11/02/16

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI DELL'11/2/2016 SU BCC

Il Consiglio dei ministri si è riunito ieri, mercoledì 10 febbraio 2016, alle ore 21.30 a Palazzo Chigi, sotto la presidenza del Presidente del Consiglio Matteo Renzi. Segretario il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri Claudio De Vincenti.
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BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO
Misure urgenti per la riforma delle Banche di Credito Cooperativo (BCC) e altre disposizioni urgenti per il settore del credito (decreto legge)
Il Consiglio dei ministri su proposta del Presidente Matteo Renzi e del Ministro dell’economia e delle finanze Pietro Carlo Padoan, ha approvato un decreto legge contenente misure urgenti per la riforma delle banche di credito cooperativo e altre disposizioni urgenti per il settore del credito. Nello specifico il decreto legge contiene la riforma delle Banche di Credito Cooperativo (BCC) e il recepimento nella legislazione dell’accordo raggiunto con la Commissione Europea sullo schema di garanzia per agevolare le banche nello smobilizzo dei crediti in sofferenza. Inoltre, per favorire il recupero dei crediti, è stata inserita una misura che agevola la vendita di immobili in esito a procedure esecutive, prevedendo una netta riduzione dell’imposta di registro che deve essere versata nella misura fissa di 200 euro (anziché del 9% per valore di assegnazione). L'agevolazione è fruibile a condizione che l'immobile sia rivenduto nei due anni successivi.
Il pacchetto di misure si inserisce nell’ampio disegno di ristrutturazione del sistema bancario italiano con l’obiettivo di rafforzarlo, renderlo più resistente agli shock, mettere gli istituti nelle condizioni di finanziare adeguatamente l’economia reale e quindi favorire la crescita e l’occupazione. Fanno parte di questo disegno la riforma delle Banche Popolari approvata lo scorso anno e l’autoriforma delle Fondazioni di origine bancaria, sostenuta dal Ministero dell’Economia e delle Finanze in qualità di Autorità di vigilanza.
La riforma delle BCC consentirà di superare le criticità che presenta la vigente disciplina del settore: debolezze strutturali derivanti dal modello di attività, particolarmente esposto all’andamento dell’economia del territorio di riferimento, ed anche dagli assetti organizzativi e dalla dimensione ridotta. Allo stesso tempo viene confermato il valore del modello cooperativo per il settore bancario e rimane il principio del voto capitario.
Le linee guida dell’intervento riformatore sono:
•    confermare il ruolo delle BCC come banche cooperative delle comunità e dei territori;
•    migliorare la qualità della governance e semplificare l’organizzazione interna;
•    assicurare una più efficiente allocazione delle risorse all’interno del sistema;
•    consentire il tempestivo reperimento di capitale in caso di  tensioni patrimoniali, anche attraverso l’accesso di capitali esterni al mondo cooperativo;
•    garantire l’unità del sistema per accrescere la competitività e la stabilità nel medio-lungo periodo.
In particolare, la riforma del settore del credito cooperativo prevede:
•    Obbligo per le BCC di aderire ad un gruppo bancario cooperativo che abbia come capogruppo una società per azioni con un patrimonio non inferiore a 1 miliardo di euro. L’adesione ad un gruppo bancario è la condizione per il rilascio, da parte della Banca d’Italia, dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività bancaria in forma di banca di credito cooperativo.
La Bcc che non intende aderire ad un gruppo bancario, può farlo a condizione che abbia riserve di una entità consistente (almeno 200 milioni) e versi un’imposta straordinaria del 20 per cento sulle stesse riserve. Non può però continuare ad operare come banca di credito cooperativo e deve deliberare la sua trasformazione in spa. In alternativa è prevista la liquidazione.
•    La società capogruppo svolge attività di direzione e di coordinamento sulle BCC in base ad accordi contrattuali chiamati ‘’contratti di coesione’’.  Il contratto di coesione indica disciplina e poteri della capogruppo sulla singola banca. I poteri saranno più o meno stringenti a seconda del grado di rischiosità della singola banca misurato sulla base di parametri oggettivamente individuati.
•    La maggioranza del capitale della capogruppo è detenuto dalle BCC del gruppo. Il resto del capitale potrà essere detenuto da soggetti omologhi (gruppi cooperativi bancari europei, fondazioni) o destinato al mercato dei capitali.
•    Al fine di favorire la patrimonializzazione delle singole BCC è stato elevato il limite massimo dell’investimento in azioni di una banca di credito cooperativo e il numero minimo dei soci.
•    La capogruppo potrà sottoscrivere azioni di finanziamento (di cui all’articolo 2526 del codice civile) per contribuire al rafforzamento patrimoniale delle BCC, anche in situazioni diverse dall’inadeguatezza patrimoniale o dall’amministrazione straordinaria.
•    Disposizioni transitorie: la banca che intende assumere il ruolo di capogruppo deve trasmettere la relativa comunicazione alla Banca d’Italia entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di attuazione della stessa Banca d’Italia.  Il contratto di coesione è stipulato entro 90 giorni dalla conclusione degli accertamenti di Banca d’Italia. Sono previsti 60 mesi dall’entrata in vigore della legge per l’adeguamento da parte delle BCC al nuovo numero minimo di soci.
Il decreto legge include inoltre le disposizioni che permettono di avviare il regime di garanzia sulle passività emesse nell’ambito di operazioni di cartolarizzazione realizzate a fronte della cessione da parte di banche italiane di portafogli di crediti pecuniari qualificati come sofferenze. La misura ha caratteristiche tali da escludere la presenza di elementi di aiuto come formalmente confermato oggi dalla Commissione europea.
Scopo della misura è favorire lo sviluppo del mercato italiano dei non performing loans (prestiti non performanti), facilitando l’accesso di investitori con orizzonte di medio-lungo periodo e contribuendo a ridurre la forbice di prezzo tra chi vende e chi compra crediti deteriorati, che rappresenta l’ostacolo principale per la crescita di questo mercato.
La garanzia dello Stato può essere concessa solo ai titoli della classe senior e  purché questi abbiano previamente ottenuto un livello di rating da una agenzia riconosciuta dalla BCE corrispondente a un investment grade. La garanzia diviene efficace quando la banca abbia venduto più del 50% dei titoli junior.
La garanzia è onerosa e il prezzo della garanzia è costruito prendendo come riferimento i prezzi dei credit default swap di società italiane con un rating corrispondente a quello dei tioli senior che verrebbero garantiti.
Il decreto legge definisce anche le caratteristiche delle operazioni ammissibili e dei titoli senior, la procedura di richiesta e l’eventuale fase di escussione delle garanzia.
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BILANCIO DELLO STATO
1) Riforma della struttura del bilancio dello Stato (decreto legislativo – esame preliminare)
Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze Pietro Carlo Padoan, ha approvato, in esame preliminare, il decreto legislativo in materia di completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato, in attuazione dell’articolo 40, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Il provvedimento, per aumentare la trasparenza del bilancio prevede l’introduzione delle azioni, quali ulteriore articolazione dei programmi di spesa; l’introduzione, a fini conoscitivi, della contabilità integrata finanziaria-economico patrimoniale e di piano dei conti integrato e il progressivo superamento delle contabilità speciali. Per rafforzare la funzione allocativa, la programmazione e l’istituzionalizzazione della spending review nel processo di bilancio è prevista la revisione del ciclo del bilancio con la definizione di obiettivi di spesa per i Ministeri, coerenti con gli obiettivi programmatici del DEF, e un processo di monitoraggio sulla loro attuazione. Si sposta così, nella fase di programmazione, l’attenzione sull’intero ammontare delle risorse disponibili, anziché sugli interventi al margine annualmente disposti con la legge di stabilità. Per rendere maggiormente efficiente la gestione e più rapidi i tempi di pagamento delle amministrazioni, sono previste disposizioni per ampliare la flessibilità e snellire le relative procedure amministrative.
2) Riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa (decreto legislativo – esame preliminare)
Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze Pietro Carlo Padoan, ha approvato, in esame preliminare, il decreto legislativo in materia di riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa in attuazione dell’articolo 42, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. L’esercizio della delega, consente di rendere più stretto e trasparente il legame tra la decisione parlamentare sull’allocazione delle risorse e i risultati dell’azione amministrativa, ponendo maggiore attenzione sul momento in cui le risorse sono effettivamente incassate ed erogate. Ciò consente di migliorare la previsione e il monitoraggio degli andamenti di fabbisogno e debito pubblico, in coerenza con l’evoluzione delle regole fiscali europee, nonché la gestione dei flussi di cassa. Infine, il potenziamento del ruolo del bilancio di cassa permette di arginare il fenomeno della formazione dei residui attivi e passivi. A tal fine, il decreto dispone l’avvicinamento delle fasi dell’impegno di spesa e dell’accertamento di entrata a quelle, rispettivamente, del pagamento e della riscossione; l’istituzionalizzazione e l’obbligatorietà del ”cronoprogramma dei pagamenti” e la razionalizzazione della disciplina in materia di residui passivi.
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RIFORMA DELLE DISCIPLINE DELLE CRISI DI IMPRESA E DELL’INSOLVENZA
Delega al governo per la riforma organica delle discipline della crisi di impresa e dell’insolvenza (disegno di legge)
Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della giustizia Andrea Orlando, ha approvato un disegno di legge delega al governo per la riforma organica delle discipline della crisi di impresa e dell’insolvenza. Nello specifico, il disegno di legge si pone nel solco del processo di riforma inaugurato con il D.L. n. 83 del 2015 (conv. dalla L. n. 132 del 6 agosto 2015), adottato per sostenere, in via d’urgenza, l'attività delle imprese in crisi agevolando il loro accesso al credito. Il provvedimento muove da una premessa di fondo: un’azienda con problemi rischia di trascinare con sé altre imprese (fornitori di beni e servizi e intermediari finanziari), continuando a contrarre obbligazioni che non potrà soddisfare. Affrontare tempestivamente i casi di crisi aziendale consente di limitare le perdite del tessuto economico, sia nella dimensione strettamente imprenditoriale sia sul piano finanziario, o di risanare l’azienda, con benefici sul piano occupazione e più in generale tutelando il tessuto economico contiguo. Con il disegno di legge delega, che consolida gli approdi dell’intervento del Governo dell’agosto 2015, la prospettiva riformatrice si evolve: si lascia la strada dell’intervento puntuale e urgente per delineare un disegno organico di riforma del diritto dell’insolvenza.
Inoltre, nel disegno di legge di riforma del diritto fallimentare:
•    viene tolta la parola fallimento mettendo al centro i concetti di gestione della crisi e dell’insolvenza;
•    vengono semplificate le regole processuali con la riduzione delle incertezze interpretative e applicative che molto nuocciono alla celerità delle procedure concorsuali;
•    vengono inserite norme per la revisione delle amministrazioni straordinarie (leggi Prodi e Marzano) vengono innalzate le soglie per l'accesso alla procedura e si prevede che i commissari vengano scelti da un apposito albo, il tutto allo scopo di contemperare la continuità produttiva e occupazionale delle imprese con la tutela dei creditori.
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ATTUAZIONE DI DIRETTIVE EUROPEE
1) Istituzione di un meccanismo di reazione rapida contro le frodi in materia di Iva (decreto legislativo – esame definitivo)
Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Matteo Renzi e del Ministro dell’economia e delle finanze Pietro Carlo Padoan, ha approvato, in esame definitivo, un decreto legislativo di attuazione delle direttive 2013/42/UE e 2013/43/UE, che istituiscono un ‘meccanismo di reazione rapida’ contro le frodi dell’imposta attraverso l’applicazione facoltativa e temporanea del meccanismo dell’inversione contabile (reverse charge) a determinate operazioni a rischio di frodi.
Nello specifico, il decreto introduce una procedura particolarmente veloce e semplificata che consente agli Stati di applicare il reverse charge quando i controlli fiscali rilevino l’esistenza di frodi improvvise e massicce su specifiche transazioni commerciali. Il provvedimento, inoltre, amplia l’elenco delle operazioni  alle quali gli Stati membri, in via sperimentale fino al 31 dicembre 2018, possono applicare il regime dell’inversione contabile per il versamento dell’Iva. Il reverse charge può quindi essere esteso alle cessioni di console da gioco, tablet PC e laptop, ai dispositivi a circuito integrato. Resta confermata per il Ministro dell’economia e delle finanze la possibilità di individuare, con decreti di natura non regolamentare,  ulteriori operazioni da assoggettare a reverse charge nell’ambito degli elenchi inclusi nella direttiva europea. Il Ministro può anche, attraverso propri decreti di natura regolamentare, individuare ulteriori operazioni non incluse negli elenchi per le quali sarà necessario ottenere l’autorizzazione dalle istituzioni europee.
2) Armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato e la direttiva europea sul prospetto da pubblicare per l’offerta pubblica o l’ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari (decreto legislativo – esame definitivo)
Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Matteo Renzi e del Ministro dell’economia e delle finanze Pietro Carlo Padoan, ha approvato, in esame definitivo, un decreto legislativo recante l’attuazione della direttiva 2013/50/UE sull’armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato,  della direttiva 2003/71/CE, relativa al prospetto da pubblicare per l’offerta pubblica o l’ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari, e della direttiva 2007/14/CE che stabilisce le modalità di applicazione di talune disposizioni della direttiva 2004/109/CE .
I punti maggiormente qualificanti dell’intervento normativo sono:
•    l’innalzamento della soglia oltre la quale scattano gli obblighi di  comunicazione al mercato delle partecipazioni azionarie rilevanti detenute in società con azioni quotate: si passa dall’attuale livello del 2 per cento al 3 per cento, soglia più in linea con l’esperienza degli altri paesi europei e in grado di bilanciare meglio le esigenze  di trasparenza informativa, che rimane garantita, con le esigenze di semplificazione e riduzione dei costi  a beneficio degli investitori;
•    l’abrogazione della rendicontazione trimestrale delle società emittenti, con contestuale attribuzione  alla Consob del potere di reintrodurla con i contenuti attualmente in vigore solo previa realizzazione di un’analisi di impatto da cui emerga l’assenza di eccessivi oneri per gli emittenti, in particolare le PMI, e da cui risulti che tali informazioni contribuiscono ad alimentare le  scelte degli investitori senza però condurre ad un’attenzione particolare ai risultati di breve termine.
Altre disposizioni del decreto legislativo sono volte a: semplificare alcuni aspetti definitori, quali – ad esempio – la determinazione dello stato membro di origine, la qualifica di PMI soggette ad una soglia per la notifica delle partecipazioni rilevanti nella misura del 5 per cento, più elevata di quella ordinaria (3 per cento), la distinzione tra la fase di ammissione a quotazione e quella di ammissione alle negoziazioni; ridurre gli oneri informativi a carico delle società emittenti, adeguandoli ai livelli di regolazione minima dettati dalla Direttiva e salvaguardando comunque un adeguato regime informativo; disegnare un sistema di sanzioni efficace e proporzionato, sia per le società che commettano violazioni, sia nei confronti degli esponenti aziendali e del personale che abbiano contribuito alle violazioni suddette.
3) Attuazione della direttiva europea relativa ai sistemi di garanzia dei depositi (decreto legislativo – esame definitivo)
Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Matteo Renzi e del Ministro dell’economia e delle finanze Pietro Carlo Padoan, ha approvato, in esame definitivo, un decreto legislativo volto a recepire nell’ordinamento italiano la direttiva 2014/49/UE (Deposit Guarantee Schemes Directive – DGSD) che istituisce un quadro normativo armonizzato a livello dell’Unione Europea in materia di sistemi di garanzia dei depositi.
Lo schema di decreto legislativo, in linea con la DGSD, ha come finalità quella di assicurare un livello elevato di protezione dei depositanti. I sistemi di garanzia dei depositi costituiscono, infatti, un importante strumento per la gestione delle crisi bancarie: essi effettuano interventi volti sia ad attutire l’impatto di una crisi, rimborsando i depositanti fino a un certo massimale in caso di liquidazione atomistica dell’intermediario, sia a prevenire l’insorgere della stessa.
Lo schema di decreto legislativo conferma in 100.000 euro l’ammontare massimo del rimborso dovuto ai depositanti. Questo livello di copertura è stato armonizzato dalla direttiva e si applica a tutti i sistemi di garanzia, indipendentemente da dove siano situati i depositi all’interno dell’Unione Europea.
Il provvedimento, inoltre, stabilisce la dotazione finanziaria minima di cui i sistemi di garanzia nazionale devono disporre, individua in modo puntuale le modalità di intervento di questi ultimi, armonizza le modalità di rimborso dei depositanti in caso di insolvenza della banca.
4) Armonizzazione delle legislazioni relative alla messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione (decreto legislativo – esame definitivo)
Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Matteo Renzi e del Ministro dello sviluppo economico Federica Guidi, ha approvato, in esame definitivo, un decreto legislativo recante l’attuazione della direttiva 2014/68/UE concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione, aggiornando la disciplina vigente a livello europeo, per la commercializzazione dei prodotti nuovi o usati e la verifica della conformità dei prodotti stessi a precisi standard di sicurezza.
La nuova disciplina si applica alle attrezzature a pressione sottoposte a una pressione massima ammissibile P S superiore a 0,5 bar ed agli insiemi composti da varie attrezzature a pressione montate per costituire un tutto integrato e funzionale. Per esempio gli apparecchi di riscaldamento a scopo industriale, i generatori di vapore e di acqua surriscaldata le bombole per uso subacqueo, gli estintori portatili d’incendio, i bulk containers, le macchine per caffè espresso, le pentole a pressione, i generatori di vapore per ferro da stiro, etc. Per garantire la sicurezza delle attrezzature a pressione, è essenziale la conformità con i requisiti di sicurezza che sono suddivisi in requisiti generali e specifici che le attrezzature a pressione devono soddisfare (ivi compre le disposizioni sull’etichettatura e l’apposizione del marchio CE). In particolare, le attrezzature a pressione sono progettate, fabbricate e controllate e, ove occorra, dotate dei necessari accessori ed installate in modo da garantirne la sicurezza se messe in funzione in base alle istruzioni del fabbricante o in condizioni ragionevolmente prevedibili.
Nella scelta delle soluzioni più appropriate il fabbricante applica quindi i seguenti principi:
•    eliminazione o riduzione dei pericoli nella misura ragionevolmente fattibile;
•    applicazione delle opportune misure di protezione contro i pericoli che non possono essere eliminati;
•    informazione degli utilizzatori circa pericoli residui e indicazione della necessità di opportune misure speciali di attenuazione dei rischi per l’installazione e/o l’utilizzazione.
A tali fini, tutti gli operatori economici che intervengono nella catena di fornitura e distribuzione devono adottare le misure necessarie per garantire la messa a disposizione sul mercato solo di attrezzature a pressione e di insiemi conformi al presente decreto legislativo, quindi avere effettuato le procedure di valutazione  richieste, compresa la marcatura di conformità CE. I distributori e gli importatori sono coinvolti nei compiti di vigilanza del mercato svolti dalle autorità nazionali competenti.
5) Attuazione della direttiva europea relativa alle misure volte a ridurre i costi dell’installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità (decreto legislativo – esame definitivo)
Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Matteo Renzi e del Ministro dello sviluppo economico Federica Guidi, ha approvato, in esame definitivo, il decreto legislativo che recepisce la direttiva 2014/61/UE riguardante le misure finalizzate alla riduzione dei costi dell’installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità su cui è stato espresso parere favorevole dalle competenti Commissioni parlamentari.
Obiettivo della direttiva europea è la rapida diffusione di reti di comunicazioni elettroniche ad alta velocità, in linea con l’Agenda digitale europea che prevede, entro il 2020, che tutti gli europei abbiano accesso a connessioni molto più rapide, superiori a 30 Mbit/s, e che almeno il 50 % delle famiglie dell'Unione si abboni a Internet con connessioni al di sopra di 100 Mbit/s.
Lo strumento individuato dalla direttiva europea è essenzialmente quello della riduzione del costo delle opere di ingegneria civile necessarie al passaggio delle reti ad alta velocità. La direttiva chiede agli Stati membri di fissare obblighi in capo ai gestori di infrastrutture fisiche, tali che - ove ne siano richiesti da operatori di rete di comunicazione - debbano acconsentire a che questi ultimi il passaggio. Al fine di rendere effettivi gli obblighi, la direttiva impone agli Stati membri di garantire simmetria informativa, prevedendo un diritto d’accesso ad alcune informazioni minime circa le infrastrutture fisiche esistenti ed in corso di progettazione.
A queste misure si affiancano ulteriori previsioni rafforzative dell’obiettivo di facilitare la posa della fibra ottica. Segnatamente, la semplificazione delle procedure amministrative di rilascio delle autorizzazioni all’effettuazione di scavi, alla realizzazione di opere civili con termini abbreviati; e l’attribuzione all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni della funzione delle risoluzione delle eventuali controversie in ordine alle richieste di accesso.
Il decreto legislativo è coordinato alle disposizioni vigenti nel nostro ordinamento che hanno anticipato alcune previsioni della direttiva europea. Ciò vale, in particolare, per quanto riguarda la raccolta delle informazioni circa le infrastrutture fisiche esistenti presso un’unica banca dati – il Sistema Informativo Nazionale Federato delle Infrastrutture (SINFI).
6) Batterie portatili e accumulatori contenenti cadmio (decreto legislativo – esame definitivo)
Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Matteo Renzi e del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare Gian Luca Galletti, ha approvato, in esame definitivo, il decreto legislativo di attuazione della direttiva 2013/56/UE che modifica la direttiva 2006/66/CE sulle pile, gli accumulatori e i relativi rifiuti di questi prodotti. Questo provvedimento consente all’Italia di risolvere positivamente la procedura d’infrazione 439/2015, avviata per il mancato recepimento della direttiva europea 56 del 2013.
Il provvedimento, in conformità al dettato della nuova direttiva europea, sopprime la deroga all'immissione sul mercato di pile a bottone con tenore di mercurio non superiore al 2% in peso: non sarà dunque più possibile commercializzarle, a decorrere dalla data dell'entrata in vigore. Inoltre, prevede, sempre in linea con la direttiva europea, un regime transitorio per posticipare al 31 dicembre 2016 la deroga relativa al divieto di immissione sul mercato delle pile e degli accumulatori portatili destinati ad essere utilizzati negli utensili elettrici senza fili, per consentire agli operatori economici dell’intera filiera di adeguarsi alle nuove tecnologie sostitutive. Infine,  stabilisce un termine di sei mesi per permettere ai produttori di conformarsi all’obbligo di fornire istruzioni sulla corretta rimozione dei rifiuti di pile e accumulatori ai professionisti qualificati indipendenti.
7) Attuazione della direttiva europea relativa a talune responsabilità dello Stato di bandiera ai fini della conformità alla convenzione sul lavoro marittimo (decreto legislativo – esame definitivo)
Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Matteo Renzi e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Graziano Delrio, ha approvato in esame definitivo, un decreto legislativo recante l’attuazione della direttiva 2013/54/UE, relativa a talune  responsabilità dello Stato di bandiera ai fini della conformità alla convenzione sul lavoro marittimo del 2006 e della sua applicazione. Nello specifico il  provvedimento si pone il raggiungimento di molteplici obiettivi, tra cui quello di breve periodo relativo al miglioramento della qualità di impiego e di vita per tutti i marittimi, che lavorano su navi battenti bandiera nazionale, secondo le previsioni della convenzione International labour organization (ILO) sul lavoro marittimo del 2006.
L’obiettivo operativo e immediato che si pone l’intervento normativo è di garantire in maniera efficace il rispetto delle norme della convenzione mediante nuove e più incisive procedure ispettive volte ad accertare le condizioni di vita e di lavoro a bordo, con l’attribuzione di più ampi poteri agli ispettori del Corpo delle Capitanerie di porto, che possono, in casi tassativi, procedere anche al fermo della nave.
Tra gli obiettivi di medio-lungo periodo vi è la competitività e sostenibilità di un politica europea dei trasporti, tesa alla creazione di uno spazio unico dei trasporti, attraverso la promozione dell’occupazione e rafforzamento della sicurezza in ambito marittimo. Un altro obiettivo importante è anche quello di limitare il dumping sociale, che peggiora le condizioni di lavoro a bordo e penalizza gli armatori che offrono condizioni di lavoro dignitose in conformità alle norme dell’OIL.
Effetti positivi più diretti di medio-lungo periodo sono individuabili nel rafforzamento della sicurezza marittima e nel miglioramento della qualità dei trasporti marittimi, in quanto sicuramente un più efficace e stringente sistema di controlli sulle condizioni di salute e di lavoro a bordo può diminuire in gran parte gli incidenti in mare causati dal fattore umano, in particolare la stanchezza.
Infine, l’intervento regolatorio contribuirà, nel lungo periodo, a garantire condizioni di parità a livello mondiale per il settore marittimo mediante l’applicazione della convenzione.
8) Attuazione della direttiva europea sulla classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele (decreto legislativo – esame definitivo)
Il Consiglio dei ministri ha approvato, in esame definitivo e su proposta del Presidente Matteo Renzi e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali Giuliano Poletti, un decreto legislativo recante l’attuazione della direttiva 2014/27/UE che modifica le direttive 92/58/CEE, 92/85/CEE, 94/33/CE, 98/24/CE e 2004/37/CE allo scopo di allinearle al Regolamento (CE) n. 1272/2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele. Il provvedimento recepisce una direttiva che adegua precedenti Direttive al Regolamento dell’Unione europea, denominato GHS,  che ha dato attuazione al sistema di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche delle Nazioni Unite. Al fine di proteggere lavoratori, consumatori e ambiente attraverso l’indicazione, sulle etichette, di qualsiasi potenziale effetto nocivo delle sostanze chimiche, le imprese sono chiamate, dunque, a classificare, etichettare e imballare le sostanze e le miscele secondo le nuove regole.
9) Attuazione della direttiva Euratom che stabilisce requisiti per la tutela della salute della popolazione relativamente alle sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano (decreto legislativo – esame definitivo)
Il Consiglio dei Ministri ha approvato, in esame definitivo e su proposta del Presidente Matteo Renzi e del Ministro della salute Beatrice Lorenzin, un decreto legislativo di attuazione della direttiva 2013/51/EURATOM che stabilisce i requisiti che devono possedere, ai fini della tutela della salute della popolazione, le acque destinate al consumo umano, relativamente alle sostanze radioattive sia di origine naturale (dovuta cioè al decadimento di atomi di isotopi radioattivi che si trovano normalmente in natura) che artificiale (dovuta cioè al decadimento di atomi di isotopi radioattivi prodotti da alcune attività tecnico-industriali). Il controllo delle acque, peraltro obbligatorio, effettuato attraverso il monitoraggio dei valori di parametro, viene svolto dalle Regioni attraverso un programma di controllo, approvato dal Ministero della salute, che garantisce la valutazione dei rischi per la popolazione e la adozione delle misure cautelative qualora il superamento di tali valori di parametro rappresenti un rischio per la salute. Il provvedimento consentirà di ottenere una serie di informazioni di monitoraggio coerenti e uniformi sul territorio assicurando così la conformità ai principi di radioprotezione. Il Ministro della salute, sentita la Conferenza Stato-Regioni, fornirà specifiche indicazioni operative per garantire uniformità e coerenza di applicazione del decreto nel territorio nazionale. Sono previste sanzioni amministrative pecuniarie per i gestori che non effettuano i controlli o che non ottemperano agli obblighi di comunicazione previsti; le ASL provvederanno all’accertamento delle violazioni e le regioni e provincie autonome all’irrogazione delle sanzioni.
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ATTUAZIONE DI DECISIONI QUADRO
1) Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro sull’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze e alle decisioni di sospensione condizionale in vista della sorveglianza delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive (decreto legislativo - esame definitivo)
Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Matteo Renzi e del Ministro della giustizia, Andrea Orlando, ha approvato, in esame definitivo, un decreto legislativo recante le disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2008/947/GAI relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze e alle decisioni di sospensione condizionale in vista della sorveglianza delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive. Il provvedimento introduce norme comuni ai diversi Paesi dell’Unione europea nel caso in cui una pena non detentiva irrogata nei confronti di una persona non avente la residenza legale e abituale nello Stato di condanna comporti la sorveglianza di obblighi e prescrizioni impartiti con la sospensione condizionale della pena o con sanzioni sostitutive o con la liberazione condizionale. Lo scopo perseguito, tramite una soluzione concordata fra gli Stati membri e in un’ottica di reciproca fiducia, non risulta essere soltanto quello di favorire il reinserimento e la riabilitazione sociale della persona condannata, consentendole di mantenere i legami familiari, linguistici e culturali, ma anche di migliorare il controllo del rispetto degli obblighi e delle prescrizioni (a titolo esemplificativo, l’obbligo di comunicare i cambiamenti di residenza o di lavoro, il divieto di frequentare determinati locali o zone; l’obbligo di risarcire i danni causati dal reato) impartiti con la sospensione condizionale della pena tenendo così in debita considerazione la protezione delle vittime e della collettività in generale.
2) Attuazione della decisione quadro che rafforza i diritti processuali delle persone e promuove l’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni pronunciate in assenza dell’interessato al processo (decreto legislativo - esame definitivo)
Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Matteo Renzi e del Ministro della giustizia Andrea Orlando, ha approvato, in esame definitivo, un decreto legislativo recante l’attuazione della decisione quadro 2009/299/GAI che modifica le decisioni quadro 2002/584/GAI, 2005/214/GAI, 2006/783/GAI, 2008/909/GAI E 2008/947/GAI rafforzando i diritti processuali delle persone e promuovendo l’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni pronunciate in assenza dell’interessato al processo. Nello specifico il provvedimento adegua l’ordinamento interno alla normativa europea, che impone uno standard minimo comune, in materia di processo celebrato in assenza dell’imputato, da applicare nella valutazione della correttezza della procedura che conduce alla decisione giudiziaria presa da uno Stato membro dell’Unione europea. Tanto serve anche al fine di rafforzare la fiducia reciproca tra gli Stati membri.
3) Attuazione della decisione quadro relativa alle squadre investigative comuni (decreto legislativo - esame definitivo)
Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Matteo Renzi e del Ministro della giustizia Andrea Orlando, ha approvato, in esame definitivo, un decreto legislativo recante norme di attuazione della decisione quadro 2002/465/GAI relativa alle squadre investigative comuni. Nello specifico il provvedimento si inserisce nel solco di una normativa nazionale e sovranazionale volta al superamento dei tradizionali limiti della cooperazione interstatuale, investigativa e giudiziaria, specialmente nel contrasto alla criminalità organizzata di tipo mafioso, alla lotta contro il terrorismo internazionale e ai cosiddetti cross-border crimes. Con questo nuovo strumento si autorizzano gli Stati membri a istituire squadre investigative comuni quando occorre compiere indagini particolarmente complesse sul territorio di più Stati o quando bisogna  assicurare il loro coordinamento, rispettando i sistemi di controllo giudiziari tra gli Stati membri.
La criminalità organizzata si connota oggi per il ricorso a forme sempre più sofisticate di cooperazione fra gruppi criminali di nazionalità diverse, finalizzata alla gestione di mercati criminali comuni. È sufficiente ricordare le modalità operative delle organizzazioni criminali transnazionali dedite al traffico di stupefacenti e di armi, alla tratta di esseri umani, alla pedopornografia, al terrorismo, alla criminalità informatica per rilevare come il potenziamento e l'affinamento delle sinergie criminali su scala sovranazionale - con il conseguente frazionamento delle correlate attività delittuose in Paesi con diverse giurisdizioni nazionali - costituisce un oggettivo freno alla capacità investigativa degli organi inquirenti. Attraverso la costituzione di squadre investigative comuni non si tratta più di prevedere misure di coordinamento tra organi inquirenti dei diversi Stati, ma di individuare ambiti di azione comune che consentano di operare nei diversi Stati, direttamente e in tempi reali, senza la penalizzazione di ostacoli di carattere formale.
4) Attuazione della decisione quadro relativa all’esecuzione dell’Unione europea dei provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro probatorio (decreto legislativo - esame definitivo)
Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Matteo Renzi e del Ministro della giustizia Andrea Orlando, ha approvato, in esame definitivo, un decreto legislativo recante l’attuazione della decisione quadro 2003/577/GAI, relativa all’esecuzione nell’Unione europea dei provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro probatorio. Con questo provvedimento si regola l'esecuzione sul territorio di uno Stato membro dell'Unione europea dei provvedimenti emessi dall'autorità giudiziaria di un altro Stato membro che dispongono il blocco o sequestro di beni per finalità probatorie o per la loro successiva confisca. L’obiettivo è quello di istituire un meccanismo di esecuzione extraterritoriale del provvedimento di coercizione reale adottato in qualsiasi Stato membro, secondo le forme e la disciplina previsti dal diritto nazionale. Vengono in definitiva semplificati i meccanismi di cooperazione giudiziaria tra Stati membri, al fine di contrastare efficacemente l’incremento della criminalità transfrontaliera, favorendo i rapporti diretti tra le autorità giudiziarie interessate.
5) Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro sull’applicazione tra gli Stati membri dell’Unione europea del principio del reciproco riconoscimento delle sanzioni pecuniarie (decreto legislativo - esame definitivo)
Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Matteo Renzi e del Ministro della giustizia Andrea Orlando, ha approvato, in esame definitivo, un decreto legislativo recante le disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2005/214/GAI sull’applicazione tra gli Stati membri dell’Unione europea del principio del reciproco riconoscimento delle sanzioni pecuniarie.
Il decreto recepisce uno strumento di cooperazione giudiziaria per consentire che le sanzioni pecuniarie adottate in uno Stato membro possano, a determinate condizioni, trovare riconoscimento in un altro Stato membro ed essere, per taluni effetti, equiparate alle decisioni adottate nel medesimo Stato di esecuzione. Viene dunque operata una “concretizzazione” del principio del mutuo riconoscimento delle decisioni giudiziarie. Il provvedimento contiene norme comuni finalizzate a consentire l’esecuzione all’estero delle decisioni che applicano sanzioni pecuniarie, rese sia da una autorità giudiziaria che amministrativa. In passato il legislatore italiano attribuiva al meccanismo di applicazione di questo tipo di sanzioni uno spazio assai ridotto, a confronto con altri ordinamenti a noi vicini: le condanne a pena pecuniaria sono in Italia solo il 20% rispetto, ad esempio, al 70% della Germania. Con questo intervento normativo l’Italia si pone dunque in linea con gli standard europei.
6) Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro sull’applicazione tra gli Stati membri dell’Unione europea del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni sulle misure alternative alla detenzione cautelare (decreto legislativo - esame definitivo)
Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Matteo Renzi e del Ministro della giustizia Andrea Orlando, ha approvato, in esame definitivo, un decreto legislativo recante disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2009/829/GAI sull’applicazione tra gli Stati membri dell’Unione europea del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni sulle misure alternative alla detenzione cautelare.
Nello specifico, il provvedimento introduce disposizioni comuni ai diversi Paesi dell’Unione europea nel caso in cui una persona residente in uno Stato membro sia sottoposta a procedimento penale in un altro Stato membro e sia necessario sorvegliarla in attesa del processo: lo Stato membro in cui la persona è sottoposta ad una misura cautelare, diversa dal carcere e dagli arresti domiciliari, può trasmettere la decisione, che impone obblighi e prescrizioni, allo Stato in cui la predetta ha la residenza legale e abituale, ai fini del relativo riconoscimento e della conseguente sorveglianza.
Si fornisce così uno strumento efficace, fondato sul principio del mutuo riconoscimento, per assicurare il regolare corso della giustizia e, in particolare, la comparizione dell’interessato in giudizio. Il provvedimento ha inoltre l’obiettivo di promuovere il ricorso a misure non detentive per le persone non residenti nello Stato membro in cui ha luogo il procedimento, in tal modo rafforzando il diritto alla libertà e la presunzione di innocenza e di migliorare la protezione delle vittime e della collettività, tenuto conto del rischio rappresentato dal regime esistente che prevede solo due alternative: detenzione cautelare o circolazione non sottoposta a controllo.
Con questo strumento si evita inoltre il rischio di una disparità di trattamento tra coloro che risiedono e coloro che non risiedono nello Stato del processo: la persona non residente nello Stato del processo è esposta al rischio di essere posta in custodia cautelare in attesa di processo, laddove un residente non lo sarebbe. In uno spazio comune europeo di giustizia senza frontiere interne risulta necessario, quindi, adottare idonee misure affinché una persona sottoposta a procedimento penale, ma non residente nello Stato del processo, non riceva un trattamento diverso, in tal caso anche deteriore, da quello riservato alla persona sottoposta a procedimento penale ivi residente.
7) Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro sulla prevenzione e la risoluzione dei conflitti relativi all’esercizio della giurisdizione nei procedimenti penali (decreto legislativo - esame definitivo)
Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Matteo Renzi e del Ministro della giustizia Andrea Orlando, ha approvato, in esame definitivo, un decreto legislativo recante disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2009/948/GAI sulla prevenzione e risoluzione dei conflitti relativi all’esercizio della giurisdizione nei procedimenti penali.
Nello specifico il provvedimento introduce uno strumento volto a “prevenire” la violazione del divieto del ne bis in idem attraverso meccanismi procedurali diretti a evitare che, nei confronti della medesima persona e in relazione allo stesso fatto, vengano avviati, dinanzi alle diverse autorità nazionali europee, più procedimenti penali. In uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia la possibilità che si duplichino le azioni penali comporta un vulnus alla libera circolazione delle persone, con pregiudizio dei diritti e degli interessi dei singoli. Basti pensare agli oneri per le vittime e i testimoni che si vedono citati a comparire in più Paesi per la stessa vicenda e alla dispersione di energie processuali dei singoli Stati impegnati in processi che - in un’ottica di reciproca fiducia – potrebbero essere condotti da uno solo di essi.
Il meccanismo di risoluzione prefigurato dalla decisione stabilisce che gli Stati membri, parimenti competenti ad avviare un'azione penale in relazione ad un illecito sulla base dei medesimi fatti, dopo essersi consultati, si “accordino”, anche con l’ausilio di Eurojust, per individuare lo Stato su cui concentrare la giurisdizione.
È lasciata dunque alle autorità interessate la massima flessibilità per addivenire a una soluzione “efficace”, compatibilmente con i principi del proprio ordinamento.
8) Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro relativa alla considerazione delle decisioni di condanna tra Stati membri dell’Unione europea in occasione di un nuovo procedimento penale (decreto legislativo – esame preliminare)
Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Matteo Renzi e del Ministro della giustizia Andrea Orlando, ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo recante disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2008/675/GAI del Consiglio del 24 luglio 2008, relativa alla considerazione delle decisioni di condanna tra Stati membri dell’Unione europea in occasione di un nuovo procedimento penale.
La nuova disciplina completa il quadro della c.d. libera circolazione dei provvedimenti giudiziari nell’ambito dell’Unione, fondata sul reciproco riconoscimento e la piena fiducia tra gli Stati. In particolare dà piena attuazione al Sistema europeo di informazione sui Casellari giudiziari, istituito con le due decisioni quadro numeri 315 e 316, oggetto anche esse di recepimento.
Si consente così che le autorità giudiziarie possano prendere in considerazione le sentenze di condanna pronunciate, per fatti diversi, in altri Stati membri nei confronti dell’imputato, per poter trarre da quel precedente ogni utile conseguenza circa le determinazioni sulla pena da irrogare, per valutare la recidiva o per la dichiarazione di abitualità o professionalità nel reato, e per stabilire ogni altro effetto penale della condanna.
Si appresta così un ulteriore, importante, strumento di contrasto nei confronti dei recidivi.
9) Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro relativa all’organizzazione e al contenuto degli scambi fra gli Stati membri di informazioni estratte dal casellario giudiziale (decreto legislativo – esame preliminare)
Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Matteo Renzi e del Ministro della giustizia Andrea Orlando, ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo recante disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2009/315/GAI del Consiglio del 26 febbraio 2009, relativa all’organizzazione e al contenuto degli scambi fra gli Stati membri di informazioni estratte dal casellario giudiziale.
Con il decreto legislativo si migliora lo scambio di informazioni sulle condanne, mediante la definizione delle modalità con le quali uno Stato membro, in cui è stata pronunciata una condanna contro un cittadino di altro Stato membro, (c.d. Stato membro di condanna) trasmette le informazioni su tale condanna allo Stato membro di cittadinanza della persona condannata (c.d. Stato membro di cittadinanza).  Si provvede quindi alla definizione degli obblighi di conservazione di tali informazioni in capo allo Stato membro di cittadinanza e si precisano le procedure che le autorità di detto Stato devono seguire nel rispondere ad una richiesta di informazioni estratte dal casellario giudiziale nazionale.
Si stabiliscono infine protocolli comuni che permettono una omogenea attività di iscrizione e interrogazione della rete dei casellari nazionali tra loro collegati. Si realizza in tal modo la compiuta base giuridica per il funzionamento del Sistema informatizzato di scambio di informazioni (c.d. sistema ECRIS), già istituito il 26 aprile 2012 grazie al finanziamento e al supporto tecnico della Commissione europea e all’impegno di ciascun Stato membro.
Si realizza così pienamente l’obiettivo di far conoscere, con un’unica interrogazione telematica rivolta al casellario nazionale di cittadinanza e in tempo quasi reale, tutti i precedenti penali di un cittadino europeo, qualunque siano le autorità giudiziarie che abbiano emesso i provvedimenti di condanna in ambito europeo.
10) Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro che istituisce il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (decreto legislativo - esame preliminare)
Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Matteo Renzi e del Ministro della giustizia Andrea Orlando, ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo recante disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2009/316/GAI del Consiglio del 6 aprile 2009, che istituisce il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS) in applicazione dell’articolo 11 della decisione quadro 2009/315/GAI.  Si persegue in tal modo la finalità di rendere operativa, dal punto di vista tecnico, l’organizzazione degli scambi di informazioni estratte dal casellario giudiziale, oggetto di previsione della decisione quadro n. 315 del 2009.
Si sviluppa un sistema informatizzato di scambio di informazioni (c.d. sistema ECRIS), tra Stati membri, sulle condanne, ai fini di una comunicazione efficace, sulla base di un formato standard, che abbia omogeneità dei dati, facilmente traducibili con dispositivi automatizzati.
Ciò avviene mediante l’istituzione di tavole di riferimento delle categorie di reato e delle categorie di pene, oggetto specifico del decreto legislativo, dirette a facilitare, mediante un sistema di codici, la traduzione automatica e la reciproca comprensione delle informazioni trasmesse.
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NORME DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO SPECIALE
1) Attuazione dello statuto speciale per la Valle d’Aosta in materia di ordinamento scolastico (decreto legislativo)
Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Matteo Renzi, ha approvato un decreto legislativo recante l’attuazione dello statuto speciale per la Valle d’Aosta in materia di ordinamento scolastico. Nello specifico, lo schema di decreto legislativo - approvato dalla Commissione paritetica in data 5 ottobre 2015 - trova ragione nelle specificità regionali del settore scolastico derivanti dallo Statuto speciale e armonizza i principi fissati dalla legge 13 luglio 2015 n.107 (La buona scuola) con l’ordinamento scolastico regionale.
2) Attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino-AltoAdige su misure di limitazione al traffico veicolare lungo le strade che collegano il territorio delle Province di Trento e Bolzano (decreto legislativo)
Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Matteo Renzi, ha approvato un decreto legislativo recante norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige recante l’integrazione all’articolo 19 del Dpr 22 marzo 1974, n. 381 (norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di urbanistica) concernente misure di limitazione al traffico veicolare lungo le strade che collegano il territorio delle Province di Trento e Bolzano. Nello specifico, lo schema di decreto legislativo - definitivamente approvato dalla Commissione paritetica in data 7 ottobre 2015 - si prefigge lo scopo di garantire la tutela, la conservazione e la valorizzazione di particolari aree montane che presentino un elevato valore paesaggistico e naturalistico, riconoscendo alle Province autonome di Trento e di Bolzano la possibilità di adottare motivatamente apposite misure di limitazione al traffico veicolare lungo le strade che insistono nel territorio di rispettiva competenza, garantendo comunque agli utenti adeguate misure alternative.
3) Attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige recanti modifiche in materia di controllo della Corte dei Conti (decreto legislativo)
Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Matteo Renzi, ha approvato un decreto legislativo recante norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige recanti modifiche al Dpr 18 luglio 2011, n. 142, in materia di controllo della Corte dei Conti. Nello specifico, lo schema di decreto legislativo - definitivamente approvato dalla Commissione paritetica in data 16 dicembre 2015 - in coerenza con l’evoluzione dell’ordinamento normativo e con la giurisprudenza costituzionale chiarisce il ruolo e le competenze della Corte dei Conti, nonché il rapporto tra le sue attribuzioni e quelle della Regione. Le norme estendono la funzione di sindacato della Corte stessa sulla gestione del bilancio e del patrimonio degli enti locali nonché degli altri enti pubblici  e prevedono altresì, in capo alla Regione e alle Province autonome, il compito di istituire un proprio collegio dei revisori dei conti quale organo di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione dell’ente, operante in raccordo con le competenti sezioni di controllo della Corte dei conti aventi sede a Trento e a Bolzano.
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RIORGANIZZAZIONE MINISTERO AFFARI ESTERI
Regolamento di riorganizzazione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (decreto presidenziale – esame preliminare)
Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Matteo Renzi e del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Paolo Gentiloni, ha approvato in esame preliminare un decreto del Presidente della Repubblica recante il regolamento di riorganizzazione del ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, a seguito dell’entrata in vigore della legge 11 agosto 2014, n. 125 che ha rinnovato integralmente il quadro istituzionale della cooperazione internazionale allo sviluppo, anche mediante l’istituzione dell’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo. Al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale spetta l’elaborazione delle priorità strategiche, l’ analisi e la programmazione delle politiche, la cooperazione multilaterale, i rapporti con la UE in materia di Sviluppo, l’assistenza umanitaria nonché la gestione dei profili più propriamente di politica estera connessi con le attività di cooperazione allo sviluppo, mentre all’Agenzia sono riservate attività di carattere tecnico-operativo connesse alle fasi di istruttoria, formulazione, finanziamento, gestione e controllo delle iniziative di cooperazione .
Il provvedimento disciplina le nuove competenze della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo e prevede tra l’altro la riduzione a non più di sette degli attuali tredici uffici di livello dirigenziale della Direzione, che acquista le competenze attualmente svolte da altre Direzioni Generali del Ministero in tema di fonti di finanziamento dello sviluppo, banche e fondi di sviluppo,  e di politiche di vicinato della UE
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INCARICO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE LOCALI
Il Presidente  Renzi ha annunciato al Consiglio dei ministri  la sua intenzione di conferire ad Enrico Costa, neo nominato Ministro senza portafoglio, l’incarico per gli affari regionali e le autonomie nonché la delega alla famiglia. Il Consiglio dei ministri ha condiviso e ha salutato il neonominato Ministro con un applauso. Il Presidente Renzi gli ha augurato buon lavoro.
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IDROCARBURI, REFERENDUM  IL 17 APRILE 2016
Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto per l’indizione del referendum popolare relativo all’abrogazione della previsione che le attività di coltivazione di idrocarburi relative a provvedimenti concessori già rilasciati in zone di mare entro dodici miglia marine hanno durata pari alla vita utile del giacimento, nel rispetto degli standard di sicurezza e di salvaguardia ambientale. La consultazione si terrà il 17 aprile 2016.
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NUOVO STATUTO DELLA BANCA D’ITALIA
Su proposta del Presidente Matteo Renzi il Consiglio dei ministri ha approvato il nuovo statuto della Banca d’Italia, deliberato dall’assemblea straordinaria dei partecipanti a seguito del parere preventivo espresso dalla Banca centrale europea.
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PROTEZIONE CIVILE
In materia di protezione civile il Consiglio dei ministri ha deliberato la parte residua del finanziamento già stimato per fare fronte agli  interventi necessari al ripristino della normalità in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati in Campania dal 14 al 20 ottobre 2015 ed ha approvato le modalità di utilizzo dello stanziamento per la realizzazione degli interventi di recupero in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati nel mese di novembre 2013 nel territorio della Sardegna.
È stato poi dichiarato lo stato d’emergenza per consentire le operazioni di protezione civile necessarie a contrastare i danni causati dagli eccezionali eventi meteorologici che nei giorni dal 10 al 22 ottobre 2015 hanno colpito il territorio delle province di Foggia e Taranto.
È stato infine prorogato lo stato di emergenza già dichiarato in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nei giorni 5 e 6 marzo 2015 hanno colpito la Regione Molise.
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AUTOSTRADA REGIONALE CISPADANA
È stata esaminata la questione deferita alla decisione del Consiglio dei ministri a norma dell’articolo 5, comma 2, lettera c-bis) della legge n. 400 del 1988 a causa del contrasto sorto fra il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo nell’ambito della pronuncia di compatibilità ambientale del progetto definitivo dell’autostrada regionale cispadana, dal casello di Reggiolo-Rolo sulla A22 al casello di Ferrara sud sulla A13. In considerazione degli aspetti, giudicati rilevanti, attinenti la salute delle popolazioni interessate e la conservazione dell’habitat e delle specie faunistiche protette, il Consiglio dei ministri  ha condiviso la proposta del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare in merito al tracciato in prossimità del comune di S. Agostino e della frazione di San Carlo, condividendo quindi lo spostamento del medesimo tracciato a nord della frazione di San Carlo.
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CITTADINANZA ITALIANA A UN CITTADINO SIRIANO
Su proposta del Ministro dell’interno Angelino Alfano, il Consiglio dei ministri ha approvato il conferimento della cittadinanza italiana a Faysal  SHASHIT, nato a Damasco (Siria) il 1° agosto 1952, per meriti speciali. Il dottor SHASHIT, cittadino siriano, nel corso della ultratrentennale relazione con l’Italia, dove  ha compiuto gli studi dal 1974 al 1979 con il conseguimento della laurea in scienze turistiche presso l’Università di Napoli,  ha maturato forti sentimenti di affetto per il nostro Paese manifestati, in particolare, attraverso gesti di sostegno attivo ai lavoratori italiani in Kuwait, nel periodo dell'invasione irachena. Durante il suo soggiorno studentesco in Italia si è distinto per varie attività di volontariato, quali donazioni di sangue e raccolta di fondi in favore delle popolazioni terremotate del Friuli, testimoniate anche dai mezzi di informazione. L’Ambasciata ha evidenziato inoltre il suo ruolo attivo nel favorire  numerose imprese italiane nello sviluppo dei rapporti commerciali con ditte del Kuwait, del Golfo e della Siria, reso possibile dalla profonda conoscenza del mondo produttivo italiano. Alfano ha riferito che la costanza del suo comportamento ha ispirato nuove iniziative, volte al consolidamento dei rapporti nell'area dei Paesi del Golfo.
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MOLISE, VERIFICA RIENTRO PIANO SANITARIO
Tenuto conto della verifica delle condizioni richieste dalle norme vigenti in materia, effettuate dall’apposito Tavolo e dal Comitato per la valutazione del Piano di rientro del deficit, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze il Consiglio dei ministri ha autorizzato l’erogazione alla Regione Molise di un’anticipazione di somme a valere sulle spettanze residue a titolo di finanziamento del Servizio sanitario nazionale fino a tutto il 2009, a norma dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154 e ferma restando la facoltà di recupero
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NOMINE
Il Consiglio dei ministri ha deliberato la nomina di Diego PIACENTINI a Commissario straordinario del governo per il digitale e l’innovazione. Il Commissario assumerà le funzioni il 17 agosto 2016.
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MOVIMENTO DEI PREFETTI
Il Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell’interno Angelino Alfano ha approvato il seguente movimento dei prefetti:
•    Maria Rita LEONARDI è destinato a svolgere le funzioni di Prefetto di Enna, cessando dalla posizione di fuori ruolo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri quale Vice Commissario dello Stato per la Regione Siciliana.
•    Giuseppe Mario SCALIA è destinato a svolgere le funzioni di Prefetto di Sondrio cessando dalla disposizione con incarico ai sensi della legge n. 410/91
•    Il Dirigente Generale di P.S. Luigi Mario Francesco SAVINA è nominato Prefetto ed è destinato a svolgere le funzioni di Vice Direttore Generale della pubblica sicurezza per l’espletamento delle funzioni vicarie presso il Dipartimento della pubblica sicurezza.
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LEGGI REGIONALI
Il Consiglio dei ministri ha esaminato trenta leggi delle Regioni e delle Province Autonome.
Per le seguenti leggi regionali si è deliberata la non impugnativa:
1) Legge Regione Puglia n. 35 del 14/12/2015 “Assestamento e variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2015 e pluriennale 2015-2017 della Regione Puglia
2) Legge Regione Calabria n. 26 del 15/12/2015 “Approvazione rendiconto generale relativo all’esercizio finanziario 2014”.
3) Legge Regione Calabria n. 27 del 15/12/2015 “Assestamento e provvedimento generale di variazione del bilancio di previsione della regione Calabria per l’esercizio finanziario 2015 e del bilancio pluriennale 2015-2017”.
4) Legge Regione Calabria n. 28 del 15/12/2015 “Modifiche all’articolo 26 della legge regionale  21 agosto 2007, n. 18 (norme in materia di usi civici)”.
5) Legge Regione Trentino Alto Adige n. 27 del 15/12/2015 “Legge regionale collegata alla legge regionale di stabilità 2016”.
6) Legge Regione Molise n. 17 del 09/12/2015 “Istituzione del Garante regionale dei diritti della persona”.
7) Legge Regione Molise n. 18 del 10/12/2015 “Disposizioni di riordino delle funzioni esercitate dalle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56 (disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni dei comuni)”.
8) Legge Regione Trentino Alto Adige n. 28 del 15/12/2015 “Legge regionale di stabilità 2016”.
9) Legge Regione Trentino Alto Adige n. 29 del 15/12/2015 “Bilancio di previsione della Regione autonoma Trentino-Alto Adige per gli esercizi finanziari 2016-2018”.
10) Legge Regione Trentino Alto Adige n. 30 del 15/12/2015 “Modifiche alla legge regionale 19 giugno 2009, n. 2 recante “Nuove norme relative alla pubblicazione e alla diffusione del Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige”, nonché modifica alla legge regionale 21 settembre 2005, n.7”.
11) Legge Regione Marche n. 27 del 04/12/2015 “Rendiconto generale della Regione per l’anno 2014”.
12) Legge Regione Puglia n. 36 del 15/12/2015 “Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a) e lettera e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014 n. 126”.
13) Legge Regione Toscana n. 75 del 11/12/2015 “Disposizioni concernenti termini in materia di cave. Modifiche alla l.r. 35/2015”.
14) Legge Regione Toscana n. 76 del 11/12/2015 “Ordinamento del sistema regionale della protezione civile. Modifiche alla l.r. 67/2003”.
15) Legge Regione Trentino Alto Adige n. 31 del 15/12/2015 “Adeguamento della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 (Nuovo ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino-Alto Adige) e successive modificazioni alle disposizioni in materia di controlli interni recate dal decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012) e ulteriori disposizioni in materia di enti locali”.
16) Legge Regione Veneto n. 21 del 16/12/2015 “Rendiconto generale della Regione per l’esercizio finanziario 2014”.
17) Legge Regione Campania n. 17 del 23/12/2015 “Interventi per i giovani imprenditori agricoli. Modifica dell’articolo 4 della legge regionale 3 agosto 2013, n.10 (Valorizzazione dei suoli pubblici a vocazione agricola per contenere il consumo e favorire l’accesso ai giovani)”.
18) Legge Regione Liguria n. 21 del 22/12/2015 “Modifiche alla legge regionale 31 ottobre 2006, n. 33 (Testo unico in materia di cultura)”.
19) Legge Regione Liguria n. 24 del 22/12/2015 “Modifiche alla legge regionale 7 novembre 2013, n. 33 (Riforma del sistema di trasporto pubblico regionale e locale) e alla legge regionale 5 agosto 2014, n. 18 (Disposizioni urgenti di prima applicazione della legge regionale 7 novembre 2013, n. 33)”.
20) Legge Regione Liguria n. 25 del 22/12/2015 “Norme in materia di cimiteri per animali”.
21) Legge Regione Liguria n. 26 del 22/12/2015 “Modifiche alla legge regionale 11 marzo 2008, n. 3 (Riforma degli interventi di sostegno alle attività commerciali)”.
22) Legge Regione Marche n. 28 del 21/12/2015 “Assestamento del bilancio 2015 e pluriennale 2015/2017”.
23) Legge Regione Molise n. 19 del 21/12/2015 “Assestamento del bilancio di previsione della Regione Molise per l'esercizio finanziario 2015, ai sensi dell'art. 33 della legge regionale n. 4/2002 e dell'art. 50 del d.lgs. n.118/2011. Interpretazione autentica dell'art. 6, comma 2, della L.R. n. 9/2015. Modifiche a leggi regionali”.
24) Legge Regione Toscana n. 78 del 18/12/2015 “Accelerazione delle procedure per lo svolgimento dei referendum regionali. Modifiche alla l.r. 62/2007”.
25) Legge Regione Toscana n. 79 del 18/12/2015 “Misure incentivanti l’attività edilizia privata. Modifiche alla l.r. 24/2009”.
26) Legge Regione Umbria n. 18 del 18/12/2015 “Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l’anno 2016”.
27) Legge Regione Calabria n. 29 del 24/12/2015 “Disposizioni in materia di personale della regione Calabria”.
28) Legge Regione Lombardia n. 39 del 22/12/2015 “Recepimento dell’intesa concernente l’attribuzione di funzioni statali e dei relativi oneri finanziari riferiti al Parco nazionale dello Stelvio, ai sensi dell’articolo 1, comma 515, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dell’articolo 11, comma 8, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”.
29) Legge Regione Lombardia n. 40 del 22/12/2015 “Accorpamento del Parco locale di interesse sovracomunale (PLIS) della Balossa al Parco regionale Nord Milano ai sensi dell’articolo 4 della legge regionale 4 agosto 2011, n. 12 (Nuova organizzazione degli enti gestori delle aree regionali protette e modifiche alle leggi regionali 30 novembre 1983, n. 86 «Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l’istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale» e 16 luglio 2007, n. 16 «Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi»), e conseguente modifica dei confini del Parcoregionale. Modifiche alla legge regionale 16 luglio 2007, n. 16 (Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi)”.
30) Legge Regione Piemonte n. 27 del 24/12/2015 “Istituzione del Comune di Campiglia Cervo mediante fusione dei Comuni di Campiglia Cervo, Quittengo e San Paolo Cervo”.
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Il Consiglio dei ministri è terminato alle 23.45

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