25/10/12

IVA PER CASSA DAL 1° DICEMBRE 2012

IVA PER CASSA DAL 1° DICEMBRE 2012: RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL MINISTERO
(DECRETO CASH ACCOUNTING).





Ministero dell’Economia Relazione illustrativa alla applicazione dell’IVA per Cassa dal 1° Dicembre 2012 



Lo schema allegato di decreto del Ministro dell’economia e delle finanze è diretto a dare attuazione alle disposizioni che l’articolo 32-bis del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, detta in materia di liquidazione dell’IVA secondo la contabilità di cassa.

Tali disposizioni, emanate in aderenza a quanto previsto dagli articoli 66 e 167-bis della direttiva 2010/45/UE del Consiglio, del 13 luglio 2010, hanno la finalità di non far anticipare il versamento dell’IVA al cedente di beni o prestatore di servizi nell’ipotesi di mancato pagamento del corrispettivo da parte del cessionario o committente che sia a sua volta soggetto passivo di imposta. 

Il citato articolo 32-bis dispone, infatti, che, per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate da soggetti passivi con volume d’affari non superiore a 2 milioni di euro nei confronti di cessionari o committenti che agiscono nell’esercizio di impresa, arte o professione, l’IVA diviene esigibile al momento del pagamento dei relativi corrispettivi.

L’imposta diventa, in ogni caso, esigibile dopo il decorso del termine di un anno dal momento di effettuazione dell’operazione; tale limite annuale non si applica nel caso in cui il cessionario o committente, prima del decorso del termine, sia stato assoggettato a procedure concorsuali.

Per i medesimi soggetti che liquidano l’IVA secondo la contabilità di cassa, il diritto alla detrazione dell’imposta relativa agli acquisti di beni e servizi effettuati sorge con il pagamento dei relativi corrispettivi.

La stessa norma prevede, infine, che, per i cessionari e committenti, il diritto alla detrazione dell’imposta sorge al momento di effettuazione dell’operazione anche se il corrispettivo non è stato ancora pagato.


Il regime in questione è applicabile previo esercizio di un’opzione da parte del soggetto passivo interessato. La predetta opzione è esercitata mediante modalità che saranno definite con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate.




L’articolo 32-bis rinvia, infine, ad un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze la fissazione delle disposizioni attuative e la data di entrata in vigore dello stesso articolo.


In considerazione di quanto precede è stato predisposto lo schema di decreto attuativo che di seguito si illustra.

Art. 1 (Presupposti per l’applicazione della liquidazione IVA per cassa). 

L’articolo ribadisce, in sostanza, quanto già stabilito dall’articolo 32-bis del d.l. n. 83 del 2012. La disposizione in esame prevede, infatti, che i soggetti che nell’anno solare precedente hanno realizzato o, in caso di inizio di attività, prevedono di realizzare un volume d’affari non superiore a 2 milioni di euro possono optare per la liquidazione dell’IVA per cassa. Per tali soggetti l’IVA relativa alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi effettuate nei confronti di cessionari o committenti soggetti passivi di imposta diviene esigibile all’atto del pagamento dei relativi corrispettivi. L’imposta diviene, comunque, esigibile decorso un anno dal momento di effettuazione dell’operazione, salvo che il cessionario o committente, prima del decorso di detto termine, sia stato assoggettato a procedure concorsuali. Per i soggetti che esercitano la summenzionata opzione il diritto alla detrazione dell’IVA relativa agli acquisti effettuati sorge al momento del pagamento dei relativi corrispettivi. Al contrario, per i cessionari o committenti delle operazioni effettuate dal soggetto optante, il diritto alla detrazione sorge in ogni caso al momento di effettuazione dell’operazione. Resta fermo che laddove il cessionario o committente dell’operazione abbia, a sua volta, esercitato l’opzione per la liquidazione dell’IVA per cassa, il suo diritto alla detrazione spetterà solo all’atto del pagamento del relativo corrispettivo. Resta inteso che nel calcolo del volume d’affari vanno considerate sia le operazioni che vengono assoggettate al regime dell’IVA per cassa sia le operazioni escluse da tale regime (ad esempio, operazioni soggette ad IVA secondo il meccanismo dell’inversione contabile).

Art. 2 (Operazioni attive escluse dalla liquidazione dell’IVA secondo la contabilità di cassa) 
La disposizione prevede che sono escluse dalla disciplina dell’IVA per cassa:
a) le operazioni effettuate dai soggetti nell’ambito di regimi speciali di determinazione dell’imposta sul valore aggiunto;

b) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di soggetti che non agiscono nell’esercizio d’imprese, arti o professioni; 

c) le operazioni effettuate nei confronti dei soggetti che assolvono l’IVA mediante il meccanismo dell’inversione contabile;

d) le operazioni di cui all’articolo 6, quinto comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.




Per quanto riguarda le operazioni di cui alla lettera a), si intende che il regime dell’IVA per cassa può essere adottato per le operazioni effettuate, in applicazione delle regole ordinarie dell’IVA, da soggetti che, previa separazione dell’attività ai sensi dell’articolo 36 del d.P.R. n. 633/1972, applicano sia regimi speciali IVA sia il regime ordinario.


Art. 3 (Operazioni passive escluse dal differimento del diritto alla detrazione). 

La disposizione prevede che sono escluse dal differimento del diritto alla detrazione: 
a) gli acquisti di beni o servizi assoggettati all’IVA con il meccanismo dell’inversione contabile;

b) gli acquisti intracomunitari di beni;

c) le importazioni di beni; d) le estrazioni di beni dai depositi IVA. 

Art. 4 (Adempimenti relativi alle operazioni attive del cedente o prestatore) 

La disposizione stabilisce che per le operazioni alle quali si applica il regime dell’IVA per cassa il cedente o prestatore è tenuto ad adempiere gli obblighi di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Le predette operazioni concorrono a formare il relativo volume d’affari del cedente o prestatore e partecipano alla determinazione della percentuale di detrazione di cui all’articolo 19-bis del DPR n. 633 del 1972, con riferimento all’anno in cui le operazioni stesse sono effettuate, non rilevando il momento in cui l’imposta diventa esigibile.

Le operazioni alle quali si applica il regime dell’IVA per cassa sono computate nella liquidazione periodica relativa al mese o trimestre nel corso del quale è incassato il corrispettivo, ovvero scade il termine di un anno dal momento di effettuazione dell’operazione.

Nel caso in cui sia effettuato un incasso parziale del corrispettivo, l’imposta diventa esigibile ed è computata nella liquidazione periodica nella proporzione esistente fra la somma incassata ed il corrispettivo complessivo dell’operazione.

La disposizione prevede, infine, che le fatture emesse in sede di applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto recano l’annotazione che si tratta di operazione con “IVA per cassa”, con l’indicazione della relativa norma istitutiva. Resta fermo che l’omessa indicazione di tale dicitura costituirà, ai fini sanzionatori, una violazione formale.

Art. 5 (Adempimenti relativi alle operazioni passive del cedente o prestatore). 

Si prevede che il diritto alla detrazione dell’IVA relativa ai beni acquistati o servizi ricevuti dal soggetto optante possa essere esercitato, ai sensi degli articoli 19 e seguenti del d.P.R. n. 633 del 1972, solo a partire dal momento in cui i relativi corrispettivi sono pagati, o comunque decorso un anno dal momento in cui l’imposta diviene esigibile secondo le regole ordinarie ed alle condizioni esistenti in tale momento.

Nel caso in cui sia effettuato un pagamento parziale del corrispettivo, il diritto alla detrazione dell’imposta sorge in capo al soggetto che ha esercitato l’opzione di cui all’articolo 1 nella proporzione esistente fra la somma pagata ed il corrispettivo complessivo dell’operazione.




Art. 6 (Esercizio dell’opzione). 


La disposizione stabilisce che l’opzione per l’applicazione del regime dell’IVA per cassa e la revoca della stessa sono esercitate secondo le modalità individuate con apposito provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate. L’opzione ha effetto a partire dal 1° gennaio dell’anno in cui è esercitata ovvero, in caso di inizio dell’attività nel corso dell’anno, dalla data di inizio dell’attività. Si prevede, inoltre, che le operazioni che hanno già partecipato alle liquidazioni periodiche effettuate fino alla data del 31 dicembre precedente l’esercizio dell’opzione non rientrano nella disciplina dell’IVA per cassa.

Art. 7 (Termine dell’opzione) 

Si prevede che, qualora il volume d’affari superi, nel corso dell’anno, la soglia di 2 milioni di euro, il soggetto optante esca dal regime dell’IVA per cassa e riprenda ad applicare le regole ordinarie dell’IVA a partire dal mese successivo a quello in cui la soglia è stata superata. Si intende che, per quanto concerne le operazioni passive, le regole ordinarie si applicheranno con riferimento alle fatture ricevute a partire dal mese successivo, ancorché l’acquisto sia stato effettuato nel periodo in cui era applicato il regime dell’IVA per cassa. Per questa ipotesi di uscita dal regime, così come in caso di revoca dell’opzione da parte del soggetto passivo, sono previste disposizioni di semplificazione, volte ad evitare la coesistenza, per la stessa attività, di due regimi di liquidazione dell’imposta. In particolare, è previsto che nella liquidazione relativa all’ultimo mese in cui è stata applicata l’IVA per cassa venga computato a debito l’ammontare complessivo dell’IVA relativa alle operazioni i cui corrispettivi non sono stati ancora incassati. Nella stessa liquidazione, il soggetto passivo potrà esercitare il diritto alla detrazione dell’imposta relativa agli acquisti i cui corrispettivi non sono stati ancora pagati.

Art. 8 (Efficacia) 

Si prevede che le disposizioni del presente decreto si applicano alle operazioni effettuate a decorrere dal 1° dicembre 2012. Pertanto, limitatamente all’anno 2012, primo anno di applicazione del nuovo regime, l’opzione di cui all’articolo 6 ha effetto per le operazioni effettuate a partire dal 1° dicembre 2012.

19/07/12


NOTA (11) CONTINUANO LE NOTE ALL’ART. 3 DELLA L. 44 DEL 26 APRILE 2012

DPR N. 602/73

Art. 77 
(Iscrizione di ipoteca)

1. Decorso inutilmente il termine di cui all'articolo 50, comma 1, il ruolo costituisce titolo per iscrivere ipoteca sugli immobili del debitore e dei coobbligati per un importo pari al doppio dell'importo complessivo del credito per cui si procede.

1-Bis. L’agente della riscossione, anche al solo fine di assicurare la tutela del credito da riscuotere, può iscrivere la garanzia ipotecaria di cui al comma 1, purchè l’importo complessivo del credito per cui si procede non sia inferiore complessivamente a ventimila euro.
Comma inserito dall’art. 3, comma 5, lett. d), n. 1), del DL 2/3/2012, n. 16, conv., con mod., dalla L. 26/4/2012 n. 44 a decorrere dal 2/3/2012.

2. Se l'importo complessivo del credito per cui si procede non supera il cinque per cento del valore dell'immobile da sottoporre ad espropriazione determinato a norma dell'articolo 79, il concessionario, prima di procedere all'esecuzione, deve iscrivere ipoteca. Decorsi sei mesi dall'iscrizione senza che il debito sia stato estinto, il concessionario procede all'espropriazione (2). 
Nella prima fase da <<l’importo complessivo>> fino a <<non supera>> sono state sostituite alle precedenti <<le somme complessivamente iscritte a ruolo non superano>> dall’art. 1, comma 1, lett. o), n.2), del D.Lgs. 27 aprile 2001, n. 193, a decorrere dal 9 giugno 2001.

2-Bis. L’agente della riscossione è tenuto a notificare al proprietario dell’immoile una comunicazione preventiva contenente l’avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà iscritta ipoteca di cui al comma 1.
Comma aggiunto dall’art. 7, comma 1, lett. u-bis), del DL 13 maggio 2011, n. 70, conv., con mod., dalla L. 12 luglio 2011, n. 106, a decorrere dal 13 luglio 2011.



13/07/12


NOTA (8) CONTINUANO LE NOTE ALL'ART. 3 DELLA  L.  44 del 26 APRILE 2012

DPR 29/9/73, N. 602 DISPOSIZIONI SULLA RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUL REDDITO

“1. Salvo che per i crediti pensionistici e fermo restando quanto previsto dall'articolo 545 commi quarto, quinto e sesto, del codice di procedura civile, e dall’art. 72-ter del presente decreto l'atto di pignoramento dei crediti del debitore verso terzi può contenere, in luogo della citazione di cui all'articolo 543, secondo comma, numero 4), dello stesso codice di procedura civile, l'ordine al terzo di pagare il credito direttamente al concessionario, fino a concorrenza del credito per cui si procede:
a) nel termine di quindici giorni dalla notifica dell'atto di pignoramento, per le somme per le quali il diritto alla percezione sia maturato anteriormente alla data di tale notifica;
b) alle rispettive scadenze, per le restanti somme.
Le parole <<dall’art. 72-ter del presente decreto>> sono state incluse dall’art. 3 comma 5, lett. a), della L. 44 del 26 aprile 2012.


1 bis. L'atto di cui al comma 1 può essere redatto anche da dipendenti dell'agente della riscossione procedente non abilitati all'esercizio delle funzioni di ufficiale della riscossione e, in tal caso, reca l'indicazione a stampa dello stesso agente della riscossione e non è soggetto all'annotazione di cui all'articolo 44, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.
Comma inserito dall’art. 1, comma 141, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 dall’1 gennaio 2008.

2. Nel caso di inottemperanza all'ordine di pagamento, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 72, comma 2.

NOTA (7) CONTINUANO LE NOTE ALL'ART. 3 DELLA L. 26 APRILE 2012 N. 44      


DPR 26 OTTOBRE 1972, N. 633
 Articolo 32

Disposizione regolamentare concernente le semplificazioni per i contribuenti minori relative alla fatturazione e alla registrazione

1. I contribuenti che, nell'anno solare precedente, hanno realizzato un volume d'affari non superiore ad euro quattrocentomila per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi e per gli esercenti arti e professioni, ovvero ad euro settecentomila per le imprese aventi per oggetto altre attività, possono adempiere gli obblighi di fatturazione e registrazione di cui agli articoli 21 e 23, mediante la tenuta di un bollettario a madre e figlia. Si applica la disposizione dell'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni. Nei confronti dei contribuenti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre attività e non provvedono alla distinta annotazione dei corrispettivi resta applicabile il limite di euro settecentomila relativamente a tutte le attività esercitate.
<<Lire seicentomilioni>> sono state sostituite con <<euro quattrocentomila>> anche la parola <<euro settecentomila>> sostituisce <<lire seicento milioni>> Dall’art. 3 comma 4-quater. lett. a) dalla L. 44 del 26 aprile 2012 a decorrere dal 29 aprile 2012
2. Le operazioni devono essere descritte, con le indicazioni di cui all'articolo 21, secondo comma, nelle due parti del bollettario; la parte figlia costituisce fattura agli effetti dell'articolo 21 e deve essere consegnata o spedita all'altro contraente ai sensi del quarto comma dello stesso articolo.

3. Il Ministro delle finanze, con propri decreti, può determinare le caratteristiche del bollettario, tenendo conto della disciplina stabilita per i contribuenti minori dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, contenente disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi.

10/07/12



NOTA (6) CONTINUANO LE NOTE ALL'ART. 3 DELLA L. 26 APRILE 2012 N. 44


D.L. 6 DICEMBRE 2011, N. 201, CONV., CON MOD., DALLA L. 22/12/11, N. 214     

ART. 12

Riduzione del limite per la tracciabilità dei pagamenti a 1.000 euro e contrasto all’uso del contante

1. Le limitazioni all’uso del contante e dei titoli al portatore, di cui all’articolo 49, commi 1, 5, 8, 12 e 13, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono adeguate all’importo di euro mille: conseguentemente, nel comma 13 del predetto articolo 49, le parole: “30 settembre 2011” sono sostituite dalle seguenti: “31 marzo 2012”. Non costituisce infrazione la violazione delle disposizioni previste dall’articolo 49, commi 1, 5, 8, 12 e 13, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, commessa nel periodo dal 6 dicembre 2011 al 31 gennaio 2012 e riferita alle limitazioni di importo introdotte dal presente comma.
1-bis. All’articolo 58, comma 7-bis, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Per le violazioni di cui al comma 3 che riguardano libretti al portatore con saldo inferiore a 3.000 euro la sanzione è pari al saldo del libretto stesso“.
2. All’articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 CHE COSI’ RECITA: (4-ter. Al fine di favorire la modernizzazione e l’efficienza degli strumenti di pagamento, riducendo i costi finanziari e amministrativi derivanti dalla gestione del denaro contante: (comma introdotto dall'articolo 12, comma 2, legge n. 214 del 2011)
a) le operazioni di pagamento delle spese delle pubbliche amministrazioni centrali e locali e dei loro enti sono disposte mediante l’utilizzo di strumenti telematici. E’ fatto obbligo alle Pubbliche Amministrazioni di avviare il processo di superamento di sistemi basati sull’uso di supporti cartacei;
b) i pagamenti di cui alla lettera precedente si effettuano in via ordinaria mediante accreditamento sui conti correnti bancari o postali dei creditori ovvero con le modalità offerte dai servizi elettronici di pagamento interbancari prescelti dal beneficiario. Gli eventuali pagamenti per cassa non possono, comunque, superare l’importo di 500 euro;
c) lo stipendio, la pensione, i compensi comunque corrisposti dalla pubblica amministrazione centrale e locale e dai loro enti, in via continuativa a prestatori d’opera e ogni altro tipo di emolumento a chiunque destinato, di importo superiore a cinquecento euro, debbono essere erogati con strumenti diversi dal denaro contante ovvero mediante l’utilizzo di strumenti di pagamento elettronici bancari o postali, ivi comprese le carte di pagamento prepagate. Il limite di importo di cui al periodo precedente può essere modificato con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze. Dal limite di importo di cui al primo periodo sono comunque escluse le somme corrisposte a titolo di tredicesima mensilità;
(lettera così modificata dall'articolo 3, comma 4-ter, legge n. 44 del 2012)
 d) per incrementare i livelli di sicurezza fisica e tutelare i soggetti che percepiscono trattamenti pensionistici minimi, assegni e pensioni sociali, i rapporti recanti gli accrediti di tali somme sono esenti in modo assoluto dall’imposta di bollo. Per tali rapporti, alle banche e agli altri intermediari finanziari è fatto divieto di addebitare alcun costo;
e) per consentire ai soggetti di cui alla lettera a) di riscuotere le entrate di propria competenza con strumenti diversi dal contante, fatte salve le attività di riscossione dei tributi regolate da specifiche normative, il Ministero dell’economia e delle finanze promuove la stipula di una o più convenzioni con gli intermediari finanziari, per il tramite delle associazioni di categoria, affinché i soggetti in questione possano dotarsi di POS (Point of Sale) a condizioni agevolate, che tengano conto delle economie realizzate dagli intermediari per effetto delle norme introdotte dal presente articolo. Relativamente ai Comuni, alla stipula della Convenzione provvede l’ANCI. Analoghe Convenzioni possono essere stipulate con le Regioni. Resta in ogni caso ferma la possibilità per gli intermediari di offrire condizioni migliorative di quelle stabilite con le convenzioni.
, dopo il comma 4-bis, è aggiunto il seguente: 
4-ter. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, al fine di favorire la modernizzazione e l’efficienza degli strumenti di pagamento, riducendo i costi finanziari e amministrativi derivanti dalla gestione del denaro contante: 
a) le operazioni di pagamento delle spese delle pubbliche amministrazioni centrali e locali e dei loro enti sono disposte mediante l’utilizzo di strumenti telematici. E’ fatto obbligo alle Pubbliche Amministrazioni di avviare il processo di superamento di sistemi basati sull’uso di supporti cartacei;
b) i pagamenti di cui alla lettera a) si effettuano in via ordinaria mediante accreditamento sui conti correnti o di pagamento dei creditori ovvero con altri strumenti di pagamento elettronici prescelti dal beneficiari. Gli eventuali pagamenti per cassa non possono, comunque, superare l’importo di mille euro;
c) lo stipendio, la pensione, i compensi comunque corrisposti dalle pubbliche amministrazioni centrali e locali e dai loro enti, in via continuativa a prestatori d’opera e ogni altro tipo di emolumento a chiunque destinato, di importo superiore a mille euro, debbono essere erogati con strumenti di pagamento elettronici bancari o postali, ivi comprese le carte di pagamento prepagate e le carte di cui all’articolo 4 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Il limite di importo di cui al periodo precedente può essere modificato con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze;
d) per incrementare i livelli di sicurezza fisica e tutelare i soggetti che percepiscono trattamenti pensionistici minimi, assegni e pensioni sociali, i rapporti recanti gli accrediti di tali somme sono esenti in modo assoluto dall’imposta di bollo, ove i titolari rientrino nelle fasce individuate ai sensi del comma 5, lettera d). Per tali rapporti, alle banche, alla società Poste italiane Spa e agli altri intermediari finanziari è fatto divieto di addebitare alcun costo;
e) per consentire ai soggetti di cui alla lettera a) di riscuotere le entrate di propria competenza con strumenti diversi dal contante, fatte salve le attività di riscossione dei tributi regolate da specifiche normative, il Ministero dell’economia e delle finanze promuove la stipula, tramite la società CONSIP Spa, di una o più convenzioni con prestatori di servizi di pagamento, affinché i soggetti in questione possano dotarsi di POS (Point of Sale) a condizioni favorevoli.”.
2-bis. Il termine di cui all’articolo 2, comma 4-ter, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, introdotto dal comma 2 del presente articolo, può essere prorogato, per specifiche e motivate esigenze, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione.
3. Il Ministero dell’economia e delle finanze, la Banca d’Italia, l’Associazione bancaria italiana, la società Poste italiane Spa e le associazioni dei prestatori di servizi di pagamento definiscono con apposita convenzione, da stipulare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le caratteristiche di un conto corrente o di un conto di pagamento di base. In caso di mancata stipula della convenzione entro la scadenza del predetto termine, le caratteristiche di un conto corrente o di un conto di pagamento di base vengono fissate con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, sentita la Banca d’Italia. Con la medesima convenzione è stabilito l’ammontare degli importi delle commissioni da applicare sui prelievi effettuati con carta autorizzata tramite la rete degli sportelli automatici presso una banca diversa da quella del titolare della carta.
4. Le banche, la società Poste italiane Spa e gli altri prestatori di servizi di pagamento abilitati ad offrire servizi a valere su un conto di pagamento sono tenuti a offrire il conto di cui al comma 3.
5. La convenzione individua le caratteristiche del conto avendo riguardo ai seguenti criteri:
a) inclusione nell’offerta di un numero adeguato di servizi ed operazioni, compresa la disponibilità di una carta di debito gratuito;
b) struttura dei costi semplice, trasparente, facilmente comparabile;
c) identificazione delle caratteristiche del conto in accordo con le prescrizioni contenute nella sezione III della raccomandazione n. 2011/442/UE della Commissione, del 18 luglio 2011, e di un livello dei costi coerente con le finalità di inclusione finanziaria conforme a quanto stabilito dalla sezione IV della predetta Raccomandazione;
(lettera così sostituita dall’art. 27, comma 1, lettera e), legge n. 27 del 2012)
d) le fasce socialmente svantaggiate di clientela alle quali il conto corrente è offerto senza spese.

6. Il rapporto di conto corrente individuato ai sensi del comma 3 è esente dall’imposta di bollo nei casi di cui al comma 5, lettera d).
7. (comma abrogato dall’art. 27, comma 1, lettera a), legge n. 27 del 2012)
8. Rimane ferma l’applicazione di quanto previsto per i contratti di conto corrente ai sensi del Titolo VI del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e del titolo II del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, e successive modificazioni.
9. L’Associazione bancaria italiana, le associazioni dei prestatori di servizi di pagamento, la società Poste italiane S.p.a., il Consorzio Bancomat, le imprese che gestiscono circuiti di pagamento e le associazioni delle imprese maggiormente significative a livello nazionale definiscono, entro il 1° giugno 2012, e applicano entro i tre mesi successivi, le regole generali per assicurare una riduzione delle commissioni a carico degli esercenti in relazione alle transazioni effettuate mediante carte di pagamento, tenuto conto della necessità di assicurare trasparenza e chiarezza dei costi, nonché di promuovere l’efficienza economica nel rispetto delle regole di concorrenza. Le regole generali sono definite tenendo conto che le commissioni devono essere correlate alle componenti di costo effettivamente sostenute da banche e circuiti interbancari, distinguendo le componenti di servizio legate in misura fissa alla esecuzione dell’operazione da quelle di natura variabile legate al valore transatto e valorizzando il numero e la frequenza delle transazioni. Dovrà in ogni caso essere garantita la gratuità delle spese di apertura e di gestione dei conti di pagamento di base destinati all’accredito e al prelievo della pensione del titolare per gli aventi diritto a trattamenti pensionistici fino a 1.500 euro mensili, ferma restando l’onerosità di eventuali servizi aggiuntivi richiesti dal titolare.
(comma così sostituito dall’art. 27, comma 1, lettera b), legge n. 27 del 2012)
10. Entro i sei mesi successivi all’applicazione delle misure di cui al comma 9, il Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, sentite la Banca d’Italia e l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, valuta l’efficacia delle misure definite ai sensi del comma 9. In caso di mancata definizione e applicazione delle misure di cui al comma 9, le stesse sono fissate con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, sentita la Banca d’Italia e l’Autorità garante della concorrenza e del mercato.
(comma così sostituito dall’art. 27, comma 1, lettera c), legge n. 27 del 2012)
10-bis. Fino alla pubblicazione del decreto che recepisce la valutazione dell’efficacia delle misure definite ai sensi del comma 9 ovvero che fissa le misure ai sensi del comma 10, continua ad applicarsi il comma 7 dell’articolo 34 della legge 12 novembre 2011, n. 183
(comma introdotto dall’art. 27, comma 1, lettera d), legge n. 27 del 2012)
11. All’articolo 51, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “e per la immediata comunicazione della infrazione anche alla Agenzia delle entrate che attiva i conseguenti controlli di natura fiscale”.

07/07/12




NOTA (5) CONTINUANO LE NOTE ALL'ART. 3 DELLA L. 44 DEL 26 APRILE 2012            
DL 13/8/11, N. 138, CONV., CON MODIFICHE, DALLA LEGGE 14 SETTEMBRE 2011, N. 148
ULTERIORI MISURE URGENTI PER LA STABILIZZAZIONE FINANZIARIA E PER LO SVILUPPO

4-ter. Al fine di favorire la modernizzazione e l’efficienza degli strumenti di pagamento, riducendo i costi finanziari e amministrativi derivanti dalla gestione del denaro contante: (comma introdotto dall'articolo 12, comma 2, legge n. 214 del 2011)
a) le operazioni di pagamento delle spese delle pubbliche amministrazioni centrali e locali e dei loro enti sono disposte mediante l’utilizzo di strumenti telematici. E’ fatto obbligo alle Pubbliche Amministrazioni di avviare il processo di superamento di sistemi basati sull’uso di supporti cartacei;

b) i pagamenti di cui alla lettera precedente si effettuano in via ordinaria mediante accreditamento sui conti correnti bancari o postali dei creditori ovvero con le modalità offerte dai servizi elettronici di pagamento interbancari prescelti dal beneficiario. Gli eventuali pagamenti per cassa non possono, comunque, superare l’importo di 500 euro;

c) lo stipendio, la pensione, i compensi comunque corrisposti dalla pubblica amministrazione centrale e locale e dai loro enti, in via continuativa a prestatori d’opera e ogni altro tipo di emolumento a chiunque destinato, di importo superiore a MILLE euro, debbono essere erogati con strumenti diversi dal denaro contante ovvero mediante l’utilizzo di strumenti di pagamento elettronici bancari o postali, ivi comprese le carte di pagamento prepagate. Il limite di importo di cui al periodo precedente può essere modificato con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze. Dal limite di importo di cui al primo periodo sono comunque escluse le somme corrisposte a titolo di tredicesima mensilità;
(lettera così modificata dall'articolo 3, comma 4-ter, legge n. 44 del 2012)

d) per incrementare i livelli di sicurezza fisica e tutelare i soggetti che percepiscono trattamenti pensionistici minimi, assegni e pensioni sociali, i rapporti recanti gli accrediti di tali somme sono esenti in modo assoluto dall’imposta di bollo. Per tali rapporti, alle banche e agli altri intermediari finanziari è fatto divieto di addebitare alcun costo;

e) per consentire ai soggetti di cui alla lettera a) di riscuotere le entrate di propria competenza con strumenti diversi dal contante, fatte salve le attività di riscossione dei tributi regolate da specifiche normative, il Ministero dell’economia e delle finanze promuove la stipula di una o più convenzioni con gli intermediari finanziari, per il tramite delle associazioni di categoria, affinché i soggetti in questione possano dotarsi di POS (Point of Sale) a condizioni agevolate, che tengano conto delle economie realizzate dagli intermediari per effetto delle norme introdotte dal presente articolo. Relativamente ai Comuni, alla stipula della Convenzione provvede l’ANCI. Analoghe Convenzioni possono essere stipulate con le Regioni. Resta in ogni caso ferma la possibilità per gli intermediari di offrire condizioni migliorative di quelle stabilite con le convenzioni.

04/07/12



NOTA (3) CONTINUANO LE NOTE ALL'ART. 3 DELLA L. 44 DEL 26 APRILE 2012          

D.Lgs. 21/11/2007, n. 231
MISURE ULTERIORI
Art. 49.
Limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore

1. E' vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore dell'operazione, anche frazionata, e' complessivamente pari o superiore a 1.000 euro (v. note 1 e 2). Il trasferimento è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificiosamente frazionati. Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A.
La frase <<oggetto di trasferimento>> sono state così sostituite alle precedenti <<dell’operazione, anche frazionata>> dall’art. 29 comma 1, lett. a), del D.Lgs. 25/9/09, n. 151, a decorrere dal 4/11/09. La frase da <<il trasferimento è vietato>> fino a <<artificiosamente frazionati>> è stato inserito dall’art. 29, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 25/9/09, n. 151, a decorrere dal 4/11/09. La dicitura <<12.500 euro>> sono state così sostituite alle precedenti <<5.000 euro>> dall’art. 32, comma 1, lett. a), del D.L. 25/6/08, n. 112 conv., con mod., dalla L. 06/08/08, n. 133, a decorrere dal 25/6/08.

2. Il trasferimento per contanti per il tramite dei soggetti di cui al comma 1 deve essere effettuato mediante disposizione accettata per iscritto dagli stessi, previa consegna ai medesimi della somma in contanti. A decorrere dal terzo giorno lavorativo successivo a quello dell'accettazione, il beneficiario ha diritto di ottenere il pagamento nella provincia del proprio domicilio.


3. La comunicazione da parte del debitore al creditore dell'accettazione di cui al comma 2 produce l'effetto di cui al primo comma dell'articolo 1277 del codice civile e, nei casi di mora del creditore, anche gli effetti del deposito previsti dall'articolo 1210 dello stesso codice.


4. I moduli di assegni bancari e postali sono rilasciati dalle banche e da Poste Italiane S.p.A. muniti della clausola di non trasferibilità. Il cliente può richiedere, per iscritto, il rilascio di moduli di assegni bancari e postali in forma libera.


5. Gli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a 1.000 euro (v. note 1 e 2) devono recare l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità.
La dicitura <<12.500 euro>> sono state così sostituite alle precedenti <<5.000 euro>> dall’art. 32, comma 1, lett. a), del D.L. 25/6/08, n. 112 conv., con mod., dalla L. 06/08/08, n. 133, a decorrere dal 25/6/08.

6. Gli assegni bancari e postali emessi all'ordine del traente possono essere girati unicamente per l'incasso a una banca o a Poste Italiane S.p.A.

7. Gli assegni circolari, vaglia postali e cambiari sono emessi con l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità.


8. Il rilascio di assegni circolari, vaglia postali e cambiari di importo inferiore a 1.000 euro (v.note 1 e 2) può essere richiesto, per iscritto, dal cliente senza la clausola di non trasferibilità.
La dicitura <<12.500 euro>> sono state così sostituite alle precedenti <<5.000 euro>> dall’art. 32, comma 1, lett. a), del D.L. 25/6/08, n. 112 conv., con mod., dalla L. 06/08/08, n. 133, a decorrere dal 25/6/08.


9. Il richiedente di assegno circolare, vaglia cambiario o mezzo equivalente, intestato a terzi ed emesso con la clausola di non trasferibilità, può chiedere il ritiro della provvista previa restituzione del titolo all'emittente.
10. Per ciascun modulo di assegno bancario o postale richiesto in forma libera ovvero per ciascun assegno circolare o vaglia postale o cambiario rilasciato in forma libera e' dovuta dal richiedente, a titolo di imposta di bollo, la somma di 1,50 euro. Ciascuna girata deve recare, a pena di nullità, il codice fiscale del girante.


La frase <<ciascuna girata deve recare, a pena di nullità, il codice fiscale del girante>> è stato soppresso dall’art. 32, comma 1, lett. b), del 25/6/08, n. 112, conv.., con mod., dalla L 26/8/08, n. 133 a decorrere dal 25/6/08.

11. I soggetti autorizzati a utilizzare le comunicazioni di cui all'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni, possono chiedere alla banca o a Poste Italiane S.p.A. i dati identificativi e il codice fiscale dei soggetti ai quali siano stati rilasciati moduli di assegni bancari o postali in forma libera ovvero che abbiano richiesto assegni circolari o vaglia postali o cambiari in forma libera nonche' di coloro che li abbiano presentati all'incasso. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuate le modalità tecniche di trasmissione dei dati di cui al presente comma. La documentazione inerente i dati medesimi, costituisce prova documentale ai sensi dell'articolo 234 del codice di procedura penale.

12. Il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore non può essere pari o superiore a 5.000 euro.
La dicitura <<12.500 euro>> sono state così sostituite alle precedenti <<5.000 euro>> dall’art. 32, comma 1, lett. a), del D.L. 25/6/08, n. 112 conv., con mod., dalla L. 06/08/08, n. 133, a decorrere dal 25/6/08.

13. I libretti di deposito bancari o postali al portatore con saldo pari o superiore a 1.000 euro, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono estinti dal portatore ovvero il loro saldo deve essere ridotto a una somma non eccedente il predetto importo entro il 31 marzo 2012. Le banche e Poste Italiane S.p.A. sono tenute a dare ampia diffusione e informazione a tale disposizione.
La frase <<31 marzo 2012>> sono state sostituite dalle parole <<30 settembre 2011>> dall’art. 12, comma 1, del DL 6/12/11, n. 201, conv., con mod., dalla L. 22/12/11, n. 214. La frase <<30 settembre 2011>> sono state così sostituite alle precedenti <<30 giungo 2011>> dall’art. 2, comma 4, del DL 13/8/2011, n. 138, conv., con mod., dalla L. 14/9/11, n. 148. In precedenza <<30 giugno 2011>> sono state sostituite alle precedenti <<30 giugno 2009>> dall’art. 20, comma 2, lett. a), del DL 31/5/2010, n. 78, conv., con mod., dalla L. 30/7/10, n. 122.  La dicitura <<12.500 euro>> sono state così sostituite alle precedenti <<5.000 euro>> dall’art. 32, comma 1, lett. a), del D.L. 25/6/08, n. 112 conv., con mod., dalla L. 06/08/08, n. 133, a decorrere dal 25/6/08.

14. In caso di trasferimento di libretti di deposito bancari o postali al portatore, il cedente comunica, entro 30 giorni, alla banca o a Poste Italiane S.p.A, i dati identificativi del cessionario l’accettazione di questi la data del trasferimento.
La frase <<l’accettazione di questi>> sono state inserite dall’art. 29, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 25/9/2009, n. 151, a decorrere dal 4/11/2009.

15. Le disposizioni di cui ai commi 1, 5 e 7 non si applicano ai trasferimenti in cui siano parte banche o Poste Italiane S.p.A., nonche' ai trasferimenti tra gli stessi effettuati in proprio o per il tramite di vettori specializzati di cui all'articolo 14, comma 1, lettera c).
16. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai trasferimenti di certificati rappresentativi di quote in cui siano parte uno o più soggetti indicati all'articolo 11, comma 1, lettere a) e b), e dalla lettera d)alla lettera g).

17. Restano ferme le disposizioni relative ai pagamenti effettuati allo Stato o agli altri enti pubblici e alle erogazioni da questi comunque disposte verso altri soggetti. E' altresì fatta salva la possibilità di versamento prevista dall'articolo 494 del codice di procedura civile.


18. E' vietato il trasferimento di denaro contante per importi pari o superiori a 2.000 euro, effettuato per il tramite degli esercenti attività di prestazione di servizi di pagamento nella forma dell'incasso e trasferimento dei fondi, limitatamente alle operazioni per le quali si avvalgono di agenti in attività finanziaria, salvo quanto disposto dal comma 19. Il divieto non si applica nei confronti della moneta elettronica di cui all'articolo 25, comma 6, lettera d).
Comma abrogato dall’art. 2, comma 4-bis, del DL 13/8/11, n. 138, conv., con mod., dalla L. 14/9/11, n. 148  a decorrere dal 17/9/2011.
19. Il trasferimento di denaro contante per importi pari o superiori a 2.000 euro e inferiori a 5.000 euro, effettuato per il tramite di esercenti attività di prestazione di servizi di pagamento nella forma dell'incasso e trasferimento dei fondi, nonche' di agenti in attività finanziaria dei quali gli stessi esercenti si avvalgono, e' consentito solo se il soggetto che ordina l'operazione consegna all'intermediario copia di documentazione idonea ad attestare la congruità dell'operazione rispetto al profilo economico dello stesso ordinante.
Comma abrogato dall’art. 2, comma 4-bis, del DL 13/8/11, n. 138, conv., con mod., dalla L. 14/9/11, n. 148  a decorrere dal 17/9/2011.
20. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore il 30 aprile 2008.


  

NOTE COLLEGATE:

(1) Ai sensi dell’art. 12, comma 1, del DL 6/12/11, n. 201, conv., con mod., dalla L. 22/12/11, n. 214, a decorrere dal giorno 6/12/11, le limitazioni all’uso del contante e dei titoli al portatore, di cui al presente art. 49, commi 1,5,8,12 e 13 del D.Lgs. n. 231/07, sono adeguate all’importo di euromille.  Non costituisce infrazione la violazione delle disposizioni previste dall’art. 49, commi 1,5,8,12 e 13 del D.Lgs. n. 231/07, commessa nel periodo dal 6/12/11 al 31/1/12 e riferita alle limitazioni d’importo introdotte dal sopracitato art. 12, comma 1. In precedenza in base all’art. 2, comma 4, del DL 13/8/11, n. 138 conv., con mod., dalla l. 14/9/2011, n. 148 a decorrere dal 13/8/2011 ai fini di adeguamento in ambito comunitario sono state adeguate ad euro 2.500 di cui dall’art. 49, commi 1,5,8,12 e 13 del D.Lgs. n. 231/07.
In precedenza ai sensi a decorrere dal 31/5/2010 e fino al 12/8/2011, ai sensi dell’art. 20, comma 1, del DL 31/5/2010, n. 78, conv., con mod., dalla L. 30/7/2010, n. 122, ai fini delle disposizioni in ambito comunitario di cui dall’art. 49, commi 1,5,8,12 e 13 del D.Lgs. n. 231/07 erano state adeguate all’importo di euro 5.000.

(2) Ai sensi dell’art. 2, comma 4-bis, del DL 13/8/2011, n. 138, conv., con mod., dalla L. 14/9/2011, n. 148, è esclusa l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 58 del D.Lgs. 21/11/07, n. 231, per le violazioni delle disposizioni previste dall’art. 49, commi 1,5,8,12 e 13 del D.Lgs. n. 231/07., commesse tra il 13 agosto al 31 agosto 2011 e rif. alle limitazioni d’importo introdotte dal comma 4, dell’art. 2, del sopra menzionato DL n. 138/11. A partire dal 1 settembre 2011 le sanzioni di cui al citato art. 58 sono applicate attraverso gli uffici territoriali del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
In precedenza in rif. all’art. 20, comma 2-bis, del DL 31/5/10, n.78, conv. con mod., dalla L. 30/7/10, n. 122, è esclusa l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 58 del DLgs 21 novembre 2007, n. 231, per la violazione delle disposizioni previste dall’art. 49, commi 1,5,8,12 e 13 del D.Lgs. n. 231/07.




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