In tema di applicazione della retribuzione convenzionale a dipendente in smart working, il criterio adottato dal legislatore nell’ambito della tassazione del reddito di lavoro dipendente è quello della presenza fisica del lavoratore nello Stato in cui viene effettuata la prestazione lavorativa. Lo ha evidenziato l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 345 del 17 maggio 2021, con cui ha ricordato che il decreto del Ministro del Lavoro che determina annualmente l'ammontare delle retribuzioni convenzionali prevede la possibilità di frazionare le retribuzioni convenzionali al fine di adeguarle alla durata effettiva del periodo di lavoro nel corso del mese in caso di assunzione, risoluzione, trasferimenti da o per l'estero nel corso del mese.
19/05/21
DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE - 17 MAGGIO 2021 - IN CASO DI DIVISIONE SENZA CONGUAGLIO Imposte dirette
In tema di stralcio divisionale del bene estero, se la quota ereditaria di fatto ricevuta in assegnazione corrisponde alla quota spettante di diritto, l'atto realizzerà un'ipotesi di divisione "senza conguaglio" da assoggettare a imposta di registro, con l'applicazione dell'aliquota proporzionale dell'1%. Lo ha evidenziato l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 349 del 17 maggio 2021. In caso di scioglimento della comunione ereditaria mediante assegnazione dei beni in natura e versamento di conguagli in denaro, ove i coeredi abbiano ricevuto il valore delle rispettive quote, si applica l'aliquota degli atti di divisione e non l'aliquota degli atti traslativi.
Con la risposta a interpello n. 349 del 17 maggio 2021 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in tema di stralcio divisionale bene estero.
DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE - 17 MAGGIO - imposte indirette
Gara aperta: bollo di 16 euro per la domanda di partecipazione dell'operatore economico invitato.
Nel caso in cui l'adesione alla procedura di gara aperta necessita di una formale domanda di partecipazione da parte dell'operatore economico invitato, la domanda deve essere assoggettata all'imposta di bollo fin dall'origine, nella misura di 16 euro per ogni foglio. Lo ha precisato l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 347 del 17 maggio 2021. Ai fini dell’applicazione della legge, il foglio si intende composto da quattro facciate, la pagina da una facciata.
Con la risposta a interpello n. 347 del 17 maggio 2021 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in tema di imposta di bollo.
L'imposta di bollo è disciplinata dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, che all'articolo 1, stabilisce sono soggetti all'imposta di bollo gli atti, documenti e registri indicati nell'annessa tariffa.
L'articolo 2, comma 1 prevede che l'imposta di bollo è dovuta fin dall'origine per gli atti, i documenti e i registri indicati nella parte prima della tariffa, se formati nello Stato, ed in caso d'uso per quelli indicati nella parte seconda.
Il comma 2 al medesimo articolo specifica che si ha caso d'uso quando gli atti, i documenti e i registri sono presentati all'ufficio del registro per la registrazione.
In merito agli atti indicati in tariffa, si osserva che l'articolo 3, comma 1, della tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. n. 642 del 1972 prevede l'applicazione dell'imposta di bollo, fin dall'origine, nella misura di € 16,00 per ogni foglio per le istanze, diretti agli uffici e agli organi, anche collegiali dell'Amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, tendenti ad ottenere l'emanazione di un provvedimento amministrativo o il rilascio di certificati, estratti, copie e simili.
DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE - 17 MAGGIO 2021 IVA
IVA, natura accessoria dell’operazione: quali criteri per riconoscerla
Ai fini del riconoscimento della natura accessoria di un'operazione, non è sufficiente che la stessa renda possibile o più agevole l'operazione principale, dovendo costituire un unicum economico con la stessa. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 348 del 17 maggio 2021 Si configura una prestazione unica in particolare nel caso in cui uno o più elementi devono essere considerati nel senso che costituiscono la prestazione principale, mentre uno o alcuni elementi devono essere considerati come una prestazione accessoria o alcune prestazioni accessorie cui si applica la stessa disciplina tributaria della prestazione principale.
Imposte indirette - Imposta di bollo solo telematica per i registri e libri contabili tenuti in modalità informatica
DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE - 17 MAGGIO 2021
La modalità di assolvimento dell'imposta di bollo per i registri e libri contabili tenuti in modalità informatica è esclusivamente telematica. Lo ha evidenziato l’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello n. 346 del 17 maggio 2021, con cui ha specificato che l’imposta deve essere corrisposta con modalità esclusivamente telematica, vale a dire mediante modello di pagamento F24, con il codice tributo "2501" denominato imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti rilevanti ai fini tributari- articolo 6 del decreto 17 giugno 2014.
17/05/21
Alla cassa per l’imposta sui servizi digitali
Entro il 17 maggio 2021 (il 16 cade di domenica) deve essere versata l’imposta sui servizi digitali. Si tratta del primo versamento della digital tax prevista dalla legge di Bilancio 2019: con un’aliquota pari al 3% dei ricavi derivanti da determinati servizi digitali, è dovuta a partire dal 2021 dalle imprese, anche non residenti, con ricavi globali pari ad almeno 750 milioni di euro, a condizione che abbiano conseguito almeno 5,5 milioni di euro di ricavi derivanti da servizi digitali realizzati in Italia. Per il pagamento si utilizza il modello F24, con i codici tributo istituiti dalla risoluzione n. 14/E del 2021.
11/05/21
Anatocismo prima e dopo - del 22 aprile 2000 - la normativa
Già a seguito delle prime sentenze del 1999 il legislatore ha tentato di arginare l’enorme numero di contenziosi che si stava aprendo tra correntisti ed Istituti di Credito con il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 342 c.d. “Decreto salva banche” art. 25 comma 2, con il quale veniva modificato l’art. 120 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) introducendo al secondo comma la legittimità della capitalizzazione periodica degli interessi ed il principio della eguale cadenza di capitalizzazione degli interessi sui saldi attivi e passivi. Veniva demandato al C.I.C.R. Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio la possibilità di introdurre la capitalizzazione trimestrale (o con diversa periodicità) degli interessi debitori a condizione di reciprocità, cioè a condizione che anche gli interessi attivi (in favore del cliente) venissero capitalizzati con pari periodicità, ossia trimestralmente. Il C.I.C.R. con Delibera del 09/02/2000 prevedeva all’articolo 2: ”Nel conto corrente l'accredito e l'addebito degli interessi avviene sulla base dei tassi e con le periodicità contrattualmente stabiliti. Il saldo periodico produce interessi secondo le medesime modalità. Nell'ambito di ogni singolo conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori. Il saldo risultante a seguito della chiusura definitiva del conto corrente può, se contrattualmente stabilito, produrre interessi. Su questi interessi non è consentita la capitalizzazione periodica”. Contestualmente il legislatore tentava di introdurre, con l’art. 25 comma 3, decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 342 una sanatoria per il periodo pregresso posto che prevedeva che “le clausole relative alla 2 Da ultimo Cassazione Sezioni Unite 24418/2010.9 produzione di interessi sugli interessi maturati, contenute nei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della delibera di cui al comma 2, sono valide ed efficaci fino a tale data e, dopo di essa, debbono essere adeguate al disposto della menzionata delibera, che stabilirà altresì le modalità e i tempi dell'adeguamento. In difetto di adeguamento, le clausole divengono inefficaci e l’inefficacia può essere fatta valere solo dai clienti”. Il C.I.C.R. dava conseguentemente seguito a tale previsione con l’art. 7 della citata Delibera 09/02/2000: “Le condizioni applicate sulla base dei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente delibera devono essere adeguate alle disposizioni in questa contenute entro il 30 giugno 2000 e i relativi effetti si producono a decorrere dal successivo 1° luglio. Qualora le nuove condizioni contrattuali non comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, le banche e gli intermediari finanziari, entro il medesimo termine del 30 giugno 2000, possono provvedere all'adeguamento, in via generale, mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Di tali nuove condizioni deve essere fornita opportuna notizia per iscritto alla clientela alla prima occasione utile e, comunque, entro il 31 dicembre 2000. Nel caso in cui le nuove condizioni contrattuali comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, esse devono essere approvate dalla clientela. Nel conto corrente l'accredito e l'addebito degli interessi avviene sulla base dei tassi e con le periodicità contrattualmente stabiliti”. Avverso tale ultima previsione è però intervenuta la giurisprudenza della Corte Costituzionale con la Sentenza 425 del 17 ottobre del 2000 con la quale venne ritenuto incostituzionale il 3° comma dell’art. 25 nella parte in cui prevedeva che i contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della Delibera C.I.C.R. fossero validi e pertanto veniva confermato il principio della inapplicabilità dello ius superveniens (diritto sopravvenuto) ai rapporti instaurati precedentemente.10 Pertanto, le clausole di capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori contenute nei contratti di epoca anteriore all’indicata entrata in vigore della Delibera C.I.C.R. 9.2.2000 erano e restano radicalmente nulle, con la conseguenza che il correntista potrà comunque agire per la ripetizione di tutte le somme illegittimamente pretese dalle banche.
L'impatto dell'a.i. generativa nella contabilità
Devi copiare ed incollare sulla stringa di internet il link di seguito per vedere tale documento da me creato: https://gamma.app/docs/LIA-Ge...
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ilcommercialistareale.blogspot.com legge di stabilità: 18. All'articolo 20 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, ...