11/11/14

APE ED OBBLIGHI CANCELLATI

Con il D.L. Destinazione Italia n. 145/2013 è stato cancellato l'obbligo di allegare l'attestato di prestazione energetica ai contratti di cessione a titolo gratuito di immobili e ai contratti di locazione di singole unità abitative. Anche dove l'obbligo di allegare la documentazione permane, non è più prevista la nullità del contratto così come disposto dall'art. 1 comma 7 del D.L. 145/2013, ma viene introdotta in sostituzione una sanzione pecuniaria amministrativa a carico delle parti.

L'obbligo di dotazione: ovvero il mettere a disposizione il documento e si attua con la consegna dell'APE all'acquirente o futuro conduttore.

L'obbligo dichiarativo: inserendo una clausola nella quale acquirente o conduttore confermano di aver ricevuto le informazioni e la documentazione comprensiva dell'APE sulla prestazione energetica dell'immobile. Tale obbligo viene ricompreso negli atti di trasferimento a titolo oneroso e nei nuovi contratti di locazione immobiliare se soggetti a registrazione.
 
L'obbligo di allegazione: di copia dell'attestato al contratto di trasferimento dell'immobile a titolo oneroso e per i contratti di locazione di edifici.
 
Per gli obblighi di dichiarazione e allegazione vi è una sanzione da 3.000 a 18.000 euro, per gli atti di trasferimento a titolo oneroso e per le locazioni di edifici;
• di una sanzione da 1.000 a 4.000 euro per le locazioni di singole unità immobiliari di durata superiore a tre anni pertanto trattasi solo della violazione dell'obbligo di dichiarazione, in quanto l'obbligo di allegazione non sussiste;
• di una sanzione da 500 a 2.000 euro per le locazioni di singole unità immobiliari non eccedenti tre anni trattasi solo della violazione dell'obbligo di dichiarazione, in quanto l'obbligo di allegazione non sussiste.
L'obbligo di dotazione derivante dall'art. 6, c.2, ed è ancora oggi sanzionato dall'art. 15, commi 8 e 9  D.Lgs. 192/2005 il quale prevede:
• per i contratti di vendita immobiliare, una sanzione non inferiore a 3.000 euro e non superiore a 18.000 euro;
• per i contratti di locazione di edifici o di singole unità abitative, una sanzione non inferiore a 300 euro e non superiore a 1.800 euro.

Nessun commento:

Posta un commento

Siate moderati.

Nota. Solo i membri di questo blog possono postare un commento.

Agenzia delle Entrate e prescrizione dei crediti

Agenzia delle Entrate e prescrizione dei crediti: cos'è, come funziona e cosa fare Cos'è la prescrizione? La prescrizione è un istit...