12/03/19

Dlgs 14/2019 art. 358 requisiti per la nomina incarichi (legge crisi d'impresa)

Art. 358 Dlgs 14/2019

Requisiti per la nomina agli incarichi nelle procedure

1. Possono essere chiamati a svolgere le funzioni di curatore,

commissario giudiziale e liquidatore, nelle procedure

di cui al codice della crisi e dell’insolvenza:

a) gli iscritti agli albi degli avvocati, dei dottori commercialisti

e degli esperti contabili e dei consulenti del lavoro;

b) gli studi professionali associati o società tra professionisti,

sempre che i soci delle stesse siano in possesso

dei requisiti professionali di cui alla lettera a) , e, in tal

caso, all’atto dell’accettazione dell’incarico, deve essere

designata la persona fisica responsabile della procedura;

c) coloro che abbiano svolto funzioni di amministrazione,

direzione e controllo in società di capitali o società

cooperative, dando prova di adeguate capacità imprenditoriali

e purché non sia intervenuta nei loro confronti

dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione

giudiziale.

2. Non possono essere nominati curatore, commissario

giudiziale o liquidatore, il coniuge, la parte di un’unione

civile tra persone dello stesso sesso, il convivente di fatto,

i parenti e gli affini entro il quarto grado del debitore, i

creditori di questo e chi ha concorso al dissesto dell’impresa,

nonché chiunque si trovi in conflitto di interessi

con la procedurasono nominati dall’autorità giudiziaria tenuto conto:

a) delle risultanze dei rapporti riepilogativi di cui

all’articolo 16 -bis , commi 9 -quater , 9 -quinquies e 9 -septies

, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito,

con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228;

b) degli incarichi in corso, in relazione alla necessità

di assicurare l’espletamento diretto, personale e tempestivo

delle funzioni;

c) delle esigenze di trasparenza e di turnazione

nell’assegnazione degli incarichi, valutata la esperienza

richiesta dalla natura e dall’oggetto dello specifico

incarico;

d) con riferimento agli iscritti agli albi dei consulenti

del lavoro, dell’esistenza di rapporti di lavoro subordinato

in atto al momento dell’apertura della liquidazione giudiziale,

del deposito del decreto di ammissione al concordato

preventivo o al momento della sua omologazione.

22/02/19

Scostamento dei costi diretti variabili

Scostamento dei costi diretti variabili

[1] (Qstd x Pstd) - (Qeff x Peff) (scostamento globale)
[2] (Pstd - Peff) x Qeff (scostamento di prezzo)
[3] ( Pstd - Peff) x Qeff (scostamento di prezzo)

Qstd = consumo standard di quantità a livello effettivo;
Pstd  = Prezzo standard;
Qeff = consumo di quantità a livello effettivo;
Peff = prezzo effettivo unitario

Per far capire lo scostamento di prezzo che riguarda tutti i fattori produttivi utilizzati, mette in guardia sugli eventuali maggiori costi rispetto al preventivo a causa della variazione di prezzo unitario del fattore considerato rispetto al suo prezzo standard di budget.
 
Il termine maggiore o minore rendimento fisico, che può dipendere da molti elementi come ad es. cicli di produzione, condizioni produttive, metodo di lavorazione, ecc.
 
Nella speranza possa risultare utile potete chiedermi ulteriori dettagli in merito a quanto sopra.

25/01/19

Fatture elettroniche e obolo

Che per redigere una fattura elettronica, commercialisti e consulenti potessero giustamente chiedere un compenso professionale ai loro clienti è alquanto logico e naturale, ma che per l’emissione delle e-fatture anche esercenti al minuto e benzinai pretendessero un obolo è palesemente illegittimo. Questo addebito forfetario sul cliente è effettuato in violazione di legge: il decreto IVA prevede espressamente che le spese di emissione della fattura non possano essere addebitate a qualsiasi titolo. In questi giorni il problema è stato, invece, segnalato da parte di molti clienti di distributori di carburante e, meno frequentemente, anche nel settore del commercio al minuto e della ristorazione, attività per le quali l’emissione della fattura non è obbligatoria, salvo specifica richiesta da parte del cliente.
In diverse zone del Paese, da qualche settimana si assiste spesso all’esposizione di cartelli riportanti la seguente avvertenza: “Si informa la gentile clientela che, a fronte della richiesta di emissione della fattura elettronica, verrà applicata una maggiorazione di X euro a titolo di rimborso spese”.
Forse, con simili dazebao molti imprenditori hanno deciso di esplicitare tutta la loro insofferenza per l’indesiderato aggravio burocratico e, in ogni caso, non intendono sostenere alcun costo per l’emissione della e-fattura, ma tale addebito forfetario sul cliente è effettuato in violazione di legge, in quanto il D.P.R. n. 633/1972 prevede espressamente all’art. 21 che le spese di emissione della fattura non possano essere addebitate a qualsiasi titolo.
Con tale modo di operare, quindi, si va ad imporre un balzello vietato dalla legge e a nulla può valere conferire a questo comportamento una dignità di bandiera di resistenza nei confronti di un adempimento vissuto come ingiustamente oppressivo, perché una rivalsa impropria su chi chiede il rilascio del documento digitale non è una silenziosa protesta civile, ma un modo illegale e arbitrario di gravare altri contribuenti dei propri oneri.
 
By: Ipsoa

23/01/19

Codice tributo per la formazione del personale

L’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F 24, del credito d’imposta per le spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal Piano Nazionale Industria 4.0.
Il credito d’imposta per le spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal Piano Nazionale Industria 4.0:
- è riconosciuto in relazione alle spese sostenute nei due periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2017;
- è utilizzabile esclusivamente in compensazione, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui tali spese sono state sostenute, presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate nei limiti dell’importo massimo spettante a ciascun beneficiario, pena lo scarto dell’operazione di versamento
Per consentire l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta tramite il modello F 24, la risoluzione n. 6/E/2019 dell’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo:
- 6897 - credito d'imposta per le spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal Piano Nazionale Industria 4.0 - art. 1, commi da 46 a 56, della legge n. 205/2017 e art. 1, commi da 78 a 81, della legge n. 145/2018.

08/12/18

Le agevolazioni per le start up

https://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/filemanager/active/01306/2018_11_30_Le_agevolazioni_per_le_start-up_innovative__ZFU__ZES_e_reti_d_impresa_.pdf?fid=1306

Comitato creditori 1° comma art. 40

Ringrazio anticipatamente della risposta.
Il comitato dei creditori è costituito da A,B e C.
Dopo la nomina il credito di A viene ceduto interamente, si chiede se A (anche presidente del comitato) resta in carica, non essendo più titolare di alcun credito nei confronti del fallimento.
grazie
                                    risposta                                                              
Il soggetto A rimane come componente del comitato dei creditori fin quando non viene sostituito. La nomina dei membri del CdC è infatti soggettiva e personale, nel senso che i componenti di tale organo vanno scelti tra i creditori, ma poi la nomina investe il titolare del credito, tant'è che l'ultima parte del primo comma dell'art. 40 prevede che la composizione del comitato può essere modificata dal giudice delegato in relazione alle variazioni dello stato passivo o per altro giustificato motivo. Questa disposizione trova la sua ragione proprio nella necessità di adeguare la composizione del comitato alle reali esigenze della procedura nel corso della sua vita, sicchè se un componente del comitato è stato soddisfatto con un riparto parziale o, come nel suo caso, ha ceduto il credito, non ha più la qualità di creditore in base alla quale era stato nominato, né interesse alle vicende del fallimento, e, pertanto, la legge consente che possa essere sostituito; ma fin quando non è sostituito o revocato, rimane.
Zucchetti SG srl

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