08/03/16

Formazione e ricerca è costituito l' ISIA design del prodotto in Abruzzo comma 262 Legge di Stabilità

262. Al fine di garantire lo sviluppo coordinato della formazione,
ricerca e innovazione in settori strategici orientato al design del
prodotto, della comunicazione e dei servizi nella regione Abruzzo e
nei territori adriatici ad essa viciniori, e' costituito l'Istituto
superiore per le industrie artistiche (ISIA) di Pescara, mediante
trasformazione dell'attuale sede decentrata dell'ISIA di Roma
istituita con autorizzazione del Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca. Entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge e' adottato lo statuto
dell'Istituto, secondo le procedure definite dal regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132.
In sede di prima applicazione lo statuto e' deliberato da un comitato
costituito dal presidente e dal direttore in carica dell'ISIA di
Roma, integrato da un esperto nominato dal Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca. In sede di definizione del
regolamento didattico dell'Istituto, agli studenti iscritti ai corsi
decentrati a Pescara dell'ISIA di Roma e' sempre garantita la
possibilita' del completamento del percorso di studi previsto
dall'ordinamento in corso. Dall'attuazione del presente comma non
devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello
Stato.

CONGEDO OBBLIGATORIO PER IL PADRE LAV. DIPENDENTE (COMMA 205) AUMENTATO A DUE GIORNI

205. Il congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente, da fruire entro i cinque mesi dalla nascita del figlio, nonche' il
congedo facoltativo da utilizzare nello stesso periodo, in
alternativa alla madre che si trovi in astensione obbligatoria,
previsti in via sperimentale per gli anni 2013, 2014 e 2015
dall'articolo 4, comma 24, lettera a), della legge 28 giugno 2012, n.
92, sono prorogati sperimentalmente per l'anno 2016 ed il congedo
obbligatorio e' aumentato a due giorni, che possono essere goduti
anche in via non continuativa. Ai medesimi congedi, obbligatorio e
facoltativo, si applica la disciplina recata dal decreto del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali 22 dicembre 2012, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 13 febbraio 2013. Alla copertura
dell'onere derivante dal presente comma, valutato in 24 milioni di
euro per l'anno 2016, si provvede quanto a 14 milioni di euro
mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e
formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

05/03/16

Legge di stabilità comma 203 Lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata

Legge di Stabilità
 
203. Per i lavoratori autonomi, titolari di  posizione  fiscale  ai fini  dell'imposta sul valore aggiunto, iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultino iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria ne' pensionati, l'aliquota contributiva di cui all'articolo 1, comma 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, e successive modificazioni, e' confermata al 27 per cento anche per l'anno 2016.

03/03/16

MODIFICHE DELLA LEGGE DI STABILITA' ALL' ART. 51 D.P.R., 22/12/1986 n° 917, G.U. 31/12/1986

Art. 51 D.P.R., 22/12/1986 n° 917, G.U. 31/12/1986
Determinazione del reddito di lavoro dipendente
1. Il reddito di lavoro dipendente e' costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro. Si considerano percepiti nel periodo d'imposta anche le somme e i valori in genere, corrisposti dai datori di lavoro entro il giorno 12 del mese di gennaio del periodo d'imposta successivo a quello cui si riferiscono.
2. Non concorrono a formare il reddito:
a) i contributi previdenziali e assistenziali versati dal datore di lavoro o dal lavoratore in ottemperanza a disposizioni di legge; i contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformita' a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, che operino negli ambiti di intervento stabiliti con il decreto del Ministro della salute di cui all'articolo 10, comma 1, lettera e-ter), per un importo non superiore complessivamente ad euro 3.615,20. Ai fini del calcolo del predetto limite si tiene conto anche dei contributi di assistenza sanitaria versati ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera e-ter);
[b)](1)
c) le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro, nonche' quelle in mense organizzate direttamente dal datore di lavoro o gestite da terzi, o, fino all'importo complessivo giornaliero di lire 10.240, le prestazioni e le indennita' sostitutive corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o ad unita' produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione; (6)
c-bis) per i servizi di trasporto ferroviario di persone prestati gratuitamente, si assume, al netto degli ammontari eventualmente trattenuti, l'importo corrispondente all'introito medio per passeggero/chilometro, desunto dal Conto nazionale dei trasporti e stabilito con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, per una percorrenza media convenzionale, riferita complessivamente ai soggetti di cui al comma 3, di 2.600 chilometri. Il decreto dei Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e' emanato entro il 31 dicembre di ogni anno ed ha effetto dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data della sua emanazione.
d) le prestazioni di servizi di trasporto collettivo alla generalita' o a categorie di dipendenti; anche se affidate a terzi ivi compresi gli esercenti servizi pubblici;
e) i compensi reversibili di cui alle lettere b) ed f) del comma 1 dell'articolo 47;
f) l'utilizzazione delle opere e dei servizi di cui al comma 1 dell'articolo 65 da parte dei dipendenti e dei soggetti indicati nell'articolo 12;
f-bis) le somme, i servizi e le prestazioni erogati dal datore di lavoro alla generalita' dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la frequenza degli asili nido e di colonie climatiche da parte dei familiari indicati nell'articolo 12, nonche' per borse di studio a favore dei medesimi familiari.(2)
g) il valore delle azioni offerte alla generalita' dei dipendenti per un importo non superiore complessivamente nel periodo d'imposta a lire 4 milioni, a condizione che non siano riacquistate dalla societa' emittente o dal datore di lavoro o comunque cedute prima che siano trascorsi almeno tre anni dalla percezione; qualora le azioni siano cedute prima del predetto termine, l'importo che non ha concorso a formare il reddito al momento dell'acquisto e' assoggettato a tassazione nel periodo d'imposta in cui avviene la cessione;
[g-bis)](3)
h) le somme trattenute al dipendente per oneri di cui all'articolo 10 e alle condizioni ivi previste, nonche' le erogazioni effettuate dal datore di lavoro in conformita' a contratti collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali a fronte delle spese sanitarie di cui allo stesso articolo 10, comma 1, lettera b). Gli importi delle predette somme ed erogazioni devono essere attestate dal datore di lavoro;
i) le mance percepite dagli impiegati tecnici delle case da gioco (croupiers) direttamente o per effetto del riparto a cura di appositi organismi costituiti all'interno dell'impresa nella misura del 25 per cento dell'ammontare percepito nel periodo d'imposta.
i-bis) le quote di retribuzione derivanti dall'esercizio, da parte del lavoratore, della facolta' di rinuncia all'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e le forme sostitutive della medesima, per il periodo successivo alla prima scadenza utile per il pensionamento di anzianita', dopo aver maturato i requisiti minimi secondo la vigente normativa.
2-bis. Le disposizioni di cui alle lettere g) e g-bis) del comma 2 si applicano esclusivamente alle azioni emesse dall'impresa con la quale il contribuente intrattiene il rapporto di lavoro, nonche' a quelle emesse da societa' che direttamente o indirettamente, controllano la medesima impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa societa' che controlla l'impresa. La disposizione di cui alla lettera g-bis) del comma 2 si rende applicabile esclusivamente quando ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:
a) che l'opzione sia esercitabile non prima che siano scaduti tre anni dalla sua attribuzione;
b) che, al momento in cui l'opzione e' esercitabile, la societa' risulti quotata in mercati regolamentati;
c) che il beneficiario mantenga per almeno i cinque anni successivi all'esercizio dell'opzione un investimento nei titoli oggetto di opzione non inferiore alla differenza tra il valore delle azioni al momento dell'assegnazione e l'ammontare corrisposto dal dipendente. Qualora detti titoli oggetto di investimento siano ceduti o dati in garanzia prima che siano trascorsi cinque anni dalla loro assegnazione, l'importo che non ha concorso a formare il reddito di lavoro dipendente al momento dell'assegnazione e' assoggettato a tassazione nel periodo d'imposta in cui avviene la cessione ovvero la costituzione in garanzia.
3. Ai fini della determinazione in denaro dei valori di cui al comma 1, compresi quelli dei beni ceduti e dei servizi prestati al coniuge del dipendente o a familiari indicati nell'articolo 12, o il diritto di ottenerli da terzi, si applicano le disposizioni relative alla determinazione del valore normale dei beni e dei servizi contenute nell'articolo 9. Il valore normale dei generi in natura prodotti dall'azienda e ceduti ai dipendenti e' determinato in misura pari al prezzo mediamente praticato dalla stessa azienda nelle cessioni al grossista. Non concorre a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore nel periodo d'imposta a lire 500.000; se il predetto valore e' superiore al citato limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito.
4. Ai fini dell'applicazione del comma 3:
a) per gli autoveicoli indicati nell'articolo 54, comma 1, lettere a), c) e m), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i motocicli e i ciclomotori concessi in uso promiscuo, si assume il 30 per cento dell'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15 mila chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali che l'Automobile club d'Italia deve elaborare entro il 30 novembre di ciascun anno e comunicare al Ministero delle finanze che provvede alla pubblicazione entro il 31 dicembre, con effetto dal periodo d'imposta successivo, al netto degli ammontari eventualmente trattenuti al dipendente;
b) in caso di concessione di prestiti si assume il 50 per cento della differenza tra l'importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di sconto vigente al termine di ciascun anno e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi. Tale disposizione non si applica per i prestiti stipulati anteriormente al 1 gennaio 1997, per quelli di durata inferiore ai dodici mesi concessi, a seguito di accordi aziendali, dal datore di lavoro ai dipendenti in contratto di solidarieta' o in cassa integrazione guadagni o a dipendenti vittime dell'usura ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108, o ammessi a fruire delle erogazioni pecuniarie a ristoro dei danni conseguenti a rifiuto opposto a richieste estorsive ai sensi del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172;
c) per i fabbricati concessi in locazione, in uso o in comodato, si assume la differenza tra la rendita catastale del fabbricato aumentata di tutte le spese inerenti il fabbricato stesso, comprese le utenze non a carico dell'utilizzatore e quanto corrisposto per il godimento del fabbricato stesso. Per i fabbricati concessi in connessione all'obbligo di dimorare nell'alloggio stesso, si assume il 30 per cento della predetta differenza. Per i fabbricati che non devono essere iscritti nel catasto si assume la differenza tra il valore del canone di locazione determinato in regime vincolistico o, in mancanza, quello determinato in regime di libero mercato, e quanto corrisposto per il godimento del fabbricato.
4-bis. Ai fini della determinazione dei valori di cui al comma 1, per gli atleti professionisti si considera altresì il costo dell'attività di assistenza sostenuto dalle società sportive professionistiche nell'ambito delle trattative aventi ad oggetto le prestazioni sportive degli atleti professionisti medesimi, nella misura del 15 per cento, al netto delle somme versate dall'atleta professionista ai propri agenti per l'attività di assistenza nelle medesime trattative. (5)
 5. Le indennita' percepite per le trasferte o le missioni fuori del territorio comunale concorrono a formare il reddito per la parte eccedente lire 90.000 al giorno, elevate a lire 150.000 per le trasferte all'estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto; in caso di rimborso delle spese di alloggio, ovvero di quelle di vitto, o di alloggio o vitto fornito gratuitamente il limite e' ridotto di un terzo. Il limite e' ridotto di due terzi in caso di rimborso sia delle spese di alloggio che di quelle di vitto. In caso di rimborso analitico delle spese per trasferte o missioni fuori del territorio comunale non concorrono a formare il reddito i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto, nonche' i rimborsi di altre spese, anche non documentabili, eventualmente sostenute dal dipendente, sempre in occasione di dette trasferte o missioni, fino all'importo massimo giornaliero di lire 30.000, elevate a lire 50.000 per le trasferte all'estero. Le indennita' o i rimborsi di spese per le trasferte nell'ambito del territorio comunale, tranne i rimborsi di spese di trasporto comprovate da documenti provenienti dal vettore, concorrono a formare il reddito.
6. Le indennità e le maggiorazioni di retribuzione spettanti ai lavoratori tenuti per contratto all'espletamento delle attività lavorative in luoghi sempre variabili e diversi, anche se corrisposte con carattere di continuità, le indennità di navigazione e di volo previste dalla legge o dal contratto collettivo, i premi agli ufficiali piloti dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare di cui all’articolo 1803 del codice dell’ordinamento militare, i premi agli ufficiali piloti del Corpo della Guardia di finanza di cui all’articolo 2161 del citato codice, nonché le indennità di cui all'articolo 133 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229 concorrono a formare il reddito nella misura del 50 per cento del loro ammontare. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, possono essere individuate categorie di lavoratori e condizioni di applicabilità della presente disposizione. (6)
7. Le indennita' di trasferimento, quelle di prima sistemazione e quelle equipollenti, non concorrono a formare il reddito nella misura del 50 per cento del loro ammontare per un importo complessivo annuo non superiore a lire 3 milioni per i trasferimenti all'interno del territorio nazionale e 9 milioni per quelli fuori dal territorio nazionale o a destinazione in quest'ultimo. Se le indennita' in questione, con riferimento allo stesso trasferimento, sono corrisposte per piu' anni, la presente disposizione si applica solo per le indennita' corrisposte per il primo anno. Le spese di viaggio, ivi comprese quelle dei familiari fiscalmente a carico ai sensi dell'articolo 12, e di trasporto delle cose, nonche' le spese e gli oneri sostenuti dal dipendente in qualita' di conduttore, per recesso dal contratto di locazione in dipendenza dell'avvenuto trasferimento della sede di lavoro, se rimborsate dal datore di lavoro e analiticamente documentate, non concorrono a formare il reddito anche se in caso di contemporanea erogazione delle suddette indennita'.
8. Gli assegni di sede e le altre indennità percepite per servizi prestati all'estero costituiscono reddito nella misura del 50 per cento. Se per i servizi prestati all'estero dai dipendenti delle amministrazioni statali la legge prevede la corresponsione di una indennità base e di maggiorazioni ad esse collegate concorre a formare il reddito la sola indennità base nella misura del 50 per cento nonché il 50 per cento delle maggiorazioni percepite fino alla concorrenza di due volte l'indennità base. Qualora l'indennità per servizi prestati all'estero comprenda emolumenti spettanti anche con riferimento all'attività prestata nel territorio nazionale, la riduzione compete solo sulla parte eccedente gli emolumenti predetti. L'applicazione di questa disposizione esclude l'applicabilità di quella di cui al comma 5. (7)
9. Gli ammontari degli importi che ai sensi del presente articolo non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente possono essere rivalutati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, quando la variazione percentuale del valore medio dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativo al periodo di dodici mesi terminante al 31 agosto supera il 2 per cento rispetto al valore medio del medesimo indice rilevato con riferimento allo stesso periodo dell'anno 1998. A tal fine, entro il 30 settembre, si provvede alla ricognizione della predetta percentuale di variazione. Nella legge finanziaria relativa all'anno per il quale ha effetto il suddetto decreto si fara' fronte all'onere derivante dall'applicazione del medesimo decreto.

(1) Lettera abrogata dal D.L. 27 maggio 2008, n. 93.
 (2) Lettera così sostituita dal D.L. 2 marzo 2012, n. 16.
 (3) Lettera abrogata dal D.L. 25 giugno 2008, n. 112.
 (4) Comma così modificato dall'art. 10, comma 5, D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 248.
 (5) Comma inserito dall’art. 1, comma 160, lett. a), L. 27 dicembre 2013, n. 147, a decorrere dal 1° gennaio 2014; per l'applicazione di tale disposizione, vedi l'art. 1, comma 161 della medesima L. 147/2013.
 (6) Per le modifiche alla presente lettera, a decorrere dal 1° luglio 2015, vedi l'art. 1, commi 16 e 17, L. 23 dicembre 2014, n. 190.
 (7) Comma così modificato dall'art. 1, comma 319, L. 23 dicembre 2014, n. 190, con effetto dal 1° luglio 2015.
-------------------
Modifiche all'Art. 51 della Legge di Stabilità.
COMMA
190. All'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi,  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.
917, sono apportate le seguenti modifiche:
    a) al comma 2:
      1) la lettera f) e' sostituita dalla seguente:
  «f) l'utilizzazione delle opere  e  dei  servizi  riconosciuti  dal
datore di lavoro volontariamente o in conformita' a  disposizioni  di
contratto o di accordo  o  di  regolamento  aziendale,  offerti  alla
generalita' dei dipendenti o a categorie di dipendenti e ai familiari
indicati nell'articolo  12  per  le  finalita'  di  cui  al  comma  1
dell'articolo 100»;
      2) la lettera f-bis) e' sostituita dalla seguente:
  «f-bis) le somme, i servizi e le prestazioni erogati dal datore  di
lavoro alla generalita' dei dipendenti o a  categorie  di  dipendenti
per la fruizione, da parte dei familiari indicati  nell'articolo  12,
dei servizi di educazione e  istruzione  anche  in  eta'  prescolare,
compresi i servizi integrativi e di mensa ad essi  connessi,  nonche'
per la frequenza di ludoteche e di centri estivi e  invernali  e  per
borse di studio a favore dei medesimi familiari»;
      3) dopo la lettera f-bis) e' inserita la seguente:
  «f-ter) le somme e le prestazioni erogate dal datore di lavoro alla
generalita' dei  dipendenti  o  a  categorie  di  dipendenti  per  la
fruizione dei servizi  di  assistenza  ai  familiari  anziani  o  non
autosufficienti indicati nell'articolo 12»;
    b) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
  «3-bis. Ai fini dell'applicazione dei commi 2 e 3, l'erogazione  di
beni, prestazioni, opere e servizi da parte del datore di lavoro puo'
avvenire mediante documenti di legittimazione, in formato cartaceo  o
elettronico, riportanti un valore nominale».

02/03/16

LEGGE DI STABILITA' E COMMI 149,150 E 151: "FONTI RINNOVABILI PER ASSICURARE IL CONTRIBUTO AL CONSEGUIMENTO AGLI ESERCENTI D'IMPIANTI DI ENERGIA ELETTRICA."

FONTI RINNOVABILI PER ASSICURARE IL CONTRIBUTO AL CONSEGUIMENTO AGLI ESERCENTI D'IMPIANTI DI ENERGIA ELETTRICA.




149. Per assicurare il contributo al conseguimento degli  obiettivi
2020 in materia di fonti rinnovabili, agli esercenti di impianti  per
la produzione di energia elettrica alimentati da biomasse,  biogas  e
bioliquidi sostenibili che  hanno  cessato  al  1°  gennaio  2016,  o
cessano entro il  31  dicembre  2016,  di  beneficiare  di  incentivi
sull'energia prodotta, in  alternativa  all'integrazione  dei  ricavi
prevista dall'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo  3  marzo
2011, n. 28, e' concesso il diritto di fruire, fino  al  31  dicembre
2020, di un incentivo sull'energia prodotta, con le modalita' e  alle
condizioni di cui ai commi 150 e 151.

 


150. L'incentivo e' pari all'80 per cento di quello riconosciuto
dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 luglio 2012,
pubblicato nel supplemento ordinario n. 143 alla Gazzetta Ufficiale
n. 159 del 10 luglio 2012, agli impianti di nuova costruzione di pari
potenza, ed e' erogato dal Gestore dei servizi energetici, con le
modalita' previste dal suddetto decreto, a partire dal giorno
seguente alla data di cessazione del precedente incentivo, qualora
questa sia successiva al 31 dicembre 2015, ovvero a partire dal 1°
gennaio 2016 se la data di cessazione del precedente incentivo e'
antecedente al 1° gennaio 2016. L'erogazione dell'incentivo e'
subordinata alla decisione favorevole della Commissione europea in
esito alla notifica del regime di aiuto ai sensi del comma 151.


151. Entro il 31 dicembre 2016, i produttori interessati dalle
disposizioni di cui ai commi 149 e 150 comunicano al Ministero dello
sviluppo economico le autorizzazioni di legge possedute per
l'esercizio dell'impianto, la perizia asseverata di un tecnico
attestante il buono stato di uso e di produttivita' dell'impianto e
il piano di approvvigionamento delle materie prime, nonche' gli altri
elementi necessari per la notifica alla Commissione europea del
regime di aiuto di cui agli stessi commi, ai fini della verifica di
compatibilita' con la disciplina in materia di aiuti di Stato a
favore dell'ambiente e dell'energia per gli anni 2014-2020, di cui
alla comunicazione 2014/C 200/01 della Commissione, del 28 giugno
2014.

01/03/16

Pubblichiamo cose molto interessanti su fisco e fallimentare non siamo come le riviste più in voga ma cerchiamo di farvi conoscere le novità


Legge di Stabilità commi 145, 146: "ai fini di adeguamento alle direttive emanate dall'organizzazione della cooperazione e sviluppo"

145. A fini di adeguamento alle direttive emanate
dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico in
materia di obbligo delle imprese multinazionali di predisporre e
presentare annualmente una rendicontazione Paese per Paese che
riporti l'ammontare dei ricavi e gli utili lordi, le imposte pagate e
maturate, insieme con altri elementi indicatori di un'attivita'
economica effettiva, con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sono stabiliti modalita', termini,
elementi e condizioni, coerentemente con le citate direttive, per la
trasmissione della predetta rendicontazione all'Agenzia delle entrate
da parte delle societa' controllanti, residenti nel territorio dello
Stato ai sensi dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, che hanno
l'obbligo di redazione del bilancio consolidato, con un fatturato
consolidato, conseguito dal gruppo di imprese multinazionali nel
periodo d'imposta precedente a quello di rendicontazione, di almeno
750 milioni di euro e che non sono a loro volta controllate da
soggetti diversi dalle persone fisiche. L'Agenzia delle entrate
assicura la riservatezza delle informazioni contenute nella
rendicontazione di cui al primo periodo almeno nella stessa misura
richiesta per le informazioni fornite ai sensi delle disposizioni
della Convenzione multilaterale sulla mutua assistenza amministrativa
in materia fiscale. In caso di omessa presentazione della
rendicontazione di cui al primo periodo o di invio dei dati
incompleti o non veritieri si applica la sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000.


146. Agli obblighi di cui al comma 145, alle condizioni ivi
indicate, sono tenute anche le societa' controllate, residenti nel
territorio dello Stato, nel caso in cui la societa' controllante che
ha l'obbligo di redazione del bilancio consolidato sia residente in
uno Stato che non ha introdotto l'obbligo di presentazione della
rendicontazione Paese per Paese ovvero non ha in vigore con l'Italia
un accordo che consenta lo scambio delle informazioni relative alla
rendicontazione Paese per Paese ovvero e' inadempiente all'obbligo di
scambio delle informazioni relative alla rendicontazione Paese per
Paese.

Agenzia delle Entrate e prescrizione dei crediti

Agenzia delle Entrate e prescrizione dei crediti: cos'è, come funziona e cosa fare Cos'è la prescrizione? La prescrizione è un istit...