10/05/21

Precedura penale del 3/5/2021 nuove contestazioni nel processo penale.



PROCEDURA PENALE  (Pubblicato il 03/05/2021)

Le nuove contestazioni nel processo penale

Modifica dell’imputazione (fatto diverso o nuovo, aggravante non contestata), nuove contestazioni all’imputato assente

Le nuove contestazioni nel processo penale

Modifica dell’imputazione (fatto diverso o nuovo, aggravante non contestata), nuove contestazioni all’imputato assente

L’imputazione, per come contestata nel decreto che dispone il giudizio, costituisce l’oggetto del processo e della verifica giudiziale in cui esso si sostanzia. Nondimeno, seppur con caratteri di minore fluidità rispetto a quanto accade nell’ambito delle indagini preliminari, detta imputazione può essere modificata dal Pubblico Ministero anche nel dibattimento, entro dei limiti e con delle modalità tali da garantire ad ogni modo il rispetto del diritto di difesa.

Sommario

1. Modifica dell’imputazione: premessa

2. Il fatto diverso

3. Reato concorrente e circostanze aggravanti risultanti dal dibattimento

4. Fatto nuovo risultante dal dibattimento

5. Nuove contestazioni all’imputato assente

6. Modifiche della composizione del Giudice a seguito di nuove contestazioni

7. Correlazione tra l’imputazione contestata e la sentenza e la nullità per difetto di contestazione


1. Modifica dell’imputazione: premessa

La modifica dell’imputazione nel dibattimento costituisce oggetto della disciplina degli artt. da 516 a 522 c.p.p., la quale opera una differenziazione a seconda che il dibattimento faccia emergere:


a. un fatto diverso da quello originariamente contestato - art. 516 c.p.p.;


b. una circostanza aggravante dapprima non contestata, ovvero un reato connesso - art. 517 c.p.p.;


c. un fatto nuovo - art. 518 c.p.p.


2. Il fatto diverso

L’art. 516 c.p.p. disciplina il caso in cui, nel corso dell’istruzione dibattimentale, il fatto risulti diverso da come è descritto nel decreto che dispone il giudizio.


La giurisprudenza di legittimità afferma che è diverso, ai fini della norma in questione, «non solo un fatto che integri una imputazione diversa, restando esso invariato, ma anche un fatto che presenti connotati materiali difformi da quelli descritti nella contestazione originaria, rendendo necessaria una puntualizzazione nella ricostruzione degli elementi essenziali del reato» (Cass. pen., sez. III, 16/01/2019, n. 8965; conf. Cass. pen., sez. VI, 19/10/2010, n. 6987; Cass. pen., sez. VI, 26/03/2013, n. 26284; Cass. pen., sez. II, 10/02/2012, n. 18868).

l’articolo in commento stabilisce che se, nel corso dell’istruttoria dibattimentale, il fatto risulta diverso da quello originariamente contestato, là dove non appartenga alla competenza di un Giudice superiore, il Pubblico Ministero modifica l’imputazione e procede alla relativa contestazione.


Oltre a ciò, se, a seguito della modifica:


a. il reato risulta attribuito alla cognizione del Tribunale in composizione collegiale anziché monocratica, l’inosservanza delle disposizioni sulla composizione del Giudice è rilevata o eccepita, a pena di decadenza, immediatamente dopo la nuova contestazione ovvero, nei casi indicati dagli artt. 519, comma 2 e 520, comma 2, prima del compimento di ogni altro atto nella nuova udienza fissata a norma dei medesimi articoli;


b. risulta un reato per il quale è prevista l’udienza preliminare, e questa non si è tenuta, l’inosservanza delle relative disposizioni è eccepita, a pena di decadenza, entro il termine poco sopra indicato.


Diritti dell’imputato

Là dove sia stata effettuata una contestazione di fatto diverso, all’imputato sono riconosciuti i seguenti diritti:


a. può chiedere un termine per la difesa ai sensi dell’art. 519 c.p.p. commi 1 e 2;


b. può chiedere l’ammissione di nuove prove (ex art. 519, comma 2, ultimo inciso, c.p.p);


c. può chiedere il rito abbreviato e, ricorrendone i presupposti, l’applicazione della pena a norma dell’art. 444 c.p.p., l’oblazione e la sospensione del processo con messa alla prova.


3. Reato concorrente e circostanze aggravanti risultanti dal dibattimento

La norma di cui all’art. 517 c.p.p. disciplina l’ipotesi c.d. di contestazione suppletiva.


Secondo quanto disposto da tale articolo, qualora nel corso dell’istruzione dibattimentale emerga un reato connesso a norma dell’art. 12, comma 1, lett. b), ovvero una circostanza aggravante e non ve ne sia menzione nel decreto che dispone il giudizio, il Pubblico Ministero contesta all’imputato il reato o la circostanza, purché la cognizione non appartenga alla competenza di un giudice superiore.


Anche in tal caso, se a seguito della modifica il reato risulta attribuito alla cognizione del Tribunale in composizione collegiale anziché monocratica, l’inosservanza delle disposizioni sulla composizione del giudice è rilevata o eccepita, a pena di decadenza, immediatamente dopo la nuova contestazione ovvero, nei casi indicati dagli artt. 519, comma 2 e 520, comma 2 c.p.p., prima del compimento di ogni altro atto nella nuova udienza fissata a norma dei medesimi articoli.


Se a seguito della modifica risulta un reato per il quale è prevista l’udienza preliminare, e questa non si è tenuta, l’inosservanza delle relative disposizioni è eccepita, a pena di decadenza, entro il termine poco sopra indicato.


Anche in caso di contestazione suppletiva, l’imputato:


a. può chiedere un termine per la difesa ai sensi dell’art. 519 c.p.p. commi 1 e 2;


b. può chiedere l’ammissione di nuove prove (ex art. 519, comma 2 ultimo inciso c.p.p.);


c. può chiedere il rito abbreviato e, ricorrendone i presupposti, l’applicazione della pena a norma dell’art. 444 c.p.p., l’oblazione e la sospensione del processo con messa alla prova.


4. Fatto nuovo risultante dal dibattimento

L’ipotesi in cui nel corso del dibattimento emerga un fatto nuovo è disciplinata dalla norma di cui all’art. 518 c.p.p. Al lume della giurisprudenza di legittimità, è nuovo il «fatto ulteriore ed autonomo rispetto a quello contestato, ossia un episodio storico che non si sostituisce ad esso, ma che eventualmente vi si aggiunge, affiancandolo quale autonomo “thema decidendum”» (Cass. pen., sez. III, 16/01/2019, n. 8965; conf., fra le tante, Cass. pen., sez. VI, 19/10/2010, n. 6987).


Talché, fuori dei casi previsti dall’art. 517 c.p.p., se nel corso del dibattimento risulta a carico dell’imputato un fatto nuovo non enunciato nel decreto che dispone il giudizio e per il quale si debba procedere di ufficio, il Pubblico Ministero procede nelle forme ordinarie.


Tuttavia, il Presidente, qualora il Pubblico Ministero ne faccia richiesta, può autorizzare la contestazione nella medesima udienza, se vi è consenso dell’imputato presente e non ne deriva pregiudizio per la speditezza dei procedimenti.


Quando è contestato un fatto nuovo, l’imputato:


a. può chiedere un termine per la difesa ai sensi dell’art. 519 c.p.p. commi 1 e 2;


b. può chiedere l’ammissione di nuove prove (ex art. 519, comma 2, ultimo inciso).


Diritti delle parti

Dove emergano nuove contestazioni, il codice di rito fa salvi taluni diritti delle parti, i quali formano oggetto della disciplina di cui all’art. 519 c.p.p.


Più in particolare, nei casi previsti dagli artt. 516, 517 e 518, comma 2 c.p.p, salvo che la contestazione abbia per oggetto la recidiva, il Presidente informa l’imputato che può chiedere un termine per la difesa. Se l’imputato ne fa richiesta, il presidente sospende il dibattimento per un tempo non inferiore al termine per comparire previsto dall’art. 429 c.p.p, ossia, 20 giorni, ma comunque non superiore a quaranta. In ogni caso l’imputato può chiedere l’ammissione di nuove prove a norma dell’art. 507 c.p.p..


5. Nuove contestazioni all’imputato assente

Ai sensi dell’art. 520 c.p.p. quando intende contestare i fatti o le circostanze indicati negli artt. 516 e 517 c.p.p.  all’imputato assente, il Pubblico Ministero chiede al Presidente che la contestazione sia inserita nel verbale del dibattimento e che il verbale sia notificato per estratto all’imputato. In tal caso, il Presidente sospende il dibattimento e fissa una nuova udienza per la prosecuzione. La sospensione è disposta per un tempo non inferiore al termine per comparire previsto dall’art. 429 (vale a dire, 20 giorni), ma comunque non superiore a quaranta giorni. Il presidente dispone la citazione della persona offesa, osservando un termine non inferiore a cinque giorni.


6. Modifiche della composizione del Giudice a seguito di nuove contestazioni

Secondo quanto stabilito dalla norma di cui all’art. 521-bis c.p.p., se, in seguito ad una diversa definizione


giuridica o alle contestazioni previste dagli artt. 516, commi 1-bis e 1-ter, 517, comma 1-bis e 518 c.p.p., il reato risulta tra quelli attribuiti alla cognizione del Tribunale per cui è prevista l’udienza preliminare e questa non si è tenuta, il Giudice dispone con ordinanza la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero.


L’inosservanza di tale disposizione deve essere eccepita, a pena di decadenza, nei motivi di impugnazione.


7. Correlazione tra l’imputazione contestata e la sentenza e la nullità per difetto di contestazione

L’art. 521 c.p.p. pone il principio di correlazione tra l’imputazione contestata e la sentenza.


Invero, il potere di modificare l’imputazione spetta soltanto al Pubblico Ministero, secondo le modalità sopra descritte e non anche al Giudice, il quale potrà, al più, dare al fatto una diversa qualificazione giuridica, là dove quest’ultimo sia identico a quello contenuto nella contestazione, ma debba essere più correttamente sussunto entro il paradigma descrittivo di altro reato.


In questo contesto, l’art. 521 c.p.p. stabilisce che nella sentenza il Giudice può dare al fatto una definizione giuridica diversa da quella enunciata nell’imputazione, purché il reato non ecceda la sua competenza né risulti attribuito alla cognizione del tribunale in composizione collegiale anziché monocratica.


Il giudice dispone con ordinanza la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero se accerta che il fatto è diverso da come descritto nel decreto che dispone il giudizio ovvero nella contestazione effettuata a norma degli artt. 516, 517 e 518, comma 2, c.p.p.


Nello stesso modo il giudice procede se il Pubblico Ministero ha effettuato una nuova contestazione fuori dei casi previsti dagli artt. 516, 517 e 518, comma 2 c.p.p.


L’art. 522 c.p.p prevede la sanzione della nullità della sentenza, per difetto di contestazione, nel caso di inosservanza di tutte le disposizioni relative alle nuove contestazioni. Tuttavia, la sentenza di condanna pronunciata per un fatto nuovo, per un reato concorrente o per una circostanza aggravante senza che siano state osservate le disposizioni degli articoli precedenti è nulla soltanto nella parte relativa al fatto nuovo, al reato concorrente o alla circostanza aggravante.


Secondo la giurisprudenza di legittimità, trattasi di nullità di ordine generale a regime intermedio, in quanto ad essere leso, in tali casi, è il diritto di difesa. In conseguenza di ciò, essa dovrà, dunque, essere rilevata o dedotta prima della pronuncia della sentenza che definisce il grado successivo a quello in cui si è verificata, non potendo essere dedotta per la prima volta in sede di legittimità là dove il vizio riguardi la pronuncia di primo grado e non sia stato denunciato in appello.


Responsabilità da cose in custodia




La responsabilità da cose in custodia è una delle ipotesi più frequenti per le quali viene adita l’autorità giudiziaria visto che al suo interno vi rientrano casistiche usuali come gli incidenti stradali causati da una cattiva manutenzione del manto stradale o le cadute provocate da una buca non segnalata.

Tuttavia, non è sempre agevole impostare correttamente la strategia difensiva: sovente sorgono difficoltà circa l’individuazione della figura del custode e l’oggetto della relativa custodia (ad esempio, per quanto riguarda il manto stradale si è reso necessario precisare che la custodia della strada non è limitata alla sola carreggiata, ma si estende anche agli elementi accessori o alle pertinenze, ivi incluso il cattivo stato del marciapiede per quanto riguarda i pedoni) o problematiche relative alla delimitazione del nesso eziologico tra la cosa stessa e il danno prodotto.

Esaminiamo le seguenti quattro ipotesi in cui ricorre questo tipo di responsabilità fornendo utili formule volte ad ottenere il risarcimento dei danni:

  • condominio (infiltrazioni);
  • caduta causata da buca non segnalata;
  • citazione per risarcimento danni cagionati da animali (morso di un cane);
  • morte per incidente stradale causato dalla cattiva manutenzione del manto stradale.

Le formule risultano davvero valide per capire come impostare gli atti in giudizio e gli eventuali interventi extragiudiziali propedeutici alla proposizione dell’azione, a quali soggetti rivolgere le proprie istanze, come formulare le conclusioni delle domande giudiziali, come quantificare il danno, insomma, come articolare al meglio le proprie difese.

Finanziamento soci e aumento di capitale nelle società familiari




Finanziamento soci e aumento di capitale nelle società "familiari" cosa conviene fare.

Le società di capitali che hanno necessità di risorse finanziarie per determinate esigenze legate alla gestione (per esempio, per investimenti in beni strumentali o per l’acquisto di aziende o partecipazioni, per far fronte a debiti finanziari e fiscali) possono fare ricorso al mercato finanziario (banche) oppure chiedere ai soci un intervento diretto mediante “versamenti” di somme di denaro. In questo secondo caso, i soci possono finanziarie la società mediante prestiti (a titolo oneroso o meno) oppure rafforzare il patrimonio della società con versamenti in conto capitale. 

06/05/21

Vari argomenti: Iva 4% - Digitalizzazione fiscale - Decreto sostegni Bis - Voucher internazionalizzazione.




IVA al 4% sui sussidi tecnici e informatici: quale certificazione occorre produrre come da G.U del 4/5/2021

Ai fini dell'applicazione dell'aliquota IVA del 4% per le cessioni di sussidi tecnici e informatici effettuate direttamente nei loro confronti, le persone con disabilità, al momento dell'acquisto, devono produrre copia del certificato attestante l'invalidità funzionale permanente rilasciato dall'azienda sanitaria locale competente o dalla commissione medica integrata. Lo ha disposto il Ministero dell’Economia e delle finanze con D.M. 7 aprile 2021 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 maggio 2021. I certificati dai quali non risulti il collegamento funzionale tra il sussidio tecnico-informatico e la menomazione permanente sono integrati con la certificazione, da esibire in copia all'atto dell'acquisto, rilasciata dal medico curante contenente la relativa attestazione, richiesta per l'accesso al beneficio fiscale.

Digitalizzazione del settore fiscale, Ruffini: ridurre il digital divide audizione dell'agenzia delle entrate del 5/5/2021

La strategia di digitalizzazione dei processi e dei servizi della Pubblica Amministrazione deve, in ogni caso, considerare che non tutti i cittadini possiedono mezzi e capacità per utilizzare le nuove modalità di fruizione. È, pertanto, opportuno garantire sempre forme alternative di erogazione dei servizi, al fine di non precluderne l’accesso ai soggetti che non sono in grado di adoperare un computer o una connessione di rete. Lo ha evidenziato il Direttore dell’Agenzia delle Entrate Ernesto Maria Ruffini, in audizione presso la Commissione parlamentare di vigilanza sull'anagrafe tributaria. Nell'audizione il Direttore Ruffini ha confermato che - a partire dalle operazioni effettuate dal 1° luglio 2021 - saranno messe a disposizione in un’area web dedicata del portale Fatture e corrispettivi, per una platea sperimentale dei soggetti passivi IVA, le bozze dei documenti precompilati IVA, ossia i registri delle fatture emesse e degli acquisti e le comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA. A partire dalle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2022 sarà messa a disposizione anche la dichiarazione annuale IVA.


Decreto sostegni bis

Nuova ACE per la patrimonializzazione delle imprese: la misura viene rafforzata per l'anno d'imposta 2021 e si prevede la possibilità di usufruirne anticipatamente sotto forma di credito d'imposta. In arrivo anche un nuovo contributo a fondo perduto alternativo, l’esenzione dalla prima rata IMU 2021 per le strutture recettive e la facoltà di recupero dell’IVA su crediti non riscossi nelle procedure concorsuali alla data del loro avviso. Sono alcune delle misure contenute nella bozza del decreto Sostegni bis, atteso nei prossimi giorni in Consiglio dei Ministri.


Voucher internazionalizzazione: iscrizione all’elenco dei temporary export manager entro il 6 maggio

Per i Temporary Export Manager e le società di TEM c’è tempo fino al 6 maggio 2021 per inoltrare le domande di iscrizione nell’apposito elenco dei soggetti abilitati a fornire alle micro e piccole imprese, anche in rete, servizi di consulenza specialistica finalizzati a sostenere processi di internazionalizzazione. L’elenco verrà predisposto entro il 5 giugno 2021, con provvedimento del Direttore Generale per la promozione del sistema paese, e potrà essere consultato esclusivamente da parte di micro e piccole imprese e dalle reti a cui è stato concesso il voucher per l’internazionalizzazione.

05/05/21

Preavviso dell’avviso bonario: nuova modalità di comunicazione dei debiti per premi INAIL



 




CNDCEC: DEL  04 MAGGIO 2021 

Da questo mese l'INAIL avvierà la nuova modalità di comunicazione agli intermediari dei debiti per premi INAIL rilevati nei confronti dei propri clienti. In luogo del preavviso delle note di verifica dell’autoliquidazione, che fornivano indicazione relativamente ai soli debiti correlati al mancato pagamento dell’ultima autoliquidazione elaborata dall’Istituto, verrà inviato il preavviso dell’avviso bonario che contiene tutti i debiti della ditta, siano essi riferiti all’ultima autoliquidazione elaborata ovvero ad altre richieste di premi e accessori. Lo ha evidenziato l’INAIL nel corso di una riunione tenutasi con i rappresentanti dei commercialisti .

Con comunicato stampa del 4 maggio 2021, il CNDCEC ha sottolineato quanto emerso nel corso dell’incontro tenuto dall’INAIL con i rappresentanti dei commercialisti. In particolare, prenderà il via da maggio la nuova modalità di comunicazione agli intermediari dei debiti per premi INAIL rilevati nei confronti dei propri clienti. In luogo del preavviso delle note di verifica dell’autoliquidazione che fornivano indicazione relativamente ai soli debiti correlati al mancato pagamento dell’ultima autoliquidazione elaborata dall’INAIL, verrà inviato il preavviso dell’avviso bonario che contiene tutti i debiti della ditta, siano essi riferiti all’ultima autoliquidazione elaborata ovvero ad altre richieste di premi e accessori.

In presenza di un credito ritenuto certo, liquido ed esigibile, l’INAIL invierà agli intermediari, tra cui i commercialisti, tramite posta elettronica certificata, un preavviso di pagamento (c.d. preavviso bonario) contenente i dati in suo possesso. Questo documento è formalmente simile all’avviso di pagamento ad eccezione della modalità di pagamento.

In particolare, nel preavviso le somme richieste saranno contraddistinte da appositi codici e/o descrizioni, che consentiranno al debitore di comprenderne la natura della richiesta e, quindi, anche di contestarla, ove necessario.

Decorsi 30 giorni dalla notifica del preavviso bonario, senza pagamento o annullamento, anche parziale, della richiesta, l’INAIL notificherà al debitore (es. datore di lavoro) l’avviso di pagamento. Ricorrendone i presupposti, avverso l’avviso di pagamento il debitore potrà esperire le azioni di tutela previste dall’ordinamento, che non prevedono la sospensione automatica delle azioni esecutive.

L’emissione dei preavvisi bonari sarà fatta dall’INAIL con cadenza semestrale, quindi due volte l’anno. L’avviso bonario è atto esecutivo e interrompe i termini prescrizionali.

Il Consigliere tesoriere dei commercialisti con delega al lavoro, ha affermato che si tratta di una novità che certifica la centralità del ruolo dei professionisti. La proposta è però quella di valutare la possibilità di aumentare a sessanta giorni il tempo a disposizione dell’intermediario per esaminare la richiesta e, ove non fosse possibile, di introdurre la possibilità di sospendere la procedura per almeno quindici giorni, mediante un sistema automatico da attivare accedendo al portale internet dell’istituto.

30/04/21

22/02/2021 N. 733/23 Comm. Trib. Sentenza


COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE PER LA LOMBARDIA 

 SENTENZA DEL 22/02/2021 N. 733/23

Illegittimità dell’accertamento induttivo
Il metodo induttivo puro, basato sull’utilizzo di una percentuale di redditività applicata sui ricavi, desunti dalle dichiarazioni di soggetti “campione”, esercenti nella stessa zona la medesima attività della ricorrente, ne determina l’illegittimità se quest’ultimo è privo di riferimenti volti a identificare detti contribuenti. L’assenza di simili elementi, infatti, rende l’atto privo di un’adeguata motivazione e configura, pertanto, una lesione del diritto di difesa costituzionalmente garantito. E’ quanto ha affermato la CTR lombarda che, sulla base di tale principio, ha rigettato l’appello dell’Ufficio e confermato la sentenza di primo grado. Nel caso in esame, l’Ufficio ha spiegato che per motivi di privacy non ha indicato alcun elemento identificativo delle società assunte come “campione” per la determinazione del reddito di impresa, pertanto ha di fatto precluso ogni difesa della società contribuente nonchè la verifica da parte del collegio della legittimità e fondatezza del maggior reddito accertato.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società " B srl "cancellata dal registro imprese, ha prodotto ricorso avverso l'avviso di accertamento dell'Agenzia delle Entrate di Brescia, notificato il 6 luglio 2017 con il quale si procedeva ai sensi e per gli effetti dell'art. 39, 2° comma, lettera d-bis del DPR 600/73 alla determinazione induttiva del Reddito d'impresa, per il periodo d'imposta 2014, in euro 258.966,77 e del valore della produzione lorda in euro 463.388,00 con conseguente maggiore IRES di euro 68.889,00 ed IRAP di euro 15.276,00.
Le sanzioni venivano determinate in euro 77.748,00. La società chiedeva alla competente Commissione Tributaria Provinciale di Brescia, l'annullamento dell'avviso di accertamento, con vittoria delle spese del giudizio.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate di Brescia, che eccepiva la carenza di legittimazione passiva del legale rappresentante, sig.ra B.L. e contestava le eccezioni contenute nel ricorso introduttivo.
Chiedeva quindi il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese del giudizio.
La Commissione Tributaria Provinciale di Brescia, ha accolto il ricorso della società, ed ha annullato l'avviso di accertamento impugnato, con compensazione delle spese del giudizio. La C.T.P. Bresciana, respingeva l'eccezione di carenza di legittimazione passiva, in base al disposto dell'art. 28 comma 4 del D.lgs 21 novembre 2014 n. 174 ( decreto semplificazioni) secondo cui, i soggetti cancellati dal registro imprese conservavano la legittimazione passiva ai fini tributari, per cinque anni dalla richiesta di cancellazione dal registro delle imprese competente per territorio. La società ha eccepito, di non aver ricevuto alcun invito dall'ufficio a comparire per fornire i documenti e le notizie rilevanti ai fini dell'accertamento, come dallo stesso affermato in atti, ma tale circostanza, in base al riscontro effettuato dai Giudici di prime cure, si era rivelata non veritiera, essendo risultato provato che l'invito dell'ufficio era stato invece ritirato, presso l'ufficio postale, da soggetto incaricato, in data 09.03.2017.
La CTP adita, ha riscontrato la illegittimità dell'avviso di accertamento, effettuato dall'Agenzia delle Entrate, su base induttiva, con utilizzo di percentuali di redditività, applicate sui ricavi, desunte dalle dichiarazioni dei redditi di altri contribuenti, esercenti la medesima attività della società ricorrente ed operanti nella stessa zona. In particolare la C.T.P. di Brescia che ha emesso la sentenza impugnata, ha evidenziato nella propria sentenza, che il reddito accertato con la percentuale applicata dall'ufficio sui ricavi del 5,82%, quale media dichiarata da un campione di otto soggetti siti nella stessa provincia ed esercenti la medesima attività della ricorrente, ed il recupero di costi esposti in bilancio, ma non documentati, non poteva fondatamente attribuirsi alla ricorrente, per mancata indicazione, nell'avviso di accertamento in oggetto, dei nominativi dei suddetti imprenditori, che pertanto non sono stati individuati dai Giudici di prime cure, né dalla ricorrente, utilizzati quali "campione", a cui l'ufficio avrebbe fatto riferimento per la comparazione con i dati contabili e l'indice reddituale, dichiarati dalla società ricorrente. L'ufficio, come dallo stesso espressamente asserito, per motivi di privacy, ha indicato nell'avviso di accertamento soli dati reddituali che essi avrebbero dichiarato e sui quali versato le imposte dovute, ad essi afferenti, ma non ha precisamente indicato alcun elemento identificativo degli otto campioni cui avrebbe fatto riferimento.
In tal modo veniva inibita la possibilità di instaurare un valido contraddittorio con la società "B s.r.l." cessata", con palese violazione del diritto al contraddittorio e alla difesa espressamente sancito dall'articolo 24 della Costituzione.
In concreto infatti l'ufficio, ha indicato la partita iva di detti soggetti campioni solo parzialmente, omettendo i tre numeri finali di cui essa si compone.
Da qui l'accoglimento del ricorso, avendo ritenuto la C.T.P. di Brescia, l'avviso di accertamento contestato, illegittimo in quanto carente di supporto probatorio.
L'Agenzia delle Entrate, con il proprio ricorso in appello prodotto a codesta C.T.R. di Brescia, ha contestato la motivazione della sentenza impugnata, precisando che sarebbe spettato alla società contribuente assumersi l'onere della prova trattandosi di accertamento induttivo che poteva essere fondato, legittimamente, su presunzioni "semplicissime", prive cioè dei requisiti di gravità, precisione e concordanza.
L'Agenzia delle Entrate ha quindi ribadito in sede di gravame, la legittimità del proprio operato e chiesto la riforma della sentenza impugnata con conferma dell'avviso di accertamento ed ha eccepito la violazione dell'articolo 39, comma 2 del DPR 600/73, applicato nel caso di specie a seguito della mancata produzione documentale, richiesta formalmente alla società ricorrente ma da questa non consegnata. con condanna alla rifusione delle spese del giudizio. L'Agenzia delle Entrate ha altresì prodotto in giudizio una memoria illustrativa nonché proprie note di trattazione scritta della controversia. Ha resistito all'appello, con le proprie controdeduzioni, la società cessata B s.r.l. con le quali ha contestato il dedotto avversario e chiesto la conferma della decisione di primo grado, con condanna al pagamento delle spese processuali compensate nel primo giudizio e condanna al pagamento delle medesime per il secondo grado.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questa Commissione Tributaria Regionale di Brescia, all'esito dell'esame degli atti di causa, preso atto del disposto normativa di cui all'art. 39 2 comma del D.P.R. n.600/1973 e della lettera d-ter della medesima disposizione che giustificano il ricorso all'accertamento con metodo induttivo del reddito d'impresa per l'anno in oggetto, atteso che la società ricorrente non ha dato seguito all'invito dell'ufficio regolarmente recapitato, così come disposto ai sensi e per gli effetti dell'art.32, primo comma, numeri 3) e 4) del decreto su citato e dell'art. 51 secondo comma, numeri 3) e 4) del D.P.R. n.633/72, ritiene che l'Ufficio, nel caso di specie abbia potuto legittimamente determinare il reddito d'impresa sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza, con facoltà di prescindere in tutto o in parte dalle risultanze del bilancio e dalle scritture contabili nella specie non consegnate dalla società ricorrente e pertanto di fatto da ritenersi inesistenti.
Conseguentemente il metodo di determinazione induttiva-utilizzato dall'Agenzia delle Entrate nel presente caso - del reddito d'impresa è conforme al dettato normativa, con possibilità di potersi avvalere anche di presunzioni, ancorchè prive dei requisiti di precisione, gravità e concordanza, in conformità al disposto normativa su richiamato.
L'accertamento induttivo puro, quale è quello in oggetto è infatti fondato su presunzioni non qualificate e pertanto dette " semplicissime" che possono avere un valore dimostrativo minore rispetto a quelle semplici, utilizzate nell'accertamento analitico-induttivo, purchè tuttavia esse non assumano profili di arbitrarietà, indeterminatezza e contraddittorietà.
Le presunzioni "semplicissime'' non sono contemplate da alcuna disposizione, ma sono rappresentate da tutti quegli elementi o nozioni utilizzati in sede di controllo in funzione di dimostrazione indiretta di fatti o situazioni e che, in sede contenziosa, non possono che essere, inevitabilmente, sottoposte al vaglio del Giudice, cui spetta esprimersi sulla relativa capacità probatoria.
Nel caso si specie, il metodo utilizzato dall'ufficio ai fini dell'accertamento del reddito non dichiarato, mediante l'individuazione di una percentuale da applicare sui ricavi, mediamente applicata, rilevata da campioni esercenti la medesima attività della società ricorrente, titolari, come la stessa, di esercizi commerciali di vendita di tessuti al dettaglio e all'ingrosso, ubicati nella medesima zona in cui si trovava il luogo di esercizio dell'attività della stessa, privo di precisi riferimenti atti alla individuazione di detti "campioni" e dei dati contabili da questi dichiarati nelle proprie dichiarazioni fiscali, prodotte per l'anno in esame, non consente alla ricorrente di poter instaurare, essendo l'avviso di accertamento in esame carente di adeguata motivazione, un valido contraddittorio e di poterle consentire l'esercizio in concreto, del diritto alla difesa, di cui all'articolo 24 della Costituzione.
Allo stesso modo è precluso al Giudice di verificare la legittimità e fondatezza del reddito accertato, fondatamente attribuibile alla società contribuente.
Questa Commissione, pertanto, condivide le ragioni che hanno determinato la decisione dei Giudici del primo grado del presente giudizio.
P.Q.M.
La Commissione respinge l'appello dell'Ufficio e per l'effetto conferma la sentenza di l° grado. Spese compensate
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Importazioni in esenzione dai dazi e dall’IVA fino al 31 dicembre 2021



AGENZIA DELLE DOGANE - 29 APRILE 2021 

Importazioni in esenzione dai dazi e dall’IVA fino al 31 dicembre 2021

In tema di importazioni in esenzione dai dazi all’importazione e dall’IVA, nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea, L.140 del 23/4/2021, è stata pubblicata la Decisione (UE) 2021/660 che ha esteso l’efficacia temporale della Decisione (UE) n. 2020/491, ammettendo al beneficio le operazioni di importazione della specie da effettuarsi fino al 31 dicembre 2021. Lo ha reso noto l’Agenzia delle Dogane con la circolare n. 15 del 29 aprile 2021. Viene modificata la data per la fornitura delle rendicontazioni obbligatorie, a cura degli Stati membri posticipata al 30 aprile 2022.

L'impatto dell'a.i. generativa nella contabilità

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