2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
2010, n. 25, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «Le
agevolazioni previste dal periodo precedente si applicano altresi'
agli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni agricoli e
relative pertinenze, posti in essere a favore di proprietari di masi
chiusi di cui alla legge della provincia autonoma di Bolzano 28
novembre 2001, n. 17, da loro abitualmente coltivati».
907. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 4-bis (1), del
decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, sono applicabili
anche a favore del coniuge o dei parenti in linea retta, purche' gia'
proprietari di terreni agricoli e conviventi, di soggetti aventi i
requisiti di cui al medesimo articolo 2, comma 4-bis.
908. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali, da adottare entro il 31 gennaio 2016 ai sensi
dell'articolo 34, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono innalzate le percentuali di
compensazione applicabili a taluni prodotti del settore
lattiero-caseario in misura non superiore al 10 per cento. Con lo
stesso decreto e con le medesime modalita' sono innalzate, per l'anno
2016, le percentuali di compensazione applicabili agli animali vivi
della specie bovina e suina rispettivamente in misura non superiore
al 7,7 per cento e all'8 per cento. L'attuazione delle disposizioni
di cui al precedente periodo non puo' comportare minori entrate
superiori a 20 milioni di euro.
909. All'articolo 1, comma 512, della legge 24 dicembre 2012, n.
228 (2), e successive modificazioni, le parole: «7 per cento» sono
sostituite dalle seguenti: «30 per cento».
910. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, il comma
423 e' sostituito dal seguente:
«423. Ferme restando le disposizioni tributarie in materia di
accisa, la produzione e la cessione di energia elettrica e calorica
da fonti rinnovabili agroforestali, sino a 2.400.000 kWh anno, e
fotovoltaiche, sino a 260.000 kWh anno, nonche' di carburanti e
prodotti chimici di origine agroforestale provenienti prevalentemente
dal fondo, effettuate dagli imprenditori agricoli, costituiscono
attivita' connesse ai sensi dell'articolo 2135, terzo comma, del
codice civile e si considerano produttive di reddito agrario. Per la
produzione di energia, oltre i limiti suddetti, il reddito delle
persone fisiche, delle societa' semplici e degli altri soggetti di
cui all'articolo 1, comma 1093, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
e' determinato, ai fini IRPEF ed IRES, applicando all'ammontare dei
corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione agli effetti
dell'imposta sul valore aggiunto, relativamente alla componente
riconducibile alla valorizzazione dell'energia ceduta, con esclusione
della quota incentivo, il coefficiente di redditivita' del 25 per
cento, fatta salva l'opzione per la determinazione del reddito nei
modi ordinari, previa comunicazione all'ufficio secondo le modalita'
previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 10 novembre 1997, n. 442».
(1)
Legge 26 febbraio 2010, n. 25 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative».
4-bis. Al fine di assicurare le agevolazioni per la piccola proprieta' contadina, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2010, gli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti, posti in essere a favore di coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale, nonche' le operazioni fondiarie operate attraverso l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), sono soggetti alle imposte di registro ed ipotecaria nella misura fissa ed all'imposta catastale nella misura dell'1 per cento. Gli onorari dei notai per gli atti suindicati sono ridotti alla meta'. I predetti soggetti decadono dalle agevolazioni se, prima che siano trascorsi cinque anni dalla stipula degli atti, alienano volontariamente i terreni ovvero cessano di coltivarli o di condurli direttamente. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 11, commi 2 e 3, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, nonche' all'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede mediante utilizzo delle residue disponibilita' del fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura, di cui all'articolo 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, che a tale fine sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. (2) LEGGE 24 dicembre 2012, n. 228
512. Ai soli fini della determinazione delle imposte sui redditi,
per i periodi d'imposta 2013, 2014 e 2015, i redditi dominicale e
agrario sono rivalutati del 15 per cento. Per i terreni agricoli,
nonche' per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai
coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali
iscritti nella previdenza agricola, la rivalutazione e' pari al 5 per
cento. L'incremento si applica sull'importo risultante dalla
rivalutazione operata ai sensi dell'articolo 3, comma 50, della legge
23 dicembre 1996, n. 662. Ai fini della determinazione dell'acconto
delle imposte sui redditi dovute per l'anno 2013, si tiene conto
delle disposizioni di cui al presente comma.
Nessun commento:
Posta un commento
Siate moderati.
Nota. Solo i membri di questo blog possono postare un commento.