17/04/20

CORTE SUP. DI CASSAZ. SEZ.I CIV. Sentenza 28/2/2020, n. 5610


Il caso
La sentenza in esame, trae origine dalle richieste di un correntista, il quale aveva citato in giudizio il proprio Istituto di credito, chiedendone la condanna alla restituzione delle somme indebitamente percepite con l’applicazione di interessi debitori ultra-legali la cui misura non era stata concordata per iscritto, la capitalizzazione trimestrale e la commissione di massimo scoperto non pattuita. La Banca convenuta, aveva chiesto il rigetto della domanda, eccependo la decadenza per mancata contestazione degli estratti conto, l'irripetibilità del pagamento degli interessi in misura ultra-legali, quali obbligazioni naturali, la prescrizione decennale.

Il Giudice di prime cure aveva accolto la domanda con riferimento agli interessi ultra-legali ed all'anatocismo, condannando la Banca convenuta a pagare oltre interessi e spese. Avverso tale sentenza il cliente aveva proposto appello a cui ha resistito la Banca appellata, proponendo appello incidentale. La Corte territoriale, aveva rigettato gli appelli presentati da entrambe le parti, rideterminando anche l'importo dell'indebito; gli eredi dell’appellante principale, nel frattempo deceduto, hanno proposto ricorso per cassazione.

La sentenza
Con il primo motivo, sollevato ex art. 360 c.p.c., n. 3, i ricorrenti hanno denunciato la violazione o falsa applicazione di legge in relazione sia all'art. 2697 c.c., comma 2, che all'eccezione di prescrizione sollevata dalla Banca. In particolare, hanno rilevato che non gravava sugli stessi ricorrenti l’onere di provare l'esistenza di un contratto di apertura di credito e la natura ripristinatoria delle rimesse, bensì spettava alla Banca dover dimostrare i presupposti dell’eccezione di prescrizione, sollevata dalla convenuta, dunque la conseguente, asserita inesistenza di una apertura di credito e la natura solutoria delle rimesse.

A tal proposito, la Suprema Corte ha richiamato la sentenza n. 24418 del 2010, secondo cui la prescrizione del diritto alla restituzione ha una differente decorrenza a seconda del versamento effettuato, di tipo solutorio o ripristinatorio. In merito a ciò, era sorta la questione se, nel formulare l'eccezione di prescrizione, la banca dovesse necessariamente indicare il termine iniziale del decorso della prescrizione, e cioè l'esistenza di singoli versamenti solutori, a partire dai quali l'inerzia del titolare del diritto poteva venire in rilievo, oppure potesse limitarsi ad opporre tale inerzia, spettando poi al giudice verificarne effettività e durata, in base alla norma applicabile al caso concreto.

Da tali considerazioni è scaturito un contrasto giurisprudenziale fra opposti indirizzi, solo di recente risolto dalla sentenza n. 15895 del 13/06/2019 delle Sezioni Unite della Cassazione, che hanno stabilito che, in tema di prescrizione estintiva, l'onere di allegazione gravante sull'istituto di credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre l'eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito l'azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel corso del rapporto di conto corrente assistito da apertura di credito, è soddisfatto con l'affermazione dell'inerzia del titolare del diritto, senza l'indicazione delle specifiche rimesse solutorie ritenute prescritte. Ad avviso delle Sezioni Unite, va distinto l’onere di allegazione del convenuto a seconda che si sia in presenza di eccezioni in senso stretto, o eccezioni in senso lato: nel primo caso, i fatti estintivi, modificativi o impeditivi, possono esser introdotti nel processo solo dalla parte, mentre nel secondo sussiste il potere-dovere di rilievo da parte dell’ufficio.

Orbene, l’onere di allegazione va distinto dall’onere della prova, in quanto il primo riguarda la delimitazione del thema decidendum mentre il secondo, costituisce per il giudice regola di definizione del processo; pertanto, l’aver assolto all’onere di allegazione non vuol dire aver proposto una domanda o un’eccezione fondata, in quanto poi l’allegazione va provata dalla parte cui, per legge, incombe il relativo onere, e le risultanze probatorie devono poi esser valutate, in fatto e in diritto, dal giudice.

Tra l’altro, le Sezioni Unite, con la sentenza n. 10955 del 2002, avevano chiarito che, l’elemento costitutivo della prescrizione estintiva, è l'inerzia del titolare del diritto fatto valere in giudizio, mentre la determinazione della durata di detta inerzia, necessaria per il verificarsi dell'effetto estintivo, è come una quaestio iuris riguardante l'identificazione del diritto e del regime prescrizionale previsto dalla legge; riservando alla parte la possibilità di sollevare l'eccezione - implica che ad essa sia fatto onere soltanto di allegare tale elemento costitutivo e di manifestare la volontà di profittare di quell'effetto, e non anche di indicare direttamente o indirettamente, le norme applicabili, la cui identificazione spetta solo al giudice. Pertanto, in tema di onere di allegazione, in generale, e di onere di allegazione riferito all’eccezione di prescrizione, non spetta alla banca indicare il dies a quo del decorso della prescrizione; in effetti, l'elemento qualificante dell'eccezione di prescrizione è l'allegazione dell'inerzia del titolare del diritto, che costituisce, l’elemento principale, al quale la legge collega l’effetto estintivo.

In conclusione, non è la banca a dover provare l’inesistenza di apertura di credito, o la natura solutoria delle rimesse, essendo sufficiente alla medesima, eccepire il decorso del tempo e far valere la prescrizione dall'annotazione delle singole rimesse.

Con la seconda parte del motivo di censura formulato nel ricorso, i ricorrenti avevano rilevato che, per provare la stipulazione di un contratto bancario di apertura di credito risalente al 1990, non era necessaria la forma scritta.

A tal riguardo, la Cassazione ha precisato che, l'obbligo della forma scritta per i contratti relativi alle operazioni ed ai servizi bancari è stato stabilito dalla L. n. 154 del 1992, art. 3, e prima della sua entrata in vigore, il contratto di apertura di credito veniva considerato un contratto a forma libera, suscettibile di conclusione anche per fatti concludenti.

Tuttavia, i ricorrenti non hanno contrastato l'affermazione della Corte di merito che ha escluso che con l'atto di appello, con cui si era limitato ad affermare l'esistenza di una "apertura di credito rotativa", il loro dante causa, l'originario attore ed appellante, avesse tempestivamente dedotto gli elementi sulla base dei quali era stata solo successivamente argomentata criticamente negli scritti conclusionali l'esistenza dell'affidamento in conto corrente. Pertanto, la Cassazione ha ritenuto infondata anche tale censura.

Ulteriore denuncia mossa dagli istanti, riguardava la violazione dell'art. 111 Cost. e art. 101 c.p.c. e dei principi del giusto processo, nonché degli artt. 61, 101 e 191 c.p.c., nonché vizio di ultra-petizione e violazione degli artt. 112 e 342 c.p.c., con conseguente nullità della sentenza anche in relazione all'art. 132 c.p.c., n. 4.

La Suprema Corte ha rilevato che i ricorrenti non hanno confutato la esplicita motivazione sul punto offerta dalla Corte distrettuale, secondo la quale non si era verificata alcuna violazione del principio del contraddittorio e nessuna missione esplorativa poteva essere rimproverata alla disposizione della consulenza tecnica, diretta a ricercare elementi a favore della tesi attorea dell'esistenza di un rapporto di affidamento in atto sul conto corrente.

Alla luce delle suesposte argomentazioni, la Cassazione ha rigettato il ricorso e condannato i ricorrenti al pagamento delle spese di lite in favore della controricorrente.

(fonte Altalex quotidiano d'informazione giuridica)

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D.L. 29/11/08 N. 185 ART. 2 BIS ESCLUDE LA CMS NEL CASO LA BANCA ABBIA STIPULATO CLAUSULE CONFORMI A QUESTO D.L.

(( Art. 2-bis Ulteriori disposizioni concernenti contratti bancari 1. Sono nulle le clausole contrattuali aventi ad oggetto la commissione di massimo scoperto se il saldo del cliente risulti a debito per un periodo continuativo inferiore a trenta giorni ovvero a fronte di utilizzi in assenza di fido. Sono altresi' nulle le clausole, comunque denominate, che prevedono una remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione di fondi a favore del cliente titolare di conto corrente indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma, ovvero che prevedono una remunerazione accordata alla banca indipendentemente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente, salvo che il corrispettivo per il servizio di messa a disposizione delle somme sia predeterminato, unitamente al tasso debitore per le somme effettivamente utilizzate, con patto scritto non rinnovabile tacitamente, in misura onnicomprensiva e proporzionale all'importo e alla durata dell'affidamento richiesto dal cliente e sia specificatamente evidenziato e rendicontato al cliente con cadenza massima annuale con l'indicazione dell'effettivo utilizzo avvenuto nello stesso periodo, fatta salva comunque la facolta' di recesso del cliente in ogni momento. 2. Gli interessi, le commissioni e le provvigioni derivanti dalle clausole, comunque denominate, che prevedono una remunerazione, a favore della banca, dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono comunque rilevanti ai fini dell'applicazione dell'articolo 1815 del codice civile, dell'articolo 644 del codice penale e degli articoli 2 e 3 della legge 7 marzo 1996, n. 108. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, emana disposizioni transitorie in relazione all'applicazione dell'articolo 2 della legge 7 marzo 1996, n. 108, per stabilire che il limite previsto dal terzo comma dell'articolo 644 del codice penale, oltre il quale gli interessi sono usurari, resta regolato dalla disciplina vigente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino a che la rilevazione del tasso effettivo globale medio non verra' effettuata tenendo conto delle nuove disposizioni. 3. I contratti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono adeguati alle disposizioni del presente articolo entro centocinquanta giorni dalla medesima data. Tale obbligo di adeguamento costituisce giustificato motivo agli effetti dell'articolo 118, comma 1, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni. ))

Legge 28/1/2009 n. 2 (inerente le commissioni di max scoperto)

Art. 2. (Mutui prima casa: per i mutui in corso le rate variabili 2009 non possono superare il 4 per cento grazie all'accollo da parte dello Stato dell'eventuale eccedenza; per i nuovi mutui, il saggio di base su cui si calcolano gli spread è costituito dal saggio BCE)
1. L'importo delle rate, a carico del mutuatario, dei mutui a tasso non fisso da corrispondere nel corso del 2009 è calcolato applicando il tasso maggiore tra il 4 per cento senza spread, spese varie o altro tipo di maggiorazione e il tasso contrattuale alla data di sottoscrizione del contratto. Tale criterio di calcolo non si applica nel caso in cui le condizioni contrattuali determinano una rata di importo inferiore.
1-bis. Anche al fine di escludere a carico del mutuatario qualunque costo relativo alla surrogazione, gli atti di consenso alla surrogazione, ai sensi dell'articolo 1202 del codice civile, relativi a mutui accesi per l'acquisto, la ristrutturazione o la costruzione dell'abitazione principale, contratti entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto da soggetti in favore dei quali è prevista la rinegoziazione obbligatoria, sono autenticati dal notaio senza applicazione di alcun onorario e con il solo rimborso delle spese. A tal fine, la quietanza rilasciata dalla prima banca e il contratto di mutuo stipulato dalla seconda banca devono essere forniti al notaio per essere prodotti unitamente all'atto di surrogazione. Per eventuali attività aggiuntive non necessarie all'operazione, espressamente richieste dalle parti, gli onorari di legge restano a carico della parte richiedente. In ogni caso, le banche e gli intermediari finanziari, per l'esecuzione delle formalità connesse alle operazioni di cui all'articolo 8 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, e successive modificazioni, non applicano costi di alcun genere, anche in forma indiretta, nei riguardi dei clienti.
2. Il comma 1 si applica esclusivamente ai mutui garantiti da ipoteca per l'acquisto la costruzione e la ristrutturazione dell'abitazione principale, ad eccezione di quelle di categoria A1, A8 e A9, sottoscritti o accollati anche a seguito di frazionamento da persone fisiche fino al 31 ottobre 2008. Il comma 1 si applica anche ai mutui rinegoziati in applicazione dell'articolo 3 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, con effetto sul conto di finanziamento accessorio, ovvero, a partire dal momento in cui il conto di finanziamento accessorio ha un saldo pari a zero, sulle rate da corrispondere nel corso del 2009.
3. La differenza tra gli importi, a carico del mutuatario, delle rate determinati secondo il comma 1 e quelli derivanti dall'applicazione delle condizioni contrattuali dei mutui è assunta a carico dello Stato. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità per la comunicazione alle banche e agli intermediari finanziari dei contribuenti per i quali, sulla base delle informazioni disponibili presso l'Anagrafe tributaria, possono ricorrere le condizioni per l'applicabilità delle disposizioni di cui al presente comma e le modalità tecniche per garantire ai medesimi operatori l'attribuzione di un credito d'imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, pari alla parte di rata a carico dello Stato ai sensi del comma 2 e per il monitoraggio dei relativi flussi finanziari, anche ai fini dell'eventuale adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 12, comma 9, del presente decreto.

09/04/20

COMMENTO ALLA SENTENZA DELLA CASSAZIONE CIVILE, I SEZIONE, SENT. N. 26769 DEL 21 OTTOBRE 2019 SPECIFICA APPROVAZIONE PER ISCRITTO DEL CORRENTISTA

CASSAZIONE CIVILE, I SEZIONE,  SENT. N. 26769 DEL 21 OTTOBRE 2019

PER LA VALIDITA’ DELLA CLAUSOLA ANATOCISTICA NEL CONTO CORRENTE, E’ SEMPRE NECESSARIA LA SPECIFICA APPROVAZIONE PER ISCRITTO DEL CORRENTISTA

Per i rapporti di conto corrente già in essere alla data di entrata in vigore del d.lgs. n.342/1999 e della successiva Delibera CICR del 9 febbraio 2000, la capitalizzazione trimestrale degli interessi è illegittima anche se la Banca ha provveduto ad adeguare le condizioni del rapporto alle condizioni imposte dalla citata delibera mediante pubblicazione in Gazzetta Ufficiale


La Suprema Corte di Cassazione torna ad esprimersi su una delle questioni più importanti nell’ambito del contenzioso bancario relativo ai rapporti di conto corrente ed in particolare per i rapporti sorti in data antecedente il D.lgs. 342/1999 (c.d. “decreto salvabanche”).
Come noto, a seguito del declassamento da uso normativo ad uso negoziale della prassi bancaria in materia di anatocismo operato dalle SS.UU., è venuta meno ogni legittima deroga all’art.1283 c.c., sicché le relative clausole, in guisa dei quali gli interessi venivano capitalizzate, risultavano travolte da nullità.

Interveniva allora il legislatore, che con il D.lgs. 342/1999 e la successiva Delibera CICR del 9 febbraio 2000, ha di fatto introdotto una deroga tale (art. 120 T.u.b.) per cui la capitalizzazione degli interessi risultasse valida, purché fosse prevista la “reciprocità” nella capitalizzazione degli interessi attivi e passivi (c.d. “principio di sinallagmaticità”).

In tale contesto, per rendere pienamente valida la clausola anatocistica anche con efficiacia retroattiva, alle Banche risultava sufficiente pubblicare in Gazzetta ufficiale, ai sensi dei commi 1 e 2 dell’art. 7 della citata Delibera, l’adeguamento alle nuove disposizioni (ovvero l’introduzione della pari periodicità di capitalizzazione per le competenze attive e passive).

A seguito tuttavia di intervento della Corte Costituzionale, (sentenza n.425 pubblicata il 17/10/2000) con la quale il Giudice della leggi dichiarava l’illegittimità costituzionale dell’art. 25  del citato d.lgs. nella parte in cui prevedeva la legittimità delle clausole anatocistiche in essere prima dell’entrata dell’inizio di validità della Delibera CICR (22 aprile 2000, ovvero 60 giorni dopo la sua pubblicazione) le relative clausole anatocistiche stipulate prima dell’entrata in vigore della citata Delibera sono state travolta da nullità “ex tunc”per contrasto alla norma codicistica.

In tale scenario, frequentemente le Banche hanno fondato la legittimità della capitalizzazione operata post 2000, sulla scorta di quanto previsto nell’art. 7 della citata delibera CICR, ovvero ritenendo assolto l’onere di specifica approvazione, semplicemente pubblicando in Gazzetta Ufficiale le nuove condizioni.
Con la sentenza in commento, gli Ermellini specificano invece che quella prevista all’art.7 della citatata Delibera CICR è norma a carattere transitorio che si correla, per comunanza di fini, all’art. 25 comma 3 del d.lgs 342/1999 sicché essendosi di questo dichiarata l’illeggimità costituzionale, detta norma è stata privata di efficacia.

Se ne deduce allora che, sia per i contratti sorti prima che per quelli sorti dopo il 9 febbraio 2000, l’anatocismo praticato sui conti correnti risulta valido se e solo se tale condizione, che risulta a questo punto sempre essere “peggiorativa” rispetto alla condizione precedente, risulti specificatamente approvata per iscritto, secondo quando previsto appunto dal comma 3 dell’art. 7 della Delibera CICR che così recita:

“ Nel caso in cui le condizioni contrattuali comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate , esse devono essere specificamente approvate dalla clientela“

La conseguenza, secondo i Giudici della Suprema corte, è che qualsiasi variazione contrattuale ivi inerente, che non sia soggetta a specifica pattuizione, può ritenersi inefficace seppur la stessa è in linea con le altre disposizioni della DELIBERA del CICR del 9 febbraio 2000.”

In termini operativi e finanziari, ciò implica, in caso di mancata approvazione per iscritto della c.d. “clausola anatocistica”, il ricalcolo del conto corrente senza alcuna capitalizzazione degli interessi.

06/04/20

INPS e Bonus


Bonus 600 euro INPS: una misura prevista dal Governo con il Decreto Cura Italia, per sostenere i lavoratori autonomi la cui attività abbia risentito delle restrizioni previste per contenere l’epidemia di coronavirus. Ecco come richiederlo e a chi è riservato il bonus 600 euro Inps: il Governo con il decreto Cura Italia ha stabilito la misura di un sostegno una tantum da 600 euro per i lavoratori autonomi e partite Iva che abbiano subito riduzione o cessazione della propria attività a causa dell’emergenza Coronavirus, in seguito alle disposizioni sulle restrizioni per contenere la diffusione dell’epidemia. Le domande possono essere inoltrate all’Inps e alle casse previdenziali private professionali dal primo aprile 2020. Inps ha spiegato che è possibile richiedere il bonus indennità da 600 euro anche attraverso un PIN semplificato. I primi dati indicano l’invio di una media cento domande al secondo all’Inps per il bonus 600 euro, per circa trecentomila domande dall’una di notte alle 8,30: nella mattinata del primo aprile si sono registrati disguidi con il sistema informatico dell’istituto, intorno alle 9 ci sono state molte segnalazioni di problemi nell’invio delle istanze. Oltre a chi non è riuscito ad avere accesso al sito, ci sono stati professionisti che inserendo le proprie credenziali si sono trovati nell’area riservata di altri iscritti all’istituto previdenziale. Il presidente dell’Inps ha spiegato che sarà possibile inviare le domande anche nei giorni prossimi, senza urgenza.  In seguito ai problemi legati al sito Inps e alla segnalazione di data breach, il Garante della privacy ha avviato un’istruttoria e ha invitato i contribuenti a non fare uso dei dati personali altrui. Il bonus 600 euro Inps, a chi spetta La misura del bonus indennità 600 euro Inps è stata introdotta con il decreto Cura Italia, cioè il DL 17 marzo 2020 numero 18, parte di una più ampia serie di stanziamenti rivolti ad attività produttive, lavoratori e famiglie che hanno avuto ripercussioni economiche negative a causa delle limitazioni imposte per contenere l’epidemia di coronavirus. Il denaro del bonus indennità 600 euro Inps non sarà tassato e non farà reddito. Le misure non possono essere tra loro cumulabili e non possono essere erogate a chi percepisce già il reddito di cittadinanza. Bonus 600 euro autonomi, requisiti (autonomi e partite Iva) L’indennità da seicento euro per il mese di marzo 2020 è destinata, con stanziamento di 203,4 milioni di euro: ai liberi professionisti che sono titolari di partita Iva al 23 febbraio, non titolari di pensione o iscritti ad altre forme di previdenza ai lavoratori con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attiva al 23 febbraio, non titolari di pensione o iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria. Nel limite di 2.160 milioni di euro, il bonus è erogato a:Commercianti,Artigiani,Coadiutori diretti, Coltivatori diretti, mezzadri e coloni. I fondi previsti sono di 103,8 milioni di euro per: lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali, nel caso in cui abbiano chiuso il rapporto di lavoro non per loro volontà tra il primo gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 e non siano dipendenti al 17 marzo 2020, né titolari di pensioni.Limite di spesa di 396 milioni di euro per: operai agricoli a tempo determinato. Spese entro i 48,6 milioni per:lavoratori dello spettacolo che abbiano versato nel 2019 almeno trenta contributi giornalieri e non siano stati titolari di un reddito annuale superiore a 50.000 euro, né abbiano contratti da dipendente al 17 marzo.

L'impatto dell'a.i. generativa nella contabilità

Devi copiare ed incollare sulla stringa di internet il link di seguito per vedere tale documento da me creato: https://gamma.app/docs/LIA-Ge...