08/02/16

Leasing abitazione principale 2016

 Leasing abitazione principale, bonus fiscali per le parti.
 L’art. 1 co. 76 della L. 208/2015 ha previsto che, con il contratto di locazione finanziaria di immobile da adibire ad abitazione principale, la banca o l’intermediario finanziario iscrit­­to nell’albo di cui all’art. 106 del DLgs. 385/93 si ob­bliga ad acquistare o a far costruire l’immobile su scelta e secondo le indicazioni dell’utilizzatore, che se ne assume tutti i rischi, anche di perimento, e lo mette a disposizione per un dato tempo verso un determinato corrispettivo che tenga conto del prezzo di acquisto o di costruzione e della durata del contratto. Alla scadenza del contratto, l’utilizzatore ha la facoltà di acqui­stare la proprietà del bene a un prezzo prestabilito.
L’acquisto dell’immobile oggetto del contratto di locazione fi­nan­ziaria non è soggetta all’azione revocatoria fallimentare, in quanto trova espressamente applicazione l’art. 67 co. 3 lett. a) del RD 267/42.
La novità normativa è stata disciplina anche sotto il profilo fiscale, in primo luogo mediante l’integrazione dell’art. 15 co. 1 del DPR 917/86, con l’inserimento dellalett. i-sexies.1), per effetto della quale è possibile detrarre dall’Irpef lorda il 19% del seguente ammontare: “i canoni, e i relativi oneri accessori, per un importo non superiore ad euro 8.000, e il costo di acquisto a fronte dell’esercizio dell’opzione finale, per un importo non superiore ad euro 20.000, derivanti da contratti di locazione finanziaria su unità immobiliari, anche da costruire, da adibire ad abitazione principale entro un anno dalla consegna, sostenuti da giovani di età inferiore a 35 anni con un reddito complessivo non superiore ad euro 55.000all’at­to della stipulazione del contratto di locazione finanziaria che non sono titolari di diritti di proprietà su immobili a destinazione abi­tativa”. La detrazione spetta alle condizioni di cui alla lett. b) dell’art. 15, co. 1, del Tuir, riguardanti gli interessi passivi pagati in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su immobili contratti per l’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale.
È stata, inoltre, inserita la lett. i-sexies.2), in virtù della quale un’analoga detrazione è riconosciuta alle spese di cui alla lett. i-sexies.1), alle condizioni ivi indicate e per importi non superiori alla metà di quelli ivi indicati, sostenute da soggetti di età non inferiore a 35 anni con un reddito complessivo non superiore ad euro 55.000 all’atto della stipulazione del contratto di locazione fi­nan­ziaria che non sono titolari di diritti di proprietà su immobili a destinazione abitativa.
È stata modificata anche la disciplina dell’imposta di registro, contenuta nell’art. 40, co. 1-bis, del DPR 131/1986, per tenere conto delle suddette novità normative. All’art. 1 della tariffa, parte prima, è stata altresì prevista l’aliquota dell’1,50% “se il trasferimento è effettuato nei confronti di banche e intermediari finanziari autorizzati all’esercizio dell’attività di leasing finanziario, e ha per oggetto case di abitazione, di categoria catastale diversa da A/1, A/8 e A/9, acquisite in locazione finanziaria da utilizzatori per i quali ricorrono le condizioni di cui alle note II-bis) e II-sexies)”. Quest’ultima, peraltro, è stata introdotta proprio dalla L. 208/2015 (art. 1, co. 83, lett. b), n. 2): “Nell’applicazione della nota II-bis) ai trasferimenti effettuati nei confronti di banche e intermediari finanziari autorizzati all’esercizio dell’attività di leasing finanziario, si considera, in luogo dell’acquirente, l’utilizzatore e, in luogo dell’atto di acquisto, il contratto di locazione finanziaria”.
L’art. 8-bis della Tariffa, Parte I, allegata al TUR è stato, invece, integrato con le seguenti di­sposizioni, riguardanti la misura dell’imposta di registro proporzionale:
-    co. 1-bis. Atti relativi alle cessioni, da parte degli utilizzatori, di contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto immobili a destinazione abitativa, di categoria catastale diversa da A/1, A/8 e A/9, effettuate nei confronti di soggetti per i quali ricor­rono le condizioni di cui alle note II-bis) e II-sexies) dell’art. 1, ancorché assoggettati all’imposta sul valore aggiunto, di cui all’art. 10, co. 1, n. 8-bis), del DPR 633/1972: 1,50%;
-    co. 1-ter. Atti, diversi da quelli cui al co. 1-bis, relativi alle ces­sioni, da parte degli utilizzatori, di contratti di locazione finan­ziaria aventi ad oggetto immobili a destinazione abitativa, anche da costruire ed ancorché assoggettati all’imposta sul valore aggiunto, di cui all’art. 10, co. 1, n. 8-bis), del DPR 633/1972: 9%.
Le suddette disposizioni modificative del TUIR e del TUR (art. 1 co. 82 e 83 della L. 208/2015) si appli­cano dall’1.1.2016 al 31.12.2020.

Nessun commento:

Posta un commento

Siate moderati.

Nota. Solo i membri di questo blog possono postare un commento.

L'impatto dell'a.i. generativa nella contabilità

Devi copiare ed incollare sulla stringa di internet il link di seguito per vedere tale documento da me creato: https://gamma.app/docs/LIA-Ge...