16/05/20
RISOLUZIONE N. 25/E
RISOLUZIONE N. 25/E
Direzione Centrale Persone Fisiche, Lavoratori Autonomi ed Enti non Commerciali
Roma, 14 maggio 2020
OGGETTO: Ulteriori chiarimenti - Erogazioni liberali in denaro effettuate alla Presidenza del Consiglio – Dipartimento della Protezione Civile Articoli 66 e 99 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 1, convertito con modificazioni, dalle legge 24 aprile 2020, n. 27.
QUESITO
La Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della Protezione Civile (di seguito Dipartimento), con nota del 13 maggio u.s., ha chiesto ulteriori chiarimenti in ordine alla documentazione probatoria della avvenuta donazione, al fine di beneficiare delle agevolazioni ex art. 66 del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, “Cura Italia”, convertito con modificazioni, dalle legge 24 aprile 2020, n. 27.
In particolare il Dipartimento, dopo aver preso atto dei chiarimenti forniti dall'Agenzia delle entrate con risoluzione n. 21/E del 27 aprile 2020, in cui viene precisato che in merito ai bonifici disposti, a favore del Dipartimento, nei conti correnti cod. IBAN: 1T84Z0306905020100000066387 e IT66J0306905020100000066432, appositamente aperti ex articolo 99 del citato decreto legge n. 18 del 2020, è
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sufficiente che dalle “ricevute del versamento bancario o postale o dall'estratto conto della società che gestisce la carta di credito, la carta di debito o la carta prepagata risulti che il versamento sia stato effettuato su uno dei predetti conti correnti dedicati all'emergenza epidemiologica COVID-19”, chiede di confermare che anche la copia del bonifico effettuato nel conto di Tesoreria n. 22330 è sufficiente per consentire al donatore di beneficiare della detrazione ex articolo 66. Il Dipartimento, in particolare, fa presente che prima dell'apertura dei predetti conti correnti dedicati, ai sensi dell'articolo 4 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 639 del 2020, lo stesso era già “autorizzato a ricevere risorse finanziarie derivanti da donazioni e altri atti di liberalità sul conto corrente di tesoreria n. 22330 intestato alla Presidenza del Consiglio dei ministri”. Ciò posto, al fine di non creare disuguaglianze tra coloro che nell'immediatezza dello slancio umanitario, hanno disposto bonifici, ai sensi del citato articolo 4, della OCDPC e coloro che hanno donato versando nei conti correnti autorizzati ai sensi dell'articolo 99, del citato decreto legge n. 18 del 2020, ai fini del riconoscimento del predetto beneficio fiscale, il Dipartimento chiede se, in applicazione dei chiarimenti forniti nella predetta risoluzione, possa, mediante un comunicato ufficiale, pubblicato sul proprio sito istituzionale, informare i donatori che, ai fini della documentazione da possedere per far valere l'agevolazione in sede di dichiarazione dei redditi, gli stessi possano esibire copia del bonifico effettuato sul conto corrente effettuato nel conto di Tesoreria n. 22330 intestato alla Presidenza del Consiglio dei ministri.
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PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
L'articolo 66 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (Cura Italia), convertito con modificazioni dalle legge 24 aprile 2020, n. 27, è finalizzato a promuovere le erogazioni liberali devolute per fronteggiare l'evolversi della situazione epidemiologica causata da COVID-19. In particolare, il comma 1 del citato articolo 66 stabilisce che « Per le erogazioni liberali in denaro e in natura, effettuate nell'anno 2020 dalle persone fisiche e dagli enti non commerciali, in favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 spetta una detrazione dall'imposta lorda ai fini dell'imposta sul reddito pari al 30 per cento, per un importo non superiore a 30.000 euro. ». Con le stesse finalità il successivo comma 2 prevede che « Per le erogazioni liberali in denaro e in natura a sostegno delle misure di contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID-19, effettuate nell'anno 2020 dai soggetti titolari di reddito d'impresa, si applica l'articolo 27 della legge 13 maggio 1999, n. 133. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche alle erogazioni liberali effettuate per le medesime finalità in favore degli enti religiosi civilmente riconosciuti.». Fermi restando tutti gli specifici chiarimenti di prassi resi fino ad oggi sulle erogazioni in parola (quali la circolare n. 8/E del 3 aprile 2020, la risoluzione n. 21/E del 27 aprile 2020 e la circolare n. 11/E del 6 maggio 2020), si evidenzia quanto segue.
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Per quel che attiene la documentazione attestante il sostenimento dell'onere, analogamente a quanto previsto per la generalità delle erogazioni liberali in denaro, anche ai fini delle agevolazioni fiscali di cui all'articolo 66, è necessario che dalla ricevuta del versamento bancario o postale ovvero, in caso di pagamento con carta di credito, carta di debito o carta prepagata, dall'estratto conto della società che gestisce tali carte, sia possibile individuare il soggetto beneficiario dell'erogazione liberale, il carattere di liberalità del pagamento e che lo stesso sia finalizzato a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Tuttavia, attese le disposizioni previste dall'articolo 99 del decretolegge Cura Italia, si ritiene sufficiente, ai fini della detrazione di cui all'articolo 66 in commento, che dalle ricevute del versamento bancario o postale o dall'estratto conto della società che gestisce la carta di credito, la carta di debito o la carta prepagata risulti che il versamento sia stato effettuato su uno dei predetti conti correnti dedicati all'emergenza epidemiologica COVID-19. Al riguardo, stante le medesime ragioni di semplificazione che hanno portato alle precisazioni rese nella risoluzione citata e attesa la disposizione prevista dalla citata Ordinanza n. 639 del 25 febbraio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 26 febbraio 2020, che autorizza il Dipartimento a “ricevere risorse finanziare derivanti da donazioni e altri atti di liberalità sul conto corrente di tesoreria n. 22330”, si ritiene applicabile alla fattispecie in esame quanto già chiarito nella predetta risoluzione (confermata anche dalla successiva circolare del 6 maggio 2020, n. 11/E), sia con riferimento alla ammissione del beneficio della detrazione che con riferimento ai versamenti
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effettuati al Dipartimento della Protezione Civile sul conto di Tesoreria n. 22330. ***
Le Direzioni regionali vigileranno affinché i principi enunciati e le
istruzioni fornite con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati
dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.
15/05/20
14/05/20
13/05/20
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2 (in SO n.14, relativo alla G.U. 28/01/2009, n.22).
Art. 2-bis ((Ulteriori disposizioni concernenti contratti bancari)) ((1. Sono nulle le clausole contrattuali aventi ad oggetto la commissione di massimo scoperto se il saldo del cliente risulti a debito per un periodo continuativo inferiore a trenta giorni ovvero a fronte di utilizzi in assenza di fido. Sono altresi' nulle le clausole, comunque denominate, che prevedono una remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione di fondi a favore del cliente titolare di conto corrente indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma, ovvero che prevedono una remunerazione accordata alla banca indipendentemente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente, salvo che il corrispettivo per il servizio di messa a disposizione delle somme sia predeterminato, unitamente al tasso debitore per le somme effettivamente utilizzate, con patto scritto non rinnovabile tacitamente, in misura onnicomprensiva e proporzionale all'importo e alla durata dell'affidamento richiesto dal cliente e sia specificatamente evidenziato e rendicontato al cliente con cadenza massima annuale con l'indicazione dell'effettivo utilizzo avvenuto nello stesso periodo, fatta salva comunque la facolta' di recesso del cliente in ogni momento. 2. Gli interessi, le commissioni e le provvigioni derivanti dalle clausole, comunque denominate, che prevedono una remunerazione, a favore della banca, dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono comunque rilevanti ai fini dell'applicazione dell'articolo 1815 del codice civile, dell'articolo 644 del codice penale e degli articoli 2 e 3 della legge 7 marzo 1996, n. 108. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, emana disposizioni transitorie in relazione all'applicazione dell'articolo 2 della legge 7 marzo 1996, n. 108, per stabilire che il limite previsto dal terzo comma dell'articolo 644 del codice penale, oltre il quale gli interessi sono usurari, resta regolato dalla disciplina vigente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino a che la rilevazione del tasso effettivo globale medio non verra' effettuata tenendo conto delle nuove disposizioni. 3. I contratti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono adeguati alle disposizioni del presente articolo entro centocinquanta giorni dalla medesima data. Tale obbligo di adeguamento costituisce giustificato motivo agli effetti dell'articolo 118, comma 1, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni.))
LEGGE DI CONVERSIONE 28/1/2008 N.2 AI FINI DELL'ANATOCISMO BANCARIO
A decorrere dal 1 novembre 2009, la data di valuta per il beneficiario per tutti i bonifici, gli assegni circolari e quellibancari non puo' mai superare, rispettivamente, uno, uno e tre giorni titoli, a decorrere dal 1 novembre 2009, la data di disponibilità lavorativi successivi alla data del versamento. Per i medesimi economica per il beneficiario non può' mai superare, rispettivamente,
economica non puo' mai superare i quattro giorni per tutti i titoli.quattro, quattro e cinque giorni lavorativi successivi alla data del versamento. A decorrere dal 1 aprile 2010, la data di disponibilita` E' nulla ogni pattuizione contraria. Resta fermo quanto previsto
derivanti dal divieto della commissione di massimo scoperto,dall'articolo 120, comma 1, del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385. 2. Allo scopo di accelerare e rendere effettivi i benefici all'articolo 2-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
dell'affidamento, a pena di nullita' del patto di remunerazione. Ilarticolo 1, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, alla fine del comma 1 e' aggiunto il seguente periodo: «L'ammontare del corrispettivo onnicomprensivo di cui al periodo precedente non puo' comunque superare lo 0,5 per cento, per trimestre, dell'importo
2008, n. 185, (( convertito, con modificazioni, dalla legge 28Ministro dell'economia e delle finanze assicura, con propri provvedimenti, la vigilanza sull'osservanza delle prescrizioni del presente articolo.». 3. Al comma 5-quater dell'articolo 2 del decreto-legge 29 novembre
gennaio 2009, n. 2, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: ))
«Nel caso in cui la surrogazione del mutuo (( prevista dal citato
articolo 8 del decreto-legge n. 7 del 2007 )) non si perfezioni entro
il termine di trenta giorni dalla data della richiesta da parte dellabanca cessionaria alla banca cedente dell'avvio delle procedure di
la banca cedente e' comunque tenuta a risarcire il cliente in misuracollaborazione interbancarie ai fini dell'operazione di surrogazione, pari all'1% del valore del mutuo per ciascun mese o frazione di mese
cause imputabili a quest'ultima.».di ritardo. Resta ferma la possibilita' per la banca cedente di rivalersi sulla banca cessionaria nel caso il ritardo sia dovuto a 4. Le disposizioni dei commi 2 e 3 del presente articolo entrano in
(( 4-bis. Al fine di consentire la promozione, la prosecuzione e ilvigore a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.
sostegno di programmi di microcredito e microfinanza finalizzati allosviluppo economico e sociale del Paese e di favorire la lotta alla
strumenti anticrisi, in favore del Comitato nazionale italianopoverta', nel quadro degli obiettivi della strategia e degli permanente per il microcredito, di cui all'articolo 4-bis, comma 8,
2010 e' autorizzata la spesa annua di 1,8 milioni di euro dadel decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, adecorrere dall'anno destinare anche al funzionamento del Comitato medesimo. Al relativo
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.onere si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
))
SCADENZE FISCALI 2020 A SEGUITO DI COVID-19
Con il decreto-legge “Cura Italia” e con il successivo Decreto Liquidità, il Governo ha sospeso un’ampia gamma di versamenti di ritenute, tributi e contributi. Viene stabilito il differimento delle scadenze e la sospensione dei versamenti fiscali e contributivi (per tutte le imprese di piccola dimensione e senza limiti di fatturato per le imprese operanti nei settori più colpiti); della riscossione e invio delle cartelle esattoriali; degli atti di accertamento e dei pagamenti dovuti per i diversi provvedimenti di sanatoria fiscale. Inoltre, il decreto prevede un credito di imposta per il locatario, esercente attività d’impresa, che rinuncia a parte dell’affitto del mese di marzo. Sempre in ambito fiscale è stato incentivato, mediante l’estensione delle detrazioni/deduzioni, il contributo del settore privato al finanziamento del contrasto dell’epidemia e delle cure sanitarie.
Sospensione, senza limiti di fatturato, per settori più colpiti – Per gli operatori dei settori più colpiti dalla crisi vengono sospesi i versamenti di contributi e ritenute per lavoratori dipendenti di marzo ed aprile. I versamenti riprendono in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020, oppure mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020. I settori interessati sono: turistico-alberghiero, termale, trasporti passeggeri, ristorazione e bar, cultura (cinema, teatri), sport, istruzione, parchi divertimento, eventi (fiere/convegni), sale giochi e centri scommesse.
Sospensione versamenti IVA per i mesi di aprile e maggio – Per i contribuenti delle 5 province più colpite (Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza) alla sola condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo di imposta. I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal medesimo mese di giugno 2020.
Differimento scadenze – Per gli operatori economici ai quali non si applica la sospensione, il termine per i versamenti dovuti al 20 marzo si considerano comunque regolarmente effettuati, senza il pagamento di sanzioni e interessi, se eseguiti entro il 16 aprile 2020.
Viene prorogato il pagamento del canone di concessione e del prelievo erariale dei centri scommesse: la cui scadenza passa dal 30 aprile al 29 maggio 2020.
Disapplicazione della ritenuta d’acconto per professionisti con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro percepiti nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020 e il 31 maggio 2020. La ritenuta dovrà essere versata entro il mese di luglio 2020 in un’unica soluzione, ovvero in 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020.
Sanificazione: viene introdotto un credito d’imposta pari al 50% delle spese sostenute per la sanificazione dei luoghi di lavoro, con un tetto al beneficio di 20 mila euro. Analogo credito di imposta viene introdotto anche per le spese relative all’acquisto di dispositivi di protezione individuale (quali, ad esempio, mascherine chirurgiche, Ffp2 e Ffp3, guanti, visiere di protezione e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari), ovvero all’acquisto e all’installazione di altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall’esposizione accidentale ad agenti biologici o a garantire la distanza di sicurezza interpersonale (quali, ad esempio, barriere e pannelli protettivi). Sono, inoltre, compresi i detergenti mani e i disinfettanti
Premio ai lavoratori: 100 euro in più in busta paga per i lavoratori che a marzo svolgono la prestazione sul luogo di lavoro (quindi non in smart working), in proporzione ai giorni lavorati. Spetta ai lavoratori con reddito fino a 40 mila euro. Spetta al lavoratore dipendente qualora abbia svolto la propria prestazione lavorativa in presenza in tutti i giorni previsti dal contratto, indipendentemente se in full time o part time. Il premio non spetta per i giorni in cui il lavoratore non ha svolto la propria attività lavorativa presso la sede di lavoro, in quanto ha espletato l’attività lavorativa in telelavoro o in smart working, ovvero è stato assente per qualsiasi altro motivo.
Sospensione dei termini per le attività di riscossione, di liquidazione e controllo di Agenzia delle Entrate;
Donazioni COVID-19: la deducibilità delle donazioni effettuate dalle imprese viene estesa a quelle a sostegno delle misure di contrasto all’emergenza epidemiologica. In parallelo, è prevista una detrazione del 30% per le donazioni effettuate dalle persone fisiche, con un limite al beneficio di 30 mila euro. Le donazioni effettuate dalle persone fisiche, dagli enti non commerciali e dai soggetti titolari di reddito d’impresa aventi ad oggetto misure di solidarietà alimentare nell’ambito dell’emergenza da Covid-19 ed effettuate a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, rientrano tra le erogazioni liberali che beneficiano degli incentivi fiscali. La Protezione Civile è autorizzata ad aprire appositi conti correnti destinati a raccogliere le donazioni liberali per l’emergenza COVID-19.
Affitti commerciali: per i locatari di immobili adibiti a negozi e botteghe viene introdotto un credito imposta pari al 60% del fitto relativo al mese di marzo. Il credito d’imposta non si applica a farmacie, parafarmacie, punti vendita di generi alimentari di prima necessità ed è utilizzabile, esclusivamente, in compensazione dei versamenti tributari e contributivi da effettuarsi attraverso il modello F24 (IVA, IRES, contributi, etc).
Processo tributario telematico: per agevolare la digitalizzazione anche degli atti giudiziari la cui controversia è stata avviata dalle parti con modalità cartacee, gli enti impositori, gli agenti della riscossione e le parti assistite da un difensore abilitato che si sono costituite in giudizio con modalità analogiche, sono tenute a notificare e depositare gli atti successivi, nonché i provvedimenti giurisdizionali, esclusivamente con le modalità telematiche.
Slitta dal 31 marzo al 30 aprile il termine entro il quale i sostituti di imposta devono trasmettere la certificazione unica.
Il 31 marzo 2020 è la scadenza entro cui gli enti terzi (fra cui banche, assicurazioni, enti previdenziali e amministratori di condominio) hanno dovuto inviare i dati utili per la dichiarazione dei redditi precompilata.
Prorogata al 5 maggio 2020 la data il giorno in cui la dichiarazione precompilata sarà disponibile per i contribuenti sul portale dell’Agenzia delle Entrate.
Spostata dal 23 luglio al 30 settembre 2020 la scadenza per l’invio del 730 precompilato.
Distribuzione dividendi a società semplici: si modifica la disciplina in materia di utili distribuiti a società semplici, ricomprendendo tali dividendi nell’ambito di applicazione della disciplina gli utili di fonte estera, con esclusione di quelli provenienti da Stati o territori aventi regimi fiscali privilegiati, chiarendo le modalità di applicazione della ritenuta e dell’imposta sostitutiva previste per la quota riferibile a soci persone fisiche della medesima società, disciplinando il regime fiscale degli utili percepiti dalla società semplice per la quota riferibile ai soci enti non commerciali e ai soci non residenti della società semplice ed introducendo un regime transitorio per gli utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2019 la cui distribuzione è deliberata entro il 31 dicembre 2022, applicando in questo caso il regime fiscale previgente alle modifiche apportate dalla legge di bilancio per il 2018, che aveva equiparato il trattamento impositivo dei dividendi percepiti da persone fisiche in possesso di partecipazioni qualificate e non, prevendendo in via generalizzata la ritenuta a titolo di imposta del 26%.
Cessione gratuita di farmaci ad uso compassionevole. Si neutralizzano gli effetti fiscali delle cessioni di farmaci nell’ambito di programmi ad uso compassionevole (ancora in fase di sperimentazione), equiparando ai fini IVA la cessione di detti farmaci alla loro distruzione ed escludendo la concorrenza del loro valore normale alla formazione dei ricavi ai fini delle imposte dirette.
Semplificazioni per versamento dell’imposta di bollo su fatture elettroniche. Nel caso in cui l’ammontare dell’imposta dovuta per le fatture elettroniche emesse nel primo trimestre solare dell’anno sia di importo inferiore a 250 euro (ma l’importo complessivo dell’imposta dovuta per il primo e secondo trimestre è superiore a 250 euro), il versamento può essere effettuato nei termini previsti per il versamento dell’imposta relativa alle fatture emesse nel secondo trimestre dell’anno. Se, considerando anche l’imposta dovuta per le fatture emesse nel secondo trimestre dell’anno, l’importo complessivo da versare resta inferiore a 250 euro, il versamento dell’imposta; relativa al primo e secondo trimestre dell’anno può essere effettuato nei termini previsti per il versamento dell’imposta dovuta in relazione alle fatture elettroniche emesse nel terzo trimestre dell’anno di riferimento.
Proroga dei certificati di regolarità fiscale (DURF) emessi nel mese di febbraio 2020 - I certificati di regolarità fiscale emessi entro il 29 febbraio 2020, conservano la loro validità fino al 30 giugno 2020. La proroga riguarda i certificati che consentono a imprese e committenti di non applicare il meccanismo di controlli sulle ritenute istituito dal Dl 124/2019.
Proroga termini agevolazioni prima casa - I termini concernenti l’agevolazione prima casa sono sospesi nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020, al fine di non far decadere dal beneficio. In particolare la sospensione riguarda il periodo di 18 mesi dall’acquisto della prima casa, entro il quale il contribuente deve trasferire la residenza nel comune in cui è ubicata l’abitazione; il termine di un anno entro il quale il contribuente che ha ceduto l’immobile acquistato con i benefici prima casa deve procedere all’acquisto di altro immobile da destinare a propria abitazione principale; il termine di un anno entro il quale il contribuente che abbia acquistato un immobile da adibire ad abitazione principale deve procedere alla vendita dell’abitazione ancora in suo possesso.
Assistenza fiscale a distanza - Per l’assistenza fiscale di quest’anno i contribuenti possono inviare in via telematica ai CAF e ai professionisti abilitati la copia per immagine della delega all’accesso alla dichiarazione precompilata sottoscritta e la copia della documentazione necessaria, unitamente alla copia del documento di identità. In caso di necessità, in luogo della sottoscrizione della delega, il contribuente può fornire al CAF o al professionista abilitato un’apposita autorizzazione tramite strumenti elettronici volti ad assicurarne la provenienza.
10/05/20
La Politica - art. di Marco Ruggeri
La politica
Il presidente Conte è contento del ritrovamento della Silvia Romano e ne siamo tutti contenti. Veniamo al fatto, è stata ritrovata, nel momento più difficile, con il covid-19 in atto. Il presidente Conte accumula gloria per le prossime elezioni, con questa vicenda. Però pensiamo alle misure che si stanno prendendo, ho visto che i fondi non ci sono per l'INPS (600 euro), così dicono i tweets, forse impertinenti, ma certo l'Italia non naviga nell'oro e promesse troppo grandi non bisogna dirle in televisione. Abbiamo un rating tra i più bassi degli ultimi vent'anni, e lo deridono sempre di più i paesi nostri alleati dell'EU. Siamo quasi allo sbando e prima dicono di far arrivare otto milioni e mezzo di cartelle agenzia delle riscossione entro giugno 2020, poi cambiano idea e dicono al trenta settembre. Insomma dobbiamo crederci o no a questo Governo?
Per l'On.le Bonafede adesso si deve fare un provvedimento ad hoc, dopo aver fatto un quasi danno in cui ha fatto uscire 376 mafiosi dalle carceri, causa Covid-19, ma dà la colpa ai magistrati che li hanno fatti uscire. Sà cosa sta facendo oppure cerca di arrabattarsi ed assurgersi Ministro di un paese ormai decotto economicamente senza dubbio credo si stia un pò incartando. Vedo la rettitudine dei magistrati che sono al di sopra delle parti, che non fanno commenti accusatori verso i politici ed usano prudenza. Se al Dott. Di Matteo noto magistrato antimafia, gli era stato promesso nel 2018, un posto particolare, poi l'On.le Buonafede forse in malafede, e forse no, non gli avrebbe più fatto sapere nulla, del suo incarico, quello s' incavola. Penso che i ministri debbano comportarsi con rettitudine e l'On.le Bonafede avrebbe dovuto chiamare il Dott. Di Matteo e dirgli che non avrebbe avuto l'incarico ed accompagnarlo con motivi validi.
Ci vuole tanto? Allora l'On.le Bonafede avrebbe avuto più credibilità, rispetto ad un documento postumo, che verrà emesso, solo dopo che il carro è uscito con i buoi (mafiosi), e che speriamo non spariscano di nuovo.
Dott. Marco Ruggeri
Il presidente Conte è contento del ritrovamento della Silvia Romano e ne siamo tutti contenti. Veniamo al fatto, è stata ritrovata, nel momento più difficile, con il covid-19 in atto. Il presidente Conte accumula gloria per le prossime elezioni, con questa vicenda. Però pensiamo alle misure che si stanno prendendo, ho visto che i fondi non ci sono per l'INPS (600 euro), così dicono i tweets, forse impertinenti, ma certo l'Italia non naviga nell'oro e promesse troppo grandi non bisogna dirle in televisione. Abbiamo un rating tra i più bassi degli ultimi vent'anni, e lo deridono sempre di più i paesi nostri alleati dell'EU. Siamo quasi allo sbando e prima dicono di far arrivare otto milioni e mezzo di cartelle agenzia delle riscossione entro giugno 2020, poi cambiano idea e dicono al trenta settembre. Insomma dobbiamo crederci o no a questo Governo?
Per l'On.le Bonafede adesso si deve fare un provvedimento ad hoc, dopo aver fatto un quasi danno in cui ha fatto uscire 376 mafiosi dalle carceri, causa Covid-19, ma dà la colpa ai magistrati che li hanno fatti uscire. Sà cosa sta facendo oppure cerca di arrabattarsi ed assurgersi Ministro di un paese ormai decotto economicamente senza dubbio credo si stia un pò incartando. Vedo la rettitudine dei magistrati che sono al di sopra delle parti, che non fanno commenti accusatori verso i politici ed usano prudenza. Se al Dott. Di Matteo noto magistrato antimafia, gli era stato promesso nel 2018, un posto particolare, poi l'On.le Buonafede forse in malafede, e forse no, non gli avrebbe più fatto sapere nulla, del suo incarico, quello s' incavola. Penso che i ministri debbano comportarsi con rettitudine e l'On.le Bonafede avrebbe dovuto chiamare il Dott. Di Matteo e dirgli che non avrebbe avuto l'incarico ed accompagnarlo con motivi validi.
Ci vuole tanto? Allora l'On.le Bonafede avrebbe avuto più credibilità, rispetto ad un documento postumo, che verrà emesso, solo dopo che il carro è uscito con i buoi (mafiosi), e che speriamo non spariscano di nuovo.
Dott. Marco Ruggeri
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L'impatto dell'a.i. generativa nella contabilità
Devi copiare ed incollare sulla stringa di internet il link di seguito per vedere tale documento da me creato: https://gamma.app/docs/LIA-Ge...
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