ART. 7 –(Procedura di liquidazione giudiziale)
1. Nell’esercizio della delega il Governo adotta misure dirette a rendere più efficace la funzione del
curatore: 1) integrando la disciplina sulle incompatibilità tra gli incarichi assunti nel succedersi delle
procedure; 2) definendo i poteri di accertamento ed accesso a pubbliche amministrazioni e banche dati,
per assicurare l’effettività dell’apprensione dell’attivo, anche responsabilizzando il debitore; 3) specificando
il contenuto minimo del programma di liquidazione; 4) chiarendo l’ambito dei poteri giudiziali di cui
all’articolo 108, secondo comma, regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, in ipotesi di subentro del curatore nel
contratto preliminare di vendita; 5)attribuendo al curatore, previa acquisizione delle prescritte autorizzazioni,
i poteri per il compimento degli atti e delle operazioni riguardanti l’organizzazione e la struttura finanziaria
della società, previsti nel programma di liquidazione, assicurando un’adeguata e tempestiva informazione
dei soci e dei creditori della società, nonché idonei strumenti di tutela in sede concorsuale degli stessi e dei
terzi interessati.
2. Al fine di semplificare la gestione delle procedure meno complesse, le funzioni del comitato dei creditori
possono essere sostituite con forme di consultazione telematica del ceto creditorio, anche nelle modalità
del silenzio-assenso.
3. La procedura di liquidazione giudiziale va potenziata mediante l’adozione di misure dirette a:
a) escludere l’operatività di esecuzioni speciali e privilegi processuali, anche fondiari;
b) far decorrere il periodo sospetto per le azioni di inefficacia e revocatoria, aritroso, dal deposito della
domanda cui sia seguita l’apertura della liquidazione giudiziale, fermo restando il disposto di cui al vigente
articolo 69-bis, secondo comma, regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
4. Ai fini dell’esercizio delle azioni di responsabilità deve essere prevista la legittimazione del curatore a
promuovere o proseguire: 1)per le società di capitali e le società cooperative, l’azione sociale di
responsabilità e l’azione dei creditori sociali prevista dall’art. 2394 del codice civile, l’azione prevista
dall’art. 2476, settimo comma, del codice civile, le azioni di responsabilità previste dall’art. 2497 del codice
civile e le altre analoghe azioni di responsabilità contemplate da singole disposizioni di legge; 2)l’azione
sociale di responsabilità e l’azione dei creditori sociali prevista dall’art. 2394 del codice civile, in caso di
violazione delle regole di separatezza fra uno o più patrimoni destinati costituiti dalla società e il patrimonio
della società medesima; 3) per le società di persone, l’azione sociale di responsabilità nei confronti del socio
amministratore cui non sia stata personalmente estesa la procedura di liquidazione giudiziale.
5. La disciplina dei rapporti giuridici pendenti va integrata: 1) limitando la prededuzione, in ogni caso di
prosecuzione o subentro del curatore, ivi compreso l’esercizio provvisorio e salvo diversa previsione
normativa, ai soli crediti maturati in corso di procedura; 2) prevedendo lo scioglimento dei contratti aventi
carattere personale che non proseguano con il consenso della controparte; 3) dettando un’autonoma
regolamentazione del contratto preliminare, anche in relazione alla disciplina degli immobili da costruire.
6. Gli effetti della procedura sui rapporti di lavoro subordinato debbono essere coordinati con la vigente
legislazione in tema di diritto del lavoro, quanto a licenziamento, forme assicurative e di integrazione
salariale, trattamento di fine rapporto e modalità di insinuazione al passivo.
7. Il sistema di accertamento del passivo va improntato a criteri di maggiore rapidità, snellezza e
concentrazione, adottando misure dirette a:
a) agevolare la presentazione telematica delle domande tempestive di creditori e terzi, anche non residenti
sul territorio nazionale, restringendo l’ammissibilità delle domande tardive;
b) introdurre preclusioni attenuate già nella fase monocratica;
c) prevedere forme semplificate per le domande di minor valore o complessità;
d) assicurare stabilità alle decisioni sui diritti reali immobiliari;
e) attrarre in sede concorsuale l’accertamento di ogni credito opposto in compensazione ai sensi dell’articolo
56, regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
f) chiarire le modalità di verifica dei diritti vantati su beni del debitore che sia costituito terzo datore di
ipoteca;
g) adeguare i criteri civilistici di computo degli interessi alle modalità di liquidazione dell’attivo di cui al
successivo comma 8;
8. L’obbiettivo della massima trasparenza ed efficienza alle operazioni di liquidazione
dell’attivo della procedura va perseguito:
a) introducendo sistemi informativi e di vigilanza della gestione liquidatoria, caratterizzati
da trasparenza, pubblicità ed obblighi di rendicontazione;
b) garantendo la competitività delle operazioni di liquidazione nell’ambito del mercato unitario telematico
nazionale delle vendite, caratterizzato: 1) dalla presenza di un ente che certifichi la ragionevole probabilità di
soddisfazione dei crediti insinuati al passivo di ciascuna procedura aderente al sistema; 2) dalla presenza di
un operatore del sistema di regolamento e compensazione; 3) dal riconoscimento, ai creditori che ne facciano
richiesta, di un titolo che li abiliti a partecipare alle vendite dei beni in misura proporzionale alla probabilità
di soddisfazione del loro credito, certificata dall’ente di cui al numero 1); 4) dalla presenza di uno o più fondi
per la gestione dei beni invenduti;
9. Nell’ambito delle misure dirette ad accelerare la chiusura della procedura occorre:
a) affidare la fase di riparto al curatore, salva la facoltà degli interessati di proporre opposizione, ricorrendo
al giudice;
b) integrare la disciplina della chiusura della procedura in pendenza di procedimenti giudiziari specificando
che essa concerne tutti i processi nei quali è parte il curatore e definendone presupposti, condizioni ed effetti
in rapporto alla loro diversa tipologia ed alla eventuale natura societaria del debitore;
c) prevedere che, alla chiusura della procedura relativa a società di capitali, nei casi di cui ai numeri 1) e 2)
del vigente articolo 118 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il curatore convochi l’assemblea ordinaria
dei soci per le deliberazioni necessarie ai fini della ripresa dell’attività o della sua cessazione, ovvero per la
trattazione di argomenti sollecitati, con richiesta scritta, da un numero di soci che rappresenti una percentuale
significativa del capitale sociale;
d) disciplinare ed incentivare le proposte di concordato liquidatorio giudiziale da parte di creditori e di terzi,
nonché dello stesso debitore, ove questi apporti risorse che incrementino in modo apprezzabile l’attivo.
ART. 8 – (Esdebitazione)
1. La disciplina della procedura di esdebitazione all’esito della procedura di liquidazione
giudiziale va integrata prevedendo:
a) la possibilità per il debitore di presentare domanda di esdebitazione subito dopo la chiusura della
procedura e, in ogni caso, dopo tre anni dalla sua apertura, al di fuori dei casi di frode o mala fede e purchè
abbia collaborato con gli organi della procedura;
b) particolari forme di esdebitazione di diritto riservate alle insolvenze minori, salva la possibilità per i
creditori di proporre opposizione dinanzi al tribunale;
c) l’ammissione anche delle società al beneficio della liberazione dai debiti residui nei confronti dei creditori
concorsuali non soddisfatti, previo riscontro dei presupposti di meritevolezza in capo agli amministratori e,
nel caso di società di persone, in capo ai soci.
ART. 9 – (Sovraindebitamento)
1. La disciplina del sovraindebitamento di cui alla legge 27 gennaio 2012, n. 3 e successive
modificazioni va riordinata e semplificata secondo i seguenti criteri direttivi:
a) specificare le categorie di debitori assoggettabili alla procedura, anche in base ad un criterio di prevalenza
delle obbligazioni assunte a diverso titolo, ricomprendendovi le persone fisiche e gli enti non assoggettabili
alla procedura di concordato preventivo e liquidazione giudiziale, nonché i soci illimitatamente responsabili,
ed individuando criteri di coordinamento nella gestione delle procedure di sovraindebitamento riguardanti più membri della stessa famiglia;
b) disciplinare le soluzioni dirette a promuovere la continuazione dell’attività svolta dal debitore, nonché le modalità della loro eventuale conversione nelle soluzioni liquidatorie, anche ad istanza del debitore, e
consentendo solo la soluzione liquidatoria, con esclusione dell’esdebitazione, nel caso in cui la crisi o
l’insolvenza derivino da mala fede o frode del debitore;
c) consentire al debitore meritevole, che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o
indiretta, nemmeno futura, di accedere all’esdebitazione solo per una volta, salvo l’obbligo di pagamento del
debito entro tre anni, laddove sopravvengano utilità;
d) precludere l’accesso alle procedure ai soggetti già esdebitati nei cinque anni precedenti la domanda, o che
ne abbiano beneficiato per due volte, ovvero nei casi di frode accertata;
e) introdurre misure protettive simili a quelle previste nel concordato preventivo, revocabili su istanza dei
creditori, o anche d’ufficio in presenza di atti in frode dei creditori;
f) riconoscere l’iniziativa per l’apertura delle soluzioni liquidatorie, anche in pendenza di procedure
esecutive individuali, ai creditori e, quando l’insolvenza riguardi l’imprenditore, al pubblico ministero;
g) ammettere alla esdebitazione anche le persone giuridiche, su domanda e con procedura semplificata,
purché non ricorrano ipotesi di frode ai creditori o volontario inadempimento del piano o dell’accordo;
h) prevedere misure sanzionatorie, eventualmente di natura processuale con riguardo ai poteri di
impugnativa e opposizione, a carico del creditore che abbia colpevolmente contribuito all’aggravamento
della situazione di indebitamento;
i) attribuire anche ai creditori ed al pubblico ministero l’iniziativa per la conversione in procedura
liquidatoria, nei casi di frode o inadempimento.
ART. 10 –(Privilegi)
1. Nell’esercizio della delega per la revisione del sistema dei privilegi, il Governo provvede a ridurre le
ipotesi di privilegio generale e speciale, con particolare riguardo ai privilegi retentivi, eliminando quelle non
più attuali rispetto al tempo in cui sono state introdotte ed adeguando in conformità l’ordine delle cause
legittime di prelazione.
ART. 11 – (Garanzie non possessorie)
1.Nell’esercizio della delega per la disciplina del sistema delle garanzie reali mobiliari, il
Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) introdurre una forma di garanzia mobiliare senza spossessamento, avente ad oggetto beni, materiali o
immateriali, anche futuri, determinati o determinabili, salva la specifica indicazione dell’ammontare
massimo garantito, eventualmente anche a garanzia di crediti diversi o ulteriori rispetto a quelli
originariamente individuati, disciplinandone i requisiti, ivi compresa la necessità della forma scritta, e le
modalità di costituzione, anche mediante iscrizione in apposito registro informatizzato, nonché le regole di
opponibilità ai terzi ed il concorso con gli altri creditori muniti di cause di prelazione;
b) regolamentare forme, contenuto, requisiti ed effetti dell’iscrizione nel registro informatizzato,
direttamente accessibile per via telematica secondo modalità che salvaguardino la protezione dei dati, al fine
di consentire le operazioni di consultazione, iscrizione, annotazione, modifica, rinnovo ed estinzione delle
garanzie, nonchè la regolazione del concorso conseguente all’eventualità di plurime annotazioni; subordinare
le operazioni di consultazione, iscrizione, modifica, annotazione e rinnovo al pagamento di un importo in
denaro,determinato anche in via regolamentare, in modo da assicurare la copertura delle spese di gestione
del registro;
c) stabilire che, salvo diverso accordo delle parti, il soggetto costituente la garanzia abbia la facoltà di
utilizzare, nel rispetto dei principi di buona fede e correttezza e in ogni caso nel rispetto della destinazione
economica, i beni oggetto di garanzia, anche nell’esercizio della propria attività economica, estendendosi in
tal caso la prelazione dai beni originari a quelli che risulteranno all’esito degli atti di disposizione, senza
effetto novativo per la garanzia originariamente concessa, salva la possibilità per il creditore di promuovere
azioni conservative o inibitorie nel caso di abuso del costituente;
d) consentire al creditore di escutere stragiudizialmente la garanzia anche in deroga al divieto del patto
commissorio, a condizione che il valore dei beni sia determinato in maniera oggettiva, e salvo l’obbligo di
restituire immediatamente al debitore, o ad altri creditori, l’eventuale eccedenza tra il valore di realizzo o
assegnazione e l’importo del credito;
e) prevedere forme di pubblicità e controllo giurisdizionale dell’esecuzione stragiudiziale di cui alla lettera
d), regolare i rapporti tra la stessa e le procedure esecutive forzate e concorsuali, adottare misure di
protezione del debitore consumatore, nonchè forme di tutela dei terzi che abbiano contrattato con il debitore
non spossessato, ovvero acquistato in buona fede diritti sul bene mobile oggetto del pegno, curando in ogni
caso il coordinamento della nuova disciplina con le disposizioni normative vigenti.
ART. 12 – (Rapporti tra liquidazione giudiziale e misure penali)
1. Nell’esercizio della delega per il raccordo con le disposizioni contenute nel c.d. codice
antimafia, il Governo adotta disposizioni di coordinamento con il decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159, stabilendo condizioni e criteri di prevalenza, rispetto alla gestione
concorsuale, delle misure cautelari adottate in sede penale, anteriormente o successivamente
alla dichiarazione di insolvenza.
2. Nell’esercizio della delega per il coordinamento con la disciplina di cui al decreto legislativo
8 giugno 2001, n. 231, ed in particolare con le misure cautelari contemplate dalla disciplina
sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni
anche prive di personalità giuridica, il Governo adotta disposizioni dirette a mantenere ferma la
prevalenza del regime concorsuale, salvo che ricorrano ragioni di preminente tutela di interessi
di carattere penale.
ART. 13 –(Modifiche al codice civile)
1. Nell’esercizio della delega il Governo apporterà al codice civile tutte le modifiche rese
necessarie dall’attuazione dei principi e criteri direttivi della presente legge, in particolare
prevedendo:
a) l’applicabilità dell’articolo 2394 alla società a responsabilità limitata e l’abrogazione dell’articolo 2394bis;
b) il dovere dell’imprenditore e degli organi sociali di istituire assetti organizzativi adeguati per la
rilevazione tempestiva della crisi e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi per l’adozione
tempestiva di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi ed il recupero della
continuità aziendale;
c) l’assoggettamento alla procedura di liquidazione giudiziale come causa di scioglimento delle società di
capitali ai sensi dell’articolo 2484
d) la possibilità di sospensione dell’operatività della causa di scioglimento di cui all’articolo 2484, n. 4 ed
all’articolo 2545-duodecies, nonché degli obblighi posti a carico degli organi sociali dagli articoli 2446,
secondo e terzo comma, 2447, 2482-bis, quarto, quinto e sesto comma, 2482-ter e 2486, in forza delle
misure protettive previste nell’ambito delle procedure di allerta e composizione assistita della crisi, degli
accordi di ristrutturazione dei debiti e di regolazione concordata preventiva della crisi;
e) i criteri di quantificazione del danno risarcibile nell’azione di responsabilità promossa contro l’organo di
amministrazione della società fondata sulla violazione di quanto dall’articolo 2486;
f) l’applicabilità delle disposizioni di cui all’articolo 2409 alle società a responsabilità limitata, anche prive
di organo di controllo.
ART. 14 – (Liquidazione coatta amministrativa)
1. Nell'esercizio della delega per la riforma della liquidazione coatta amministrativa, il Governo si attiene,
conformemente ai principi enunciati nell’articolo 2, ai seguenti criteri direttivi:
a) applicare in via generale la disciplina concorsuale ordinaria anche alle imprese in stato di crisi o di
insolvenza attualmente soggette alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, mantenendo fermo il
relativo regime speciale solo nei casi previsti: 1) dalle leggi speciali in materia di banche ed imprese
assimilate, intermediari finanziari, imprese assicurative ed assimilate; 2) dalle leggi speciali in materia di
procedimenti amministrativi di competenza delle autorità amministrative di vigilanza, conseguenti
all’accertamento di irregolarità ed all’applicazione di sanzioni da parte delle medesime autorità;
b) attribuire alle autorità amministrative di vigilanza le competenze in tema di segnalazione dell’allerta e le
funzioni attribuite agli organismi di composizione della crisi nelle procedure di allerta e composizione
assistita della crisi di cui all’articolo 4, anche al fine di individuare soluzioni di carattere conservativo,
nonché la legittimazione alla domanda di apertura della procedura di liquidazione giudiziale di cui
all’articolo 7.
Art. 15 –(Amministrazione straordinaria)
1. Riordinare la disciplina delle amministrazioni straordinarie, in conformità ai principi generali di cui
all’articolo 2, in modo da:
a) introdurre un’unica procedura di amministrazione straordinaria, con finalità conservative del patrimonio
produttivo, diretta alla regolazione dell’insolvenza di singole imprese ovvero, alle condizioni indicate
dall’articolo 81, decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, di gruppi di imprese che, in ragione della loro
notevole dimensione, assuma un rilievo economico-sociale di carattere generale, anche sotto il profilo della
tutela occupazionale;
b) individuare i presupposti di accesso alla procedura, con riguardo all’esistenza congiunta di: 1) uno stato di
insolvenza; 2) un rilevante profilo dimensionale, da ancorare alla media del volume d’affari degli ultimi tre
esercizi; 3) un numero di dipendenti pari ad almeno 400 unità per la singola impresa ed almeno 800, da
calcolarsi cumulativamente in caso di contestuale richiesta di ammissione alla procedura di più imprese
appartenenti al medesimo gruppo di imprese; 4)
concrete prospettive di recupero dell’equilibrio economico
delle attività imprenditoriali;
c) stabilire che l’intero procedimento si svolga, su domanda del debitore, dei creditori, del Ministero dello
sviluppo economico o del pubblico ministero, dinanzi al tribunale sede della sezione specializzata in materia
di impresa, all’esito di una istruttoria improntata alla massima celerità, omessa ogni formalità non essenziale
al rispetto dei principi del contraddittorio e del diritto di difesa;
d) disciplinare l’operatività di misure protettive analoghe a quelle previste per il concordato preventivo, a far
tempo dalla pubblicazione nel registro delle imprese della domanda di accertamento dei presupposti per
l’ammissione alla procedura;
e) prevedere che il tribunale, accertati i presupposti di cui ai numeri 1), 2) e 3) della lettera b), disponga
l’apertura della procedura per l’ammissione all’amministrazione straordinaria, nominando un giudice
delegato e conferendo ad un professionista, iscritto nell’istituendo albo dei commissari straordinari,
l’incarico di attestare, entro un breve termine, la sussistenza dei presupposti per il recupero dell’equilibrio
economico delle attività imprenditoriali, alla luce del piano predisposto dal commissario straordinario;
f) stabilire che il Ministro dello sviluppo economico nomini con tempestività il commissario straordinario,
ovvero, nei casi di eccezionale complessità, tre commissari straordinari, cui sono attribuite
l’amministrazione e la rappresentanza dell’impresa insolvente, individuandoli tra gli iscritti all’istituendo
albo dei commissari straordinari, da regolamentare con predeterminazione dei requisiti di indipendenza,
professionalità, onorabilità e trasparenza, prevedendo che gli stessi possono essere successivamente revocati,
per giusta causa, dallo stesso Ministro, anche su istanza motivata del comitato di sorveglianza;
g) prevedere che il tribunale, entro due mesi dal decreto di apertura della procedura per l’ammissione
all’amministrazione straordinaria, e previa acquisizione del parere favorevole del Ministero dello sviluppo
economico, disponga con decreto l’ammissione del debitore all’amministrazione straordinaria, ove risulti
comprovata la sussistenza di concrete prospettive di recupero dell’equilibrio economico delle attività
imprenditoriali, sulla base dell’attestazione del professionista nominato e del piano predisposto dal
commissario straordinario; ovvero, in alternativa, dichiari aperta la procedura di liquidazione giudiziale;
h) prevedere che per le società quotate, le imprese con almeno mille dipendenti ed un volume di affari pari
ad un multiplo significativo di quello individuato ai sensi della lettera b), numero 2), nonché le imprese
operanti nei servizi pubblici essenziali per le quali sussistano i presupposti dicui alla lettera b), il Ministro
dello sviluppo economico possa direttamente disporre, in via provvisoria, l’ammissione alla procedura di
amministrazione straordinaria, con contestuale nomina del commissario straordinario secondo i criteri di cui
alla lettera f), e che in tal caso il tribunale, accertata la sussistenza dei presupposti di cui ai numeri 1), 2) e 3)
della lettera b), confermi entro breve termine l’ammissione alla procedura medesima;
i) disciplinare le modalità di nomina, da parte del Ministro dello sviluppo economico e, quanto ai
componenti da individuare tra i creditori, da parte del tribunale, del comitato di sorveglianza, nonché la sua
composizione ed i relativi poteri, specie con riguardo alla vigilanza sugli interessi dei creditori,
sull’attuazione del programma e sulle concrete prospettive di recupero dell’equilibrio economico delle
attività imprenditoriali;
l) disciplinare le modalità con cui il tribunale, su ricorso del commissario straordinario, sentito il comitato di
sorveglianza, può autorizzare: 1) la sospensione ovvero lo scioglimento dei contratti pendenti; 2) il
pagamento di crediti pregressi strategici al di fuori delle regole del riparto; 3) l’esonero dalle azioni
revocatorie per i pagamenti effettuati dall’imprenditore;
m) definire i contenuti del programma di ristrutturazione sulla base delle disposizioni di cui agli artt. 4 e 4
bis del vigente decreto legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39,
nonché della durata dei programmi di ristrutturazione e di cessione dei complessi aziendali, assicurandone la
flessibilità in funzione delle caratteristiche dell’impresa e dei mercati di riferimento;
n) legittimare il commissario straordinario ed il comitato di sorveglianza a presentare al Tribunale istanza di
conversione dell’amministrazione straordinaria in liquidazione giudiziale ordinaria, in caso di mancata
realizzazione del programma ovvero di comprovata insussistenza o venir meno delle concrete prospettive di
recupero dell’equilibrio economico; attribuire analoga facoltà ad una percentuale non irrisoria dei creditori,
da esercitare non prima di un congruo termine, in modo da garantire la stabilità della procedura, nella fase
iniziale, e la effettività della tutela dei creditori;
o) disciplinare l’accesso delle imprese in amministrazione straordinaria al concordato, anche sulla base di
proposte concorrenti, in armonia con i criteri direttivi previsti dall’articolo 6;
p) estendere alla procedura di amministrazione straordinaria riguardante i gruppi di imprese i principi e
criteri direttivi di cui all’articolo 3;
q) prevedere, per quanto non altrimenti disciplinato, ed in particolare per quanto attiene all’esecuzione del
programma, che trovino applicazione i criteri ispiratori della disciplina di cui al decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 270, sostituita al fallimento la liquidazione giudiziale, e che, entro i limiti consentiti dalla normativa
dell’Unione europea, sia tenuta ferma la possibilità per lo Stato di garantire i debiti contratti dalle imprese in
amministrazione straordinaria ai sensi dell’art. 2-bis del decreto legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito in
legge 3 aprile 1979, n. 95.
CAPO III
DISPOSIZIONI FINANZIARIE
Art. 16 - (Invarianza finanziaria)
1. Dall’attuazione della presente legge e dei decreti legislativi da essa previsti non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, dovendosi provvedere con le
risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.
2. In considerazione della complessità della materia trattata, che attua la riforma organica delle
discipline della crisi di impresa e dell’insolvenza, e dell’impossibilità di procedere alla
determinazione degli eventuali effetti finanziari, per ciascuno schema di decreto legislativo, la
corrispondente relazione tecnica evidenzia i suoi effetti sui saldi di finanza pubblica. Qualora
uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri, che non trovano
compensazione nel proprio ambito, si provvede ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge
31 dicembre 2009, n. 196.