04/02/14

SENTENZA CORTE DI CASSAZIONE DEL 7 GIUGNO 2013 N. 14396


LA VARIAZIONE CATASTALE DELLA “PRIMA CASA” BASTA SIA TEMPESTIVAMENTE RICHIESTA Massima:
IMPOSTE E TASSE - AGEVOLAZIONE PRIMA CASA - UTILIZZAZIONE COME ABITAZIONE - DATI CATASTALI - ADEGUAMENTO.

Il principio secondo cui l’acquisto dell’edificio, per godere delle agevolazioni “prima casa” deve essere destinato ad abitazione (e quindi convenientemente accatastato) è soddisfatto ove la variazione dell'accatastamento ad abitazione sia richiesta prima dell'atto, ancorché sia effettivamente intervenuta in epoca successiva all'atto d'acquisto, con la conseguente realizzazione della destinazione dell'immobile acquistato a casa di abitazione, in concreto utilizzato.


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