19/02/18

Depositi fiscali, carburanti: pronti i criteri di affidabilità

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 17 febbraio 2018 il D.M. 13 febbraio 2018 con cui il Ministero dell’Economia e delle finanze in definisce i criteri di affidabilità, nonché le varie tipologie di idonea garanzia da prestare, ai fini della disapplicazione delle disposizioni contenute nella legge di Bilancio 2018 in materia di immissione al consumo dei carburanti (o estrazione degli stessi da un deposito fiscale) preceduta dall’introduzione degli stessi in un deposito fiscale.

Nella Gazzetta Ufficiale del 17 febbraio 2018 è stato pubblicato il D.M. 13 febbraio 2018 del Ministero dell’Economia e delle finanze, con il quale sono stati definiti i criteri di affidabilità, nonché le varie tipologie di idonea garanzia da prestare, ai fini della disapplicazione delle disposizioni contenute nella legge di Bilancio 2018 relativamente all’immissione in consumo dei carburanti (o all’estrazione degli stessi da un deposito fiscale) preceduta dall’introduzione degli stessi in un deposito fiscale.
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Si tratta del decreto attuativo delle disposizioni, contenute nella legge di Bilancio 2018, in materia di contrasto alle frodi IVA nel settore degli oli minerali, in particolare per quanto concerne benzina e gasolio che sono destinati a essere utilizzati come carburanti per motori per uso autotrazione.

18/02/18

Finanziamento soci: salvo prova contraria, è considerato oneroso e con interessi passivi soggetti a ritenuta

fonte ipsoa
Con l’ordinanza n. 3819, depositata in data 16 febbraio 2018, la Cassazione ha precisato che i finanziamenti dei soci alla società si presumono onerosi, con conseguente necessità dell’applicazione della relativa ritenuta di acconto sugli interessi passivi. Ciò non solo quando la corresponsione di tali interessi sia effettiva, ma anche quando sia solamente presunta. Il contribuente può in ogni caso fornire la prova contraria in merito alla gratuità dell’operazione posta in essere.
L’Ufficio notificava ad una Srl atto impositivo ai fini delle imposte dirette ed Iva, contenenti rilievi, tra l’altro, sull’errata applicazione del c.d. “regime del margine” (trattandosi di rivendita di autoveicoli usati) e sulla contabilizzazione di alcuni interessi passivi, che l’Agenzia ha presunto corrisposti ai soci, che non avevano scontato la prescritta ritenuta d’acconto.
La contribuente impugnava l’atto innanzi alla CTP che però respingeva il ricorso.
L’appello era invece accolto totalmente dalla CTR la quale, in relazione all’obbligo di ritenuta sugli interessi precisava che non vi era prova che i finanziamenti dei soci fossero fruttiferi, mentre per il regime del margine riteneva che la società non avesse il dovere di indagare sulla provenienza del bene e sulle vicende fiscali che ne avevano accompagnato la circolazione.
L’Ufficio ricorreva per Cassazione, censurando tutti i punti della sentenza di secondo grado: con specifico riferimento alla vicenda degli interessi passivi sui finanziamenti dei soci, l’Agenzia riteneva di potersi avvalere della presunzione di onerosità degli stessi con conseguente possibilità di recuperare la relativa ritenuta d’acconto.

La decisione

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 3819, depositata il 16 febbraio 2018, ha ritenuto fondate le doglianze dell’Amministrazione.
Come già precedentemente statuito dalla giurisprudenza di legittimità, la dimostrazione della mancata percezione di interessi attivi sulle somme concesse a mutuo/finanziamento incombe sul contribuente, atteso il carattere normalmente oneroso di tali operazioni, così come previsto sia dalla disciplina del mutuo (art. 1815 c.c.) che dal TUIR (art. 45).
Ne consegue che la società che ha ricevuto il finanziamento dai propri soci è obbligata ad effettuare la ritenuta d’acconto sugli interessi corrispettivi dovuti (art. 26 DPR 600/1973). Ciò, precisa la Suprema Corte, non solo quando la corresponsione di tali interessi è concretamente avvenuta, ma anche quando la stessa sia soltanto presunta dalla legge.
Nella specie, pertanto, l’Ufficio aveva correttamente applicato la presunzione di onerosità del mutuo: in assenza di prova contraria fornita dalla contribuente, appariva dunque legittima la ripresa a tassazione della ritenuta di acconto non versata.
Anche in riferimento al rilievo sul regime del margine l’operato dell’Agenzia è stato ritenuto corretto, atteso che è il contribuente/cessionario che deve dimostrare la propria buona fede in merito al fatto che il proprio acquisto si iscriveva nell’ambito di una frode Iva. Nella specie la società non aveva usato la necessaria diligenza, non avendo nemmeno verificato la “storia” dei passaggi di proprietà del veicolo in questione: senza necessità di particolari doti investigative, era agevole rendersi conto dell’irregolarità dei passaggi a monte.

14/02/18

Liquidazioni Iva e dati fattura

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il provvedimento n. 29190/2018 con il quale rende noto in modo definitivo le specifiche tecniche del nuovo spesometro.
Il provvedimento recepisce le novità introdotte dal dl n. 148/2017, in particolare:
  • per le fatture di importo inferiore a 300 euro registrate cumulativamente è possibile comunicare i dati relativi al documento riepilogativo anziché quelli dei singoli documenti;
  • è limitato il numero delle informazioni da trasmettere, poiché diventa facoltativo compilare i dati anagrafici di dettaglio delle controparti.
La pubblicazione del provvedimento ha reso definitiva la scadenza dell’invio della comunicazione relativa al secondo semestre 2017 al prossimo 6 aprile 2018.
Rimane invariata la scadenza della comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche Iva relative al quarto trimestre 2017 prevista per il 28 febbraio.

Comunicazione Sistema Tessera Sanitaria per i veterinari - Scadenza del 28 febbraio

E’ disponibile il servizio di Comunicazione Sistema Tessera Sanitaria che consente la trasmissione telematica delle spese sanitarie.
E’ un’applicazione sviluppata in ambiente web che consente, a tutti i soggetti coinvolti, di operare nel pieno rispetto delle specifiche tecniche e delle modalità operative.
Si ricorda che per le spese relative al periodo d'imposta 2017 il termine di invio dei dati per i veterinari è il 28 febbraio.

Diritto annuale entro 2017 il ravvedimento c'è ancora tempo

Per chi non avesse ancora pagato il diritto annuale relativo al 2017 è ancora possibile regolarizzarsi, con il meccanismo del ravvedimento operoso; un sistema indispensabile per chi necessita di certificazioni da parte del Registro Imprese.
A partire dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, alle imprese non in regola con il pagamento del diritto annuale non può essere rilasciata la certificazione camerale.
La regolarizzazione agevolata con il sistema del ravvedimento operoso è possibile entro un anno dalla scadenza ordinaria (c.d. “ravvedimento lungo”), ovvero entro il 16 giugno 2018 per il diritto annuale relativo al 2017 (scaduto il 16 giugno 2017).

COMITATO CREDITORI EX ART. 40

Il comitato dei creditori è composto da tre o cinque membri, dispone il secondo comma dell'art. 40, per cui, ove non esista questo numero minimo di creditori, il giudice non può procedere alla nomina.
Questa fattispecie è espressamente considerata nel nuovo quarto comma dell'art. 41 che in caso di inerzia, di impossibilità di costituzione per insufficienza di numero (che è il suo caso) o indisponibilità dei creditori, o di impossibilità di funzionamento del comitato o di urgenza, dispone che provvede il giudice delegato; di conseguenza nei casi indicati tutte le attività demandate per legge al comitato dei creditori (tra cui la vidimazione del registro, art. 38) vengono svolte in via sostitutiva dal giudice.
Nel registro, che lei deve comunque predisporre e far vidimare dal g.d., annoterà tutte le spese effettuate, precisando che si tratta di anticipazioni fatte dal curatore, in modo che possa ricuperarle al momento in cui ci sarà un attivo.
Se invece le prospettive di liquidazione sono negative, valuti la possibilità di non fare la verifica del passivo, seguendo la procedura indicata dall'art. 102 e di chiudere quanto prima il fallimento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DA : ZUCCHETTI 

13/02/18

Intrastat: approvate le nuove istruzioni

con Determinazione 8 febbraio 2018, Prot. n. 13799/RU, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, di concerto con l’Agenzia delle Entrate e d’intesa con l’Istituto Nazionale di Statistica, ha approvato le modifiche alle istruzioni per l’uso e la compilazione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni e dei servizi resi e ricevuti (cd. “modelli Intrastat”).
Le nuove istruzioni recepiscono le novità normative introdotte dal D.L. n. 193/2016 e dal D.L. n. 244/2016 riguardanti la semplificazione dell’adempimento degli elenchi Intrastat, che ha riguardato:
  • il modello INTRA 2bis (acquisti di beni)
  • modello INTRA 2 quater (acquisti di servizi)
  • modello INTRA 1bis (cessioni di beni)
  • modello INTRA 1 quater (servizi resi). 
Sono stati aboliti i modelli Intra trimestrali relativi agli acquisti di beni e servizi, e ai modelli Intra mensili è stata attribuita una valenza esclusivamente statistica.
Tali nuove disposizioni si applicano agli elenchi riepilogativi aventi periodi di riferimento decorrenti dal 1° gennaio 2018.

L'impatto dell'a.i. generativa nella contabilità

Devi copiare ed incollare sulla stringa di internet il link di seguito per vedere tale documento da me creato: https://gamma.app/docs/LIA-Ge...