24/05/21

DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE - 21 MAGGIO 2021 Contributi a copertura di perdite per inadempienze di altri consorziati: regime IVA



Contributi a copertura di perdite per inadempienze di altri consorziati: regime IVA

I contributi versati a copertura di perdite dovute a inadempienze di altri consorziati, se non sono versati a fronte di specifiche cessioni di beni o prestazioni di servizi effettuati dal consorzio a loro favore, non hanno natura sinallagmatica e quindi, trattandosi di mere movimentazioni di denaro, sono esclusi dal campo di applicazione dell'imposta ai sensi del decreto IVA. Lo ha reso noto l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 361 del 20 maggio 2021.

Con la risposta a interpello n. 361 del 21 maggio 2021 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in tema di contributi versati a copertura di perdite dovute a inadempienze di altri consorziati ex art. 2615 c.c..

Ai sensi dell'art. 3, comma 1, del Decreto IVA sono prestazioni di servizi soggette a IVA, le prestazioni verso corrispettivo dipendenti da obbligazioni di fare, di non fare e di permettere quale ne sia la fonte.

Per costante giurisprudenza della Corte di Giustizia UE e per copiosa prassi dell'amministrazione finanziaria, perché una prestazione di servizi possa considerarsi effettuata a titolo oneroso e configuri, pertanto, un'operazione imponibile IVA è necessario che tra l'autore di tale prestazione e il beneficiario intercorra un rapporto giuridico nell'ambito del quale avvenga uno scambio di prestazioni sinallagmatiche, nel quale il compenso ricevuto dall'autore di tale prestazione costituisca il controvalore effettivo del servizio fornito al beneficiario.

Ciò si verifica quando esiste un nesso diretto fra il servizio fornito dal prestatore e il controvalore ricevuto.

Con specifico riferimento all'erogazione di somme di denaro a un consorzio dai propri soci/consorziati, la risoluzione 22 luglio 1996, n. 156/E chiarisce che i contributi consortili, anche se qualificati dallo statuto come spese di funzionamento del consorzio, laddove siano commisurati alle entità dei servizi resi dal Consorzio ai propri consorziati, si configurano quali corrispettivi di specifiche prestazioni di servizi, come tali rilevanti ai fini dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'art. 3 del decreto IVA.

Viceversa esulano dal campo di applicazione del tributo le sole quote consortili versate a copertura di spese generali di gestione per le quali non siano individuabili specifiche prestazioni di servizi rese dall'ente associativo.

Con la risoluzione 27 giugno 2001, n. 95/E è stato poi precisato che non vi è dubbio che sia presente un nesso di sinallagma tra le quote versate dai consorziati e le prestazioni rese dal consorzio alla luce della differenziazione delle quote medesime. La prima fonte di finanziamento dei consorzi, infatti, è rappresentata dai contributi dei consorziati. Il principio generalmente seguito è quello di un rapporto di diretta proporzionalità fra l'interesse del singolo cui il consorzio soddisfa e l'ammontare dei contributi dovuti.

Tali principi sono stati ribaditi nella risoluzione 23 settembre 2002, n. 307/E, nella quale si è affermata la rilevanza ai fini IVA del contributo erogato in favore di un consorzio dai soggetti ad esso aderenti: in tal caso, sebbene versato a copertura di spese di funzionamento, il contributo è stato qualificato come corrispettivo di specifiche prestazioni di servizi perché commisurato all'utilità ed all'interesse che l'opera consortile rappresenta per il singolo consorziato, ritenendo quindi sussistente un nesso sinallagmatico con il servizio ricevuto.

Nell'ambito della disciplina civilistica dettata per le società consortili, è utile richiamare l'art. 2615, comma 2, c.c., in base al quale per le obbligazioni assunte dagli organi del consorzio per conto dei singoli consorziati rispondono questi ultimi, solidalmente col fondo consortile, e in caso di insolvenza nei rapporti tra i consorziati il debito dell'insolvente si ripartisce tra tutti in proporzione delle quote.

Se il contributo aggiuntivo non è differenziato in funzione dell'utilità che il singolo consorziato ritrae dalla partecipazione al Consorzio, ossia in proporzione all'ammontare dei beni da lui acquistati tramite il Consorzio, dette quote aggiuntive, non essendo versate a fronte di specifiche cessioni di beni o prestazioni di servizi effettuate dal Consorzio a loro favore, non hanno natura sinallagmatica.

Trattandosi di mere movimentazioni di denaro, sono escluse dal campo di applicazione dell'imposta ai sensi dell'art. 2, comma 3, lettera a), del decreto IVA. Laddove sussistano i requisiti per l'applicazione dell'articolo 26, comma 2, del Decreto IVA la Società potrà emettere apposite note di credito con riferimento alle fatture emesse nei confronti dei consorziati falliti inadempienti.

di Fanelli

20/05/21

Cosa cambia nell’Albo dei soggetti incaricati nelle procedure concorsuali e succ. modifiche




Il nuovo Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza prevede l’istituzione di un Albo unico nazionale dei soggetti incaricati a svolgere le funzioni di curatori, commissari giudiziali o liquidatori  nelle procedure concorsuali. Potranno accedere a tale elenco, tra gli altri, gli iscritti agli albi degli avvocati, dei dottori commercialisti ed esperti contabili e dei consulenti del lavoro.


I principi generali della Legge Delega recepiti nel CCI.

I principi generali cui il Governo ha dovuto attenersi nella Riforma delle procedure concorsuali, sono contenuti nell’art. 2 della Legge Delega (L. 19 ottobre 2017, n. 155). L’esecutivo ha quindi recepito tali criteri nella stesura del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (Decreto Legislativo n. 14 del 2019).

La lettura delle disposizioni della Legge Delega è quindi essenziale per una migliore comprensione della Riforma attuata con il CCI.

In particolare, oggetto del presente approfondimento è il principio di cui all’art. 2, primo comma, lettera o) della Legge Delega, che prevede di:

istituire presso il Ministero della giustizia un Albo dei soggetti, costituiti anche in forma associata o societaria, destinati a svolgere, su incarico del tribunale, funzioni di gestione o di controllo nell’ambito delle procedure concorsuali, con indicazione dei requisiti di professionalità, indipendenza ed esperienza necessari per l’iscrizione.

Tale principio è stato recepito dal Legislatore della Riforma agli artt. 356, 357 (già in vigore dal 16 marzo 2019) e 358 CCI.

Si tratta di norme significative in quanto incidono sul sistema precedente all’approvazione della Riforma che attribuiva al Tribunale un ruolo centrale nella valutazione dei requisiti in capo ai soggetti destinati ad esercitare le cariche di curatore, commissario giudiziale o liquidatore spostando tali verifiche in capo agli uffici ministeriali.

Basti pensare che, gli elenchi dei professionisti cui affidare gli incarichi relativi alle procedure concorsuali, sono stati fin’ora custoditi presso le cancellerie fallimentari dei Tribunali. 

Albo dei soggetti incaricati: accesso e formazione

La previsione di un Albo unico nazionale dei soggetti destinati a svolgere le cariche nell’ambito delle procedure concorsuali è contenuta nel primo comma dell’art. 356 CCI, ai sensi del quale è istituito presso il Ministero della giustizia un albo dei soggetti, costituiti anche in forma associata o societaria, destinati a svolgere, su incarico del tribunale, le funzioni di curatore, commissario giudiziale o liquidatore, nelle procedure previste nel codice della crisi e dell’insolvenza.
È assicurato il collegamento dati con le informazioni contenute nel registro di cui all’articolo 125, comma 4.
Il Ministero della giustizia esercita la vigilanza sull’attività degli iscritti all’albo.
La norma prosegue, imponendo il dovere di documentare l’assolvimento degli obblighi di formazione, di cui all’art. 4, comma 5, lettere b), c) e d) del Decreto del Ministro della giustizia 24 settembre 2014, n. 202 e successive modificazioni mentre costituisce condizione per il mantenimento dell’iscrizione l’acquisizione di uno specifico aggiornamento biennale.

A tale proposito è stabilito che la Scuola superiore della magistratura elabori le linee guida generali per la definizione dei programmi dei corsi di formazione e di aggiornamento in modo tale da garantire una certa omogeneità nella formazione.

Si ricorda inoltre che è prevista una fase di primo popolamento dell’Albo. A tal fine, possono ottenere l’iscrizione anche i soggetti in possesso dei requisiti di cui all’art. 358, comma 1, lettere a), b) e c) che documentano di essere stati nominati, alla data di entrata in vigore del presente articolo, in almeno quattro procedure negli ultimi quattro anni, curatori fallimentari, commissari o liquidatori giudiziali.

Da ultimo sono previsti requisiti di onorabilità che i professionisti devono possedere, facendo riferimento alle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall’art. 2382 C.C. (interdizione, inabilitazione o fallimento) nonché all’assenza di misure di prevenzione dell’autorità giudiziaria a carico degli stessi ovvero di sentenze di condanna passate in giudicato per determinati reati di particolare gravità.

La ratio della norma in oggetto è chiaramente quella di garantire che il conferimento degli incarichi avvenga a favore di soggetti di comprovata professionalità e di specchiata onestà.


 Funzionamento dell’albo

Per quanto riguarda il funzionamento dell’Albo, il Legislatore, mediante il primo comma dell’art. 357 CCI, ha imposto al Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, di adottare entro il 1° marzo 2020 un Decreto che stabilisca:


a) le modalità di iscrizione all’Albo di cui all’art. 356;


b) le modalità di sospensione e cancellazione dal medesimo Albo;


c) le modalità di esercizio del potere di vigilanza da parte del Ministero della giustizia.


d) l’importo del contributo che deve essere versato per l’iscrizione e per il suo mantenimento, tenuto conto delle spese per la realizzazione, lo sviluppo e l’aggiornamento dell’Albo.

Requisiti per la nomina

Le figure professionali che possono iscriversi all’Albo per svolgere le cariche di curatori, commissari giudiziali o liquidatori sono elencate all’art. 358 CCI e segnatamente:


a) gli iscritti agli albi degli avvocati, dei dottori commercialisti ed esperti contabili e dei consulenti del lavoro;


b) gli studi professionali associati o società tra professionisti, sempre che i soci delle stesse siano in possesso dei requisiti professionali di cui alla lettera a)


c) coloro che abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in società di capitali o società cooperative, dando prova di adeguate capacità imprenditoriali e purché non sia intervenuta nei loro confronti dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione giudiziale.

Inoltre, come chiarisce la Relazione Illustrativa al presente articolo, la nomina agli incarichi è disposta dall’autorità giudiziaria, tenuto conto delle risultanze dei rapporti riepilogativi periodici e finali redatti dai soggetti incaricati nonché degli incarichi in corso, in modo da assicurare che il professionista nominato abbia realmente il tempo per dedicarsi al nuovo incarico.

La scelta dei soggetti deve inoltre essere ispirata a criteri di trasparenza e turnazione nell’assegnazione degli incarichi. Tale ultima esigenza risulta favorita dall’istituzione di un Albo Nazionale.

Resta inteso che viene comunque valutata l’esperienza del professionista in relazione alla natura e all’oggetto dello specifico incarico.

Criticità

A fronte delle norme di recente introduzione sono emerse alcune criticità sollevate da professionisti appartenenti in particolare alle categorie degli Avvocati e dei Dottori Commercialisti.

In particolare, si fa riferimento alla richiesta di rivedere il requisito di accesso all’Albo nella fase di primo popolamento previsto dall’art. 356 CCI. La previsione, che richiede di aver ricevuto 4 incarichi nei 4 anni precedenti viene infatti considerata penalizzante per i professionisti che, avendo ricevuto incarichi importanti e di lunga durata, non ne avrebbero conseguentemente assunti ulteriori.

In aggiunta viene criticato il requisito della formazione obbligatoria per l’accesso all’Albo.  La frequenza di corsi di perfezionamento per almeno 200 ore e sei mesi di tirocinio viene infatti considerato eccessivamente rigido oltre al fatto che, le materie di diritto fallimentare e sovraindebitamento, sono già oggetto dell’esame di Stato e della pratica dei commercialisti.

Il tema della formazione e aggiornamento resta particolarmente interessante per i risvolti pratici che ne conseguono. Per poter organizzare corsi adeguati è tuttavia necessario attendere le linee guida della Scuola Superiore della Magistratura.

Allo stato attuale, per sciogliere le perplessità richiamate, non resta che attendere che la fase di transizione venga superata grazie agli opportuni interventi in materia.

Come sopra evidenziato infatti le disposizioni di cui agli artt. 356 e 357 CCI (e quindi anche l’istituzione dell’Albo presso il Ministero della Giustizia) sono già efficaci dal mese di marzo 2019, tuttavia le regole che disciplinano il funzionamento dell’Albo, affidate dal Legislatore al Decreto del Ministero della giustizia (da emanare entro il primo marzo 2020), sono state previste dal 1° settembre 2021.

Si ricorda inoltre che, la Legge Delega dell’ 8 marzo 2019, n. 20 prevede che il Governo possa apportare disposizioni integrative e correttive al CCI fino all’agosto 2020. Risulta tuttavia auspicabile che la revisione delle norme concernenti l’Albo venga effettuata in tempi più rapidi di quelli concessi dalla Legge Delega in modo  tale da garantire il funzionamento del nuovo Albo dal 15 agosto 2020 e consentire l’affidamento degli incarichi relativi alle procedure aperte dopo quella data.

Nel frattempo, in attesa del Decreto del Ministero della giustizia, la nomina dei curatori resta disciplinata dagli elenchi previsti a livello locale nelle cancellerie dei tribunali.

19/05/21

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CNDCEC - 17 MAGGIO 2021 Collegio Sindacale: i fac-simile dei verbali per l’approvazione del bilancio 2020



Il Consiglio Nazionale dei Commercialisti con la pubblicazione del documento “Verbali e procedure del collegio sindacale” ha aggiorna il precedente documento pubblicato nell’aprile del 2016 che è stato così rielaborato ed approfondito a seguito dell’entrata in vigore delle nuove Norme di comportamento del collegio sindacale di società non quotate, applicabili dal 1° gennaio 2021, e delle significative novità introdotte dalla normativa emergenziale adottata durante la Pandemia di Covid – 19. Il documento deve essere inteso quale strumento da utilizzare in vista dell’approvazione dei bilanci relativi all’esercizio 2020 ma con schemi di verbale che assumono valore meramente indicativo in considerazione della naturale diversità delle situazioni che possono verificarsi nell'ambito dell'attività svolta dal Collegio sindacale.

Società cooperative: in consultazione gli emendamenti OIC Principi contabili nazionali e internazionali



L’OIC ha pubblicato in consultazione la bozza contenente proposte di emendamenti ai principi contabili nazionali al fine di disciplinare alcuni istituti tipici delle società cooperative. In particolare gli emendamenti riguardano l’OIC 28 - Patrimonio Netto, l’OIC 9 - Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali, l’OIC 12 - Composizione e schemi del bilancio d’esercizio. 


DECRETO IN GAZZETTA UFFICIALE - 18 MAGGIO 2021 - Reddito di cittadinanza: beneficio aggiuntivo per l’avvio di una nuova attività



Arrivano dal Ministero del Lavoro, con decreto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, le indicazioni utili alla richiesta ed erogazione ai beneficiari del Reddito di cittadinanza del beneficio addizionale. Il decreto contiene anche il modello di domanda da utilizzare per richiedere l’erogazione del beneficio. La misura spetta ai beneficiari del RdC che avviano un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale entro i primi 12 mesi di fruizione del sussidio ed è riconosciuto in un'unica soluzione un beneficio addizionale pari a 6 mensilità di RdC, nei limiti di 780 euro mensili.

DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE - 17 MAGGIO 2021 - Smart working: retribuzioni convenzionali applicabili al lavoratore distaccato all'estero?



In tema di applicazione della retribuzione convenzionale a dipendente in smart working, il criterio adottato dal legislatore nell’ambito della tassazione del reddito di lavoro dipendente è quello della presenza fisica del lavoratore nello Stato in cui viene effettuata la prestazione lavorativa. Lo ha evidenziato l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 345 del 17 maggio 2021, con cui ha ricordato che il decreto del Ministro del Lavoro che determina annualmente l'ammontare delle retribuzioni convenzionali prevede la possibilità di frazionare le retribuzioni convenzionali al fine di adeguarle alla durata effettiva del periodo di lavoro nel corso del mese in caso di assunzione, risoluzione, trasferimenti da o per l'estero nel corso del mese.

L'impatto dell'a.i. generativa nella contabilità

Devi copiare ed incollare sulla stringa di internet il link di seguito per vedere tale documento da me creato: https://gamma.app/docs/LIA-Ge...