA 1 quater (servizi resi). 
Sono stati aboliti i modelli Intra trimestrali relativi agli acquisti di beni e servizi, e ai modelli Intra mensili è stata attribuita una valenza esclusivamente statistica.
Tali nuove disposizioni si applicano agli elenchi riepilogativi aventi periodi di riferimento decorrenti dal 1° gennaio 2018.

12/02/18

Locazione a canone concordato l'attestazione è obbligatoria

I criteri generali per la realizzazione degli accordi da definire in sede locale per la stipula dei contratti di locazioni ad uso abitativo a canone concordato sono fissati dal Decreto 16 gennaio 2017; tra le novità introdotte, si segnala l’articolo 1, comma 8, che così dispone:

“Le parti contrattuali, nella definizione del canone effettivo, possono essere assistite, a loro richiesta, dalle rispettive organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori. Gli accordi definiscono, per i contratti non assistiti, le modalità di attestazione, da eseguirsi, sulla base degli elementi oggettivi dichiarati dalle parti contrattuali a cura e con assunzione di responsabilità, da parte di almeno una organizzazione firmataria dell’accordo, della rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto all'accordo stesso, anche con riguardo alle agevolazioni fiscali”.

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con Risposta ad un quesito datata 6 febbraio 2018, ha chiarito che l’obbligatorietà dell’attestazione della rispondenza del contenuto del contratto di locazione all'Accordo territoriale, effettuata da parte di almeno una delle organizzazioni firmatarie dell’Accordo, è collegata alla necessità di documentare alla Pubblica Amministrazione la sussistenza di tutti gli elementi utili ad accertare i presupposti per accedere alle agevolazioni fiscali.

Di conseguenza, i contribuenti hanno l’obbligo di acquisire la sopra citata attestazione, anche per poter dimostrare all'Agenzia delle Entrate, in caso di verifica fiscale, la correttezza delle agevolazioni utilizzate (si pensi, ad esempio, all'applicazione dell’aliquota del 10% in caso di cedolare secca, o la riduzione del 30% del reddito effettivo in caso di tassazione ordinaria).



da: seac

11/02/18

SPESOMETRO E SUO RINVIO AL 6 APRILE 2018

Il D.L. n. 148/2017, all'articolo 1-ter ha apportato una serie di modifiche in materia di comunicazione dati fatture (c.d. “spesometro”), intervenendo sulla disciplina prevista all'articolo 1, comma 3, D.Lgs. n. 127/2015 e quella prevista all'articolo 21, D.L. n. 78/2010, per la cui applicazione era prevista la pubblicazione di un apposito Provvedimento.
Con il Provvedimento 5 febbraio 2018, l’Agenzia delle Entrate ha dato attuazione a tali disposizioni.
Per garantire il rispetto delle norme dello Statuto del contribuente, la scadenza per l’invio dei dati relativi al secondo semestre 2017 è stata fissata al 6 aprile 2018 (il sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del Provvedimento).
Entro tale data, inoltre, sarà possibile inviare eventuali correzioni delle comunicazioni inviate per il primo semestre 2017.
Dalle specifiche tecniche si evince che sono confermate la facoltatività dei dati relativi all'indirizzo delle controparti e la possibilità di comunicare i dati relativi al documento riepilogativo (nuovo “tipo documento” TD12).
È facoltà del contribuente inviare i dati con cadenza semestrale.
Tra le novità introdotte dal D.L. n. 148/2017, si ricorda la possibilità di limitare la comunicazione ai dati che riguardano solamente:
- partita IVA (o il codice fiscale per coloro che non agiscono nell'esercizio di imprese, arti e professioni) dei soggetti coinvolti nelle operazioni;
- data e numero della fattura;
- base imponibile, aliquota applicata ed imposta, oppure la tipologia dell’operazione ai fini IVA nel caso in cui l’imposta non sia indicata in fattura.
Inoltre, l’articolo 1-ter, comma 2, lettera b), D.L. n. 148/2017 ha consentito possibilità di utilizzare, e di conseguenza inviare i dati, utilizzando il c.d. “documento riepilogativo”, nel quale sono contenute le fatture emesse e le fatture ricevute di importo inferiore ad € 300, registrate cumulativamente ai sensi dell’art. 6, comma 1 e 6, D.P.R. n. 695/1996. 
 
fonte: Seac

07/02/18

Lavoratori A stagione

L’impresa può dedurre, dal valore della produzione netta che costituisce la base imponibile IRAP, il costo sostenuto per il personale dipendente con contratto a tempo indeterminato. La legge di Bilancio 2018 modifica la quota deducibile del costo dei lavoratori stagionali limitatamente al solo anno 2018.
E’ possibile dedurre integralmente dal valore della produzione netta che costituisce la base imponibile IRAP, il costo sostenuto dall’impresa in relazione al personale dipendente con contratto a tempo indeterminato.
Analogamente, per i lavoratori stagionali è ammessa la deduzione della differenza tra il costo complessivo per il personale dipendente e le deduzioni di contribuzione previdenziale, assistenziale e assicurativa INAIL, le deduzioni forfetarie e quelle in favore di soggetti che presentano determinate caratteristiche quali apprendisti, disabili e personale addetto alla ricerca e sviluppo.
Tuttavia, tale deduzione è limitata al 70% della differenza sopra evidenziata, calcolata per ogni lavoratore stagionale impiegato per almeno 120 giorni per 2 periodi d'imposta, a decorrere dal secondo contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro nell'arco temporale di 2 anni a partire dalla data di cessazione del precedente contratto.
 
 
 
 
FONTE: IPSOA

L'impatto dell'a.i. generativa nella contabilità

Devi copiare ed incollare sulla stringa di internet il link di seguito per vedere tale documento da me creato: https://gamma.app/docs/LIA-Ge...