Nota credito IVA fallimenti e procedure concorsuali e nell’ipotesi di mancato pagamento del corrispettivo da parte del cessionario o committente
Con alcune disposizioni di carattere interpretativo, la legge di stabilità 2016 ha specificato che la nota di variazione IVA in diminuzione può essere emessa:
•da parte del cessionario o committente, se l’operazione è assoggettata a reverse charge;
•nel caso di inadempimento del cessionario o committente, per i contratti ad esecuzione periodica o continuata;
•nel caso di mancato pagamento del cessionario o committente, laddove il cedente o prestatore abbia esperito una procedura esecutiva, quando dal verbale di pignoramento risulti la mancanza di beni o crediti da pignorare ovvero l’impossibilità di accesso al domicilio del debitore.
Nell’ipotesi di mancato pagamento del corrispettivo da parte del cessionario o committente, assoggettato a una procedura concorsuale successivamente al 31.12.2016, il cedente o prestatore può emettere nota di variazione IVA in diminuzione a partire dalla data:
•della sentenza dichiarativa di fallimento;
•del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo;
•del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa;
•dal decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria.
•della sentenza dichiarativa di fallimento;
•del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo;
•del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa;
•dal decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria.
Il cessionario o committente, assoggettato a una procedura concorsuale, non è tenuto a registrare “in aumento” la nota di variazione emessa dal cedente o prestatore.
La legge di Stabilità (articolo 1, comma 126) riscrive l’articolo 26 del Dpr 633/1972 sulle variazioni Iva in diminuzione. Tra le principali modifiche si rileva la definizione della tempistica per l’emissione delle note in presenza di procedure concorsuali con l’individuazione del momento a partire dal quale la variazione può essere effettuata.
Per le procedure concorsuali il momento rilevante diviene quello in cui il cessionario o committente è assoggettato alla procedura stessa ovvero, più precisamente, la data della sentenza dichiarativa del fallimento, del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa, del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo o, infine, di quello che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.
Per le altre procedure la nota di variazione in diminuzione può essere emessa dal momento in cui viene omologato con decreto del Tribunale l’accordo di ristrutturazione dei debiti dell’impresa o pubblicato il piano di risanamento nel Registro delle imprese.
Nel caso in cui sia attiva una procedura – presumibilmente sia concorsuale o meno – non si applicherà la regola, operante in tutti gli altri casi previsti dall’articolo 26, in base alla quale se un fornitore decide di attivare la variazione in diminuzione, il suo cliente deve annotarla nel registro delle vendite nei limiti della detrazione operata e fatto salvo il suo diritto alla restituzione dell’importo pagato al fornitore a titolo di rivalsa.
Per quanto riguarda i casi di pignoramento, la legge di Stabilità ha introdotto specifiche previsioni per definire il momento in cui la procedura esecutiva possa considerarsi infruttuosa.
Un’altra novità riguarda la possibilità di emettere note di variazioni Iva anche a favore del cessionario o del committente che abbia già assolto, con il meccanismo del reverse charge, l’imposta relativa all’operazione da rettificare. Le tipologie di reverse charge in questione sono quelle contemplate negli articoli 17 e 74 del Dpr 633/1972 e nell’articolo 44 del Dl 331/1993, e, dunque, il reverse per operazioni rese da soggetti non residenti, quello cosiddetto interno, nonché quello relativo a rottami.
Un soggetto che abbia acquistato da un prestatore comunitario un servizio in regime di reverse charge, il cui valore imponibile si riduce in conseguenza dell’applicazione di un abbuono per sopravvenuto accordo tra le parti, potrà dunque provvedere all’emissione di una nota di variazione che andrà a diminuire l’importo dell’Iva a debito/credito rilevata in sede di applicazione del reverse.
La legge di Stabilità, inoltre, inserisce nell’articolo 26 un’indicazione utile per i soggetti che operano con contratti a esecuzione continuativa o periodica (ad esempio, gli operatori energetici), in base alla quale, in caso di risoluzione contrattuale conseguente a inadempimento, la variazione in diminuzione dell’Iva non può essere operata per quelle prestazioni per le quali sia il fornitore che il cliente abbiano correttamente adempiuto alle proprie obbligazioni.
Tutte le modifiche apportate all’articolo 26 a carattere interpretativo si applicano anche alle operazioni effettuate anteriormente al 1° gennaio 2016 (data di entrata in vigore della legge).
Unica eccezione è rappresentata dalle modifiche relative alle procedure, che sono applicabili nei casi in cui il cessionario/committente sia assoggettato a una procedura – presumibilmente concorsuale e non – successivamente al 31 dicembre 2016.
Estensione reverse charge
Il comma 128 della Stabilità estende, invece, l’ambito di applicazione del reverse charge (articolo 17 del Dpr 633/1972) alle prestazioni di servizi rese dalle imprese consorziate nei confronti del consorzio di appartenenza, aggiudicatario di una commessa nei confronti di un ente pubblico al quale il predetto consorzio sia tenuto a emettere fattura con il meccanismo dello split payment. Sarà comunque necessaria l’autorizzazione da parte del Consiglio dell’Unione europea.
Per le procedure concorsuali il momento rilevante diviene quello in cui il cessionario o committente è assoggettato alla procedura stessa ovvero, più precisamente, la data della sentenza dichiarativa del fallimento, del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa, del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo o, infine, di quello che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.
Per le altre procedure la nota di variazione in diminuzione può essere emessa dal momento in cui viene omologato con decreto del Tribunale l’accordo di ristrutturazione dei debiti dell’impresa o pubblicato il piano di risanamento nel Registro delle imprese.
Nel caso in cui sia attiva una procedura – presumibilmente sia concorsuale o meno – non si applicherà la regola, operante in tutti gli altri casi previsti dall’articolo 26, in base alla quale se un fornitore decide di attivare la variazione in diminuzione, il suo cliente deve annotarla nel registro delle vendite nei limiti della detrazione operata e fatto salvo il suo diritto alla restituzione dell’importo pagato al fornitore a titolo di rivalsa.
Per quanto riguarda i casi di pignoramento, la legge di Stabilità ha introdotto specifiche previsioni per definire il momento in cui la procedura esecutiva possa considerarsi infruttuosa.
Un’altra novità riguarda la possibilità di emettere note di variazioni Iva anche a favore del cessionario o del committente che abbia già assolto, con il meccanismo del reverse charge, l’imposta relativa all’operazione da rettificare. Le tipologie di reverse charge in questione sono quelle contemplate negli articoli 17 e 74 del Dpr 633/1972 e nell’articolo 44 del Dl 331/1993, e, dunque, il reverse per operazioni rese da soggetti non residenti, quello cosiddetto interno, nonché quello relativo a rottami.
Un soggetto che abbia acquistato da un prestatore comunitario un servizio in regime di reverse charge, il cui valore imponibile si riduce in conseguenza dell’applicazione di un abbuono per sopravvenuto accordo tra le parti, potrà dunque provvedere all’emissione di una nota di variazione che andrà a diminuire l’importo dell’Iva a debito/credito rilevata in sede di applicazione del reverse.
La legge di Stabilità, inoltre, inserisce nell’articolo 26 un’indicazione utile per i soggetti che operano con contratti a esecuzione continuativa o periodica (ad esempio, gli operatori energetici), in base alla quale, in caso di risoluzione contrattuale conseguente a inadempimento, la variazione in diminuzione dell’Iva non può essere operata per quelle prestazioni per le quali sia il fornitore che il cliente abbiano correttamente adempiuto alle proprie obbligazioni.
Tutte le modifiche apportate all’articolo 26 a carattere interpretativo si applicano anche alle operazioni effettuate anteriormente al 1° gennaio 2016 (data di entrata in vigore della legge).
Unica eccezione è rappresentata dalle modifiche relative alle procedure, che sono applicabili nei casi in cui il cessionario/committente sia assoggettato a una procedura – presumibilmente concorsuale e non – successivamente al 31 dicembre 2016.
Estensione reverse charge
Il comma 128 della Stabilità estende, invece, l’ambito di applicazione del reverse charge (articolo 17 del Dpr 633/1972) alle prestazioni di servizi rese dalle imprese consorziate nei confronti del consorzio di appartenenza, aggiudicatario di una commessa nei confronti di un ente pubblico al quale il predetto consorzio sia tenuto a emettere fattura con il meccanismo dello split payment. Sarà comunque necessaria l’autorizzazione da parte del Consiglio dell’Unione europea.
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ART. 1 COMMI DA 126 A 128 DELLA LEGGE DI STABILITA'
126. L'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, e' sostituito dal seguente:
«Art. 26. - (Variazioni dell'imponibile o dell'imposta). - 1. Le
disposizioni degli articoli 21 e seguenti devono essere osservate, in
relazione al maggiore ammontare, tutte le volte che successivamente
all' emissione della fattura o alla registrazione di cui agli
articoli 23 e 24 l'ammontare imponibile di un'operazione o quello
della relativa imposta viene ad aumentare per qualsiasi motivo,
compresa la rettifica di inesattezze della fatturazione o della
registrazione.
2. Se un'operazione per la quale sia stata emessa fattura,
successivamente alla registrazione di cui agli articoli 23 e 24,
viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce l'ammontare
imponibile, in conseguenza di dichiarazione di nullita',
annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili o in
conseguenza dell'applicazione di abbuoni o sconti previsti
contrattualmente, il cedente del bene o prestatore del servizio ha
diritto di portare in detrazione ai sensi dell'articolo 19 l'imposta
corrispondente alla variazione, registrandola a norma dell'articolo
25.
3. La disposizione di cui al comma 2 non puo' essere applicata dopo
il decorso di un anno dall'effettuazione dell'operazione imponibile
qualora gli eventi ivi indicati si verifichino in dipendenza di
sopravvenuto accordo fra le parti e puo' essere applicata, entro lo
stesso termine, anche in caso di rettifica di inesattezze della
fatturazione che abbiano dato luogo all'applicazione dell'articolo
21, comma 7.
4. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche in caso di
mancato pagamento, in tutto o in parte, da parte del cessionario o
committente:
a) a partire dalla data in cui quest'ultimo e' assoggettato a una
procedura concorsuale o dalla data del decreto che omologa un accordo
di ristrutturazione dei debiti di cui all'articolo 182-bis del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267, o dalla data di pubblicazione nel
registro delle imprese di un piano attestato ai sensi dell'articolo
67, terzo comma, lettera d), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
b) a causa di procedure esecutive individuali rimaste
infruttuose.
5. Ove il cedente o prestatore si avvalga della facolta' di cui al
comma 2, il cessionario o committente, che abbia gia' registrato
l'operazione ai sensi dell'articolo 25, deve in tal caso registrare
la variazione a norma dell'articolo 23 o dell'articolo 24, nei limiti
della detrazione operata, salvo il suo diritto alla restituzione
dell'importo pagato al cedente o prestatore a titolo di rivalsa.
L'obbligo di cui al primo periodo non si applica nel caso di
procedure concorsuali di cui al comma 4, lettera a).
6. Nel caso in cui, successivamente agli eventi di cui al comma 4,
il corrispettivo sia pagato, in tutto o in parte, si applica la
disposizione di cui al comma 1. In tal caso, il cessionario o
committente che abbia assolto all'obbligo di cui al comma 5 ha
diritto di portare in detrazione ai sensi dell'articolo 19 l'imposta
corrispondente alla variazione in aumento.
7. La correzione di errori materiali o di calcolo nelle
registrazioni di cui agli articoli 23, 25 e 39 e nelle liquidazioni
periodiche di cui all'articolo 27, all'articolo 1 del regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100,
e successive modificazioni, e all'articolo 7 del regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, e
successive modificazioni, deve essere fatta, mediante annotazione
delle variazioni dell'imposta in aumento nel registro di cui
all'articolo 23 e delle variazioni dell'imposta in diminuzione nel
registro di cui all'articolo 25. Con le stesse modalita' devono
essere corretti, nel registro di cui all'articolo 24, gli errori
materiali inerenti alla trascrizione di dati indicati nelle fatture o
nei registri tenuti a norma di legge.
8. Le variazioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 e quelle per errori di
registrazione di cui al comma 7 possono essere effettuate dal cedente
o prestatore del servizio e dal cessionario o committente anche
mediante apposite annotazioni in rettifica rispettivamente sui
registri di cui agli articoli 23 e 24 e sul registro di cui
all'articolo 25.
9. Nel caso di risoluzione contrattuale, relativa a contratti a
esecuzione continuata o periodica, conseguente a inadempimento, la
facolta' di cui al comma 2 non si estende a quelle cessioni e a
quelle prestazioni per cui sia il cedente o prestatore che il
cessionario o committente abbiano correttamente adempiuto alle
proprie obbligazioni.
10. La facolta' di cui al comma 2 puo' essere esercitata,
ricorrendo i presupposti di cui a tale disposizione, anche dai
cessionari e committenti debitori dell'imposta ai sensi dell'articolo
17 o dell'articolo 74 del presente decreto ovvero dell'articolo 44
del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive
modificazioni. In tal caso, si applica ai cessionari o committenti la
disposizione di cui al comma 5.
11. Ai fini del comma 4, lettera a), il debitore si considera
assoggettato a procedura concorsuale dalla data della sentenza
dichiarativa del fallimento o del provvedimento che ordina la
liquidazione coatta amministrativa o del decreto di ammissione alla
procedura di concordato preventivo o del decreto che dispone la
procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in
crisi.
12. Ai fini del comma 4, lettera b), una procedura esecutiva
individuale si considera in ogni caso infruttuosa:
a) nell'ipotesi di pignoramento presso terzi, quando dal verbale
di pignoramento redatto dall'ufficiale giudiziario risulti che presso
il terzo pignorato non vi sono beni o crediti da pignorare;
b) nell'ipotesi di pignoramento di beni mobili, quando dal
verbale di pignoramento redatto dall'ufficiale giudiziario risulti la
mancanza di beni da pignorare ovvero l'impossibilita' di accesso al
domicilio del debitore ovvero la sua irreperibilita';
c) nell'ipotesi in cui, dopo che per tre volte l'asta per la
vendita del bene pignorato sia andata deserta, si decida di
interrompere la procedura esecutiva per eccessiva onerosita'».
127. Le disposizioni di cui all'articolo 26, comma 4, lettera a), e
comma 5, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, nel testo risultante dalle modifiche
apportate dal comma 126, si applicano nei casi in cui il cessionario
o committente sia assoggettato a una procedura concorsuale
successivamente al 31 dicembre 2016. Le altre modifiche apportate dal
comma 126 al predetto articolo 26, in quanto volte a chiarire
l'applicazione delle disposizioni contenute in tale ultimo articolo e
quindi di carattere interpretativo, si applicano anche alle
operazioni effettuate anteriormente alla data di cui al periodo
precedente.
128. Al sesto comma dell'articolo 17 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni,
dopo la lettera a-ter) e' inserita la seguente:
«a-quater) alle prestazioni di servizi rese dalle imprese
consorziate nei confronti del consorzio di appartenenza che, ai sensi
delle lettere b), c) ed e) del comma 1 dell'articolo 34 del codice di
cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive
modificazioni, si e' reso aggiudicatario di una commessa nei
confronti di un ente pubblico al quale il predetto consorzio e'
tenuto ad emettere fattura ai sensi del comma 1 dell'articolo 17-ter
del presente decreto. L'efficacia della disposizione di cui al
periodo precedente e' subordinata al rilascio, da parte del Consiglio
dell'Unione europea, dell'autorizzazione di una misura di deroga ai
sensi dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio,
del 28 novembre 2006, e successive modificazioni».
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