L’anatocismo è contemplato dall’art. 1283 c.c. secondo cui
gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda
giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, purché
siano interessi dovuti da almeno sei mesi. Pertanto, il giudice potrà
condannare al pagamento degli interessi su interessi nel caso in cui venga
provato che, alla data della domanda giudiziale, erano già scaduti gli
interessi principali.
L’art. 1283 c.c. è sintomatico dello sfavore con cui il
legislatore ha valutato la pratica di capitalizzare gli interessi, così come
sono contemplate altre restrizioni per interessi superiori a quelli legali.
Tuttavia, le banche hanno continuato ad applicare la capitalizzazione
trimestrale degli interessi, supportata da varie pronunce giurisprudenziali. A
tal riguardo, occorre citare l’art. 25 del D. Lgs. n. 342/1999, co. 2, che ha
aggiunto un nuovo comma all'art. 120 del D. Lgs. n. 385/1993 (Testo Unico Bancario),
prevedendo la possibilità di stabilire i criteri di calcolo, purché periodico,
degli interessi sugli interessi, maturati nell'esercizio dell'attività
bancaria. Con una norma transitoria, inserita nel decreto n. 342/1999 il
legislatore aveva contemplato una sanatoria per i contratti conclusi prima
dell'entrata in vigore della nuova disciplina, salvandone le clausole di
capitalizzazione trimestrale.
Tuttavia, la Corte Costituzionale con sentenza del 17
ottobre 2000, n. 425, ha dichiarato illegittima la suddetta norma transitoria,
per violazione dell'articolo 77 della Costituzione.
Rilevante è inoltre la sentenza del 4 novembre 2004, n.
21095, delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, nella quale si afferma
l'illegittimità, anche per il passato, degli addebiti per anatocismo, in quanto
le clausole anatocistiche degli interessi precedenti al 1999, non rispondono ai
principi dell'ordinamento giuridico normativo, ma attengono ad un uso
prettamente negoziale. Pertanto, le suddette previsioni di calcolo si pongono
in palese contrasto con l’art. 1283 c.c.
Leggi l'art. 1283
Codice civile commentato
Anatocismo
2. Applicabilità
L’art. 1283 c.c. è una norma di carattere eccezionale ed è
applicabile perciò ai soli debiti di valuta (o pecuniari), e non è estensibile
a quelli di valore. Per tale ragione non è estendibile al caso in cui gli
interessi vengano riconosciuti a partire dalla data del fatto illecito sulle
somme liquidate a titolo di risarcimento danno. Inoltre, l’art. 1283 c.c. non
viene applicato in materia tributaria, ove sussistono disposizioni speciali che
regolano gli effetti della mora debendi.
La disciplina dell’anatocismo si applica invece alla
clausola penale, un patto con cui le parti stabiliscono, in caso di ritardo
nell’adempimento, se siano dovuti o meno interessi, e ne prevedono la misura.
Altro aspetto rilevante è l’applicazione dell’anatocismo agli interessi
relativi ai crediti da lavoro, nonché a tutte le obbligazioni aventi ad oggetto
il pagamento di una somma di denaro sulla quale spettino interessi di vario
tipo.
3. Domanda giudiziale
L’art. 1283 c.c. prevede che gli interessi di un credito
certo ma non liquido diventano esigibili solo in seguito ad una domanda
giudiziale, e solo da tale data saranno suscettibili di produrre interessi
anatocistici.
La domanda finalizzata al conseguimento del pagamento degli
interessi anatocistici di cui all’art. 1283 c.c. è autonoma e distinta rispetto
a quella volta al riconoscimento degli interessi principali, per cui deve
essere finalizzata ad ottenere specificamente gli interessi stessi.
In particolare, tale domanda è nuova rispetto a quella
eventualmente proposta per il riconoscimento degli interessi principali scaduti
e della rivalutazione monetaria, per cui non potrà essere per la prima volta
proposta in sede di rinvio o di appello.