24/05/21

DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE - 21 MAGGIO 2021 Contributi a copertura di perdite per inadempienze di altri consorziati: regime IVA



Contributi a copertura di perdite per inadempienze di altri consorziati: regime IVA

I contributi versati a copertura di perdite dovute a inadempienze di altri consorziati, se non sono versati a fronte di specifiche cessioni di beni o prestazioni di servizi effettuati dal consorzio a loro favore, non hanno natura sinallagmatica e quindi, trattandosi di mere movimentazioni di denaro, sono esclusi dal campo di applicazione dell'imposta ai sensi del decreto IVA. Lo ha reso noto l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 361 del 20 maggio 2021.

Con la risposta a interpello n. 361 del 21 maggio 2021 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in tema di contributi versati a copertura di perdite dovute a inadempienze di altri consorziati ex art. 2615 c.c..

Ai sensi dell'art. 3, comma 1, del Decreto IVA sono prestazioni di servizi soggette a IVA, le prestazioni verso corrispettivo dipendenti da obbligazioni di fare, di non fare e di permettere quale ne sia la fonte.

Per costante giurisprudenza della Corte di Giustizia UE e per copiosa prassi dell'amministrazione finanziaria, perché una prestazione di servizi possa considerarsi effettuata a titolo oneroso e configuri, pertanto, un'operazione imponibile IVA è necessario che tra l'autore di tale prestazione e il beneficiario intercorra un rapporto giuridico nell'ambito del quale avvenga uno scambio di prestazioni sinallagmatiche, nel quale il compenso ricevuto dall'autore di tale prestazione costituisca il controvalore effettivo del servizio fornito al beneficiario.

Ciò si verifica quando esiste un nesso diretto fra il servizio fornito dal prestatore e il controvalore ricevuto.

Con specifico riferimento all'erogazione di somme di denaro a un consorzio dai propri soci/consorziati, la risoluzione 22 luglio 1996, n. 156/E chiarisce che i contributi consortili, anche se qualificati dallo statuto come spese di funzionamento del consorzio, laddove siano commisurati alle entità dei servizi resi dal Consorzio ai propri consorziati, si configurano quali corrispettivi di specifiche prestazioni di servizi, come tali rilevanti ai fini dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'art. 3 del decreto IVA.

Viceversa esulano dal campo di applicazione del tributo le sole quote consortili versate a copertura di spese generali di gestione per le quali non siano individuabili specifiche prestazioni di servizi rese dall'ente associativo.

Con la risoluzione 27 giugno 2001, n. 95/E è stato poi precisato che non vi è dubbio che sia presente un nesso di sinallagma tra le quote versate dai consorziati e le prestazioni rese dal consorzio alla luce della differenziazione delle quote medesime. La prima fonte di finanziamento dei consorzi, infatti, è rappresentata dai contributi dei consorziati. Il principio generalmente seguito è quello di un rapporto di diretta proporzionalità fra l'interesse del singolo cui il consorzio soddisfa e l'ammontare dei contributi dovuti.

Tali principi sono stati ribaditi nella risoluzione 23 settembre 2002, n. 307/E, nella quale si è affermata la rilevanza ai fini IVA del contributo erogato in favore di un consorzio dai soggetti ad esso aderenti: in tal caso, sebbene versato a copertura di spese di funzionamento, il contributo è stato qualificato come corrispettivo di specifiche prestazioni di servizi perché commisurato all'utilità ed all'interesse che l'opera consortile rappresenta per il singolo consorziato, ritenendo quindi sussistente un nesso sinallagmatico con il servizio ricevuto.

Nell'ambito della disciplina civilistica dettata per le società consortili, è utile richiamare l'art. 2615, comma 2, c.c., in base al quale per le obbligazioni assunte dagli organi del consorzio per conto dei singoli consorziati rispondono questi ultimi, solidalmente col fondo consortile, e in caso di insolvenza nei rapporti tra i consorziati il debito dell'insolvente si ripartisce tra tutti in proporzione delle quote.

Se il contributo aggiuntivo non è differenziato in funzione dell'utilità che il singolo consorziato ritrae dalla partecipazione al Consorzio, ossia in proporzione all'ammontare dei beni da lui acquistati tramite il Consorzio, dette quote aggiuntive, non essendo versate a fronte di specifiche cessioni di beni o prestazioni di servizi effettuate dal Consorzio a loro favore, non hanno natura sinallagmatica.

Trattandosi di mere movimentazioni di denaro, sono escluse dal campo di applicazione dell'imposta ai sensi dell'art. 2, comma 3, lettera a), del decreto IVA. Laddove sussistano i requisiti per l'applicazione dell'articolo 26, comma 2, del Decreto IVA la Società potrà emettere apposite note di credito con riferimento alle fatture emesse nei confronti dei consorziati falliti inadempienti.

di Fanelli

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