20/02/18

Sentenza di appello: motivazione illegittima se costituita da un mero rinvio a quella di primo grado

Con l’ordinanza n. 3999, depositata in data 19 febbraio 2018, la Corte di Cassazione ha precisato che è illegittima la sentenza del giudice d’appello nella quale si effettua un mero rinvio alla motivazione della decisione di primo grado, ritenendola condivisibile. Tale modus operandi non permette infatti né di individuare il thema decidendum, né di verificare se la condivisione di quanto statuito dai primi giudici sia avvenuta effettivamente a seguito di un’analisi dei motivi di appello, ritenuti poi infondati.
L’Ufficio notificava ad una società un avviso di accertamento ai fini IRES, IVA ed IRAP basato sull’applicazione degli studi di settore.
La contribuente impugnava l’atto impositivo e risultava vittoriosa sia in primo grado che in appello. In partcioalre la CTR sostanzialmente riteneva illegittima la pretesa erariale semplicemente concordando con la decisione della CTP.
L’Agenzia censurava la decisione del giudice di secondo grado fondamentalmente lamentando l’assenza di una specifica motivazione, consistendo la stessa in una mera condivisione del contenuto della pronuncia di primo grado. Inoltre l’Amministrazione si dogliava dell’assenza di valutazione sulla fondatezza o meno dell’avviso di accertamento, tenendo conto degli elementi forniti nel corso del giudizio, sia da parte del Fisco che della contribuente.











































fonte ipsoa


Agenzia delle Entrate e prescrizione dei crediti

Agenzia delle Entrate e prescrizione dei crediti: cos'è, come funziona e cosa fare Cos'è la prescrizione? La prescrizione è un istit...