11/05/21

Anatocismo prima e dopo - del 22 aprile 2000 - la normativa



Già a seguito delle prime sentenze del 1999 il legislatore ha tentato di arginare l’enorme numero di contenziosi che si stava aprendo tra correntisti ed Istituti di Credito con il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 342 c.d. “Decreto salva banche” art. 25 comma 2, con il quale veniva modificato l’art. 120 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) introducendo al secondo comma la legittimità della capitalizzazione periodica degli interessi ed il principio della eguale cadenza di capitalizzazione degli interessi sui saldi attivi e passivi. Veniva demandato al C.I.C.R. Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio la possibilità di introdurre la capitalizzazione trimestrale (o con diversa periodicità) degli interessi debitori a condizione di reciprocità, cioè a condizione che anche gli interessi attivi (in favore del cliente) venissero capitalizzati con pari periodicità, ossia trimestralmente. Il C.I.C.R. con Delibera del 09/02/2000 prevedeva all’articolo 2: ”Nel conto corrente l'accredito e l'addebito degli interessi avviene sulla base dei tassi e con le periodicità contrattualmente stabiliti. Il saldo periodico produce interessi secondo le medesime modalità. Nell'ambito di ogni singolo conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori. Il saldo risultante a seguito della chiusura definitiva del conto corrente può, se contrattualmente stabilito, produrre interessi. Su questi interessi non è consentita la capitalizzazione periodica”. Contestualmente il legislatore tentava di introdurre, con l’art. 25 comma 3, decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 342 una sanatoria per il periodo pregresso posto che prevedeva che “le clausole relative alla 2 Da ultimo Cassazione Sezioni Unite 24418/2010.9 produzione di interessi sugli interessi maturati, contenute nei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della delibera di cui al comma 2, sono valide ed efficaci fino a tale data e, dopo di essa, debbono essere adeguate al disposto della menzionata delibera, che stabilirà altresì le modalità e i tempi dell'adeguamento. In difetto di adeguamento, le clausole divengono inefficaci e l’inefficacia può essere fatta valere solo dai clienti”. Il C.I.C.R. dava conseguentemente seguito a tale previsione con l’art. 7 della citata Delibera 09/02/2000: “Le condizioni applicate sulla base dei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente delibera devono essere adeguate alle disposizioni in questa contenute entro il 30 giugno 2000 e i relativi effetti si producono a decorrere dal successivo 1° luglio. Qualora le nuove condizioni contrattuali non comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, le banche e gli intermediari finanziari, entro il medesimo termine del 30 giugno 2000, possono provvedere all'adeguamento, in via generale, mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Di tali nuove condizioni deve essere fornita opportuna notizia per iscritto alla clientela alla prima occasione utile e, comunque, entro il 31 dicembre 2000. Nel caso in cui le nuove condizioni contrattuali comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, esse devono essere approvate dalla clientela. Nel conto corrente l'accredito e l'addebito degli interessi avviene sulla base dei tassi e con le periodicità contrattualmente stabiliti”. Avverso tale ultima previsione è però intervenuta la giurisprudenza della Corte Costituzionale con la Sentenza 425 del 17 ottobre del 2000 con la quale venne ritenuto incostituzionale il 3° comma dell’art. 25 nella parte in cui prevedeva che i contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della Delibera C.I.C.R. fossero validi e pertanto veniva confermato il principio della inapplicabilità dello ius superveniens (diritto sopravvenuto) ai rapporti instaurati precedentemente.10 Pertanto, le clausole di capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori contenute nei contratti di epoca anteriore all’indicata entrata in vigore della Delibera C.I.C.R. 9.2.2000 erano e restano radicalmente nulle, con la conseguenza che il correntista potrà comunque agire per la ripetizione di tutte le somme illegittimamente pretese dalle banche.


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