20/02/16

TERMINE PER GLI ACCERTAMENTI E LEGGE DI STABILITA'

D.P.R. 633/72 ART. 57 
 
Vecchio Termine per gli accertamenti.
Gli avvisi relativi alle rettifiche e agli accertamenti previsti nell'art. 54 e
nel secondo comma dell'art. 55 devono essere notificati, a pena di decadenza,
entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata
presentata la dichiarazione. Nel caso di richiesta di rimborso dell'eccedenza
d'imposta detraibile risultante dalla dichiarazione annuale, se tra la data di
notifica della richiesta di documenti da parte dell'ufficio e la data della loro
consegna intercorre un periodo superiore a quindici giorni, il termine di
decadenza, relativo agli anni in cui si è formata l'eccedenza detraibile chiesta a
rimborso, è differito di un periodo di tempo pari a quello compreso tra il
sedicesimo giorno e la data di consegna (375) (376).
In caso di omessa presentazione della dichiarazione, l'avviso di accertamento
dell'imposta a norma del primo comma dell'art. 55 può essere notificato fino al
31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe
dovuto essere presentata (377).
In caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell'articolo 331
del codice di procedura penale per uno dei reati previsti dal decreto legislativo
10 marzo 2000, n. 74, i termini di cui ai commi precedenti sono raddoppiati
relativamente al periodo di imposta in cui è stata commessa la violazione (378).
Fino alla scadenza del termine stabilito nei commi precedenti le rettifiche e gli
accertamenti possono essere integrati o modificati, mediante la notificazione di
nuovi avvisi, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi.
Nell'avviso devono essere specificamente indicati, a pena di nullità, i nuovi
elementi e gli atti o fatti attraverso i quali sono venuti a conoscenza dell'ufficio
dell'imposta sul valore aggiunto (379) (380).
 
Note:
  1. (375) Periodo aggiunto dall'art. 10, D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 313.
  2. (376) I termini previsti dal presente comma sono raddoppiati ai sensi di quanto
  3. disposto dal comma 2-bis dell'art. 12, D.L. 1° luglio 2009, n. 78, aggiunto dal
  4. comma 3 dell'art. 1, D.L. 30 dicembre 2009, n. 194.
  5. (377) I termini previsti dal presente comma sono raddoppiati ai sensi di quanto
  6. disposto dal comma 2-bis dell'art. 12, D.L. 1° luglio 2009, n. 78, aggiunto dal
  7. comma 3 dell'art. 1, D.L. 30 dicembre 2009, n. 194.
  8. (378) Comma aggiunto dal comma 25 dell'art. 37, D.L. 4 luglio 2006, n. 223,
  9. con i limiti di applicabilità indicati nel comma 26 dello stesso art. 37.
  10. (379) Per la proroga dei termini di cui al presente articolo vedi, anche, l'art.
  11. 57, comma 2, L. 30 dicembre 1991, n. 413, l'art. 9, L. 23 dicembre 1998, n.
  12. 448 e l'art. 10, L. 27 dicembre 2002, n. 289.
  13. (380) La Corte costituzionale, con ordinanza 11-14 ottobre 2005, n. 390
  14. (Gazz. Uff. 19 ottobre 2005, n. 42, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la
  15. manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art.
  16. 57 sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.

19/02/16

Legge stabilità 2016; nota variazione diminuzione iva; nota credito iva.

Nota credito IVA fallimenti e procedure concorsuali e nell’ipotesi di mancato pagamento del corrispettivo da parte del cessionario o committente

Con alcune disposizioni di carattere interpretativo, la legge di stabilità 2016 ha specificato che la nota di variazione IVA in diminuzione può essere emessa:
•da parte del cessionario o committente, se l’operazione è assoggettata a reverse charge;
•nel caso di inadempimento del cessionario o committente, per i contratti ad esecuzione periodica o continuata;
•nel caso di mancato pagamento del cessionario o committente, laddove il cedente o prestatore abbia esperito una procedura esecu­tiva, quando dal verbale di pignoramento risulti la mancanza di beni o crediti da pignorare ovvero l’impossibilità di accesso al domicilio del debitore.
Nell’ipotesi di mancato pagamento del corrispettivo da parte del cessionario o committente, assoggettato a una procedura concorsuale successivamente al 31.12.2016, il cedente o prestatore può emettere nota di variazione IVA in diminuzione a partire dalla data:
•della sentenza dichiarativa di fallimento;
•del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo;
•del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa;
•dal decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria.
Il cessionario o committente, assoggettato a una pro­ce­dura concorsuale, non è tenuto a registrare “in aumento” la nota di variazione emessa dal cedente o prestatore.
La legge di Stabilità (articolo 1, comma 126) riscrive l’articolo 26 del Dpr 633/1972 sulle variazioni Iva in diminuzione. Tra le principali modifiche si rileva la definizione della tempistica per l’emissione delle note in presenza di procedure concorsuali con l’individuazione del momento a partire dal quale la variazione può essere effettuata.
Per le procedure concorsuali il momento rilevante diviene quello in cui il cessionario o committente è assoggettato alla procedura stessa ovvero, più precisamente, la data della sentenza dichiarativa del fallimento, del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa, del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo o, infine, di quello che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.
Per le altre procedure la nota di variazione in diminuzione può essere emessa dal momento in cui viene omologato con decreto del Tribunale l’accordo di ristrutturazione dei debiti dell’impresa o pubblicato il piano di risanamento nel Registro delle imprese.
Nel caso in cui sia attiva una procedura – presumibilmente sia concorsuale o meno – non si applicherà la regola, operante in tutti gli altri casi previsti dall’articolo 26, in base alla quale se un fornitore decide di attivare la variazione in diminuzione, il suo cliente deve annotarla nel registro delle vendite nei limiti della detrazione operata e fatto salvo il suo diritto alla restituzione dell’importo pagato al fornitore a titolo di rivalsa.
Per quanto riguarda i casi di pignoramento, la legge di Stabilità ha introdotto specifiche previsioni per definire il momento in cui la procedura esecutiva possa considerarsi infruttuosa.
Un’altra novità riguarda la possibilità di emettere note di variazioni Iva anche a favore del cessionario o del committente che abbia già assolto, con il meccanismo del reverse charge, l’imposta relativa all’operazione da rettificare. Le tipologie di reverse charge in questione sono quelle contemplate negli articoli 17 e 74 del Dpr 633/1972 e nell’articolo 44 del Dl 331/1993, e, dunque, il reverse per operazioni rese da soggetti non residenti, quello cosiddetto interno, nonché quello relativo a rottami.
Un soggetto che abbia acquistato da un prestatore comunitario un servizio in regime di reverse charge, il cui valore imponibile si riduce in conseguenza dell’applicazione di un abbuono per sopravvenuto accordo tra le parti, potrà dunque provvedere all’emissione di una nota di variazione che andrà a diminuire l’importo dell’Iva a debito/credito rilevata in sede di applicazione del reverse.
La legge di Stabilità, inoltre, inserisce nell’articolo 26 un’indicazione utile per i soggetti che operano con contratti a esecuzione continuativa o periodica (ad esempio, gli operatori energetici), in base alla quale, in caso di risoluzione contrattuale conseguente a inadempimento, la variazione in diminuzione dell’Iva non può essere operata per quelle prestazioni per le quali sia il fornitore che il cliente abbiano correttamente adempiuto alle proprie obbligazioni.
Tutte le modifiche apportate all’articolo 26 a carattere interpretativo si applicano anche alle operazioni effettuate anteriormente al 1° gennaio 2016 (data di entrata in vigore della legge).
Unica eccezione è rappresentata dalle modifiche relative alle procedure, che sono applicabili nei casi in cui il cessionario/committente sia assoggettato a una procedura – presumibilmente concorsuale e non – successivamente al 31 dicembre 2016.
Estensione reverse charge
Il comma 128 della Stabilità estende, invece, l’ambito di applicazione del reverse charge (articolo 17 del Dpr 633/1972) alle prestazioni di servizi rese dalle imprese consorziate nei confronti del consorzio di appartenenza, aggiudicatario di una commessa nei confronti di un ente pubblico al quale il predetto consorzio sia tenuto a emettere fattura con il meccanismo dello split payment. Sarà comunque necessaria l’autorizzazione da parte del Consiglio dell’Unione europea.

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ART. 1 COMMI DA 126 A 128 DELLA LEGGE DI STABILITA'

126. L'articolo 26 del decreto del Presidente della  Repubblica  26
ottobre 1972, n. 633, e' sostituito dal seguente:
  «Art. 26. - (Variazioni dell'imponibile o dell'imposta).  -  1.  Le
disposizioni degli articoli 21 e seguenti devono essere osservate, in
relazione al maggiore ammontare, tutte le volte  che  successivamente
all' emissione  della  fattura  o  alla  registrazione  di  cui  agli
articoli 23 e 24 l'ammontare imponibile  di  un'operazione  o  quello
della relativa imposta  viene  ad  aumentare  per  qualsiasi  motivo,
compresa la rettifica  di  inesattezze  della  fatturazione  o  della
registrazione.
  2.  Se  un'operazione  per  la  quale  sia  stata  emessa  fattura,
successivamente alla registrazione di cui  agli  articoli  23  e  24,
viene  meno  in  tutto  o  in  parte,  o  se  ne  riduce  l'ammontare
imponibile,   in   conseguenza   di   dichiarazione   di    nullita',
annullamento,  revoca,  risoluzione,  rescissione  e  simili   o   in
conseguenza  dell'applicazione   di   abbuoni   o   sconti   previsti
contrattualmente, il cedente del bene o prestatore  del  servizio  ha
diritto di portare in detrazione ai sensi dell'articolo 19  l'imposta
corrispondente alla variazione, registrandola a  norma  dell'articolo
25.
  3. La disposizione di cui al comma 2 non puo' essere applicata dopo
il decorso di un anno dall'effettuazione  dell'operazione  imponibile
qualora gli eventi ivi  indicati  si  verifichino  in  dipendenza  di
sopravvenuto accordo fra le parti e puo' essere applicata,  entro  lo
stesso termine, anche in  caso  di  rettifica  di  inesattezze  della
fatturazione che abbiano dato  luogo  all'applicazione  dell'articolo
21, comma 7.
  4. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche  in  caso  di
mancato pagamento, in tutto o in parte, da parte  del  cessionario  o
committente:
    a) a partire dalla data in cui quest'ultimo e' assoggettato a una
procedura concorsuale o dalla data del decreto che omologa un accordo
di ristrutturazione dei debiti di cui all'articolo 182-bis del  regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267, o  dalla  data  di  pubblicazione  nel
registro delle imprese di un piano attestato ai  sensi  dell'articolo
67, terzo comma, lettera d), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
    b)  a  causa   di   procedure   esecutive   individuali   rimaste
infruttuose.
  5. Ove il cedente o prestatore si avvalga della facolta' di cui  al
comma 2, il cessionario o  committente,  che  abbia  gia'  registrato
l'operazione ai sensi dell'articolo 25, deve in tal  caso  registrare
la variazione a norma dell'articolo 23 o dell'articolo 24, nei limiti
della detrazione operata, salvo  il  suo  diritto  alla  restituzione
dell'importo pagato al cedente o  prestatore  a  titolo  di  rivalsa.
L'obbligo di cui  al  primo  periodo  non  si  applica  nel  caso  di
procedure concorsuali di cui al comma 4, lettera a).
  6. Nel caso in cui, successivamente agli eventi di cui al comma  4,
il corrispettivo sia pagato, in tutto  o  in  parte,  si  applica  la
disposizione di cui al  comma  1.  In  tal  caso,  il  cessionario  o
committente che abbia assolto  all'obbligo  di  cui  al  comma  5  ha
diritto di portare in detrazione ai sensi dell'articolo 19  l'imposta
corrispondente alla variazione in aumento.
  7.  La  correzione  di  errori  materiali  o   di   calcolo   nelle
registrazioni di cui agli articoli 23, 25 e 39 e  nelle  liquidazioni
periodiche di cui all'articolo 27, all'articolo 1 del regolamento  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100,
e successive modificazioni, e all'articolo 7 del regolamento  di  cui
al decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, e
successive modificazioni, deve  essere  fatta,  mediante  annotazione
delle  variazioni  dell'imposta  in  aumento  nel  registro  di   cui
all'articolo 23 e delle variazioni dell'imposta  in  diminuzione  nel
registro di cui all'articolo  25.  Con  le  stesse  modalita'  devono
essere corretti, nel registro di  cui  all'articolo  24,  gli  errori
materiali inerenti alla trascrizione di dati indicati nelle fatture o
nei registri tenuti a norma di legge.
  8. Le variazioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 e quelle per errori di
registrazione di cui al comma 7 possono essere effettuate dal cedente
o prestatore del servizio  e  dal  cessionario  o  committente  anche
mediante  apposite  annotazioni  in  rettifica  rispettivamente   sui
registri di cui  agli  articoli  23  e  24  e  sul  registro  di  cui
all'articolo 25.
  9. Nel caso di risoluzione contrattuale,  relativa  a  contratti  a
esecuzione continuata o periodica, conseguente  a  inadempimento,  la
facolta' di cui al comma 2 non si  estende  a  quelle  cessioni  e  a
quelle prestazioni per  cui  sia  il  cedente  o  prestatore  che  il
cessionario  o  committente  abbiano  correttamente  adempiuto   alle
proprie obbligazioni.
  10.  La  facolta'  di  cui  al  comma  2  puo'  essere  esercitata,
ricorrendo i presupposti  di  cui  a  tale  disposizione,  anche  dai
cessionari e committenti debitori dell'imposta ai sensi dell'articolo
17 o dell'articolo 74 del presente decreto  ovvero  dell'articolo  44
del  decreto-legge  30  agosto  1993,   n.   331,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre  1993,  n.  427,  e  successive
modificazioni. In tal caso, si applica ai cessionari o committenti la
disposizione di cui al comma 5.
  11. Ai fini del comma 4,  lettera  a),  il  debitore  si  considera
assoggettato  a  procedura  concorsuale  dalla  data  della  sentenza
dichiarativa  del  fallimento  o  del  provvedimento  che  ordina  la
liquidazione coatta amministrativa o del decreto di  ammissione  alla
procedura di concordato preventivo  o  del  decreto  che  dispone  la
procedura di amministrazione straordinaria delle  grandi  imprese  in
crisi.
  12. Ai fini del  comma  4,  lettera  b),  una  procedura  esecutiva
individuale si considera in ogni caso infruttuosa:
    a) nell'ipotesi di pignoramento presso terzi, quando dal  verbale
di pignoramento redatto dall'ufficiale giudiziario risulti che presso
il terzo pignorato non vi sono beni o crediti da pignorare;
    b) nell'ipotesi  di  pignoramento  di  beni  mobili,  quando  dal
verbale di pignoramento redatto dall'ufficiale giudiziario risulti la
mancanza di beni da pignorare ovvero l'impossibilita' di  accesso  al
domicilio del debitore ovvero la sua irreperibilita';
    c) nell'ipotesi in cui, dopo che per  tre  volte  l'asta  per  la
vendita  del  bene  pignorato  sia  andata  deserta,  si  decida   di
interrompere la procedura esecutiva per eccessiva onerosita'».
  127. Le disposizioni di cui all'articolo 26, comma 4, lettera a), e
comma 5, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre  1972,  n.  633,  nel  testo  risultante  dalle  modifiche
apportate dal comma 126, si applicano nei casi in cui il  cessionario
o  committente  sia  assoggettato   a   una   procedura   concorsuale
successivamente al 31 dicembre 2016. Le altre modifiche apportate dal
comma 126 al  predetto  articolo  26,  in  quanto  volte  a  chiarire
l'applicazione delle disposizioni contenute in tale ultimo articolo e
quindi  di  carattere  interpretativo,  si   applicano   anche   alle
operazioni effettuate anteriormente  alla  data  di  cui  al  periodo
precedente.
  128. Al sesto comma dell'articolo 17  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni,
dopo la lettera a-ter) e' inserita la seguente:
  «a-quater)  alle  prestazioni  di  servizi   rese   dalle   imprese
consorziate nei confronti del consorzio di appartenenza che, ai sensi
delle lettere b), c) ed e) del comma 1 dell'articolo 34 del codice di
cui al decreto legislativo 12  aprile  2006,  n.  163,  e  successive
modificazioni,  si  e'  reso  aggiudicatario  di  una  commessa   nei
confronti di un ente pubblico  al  quale  il  predetto  consorzio  e'
tenuto ad emettere fattura ai sensi del comma 1 dell'articolo  17-ter
del presente  decreto.  L'efficacia  della  disposizione  di  cui  al
periodo precedente e' subordinata al rilascio, da parte del Consiglio
dell'Unione europea, dell'autorizzazione di una misura di  deroga  ai
sensi dell'articolo 395 della direttiva  2006/112/CE  del  Consiglio,
del 28 novembre 2006, e successive modificazioni».

18/02/16

CANONI LOCAZIONE (LEGGE DI STABILITA' ART. 1, COMMA 59).

Articolo modificato:
 
 
L'articolo 13 della legge 9 dicembre 1998, n. 431
Art. 13.
(Patti contrari alla legge).
1. È nulla ogni pattuizione volta a determinare un importo del canone di locazione superiore a quello risultante dal contratto scritto e registrato.

2. Nei casi di nullità di cui al comma 1 il conduttore, con azione proponibile nel termine di sei mesi dalla riconsegna dell'immobile locato, può chiedere la restituzione delle somme corrisposte in misura superiore al canone risultante dal contratto scritto e registrato.

3. È nulla ogni pattuizione volta a derogare ai limiti di durata del contratto stabiliti dalla presente legge.

4. Per i contratti di cui al comma 3 dell'articolo 2 è nulla ogni pattuizione volta ad attribuire al locatore un canone superiore a quello massimo definito, per immobili aventi le medesime caratteristiche e appartenenti alle medesime tipologie, dagli accordi definiti in sede locale. Per i contratti stipulati in base al comma 1 dell'articolo 2, sono nulli, ove in contrasto con le disposizioni della presente legge, qualsiasi obbligo del conduttore nonché qualsiasi clausola o altro vantaggio economico o normativo diretti ad attribuire al locatore un canone superiore a quello contrattualmente stabilito.

5. Nei casi di nullità di cui al comma 4 il conduttore, con azione proponibile nel termine di sei mesi dalla riconsegna dell'immobile locato, può richiedere la restituzione delle somme indebitamente versate. Nei medesimi casi il conduttore può altresí richiedere, con azione proponibile dinanzi al pretore, che la locazione venga ricondotta a condizioni conformi a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 2 ovvero dal comma 3 dell'articolo 2. Tale azione è altresí consentita nei casi in cui il locatore ha preteso l'instaurazione di un rapporto di locazione di fatto, in violazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 4, e nel giudizio che accerta l'esistenza del contratto di locazione il pretore determina il canone dovuto, che non può eccedere quello definito ai sensi del comma 3 dell'articolo 2 ovvero quello definito ai sensi dell'articolo 5, commi 2 e 3, nel caso di conduttore che abiti stabilmente l'alloggio per i motivi ivi regolati; nei casi di cui al presente periodo il pretore stabilisce la restituzione delle somme eventualmente eccedenti.

6. I riferimenti alla registrazione del contratto di cui alla presente legge non producono effetti se non vi è obbligo di registrazione del contratto stesso.
 
ART. 1 LEGGE DI STABILITA'
 
59. L'articolo 13 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e'
sostituito dal seguente:
«Art. 13 - (Patti contrari alla legge) - 1. E' nulla ogni
pattuizione volta a determinare un importo del canone di locazione
superiore a quello risultante dal contratto scritto e registrato. E'
fatto carico al locatore di provvedere alla registrazione nel termine
perentorio di trenta giorni, dandone documentata comunicazione, nei
successivi sessanta giorni, al conduttore ed all'amministratore del
condominio, anche ai fini dell'ottemperanza agli obblighi di tenuta
dell'anagrafe condominiale di cui all'articolo 1130, numero 6), del
codice civile.
2. Nei casi di nullita' di cui al comma 1 il conduttore, con azione
proponibile nel termine di sei mesi dalla riconsegna dell'immobile
locato, puo' chiedere la restituzione delle somme corrisposte in
misura superiore al canone risultante dal contratto scritto e
registrato.
3. E' nulla ogni pattuizione volta a derogare ai limiti di durata
del contratto stabiliti dalla presente legge.
4. Per i contratti di cui al comma 3 dell'articolo 2 e' nulla ogni
pattuizione volta ad attribuire al locatore un canone superiore a
quello massimo definito dagli accordi conclusi in sede locale per
immobili aventi le medesime caratteristiche e appartenenti alle
medesime tipologie. Per i contratti stipulati in base al comma 1
dell'articolo 2, e' nulla, ove in contrasto con le disposizioni della
presente legge, qualsiasi pattuizione diretta ad attribuire al
locatore un canone superiore a quello contrattualmente stabilito.
5. Per i conduttori che, per gli effetti della disciplina di cui
all'articolo 3, commi 8 e 9, del decreto legislativo 14 marzo 2011,
n. 23, prorogati dall'articolo 5, comma 1-ter, del decreto-legge 28
marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
maggio 2014, n. 80, hanno versato, nel periodo intercorso dalla data
di entrata in vigore del decreto legislativo n. 23 del 2011 al giorno
16 luglio 2015, il canone annuo di locazione nella misura stabilita
dalla disposizione di cui al citato articolo 3, comma 8, del decreto
legislativo n. 23 del 2011, l'importo del canone di locazione dovuto
ovvero dell'indennita' di occupazione maturata, su base annua, e'
pari al triplo della rendita catastale dell'immobile, nel periodo
considerato.
6. Nei casi di nullita' di cui al comma 4 il conduttore, con azione
proponibile nel termine di sei mesi dalla riconsegna dell'immobile
locato, puo' richiedere la restituzione delle somme indebitamente
versate. Nei medesimi casi il conduttore puo' altresi' richiedere,
con azione proponibile dinanzi all'autorita' giudiziaria, che la
locazione venga ricondotta a condizioni conformi a quanto previsto
dal comma 1 dell'articolo 2 ovvero dal comma 3 dell'articolo 2. Tale
azione e', altresi', consentita nei casi in cui il locatore non abbia
provveduto alla prescritta registrazione del contratto nel termine di
cui al comma 1 del presente articolo. Nel giudizio che accerta
l'esistenza del contratto di locazione il giudice determina il canone
dovuto, che non puo' eccedere quello del valore minimo definito ai
sensi dell'articolo 2 ovvero quello definito ai sensi dell'articolo
5, commi 2 e 3, nel caso di conduttore che abiti stabilmente
l'alloggio per i motivi ivi regolati. L'autorita' giudiziaria
stabilisce la restituzione delle somme eventualmente eccedenti.
7. Le disposizioni di cui al comma 6 devono ritenersi applicabili a
tutte le ipotesi ivi previste insorte sin dall'entrata in vigore
della presente legge.
8. I riferimenti alla registrazione del contratto di cui alla
presente legge non producono effetti se non vi e' obbligo di
registrazione del contratto stesso».

13/02/16

LEGGE DI STABILITA' Termine per gli accertamenti

  130. L'articolo 57 del decreto del Presidente della  Repubblica  26
ottobre 1972, n. 633, e' sostituito dal seguente:
  «Art. 57. -  (Termine  per  gli  accertamenti).  -  1.  Gli  avvisi
relativi alle rettifiche e agli accertamenti  previsti  nell'articolo
54 e nel secondo comma dell'articolo 55 devono essere  notificati,  a
pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo  a
quello in cui e' stata presentata la dichiarazione.
  2. Nei casi  di  omessa  presentazione  della  dichiarazione  o  di
presentazione  di  dichiarazione  nulla  l'avviso   di   accertamento
dell'imposta a norma del primo comma  dell'articolo  55  puo'  essere
notificato entro il 31 dicembre del settimo anno successivo a  quello
in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.
  3. Nel caso  di  richiesta  di  rimborso  dell'eccedenza  d'imposta
detraibile risultante dalla dichiarazione annuale, se tra la data  di
notifica della richiesta di documenti da parte dell'ufficio e la data
della loro  consegna  intercorre  un  periodo  superiore  a  quindici
giorni, il termine di decadenza, relativo agli  anni  in  cui  si  e'
formata l'eccedenza detraibile chiesta a rimborso, e' differito di un
periodo di tempo pari a quello compreso tra il sedicesimo giorno e la
data di consegna.
  4. Fino alla scadenza del termine stabilito nei commi precedenti le
rettifiche e gli accertamenti possono essere integrati o  modificati,
mediante la notificazione di nuovi avvisi, in base alla  sopravvenuta
conoscenza di nuovi elementi da  parte  dell'Agenzia  delle  entrate.
Nell'avviso  devono  essere  specificamente  indicati,  a   pena   di
nullita', i nuovi elementi e gli atti o fatti attraverso i quali sono
venuti a conoscenza dell'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto». 


12/02/16

Modalità di tenuta ed accesso all'Albo degli amministratori.

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
 
DECRETO 26 gennaio 2016

Modalità di tenuta ed accesso all'Albo degli amministratori.
(16A00937)

(GU n.34 del 1122016)
 
Se lo vorrete richiedere in pdf allo scrivente fate presente il Vs.indirizzo mail scrivendo a:
 
 
scrivendo mi necessita copia modalità tenuta accesso Albo Amministratori

CIR. 29 DELL'11/2/2016 INPS (Ricongiunzione)

OGGETTO: Ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali per i liberi professionisti ai sensi della legge 5.3.90 n.45. Rateizzazione oneri di ricongiunzione relativi alle domande presentate nel 2016
SOMMARIO: Gli oneri di ricongiunzione relativi a domande presentate nel corso del corrente anno  2016, in applicazione del terzo comma dell’art. 2 della legge in oggetto, possono essere versati ratealmente senza applicazione di interessi per la rateizzazione
In base all’art.2, comma 3, della legge 05 marzo 1990 n.45, il pagamento dell’onere di ricongiunzione può essere effettuato ratealmente con la maggiorazione di un interesse annuo composto pari al tasso di variazione medio annuo dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertato dall'ISTAT con riferimento al periodo di dodici mesi che termina al 31 dicembre dell'anno precedente.
 
 
   Ciò premesso, il tasso di variazione medio annuo dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertato dall'ISTAT per il 2015 è negativo ed è pari a  -0,1%. Ne consegue che non può essere determinata alcuna maggiorazione a titolo di interessi degli oneri di ricongiunzione relativi alle domande presentate nel corso del 2016.
 
  Si dispone pertanto che gli oneri di ricongiunzione relativi a domande presentate nel corso del corrente anno  2016, in applicazione del terzo comma dell’art. 2 della legge in oggetto, possono essere versati ratealmente senza applicazione di interessi per la rateizzazione.
 
 Tanto premesso, si allegano:
 
-   le istruzioni per il corretto uso delle tabelle (all. 1);
- la tabella I/2016 - Ammontare della rata mensile costante posticipata per ammortizzare al tasso annuo composto dello 0,0% il capitale unitario da 2 a 120 mensilità (all. 2);
-   la tabella II/2016 - Coefficienti per la determinazione del debito residuo in caso di sospensione del versamento delle rate mensili prima della estinzione del debito al tasso annuo dello 0,0%.

ASSONIME CIR. 5 DEL 10/02/2016 RIGUARDANTE L'IVA IN CASO DI PROCEDURE CONCORSUALI

Circolare n. 5: Imposta sul valore aggiunto – Variazioni dell’imponibile e dell’imposta 10/02/2016


La legge di stabilità ha introdotto alcune misure importanti per le imprese che risolvono pressanti problemi da tempo segnalati anche da parte nostra. Fra tali misure, particolare rilievo assumono quelle concernenti il recupero dell’IVA nei casi di mancato pagamento dei corrispettivi e dell’imposta addebitata ai clienti; imposta che il fornitore anticipa all’erario senza poter concretamente esercitare la rivalsa.
In particolare, i temi affrontati dalle nuove disposizioni sono tre. Il più importante è quello del recupero dell’imposta nei casi in cui il debitore sia stato assoggettato a procedure concorsuali: le nuove norme anticipano alla data dell’inizio della procedura il momento in cui il creditore ha la possibilità di procedere al recupero dell’imposta, senza necessità di attenderne l’esito, come invece era fino ad oggi sancito.  Il secondo tema è quello dell’identificazione del momento in cui le procedure esecutive a  carattere individuale – per le quali il recupero dell’IVA resta subordinato all’esito negativo della procedura – si possono considerare infruttuose; riguardo a tale questione sono state date indicazioni precise e semplificatorie circa la prova dell’infruttuosità della procedura. Il terzo tema, pure fortemente sentito per molte categorie di imprese, è quello della possibilità di procedere al recupero dell’imposta nei casi di risoluzione giudiziale o di diritto, in presenza di contratti a prestazioni continuative o periodiche, senza necessità di iniziare una procedura esecutiva. Su questi punti, la presente circolare analizza le questioni applicative di maggior interesse e le implicazioni che derivano dalla nuova disciplina.

L'impatto dell'a.i. generativa nella contabilità

Devi copiare ed incollare sulla stringa di internet il link di seguito per vedere tale documento da me creato: https://gamma.app/docs/LIA-Ge...