Art. 9 – Potenziamento dell’accertamento
in materia doganale. In vigore dal 29
aprile 2012.
1. All’articolo 11, comma 4, del
decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374, è aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Le autorizzazioni per le richieste di cui ai numeri 6-bis) e 7)
dell’articolo 51, secondo comma, del medesimo decreto sono rilasciate dal
Direttore regionale o interregionale e, limitatamente alle province autonome di
Trento e di Bolzano, dal Direttore provinciale.». (45)
2. All’articolo 53 del testo unico
delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui
consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dopo il comma 8, è aggiunto il seguente:
(46)
«8-bis. I soggetti di cui al comma 1,
lettera a), indicano tra gli elementi necessari per l’accertamento del debito
d’imposta, richiesti per la compilazione della dichiarazione annuale, i consumi
fatturati nell’anno con l’applicazione delle aliquote di accisa vigenti al
momento della fornitura ai consumatori finali.».
2-bis. All’articolo 55, comma 5, del
testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, è aggiunto, in fine,
il seguente periodo: «Per la rivendita presso infrastrutture pubbliche
destinate esclusivamente alla ricarica di accumulatori per uso di forza motrice
dei veicoli a trazione elettrica, il debito di imposta per le officine di
produzione è accertato sulla base dei dati relativi all’energia elettrica
consegnata presso i singoli punti di prelievo, comunicati dai gestori delle
reti di distribuzione». (47)
2-ter. All’articolo 56, comma 3, del
testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, è aggiunto, in fine,
il seguente periodo: «L’obbligo è escluso per la rivendita presso
infrastrutture pubbliche destinate esclusivamente alla ricarica di accumulatori
per uso di forza motrice dei veicoli a trazione elettrica». (47)
3. Nel capo II del titolo III del
libro VI del codice civile, dopo l’articolo 2783-bis è aggiunto il seguente:
«Art. 2783-ter (Crediti dello Stato
attinenti alle risorse proprie tradizionali di pertinenza del bilancio generale
dell’Unione europea). I crediti dello Stato attinenti alle risorse proprie
tradizionali di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione n.
2007/436/CE/Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, di pertinenza del
bilancio generale dell’Unione europea sono equiparati, ai fini dell’applicazione
delle disposizioni del presente capo, ai crediti dello Stato per l’imposta sul
valore aggiunto.». (45)
3-bis. Gli atti di accertamento
emessi dall’Agenzia delle dogane ai fini della riscossione delle risorse
proprie tradizionali di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della
decisione 2007/436/CE/Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, immediatamente
applicabili ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (CE) n.
450/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, e della
connessa IVA all’importazione, diventano esecutivi decorsi dieci giorni dalla
notifica e, oltre a contenere l’intimazione ad adempiere entro il termine di
dieci giorni dalla ricezione dell’atto, devono anche espressamente recare
l’avvertimento che, decorso il termine ultimo per il pagamento, la riscossione
delle somme richieste, in deroga alle disposizioni in materia di iscrizione a
ruolo, è affidata in carico agli agenti della riscossione, anche ai fini
dell’esecuzione forzata, con le modalità determinate con provvedimento del
direttore dell’Agenzia delle dogane, di concerto con il Ragioniere generale
dello Stato. L’agente della riscossione, con raccomandata semplice spedita
all’indirizzo presso il quale è stato notificato l’atto di accertamento, informa
il debitore di aver preso in carico le somme per la riscossione. (48)
3-ter. L’agente della riscossione,
sulla base del titolo esecutivo di cui al comma 3-bis, e senza la preventiva
notifica della cartella di pagamento, procede all’espropriazione forzata con i
poteri, le facoltà e le modalità previste dalle disposizioni che disciplinano
la riscossione a mezzo ruolo. Ai fini dell’espropriazione forzata l’esibizione
dell’estratto dell’atto di cui al comma 3-bis, come trasmesso all’agente della
riscossione con le modalità determinate con il provvedimento del direttore
dell’Agenzia delle dogane, di concerto con il Ragioniere generale dello Stato,
previsto al comma 3-bis, tiene luogo a tutti gli effetti dell’esibizione
dell’atto stesso in tutti i casi in cui l’agente della riscossione ne attesti
la provenienza. Decorso un anno dalla notifica degli atti di cui al comma
3-bis, l’espropriazione forzata è preceduta dalla notifica dell’avviso di cui
all’articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 602. (48)
3-quater. A partire dal primo giorno
successivo al termine ultimo per il pagamento, le somme richieste con gli atti
di cui al comma 3-bis sono maggiorate degli interessi di mora nella misura
indicata dall’articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602. All’agente della riscossione spettano l’aggio,
interamente a carico del debitore, ed il rimborso delle spese relative alle
procedure esecutive, previsti dall’articolo 17 del decreto legislativo 13
aprile 1999, n. 112. (48)
3-quinquies. Ai fini della procedura
di riscossione contemplata dai commi da 3-bis a 3-sexies, i riferimenti
contenuti in norme vigenti al ruolo ed alla cartella di pagamento si intendono
effettuati agli atti indicati al comma 3-bis ed i riferimenti alle somme
iscritte a ruolo si intendono effettuati alle somme affidate agli agenti della
riscossione secondo le disposizioni di cui ai commi da 3-bis a 3-sexies. (48)
3-sexies. La dilazione del pagamento
prevista dall’articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602, può essere concessa solo dopo l’affidamento del carico
all’agente della riscossione. (48)
3-septies. I rifiuti posti in
sequestro presso aree portuali e aeroportuali ai sensi dell’articolo 259 o
dell’articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono affidati
anche prima della conclusione del procedimento penale, con provvedimento
dell’autorità giudiziaria, a uno dei consorzi obbligatori competenti sulla base
delle caratteristiche delle diverse tipologie di rifiuto oggetto di sequestro.
L’autorità giudiziaria dispone l’acquisizione di campioni rappresentativi per
le esigenze probatorie del procedimento, procedendo ai sensi dell’articolo 392,
comma 1, lettera f), del codice di procedura penale. (48)
3-octies. I consorzi obbligatori di
cui al comma 3-septies, ove i rifiuti abbiano caratteristiche tali da non poter
essere conservati altrove a spese del proprietario, procedono al trattamento
dei rifiuti al fine di consentirne la vendita, ad opera di un curatore nominato
dall’autorità giudiziaria, fra i soggetti in possesso dei requisiti stabiliti
dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, con
proprio decreto da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto. Il ricavato della
vendita, detratte le spese sostenute per il trattamento, il compenso del
curatore e per le connesse attività, è posto a disposizione dell’autorità
giudiziaria, fino al termine del processo. Con la sentenza di condanna il
giudice dispone la distribuzione del ricavato della vendita dei rifiuti,
procedendo a ripartirne il 50 per cento al Fondo unico giustizia del Ministero
della giustizia e il restante 50 per cento al Ministero dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare, per il finanziamento di specifici programmi
di riqualificazione ambientale delle aree portuali e aeroportuali. (48)
3-novies. All’articolo 46, comma 4,
del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: «il servizio doganale è svolto» sono
sostituite dalle seguenti: «il servizio ai fini dello sdoganamento è svolto di
norma». (48)
3-decies. All’articolo 11, comma 9,
del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374, è aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «L’ufficio doganale che effettua le verifiche generali o
parziali con accesso presso l’operatore è competente alla revisione delle
dichiarazioni doganali oggetto del controllo anche se accertate presso un altro
ufficio doganale». (48)
3-undecies. Dopo il comma 1
dell’articolo 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive
modificazioni, è inserito il seguente:
«1-bis. All’accertamento doganale,
disciplinato dall’articolo 247 del regolamento (CEE) n. 2454/1993 della
Commissione, del 2 luglio 1993, e successive modificazioni, e dall’articolo 117
del regolamento (CE) n. 450/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23
aprile 2008, effettuato con criteri di selettività nella fase del controllo che
precede la concessione dello svincolo, restano applicabili le previsioni
dell’articolo 16 del presente decreto». (48)
3-duodecies. In applicazione degli
articoli 201 e 253-nonies del regolamento (CEE) n. 2454/1993 della Commissione,
del 2 luglio 1993, e successive modificazioni, e della Convenzione relativa
allo sdoganamento centralizzato, fatta a Bruxelles il 10 marzo 2009, resa
esecutiva dalla legge 3 febbraio 2011, n. 7, con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze da adottare entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono
individuate le procedure contabili e fiscali necessarie a dare applicazione
all’istituto delle autorizzazioni uniche alle procedure semplificate per il
regime di importazione. (48)
3-terdecies. All’articolo 194, comma
3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il terzo periodo è soppresso.
(48)
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(45) Comma così modificato dalla legge di
conversione 26 aprile 2012, n. 44.
(46) Alinea così modificato dalla legge di
conversione 26 aprile 2012, n. 44.
(47) Comma inserito dalla legge di
conversione 26 aprile 2012, n. 44.
(48) Comma aggiunto dalla legge di
conversione 26 aprile 2012, n. 44.
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