23/01/17

Bilanci relativi a costi pubblicità e ricerca "novità"

COSTI PUBBLICITA' E RICERCA
Sono stati cancellati dallo schema dello stato patrimoniale trattandosi secondo  il Dlgs 139/15 di costi non più capitalizzabili.
L'OIC 24 :
stabilisce che i costi capitalizzati se rispettano i requisiti precedentemente capitalizzati B.I.2 alla voce B.I.1 "costi d'impianto e ampliamento" nella nuova versione OIC 24 sono eliminati dalla voce B.I.2 dell'attivo dello stato patrimoniale  ed imputati in diminuzione del patrimonio netto d'apertura (v. OIC 29).
Quelli capitalizzati in esercizi precedenti al 1° gennaio 2006 continuano ad essere iscritti alla voce B.II.2 "costi di sviluppo" se soddisfano i criteri capitalizzabili.
L'OIC 24 la ricerca di base è imputata al conto economico. In verità quando la società s'impegna ad applicare i risultati della ricerca di base in un piano oppure in un progetto per nuove produzioni, inizia la fase dello sviluppo che così come in passato sono capitalizzabili.
Se servono delucidazioni potete inviarmi una nota in fondo.
Saluti

22/01/17

Agente di commercio e campionari

Si parla di campionario per l'agente di commercio che è un bene strumentale (ad esempio nel settore delle valigie, borse, portafogli) ed hanno un turn over inferiore all'anno.
Se i beni utilizzati nel campionario fossero di utilità pluriennale è corretto ammortizzarli in due esercizi anziché solo in uno.
Alla rivendita la plusvalenza sarà determinata come differenza tra prezzo di cessione e valore contabile poiché spesati nell'esercizio, il valore contabile sarà pari a zero e quindi la plusvalenza sarà il prezzo di cessione.
(Riferimento DPR 917/86 art. 86 per le plusvalenze)

19/01/17

I NUOVI PRINCIPI CONTABILI LEGGE 139/15

DECRETO LEGISLATIVO 18 agosto 2015, n. 139 
Attuazione   della   direttiva   2013/34/UE   relativa   ai   bilanci
d'esercizio, ai bilanci consolidati  e  alle  relative  relazioni  di
talune  tipologie  di  imprese,  recante  modifica  della   direttiva
2006/43/CE e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, per
la parte relativa alla disciplina del  bilancio  di  esercizio  e  di
quello consolidato per le societa' di capitali e gli  altri  soggetti
individuati dalla legge. (15G00153) 
(GU n.205 del 4-9-2015)
 
 Vigente al: 1-1-2016  
 
Capo I
Disposizioni in materia di trasparenza dei pagamenti

 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76, 87, quinto  comma,  e  117,  secondo  comma,
della Costituzione; 
  Vista la direttiva 2013/34/UE del 26  giugno  2013  del  Parlamento
europeo e del Consiglio relativa ai bilanci d'esercizio,  ai  bilanci
consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese,
recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo  e
del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE  e  83/349/CEE
del Consiglio; 
  Vista  la  direttiva  2006/43/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio del 17 maggio 2006 relativa alle revisioni legali dei conti
annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE
e 83/349/CEE del Consiglio  e  abroga  la  direttiva  84/253/CEE  del
Consiglio; 
  Visto il regolamento (CE) del 19  luglio  2002,  n.  1606/2002  del
Parlamento europeo  e  del  Consiglio  relativo  all'applicazione  di
principi contabili internazionali; 
  Vista la legge 7 ottobre 2014, n. 154, legge di delegazione europea
secondo semestre, recante delega al Governo per il recepimento  delle
direttive europee e l'attuazione di altri atti  dell'Unione  europea,
in particolare l'articolo 1, commi 1 e 3, e l'allegato B; 
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n.  234,  recante  norme  generali
sulla partecipazione dell'Italia  alla  formazione  e  all'attuazione
della normativa e delle politiche dell'Unione europea; 
  Visto il decreto  legislativo  27  gennaio  2010,  n.  39,  recante
attuazione della direttiva 2006/43/CE del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 17 maggio 2006 relativa alle revisioni legali dei conti
annuali e dei conti consolidati; 
  Visto il decreto legislativo  28  febbraio  2005,  n.  38,  recante
esercizio delle opzioni previste dall'articolo 5 del regolamento (CE)
n. 1606/2002 in materia di principi contabili internazionali; 
  Visto il decreto  legislativo  26  maggio  1997,  n.  173,  recante
attuazione della direttiva 91/674/CEE in materia di conti  annuali  e
consolidati delle imprese di assicurazione; 
  Visto il decreto  legislativo  27  gennaio  1992,  n.  87,  recante
attuazione della direttiva 86/635/CEE, relativa ai conti  annuali  ed
ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti  finanziari,
e della direttiva 89/117/CEE, relativa agli obblighi  in  materia  di
pubblicita' dei documenti contabili delle  succursali,  stabilite  in
uno Stato membro, di enti creditizi ed istituti finanziari  con  sede
sociale fuori di tale Stato membro; 
  Visto il  decreto  legislativo  9  aprile  1991,  n.  127,  recante
attuazione  delle  direttive  78/660/CEE  e  83/349/CEE  in   materia
societaria, relative ai conti annuali e consolidati; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 18 maggio 2015; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari  della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 6 agosto 2015; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto  con  i  Ministri
degli  affari  esteri  e  della  cooperazione  internazionale,  della
giustizia e dello sviluppo economico; 
 
                                Emana 
 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai soli fini del presente Capo si intendono per: 
  a) «enti di interesse pubblico»: gli  enti  indicati  dall'articolo
16, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39; 
  b) «Governo»: qualsiasi autorita' nazionale, regionale o locale  di
uno Stato membro o di un  Paese  terzo,  compresi  i  Ministeri,  gli
organismi governativi e le agenzie, nonche' le imprese su  di  cui  i
suddetti soggetti esercitano un controllo analogo a  quello  previsto
dalla direttiva  2013/34/UE  ai  fini  dell'obbligo  di  redigere  il
bilancio consolidato; 
  c) «grande societa'»: la societa' che alla  data  di  chiusura  del
bilancio abbia superato almeno due dei seguenti limiti dimensionali: 
  1) totale dello stato patrimoniale: 20.000.000 di euro; 
  2) ricavi netti delle prestazioni: 40.000.000 di euro; 
  3) numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio: 250; 
    d) «gruppo di medie dimensioni»:  il  gruppo  costituito  da  una
societa' madre  e  una  o  piu'  societa'  figlie,  il  cui  bilancio
consolidato soddisfi almeno due dei seguenti criteri: 
  1)  totale  dell'attivo  dello  stato  patrimoniale   inferiore   a
20.000.000 di euro; 
  2) totale dei  ricavi  netti  delle  vendite  e  delle  prestazioni
inferiore a 40.000.000 di euro; 
  3) numero medio di dipendenti occupati in media durante l'esercizio
inferiore a 250; 
  e) «societa' madre»: l'impresa tenuta alla redazione  del  bilancio
consolidato ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, o
alla redazione del bilancio consolidato secondo i principi  contabili
internazionali se ricompresa nell'ambito di applicazione del  decreto
legislativo 28 febbraio 2005, n. 38; 
  f)  «societa'  figlia»:  l'impresa   inclusa   nel   perimetro   di
consolidamento di un'altra impresa ai sensi del decreto legislativo 9
aprile 1991, n. 127, o nel perimetro di consolidamento di  un'impresa
tenuta alla redazione del bilancio  consolidato  secondo  i  principi
contabili  internazionali  in  quanto   ricompresa   nell'ambito   di
applicazione del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38; 
  g) «societa' madre europea»: societa' soggetta  al  diritto  di  un
altro Stato membro dell'Unione europea e tenuta  alla  redazione  del
bilancio consolidato ai sensi della direttiva 2013/34/UE; 
  h) «industria estrattiva»: le  attivita'  economiche  di  cui  alla
sezione B, divisioni da 05 a 08, dell'allegato I del regolamento (CE)
n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del  20  dicembre
2006; 
  i)  «utilizzo  delle  aree  forestali   primarie»:   le   attivita'
economiche di cui alla sezione A, divisione 02, dell'allegato  I  del
regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del  Consiglio
del 20 dicembre 2006; 
  l) «pagamento»: ogni importo effettivamente versato  nell'esercizio
finanziario, connesso allo svolgimento delle attivita'  di  cui  alle
lettere h) ed i), in denaro o in natura,  da  una  societa'  operante
negli ambiti di cui alle lettere h) e i) a favore di uno dei soggetti
ricompresi nella definizione di «Governo» di cui alla lettera  b),  a
titolo di: 
  1) diritti di produzione; 
  2) imposte sul reddito,  sulla  produzione  o  sui  profitti  delle
imprese, ad esclusione delle imposte sul consumo quali le imposte sul
valore aggiunto, le imposte sul reddito delle persone fisiche,  o  le
imposte sulle vendite; 
  3) royalties; 
  4) dividendi versati a titolo di royalties o diritti di produzione,
con esclusione di quelli invece corrisposti in quanto azionista; 
  5) premi di firma, di scoperta e di produzione; 
  6) diritti e altri corrispettivi per licenze o concessioni,  canoni
di locazione, commissioni di accesso; 
  7) realizzazione di infrastrutture o miglioramento di esistenti; 
    m)  «progetto»:  attivita'  operativa  regolata   da   contratti,
licenze, contratti di locazione, concessioni o accordi legali ad essi
assimilabili che,  sia  singolarmente  sia  nel  caso  in  cui  siano
sostanzialmente  interconnessi  dal  punto  di  vista   operativo   o
geografico, costituiscono il fondamento di una o piu' obbligazione di
pagamento verso un Governo. 
                               Art. 2 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1. Le grandi societa' e gli enti di interesse pubblico operanti  in
uno dei settori di cui all'articolo 1, comma 1,  lettere  h)  ed  i),
redigono per ogni esercizio finanziario una relazione  sui  pagamenti
effettuati ai governi conforme a quanto previsto dall'articolo 3. 
  2. Le grandi societa' e gli enti di interesse pubblico operanti  in
uno dei settori di cui all'articolo 1, comma 1,  lettere  h)  ed  i),
redigono per ogni esercizio finanziario una relazione consolidata sui
pagamenti  effettuati  ai  governi   conforme   a   quanto   previsto
dall'articolo 3, al ricorrere delle seguenti condizioni: 
  a) sono societa' madri; 
  b) almeno una delle societa' figlie opera in uno dei settori di cui
all'articolo 1, comma 1, lettere h) ed i), ed e' altresi' tenuta alla
redazione della relazione di cui al comma 1. 
                               Art. 3 
 
         Contenuto della relazione sui pagamenti ai governi 
 
  1. La relazione contiene, per  ciascun  esercizio  finanziario,  le
seguenti informazioni: 
  a) l'importo totale dei pagamenti effettuati a favore  di  ciascuno
dei  soggetti  ricompresi  nella  definizione  di  governo   di   cui
all'articolo 1, comma 1, lettera b), suddivisi  per  appartenenza  ad
uno Stato membro dell'Unione europea o ad un Paese terzo che  non  vi
appartiene; 
  b) l'importo totale per tipo  di  pagamento  effettuato  a  ciascun
governo; 
  c) l'elencazione e l'importo dei pagamenti attribuibili  a  ciascun
progetto. 
  2. I pagamenti inferiori a centomila euro effettuati nell'esercizio
sono esclusi dalla relazione, sia che si tratti di pagamenti  singoli
sia che si tratti di pagamenti correlati tra loro. 
  3. L'indicazione dei pagamenti e' effettuata con  riferimento  alla
sostanza dei contratti  o  delle  altre  obbligazioni  da  cui  hanno
origine ed alle attivita' ed ai progetti a cui  si  riferiscono,  non
ricorrendo  a  suddivisioni  o  aggregazioni  che  pregiudichino   la
qualita' delle informazioni o l'assolvimento  stesso  degli  obblighi
previsti dal presente capo. 
  4. I pagamenti effettuati dalle societa' in ragione di obblighi  ad
esse imposti a livello di  entita'  possono  non  essere  indicati  a
livello di progetto. 
  5. I pagamenti in natura effettuati ai  governi  sono  indicati  in
valore illustrando i criteri applicati per determinarlo.  L'ulteriore
indicazione in termini di  quantita'  e'  effettuata  quando  risulti
opportuna per finalita' di chiarezza. 
                               Art. 4 
 
                  Esenzioni e regime di equivalenza 
 
  1.  Una  societa'  non  e'  soggetta  all'obbligo  di  redigere  la
relazione sui pagamenti ai governi qualora ricorra una delle seguenti
condizioni: 
  a) i pagamenti ai Governi da essa  effettuati  sono  inclusi  nella
relazione  consolidata  redatta  da  un'altra   societa'   ai   sensi
dell'articolo 2, comma 2; 
  b) i pagamenti ai Governi da essa  effettuati  sono  inclusi  nella
relazione consolidata sui pagamenti ai Governi  redatta  da  un'altra
societa'  madre  europea  che  la  include  nel  suo   perimetro   di
consolidamento. 
  2. L'obbligo di redigere la relazione consolidata sui pagamenti  ai
Governi non sussiste qualora: 
  a) la societa' madre che redige il bilancio consolidato e'  a  capo
di un gruppo di medie dimensioni e nessun ente di interesse  pubblico
e' ricompreso nell'ambito di consolidamento; 
  b) la societa' madre e' inclusa nel perimetro di consolidamento  di
un'impresa madre europea soggetta al diritto di un altro Stato membro
dell'Unione europea. 
  3. La societa' madre, anche nel caso in cui si tratti di un ente di
interesse pubblico, tenuta alla redazione della relazione consolidata
sui  pagamenti  ai  Governi  puo'  escludere  da  essa  i   pagamenti
effettuati da una sua societa' figlia qualora: 
  a) l'esercizio effettivo dei diritti sull'attivo o  sulla  gestione
della societa' figlia e' soggetto a gravi e durature restrizioni; 
  b) in casi eccezionali, non e' possibile ottenere  tempestivamente,
o senza spese sproporzionate, le necessarie informazioni; 
  c) le azioni o  le  quote  della  societa'  figlia  sono  possedute
esclusivamente allo scopo della successiva alienazione. 
  4. L'obbligo di redigere la relazione consolidata sui pagamenti  ai
governi e' di conseguenza escluso qualora la totalita' delle societa'
figlie ricada nelle fattispecie di cui al comma 3, lettere a),  b)  e
c). 
  5. Fatti salvi gli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 5,
comma 1, sono esentate dall'obbligo  di  redigere  le  relazioni  sui
pagamenti ai Governi secondo quanto previsto dal  presente  Capo,  su
base sia individuale sia consolidate,  le  societa'  che  redigono  e
pubblicano analoghe relazioni in conformita' agli obblighi  derivanti
da regimi di informativa di Paesi terzi ritenuti equivalenti ai sensi
degli articoli 46 e 47 della direttiva 2013/34/UE. 
                               Art. 5 
 
                       Pubblicita' e sanzioni 
 
  1. Le relazioni sui pagamenti ai Governi previste dall'articolo  2,
redatte su base individuale o consolidata, sono depositate, corredate
dalle  ulteriori  relazioni  di  cui  al  comma  3,  a   cura   degli
amministratori della societa', presso l'ufficio  del  registro  delle
imprese ove l'impresa ha la sua sede o una rappresentanza stabile. Il
deposito  avviene   entro   sei   mesi   dalla   data   di   chiusura
dell'esercizio. Le modalita' per l'accesso e  l'estrazione  dei  dati
relativi alle relazioni da parte dei soggetti  terzi  non  comportano
oneri di qualunque natura piu' gravosi rispetto a quanto previsto per
i dati di bilancio. Le relazioni restano disponibili al pubblico  per
un periodo di dieci anni dalla prima pubblicazione. 
  2. La responsabilita' di garantire che le relazioni siano redatte e
pubblicate in conformita'  a  quanto  prescritto  dal  presente  capo
compete agli amministratori della societa' che, a tal fine,  agiscono
secondo criteri di professionalita' e diligenza. 
  3. Gli amministratori della societa' che omettono di depositare  le
relazioni di cui all'articolo 2, ovvero che depositano relazioni  che
contengono informazioni non veritiere sono puniti con l'arresto  sino
a un anno e con l'ammenda fino a centoventimila euro. 
  4. Salvo che il fatto costituisca  reato  ai  sensi  del  comma  3,
quando il deposito presso il registro delle imprese  delle  relazioni
di cui all'articolo 2 avviene entro sessanta  giorni  dalla  scadenza
del termine prescritto, agli amministratori della societa' si applica
la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 2630 del
codice civile, primo comma, primo periodo. Il deposito successivo  al
sessantesimo  giorno  dalla  scadenza  del  termine   prescritto   e'
equiparato al mancato deposito di cui al comma 3. 
Capo II
Disposizioni in materia di bilancio di esercizio e consolidato

                               Art. 6 
 
                     Modifiche al codice civile 
 
  1. All'articolo 2357-ter del  codice  civile,  il  terzo  comma  e'
sostituito dal seguente: «L'acquisto di azioni proprie  comporta  una
riduzione  del  patrimonio   netto   di   eguale   importo,   tramite
l'iscrizione nel passivo del bilancio  di  una  specifica  voce,  con
segno negativo.». 
  2. All'articolo 2423 del codice civile sono apportate  le  seguenti
modificazioni: 
  a) al primo comma, dopo  le  parole:  «dal  conto  economico»  sono
inserite le seguenti: «, dal rendiconto finanziario»; 
  b) dopo il terzo  comma  e'  inserito  il  seguente:  «Non  occorre
rispettare  gli  obblighi  in  tema  di   rilevazione,   valutazione,
presentazione e informativa quando la loro osservanza  abbia  effetti
irrilevanti  al  fine  di  dare  una  rappresentazione  veritiera   e
corretta. Rimangono fermi gli obblighi in  tema  di  regolare  tenuta
delle  scritture  contabili.  Le  societa'  illustrano   nella   nota
integrativa i criteri con i quali hanno dato attuazione alla presente
disposizione.». 
  3. Al primo comma dell'articolo 2423-bis  del  codice  civile  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al numero 1) le parole: «, nonche' tenendo conto della  funzione
economica dell'elemento dell'attivo o del passivo  considerato»  sono
soppresse; 
  b)  dopo  il  numero  1)  e'  inserito  il  seguente:  «1-bis)   la
rilevazione e la presentazione delle voci e' effettuata tenendo conto
della sostanza dell'operazione o del contratto». 
  4. Al primo  comma  dell'articolo  2424  del  codice  civile,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) le parole: «2) costi di ricerca, di sviluppo e  di  pubblicita'»
sono sostituite dalle seguenti: «2) costi di sviluppo;»; 
  b) le parole: «d) altre imprese;» sono sostituite  dalle  seguenti:
«d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti;»  e  dopo  la
medesima lettera e' aggiunta la seguente: «d-bis) altre imprese;»; 
  c) le parole: «2) crediti: a) verso imprese controllate;  b)  verso
imprese collegate; c)  verso  controllanti;  d)  verso  altri;»  sono
sostituite dalle seguenti: «2) crediti: a) verso imprese controllate;
b) verso imprese collegate; c) verso controllanti; d)  verso  imprese
sottoposte al controllo delle controllanti; d-bis) verso altri;»; 
  d) le parole: «4) azioni proprie, con indicazioni anche del  valore
nominale complessivo;» sono sostituite dalle seguenti: «4)  strumenti
finanziari derivati attivi;»; 
  e) le parole: «4-bis) crediti tributari; 4-ter) imposte anticipate;
5) verso altri;» sono sostituite dalle seguenti:  «5)  verso  imprese
sottoposte al controllo delle controllanti; 5-bis) crediti tributari;
5-ter) imposte anticipate; 5-quater) verso altri;»; 
  f) dopo le parole: «3) partecipazioni in imprese controllanti» sono
inserite le seguenti: «3-bis) partecipazioni in imprese sottoposte al
controllo delle controllanti;» e le parole: «5) azioni  proprie,  con
indicazione anche del valore nominale complessivo;»  sono  sostituite
dalle seguenti: «5) strumenti finanziari derivati attivi;»; 
  g) le parole: «D) Ratei e risconti, con  separata  indicazione  del
disaggio su prestiti.» sono sostituite dalle seguenti:  «D)  Ratei  e
risconti.»; 
  h) le parole: «VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio.  VII
- Altre riserve,  distintamente  indicate.  VIII  -  Utili  (perdite)
portati  a  nuovo.  IX  -  Utile  (perdita)   dell'esercizio.»   sono
sostituite  dalle  seguenti:  «VI  -  Altre  riserve,   distintamente
indicate. VII -  Riserva  per  operazioni  di  copertura  dei  flussi
finanziari attesi. VIII - Utili (perdite) portati a nuovo. IX - Utile
(perdita) dell'esercizio. X - Riserva negativa per azioni proprie  in
portafoglio.»; 
  i) le parole: «2) per imposte, anche  differite;  3)  altri.»  sono
sostituite dalle seguenti:  «2)  per  imposte,  anche  differite;  3)
strumenti finanziari derivati passivi; 4) altri.»; 
  l) dopo le parole: «11) debiti verso controllanti» sono inserite le
seguenti: «11-bis) debiti verso imprese sottoposte al controllo delle
controllanti;»; 
  m) le parole:  «E)  Ratei  e  risconti,  con  separata  indicazione
dell'aggio su prestiti.» sono sostituite dalle seguenti: «E) Ratei  e
risconti.»; 
  n) il terzo comma e' abrogato. 
  5. All'articolo 2424-bis del codice civile, dopo il sesto comma, e'
aggiunto il seguente: «Le azioni proprie sono rilevate in bilancio  a
diretta riduzione del patrimonio netto, ai sensi di  quanto  disposto
dal terzo comma dell'articolo 2357-ter.». 
  6. All'articolo 2425 del codice civile sono apportate  le  seguenti
modificazioni: 
  a) dopo le parole: «15) proventi da  partecipazioni,  con  separata
indicazione di quelli relativi a  imprese  controllate  e  collegate»
sono aggiunte le seguenti: «e di quelli relativi a controllanti  e  a
imprese sottoposte al controllo di queste ultime»; 
  b) dopo le parole: «a) da crediti iscritti nelle  immobilizzazioni,
con  separata  indicazione  di  quelli  da  imprese   controllate   e
collegate, di quelli da controllanti» sono aggiunte le  seguenti:  «e
da imprese sottoposte al controllo di queste ultime»; 
  c) dopo  le  parole:  «d)  proventi  diversi  dai  precedenti,  con
separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate, di
quelli da controllanti» sono aggiunte  le  seguenti:  «e  da  imprese
sottoposte al controllo di queste ultime»; 
  d) le parole: «D) Rettifiche di valore di  attivita'  finanziarie:»
sono sostituite dalle seguenti: «D) Rettifiche di valore di attivita'
e passivita' finanziarie:»; 
  e) dopo le parole: «18) rivalutazioni: a) di partecipazioni; b)  di
immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni; c)
di  titoli  iscritti  all'attivo  circolante  che  non  costituiscono
partecipazioni;»  sono  aggiunte  le  seguenti:  «d)   di   strumenti
finanziari derivati;»; 
  f) dopo le parole: «19) svalutazioni: a) di partecipazioni;  b)  di
immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni; c)
di titoli  iscritti  nell'attivo  circolante  che  non  costituiscono
partecipazioni.»  sono  aggiunte  le  seguenti:  «d)   di   strumenti
finanziari derivati;»; 
  g) le parole: «E) Proventi e oneri straordinari: 20) proventi,  con
separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni  i  cui  ricavi
non sono iscrivibili al n. 5); 21) oneri,  con  separata  indicazione
delle minusvalenze da alienazioni, i cui effetti contabili  non  sono
iscrivibili  al  n.  14),  e  delle  imposte  relative   a   esercizi
precedenti. Totale delle  partite  straordinarie  (20-21).  Risultato
prima  delle  imposte  (A-B+-C+-D+-E);  22)   imposte   sul   reddito
dell'esercizio, correnti, differite e anticipate; 23) utile (perdite)
dell'esercizio.» sono sostituite  dalle  seguenti:»  Risultato  prima
delle imposte (A-B+-C+-D); 20) imposte  sul  reddito  dell'esercizio,
correnti,   differite   e    anticipate;    21)    utile    (perdite)
dell'esercizio.». 
  7. Dopo l'articolo  2425-bis  del  codice  civile  e'  inserito  il
seguente: 
  «Art.  2425-ter  (Rendiconto   finanziario).   -   Dal   rendiconto
finanziario risultano, per l'esercizio a cui e' riferito il  bilancio
e  per  quello  precedente,  l'ammontare  e  la  composizione   delle
disponibilita' liquide, all'inizio e alla fine dell'esercizio,  ed  i
flussi finanziari dell'esercizio derivanti dall'attivita'  operativa,
da quella di investimento, da quella di finanziamento, ivi  comprese,
con autonoma indicazione, le operazioni con i soci.». 
  8. All'articolo 2426 del codice civile sono apportate  le  seguenti
modificazioni: 
  a) al numero 1) del primo comma, dopo le parole: «interna o  presso
terzi;» sono aggiunte le seguenti: «le immobilizzazioni rappresentate
da titoli sono  rilevate  in  bilancio  con  il  criterio  del  costo
ammortizzato, ove applicabile;»; 
  b) al numero 3) del primo comma la parola: «; questo» e' sostituita
dalle seguenti: «. Il minor valore»  e  dopo  le  parole:  «rettifica
effettuata» sono aggiunte le seguenti: «; questa disposizione non  si
applica a rettifiche di valore relative all'avviamento»; 
  c) al numero 4) del primo  comma  dopo  le  parole:  «superiore  al
valore  corrispondente  del  patrimonio  netto»  sono   inserite   le
seguenti: «riferito alla data di acquisizione o»; 
  d) il numero 5) del primo comma e' sostituito dal seguente:  «5)  i
costi di impianto e di ampliamento  e  i  costi  di  sviluppo  aventi
utilita' pluriennale  possono  essere  iscritti  nell'attivo  con  il
consenso, ove esistente, del collegio sindacale. I costi di  impianto
e  ampliamento  devono  essere  ammortizzati  entro  un  periodo  non
superiore a cinque  anni.  I  costi  di  sviluppo  sono  ammortizzati
secondo la loro vita utile;  nei  casi  eccezionali  in  cui  non  e'
possibile stimarne attendibilmente la vita utile,  sono  ammortizzati
entro  un  periodo  non  superiore  a  cinque  anni.   Fino   a   che
l'ammortamento dei costi di impianto e ampliamento e di sviluppo  non
e' completato possono essere distribuiti dividendi solo se  residuano
riserve disponibili sufficienti a coprire l'ammontare dei  costi  non
ammortizzati;»; 
  e) al  numero  6)  del  primo  comma  le  parole:  «e  deve  essere
ammortizzato entro un periodo di cinque anni. E' tuttavia  consentito
ammortizzare sistematicamente l'avviamento in un  periodo  di  durata
superiore, purche' esso non superi la durata per  l'utilizzazione  di
questo  attivo  e  ne  sia  data  adeguata  motivazione  nella   nota
integrativa;»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «.  L'ammortamento
dell'avviamento e' effettuato secondo la sua  vita  utile;  nei  casi
eccezionali in cui non e' possibile stimarne attendibilmente la  vita
utile, e' ammortizzato entro un periodo non superiore a  dieci  anni.
Nella nota integrativa e' fornita  una  spiegazione  del  periodo  di
ammortamento dell'avviamento;»; 
  f) il numero 7) del primo comma e' sostituito dal seguente: «7)  il
disaggio e l'aggio su prestiti  sono  rilevati  secondo  il  criterio
stabilito dal numero 8);»; 
  g) il numero 8) del primo comma e' sostituito dal seguente:  «8)  i
crediti e i debiti sono rilevati in bilancio secondo il criterio  del
costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale e, per quanto
riguarda i crediti, del valore di presumibile realizzo;»; 
  h) il numero 8-bis) del primo comma  e'  sostituito  dal  seguente:
«8-bis) le attivita' e passivita' monetarie in valuta  sono  iscritte
al  cambio  a  pronti  alla  data  di  chiusura   dell'esercizio;   i
conseguenti utili o perdite su cambi devono essere imputati al  conto
economico e  l'eventuale  utile  netto  e'  accantonato  in  apposita
riserva non distribuibile fino al realizzo. Le attivita' e passivita'
in valuta non monetarie devono essere iscritte al cambio  vigente  al
momento del loro acquisto;»; 
  i) dopo il numero 11) del primo  comma  e'  inserito  il  seguente:
«11-bis) gli strumenti finanziari derivati, anche se  incorporati  in
altri  strumenti  finanziari,  sono  iscritti  al  fair   value.   Le
variazioni del fair value sono imputate al conto economico oppure, se
lo strumento copre il rischio di  variazione  dei  flussi  finanziari
attesi  di  un  altro  strumento  finanziario  o   di   un'operazione
programmata, direttamente ad  una  riserva  positiva  o  negativa  di
patrimonio netto; tale riserva e' imputata al conto  economico  nella
misura e nei tempi corrispondenti al verificarsi o al modificarsi dei
flussi  di  cassa  dello   strumento   coperto   o   al   verificarsi
dell'operazione  oggetto  di  copertura.  Gli  elementi  oggetto   di
copertura contro il rischio di variazioni dei tassi  di  interesse  o
dei tassi di cambio o dei prezzi di mercato o contro  il  rischio  di
credito sono valutati  simmetricamente  allo  strumento  derivato  di
copertura; si considera sussistente la  copertura  in  presenza,  fin
dall'inizio,  di  stretta   e   documentata   correlazione   tra   le
caratteristiche dello strumento o dell'operazione  coperti  e  quelle
dello strumento di copertura. Non sono distribuibili  gli  utili  che
derivano dalla valutazione al fair value degli  strumenti  finanziari
derivati non utilizzati o non necessari per la copertura. Le  riserve
di patrimonio  che  derivano  dalla  valutazione  al  fair  value  di
derivati utilizzati a copertura dei flussi finanziari  attesi  di  un
altro strumento finanziario o di un'operazione programmata  non  sono
considerate nel computo del patrimonio netto per le finalita' di  cui
agli articoli 2412, 2433, 2442, 2446 e 2447 e, se positive, non  sono
disponibili e non sono utilizzabili a copertura delle perdite.»; 
  l) il numero 12) del primo comma e' abrogato; 
  m) dopo il primo comma sono aggiunti i seguenti: 
  «Ai fini della presente Sezione, per la definizione  di  "strumento
finanziario", di "attivita' finanziaria" e "passivita'  finanziaria",
di "strumento finanziario  derivato",  di  "costo  ammortizzato",  di
"fair value", di  "attivita'  monetaria"  e  "passivita'  monetaria",
"parte correlata" e "modello e tecnica  di  valutazione  generalmente
accettato" si fa riferimento  ai  principi  contabili  internazionali
adottati dall'Unione europea. 
  Ai fini  dell'applicazione  delle  disposizioni  del  primo  comma,
numero 11-bis), sono considerati strumenti finanziari derivati  anche
quelli collegati a merci che conferiscono all'una o  all'altra  parte
contraente il diritto di procedere alla  liquidazione  del  contratto
per contanti o mediante altri strumenti finanziari, ad eccezione  del
caso in cui si verifichino contemporaneamente le seguenti condizioni: 
  a) il contratto sia stato concluso e sia mantenuto  per  soddisfare
le esigenze  previste  dalla  societa'  che  redige  il  bilancio  di
acquisto, di vendita o di utilizzo delle merci; 
  b) il contratto sia stato destinato a  tale  scopo  fin  dalla  sua
conclusione; 
  c) si prevede che il contratto sia eseguito mediante consegna della
merce. 
  Il fair value e' determinato con riferimento: 
  a) al valore di mercato, per gli strumenti finanziari per  i  quali
e' possibile individuare facilmente un  mercato  attivo;  qualora  il
valore di mercato non sia facilmente individuabile per uno strumento,
ma possa essere individuato per i suoi componenti o per uno strumento
analogo, il valore di mercato puo'  essere  derivato  da  quello  dei
componenti o dello strumento analogo; 
  b) al valore che risulta  da  modelli  e  tecniche  di  valutazione
generalmente accettati,  per  gli  strumenti  per  i  quali  non  sia
possibile individuare facilmente un mercato attivo;  tali  modelli  e
tecniche   di   valutazione   devono   assicurare   una   ragionevole
approssimazione al valore di mercato. 
  Il fair value non e'  determinato  se  l'applicazione  dei  criteri
indicati al quarto comma non da' un risultato attendibile.». 
  9. All'articolo 2427 del codice civile sono apportate  le  seguenti
modificazioni: 
  a) al numero 3) del primo comma, le parole: «:"costi di ricerca, di
sviluppo e di pubblicita'"» sono sostituite dalle seguenti: «costi di
sviluppo»; 
  b)  al  numero  7)  del  primo  comma,  dopo  le   parole:   «stato
patrimoniale»  le  parole:  «,   quando   il   loro   ammontare   sia
apprezzabile» sono soppresse; 
  c) il numero 9) del primo comma e'  sostituito  dal  seguente:  «9)
l'importo  complessivo  degli  impegni,  delle   garanzie   e   delle
passivita' potenziali non risultanti dallo  stato  patrimoniale,  con
indicazione della natura delle garanzie reali prestate;  gli  impegni
esistenti in materia di trattamento di quiescenza e  simili,  nonche'
gli impegni assunti nei confronti di imprese controllate,  collegate,
nonche'  controllanti  e   imprese   sottoposte   al   controllo   di
quest'ultime sono distintamente indicati;»; 
  d) al numero 10) del primo comma, le  parole:  «se  significativa,»
sono soppresse; 
  e) il numero 13) del primo comma e' sostituito dal  seguente:  «13)
l'importo e la natura dei singoli elementi di ricavo o  di  costo  di
entita' o incidenza eccezionali;»; 
  f) al numero 16) del primo comma dopo le parole:  «l'ammontare  dei
compensi» sono inserite le seguenti: «,  delle  anticipazioni  e  dei
crediti concessi agli» e dopo le parole:  «ciascuna  categoria»  sono
inserite  le  seguenti  :»,  precisando  il  tasso  d'interesse,   le
principali  condizioni  e  gli  importi   eventualmente   rimborsati,
cancellati o oggetto di rinuncia, nonche'  gli  impegni  assunti  per
loro conto per  effetto  di  garanzie  di  qualsiasi  tipo  prestate,
precisando il totale per ciascuna categoria»; 
  g) al numero 18) del primo comma,  dopo  le  parole:  «obbligazioni
convertibili in azioni» sono inserite le seguenti: «, i warrants,  le
opzioni»; 
  h) al numero 22-bis) del primo comma, dopo le parole:  «qualora  le
stesse», le parole: «siano rilevanti e» sono soppresse; 
  i) dopo il numero 22-ter) del primo comma sono aggiunti i seguenti: 
      «22-quater) la natura e l'effetto patrimoniale, finanziario  ed
economico  dei  fatti  di   rilievo   avvenuti   dopo   la   chiusura
dell'esercizio; 22-quinquies) il nome e la sede  legale  dell'impresa
che redige  il  bilancio  consolidato  dell'insieme  piu'  grande  di
imprese di cui l'impresa fa  parte  in  quanto  impresa  controllata,
nonche' il  luogo  in  cui  e'  disponibile  la  copia  del  bilancio
consolidato; 22-sexies) il nome e la  sede  legale  dell'impresa  che
redige il bilancio consolidato dell'insieme piu' piccolo  di  imprese
di cui l'impresa fa parte in quanto impresa  controllata  nonche'  il
luogo in cui  e'  disponibile  la  copia  del  bilancio  consolidato;
22-septies) la proposta di destinazione degli utili  o  di  copertura
delle perdite;»; 
  l) il secondo comma e' sostituito dal seguente: «Le informazioni in
nota integrativa relative alle voci dello stato  patrimoniale  e  del
conto economico sono presentate secondo l'ordine in cui  le  relative
voci sono indicate nello stato patrimoniale e nel conto economico.». 
  10. All'articolo 2427-bis  del  codice  civile  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
  a) alla  rubrica,  le  parole:  «valore  equo  «fair  value»»  sono
sostituite dalle seguenti: «fair value»; 
  b) al primo comma, numero 1),  dopo  le  parole:  «b)  informazioni
sulla loro entita' e sulla loro natura» sono aggiunte le seguenti: «,
compresi  i  termini  e  le  condizioni  significative  che   possono
influenzare  l'importo,  le  scadenze  e  la  certezza   dei   flussi
finanziari futuri; b-bis) gli assunti fondamentali su cui si basano i
modelli e le tecniche di valutazione, qualora il fair value  non  sia
stato determinato sulla  base  di  evidenze  di  mercato;  b-ter)  le
variazioni di  valore  iscritte  direttamente  nel  conto  economico,
nonche' quelle imputate alle riserve di patrimonio  netto;  b-quater)
una tabella che indichi i  movimenti  delle  riserve  di  fair  value
avvenuti nell'esercizio.»; 
  c) i commi 2, 3 e 4 sono abrogati. 
  11. All'articolo 2428, terzo comma, del codice civile, il numero 5)
e' abrogato. 
  12. All'articolo 2435-bis  del  codice  civile  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
  a) al secondo comma le parole: «dalle voci  BI  e  BII  dell'attivo
devono essere detratti in  forma  esplicita  gli  ammortamenti  e  le
svalutazioni;» sono soppresse e  dopo  le  parole:  «esigibili  oltre
l'esercizio successivo.» sono aggiunte le seguenti: «Le societa'  che
redigono  il  bilancio  in  forma  abbreviata  sono  esonerate  dalla
redazione del rendiconto finanziario.»; 
  b) al terzo comma, dopo le parole: «voci  D18(a),  D18(b),  D18(c)»
sono inserite le seguenti: «, D18(d)» e dopo le parole: «voci D19(a),
D19(b), D19(c)» sono inserite le seguenti: «, D19(d)»; 
  c) il quarto comma e' abrogato; 
  d) il quinto comma e' sostituito dal seguente: «Fermo  restando  le
indicazioni richieste dal terzo, quarto e quinto comma  dell'articolo
2423, dal secondo e quinto comma dell'articolo 2423-ter, dal  secondo
comma  dell'articolo  2424,  dal  primo  comma,  numeri  4)   e   6),
dell'articolo 2426,  la  nota  integrativa  fornisce  le  indicazioni
richieste dal primo comma dell'articolo 2427, numeri 1), 2), 6),  per
quest'ultimo limitatamente ai soli  debiti  senza  indicazione  della
ripartizione geografica, 8), 9), 13),  15),  per  quest'ultimo  anche
omettendo la ripartizione per categoria, 16), 22-bis),  22-ter),  per
quest'ultimo anche omettendo le indicazioni riguardanti  gli  effetti
patrimoniali, finanziari ed economici,  22-quater),  22-sexies),  per
quest'ultimo anche  omettendo  l'indicazione  del  luogo  in  cui  e'
disponibile la copia del  bilancio  consolidato,  nonche'  dal  primo
comma dell'articolo 2427-bis, numero 1).»; 
  e) al sesto comma le parole: «limitare alla natura e  all'obiettivo
economico le informazioni  richieste  ai  sensi  dell'articolo  2427,
primo comma, numero 22-ter» sono sostituite dalle seguenti:  «con  le
imprese in cui la societa' stessa detiene una partecipazione»; 
  f) dopo il settimo comma e' inserito il seguente: «Le societa'  che
redigono il bilancio in forma abbreviata, in deroga a quanto disposto
dall'articolo 2426, hanno la facolta' di iscrivere i titoli al  costo
di acquisto, i crediti al valore di presumibile realizzo e  i  debiti
al valore nominale.». 
  13. Dopo l'articolo 2435-bis  del  codice  civile  e'  inserito  il
seguente: 
  «Art. 2435-ter (Bilancio delle micro-imprese). -  Sono  considerate
micro-imprese le societa' di cui all'articolo 2435-bis che nel  primo
esercizio o,  successivamente,  per  due  esercizi  consecutivi,  non
abbiano superato due dei seguenti limiti: 
  1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 175.000 euro; 
  2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 350.000 euro; 
  3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unita'. 
  Fatte salve le norme del presente articolo, gli schemi di  bilancio
e i criteri  di  valutazione  delle  micro-imprese  sono  determinati
secondo quanto disposto dall'articolo 2435-bis. Le micro-imprese sono
esonerate dalla redazione: 
  1) del rendiconto finanziario; 
  2) della nota integrativa quando in calce allo  stato  patrimoniale
risultino le informazioni  previste  dal  primo  comma  dell'articolo
2427, numeri 9) e 16); 
  3) della relazione sulla  gestione:  quando  in  calce  allo  stato
patrimoniale risultino le informazioni richieste dai numeri 3)  e  4)
dell'articolo 2428. 
  Non sono  applicabili  le  disposizioni  di  cui  al  quinto  comma
dell'articolo 2423 e al numero 11-bis del primo  comma  dell'articolo
2426. 
  Le societa' che si avvalgono delle esenzioni previste del  presente
articolo devono redigere il bilancio, a seconda dei  casi,  in  forma
abbreviata o in forma  ordinaria  quando  per  il  secondo  esercizio
consecutivo abbiano  superato  due  dei  limiti  indicati  nel  primo
comma.». 
  14. All'articolo 2478-bis del codice civile, il primo  periodo  del
primo comma e' sostituito dal  seguente:  «Il  bilancio  deve  essere
redatto con l'osservanza delle disposizioni di cui alla  sezione  IX,
del capo V del presente libro.». 
                               Art. 7 
 
 
       Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127 
 
  1. All'articolo 27 del decreto legislativo 9 aprile 1991,  n.  127,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a)  alla  lettera  a)  del  comma  1,  la  cifra:  «17.500.000»  e'
sostituita dalla seguente: «20.000.000»; 
  b)  alla  lettera  b)  del  comma  1,  la  cifra:  «35.000.000»  e'
sostituita dalla seguente: «40.000.000»; 
  c) al comma 2, le parole: «abbia emesso titoli  quotati  in  borsa»
sono sostituite dalle seguenti: «e' un ente di interesse pubblico  ai
sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 27  gennaio  2010,  n.
39»; 
  d) al comma 3-bis, dopo  le  parole:  «non  sono»  e'  inserita  la
seguente: «altresi'»  e  dopo  le  parole:  «dell'articolo  29»  sono
aggiunte le seguenti: «, nonche'  le  imprese  che  controllano  solo
imprese che  possono  essere  escluse  dal  consolidamento  ai  sensi
dell'articolo 28»; 
  e) alla lettera  a)  del  comma  4,  le  parole:  «delle  Comunita'
europee» sono sostituite dalle seguenti: «dell'Unione europea»  e  le
parole:  «di  altro  Stato  membro  delle  Comunita'  europee»   sono
sostituite dalle seguenti: «di altro Stato membro dell'Unione europea
o  in  conformita'  ai  principi  contabili  internazionali  adottati
dall'Unione europea»; 
  f) alla lettera b) del comma  4,  le  parole:  «titoli  quotati  in
borsa» sono sostituite dalle seguenti: «valori mobiliari ammessi alla
negoziazione  in  mercati  regolamentati   italiani   o   dell'Unione
europea»; 
  g) al comma 5, dopo le parole: «in lingua italiana»  sono  inserite
le seguenti: «o nella lingua comunemente  utilizzata  negli  ambienti
della finanza internazionale» e le parole: «; dell'avvenuto  deposito
deve farsi menzione  nel  Bollettino  Ufficiale  delle  societa'  per
azioni e a responsabilita' limitata» sono soppresse. 
  2. Al comma 2, lettera c), dell'articolo 28 del decreto legislativo
9 aprile 1991, n. 127, prima delle parole: «non e' possibile ottenere
tempestivamente» sono anteposte le seguenti: «in casi eccezionali,». 
  3. All'articolo 29 del decreto legislativo 9 aprile 1991,  n.  127,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 1, dopo le parole: «dal conto economico» sono  inserite
le seguenti: «, dal rendiconto finanziario»; 
  b) dopo il comma 3, e' inserito il seguente:  «3-bis.  Non  occorre
rispettare  gli  obblighi  in  tema  di   rilevazione,   valutazione,
presentazione, informativa e consolidamento quando la loro osservanza
abbia effetti  irrilevanti  al  fine  di  dare  una  rappresentazione
veritiera e  corretta.  Rimangono  fermi  gli  obblighi  in  tema  di
regolare tenuta delle scritture  contabili.  Le  societa'  illustrano
nella nota integrativa i criteri con i quali  hanno  dato  attuazione
alla presente disposizione.». 
  4. All'articolo 31 del decreto legislativo 9 aprile 1991,  n.  127,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 3 le parole: «di cui  alle  lettere  b),  c)  e  d)  se
irrilevanti; quelli» sono soppresse; 
  b) al comma 4 l'ultimo  periodo  e'  sostituito  da  seguente:  «Si
applica l'articolo 2424-bis, settimo comma, del codice civile.». 
  5. All'articolo 32 del decreto legislativo 9 aprile 1991,  n.  127,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Struttura e  contenuto
dello stato  patrimoniale,  del  conto  economico  e  del  rendiconto
finanziario consolidati»; 
  b) al comma 1 dopo le parole: «del conto economico»  sono  inserite
le seguenti: «e del rendiconto finanziario» e le parole: «deve essere
adottata quella piu' idonea» sono sostituite dalle seguenti:  «devono
essere adottati la struttura e il contenuto piu' idonei». 
  6. All'articolo 33 del decreto legislativo 9 aprile 1991,  n.  127,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 1, dopo le parole: «riferiti alla data»  sono  inserite
le seguenti: «di acquisizione o alla data»; 
  b) al comma 3, le parole:  «"differenza  da  consolidamento"  o  e'
portato esplicitamente in detrazione della riserva da  consolidamento
fino a concorrenza della medesima.» sono sostituite  dalle  seguenti:
«"avviamento", salvo che debba essere in tutto o in parte imputato  a
conto economico.» e le parole: «dall'art.  2426,  n.  6,  del  codice
civile,» sono sostituite dalle seguenti:  «dal  primo  comma,  n.  6,
dell'articolo 2426 del codice civile». 
  7. All'articolo 34 del decreto legislativo 9 aprile 1991,  n.  127,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 2 le parole: «,  a  meno  che,  ai  fini  indicati  nel
secondo comma dell'articolo 29, la difformita' consenta una  migliore
rappresentazione o sia irrilevante.» sono soppresse; 
  b) dopo il comma  2  e'  aggiunto  il  seguente:  «2-bis.  In  casi
eccezionali sono ammesse deroghe al principio enunciato al  comma  1,
purche' tali deroghe siano indicate e debitamente motivate nella nota
integrativa.». 
  8. Al comma 1 dell'articolo 36 del  decreto  legislativo  9  aprile
1991, n. 127, le parole: «nell'art.  2426,  n.  4,»  sono  sostituite
dalle seguenti: «nel primo comma, n. 4, dell'articolo 2426». 
  9. Al comma 1 dell'articolo 38 del  decreto  legislativo  9  aprile
1991, n. 127, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) dopo la lettera b), e' inserita la seguente: «b-bis) i movimenti
delle immobilizzazioni, specificando per ciascuna voce: il costo;  le
precedenti   rivalutazioni,   ammortamenti   e    svalutazioni;    le
acquisizioni, gli spostamenti da una ad altra  voce,  le  alienazioni
avvenuti nell'esercizio; le  rivalutazioni,  gli  ammortamenti  e  le
svalutazioni effettuati nell'esercizio; il totale delle rivalutazioni
riguardanti   le    immobilizzazioni    esistenti    alla    chiusura
dell'esercizio;»; 
  b) alla lettera c), dopo le parole: «nella  consistenza  delle»  e'
inserita la seguente: «altre»; 
  c) alla lettera d), le parole: «"costi di ricerca, di sviluppo e di
pubblicita'"» sono sostituite dalle seguenti: «"costi di sviluppo"»; 
  d) alla lettera f), dopo le parole: «stato patrimoniale» le parole:
«quando il loro ammontare e' significativo» sono soppresse; 
  e) la lettera  h)  e'  sostituita  dalla  seguente:  «h)  l'importo
complessivo  degli  impegni,  delle  garanzie  e   delle   passivita'
potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale,  con  indicazione
della natura delle garanzie reali prestate; gli impegni esistenti  in
materia di trattamento di quiescenza e simili;»; 
  f) alla lettera i) le parole: «se significativa,» sono soppresse; 
  g) la lettera m) e' sostituita dalla seguente: «m) l'importo  e  la
natura dei singoli elementi  di  ricavo  o  di  costo  di  entita'  o
incidenza eccezionali;»; 
  h) la lettera o) e' sostituita dalla seguente: «o)  cumulativamente
per ciascuna categoria, l'ammontare dei compensi, delle anticipazioni
e dei crediti concessi agli amministratori e ai sindaci  dell'impresa
controllante per lo svolgimento  di  tali  funzioni  anche  in  altre
imprese incluse nel consolidamento, precisando il tasso  d'interesse,
le principali condizioni  e  gli  importi  eventualmente  rimborsati,
cancellati o oggetto di rinuncia, nonche'  gli  impegni  assunti  per
loro conto per  effetto  di  garanzie  di  qualsiasi  tipo  prestate,
precisando il totale per ciascuna categoria.»; 
  i) la lettera o-bis) e' abrogata; 
  l) alla lettera o-ter), le parole:  «1)  il  loro  fair  value;  2)
informazioni sulla loro entita' e sulla loro natura;» sono sostituite
dalle seguenti: «1) il loro fair value; 2)  informazioni  sulla  loro
entita' e sulla loro natura,  compresi  i  termini  e  le  condizioni
significative che possono influenzare l'importo,  le  scadenze  e  la
certezza  dei  flussi   finanziari   futuri;   2-bis)   gli   assunti
fondamentali su cui si basano i modelli e le tecniche di valutazione,
qualora il fair  value  non  sia  stato  determinato  sulla  base  di
evidenze  di  mercato;  2-ter)  le  variazioni  di  valore   iscritte
direttamente  nel  conto  economico,  nonche'  quelle  imputate  alle
riserve di patrimonio netto; 2-quater)  una  tabella  che  indichi  i
movimenti delle riserve di fair value avvenuti nell'esercizio;»; 
  m)  alla  lettera  o-quinquies),  le  parole:  «le   stesse   siano
rilevanti» sono soppresse; 
  n) dopo la lettera o-septies) sono aggiunte le seguenti: «o-octies)
il nome  e  la  sede  legale  dell'impresa  che  redige  il  bilancio
consolidato dell'insieme piu' grande di imprese di cui  l'impresa  fa
parte in quanto impresa controllata,  nonche'  il  luogo  in  cui  e'
disponibile la copia del bilancio consolidato; o-novies) il nome e la
sede  legale  dell'impresa  che  redige   il   bilancio   consolidato
dell'insieme piu' piccolo di imprese di cui  l'impresa  fa  parte  in
quanto impresa controllata nonche' il luogo in cui e' disponibile  la
copia del bilancio  consolidato;  o-decies)  la  natura  e  l'effetto
patrimoniale, finanziario ed economico dei fatti di rilievo  avvenuti
dopo la data di riferimento del bilancio consolidato.». 
  10. Al comma 2 dell'articolo 40 del decreto  legislativo  9  aprile
1991, n. 127, la lettera b) e' abrogata. 
  11. All'articolo 42 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n.  127,
il comma 2 e' abrogato. 
  12. All'articolo 44 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n.  127,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Le  disposizioni  del
presente decreto non si applicano: 
  a)  alle  banche  italiane  di  cui  all'articolo  1  del   decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385; 
  b) alle societa' finanziarie italiane di cui all'articolo 59, comma
1), lettera b), del decreto legislativo 1° settembre  1993,  n.  385,
che controllano banche o gruppi bancari  iscritti  nell'albo  di  cui
all'articolo 64 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; 
  c) alle societa' di partecipazione finanziaria  mista  italiane  di
cui  all'articolo  59,  comma  1),  lettera   b-bis),   del   decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che  controllano  una  o  piu'
banche o societa' finanziarie ovunque costituite qualora  il  settore
di maggiore dimensione all'interno del conglomerato  finanziario  sia
quello bancario determinato  ai  sensi  del  decreto  legislativo  30
maggio 2005, n. 142; 
  d) alle societa' di intermediazione mobiliare di  cui  all'articolo
1, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 24 febbraio 1998,  n.
58 (SIM); 
  e) alle societa' finanziarie italiane che controllano SIM o  gruppi
di SIM iscritti nell'albo di cui all'articolo 11,  comma  1-bis,  del
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; 
  f) alle societa' di gestione del risparmio di cui  all'articolo  1,
lettera o), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; 
  g) alle societa' finanziarie iscritte nell'albo di cui all'articolo
106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; 
  h) alle societa' finanziarie che controllano  societa'  finanziarie
iscritte nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, o gruppi finanziari iscritti nell'albo di cui
all'articolo 110 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; 
  i) alle agenzie di prestito su pegno di cui  all'articolo  112  del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; 
  l) agli istituti di moneta elettronica di cui al titolo  V-bis  del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; 
  m) agli istituti di pagamento di cui al titolo  V-ter  del  decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385; 
  n) agli  operatori  del  microcredito  iscritti  nell'albo  di  cui
all'articolo 111 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; 
  o) ai confidi iscritti nell'albo di cui  all'articolo  112-bis  del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.»; 
  b) il comma 2 e' abrogato. 
Capo III
Disposizioni di coordinamento per altri provvedimenti legislativi

                               Art. 8 
 
       Modifiche al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173 
 
  1. All'articolo 2 del decreto legislativo 26 maggio 1997,  n.  173,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 1 dopo le parole: «eventuali  garanzie  prestate»  sono
aggiunte  le  seguenti:  «nonche'  le  attivita'  relative  ai  fondi
pensioni gestiti in nome e per conto terzi»; 
  b) il comma 2 e' abrogato. 
  2. Alla lettera  c),  del  comma  1  dell'articolo  5  del  decreto
legislativo 26 maggio 1997, n. 173, le  parole:  «60,  comma  1,  del
presente decreto» sono sostituite  dalle  seguenti:  «96  del  codice
delle assicurazioni private». 
  3. L'articolo 14 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, e'
abrogato. 
  4. All'articolo 16 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n.  173,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma  1,  dopo  le  parole:  «ad  utilizzo  durevole,»  sono
inserite le seguenti: «ivi compresi i titoli»; 
  b) al comma 6, dopo le parole: «nel patrimonio  dell'impresa»  sono
inserite le seguenti: «ivi compresi i titoli,»; 
  c) al comma 7 l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: «A  tale
fine si applicano i commi 4  e  5  dell'articolo  2426  e  l'articolo
2427-bis del codice civile.»; 
  d) il comma 11 e' sostituito dal seguente: «11. I costi di impianto
e di ampliamento e i costi di sviluppo, aventi  utilita'  pluriennale
possono essere iscritti nell'attivo  con  il  consenso  del  collegio
sindacale.  I  costi  di  impianto  e   ampliamento   devono   essere
ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni. I costi di
sviluppo sono ammortizzati secondo  la  loro  vita  utile;  nei  casi
eccezionali in cui sia impossibile determinarne la vita  utile,  sono
ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni. Fino a che
l'ammortamento dei costi di impianto e ampliamento e di sviluppo  non
e' completato possono essere distribuiti dividendi solo se  residuano
riserve disponibili sufficienti a coprire l'ammontare dei  costi  non
ammortizzati.»; 
  e) al comma 12 il  secondo  periodo  e'  sostituito  dal  seguente:
«L'ammortamento dell'avviamento e' effettuato  secondo  la  sua  vita
utile; nei casi eccezionali in cui sia  impossibile  determinarne  la
vita utile, e' ammortizzato entro un periodo non  superiore  a  dieci
anni. Nella nota integrativa e' fornita spiegazione  del  periodo  di
ammortamento dell'avviamento.»; 
  f) il comma 15 e' abrogato; 
  g) dopo il  comma  16  e'  inserito  il  seguente:  «16-bis.  Fermo
restando quanto disposto dal primo comma dell'articolo  2427-bis  del
codice  civile,  gli  strumenti   finanziari   derivati,   anche   se
incorporati in altri strumenti finanziari, sono iscritti  e  valutati
in conformita' alle disposizioni di cui all'articolo 90, comma 1, del
codice delle assicurazioni private.». 
  5. Al comma 3 dell'articolo 23 del decreto  legislativo  26  maggio
1997, n. 173, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente:  «In  nota
integrativa si riporta il corrispondente importo.». 
                               Art. 9 
 
       Modifiche al decreto legislativo 28 gennaio 2005, n. 38 
 
  1. All'articolo 2, comma 1, del  decreto  legislativo  28  febbraio
2005, n. 38, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) la lettera c)  e'  sostituita  dalla  seguente:  «c)  le  banche
italiane di cui all'articolo 1 del decreto legislativo  1°  settembre
1993, n. 385; le societa' finanziarie italiane  di  cui  all'articolo
59, comma 1), lettera b), del decreto legislativo 1° settembre  1993,
n. 385, che controllano banche o gruppi bancari iscritti nell'albo di
cui all'articolo 64 del decreto legislativo  1°  settembre  1993,  n.
385, ad eccezione delle imprese di cui alla lettera d);  le  societa'
di partecipazione finanziaria mista italiane di cui  all'articolo  59
comma 1), lettera b-bis), del decreto legislativo 1° settembre  1993,
n. 385, che controllano una o  piu'  banche  o  societa'  finanziarie
ovunque  costituite  qualora  il  settore  di   maggiore   dimensione
all'interno  del  conglomerato  finanziario   sia   quello   bancario
determinato ai sensi del decreto legislativo 30 maggio 2005, n.  142;
le societa' di intermediazione mobiliare di cui all'articolo 1, comma
1, lettera e), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (SIM);
le societa' finanziarie italiane che controllano SIM o gruppi di  SIM
iscritti nell'albo di cui all'articolo 11, comma 1-bis,  del  decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;  le  societa'  di  gestione  del
risparmio di cui all'articolo 1, comma 1,  lettera  o),  del  decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; le societa' finanziarie iscritte
nell'albo  di  cui  all'articolo  106  del  decreto  legislativo   1°
settembre 1993, n.  385;  le  societa'  finanziarie  che  controllano
societa' finanziarie iscritte nell'albo di cui all'articolo  106  del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,  o  gruppi  finanziari
iscritti nell'albo di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385; le  agenzie  di  prestito  su  pegno  di  cui
all'articolo 112 del decreto legislativo 1° settembre 1993,  n.  385;
gli istituti di moneta elettronica di cui al titolo V-bis del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385; gli istituti di  pagamento  di
cui al titolo V-ter del decreto legislativo  1°  settembre  1993,  n.
385;»; 
  b) alla lettera d) le  parole:  «comma  2»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «commi 2 e 2-bis)». 
  2. L'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2005,
n. 38, e' abrogato. 
                               Art. 10 
 
       Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 
 
  1. All'articolo 14 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n.  39,
alla lettera e) del comma 2, dopo la parola: «bilancio» sono aggiunte
le seguenti: «e  sulla  sua  conformita'  alle  norme  di  legge.  Il
giudizio contiene altresi' una dichiarazione  rilasciata  sulla  base
delle conoscenze e della comprensione  dell'impresa  e  del  relativo
contesto acquisite nel  corso  dell'attivita'  di  revisione  legale,
circa  l'eventuale  identificazione  di  errori  significativi  nella
relazione sulla gestione, nel  qual  caso  sono  fornite  indicazioni
sulla natura di tali errori». 
                               Art. 11 
 
                 Clausola di invarianza finanziaria 
 
  1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
                               Art. 12 
 
                  Disposizioni finali, transitorie 
 
  1. Le disposizioni del presente decreto entrano in  vigore  dal  1°
gennaio 2016  e  si  applicano  ai  bilanci  relativi  agli  esercizi
finanziari aventi inizio a partire da quella data. 
  2. Le modificazioni  previste  dal  presente  decreto  all'articolo
2426, comma 1, numeri 1), 6) e 8), del  codice  civile,  possono  non
essere applicate alle componenti delle voci riferite a operazioni che
non hanno ancora esaurito i loro effetti in bilancio. 
  3.  L'Organismo  italiano  di  contabilita'  aggiorna  i   principi
contabili nazionali di cui all'articolo 9-bis, comma 1,  lettera  a),
del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n.  38,  sulla  base  delle
disposizioni contenute nel presente decreto. 
  Il presente decreto, munito del Sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Palermo, addi' 18 agosto 2015 
 
                             MATTARELLA 
    

                            Renzi,  Presidente  del   Consiglio   dei
                            ministri

                            Padoan, Ministro  dell'economia  e  delle
                            finanze

                            Gentiloni Silveri, Ministro degli  affari
                            esteri     e      della      cooperazione
                            internazionale

                            Orlando, Ministro della giustizia

                            Guidi, Ministro dello sviluppo economico

    
Visto, il Guardasigilli: Orlando 

Iter parlamentare legge 3/2012

Legge 3/2012 - Composizione delle crisi da sovraindebitamento
L'iter della legge
  • La procedura di composizione delle crisi
  • Il disegno di legge A.C. 5117
  • Le modifiche apportate dal decreto-legge 179/2012
  • Dossier pubblicati
Il Parlamento ha approvato la legge 27 gennaio 2012, n. 3, con la quale ha disciplinato una nuova tipologia di concordato per comporre le crisi di liquidità del singolo debitore, al quale non si possono applicare le ordinarie procedure concorsuali. Su tale disciplina è poi intervenuto il decreto-legge 179 del 2012 che ha modificato alcuni aspetti della procedura e ne ha esteso l'applicazione al sovraindebitamento del consumatore.
L'iter della legge
L’iter legislativo che ha condotto all’approvazione della legge n. 3 del 2012 è iniziato al Senato nel settembre 2008 con l’esame in Commissione giustizia dell’AS 307, presentato dal Senatore Centaro. Approvato da quel ramo del Parlamento nell’aprile 2009, il provvedimento è giunto all’esame della Camera (AC. 2364) dove la Commissione giustizia l’ha approvato in sede legislativa il 26 ottobre 2011, apportando però modificazioni che hanno determinato la necessità di un ulteriore esame al Senato (AS 307-B).
Nelle more della definitiva approvazione del testo, il Governo Monti ha ritenuto di dover accelerare l’introduzione dell’innovativo procedimento per la risoluzione delle crisi da sovraindebitamento, emanando il decreto-legge n. 212 del 2011, il cui testo riproduceva sostanzialmente le disposizioni già approvate dalla Camera.
Il testo originario del decreto-legge 212/2011 aveva un contenuto duplice:
  • nella prima parte (primi due capi) era introdotto un organico complesso di norme finalizzate a porre rimedio alle sempre più diffuse situazioni di sovraindebitamento di soggetti – persone fisiche ed enti collettivi – a cui non sono applicabili le disposizioni vigenti in materia di procedure concorsuali. Ai predetti soggetti viene offerta la possibilità di concordare con i creditori un piano di ristrutturazione dei debiti che determini la finale esdebitazione. In particolare, quanto alla composizione delle crisi da sovraindebitamento, il decreto-legge prevedeva che: il debitore, con l'ausilio di organismi di composizione della crisi (ovvero enti pubblici iscritti in un apposito registro tenuto dal Ministero della giustizia), ed eventualmente ricorrendo anche a garanti, propone ai creditori un piano di ritrutturazione dei debiti; la proposta di accordo è depositata in tribunale, insieme all'elenco di tutti i creditori e all'indicazione analitica delle somme loro dovute, dei beni del debitore, delle dichiarazioni dei redditi, dell'indicazione del nucleo familiare con l'elenco delle spese occorrenti al suo sostentamento. In tribunale deve essere altresì depositata l'attestazione di fattibilità del piano, resa all'organismo di composizione delle crisi; il giudice fissa l'udienza convocando tutti i creditori; l'accordo è approvato con il consenso del 70% dei crediti (50% per il sovraindebitamento del consumatore) e non pregiudica i diritti dei creditori estranei. Il tribunale omologa l'accordo e ne dispone la pubblicazione; l'accordo può esser annullato (ad esempio se il debitore sottrae una parte dell'attivo) o risolto (ad esempio se il debitore non adempie regolarmente agli obblighi assunti);
  • nella seconda parte conteneva disposizioni per l'efficienza della giustizia civile: interventi sulla disciplina della mediazione; ampliamento delle ipotesi in cui è possibile stare in giudizio davanti al giudice di pace senza l'assistenza dell'avvocato, novella di disposizioni sulle impugnazioni civili, proroga dei magistrati onorari e interventi sulla disciplina della revisione dei conti nelle società di capitali.
La consapevolezza dello stato ormai avanzato dell’iter dell’AS 307-B ha indotto il Senato – chiamato ad esaminare il disegno di legge di conversione del decreto-legge in prima lettura – ad anteporre alla conversione l’approvazione del disegno di legge di iniziativa parlamentare. Ed ecco che è stata velocemente approvata e pubblicata nella G.U. del 30 gennaio 2012 la legge n. 3 del 2012, destinata ad entrare in vigore il 29 febbraio 2012.
Con la legge pubblicata, ma non ancora entrata in vigore (a causa di una voluta lunga vacatio legis), la Commissione Giustizia del Senato ed il Governo hanno ritenuto di poter utilizzare l’iter di conversione del decreto-legge per correggere alcuni aspetti della legge 3/2012. Ciò spiega le ampie modifiche che il Senato aveva apportato al testo originario del decreto-legge, giunte all’esame della Camera con l’A.C. 4933.
Il capo I del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 212, nel testo approvato dal Senato, disciplinava il sovraindebitamento del solo consumatore.
Il sovraindebitamento viene definito come la situazione di predurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio liquidabile per farvi fronte, nonché la definitiva incapacità del debitore di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni. Questi può proporre, con l’ausilio di un organismo di composizione della crisi, un piano per la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, che indichi le scadenze e le modalità di pagamento dei creditori. La proposta di piano è depositata presso il tribunale. Ad essa sono allegati l'inventario dei beni del debitore e una relazione particolareggiata dell'apposito organismo di composizione della crisi. Il piano viene omologato dal tribunale, che può nominare un liquidatore, e per tre anni i creditori con causa o titolo anteriori non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali. Ad iniziativa dei medesimi creditori non possono essere disposti sequestri conservativi, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di piano. Durante il periodo di tre anni le prescrizioni rimangono sospese e le decadenze non si verificano. In alternativa al piano, il consumatore, quando versi in una situazione di sovraindebitamento ed abbia già fatto ricorso, nei precedenti 5 anni, alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, può chiedere la liquidazione di tutti suoi beni e dei crediti fondati su prova scritta. Spetta al giudice valutare a dichiarare aperta la procedura di liquidazione e nominare un liquidatore. I creditori presentano quindi domanda di partecipazione alla liquidazione, con cui è congelata per 3 anni ogni azione sul patrimonio del debitore – che è sottoposto a inventario - da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore. Al termine dei due procedimenti si ha l’esdebitazione, che libera il consumatore sovraindebitato dai debiti residui nei confronti dei creditori per titolo e causa anteriore all’apertura della procedura che l’ha interessato. Sono previste sanzioni di carattere penale a carico del consumatore, dei componenti dell’organismo di composizione, del liquidatore nominato dal giudice e del gestore della liquidazione.
Il testo del disegno di legge di conversione trasmesso dal Senato introduceva poi un nuovo Capo I-bis, volto a modificare la legge n. 3 del 2012, con riguardo alle crisi da sovraindebitamento in generale, la cui disciplina veniva adeguata alle innovazioni introdotte con specifico riguardo al consumatore, di cui era riprodotta buona parte dei contenuti. La Commissione giustizia della Camera, chiamata ad esaminare le complesse novelle alla legge sul sovraindebitamento nei tempi ristretti della conversione di un decreto legge ha preferito eliminare dal decreto-legge tutti gli interventi sulla materia (come si evince dal resoconto della Commissione del 7 febbraio 2012), invitando il Governo a provvedere eventualmente presentando un apposito disegno di legge.
Il decreto-legge 212/2011 è stato così convertito dalla legge 10/2012, che ne ha anche modificato il titolo in "Disposizioni urgenti per l'efficienza della giustizia civile". Ciò che residua infatti, dopo il procedimento di conversione, sono solo 5 articoli del decreto-legge (dall’articolo 13 al 17). Il testo approvato interviene solo su alcuni ambiti specifici quali: l’innalzamento del valore soglia, portato da 516,46 a 1.100 euro, entro cui le parti possono stare in giudizio personalmente nelle cause davanti al giudice di pace; la fissazione nelle cause davanti al giudice di pace di un limite per le spese di giudizio, pari al valore della domanda; la disciplina dell’inventario nel procedimento di apertura delle successioni; l’abrogazione della disposizione recata dalla legge di stabilità per il 2012, relativa alle misure straordinarie per la riduzione del contenzioso civile pendente davanti alla Corte di cassazione e alle corti di appello; la proroga al 31 dicembre 2012 di alcuni termini relativi agli incarichi della magistratura onoraria; modifiche alla disciplina dei collegi sindacali nelle società di capitali.
E' dunque entrato in vigore il testo della legge 3/2012, senza modifiche mentre contestualmente il Governo presentava alla Camera il disegno di legge A.C. 5117.
La procedura di composizione delle crisi
La legge n. 3 del 2012 che reca disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento. Come si evince dal titolo, la legge interviene su due fronti: da un lato, modifica la disciplina vigente sull’usura e l’estorsione, al fine di superare i problemi emersi nell'applicazione delle leggi n. 108 del 1996 e n. 44 del 1999 (v. Contrasto dell'usura); dall’altro, in una più generale prospettiva preventiva, introduce una nuova tipologia di concordato per comporre le crisi di liquidità di debitori, ai quali non si applicano le ordinarie procedure concorsuali.
L'istituto della composizione delle crisi da sovraindebitamento nasce per far fronte a “una situazione di perdurante squilibrio economico fra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte" che determina la definitiva incapacità del debitore di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni. La crisi da sovraindebitamento può colpire tanto le famiglie quanto i lavoratori autonomi e gli imprenditori, purchè questi ultimi non siano soggetti alle procedure fallimentari (da ultimo, il DL 179/2012 ha esteso la procedura anche ai consumatori). Si tratta, in sostanza, della mancanza, protratta nel tempo, di risorse economiche per far fronte agli impegni assunti, una situazione analoga a quella che può determinare il fallimento dell'imprenditore commerciale.
Il provvedimento delinea una sorta di procedura concorsuale, modellata sull’istituto del concordato fallimentare, applicabile a soggetti diversi dagli imprenditori commerciali, allo scopo, indicato nella relazione illustrativa, “di evitare inutili collassi economici con la frequente impossibilità di soddisfacimento dei creditori ma, soprattutto, con il ricorso al mercato dell’usura e, quindi, al crimine organizzato”.
Più in dettaglio, la legge contempla lo strumento dell’accordo con i creditori, su proposta del debitore, sulla base di un piano di ristrutturazione dei debiti che assicuri il regolare pagamento dei creditori estranei. Rispetto a questi ultimi, il piano può anche prevedere una moratoria dei pagamenti (con esclusione dei crediti impignorabili) sempre che il piano risulti idoneo ad assicurare il pagamento alla scadenza del nuovo termine e l'esecuzione del piano venga affidata ad un liquidatore nominato dal giudice.
Viene definito il procedimento finalizzato all’omologazione da parte del giudice dell’accordo, che presuppone l’accettazione da parte dei creditori che rappresentino almeno il 70 per cento dei crediti (ora, a seguito del DL 179/2012, il 60 per cento) e prevede il coinvolgimento degli “organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento”.
Questi ultimi, costituiti ad hoc da enti pubblici e iscritti in apposito registro, svolgono in generale attività di assistenza al debitore finalizzate al superamento della crisi di liquidità, di soluzione delle eventuali difficoltà insorte nell’esecuzione dell’accordo e di vigilanza sull’esatto adempimento dello stesso.
Il disegno di legge A.C. 5117
In particolare, il disegno di legge introduce un ulteriore procedimento per la composizione delle crisi da sovraindebitamento del consumatore, definito come il «debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni prevalentemente per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta». Egli potrà - con l'ausilio degli organismi di composizione della crisi - proporre al giudice un piano di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti. L'omologazione del piano da parte del giudice sarà fondata su un giudizio di meritevolezza della condotta del debitore (basato sulla ragionevolezza della prospettiva di adempimento delle obbligazioni) e sulla sua mancanza di colpa nella determinazione del sovraindebitamento. In caso di contestazioni da parte dei creditori, il giudice procederà all'omologazione soltanto se riterrà che il singolo credito possa essere meglio soddisfatto dal piano rispetto a quanto non sarebbe in caso di liquidazione del patrimonio del debitore.
Quanto al procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento del debitore, attualmente disciplinato dalla legge n. 3/2012, il disegno di legge riduce al 60% (in luogo dell'attuale 70%) la soglia prevista per il raggiungimento dell'accordo tra debitore non consumatore e creditori.
Inoltre, il disegno di legge detta una serie di disposizioni comuni ad entrambi i procedimenti incidendo sul contenuto del piano (sia esso prospettato dal debitore in prospettiva di un accordo, sia invece formulato dal consumatore), prevedendo la possibilità di un pagamento anche non integrale dei creditori privilegiati (con l'esclusione di determinati crediti tributari e previdenziali, dei quali è possibile la sola dilazione di pagamento). Per quanto riguarda invece la posizione dei creditori rimasti estranei all'accordo proposto dal debitore, il disegno di legge ritiene che siano sufficientemente tutelati dalla valutazione - dell'organismo di composizione della crisi e poi del tribunale - sulla convenienza dell'accordo di ristrutturazione rispetto alla liquidazione dei beni del debitore.
La proposta del Governo introduce poi la possibilità di una procedura alternativa, di liquidazione di tutti i beni del debitore, anche se consumatore e subordina al verificarsi di determinate condizioni e a uno specifico giudizio del tribunale l'effetto di esdebitazione per i crediti non soddisfatti.
Le modifiche apportate dal decreto-legge 179/2012
L'articolo 18 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese), convertito dalla legge 221/2012, ha riformato il Capo II della legge 3/2012, sulla composizione delle crisi da sovraindebitamento, nel senso già auspicato dal Governo con il disegno di legge A.C. 5117. Le novelle si applicano ai procedimenti instaurati a partire dal trentesimo giorno successivo all’entrata in vigore della legge di conversione (ovvero a partire dal 18 gennaio 2013).
In estrema sintesi, la disposizione introduce un ulteriore procedimento per la composizione delle crisi da sovraindebitamento del consumatore, definito come il «debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta». Egli potrà - con l'ausilio degli organismi di composizione della crisi - proporre al giudice un piano di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti.
L'omologazione del piano da parte del giudice sarà fondata su un giudizio di meritevolezza della condotta del debitore (basato sulla ragionevolezza della prospettiva di adempimento delle obbligazioni) e sulla sua mancanza di colpa nella determinazione del sovraindebitamento. In caso di contestazioni da parte dei creditori, il giudice procederà all'omologazione soltanto se riterrà che il singolo credito possa essere meglio soddisfatto dal piano rispetto a quanto non sarebbe in caso di liquidazione del patrimonio del debitore.
Quanto al procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento del debitore, attualmente disciplinato dalla legge n. 3/2012, il decreto-legge riduce al 60% (in luogo del precedente 70%) la soglia prevista per il raggiungimento dell'accordo tra debitore non consumatore e creditori.
Inoltre, il decreto-legge detta una serie di disposizioni comuni ad entrambi i procedimenti incidendo sul contenuto del piano (sia esso prospettato dal debitore in prospettiva di un accordo, sia invece formulato dal consumatore), prevedendo la possibilità di un pagamento anche non integrale dei creditori privilegiati (con l'esclusione di determinati crediti tributari e previdenziali, dei quali è possibile la sola dilazione di pagamento).
Per quanto riguarda invece la posizione dei creditori rimasti estranei all'accordo proposto dal debitore, il provvedimento ritiene che siano sufficientemente tutelati dalla valutazione - dell'organismo di composizione della crisi e poi del tribunale - sulla convenienza dell'accordo di ristrutturazione rispetto alla liquidazione dei beni del debitore.
L’articolo 18 introduce poi la possibilità di una procedura alternativa, di liquidazione di tutti i beni del debitore, anche se consumatore, e subordina al verificarsi di determinate condizioni e a uno specifico giudizio del tribunale l'effetto di esdebitazione per i crediti non soddisfatti.
Per il quadro normativo vigente in tema di composizione delle crisi da sovraindebitamento si veda DL 179/2012, art. 18 - Le modifiche alla composizione delle crisi da sovraindebitamento.
Dossier pubblicati
  • Biblioteca, Legislazione straniera, LinkA. C. 2364: Composizione delle crisi da sovraindebitamento in Francia e Germania, Nota informativa sintetica n. 7, 22 aprile 2009

18/01/17

Art. 12 bis Omologazione del piano del consumatore legge 3/2012

Art. 12-bis
Procedimento di omologazione del piano del consumatore


1. Il giudice, se la proposta soddisfa i requisiti previsti dagli articoli 7, 8 e 9 e verificata l’assenza di atti in frode ai creditori, fissa immediatamente con decreto l’udienza, disponendo, a cura dell’organismo di composizione della crisi, la comunicazione, almeno trenta giorni prima, a tutti i creditori della proposta e del decreto. Tra il giorno del deposito della documentazione di cui all’articolo 9 e l’udienza non devono decorrere piu’ di sessanta giorni.
2. Quando, nelle more della convocazione dei creditori, la prosecuzione di specifici procedimenti di esecuzione forzata potrebbe pregiudicare la fattibilita’ del piano, il giudice, con lo stesso
decreto, puo’ disporre la sospensione degli stessi sino al momento in
cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo.
3. Verificata la fattibilita’ del piano e l’idoneita’ dello stesso ad assicurare il pagamento dei crediti impignorabili, nonche’ dei crediti di cui all’articolo 7, comma 1, terzo periodo, e risolta ogni altra contestazione anche in ordine all’effettivo ammontare dei crediti, il giudice, quando esclude che il consumatore ha assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che ha colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacita’ patrimoniali, omologa il piano, disponendo per il relativo provvedimento una forma idonea di pubblicita’. Quando il piano prevede la cessione o l’affidamento a terzi di beni immobili o di
beni mobili registrati, il decreto deve essere trascritto, a cura dell’organismo di composizione della crisi. Con l’ordinanza di diniego il giudice dichiara l’inefficacia del provvedimento di sospensione di cui al comma 2, ove adottato.
4. Quando uno dei creditori o qualunque altro interessato contesta
la convenienza del piano, il giudice lo omologa se ritiene che il credito possa essere soddisfatto dall’esecuzione del piano in misura non inferiore all’alternativa liquidatoria disciplinata dalla sezione seconda del presente capo.
5. Si applica l’articolo 12, comma 2, terzo e quarto periodo.
6. L’omologazione deve intervenire nel termine di sei mesi dalla presentazione della proposta.
7. Il decreto di cui al comma 3 deve intendersi equiparato all’atto
di pignoramento.

autotutela quando è possibile

Sempre è possibile proporre un'istanza in autotutela chiedere all'ufficio di annullare un proprio atto in quanto illegittimo ed infondato. Non ci sono infatti limiti temporali al suo esercizio potendo avvenire anche dopo che l'atto è diventato definitivo o in contenzioso pendente e successivamente al giudicato esterno.

SENTENZA PER I COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI

la cassazione ha detto che l'amministratore unico di una srl deve essere equiparato all'imprenditore individuale, per il quale non è deducibile la relativa remunerazione.
La dottrina non ritiene al contrario applicabile tale interpretazione considerandola un errore di percorso della cassazione poiché in disacordo con quanto detto da AdE risoluzione del 31/12/2012 n. 113

Agenzia delle Entrate e prescrizione dei crediti

Agenzia delle Entrate e prescrizione dei crediti: cos'è, come funziona e cosa fare Cos'è la prescrizione? La prescrizione è un istit...