11/11/14

Contratto di solidarietà vedi le variazioni FLASH FISCAL NEWS


Il contratto di solidarietà, da stipulare con le rappresentanze sindacali aziendali (RSA) costituite ai sensi dell'art. 19 dello Statuto dei lavoratori e/o con le rappresentanze sindacali unitarie (RSU) e può riguardare tutta l'organizzazione produttiva dell'impresa o le singole unità nonché tutte le categorie e qualifiche dei lavoratori o soltanto parte di esse, ed è efficace nei confronti di tutti i lavoratori che rientrino nell'ambito della sua applicazione, senza necessità di specifica approvazione da parte dei singoli interessati alla contrazione dell'orario di lavoro. Nella duplice esigenza di salvaguardare da un lato la continuità dell'attività aziendale e la reale tenuta produttiva dell'impresa, e, dall'altro, l'interesse del lavoratore al mantenimento di un adeguato livello retributivo, si ritiene necessario mantenere una percentuale media di riduzione dell'orario di lavoro, concordata tra le parti, non superiore al sessanta per cento per singolo lavoratore, dell'orario contrattuale a tempo pieno su base annua. Possono stipulare contratti di solidarietà ex art. 5, commi 5 e 8, legge 236 del 1993, e beneficiare del relativo contributo a carico del Fondo Sociale per l' occupazione e la formazione le seguenti imprese:
- Imprese con oltre quindici dipendenti, che non rientrano nel campo di applicazione dell'art. 1 del decreto-legge n . 726 del 1984 - convertito con modificazioni dalla legge n. 863 del 1984 - e che abbiano avviato la procedura di mobilità di cui all'art. 24 del1a legge n. 223 del 1991 ove ne ricorrano i presupposti, o, qualora non ricorrano, che intendano procedere a licenziamenti plurimi individuali per giustificato motivo oggettivo;
- imprese che abbiano almeno due dipendenti, e non un numero superiore a 15, che non rientrano nel campo di applicazione dell'art 1, decreto-legge n. 726 del 1984, convertito con modificazioni dalla legge n. 863 del 1984;
-imprese alberghiere e le aziende termali pubbliche e private operanti nelle località termali, che presentino gravi crisi occupazionali, indipendentemente dal numero dei dipendenti. Resta fermo l'obbligo, per le imprese alberghiere e per le aziende termali private con più di quindici dipendenti si può  avviare la procedura di cui all'art. 24 della legge n. 223 del 1991, ove ne ricorrano i presupposti;
- imprese artigiane, con almeno due dipendenti, a condizione che i lavoratori con orario ridotto percepiscano il compenso previsto a carico dei fondi bilaterali.

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