05/04/20

ANATOCISMO E PRODUZIONE INTERESSI


L’anatocismo è contemplato dall’art. 1283 c.c. secondo cui gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, purché siano interessi dovuti da almeno sei mesi. Pertanto, il giudice potrà condannare al pagamento degli interessi su interessi nel caso in cui venga provato che, alla data della domanda giudiziale, erano già scaduti gli interessi principali.

L’art. 1283 c.c. è sintomatico dello sfavore con cui il legislatore ha valutato la pratica di capitalizzare gli interessi, così come sono contemplate altre restrizioni per interessi superiori a quelli legali. Tuttavia, le banche hanno continuato ad applicare la capitalizzazione trimestrale degli interessi, supportata da varie pronunce giurisprudenziali. A tal riguardo, occorre citare l’art. 25 del D. Lgs. n. 342/1999, co. 2, che ha aggiunto un nuovo comma all'art. 120 del D. Lgs. n. 385/1993 (Testo Unico Bancario), prevedendo la possibilità di stabilire i criteri di calcolo, purché periodico, degli interessi sugli interessi, maturati nell'esercizio dell'attività bancaria. Con una norma transitoria, inserita nel decreto n. 342/1999 il legislatore aveva contemplato una sanatoria per i contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della nuova disciplina, salvandone le clausole di capitalizzazione trimestrale.

Tuttavia, la Corte Costituzionale con sentenza del 17 ottobre 2000, n. 425, ha dichiarato illegittima la suddetta norma transitoria, per violazione dell'articolo 77 della Costituzione.

Rilevante è inoltre la sentenza del 4 novembre 2004, n. 21095, delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, nella quale si afferma l'illegittimità, anche per il passato, degli addebiti per anatocismo, in quanto le clausole anatocistiche degli interessi precedenti al 1999, non rispondono ai principi dell'ordinamento giuridico normativo, ma attengono ad un uso prettamente negoziale. Pertanto, le suddette previsioni di calcolo si pongono in palese contrasto con l’art. 1283 c.c.

 
Leggi l'art. 1283
Codice civile commentato

Anatocismo
2. Applicabilità
L’art. 1283 c.c. è una norma di carattere eccezionale ed è applicabile perciò ai soli debiti di valuta (o pecuniari), e non è estensibile a quelli di valore. Per tale ragione non è estendibile al caso in cui gli interessi vengano riconosciuti a partire dalla data del fatto illecito sulle somme liquidate a titolo di risarcimento danno. Inoltre, l’art. 1283 c.c. non viene applicato in materia tributaria, ove sussistono disposizioni speciali che regolano gli effetti della mora debendi.

La disciplina dell’anatocismo si applica invece alla clausola penale, un patto con cui le parti stabiliscono, in caso di ritardo nell’adempimento, se siano dovuti o meno interessi, e ne prevedono la misura. Altro aspetto rilevante è l’applicazione dell’anatocismo agli interessi relativi ai crediti da lavoro, nonché a tutte le obbligazioni aventi ad oggetto il pagamento di una somma di denaro sulla quale spettino interessi di vario tipo.

3. Domanda giudiziale
L’art. 1283 c.c. prevede che gli interessi di un credito certo ma non liquido diventano esigibili solo in seguito ad una domanda giudiziale, e solo da tale data saranno suscettibili di produrre interessi anatocistici.

La domanda finalizzata al conseguimento del pagamento degli interessi anatocistici di cui all’art. 1283 c.c. è autonoma e distinta rispetto a quella volta al riconoscimento degli interessi principali, per cui deve essere finalizzata ad ottenere specificamente gli interessi stessi.

In particolare, tale domanda è nuova rispetto a quella eventualmente proposta per il riconoscimento degli interessi principali scaduti e della rivalutazione monetaria, per cui non potrà essere per la prima volta proposta in sede di rinvio o di appello.

02/04/20

Cassazione civile, sez. I, sentenza 30/10/2018 n° 27704_Indebito bancario: la prescrizione decorre se i pagamenti sono solutori

Conto corrente e prescrizione dell’azione di ripetizione dell’indebito corrisposto alla banca: scatta se i pagamenti del correntista hanno carattere solutorio.

Il termine prescrizionale decennale del diritto del cliente ad ottenere, dall’istituto di credito, la ripetizione dell’indebito, scatta se i pagamenti effettuati dal correntista, hanno carattere solutorio; grava su quest’ultimo l’onere di dimostrare il carattere ripristinatorio dei suddetti versamenti.

La Cassazione ha condiviso le argomentazioni della sentenza impugnata, in particolare, laddove, esaminando il caso in esame, la Corte territoriale ha ritenuto la prescrizione decorrente non dalla chiusura del conto, ma dai singoli versamenti, in assenza di un'apertura di credito.

In effetti, i giudici di merito, uniformandosi all’ indirizzo della giurisprudenza di legittimità, secondo la quale, le rimesse sul conto corrente dell'imprenditore sono "di ripristino" quando il conto al momento della rimessa, risulti "scoperto"; pertanto, occorre fare riferimento al criterio del "saldo disponibile" del conto per accertare se una rimessa del correntista sia destinata al pagamento di un proprio debito verso la banca ed abbia quindi funzione rimesse solutorie, o sia finalizzata solo a ripristinare la provvista sul conto.

Orbene, la Suprema Corte ha chiarito che, per accertare la decorrenza del termine prescrizionale dell'azione di ripetizione, occorre verificare se, in pendenza di un contratto di apertura di credito e prima della chiusura del conto, il correntista abbia effettuato dei versamenti, atteso che la decorrenza della prescrizione dalla data del pagamento è condizionata al carattere solutorio, e non meramente di ripristino, dei versamenti.

Inoltre, se i versamenti sono stati eseguiti su un conto in passivo cui non accede alcuna apertura di credito a favore del correntista, o quando i versamenti siano destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell'accreditamento, allora si dovrà ritenere che quei versamenti integrino la nozione di "pagamento"; il contrario, quando i versamenti in conto, non avendo il passivo superato il limite dell'affidamento concesso al cliente, consistano in meri atti ripristinatori della provvista, pur sempre nella disponibilità del cliente.

In relazione all'onere della prova, la Cassazione ha rilevato che grava sul cliente, che agisce ex art. 2033 c.c., per la ripetizione dell'indebito corrisposto alla banca nel corso del rapporto di conto corrente, l’ onere di provare i fatti costitutivi della sua pretesa.

Se, d’altra parte, l’istituto di credito eccepisce la prescrizione del diritto alla ripetizione dell'indebito per decorso del termine decennale dalle annotazioni passive in conto, quale fatto estintivo, spetta al cliente dimostrare l’esistenza del fatto modificativo, consistente nell'esistenza di un contratto di apertura di credito, che qualifichi quei versamenti come mero ripristino della disponibilità accordata, collegando l'inizio del decorso della prescrizione alla chiusura del conto.

In conclusione, la decorrenza della prescrizione dalla data del pagamento è condizionata al carattere solutorio dei versamenti, e non ripristinatorio, essa sussiste sempre in mancanza di un'apertura di credito; pertanto, eccepita dalla banca la prescrizione del diritto alla ripetizione dell'indebito per decorso del termine decennale dal pagamento, il cliente deve provare l'esistenza di un contratto di apertura di credito, che qualifichi quel pagamento come mero ripristino della disponibilità accordata.

Per tali motivi, la Cassazione ha ritenuto infondata la censura proposta in diritto ed ha rigettato il ricorso.


Sentenza Cassazione Civ., sez. I, sentenza 30/10/18 n. 27704





12/03/19

Dlgs 14/2019 art. 358 requisiti per la nomina incarichi (legge crisi d'impresa)

Art. 358 Dlgs 14/2019

Requisiti per la nomina agli incarichi nelle procedure

1. Possono essere chiamati a svolgere le funzioni di curatore,

commissario giudiziale e liquidatore, nelle procedure

di cui al codice della crisi e dell’insolvenza:

a) gli iscritti agli albi degli avvocati, dei dottori commercialisti

e degli esperti contabili e dei consulenti del lavoro;

b) gli studi professionali associati o società tra professionisti,

sempre che i soci delle stesse siano in possesso

dei requisiti professionali di cui alla lettera a) , e, in tal

caso, all’atto dell’accettazione dell’incarico, deve essere

designata la persona fisica responsabile della procedura;

c) coloro che abbiano svolto funzioni di amministrazione,

direzione e controllo in società di capitali o società

cooperative, dando prova di adeguate capacità imprenditoriali

e purché non sia intervenuta nei loro confronti

dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione

giudiziale.

2. Non possono essere nominati curatore, commissario

giudiziale o liquidatore, il coniuge, la parte di un’unione

civile tra persone dello stesso sesso, il convivente di fatto,

i parenti e gli affini entro il quarto grado del debitore, i

creditori di questo e chi ha concorso al dissesto dell’impresa,

nonché chiunque si trovi in conflitto di interessi

con la procedurasono nominati dall’autorità giudiziaria tenuto conto:

a) delle risultanze dei rapporti riepilogativi di cui

all’articolo 16 -bis , commi 9 -quater , 9 -quinquies e 9 -septies

, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito,

con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228;

b) degli incarichi in corso, in relazione alla necessità

di assicurare l’espletamento diretto, personale e tempestivo

delle funzioni;

c) delle esigenze di trasparenza e di turnazione

nell’assegnazione degli incarichi, valutata la esperienza

richiesta dalla natura e dall’oggetto dello specifico

incarico;

d) con riferimento agli iscritti agli albi dei consulenti

del lavoro, dell’esistenza di rapporti di lavoro subordinato

in atto al momento dell’apertura della liquidazione giudiziale,

del deposito del decreto di ammissione al concordato

preventivo o al momento della sua omologazione.

22/02/19

Scostamento dei costi diretti variabili

Scostamento dei costi diretti variabili

[1] (Qstd x Pstd) - (Qeff x Peff) (scostamento globale)
[2] (Pstd - Peff) x Qeff (scostamento di prezzo)
[3] ( Pstd - Peff) x Qeff (scostamento di prezzo)

Qstd = consumo standard di quantità a livello effettivo;
Pstd  = Prezzo standard;
Qeff = consumo di quantità a livello effettivo;
Peff = prezzo effettivo unitario

Per far capire lo scostamento di prezzo che riguarda tutti i fattori produttivi utilizzati, mette in guardia sugli eventuali maggiori costi rispetto al preventivo a causa della variazione di prezzo unitario del fattore considerato rispetto al suo prezzo standard di budget.
 
Il termine maggiore o minore rendimento fisico, che può dipendere da molti elementi come ad es. cicli di produzione, condizioni produttive, metodo di lavorazione, ecc.
 
Nella speranza possa risultare utile potete chiedermi ulteriori dettagli in merito a quanto sopra.

25/01/19

Fatture elettroniche e obolo

Che per redigere una fattura elettronica, commercialisti e consulenti potessero giustamente chiedere un compenso professionale ai loro clienti è alquanto logico e naturale, ma che per l’emissione delle e-fatture anche esercenti al minuto e benzinai pretendessero un obolo è palesemente illegittimo. Questo addebito forfetario sul cliente è effettuato in violazione di legge: il decreto IVA prevede espressamente che le spese di emissione della fattura non possano essere addebitate a qualsiasi titolo. In questi giorni il problema è stato, invece, segnalato da parte di molti clienti di distributori di carburante e, meno frequentemente, anche nel settore del commercio al minuto e della ristorazione, attività per le quali l’emissione della fattura non è obbligatoria, salvo specifica richiesta da parte del cliente.
In diverse zone del Paese, da qualche settimana si assiste spesso all’esposizione di cartelli riportanti la seguente avvertenza: “Si informa la gentile clientela che, a fronte della richiesta di emissione della fattura elettronica, verrà applicata una maggiorazione di X euro a titolo di rimborso spese”.
Forse, con simili dazebao molti imprenditori hanno deciso di esplicitare tutta la loro insofferenza per l’indesiderato aggravio burocratico e, in ogni caso, non intendono sostenere alcun costo per l’emissione della e-fattura, ma tale addebito forfetario sul cliente è effettuato in violazione di legge, in quanto il D.P.R. n. 633/1972 prevede espressamente all’art. 21 che le spese di emissione della fattura non possano essere addebitate a qualsiasi titolo.
Con tale modo di operare, quindi, si va ad imporre un balzello vietato dalla legge e a nulla può valere conferire a questo comportamento una dignità di bandiera di resistenza nei confronti di un adempimento vissuto come ingiustamente oppressivo, perché una rivalsa impropria su chi chiede il rilascio del documento digitale non è una silenziosa protesta civile, ma un modo illegale e arbitrario di gravare altri contribuenti dei propri oneri.
 
By: Ipsoa

23/01/19

Codice tributo per la formazione del personale

L’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F 24, del credito d’imposta per le spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal Piano Nazionale Industria 4.0.
Il credito d’imposta per le spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal Piano Nazionale Industria 4.0:
- è riconosciuto in relazione alle spese sostenute nei due periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2017;
- è utilizzabile esclusivamente in compensazione, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui tali spese sono state sostenute, presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate nei limiti dell’importo massimo spettante a ciascun beneficiario, pena lo scarto dell’operazione di versamento
Per consentire l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta tramite il modello F 24, la risoluzione n. 6/E/2019 dell’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo:
- 6897 - credito d'imposta per le spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal Piano Nazionale Industria 4.0 - art. 1, commi da 46 a 56, della legge n. 205/2017 e art. 1, commi da 78 a 81, della legge n. 145/2018.

Agenzia delle Entrate e prescrizione dei crediti

Agenzia delle Entrate e prescrizione dei crediti: cos'è, come funziona e cosa fare Cos'è la prescrizione? La prescrizione è un istit...