11/03/16

Norme dell'Unione europea sugli aiuti di Stato (Legge di Stabilità) comma 407

Norme  dell'Unione  europea  sugli  aiuti  di  Stato:

407.
A decorrere dal 1º gennaio 2015 al testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 69, comma 2, lettera b), le parole: «i due
decimi» sono sostituite dalle seguenti: «un decimo»;
b) all'articolo 73, comma 1-bis, sono aggiunti, in fine, i
seguenti periodi: «Le province possono, con apposita legge e nel
rispetto delle norme dell'Unione europea sugli aiuti di Stato,
concedere incentivi, contributi, agevolazioni, sovvenzioni e benefici
di qualsiasi genere, da utilizzare in compensazione ai sensi del Capo
III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. I fondi necessari
per la regolazione contabile delle compensazioni sono posti ad
esclusivo carico delle rispettive province, che provvedono alla
stipula di una convenzione con l'Agenzia delle entrate, al fine di
disciplinare le modalita' operative per la fruizione delle suddette
agevolazioni»;
c) all'articolo 75, comma 1, lettera d), le parole: «i sette
decimi» sono sostituite dalle seguenti: «gli otto decimi»;
d) all'articolo 75-bis, dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:
«3-bis. Il gettito derivante da maggiorazioni di aliquote o
dall'istituzione di nuovi tributi, se destinato per legge alla
copertura, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, di nuove
specifiche spese di carattere non continuativo che non rientrano
nelle materie di competenza della regione o delle province, ivi
comprese quelle relative a calamita' naturali, e' riservato allo
Stato, purche' risulti temporalmente delimitato, nonche'
contabilizzato distintamente nel bilancio statale e quindi
quantificabile. Non sono ammesse riserve di gettito destinate al
raggiungimento di obiettivi di riequilibrio della finanza pubblica.
Sono abrogati gli articoli 9, 10 e 10-bis del decreto legislativo 16
marzo 1992, n. 268»;
e) all'articolo 79:
1) al comma 1, l'alinea e' sostituito dal seguente: «Il sistema
territoriale regionale integrato, costituito dalla regione, dalle
province e dagli enti di cui al comma 3, concorre, nel rispetto
dell'equilibrio dei relativi bilanci ai sensi della legge 24 dicembre
2012, n. 243, al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica,
di perequazione e di solidarieta' e all'esercizio dei diritti e dei
doveri dagli stessi derivanti, nonche' all'osservanza dei vincoli
economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione
europea:»;
2) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Fermo restando il coordinamento della finanza pubblica da
parte dello Stato ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, le
province provvedono al coordinamento della finanza pubblica
provinciale, nei confronti degli enti locali, dei propri enti e
organismi strumentali pubblici e privati e di quelli degli enti
locali, delle aziende sanitarie, delle universita', incluse quelle
non statali di cui all'articolo 17, comma 120, della legge 15 maggio
1997, n. 127, delle camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura e degli altri enti od organismi a ordinamento regionale o
provinciale finanziati dalle stesse in via ordinaria. Al fine di
conseguire gli obiettivi in termini di saldo netto da finanziare
previsti in capo alla regione e alle province ai sensi del presente
articolo, spetta alle province definire i concorsi e gli obblighi nei
confronti degli enti del sistema territoriale integrato di rispettiva
competenza. Le province vigilano sul raggiungimento degli obiettivi
di finanza pubblica da parte degli enti di cui al presente comma e,
ai fini del monitoraggio dei saldi di finanza pubblica, comunicano al
Ministero dell'economia e delle finanze gli obiettivi fissati e i
risultati conseguiti»;
3) il comma 4 e' sostituito dai seguenti:
«4. Nei confronti della regione e delle province e degli enti
appartenenti al sistema territoriale regionale integrato non sono
applicabili disposizioni statali che prevedono obblighi, oneri,
accantonamenti, riserve all'erario o concorsi comunque denominati,
ivi inclusi quelli afferenti il patto di stabilita' interno, diversi
da quelli previsti dal presente titolo. La regione e le province
provvedono, per se' e per gli enti del sistema territoriale regionale
integrato di rispettiva competenza, alle finalita' di coordinamento
della finanza pubblica contenute in specifiche disposizioni
legislative dello Stato, adeguando, ai sensi dell'articolo 2 del
decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266, la propria legislazione ai
principi costituenti limiti ai sensi degli articoli 4 o 5, nelle
materie individuate dallo Statuto, adottando, conseguentemente,
autonome misure di razionalizzazione e contenimento della spesa,
anche orientate alla riduzione del debito pubblico, idonee ad
assicurare il rispetto delle dinamiche della spesa aggregata delle
amministrazioni pubbliche del territorio nazionale, in coerenza con
l'ordinamento dell'Unione europea.
4-bis. Per ciascuno degli anni dal 2018 al 2022, il contributo
della regione e delle province alla finanza pubblica in termini di
saldo netto da finanziare, riferito al sistema territoriale regionale
integrato, e' pari a 905,315 milioni di euro complessivi, dei quali
15,091 milioni di euro sono posti in capo alla regione. Il contributo
delle province, ferma restando l'imputazione a ciascuna di esse del
maggior gettito derivante dall'attuazione dell'articolo 13, comma 17,
del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2001, n. 214, e dell'articolo
1, commi 521 e 712, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e'
ripartito tra le province stesse sulla base dell'incidenza del
prodotto interno lordo del territorio di ciascuna provincia sul
prodotto interno lordo regionale; le province e la regione possono
concordare l'attribuzione alla regione di una quota del contributo»;
4) dopo il comma 4-bis, introdotto dal numero 3) della presente
lettera, sono aggiunti i seguenti:
«4-ter. A decorrere dall'anno 2023 il contributo complessivo di
905 milioni di euro, ferma restando la ripartizione dello stesso tra
la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di
Bolzano, e' rideterminato annualmente applicando al predetto importo
la variazione percentuale degli oneri del debito delle pubbliche
amministrazioni rilevata nell'ultimo anno disponibile rispetto
all'anno precedente. La differenza rispetto al contributo di 905,315
milioni di euro e' ripartita tra le province sulla base
dell'incidenza del prodotto interno lordo del territorio di ciascuna
provincia sul prodotto interno lordo regionale. Ai fini del periodo
precedente e' considerato il prodotto interno lordo indicato
dall'ISTAT nell'ultima rilevazione disponibile.
4-quater. A decorrere dall'anno 2016, la regione e le province
conseguono il pareggio del bilancio come definito dall'articolo 9
della legge 24 dicembre 2012, n. 243. Per gli anni 2016 e 2017 la
regione e le province accantonano in termini di cassa e in termini di
competenza un importo definito d'intesa con il Ministero
dell'economia e delle finanze tale da garantire la neutralita'
finanziaria per i saldi di finanza pubblica. A decorrere dall'anno
2018 ai predetti enti ad autonomia differenziata non si applicano il
saldo programmatico di cui al comma 455 dell'articolo l della legge
24 dicembre 2012, n. 228, e le disposizioni in materia di patto di
stabilita' interno in contrasto con il pareggio di bilancio di cui al
primo periodo del presente comma.
4-quinquies. Restano ferme le disposizioni in materia di
monitoraggio, certificazione e sanzioni previste dai commi 460, 461 e
462 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
4-sexies. A decorrere dall'anno 2015, il contributo in termini di
saldo netto da finanziare di cui all'Accordo del 15 ottobre 2014 tra
il Governo, la regione e le province e' versato all'erario con
imputazione sul capitolo 3465, articolo 1, capo X, del bilancio dello
Stato entro il 30 aprile di ciascun anno. In mancanza di tali
versamenti all'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 aprile e
della relativa comunicazione entro il 30 maggio al Ministero
dell'economia e delle finanze, quest'ultimo e' autorizzato a
trattenere gli importi corrispondenti a valere sulle somme a
qualsiasi titolo spettanti alla regione e a ciascuna provincia
relativamente alla propria quota di contributo, avvalendosi anche
dell'Agenzia delle entrate per le somme introitate per il tramite
della Struttura di gestione.
4-septies. E' fatta salva la facolta' da parte dello Stato di
modificare, per un periodo di tempo definito, i contributi in termini
di saldo netto da finanziare e di indebitamento netto posti a carico
della regione e delle province, previsti a decorrere dall'anno 2018,
per far fronte ad eventuali eccezionali esigenze di finanza pubblica
nella misura massima del 10 per cento dei predetti contributi stessi.
Contributi di importi superiori sono concordati con la regione e le
province. Nel caso in cui siano necessarie manovre straordinarie
volte ad assicurare il rispetto delle norme europee in materia di
riequilibrio del bilancio pubblico i predetti contributi possono
essere incrementati, per un periodo limitato, di una percentuale
ulteriore, rispetto a quella indicata al periodo precedente, non
superiore al 10 per cento.
4-octies. La regione e le province si obbligano a recepire con
propria legge da emanare entro il 31 dicembre 2014, mediante rinvio
formale recettizio, le disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli
enti locali e dei loro organismi, previste dal decreto legislativo 23
giugno 2011, n. 118, nonche' gli eventuali atti successivi e
presupposti, in modo da consentire l'operativita' e l'applicazione
delle predette disposizioni nei termini indicati dal citato decreto
legislativo n. 118 del 2011 per le regioni a statuto ordinario,
posticipati di un anno, subordinatamente all'emanazione di un
provvedimento statale volto a disciplinare gli accertamenti di
entrata relativi a devoluzioni di tributi erariali e la possibilita'
di dare copertura agli investimenti con l'utilizzo del saldo positivo
di competenza tra le entrate correnti e le spese correnti».

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