22/02/19

Scostamento dei costi diretti variabili

Scostamento dei costi diretti variabili

[1] (Qstd x Pstd) - (Qeff x Peff) (scostamento globale)
[2] (Pstd - Peff) x Qeff (scostamento di prezzo)
[3] ( Pstd - Peff) x Qeff (scostamento di prezzo)

Qstd = consumo standard di quantità a livello effettivo;
Pstd  = Prezzo standard;
Qeff = consumo di quantità a livello effettivo;
Peff = prezzo effettivo unitario

Per far capire lo scostamento di prezzo che riguarda tutti i fattori produttivi utilizzati, mette in guardia sugli eventuali maggiori costi rispetto al preventivo a causa della variazione di prezzo unitario del fattore considerato rispetto al suo prezzo standard di budget.
 
Il termine maggiore o minore rendimento fisico, che può dipendere da molti elementi come ad es. cicli di produzione, condizioni produttive, metodo di lavorazione, ecc.
 
Nella speranza possa risultare utile potete chiedermi ulteriori dettagli in merito a quanto sopra.

25/01/19

Fatture elettroniche e obolo

Che per redigere una fattura elettronica, commercialisti e consulenti potessero giustamente chiedere un compenso professionale ai loro clienti è alquanto logico e naturale, ma che per l’emissione delle e-fatture anche esercenti al minuto e benzinai pretendessero un obolo è palesemente illegittimo. Questo addebito forfetario sul cliente è effettuato in violazione di legge: il decreto IVA prevede espressamente che le spese di emissione della fattura non possano essere addebitate a qualsiasi titolo. In questi giorni il problema è stato, invece, segnalato da parte di molti clienti di distributori di carburante e, meno frequentemente, anche nel settore del commercio al minuto e della ristorazione, attività per le quali l’emissione della fattura non è obbligatoria, salvo specifica richiesta da parte del cliente.
In diverse zone del Paese, da qualche settimana si assiste spesso all’esposizione di cartelli riportanti la seguente avvertenza: “Si informa la gentile clientela che, a fronte della richiesta di emissione della fattura elettronica, verrà applicata una maggiorazione di X euro a titolo di rimborso spese”.
Forse, con simili dazebao molti imprenditori hanno deciso di esplicitare tutta la loro insofferenza per l’indesiderato aggravio burocratico e, in ogni caso, non intendono sostenere alcun costo per l’emissione della e-fattura, ma tale addebito forfetario sul cliente è effettuato in violazione di legge, in quanto il D.P.R. n. 633/1972 prevede espressamente all’art. 21 che le spese di emissione della fattura non possano essere addebitate a qualsiasi titolo.
Con tale modo di operare, quindi, si va ad imporre un balzello vietato dalla legge e a nulla può valere conferire a questo comportamento una dignità di bandiera di resistenza nei confronti di un adempimento vissuto come ingiustamente oppressivo, perché una rivalsa impropria su chi chiede il rilascio del documento digitale non è una silenziosa protesta civile, ma un modo illegale e arbitrario di gravare altri contribuenti dei propri oneri.
 
By: Ipsoa

23/01/19

Codice tributo per la formazione del personale

L’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F 24, del credito d’imposta per le spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal Piano Nazionale Industria 4.0.
Il credito d’imposta per le spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal Piano Nazionale Industria 4.0:
- è riconosciuto in relazione alle spese sostenute nei due periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2017;
- è utilizzabile esclusivamente in compensazione, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui tali spese sono state sostenute, presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate nei limiti dell’importo massimo spettante a ciascun beneficiario, pena lo scarto dell’operazione di versamento
Per consentire l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta tramite il modello F 24, la risoluzione n. 6/E/2019 dell’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo:
- 6897 - credito d'imposta per le spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal Piano Nazionale Industria 4.0 - art. 1, commi da 46 a 56, della legge n. 205/2017 e art. 1, commi da 78 a 81, della legge n. 145/2018.

08/12/18

Le agevolazioni per le start up

https://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/filemanager/active/01306/2018_11_30_Le_agevolazioni_per_le_start-up_innovative__ZFU__ZES_e_reti_d_impresa_.pdf?fid=1306

Comitato creditori 1° comma art. 40

Ringrazio anticipatamente della risposta.
Il comitato dei creditori è costituito da A,B e C.
Dopo la nomina il credito di A viene ceduto interamente, si chiede se A (anche presidente del comitato) resta in carica, non essendo più titolare di alcun credito nei confronti del fallimento.
grazie
                                    risposta                                                              
Il soggetto A rimane come componente del comitato dei creditori fin quando non viene sostituito. La nomina dei membri del CdC è infatti soggettiva e personale, nel senso che i componenti di tale organo vanno scelti tra i creditori, ma poi la nomina investe il titolare del credito, tant'è che l'ultima parte del primo comma dell'art. 40 prevede che la composizione del comitato può essere modificata dal giudice delegato in relazione alle variazioni dello stato passivo o per altro giustificato motivo. Questa disposizione trova la sua ragione proprio nella necessità di adeguare la composizione del comitato alle reali esigenze della procedura nel corso della sua vita, sicchè se un componente del comitato è stato soddisfatto con un riparto parziale o, come nel suo caso, ha ceduto il credito, non ha più la qualità di creditore in base alla quale era stato nominato, né interesse alle vicende del fallimento, e, pertanto, la legge consente che possa essere sostituito; ma fin quando non è sostituito o revocato, rimane.
Zucchetti SG srl

24/11/18

RISOLUZIONE 82/E DEL 14.11.2018

Con la risoluzione 82/E del 14.11.2018 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che è possibile rettificare un modello IVA TR per modificare elementi che non incidono sulla destinazione e/o sull’ammontare del credito infrannuale, entro il termine di scadenza della dichiarazione IVA annuale, ossia 30.04 di ogni anno, sempreché l'eccedenza IVA non sia già stata rimborsata ovvero compensata.
Il caso riguarda l’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili che ha chiesto all’Agenzia delle Entrate un parere in merito alla possibilità di integrare un modello IVA TR presentato, per modificare i dati esposti nel quadro  TD.
L’Agenzia delle Entrate ricorda che:
  • il modello IVA TR viene utilizzato dai contribuenti, in presenza di determinate condizioni, per ottenere il rimborso del credito IVA relativo a periodi inferiori all’anno (c.d. infrannuale) oppure la compensazione del credito IVA. Il modello va presentato telematicamente entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento, utilizzando il modello approvato dall’Agenzia delle Entrate, disponibile sul suo sito internet;
  • con la risoluzione n. 99/E/2014 è stata prevista la possibilità di integrare/rettificare il modello IVA TR tramite l’invio di un modello integrativo, per cambiare la destinazione del credito IVA infrannuale da compensazione a rimborso o viceversa, entro la data in cui viene “effettivamente” trasmessa la dichiarazione IVA annuale;
  • con la circolare 35/E/2015 è stato ribadito il concetto esposto con la risoluzione 99/E/2014, ossia che il mutamento di destinazione può avvenire solo ed esclusivamente entro la data effettiva di presentazione della dichiarazione IVA annuale, e a condizione che non sia già stato disposto il rimborso o compensato il credito. Nella circolare, inoltre, è stato chiarito che entro gli stessi termini è possibile correggere anche le indicazioni rese con riguardo:
    • al presupposto per ottenere il rimborso;
    • alla richiesta di esonero dalla presentazione della garanzia;
    • alla sussistenza dei requisiti per accedere all’erogazione prioritaria, non eseguite o eseguite non correttamente all’interno del quadro TD tempestivamente presentato.
Fatte tali premesse l’Agenzia ritiene pertanto che:
  • si possa presentare un modello IVA TR rettificativo entro i termini di presentazione della dichiarazione IVA annuale, al fine di integrare/modificare elementi (quali, ad esempio, la richiesta di esonero dalla produzione della garanzia fideiussoria, l’apposizione del visto di conformità, l’attestazione dei requisiti contributivi e patrimoniali) che non incidono sulla destinazione e/o ammontare del credito infrannuale, sempreché l’eccedenza IVA non sia già stata rimborsata ovvero compensata;
  • non è necessario presentare una dichiarazione annuale IVA “sostitutiva nei termini”, considerato che gli elementi modificati non hanno incidenza sul contenuto della dichiarazione annuale;
  • l’integrazione/correzione degli elementi sopra esposti non costituisce errore soggetto a sanzione (salvo che - con riferimento al visto di conformità - si sia proceduto a utilizzare in compensazione il credito infrannuale in presenza di un modello TR IVA carente del visto).

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