10/03/21

Il credito d'imposta sulle locazioni e i comuni in stato di emergenza

 

Il credito d'imposta sulle locazioni e i comuni in stato di emergenza

Il presente documento esamina la disciplina prevista dall'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. Decreto "Rilancio") avente ad oggetto il "Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda", con specifico riferimento alla normativa prevista a favore dei contribuenti aventi il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti da eventi calamitosi (sismi, alluvioni o altri eventi naturali avversi) al momento della dichiarazione dello stato di emergenza per la pandemia da Coronavirus.  

Il citato articolo 28 prevede - a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione in possesso di specifici requisiti - il riconoscimento di un credito d'imposta sui canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo volto a contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.  

L'elaborato, dopo una breve analisi della normativa prevista per il riconoscimento del credito d'imposta, fornisce un approfondimento in merito alla specifica disciplina derogatoria fissata dal comma 5 dell'articolo 28 a favore dei contribuenti aventi domicilio fiscale o sede operativa in uno dei Comuni interessati dalle delibere emergenziali dovute a precedenti calamità intervenute nei territori in cui esercitavano la loro attività economica. 

Il documento è aggiornato con le novità introdotte dall'articolo 77 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 (c.d. Decreto "Agosto"), come ulteriormente integrate dalla legge di conversione 13 ottobre 2020, n. 126 e con le novità recate dal decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (c.d. Decreto "Ristori"), convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, che ha recepito altresì le disposizioni già contenute nel decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149 (c.d. Decreto "Ristori-bis").  

Il documento analizza infine le modifiche apportate dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178 (c.d. "Legge di bilancio 2021"), la quale prevede un'ulteriore estensione del periodo agevolato per le attività maggiormente colpite dalla pandemia.


la discilìplina del whistleblowing

La disciplina del whistleblowing: indicazioni e spunti operativi per i professionisti


Con l'avvento della Legge n. 179/2017, si è imposto all'attenzione degli operatori il tema - invero molto delicato - della tutela da assicurare ai soggetti che segnalano le violazioni di cui siano venuti a conoscenza anche nell'ambito di un rapporto di lavoro privato (c.d. whistleblowing).

La normativa vigente, di conseguenza, impone agli enti pubblici e privati l'obbligo di creare procedure specifiche e canali dedicati che consentano, a coloro che intendano farlo, di segnalare irregolarità e persino illeciti di natura penale, garantendo la riservatezza dell'identità del soggetto segnalante. Inoltre, al fine di evitare ritorsioni da parte del datore di lavoro nei confronti del dipendente che effettua una segnalazione, la normativa prevede alcune misure, quali la reintegrazione nel posto di lavoro e il risarcimento del danno, nonché una serie di sanzioni applicabili nel caso in cui il segnalante subisca atti discriminatori.

Nel presente documento, dopo un sintetico riepilogo della normativa europea e internazionale sul whistleblowing, nonché sull'integrazione del medesimo con altre normative di settore (bancaria, finanziaria assicurativa, antiriciclaggio, ecc.), l'attenzione è posta sulle similitudini e sulle differenze che la disciplina del whistleblowing presenta in ambito pubblico e privato. In particolare, sono esaminati gli aspetti della disciplina che impattano sulle funzioni degli organi di controllo principalmente interessati, il responsabile per la prevenzione della corruzione e l'organismo di vigilanza, i cui ruoli in alcune circostanze tendono a sovrapporsi.

Convocazione ordinaria assemblea del condominio approvazione del bilancio consuntivo

Convocazione ordinaria

Com'è noto, l'amministratore ha l'obbligo di convocare l'assemblea una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo -dell'esercizio trascorso- e preventivo -dell'esercizio a venire- per permettere la continuità di gestione dei beni e servizi comuni

L'esercizio si chiude normalmente al termine dell'anno solare se non vi è una specifica clausola del regolamento dell'edificio che sancisce una data diversa.

Diritto all'informazione

I condomini hanno diritto di essere previamente informati in vista della riunione onde poter esprimere il proprio voto in modo ragionato.

 Basta l'avviso di giacenza della raccomandata per la tempestiva comunicazione dell'avviso di convocazione

In ragione di questo diritto, ogni condomino può conoscere, prima dell'assemblea di approvazione del bilancio, il contenuto del bilancio stesso, facendone apposita istanza all'amministratore.

Le liti in condominio

Non sussiste per quest'ultimo alcun obbligo di allegazione del bilancio all'avviso di convocazione.


Diritto all'informazione in vista dell'approvazione del bilancio

La Suprema Corte di recente con la decisione n. 21271 del 5 ottobre 2020 ha osservato che: "Non viola il diritto alla preventiva informazione circa i temi oggetto di discussione in assemblea condominiale la mancata allegazione all'avviso di convocazione dei bilanci da approvare, in quanto ciascun condomino può chiedere in anticipo le copie dei documenti che saranno oggetto di (eventuale) approvazione".

Da questo principio discende che il singolo non può impugnare la delibera di approvazione del bilancio per la mancata allegazione dei documenti contabili all'avviso di convocazione se non ha presentato all'amministratore apposita richiesta di informativa prima della convocanda assemblea atta a deliberare sul tema.

Convocazione assemblea condominio, rendiconto e registro contabilità: la opposta decisione del Trib. Civitavecchia del 7 gennaio 2021, n. 9

Il Tribunale di Civitavecchia con la sentenza del 7 gennaio 2021, n. 9 è tornata sull'argomento.

Partendo dalla lettura dell'art. 1130bis c.c., ha osservato che la norma è stata interpretata dalla giurisprudenza di merito in maniera letterale, con annullamento delle deliberazioni di approvazione del rendiconto in mancanza dei documenti indicati dalla norma in questione (Trib. Roma, n. 20969/2016; Trib. Udine, n. 211/2017; Trib. Torino, n. 3528/17).

L'avviso va inviato all'indirizzo di residenza anche se il condomino è in vacanza al mare.

Ha poi rilevato che la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 33038/2018 ha precisato che registro, riepilogo e nota costituiscono parti inscindibili la cui mancanza, indipendentemente dall'esercizio del concorrente diritto spettante ai partecipanti di prendere visione ed estrarre copia dei documenti giustificativi di spesa, determina l'annullabilità della deliberazione assembleare di approvazione.

L'omessa allegazione alla convocazione di copia del registro di contabilità rende la deliberazione annullabile non essendo possibile per i condomini accertare e verificare prima dell'assemblea, in mancanza del registro, che la situazione patrimoniale indicata sia quella reale (situazione dei pagamenti, date, importi).

Il documento deve dunque essere sottoposto all'attenzione dei condomini previo invio di copie dello stesso, essendo parte inscindibile del rendiconto, finalizzato ad una comprensione immediata del medesimo ai fini della discussione e della partecipazione consapevole.

Si tratta di principio troppo rigido, a parere di chi scrive.

Convocazione assemblea condominio, rendiconto e registro contabilità: orientamento dominante e i principi sottesi

Dalla lettura dell'art. 66 disp. att. c.c. non si ricava alcun obbligo specifico posto che, per soddisfare il diritto all'informazione dei condomini in merito all'oggetto della delibera, è sufficiente l'indicazione nell'avviso di convocazione del tema su cui verterà la discussione e la votazione mentre è onere del condomino interessato rivolgersi all'amministratore per visionare la documentazione relativa alla materia all'ordine del giorno.

Breve vademecum sulle regole riguardante l'assemblea ordinaria e quella straordinaria

Questa osservazione è stata fatta propria dalla Suprema Corte del 15 ottobre 2018, n. 25693, secondo cui non è configurabile propriamente un obbligo, per l'amministratore condominiale qualora convochi l'assemblea anche per l'approvazione di delibere attinenti a bilanci preventivi e/o consuntivi, di allegare all'avviso di convocazione anche i documenti inerenti a detti bilanci da esaminarsi compiutamente in sede di celebrazione dell'assemblea.

Ogni condomino ha la facoltà di richiedere all'amministratore, prima della riunione, le copie dei bilanci oggetto di approvazione.

Negli stessi termini sono anche il Tribunale Roma, 12 gennaio 2010, n. 316 e il Trib. Nocera Inf. 10 maggio 2012 n. 394.

E' noto il principio affermato a suo tempo dal Supremo Collegio del 19 maggio 2008, n. 12650, sulla cui base ogni proprietario può chiedere di ottenere con un congruo anticipo tutta la documentazione che riguarda gli argomenti all'ordine del giorno in assemblea: un eventuale rifiuto opposto dell'amministratore determina l'annullabilità delle delibere successivamente approvate sul punto, atteso che tale rifiuto incide sul procedimento di formazione delle maggioranze in assemblea.

Questo principio era già stato rilevato nel 2003, laddove la Cassazione ebbe modo di affermare che non rendere disponibile, all'esame dei condomini, che lo richiedano, la documentazione contabile in sede di approvazione del consuntivo, comporta la violazione da parte dell'amministratore dell'obbligo di rendiconto e l'invalidità della delibera di approvazione (Cass. 08 agosto 2003, n. 11940).

 Avviso di convocazione e ordine del giorno, quando non può essere richiesto l'annullamento?

Ed infatti "benché l'amministratore del condominio non abbia l'obbligo di depositare la documentazione giustificativa del bilancio negli edifici, egli è tuttavia tenuto a permettere ai condomini che ne facciano richiesta di prendere visione ed estrarre copia, a loro spese, della documentazione contabile, gravando sui condomini l'onere di dimostrare che l'amministratore non ha loro consentito di esercitare detta facoltà" (Cassazione, 28/1/2004, n. 1544)" (Trib. Milano 11 febbraio 2014, n. 2039).

Convocazione assemblea condominio, rendiconto e registro contabilità: clausola del regolamento

Ne discende che l'amministratore di condominio, salvo diversa disposizione del regolamento di condominio, non deve allegare all'avviso di convocazione i documenti collegati agli argomenti che saranno oggetti di discussione, avendo il solo obbligo di ben individuare le questioni che saranno approfondire in riunione.

Infatti il regolamento di condominio può ben disciplinare questo diritto dei condomini, sancendo l'obbligo dell'amministratore di allegare all'avviso di convocazione i documenti contabili prescritti dall'art. 1130bis c.c., che diversamente non sarebbero oggetto di alcun onere.



Cessione del credito non ancora fatturato: il curatore emette la fattura per conto della società

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta a interpello n. 163 dell’8 marzo 2021 riguardante la cessione del credito non ancora fatturato e fallimento del creditore cedente.

L'articolo 6, comma 3, del Decreto IVA stabilisce, in via generale, che le prestazioni di servizi si considerano effettuate all'atto del pagamento del corrispettivo.
L'articolo 21, comma 4, del medesimo Decreto IVA prevede che la fattura è emessa entro dodici giorni dall'effettuazione dell'operazione determinata.

Imposta sui servizi digitali e proroga in vista per versamento e dichiarazione.

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Nel caso di fallimento del creditore cedente: cessione del credito non ancora fatturato quindi il curatore emette la fattura per conto della società.


04/03/21

 

Oggetto: COMUNICAZIONE ALLE AZIENDE INTERESSATE PER ADERIRE AL DECRETO LEGISLATIVO 231/01 (Modello di organizzazione, gestione e controllo ex Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 “Codice Etico”)

 

In attuazione della delega di cui all’art. 11 della Legge 29 settembre 2000 n. 300, in data 8 giugno 2001 è stato emanato il decreto legislativo n. 231 (di seguito denominato il “Decreto”), entrato in vigore il 4 luglio 2001, con il quale il legislatore ha adeguato la normativa interna alle convenzioni internazionali in materia di responsabilità delle persone giuridiche, alle quali l’Italia aveva già da qualche tempo aderito. In particolare, si tratta della Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee, della Convenzione firmata a Bruxelles il 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione nella quale siano coinvolti funzionari della Comunità Europea o degli Stati membri, e della Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche e internazionali.

Il Decreto, recante “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”, ha introdotto nell’ordinamento giurisprudenziale italiano un regime di responsabilità amministrativa a carico degli enti (da intendersi come, associazioni, consorzi, ecc., di seguito denominati “Enti”) per reati tassativamente elencati e commessi nel loro interesse o vantaggio:

• da persone fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza e di amministrazione o di direzione degli Enti stessi o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, e da persone fisiche che esercitino, anche, di fatto, la gestione e il controllo degli Enti medesimi;

• da persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati.

La responsabilità dell’Ente si aggiunge a quella (penale e civile) della persona fisica che ha commesso materialmente il reato. La previsione della responsabilità amministrativa di cui al Decreto coinvolge, nella repressione degli illeciti penali ivi espressamente previsti, gli Enti che abbiano tratto vantaggio dalla commissione del reato. Tra le sanzioni comminabili, quelle certamente più gravose per l’Ente sono rappresentate dalle misure d'interdizione, quali la sospensione o revoca di licenze e concessioni, il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, l'interdizione dall'esercizio dell'attività, l'esclusione o revoca di finanziamenti e contributi, il divieto di pubblicizzare beni e servizi. La suddetta responsabilità si configura anche in riguardo a reati commessi all’estero, purché per la loro repressione non proceda lo Stato del luogo in cui siano stati commessi.

Scopo del modello è implementare un sistema organico che prevenga la commissione di reati e d'illeciti con la finalità di determinare in tutti quelli che operano in nome dell’azienda la consapevolezza di poter incorrere, a fronte di comportamenti scorretti, in sanzioni penali e amministrative.

Con riferimento all'argomento individuato dal legislatore nel Decreto, i punti fondamentali sviluppati nella definizione del modello possono essere così brevemente riassunti: - mappatura dettagliata delle attività aziendali “sensibili”; oppure di quelle nel cui ambito, per loro natura, possono essere commessi i reati di cui al Decreto e pertanto da sottoporre ad analisi e monitoraggio; - scissione dei rischi potenziali per ognuno di essi, con riguardo alle potenziali norme attuative degli illeciti; - valutazione del sistema di controlli preventivi alla commissione d'illeciti e, se necessario, definizione o adeguamento delle misure previste attraverso un modello studiato.

Il modello è un sistema normativo interno finalizzato a garantire la formazione, l’attuazione e il controllo delle decisioni dell’Ente sui rischi/reati da prevenire, formato dai seguenti “strumenti”:

1. Un Codice Etico (che fissa le linee di orientamento generali);

2. La “Parte Speciale” del presente modello predisposta per le diverse tipologie di reato applicabili all’Ente, che, in considerazione del loro particolare contenuto, possono essere suscettibili di periodici aggiornamenti;

3. Un sistema di procedure formalizzate, tese a disciplinare in dettaglio le norme per assumere e attuare decisioni nelle aree a rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto, e volte a garantire la documentazione e/o verifica delle operazioni in dette aree;

4. Un sistema di deleghe e di poteri aziendali che assicuri una chiara e trasparente rappresentazione dei processi aziendali di formazione e di attuazione delle decisioni; in tal senso nuovi documenti aziendali fondamentali che rappresentano riferimento per il modello è: - L’Organigramma.

Con riferimento al principio del codice etico di cui al primo punto, costituiscono specificazioni esemplificative degli obblighi generali di diligenza, correttezza e lealtà che qualificano l’adempimento delle prestazioni lavorative e il comportamento che il dipendente o il collaboratore è tenuto a osservare.

Il codice etico è pertanto un insieme di principi e linee guida che sono pensate per ispirare l’attività dell’ente e orientare il comportamento non solo dei suoi dipendenti, ma anche di tutti coloro con i quali l’ente entra in contatto nel corso della sua attività, con l’obiettivo di fà sì che a efficienza e affidabilità si accompagni anche una condotta etica.

Tutto quanto sopra contribuisce, in caso di reati, ad attutire gli stessi se vi è una mappa delle attività sensibili e con la medesima l’amministratore o consiglio di amministrazione conferisce a un professionista ad hoc l’incarico di assumere le funzioni di organo di controllo; è denominato Organismo di Vigilanza, con il compito di vigilare sul funzionamento, sull’efficacia, sull’osservanza e sull’aggiornamento del modello stesso, e di curare la predisposizione delle procedure operative idonee a garantirne il più corretto funzionamento.

Se avete la disponibilità di ascoltare le nostre proposte, siamo a disposizione per illustrarvi come si applica il nostro lavoro alle società, attraverso la nomina di un consulente, e in questo caso dottore commercialista, che possa coordinare tale incarico istituendo un organismo di vigilanza.

Nella speranza di aver adeguatamente illustrato come avviene questo lavoro e in attesa di un vostro cortese cenno di riscontro, invio i miei migliori saluti.

Roma, Marzo 2021                                                                               Marco Ruggeri

22/08/20

Cosa vuole fare "il direttore dell'Agenzia delle entrate" con le partite IVA

Se è troppo chiedere la sistematizzazione ed organicità della tassazione, possiamo anche accontentarci, per ora, della politica dei piccoli passi, che sembrano superflui, ma pur sempre movimento sono. Come la proposta del direttore dell’Agenzia delle Entrate che coglie un’esigenza sentita

Eliminare l’oppressione degli adempimenti inutili e soffocanti (quelli di agosto sono anche … bollenti) e di una tassazione episodica e casistica. 

Il nocciolo apprezzabile è quello di tassare solo il reddito prodotto per cassa, che implica, ovviamente di sottoporsi a controlli automatici sui flussi di cassa, imponendo la loro tracciabilità mediante strumenti elettronici

Potrebbe riguardare all’incirca oltre 3 milioni di partite IVA e sgravarle da ogni obbligo, compreso quello dei versamenti periodici, in quanto una preventiva loro autorizzazione permetterebbe, come per le bollette delle utenze, il prelievo automatico dal conto bancario. Il sistema della fatturazione elettronica, implementato con la conoscenza dei flussi finanziari e bancari potrebbe fare il miracolo. 

Il calcolo dell’IVA periodica e del reddito per cassa potrà essere eseguito dal sistema informativo del Fisco che si dovrebbe far carico di rendere conto al contribuente delle somme che mensilmente preleva dai conti bancari.

Agenzia delle Entrate e prescrizione dei crediti

Agenzia delle Entrate e prescrizione dei crediti: cos'è, come funziona e cosa fare Cos'è la prescrizione? La prescrizione è un istit...