14/05/16

Sentenza n. 47197 del 27 novembre 2015 CASSAZIONE FALLIM. BANCAROTTA

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE PENALE, SEZ. V
Sentenza n. 47197 del 27 novembre 2015 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NAPPI Aniello - Presidente -
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere -
Dott. CATENA Rossella - Consigliere -
Dott. GUARDIANO Alfredo - Consigliere -
Dott. MICHELI Paolo - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vibo Valentia;
avverso la sentenza emessa il 13/05/2015 dal Gup del Tribunale di Vibo Valentia;
all'esito del processo penale celebrato nei confronti di:
M.C., nata a (OMISSIS);
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Paolo Micheli;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. MAZZOTTA Gabriele, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo
Con la sentenza indicata in epigrafe, il Gup del Tribunale di Vibo Valentia dichiarava non luogo a procedere nei confronti di M. C., imputata in ordine al delitto di cui alla L. Fall., art. 216, comma 2(con riferimento, all'art. 16, n. 3) e art. 223: il giudicante riteneva non sussistente il fatto-reato addebitato alla M., consistito nell'avere ella, tre giorni dopo la dichiarazione di fallimento della Etty Mancini Moda s.r.l., della quale era stata legale rappresentante, sottratto una serie di documenti contabili (in gran parte, ricevute inerenti acquisti di valori bollati e bollettini di pagamento). Secondo il Gup, il reato ascritto alla donna richiedeva pur sempre la strumentante della condotta a rendere impossibile la ricostruzione delle vicende societarie e/o un fine di pregiudizio per i creditori: al contrario, le risultanze dei libri contabili comunque acquisiti collimavano con i dati di cui alla documentazione sottratta (che era stata poi allegata dalla difesa a corredo di una consulenza di parte, nell'ambito di un diverso processo per fatti di bancarotta fraudolenta patrimoniale).
Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vibo Valentia ricorre dinanzi a questa Corte, lamentando vizi di motivazione della sentenza impugnata.
Ad avviso del P.M. ricorrente, vertendosi nel caso di specie in una ipotesi di bancarotta documentale post-fallimentare, il reato si perfeziona indipendentemente dall'impossibilità di ricostruire la contabilità dell'impresa; perciò, "il solo fatto della mancata consegna al curatore dei documenti per cui è contestazione avrebbe dovuto logicamente e coerentemente" portare ad "esprimere un giudizio di idoneità degli elementi raccolti a sostenere l'accusa in giudizio".
Motivi della decisione
1. Il ricorso è meritevole di accoglimento.
1.1 Deve innanzi tutto ricordarsi che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, il Giudice dell'udienza preliminare deve - anche nelle ipotesi di cui all'art. 425, comma 3, del codice di rito - "se gli elementi acquisiti risultino insufficienti, contraddittori o comunque non idonei a sostenere l'accusa in giudizio, non potendo procedere a valutazioni di merito del materiale probatorio ed esprimere, quindi, un giudizio di colpevolezza dell'imputato ed essendogli inibito il proscioglimento in tutti i casi in cui le fonti di prova si prestino a soluzioni alternative e aperte o, comunque, ad essere diversamente rivalutate" (Cass., Sez. 2^, n. 48831 del 14/11/2013, Maida, Rv 257645). Da ultimo, si è ribadito che "in sede di legittimità, il controllo sulla motivazione della sentenza di non luogo a procedere non deve incentrarsi su distinzioni astratte tra valutazioni processuali e valutazioni di merito, ma deve avere riguardo - come per le decisioni emesse all'esito del dibattimento - alla completezza ed alla congruità della motivazione stessa, in relazione all'apprezzamento, sempre necessario da parte del Gup, dell'aspetto prognostico dell'insostenibilità dell'accusa in giudizio, sotto il profilo della insuscettibilità del compendio probatorio a subire mutamenti nella fase dibattimentale" (Cass., Sez. 6^, n. 29156 del 03/06/2015, Arvonio, Rv 264053).
1.2 Tanto premesso, e venendo all'esame della fattispecie concreta, il collegio rileva che, ai sensi dell'ultima parte della L. Fall., art. 216, comma 2, la pena prevista per le ipotesi di bancarotta fraudolenta si applica altresì "all'imprenditore, dichiarato fallito, che, durante la procedura fallimentare, commette alcuno dei fatti preveduti dal n. 1 del comma precedente ovvero sottrae, distrugge o falsifica i libri o le altre scritture contabili". Nel caso in esame, l'addebito mosso alla M. è evidentemente quello di avere sottratto la documentazione poi riutilizzata ai fini della redazione della consulenza di parte, sottrazione che - stando al tenore letterale della norma richiamata - assume rilievo penale indipendentemente dalla circostanza che ne derivi l'impossibilità, per gli organi della procedura concorsuale, di ricostruire il patrimonio od il movimento degli affari dell'impresa.
Infatti, già da tempo la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di precisare che "in tema di bancarotta fraudolenta, nelle prime tre ipotesi previste dalla L. Fall., art. 216, comma 1, n. 2, al quale rinvia il comma secondo, parte seconda, dello stesso articolo per la bancarotta documentale post-fallimentare, il reato si perfeziona indipendentemente dall'impossibilità di ricostruire la contabilità dell'impresa, in quanto l'evento della non ricostruibilità non è riferito a dette ipotesi (sottrazione, distruzione o falsificazione), ma soltanto alla quarta, che concerne l'omessa o irregolare tenuta dei libri contabili" (Cass., Sez. 6^, n. 4038 del 13/01/1994, D'Episcopo, Rv 198453; nella motivazione della pronuncia appena richiamata si precisa che il principio affermato vale a fortiori per il caso di bancarotta documentale post- fallimentare, atteso che la lettera della norma neppure menziona la citata quarta ipotesi). Nè il medesimo reato di bancarotta documentale post-fallimentare deve avere necessariamente come oggetto materiale la totalità delle scritture, ben potendo riguardare anche un solo documento od atti comunque determinati (v. Cass., Sez. 5^, n. 17084 del 09/12/2014, Caprara).
Perciò, il dato assunto come decisivo dal Gup, secondo cui le risultanze contabili disponibili avevano consentito di definire la situazione patrimoniale e finanziaria della Etty Mancini Moda s.r.l., senza trovare smentita nei documenti de quibus, non poteva considerarsi dirimente; mentre la sola circostanza della accertata sottrazione di quei bollettini, note o ricevute avrebbe dovuto fondare un giudizio di sostenibilità dell'accusa e - per converso - di non inutilità del dibattimento. Vero è che, come sopra evidenziato, il Procuratore della Repubblica si sofferma sul particolare della "mancata consegna al curatore" della documentazione indicata, piuttosto che su una vera e propria sottrazione: ma tale inciso, peraltro coerente con l'espresso richiamo alla L. Fall., art. 16, n. 3, che si legge in rubrica, non incide stilla conclusione della rilevanza penale della fattispecie concreta, potendo semmai comportare implicazioni in punto di corretta qualificazione giuridica dell'addebito (in ipotesi,L. Fall. , ex art. 220), da rimettere al giudice procedente.
2. Si impongono pertanto le determinazioni di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata, con rinvio al Tribunale di Vibo Valentia, ufficio del Giudice dell'udienza preliminare, per nuovo esame.
Così deciso in Roma, il 12 novembre 2015.
Depositato in Cancelleria il 27 novembre 2015

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