22/02/18

La sentenza della Corte Costituzionale - 22 Febbraio 2018

Indebita compensazione e infedele dichiarazione con diversa soglia di punibilità
 
È infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Busto Arsizio con riferimento all’art. 10-quater, D.Lgs. n. 74/2000, nel testo anteriore alle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 158/2015, che prevede una soglia di punibilità per il reato di indebita compensazione diversa da quella predisposta per la dichiarazione infedele. Lo ha stabilito la Corte Costituzionale bon sentenza n. 35 del 2018. I giudici riconoscono l’eterogeneità delle due fattispecie criminose per l’oggetto materiale, la condotta tipica e la sfera di tutela.
La fattispecie rimessa dal Tribunale ordinario di Busto Arsizio all’esame della Consulta verteva sull’illegittimità costituzionale dell’art. 10-quater del D.Lgs. n. 74/2000 - nel testo anteriore alle modifiche operate dal D.Lgs. n. 158/2015 - con il disposto dell’art. 3 Cost., nella parte in cui fissa la soglia di punibilità in 50.000 euro annui anziché in 150.000 euro con riferimento al delitto di indebita compensazione.
In particolare, il giudice rimettente riteneva irragionevole la suddetta soglia di 50.000 euro in quanto irragionevolmente sproporzionata rispetto a quella riservata alla dichiarazione infedele ex art. 4, D.Lgs. n. 74/2000, fissata in 150.000 euro, apparendo le due ipotesi criminosi di identico disvalore.
Ad avviso della Corte Costituzionale, invece, non è possibile allineare le due soglie di punibilità, innanzitutto, perché il diverso trattamento delle due fattispecie è compatibile con la discrezionalità propria del legislatore.
 
 
fonte ipsoa


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