02/03/16

LEGGE DI STABILITA' E COMMI 149,150 E 151: "FONTI RINNOVABILI PER ASSICURARE IL CONTRIBUTO AL CONSEGUIMENTO AGLI ESERCENTI D'IMPIANTI DI ENERGIA ELETTRICA."

FONTI RINNOVABILI PER ASSICURARE IL CONTRIBUTO AL CONSEGUIMENTO AGLI ESERCENTI D'IMPIANTI DI ENERGIA ELETTRICA.




149. Per assicurare il contributo al conseguimento degli  obiettivi
2020 in materia di fonti rinnovabili, agli esercenti di impianti  per
la produzione di energia elettrica alimentati da biomasse,  biogas  e
bioliquidi sostenibili che  hanno  cessato  al  1°  gennaio  2016,  o
cessano entro il  31  dicembre  2016,  di  beneficiare  di  incentivi
sull'energia prodotta, in  alternativa  all'integrazione  dei  ricavi
prevista dall'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo  3  marzo
2011, n. 28, e' concesso il diritto di fruire, fino  al  31  dicembre
2020, di un incentivo sull'energia prodotta, con le modalita' e  alle
condizioni di cui ai commi 150 e 151.

 


150. L'incentivo e' pari all'80 per cento di quello riconosciuto
dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 luglio 2012,
pubblicato nel supplemento ordinario n. 143 alla Gazzetta Ufficiale
n. 159 del 10 luglio 2012, agli impianti di nuova costruzione di pari
potenza, ed e' erogato dal Gestore dei servizi energetici, con le
modalita' previste dal suddetto decreto, a partire dal giorno
seguente alla data di cessazione del precedente incentivo, qualora
questa sia successiva al 31 dicembre 2015, ovvero a partire dal 1°
gennaio 2016 se la data di cessazione del precedente incentivo e'
antecedente al 1° gennaio 2016. L'erogazione dell'incentivo e'
subordinata alla decisione favorevole della Commissione europea in
esito alla notifica del regime di aiuto ai sensi del comma 151.


151. Entro il 31 dicembre 2016, i produttori interessati dalle
disposizioni di cui ai commi 149 e 150 comunicano al Ministero dello
sviluppo economico le autorizzazioni di legge possedute per
l'esercizio dell'impianto, la perizia asseverata di un tecnico
attestante il buono stato di uso e di produttivita' dell'impianto e
il piano di approvvigionamento delle materie prime, nonche' gli altri
elementi necessari per la notifica alla Commissione europea del
regime di aiuto di cui agli stessi commi, ai fini della verifica di
compatibilita' con la disciplina in materia di aiuti di Stato a
favore dell'ambiente e dell'energia per gli anni 2014-2020, di cui
alla comunicazione 2014/C 200/01 della Commissione, del 28 giugno
2014.

01/03/16

Pubblichiamo cose molto interessanti su fisco e fallimentare non siamo come le riviste più in voga ma cerchiamo di farvi conoscere le novità


Legge di Stabilità commi 145, 146: "ai fini di adeguamento alle direttive emanate dall'organizzazione della cooperazione e sviluppo"

145. A fini di adeguamento alle direttive emanate
dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico in
materia di obbligo delle imprese multinazionali di predisporre e
presentare annualmente una rendicontazione Paese per Paese che
riporti l'ammontare dei ricavi e gli utili lordi, le imposte pagate e
maturate, insieme con altri elementi indicatori di un'attivita'
economica effettiva, con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sono stabiliti modalita', termini,
elementi e condizioni, coerentemente con le citate direttive, per la
trasmissione della predetta rendicontazione all'Agenzia delle entrate
da parte delle societa' controllanti, residenti nel territorio dello
Stato ai sensi dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, che hanno
l'obbligo di redazione del bilancio consolidato, con un fatturato
consolidato, conseguito dal gruppo di imprese multinazionali nel
periodo d'imposta precedente a quello di rendicontazione, di almeno
750 milioni di euro e che non sono a loro volta controllate da
soggetti diversi dalle persone fisiche. L'Agenzia delle entrate
assicura la riservatezza delle informazioni contenute nella
rendicontazione di cui al primo periodo almeno nella stessa misura
richiesta per le informazioni fornite ai sensi delle disposizioni
della Convenzione multilaterale sulla mutua assistenza amministrativa
in materia fiscale. In caso di omessa presentazione della
rendicontazione di cui al primo periodo o di invio dei dati
incompleti o non veritieri si applica la sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000.


146. Agli obblighi di cui al comma 145, alle condizioni ivi
indicate, sono tenute anche le societa' controllate, residenti nel
territorio dello Stato, nel caso in cui la societa' controllante che
ha l'obbligo di redazione del bilancio consolidato sia residente in
uno Stato che non ha introdotto l'obbligo di presentazione della
rendicontazione Paese per Paese ovvero non ha in vigore con l'Italia
un accordo che consenta lo scambio delle informazioni relative alla
rendicontazione Paese per Paese ovvero e' inadempiente all'obbligo di
scambio delle informazioni relative alla rendicontazione Paese per
Paese.

22/02/16

DPR 22/12/1986, N. 917 articoli 110 e 167 vari commi sono stati sostituiti

Sostituito DPR 22 dicembre 1986, n. 917 all'art. 110:

10. Non sono ammessi in deduzione le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse con imprese residenti ovvero localizzate in Stati o territori diversi da quelli individuati nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-bis. Tale deduzione e' ammessa per le operazioni intercorse con imprese residenti o localizzate in Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo inclusi nella lista di cui al citato decreto.
 
12-bis. Le disposizioni dei commi 10 e 11 si applicano anche alle prestazioni di servizi rese dai professionisti domiciliati in Stati o territori diversi da quelli individuati nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-bis. Tale disposizione non si applica ai professionisti domiciliati in Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo inclusi nella lista di cui al citato decreto.
 
Sostituito DPR 22 dicembre 1986, n. 917 all'art. 167:
 
1. Se un soggetto residente in Italia detiene, direttamente o indirettamente, anche tramite societa' fiduciarie o per interposta persona, il controllo di una impresa, di una societa' o di altro ente, residente o localizzato in Stati o territori diversi da quelli di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-bis, i redditi conseguiti dal soggetto estero partecipato sono imputati, a decorrere dalla chiusura dell'esercizio o periodo di gestione del soggetto estero partecipato, ai soggetti residenti in proporzione alle partecipazioni da essi detenute. Tali disposizioni si applicano anche per le partecipazioni in soggetti non residenti relativamente ai redditi derivanti da loro stabili organizzazioni situate in Stati o territori diversi da quelli di cui al citato decreto.
 
[4. Si considerano privilegiati i regimi fiscali di Stati o territori individuati, con decreti del Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, in ragione del livello di tassazione sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia, della mancanza di un adeguato scambio di informazioni ovvero di altri criteri equivalenti. Si considera livello di tassazione sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia un livello di tassazione inferiore al 50 per cento di quello applicato in Italia. Si considerano in ogni caso privilegiati i regimi fiscali speciali che consentono un livello di tassazione inferiore al 50 per cento di quello applicato in Italia, ancorché previsti da Stati o territori che applicano un regime generale di imposizione non inferiore al 50 per cento di quello applicato in Italia. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate viene fornito un elenco non tassativo dei regimi fiscali speciali.] (3)
 
6. I redditi del soggetto non residente, imputati ai sensi del comma 1, sono assoggettati a tassazione separata con l'aliquota media applicata sul reddito complessivo del soggetto residente e, comunque, non inferiore al 27 per cento. I redditi sono determinati in base alle disposizioni del titolo I, capo VI, nonche' degli articoli 96, 96-bis, 102, 103, 103-bis; non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 54, comma 4, e 67, comma 3. Dall'imposta cosi' determinata sono ammesse in detrazione, ai sensi dell'articolo 15, le imposte pagate all'estero a titolo definitivo.
 
8-bis. La disciplina di cui al comma 1 trova applicazione anche nell'ipotesi in cui i soggetti controllati ai sensi dello stesso comma sono localizzati in stati o territori diversi da quelli ivi richiamati, qualora ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:
a) sono assoggettati a tassazione effettiva inferiore a piu' della meta' di quella a cui sarebbero stati soggetti ove residenti in Italia;
b) hanno conseguito proventi derivanti per piu' del 50% dalla gestione, dalla detenzione o dall'investimento in titoli, partecipazioni, crediti o altre attivita' finanziarie, dalla cessione o dalla concessione in uso di diritti immateriali relativi alla proprieta' industriale, letteraria o artistica nonche' dalla prestazione di servizi nei confronti di soggetti che direttamente o indirettamente controllano la societa' o l'ente non residente, ne sono controllati o sono controllati dalla stessa societa' che controlla la societa' o l'ente non residente, ivi compresi i servizi finanziari.
 
Legge di Stabilità 2016

 142. Al testo unico delle imposte sui redditi, di  cui  al  decreto
del  Presidente  della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,   e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) i commi da 10 a 12-bis dell'articolo 110 sono abrogati;
    b) all'articolo 167:
      1) al comma 1, le parole: «di cui al decreto o al provvedimento
emanati ai sensi del comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «di cui
al comma 4, diversi da quelli appartenenti all'Unione europea  ovvero
da quelli aderenti allo Spazio economico europeo con i quali l'Italia
abbia stipulato un accordo  che  assicuri  un  effettivo  scambio  di
informazioni»;
      2) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
  «4. I regimi fiscali, anche  speciali,  di  Stati  o  territori  si
considerano privilegiati laddove il livello  nominale  di  tassazione
risulti inferiore al 50 per cento di quello applicabile in Italia»;
      3) al comma 6, le parole: «e, comunque, non inferiore al 27 per
cento» sono sostituite dalle seguenti: «e,  comunque,  non  inferiore
all'aliquota ordinaria dell'imposta sul reddito delle societa'»;
      4) al comma 8-bis, alinea,  dopo  le  parole:  «localizzati  in
Stati o territori diversi da quelli ivi richiamati» sono inserite  le
seguenti: «o in Stati appartenenti all'Unione europea ovvero a quelli
aderenti allo Spazio economico europeo con  i  quali  l'Italia  abbia
stipulato  un  accordo  che  assicuri   un   effettivo   scambio   di
informazioni».
 
143.  Quando  leggi,  regolamenti,  decreti   o   altre   norme   o
provvedimenti fanno riferimento agli Stati  o  territori  di  cui  al
decreto e al provvedimento emanati ai sensi dell'articolo 167,  comma
4, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il  riferimento
si intende agli Stati o territori individuati in base ai  criteri  di
cui all'articolo 167, comma 4, del citato testo unico, come da ultimo
modificato dal comma 142 del presente articolo.
 
144. Le disposizioni di cui ai commi  142  e  143  si  applicano  a
decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in  corso  al  31
dicembre 2015.
145.   A   fini   di    adeguamento    alle    direttive    emanate
dall'Organizzazione per la cooperazione e lo  sviluppo  economico  in
materia di obbligo delle  imprese  multinazionali  di  predisporre  e
presentare  annualmente  una  rendicontazione  Paese  per  Paese  che
riporti l'ammontare dei ricavi e gli utili lordi, le imposte pagate e
maturate, insieme  con  altri  elementi  indicatori  di  un'attivita'
economica effettiva, con decreto del Ministro dell'economia  e  delle
finanze, da emanare entro novanta giorni dalla  data  di  entrata  in
vigore della  presente  legge,  sono  stabiliti  modalita',  termini,
elementi e condizioni, coerentemente con le citate direttive, per  la
trasmissione della predetta rendicontazione all'Agenzia delle entrate
da parte delle societa' controllanti, residenti nel territorio  dello
Stato ai sensi dell'articolo 73 del testo  unico  delle  imposte  sui
redditi, di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre  1986,  n.  917,  e  successive  modificazioni,  che   hanno
l'obbligo di redazione del bilancio  consolidato,  con  un  fatturato
consolidato, conseguito dal  gruppo  di  imprese  multinazionali  nel
periodo d'imposta precedente a quello di rendicontazione,  di  almeno
750 milioni di euro e che  non  sono  a  loro  volta  controllate  da
soggetti diversi  dalle  persone  fisiche.  L'Agenzia  delle  entrate
assicura  la  riservatezza   delle   informazioni   contenute   nella
rendicontazione di cui al primo periodo almeno  nella  stessa  misura
richiesta per le informazioni fornite  ai  sensi  delle  disposizioni
della Convenzione multilaterale sulla mutua assistenza amministrativa
in  materia  fiscale.  In  caso   di   omessa   presentazione   della
rendicontazione  di  cui  al  primo  periodo  o  di  invio  dei  dati
incompleti o non veritieri  si  applica  la  sanzione  amministrativa
pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000.
 
146. Agli obblighi  di  cui  al  comma  145,  alle  condizioni  ivi
indicate, sono tenute anche le societa'  controllate,  residenti  nel
territorio dello Stato, nel caso in cui la societa' controllante  che
ha l'obbligo di redazione del bilancio consolidato sia  residente  in
uno Stato che non ha  introdotto  l'obbligo  di  presentazione  della
rendicontazione Paese per Paese ovvero non ha in vigore con  l'Italia
un accordo che consenta lo scambio delle informazioni  relative  alla
rendicontazione Paese per Paese ovvero e' inadempiente all'obbligo di
scambio delle informazioni relative alla  rendicontazione  Paese  per
Paese.
 
147. Con decreto del Ministro dell'economia e  delle  finanze  sono
stabiliti i criteri  generali  per  la  raccolta  delle  informazioni
relative agli acquisti di beni e alle prestazioni di servizi ricevute
da soggetti residenti fuori del territorio dello Stato, necessarie ad
assicurare  un   adeguato   presidio   al   contrasto   dell'evasione
internazionale. Con provvedimento del  direttore  dell'Agenzia  delle
entrate sono definite  le  modalita'  tecniche  di  applicazione  del
presente  comma  ed  e'  disposta  la  contestuale  soppressione   di
eventuali duplicazioni di adempimenti gia' esistenti.

20/02/16

TERMINE PER GLI ACCERTAMENTI E LEGGE DI STABILITA'

D.P.R. 633/72 ART. 57 
 
Vecchio Termine per gli accertamenti.
Gli avvisi relativi alle rettifiche e agli accertamenti previsti nell'art. 54 e
nel secondo comma dell'art. 55 devono essere notificati, a pena di decadenza,
entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata
presentata la dichiarazione. Nel caso di richiesta di rimborso dell'eccedenza
d'imposta detraibile risultante dalla dichiarazione annuale, se tra la data di
notifica della richiesta di documenti da parte dell'ufficio e la data della loro
consegna intercorre un periodo superiore a quindici giorni, il termine di
decadenza, relativo agli anni in cui si è formata l'eccedenza detraibile chiesta a
rimborso, è differito di un periodo di tempo pari a quello compreso tra il
sedicesimo giorno e la data di consegna (375) (376).
In caso di omessa presentazione della dichiarazione, l'avviso di accertamento
dell'imposta a norma del primo comma dell'art. 55 può essere notificato fino al
31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe
dovuto essere presentata (377).
In caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell'articolo 331
del codice di procedura penale per uno dei reati previsti dal decreto legislativo
10 marzo 2000, n. 74, i termini di cui ai commi precedenti sono raddoppiati
relativamente al periodo di imposta in cui è stata commessa la violazione (378).
Fino alla scadenza del termine stabilito nei commi precedenti le rettifiche e gli
accertamenti possono essere integrati o modificati, mediante la notificazione di
nuovi avvisi, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi.
Nell'avviso devono essere specificamente indicati, a pena di nullità, i nuovi
elementi e gli atti o fatti attraverso i quali sono venuti a conoscenza dell'ufficio
dell'imposta sul valore aggiunto (379) (380).
 
Note:
  1. (375) Periodo aggiunto dall'art. 10, D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 313.
  2. (376) I termini previsti dal presente comma sono raddoppiati ai sensi di quanto
  3. disposto dal comma 2-bis dell'art. 12, D.L. 1° luglio 2009, n. 78, aggiunto dal
  4. comma 3 dell'art. 1, D.L. 30 dicembre 2009, n. 194.
  5. (377) I termini previsti dal presente comma sono raddoppiati ai sensi di quanto
  6. disposto dal comma 2-bis dell'art. 12, D.L. 1° luglio 2009, n. 78, aggiunto dal
  7. comma 3 dell'art. 1, D.L. 30 dicembre 2009, n. 194.
  8. (378) Comma aggiunto dal comma 25 dell'art. 37, D.L. 4 luglio 2006, n. 223,
  9. con i limiti di applicabilità indicati nel comma 26 dello stesso art. 37.
  10. (379) Per la proroga dei termini di cui al presente articolo vedi, anche, l'art.
  11. 57, comma 2, L. 30 dicembre 1991, n. 413, l'art. 9, L. 23 dicembre 1998, n.
  12. 448 e l'art. 10, L. 27 dicembre 2002, n. 289.
  13. (380) La Corte costituzionale, con ordinanza 11-14 ottobre 2005, n. 390
  14. (Gazz. Uff. 19 ottobre 2005, n. 42, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la
  15. manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art.
  16. 57 sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.

19/02/16

Legge stabilità 2016; nota variazione diminuzione iva; nota credito iva.

Nota credito IVA fallimenti e procedure concorsuali e nell’ipotesi di mancato pagamento del corrispettivo da parte del cessionario o committente

Con alcune disposizioni di carattere interpretativo, la legge di stabilità 2016 ha specificato che la nota di variazione IVA in diminuzione può essere emessa:
•da parte del cessionario o committente, se l’operazione è assoggettata a reverse charge;
•nel caso di inadempimento del cessionario o committente, per i contratti ad esecuzione periodica o continuata;
•nel caso di mancato pagamento del cessionario o committente, laddove il cedente o prestatore abbia esperito una procedura esecu­tiva, quando dal verbale di pignoramento risulti la mancanza di beni o crediti da pignorare ovvero l’impossibilità di accesso al domicilio del debitore.
Nell’ipotesi di mancato pagamento del corrispettivo da parte del cessionario o committente, assoggettato a una procedura concorsuale successivamente al 31.12.2016, il cedente o prestatore può emettere nota di variazione IVA in diminuzione a partire dalla data:
•della sentenza dichiarativa di fallimento;
•del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo;
•del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa;
•dal decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria.
Il cessionario o committente, assoggettato a una pro­ce­dura concorsuale, non è tenuto a registrare “in aumento” la nota di variazione emessa dal cedente o prestatore.
La legge di Stabilità (articolo 1, comma 126) riscrive l’articolo 26 del Dpr 633/1972 sulle variazioni Iva in diminuzione. Tra le principali modifiche si rileva la definizione della tempistica per l’emissione delle note in presenza di procedure concorsuali con l’individuazione del momento a partire dal quale la variazione può essere effettuata.
Per le procedure concorsuali il momento rilevante diviene quello in cui il cessionario o committente è assoggettato alla procedura stessa ovvero, più precisamente, la data della sentenza dichiarativa del fallimento, del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa, del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo o, infine, di quello che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.
Per le altre procedure la nota di variazione in diminuzione può essere emessa dal momento in cui viene omologato con decreto del Tribunale l’accordo di ristrutturazione dei debiti dell’impresa o pubblicato il piano di risanamento nel Registro delle imprese.
Nel caso in cui sia attiva una procedura – presumibilmente sia concorsuale o meno – non si applicherà la regola, operante in tutti gli altri casi previsti dall’articolo 26, in base alla quale se un fornitore decide di attivare la variazione in diminuzione, il suo cliente deve annotarla nel registro delle vendite nei limiti della detrazione operata e fatto salvo il suo diritto alla restituzione dell’importo pagato al fornitore a titolo di rivalsa.
Per quanto riguarda i casi di pignoramento, la legge di Stabilità ha introdotto specifiche previsioni per definire il momento in cui la procedura esecutiva possa considerarsi infruttuosa.
Un’altra novità riguarda la possibilità di emettere note di variazioni Iva anche a favore del cessionario o del committente che abbia già assolto, con il meccanismo del reverse charge, l’imposta relativa all’operazione da rettificare. Le tipologie di reverse charge in questione sono quelle contemplate negli articoli 17 e 74 del Dpr 633/1972 e nell’articolo 44 del Dl 331/1993, e, dunque, il reverse per operazioni rese da soggetti non residenti, quello cosiddetto interno, nonché quello relativo a rottami.
Un soggetto che abbia acquistato da un prestatore comunitario un servizio in regime di reverse charge, il cui valore imponibile si riduce in conseguenza dell’applicazione di un abbuono per sopravvenuto accordo tra le parti, potrà dunque provvedere all’emissione di una nota di variazione che andrà a diminuire l’importo dell’Iva a debito/credito rilevata in sede di applicazione del reverse.
La legge di Stabilità, inoltre, inserisce nell’articolo 26 un’indicazione utile per i soggetti che operano con contratti a esecuzione continuativa o periodica (ad esempio, gli operatori energetici), in base alla quale, in caso di risoluzione contrattuale conseguente a inadempimento, la variazione in diminuzione dell’Iva non può essere operata per quelle prestazioni per le quali sia il fornitore che il cliente abbiano correttamente adempiuto alle proprie obbligazioni.
Tutte le modifiche apportate all’articolo 26 a carattere interpretativo si applicano anche alle operazioni effettuate anteriormente al 1° gennaio 2016 (data di entrata in vigore della legge).
Unica eccezione è rappresentata dalle modifiche relative alle procedure, che sono applicabili nei casi in cui il cessionario/committente sia assoggettato a una procedura – presumibilmente concorsuale e non – successivamente al 31 dicembre 2016.
Estensione reverse charge
Il comma 128 della Stabilità estende, invece, l’ambito di applicazione del reverse charge (articolo 17 del Dpr 633/1972) alle prestazioni di servizi rese dalle imprese consorziate nei confronti del consorzio di appartenenza, aggiudicatario di una commessa nei confronti di un ente pubblico al quale il predetto consorzio sia tenuto a emettere fattura con il meccanismo dello split payment. Sarà comunque necessaria l’autorizzazione da parte del Consiglio dell’Unione europea.

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ART. 1 COMMI DA 126 A 128 DELLA LEGGE DI STABILITA'

126. L'articolo 26 del decreto del Presidente della  Repubblica  26
ottobre 1972, n. 633, e' sostituito dal seguente:
  «Art. 26. - (Variazioni dell'imponibile o dell'imposta).  -  1.  Le
disposizioni degli articoli 21 e seguenti devono essere osservate, in
relazione al maggiore ammontare, tutte le volte  che  successivamente
all' emissione  della  fattura  o  alla  registrazione  di  cui  agli
articoli 23 e 24 l'ammontare imponibile  di  un'operazione  o  quello
della relativa imposta  viene  ad  aumentare  per  qualsiasi  motivo,
compresa la rettifica  di  inesattezze  della  fatturazione  o  della
registrazione.
  2.  Se  un'operazione  per  la  quale  sia  stata  emessa  fattura,
successivamente alla registrazione di cui  agli  articoli  23  e  24,
viene  meno  in  tutto  o  in  parte,  o  se  ne  riduce  l'ammontare
imponibile,   in   conseguenza   di   dichiarazione   di    nullita',
annullamento,  revoca,  risoluzione,  rescissione  e  simili   o   in
conseguenza  dell'applicazione   di   abbuoni   o   sconti   previsti
contrattualmente, il cedente del bene o prestatore  del  servizio  ha
diritto di portare in detrazione ai sensi dell'articolo 19  l'imposta
corrispondente alla variazione, registrandola a  norma  dell'articolo
25.
  3. La disposizione di cui al comma 2 non puo' essere applicata dopo
il decorso di un anno dall'effettuazione  dell'operazione  imponibile
qualora gli eventi ivi  indicati  si  verifichino  in  dipendenza  di
sopravvenuto accordo fra le parti e puo' essere applicata,  entro  lo
stesso termine, anche in  caso  di  rettifica  di  inesattezze  della
fatturazione che abbiano dato  luogo  all'applicazione  dell'articolo
21, comma 7.
  4. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche  in  caso  di
mancato pagamento, in tutto o in parte, da parte  del  cessionario  o
committente:
    a) a partire dalla data in cui quest'ultimo e' assoggettato a una
procedura concorsuale o dalla data del decreto che omologa un accordo
di ristrutturazione dei debiti di cui all'articolo 182-bis del  regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267, o  dalla  data  di  pubblicazione  nel
registro delle imprese di un piano attestato ai  sensi  dell'articolo
67, terzo comma, lettera d), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
    b)  a  causa   di   procedure   esecutive   individuali   rimaste
infruttuose.
  5. Ove il cedente o prestatore si avvalga della facolta' di cui  al
comma 2, il cessionario o  committente,  che  abbia  gia'  registrato
l'operazione ai sensi dell'articolo 25, deve in tal  caso  registrare
la variazione a norma dell'articolo 23 o dell'articolo 24, nei limiti
della detrazione operata, salvo  il  suo  diritto  alla  restituzione
dell'importo pagato al cedente o  prestatore  a  titolo  di  rivalsa.
L'obbligo di cui  al  primo  periodo  non  si  applica  nel  caso  di
procedure concorsuali di cui al comma 4, lettera a).
  6. Nel caso in cui, successivamente agli eventi di cui al comma  4,
il corrispettivo sia pagato, in tutto  o  in  parte,  si  applica  la
disposizione di cui al  comma  1.  In  tal  caso,  il  cessionario  o
committente che abbia assolto  all'obbligo  di  cui  al  comma  5  ha
diritto di portare in detrazione ai sensi dell'articolo 19  l'imposta
corrispondente alla variazione in aumento.
  7.  La  correzione  di  errori  materiali  o   di   calcolo   nelle
registrazioni di cui agli articoli 23, 25 e 39 e  nelle  liquidazioni
periodiche di cui all'articolo 27, all'articolo 1 del regolamento  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100,
e successive modificazioni, e all'articolo 7 del regolamento  di  cui
al decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, e
successive modificazioni, deve  essere  fatta,  mediante  annotazione
delle  variazioni  dell'imposta  in  aumento  nel  registro  di   cui
all'articolo 23 e delle variazioni dell'imposta  in  diminuzione  nel
registro di cui all'articolo  25.  Con  le  stesse  modalita'  devono
essere corretti, nel registro di  cui  all'articolo  24,  gli  errori
materiali inerenti alla trascrizione di dati indicati nelle fatture o
nei registri tenuti a norma di legge.
  8. Le variazioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 e quelle per errori di
registrazione di cui al comma 7 possono essere effettuate dal cedente
o prestatore del servizio  e  dal  cessionario  o  committente  anche
mediante  apposite  annotazioni  in  rettifica  rispettivamente   sui
registri di cui  agli  articoli  23  e  24  e  sul  registro  di  cui
all'articolo 25.
  9. Nel caso di risoluzione contrattuale,  relativa  a  contratti  a
esecuzione continuata o periodica, conseguente  a  inadempimento,  la
facolta' di cui al comma 2 non si  estende  a  quelle  cessioni  e  a
quelle prestazioni per  cui  sia  il  cedente  o  prestatore  che  il
cessionario  o  committente  abbiano  correttamente  adempiuto   alle
proprie obbligazioni.
  10.  La  facolta'  di  cui  al  comma  2  puo'  essere  esercitata,
ricorrendo i presupposti  di  cui  a  tale  disposizione,  anche  dai
cessionari e committenti debitori dell'imposta ai sensi dell'articolo
17 o dell'articolo 74 del presente decreto  ovvero  dell'articolo  44
del  decreto-legge  30  agosto  1993,   n.   331,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre  1993,  n.  427,  e  successive
modificazioni. In tal caso, si applica ai cessionari o committenti la
disposizione di cui al comma 5.
  11. Ai fini del comma 4,  lettera  a),  il  debitore  si  considera
assoggettato  a  procedura  concorsuale  dalla  data  della  sentenza
dichiarativa  del  fallimento  o  del  provvedimento  che  ordina  la
liquidazione coatta amministrativa o del decreto di  ammissione  alla
procedura di concordato preventivo  o  del  decreto  che  dispone  la
procedura di amministrazione straordinaria delle  grandi  imprese  in
crisi.
  12. Ai fini del  comma  4,  lettera  b),  una  procedura  esecutiva
individuale si considera in ogni caso infruttuosa:
    a) nell'ipotesi di pignoramento presso terzi, quando dal  verbale
di pignoramento redatto dall'ufficiale giudiziario risulti che presso
il terzo pignorato non vi sono beni o crediti da pignorare;
    b) nell'ipotesi  di  pignoramento  di  beni  mobili,  quando  dal
verbale di pignoramento redatto dall'ufficiale giudiziario risulti la
mancanza di beni da pignorare ovvero l'impossibilita' di  accesso  al
domicilio del debitore ovvero la sua irreperibilita';
    c) nell'ipotesi in cui, dopo che per  tre  volte  l'asta  per  la
vendita  del  bene  pignorato  sia  andata  deserta,  si  decida   di
interrompere la procedura esecutiva per eccessiva onerosita'».
  127. Le disposizioni di cui all'articolo 26, comma 4, lettera a), e
comma 5, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre  1972,  n.  633,  nel  testo  risultante  dalle  modifiche
apportate dal comma 126, si applicano nei casi in cui il  cessionario
o  committente  sia  assoggettato   a   una   procedura   concorsuale
successivamente al 31 dicembre 2016. Le altre modifiche apportate dal
comma 126 al  predetto  articolo  26,  in  quanto  volte  a  chiarire
l'applicazione delle disposizioni contenute in tale ultimo articolo e
quindi  di  carattere  interpretativo,  si   applicano   anche   alle
operazioni effettuate anteriormente  alla  data  di  cui  al  periodo
precedente.
  128. Al sesto comma dell'articolo 17  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni,
dopo la lettera a-ter) e' inserita la seguente:
  «a-quater)  alle  prestazioni  di  servizi   rese   dalle   imprese
consorziate nei confronti del consorzio di appartenenza che, ai sensi
delle lettere b), c) ed e) del comma 1 dell'articolo 34 del codice di
cui al decreto legislativo 12  aprile  2006,  n.  163,  e  successive
modificazioni,  si  e'  reso  aggiudicatario  di  una  commessa   nei
confronti di un ente pubblico  al  quale  il  predetto  consorzio  e'
tenuto ad emettere fattura ai sensi del comma 1 dell'articolo  17-ter
del presente  decreto.  L'efficacia  della  disposizione  di  cui  al
periodo precedente e' subordinata al rilascio, da parte del Consiglio
dell'Unione europea, dell'autorizzazione di una misura di  deroga  ai
sensi dell'articolo 395 della direttiva  2006/112/CE  del  Consiglio,
del 28 novembre 2006, e successive modificazioni».

18/02/16

CANONI LOCAZIONE (LEGGE DI STABILITA' ART. 1, COMMA 59).

Articolo modificato:
 
 
L'articolo 13 della legge 9 dicembre 1998, n. 431
Art. 13.
(Patti contrari alla legge).
1. È nulla ogni pattuizione volta a determinare un importo del canone di locazione superiore a quello risultante dal contratto scritto e registrato.

2. Nei casi di nullità di cui al comma 1 il conduttore, con azione proponibile nel termine di sei mesi dalla riconsegna dell'immobile locato, può chiedere la restituzione delle somme corrisposte in misura superiore al canone risultante dal contratto scritto e registrato.

3. È nulla ogni pattuizione volta a derogare ai limiti di durata del contratto stabiliti dalla presente legge.

4. Per i contratti di cui al comma 3 dell'articolo 2 è nulla ogni pattuizione volta ad attribuire al locatore un canone superiore a quello massimo definito, per immobili aventi le medesime caratteristiche e appartenenti alle medesime tipologie, dagli accordi definiti in sede locale. Per i contratti stipulati in base al comma 1 dell'articolo 2, sono nulli, ove in contrasto con le disposizioni della presente legge, qualsiasi obbligo del conduttore nonché qualsiasi clausola o altro vantaggio economico o normativo diretti ad attribuire al locatore un canone superiore a quello contrattualmente stabilito.

5. Nei casi di nullità di cui al comma 4 il conduttore, con azione proponibile nel termine di sei mesi dalla riconsegna dell'immobile locato, può richiedere la restituzione delle somme indebitamente versate. Nei medesimi casi il conduttore può altresí richiedere, con azione proponibile dinanzi al pretore, che la locazione venga ricondotta a condizioni conformi a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 2 ovvero dal comma 3 dell'articolo 2. Tale azione è altresí consentita nei casi in cui il locatore ha preteso l'instaurazione di un rapporto di locazione di fatto, in violazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 4, e nel giudizio che accerta l'esistenza del contratto di locazione il pretore determina il canone dovuto, che non può eccedere quello definito ai sensi del comma 3 dell'articolo 2 ovvero quello definito ai sensi dell'articolo 5, commi 2 e 3, nel caso di conduttore che abiti stabilmente l'alloggio per i motivi ivi regolati; nei casi di cui al presente periodo il pretore stabilisce la restituzione delle somme eventualmente eccedenti.

6. I riferimenti alla registrazione del contratto di cui alla presente legge non producono effetti se non vi è obbligo di registrazione del contratto stesso.
 
ART. 1 LEGGE DI STABILITA'
 
59. L'articolo 13 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e'
sostituito dal seguente:
«Art. 13 - (Patti contrari alla legge) - 1. E' nulla ogni
pattuizione volta a determinare un importo del canone di locazione
superiore a quello risultante dal contratto scritto e registrato. E'
fatto carico al locatore di provvedere alla registrazione nel termine
perentorio di trenta giorni, dandone documentata comunicazione, nei
successivi sessanta giorni, al conduttore ed all'amministratore del
condominio, anche ai fini dell'ottemperanza agli obblighi di tenuta
dell'anagrafe condominiale di cui all'articolo 1130, numero 6), del
codice civile.
2. Nei casi di nullita' di cui al comma 1 il conduttore, con azione
proponibile nel termine di sei mesi dalla riconsegna dell'immobile
locato, puo' chiedere la restituzione delle somme corrisposte in
misura superiore al canone risultante dal contratto scritto e
registrato.
3. E' nulla ogni pattuizione volta a derogare ai limiti di durata
del contratto stabiliti dalla presente legge.
4. Per i contratti di cui al comma 3 dell'articolo 2 e' nulla ogni
pattuizione volta ad attribuire al locatore un canone superiore a
quello massimo definito dagli accordi conclusi in sede locale per
immobili aventi le medesime caratteristiche e appartenenti alle
medesime tipologie. Per i contratti stipulati in base al comma 1
dell'articolo 2, e' nulla, ove in contrasto con le disposizioni della
presente legge, qualsiasi pattuizione diretta ad attribuire al
locatore un canone superiore a quello contrattualmente stabilito.
5. Per i conduttori che, per gli effetti della disciplina di cui
all'articolo 3, commi 8 e 9, del decreto legislativo 14 marzo 2011,
n. 23, prorogati dall'articolo 5, comma 1-ter, del decreto-legge 28
marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
maggio 2014, n. 80, hanno versato, nel periodo intercorso dalla data
di entrata in vigore del decreto legislativo n. 23 del 2011 al giorno
16 luglio 2015, il canone annuo di locazione nella misura stabilita
dalla disposizione di cui al citato articolo 3, comma 8, del decreto
legislativo n. 23 del 2011, l'importo del canone di locazione dovuto
ovvero dell'indennita' di occupazione maturata, su base annua, e'
pari al triplo della rendita catastale dell'immobile, nel periodo
considerato.
6. Nei casi di nullita' di cui al comma 4 il conduttore, con azione
proponibile nel termine di sei mesi dalla riconsegna dell'immobile
locato, puo' richiedere la restituzione delle somme indebitamente
versate. Nei medesimi casi il conduttore puo' altresi' richiedere,
con azione proponibile dinanzi all'autorita' giudiziaria, che la
locazione venga ricondotta a condizioni conformi a quanto previsto
dal comma 1 dell'articolo 2 ovvero dal comma 3 dell'articolo 2. Tale
azione e', altresi', consentita nei casi in cui il locatore non abbia
provveduto alla prescritta registrazione del contratto nel termine di
cui al comma 1 del presente articolo. Nel giudizio che accerta
l'esistenza del contratto di locazione il giudice determina il canone
dovuto, che non puo' eccedere quello del valore minimo definito ai
sensi dell'articolo 2 ovvero quello definito ai sensi dell'articolo
5, commi 2 e 3, nel caso di conduttore che abiti stabilmente
l'alloggio per i motivi ivi regolati. L'autorita' giudiziaria
stabilisce la restituzione delle somme eventualmente eccedenti.
7. Le disposizioni di cui al comma 6 devono ritenersi applicabili a
tutte le ipotesi ivi previste insorte sin dall'entrata in vigore
della presente legge.
8. I riferimenti alla registrazione del contratto di cui alla
presente legge non producono effetti se non vi e' obbligo di
registrazione del contratto stesso».

L'impatto dell'a.i. generativa nella contabilità

Devi copiare ed incollare sulla stringa di internet il link di seguito per vedere tale documento da me creato: https://gamma.app/docs/LIA-Ge...