25/01/18

Solidarietà del cessionario IVA anche per benzina e gasolio per autotrazione

Viene estesa anche alle cessioni di carburanti per autotrazione avvenute a prezzi inferiori al valore normale la solidarietà del cessionario nel pagamento dell’IVA, qualora il cedente non abbia proceduto con il pagamento dell’imposta sul valore aggiunto. Lo prevede il D.M. 10 gennaio 2018 del Ministero dell'Economia e delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 gennaio 2018.
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 gennaio 2018, il D.M. 10 gennaio 2018, con il quale il Ministero dell'Economia e delle finanze ha previsto l’estensione, nei confronti del soggetto cessionario, della solidarietà nel pagamento dell’IVA anche per quanto concerne le cessioni di benzina e gasolio per autotrazione effettuate a prezzi inferiori al valore di mercato.
Il cessionario è obbligato in solido nell’ipotesi in cui il soggetto cedente non abbia proceduto con il versamento dell’imposta sul valore aggiunto.
Il decreto entra in vigore il 24 gennaio 2018.
 
 
 
fonte:Ipsoa

24/01/18

membri del CDA possono rispondere dell'omesso versamento di ritenute


Con la sentenza n. 2741, depositata il 23 gennaio 2018, la Corte di Cassazione, in riferimento al reato di omesso versamento di ritenute, ha esteso la responsabilità penale anche ai membri del consiglio di amministrazione. Questi ultimi rispondono in proprio della violazione dell’obbligo di versamento e non quali garanti dell’adempimento del legale rappresentante della società: ogni membro del CdA ha infatti la possibilità giuridica di estinguere l’obbligazione tributaria e conseguentemente risponde in caso di inadempimento.

I membri di un consiglio di amministrazione venivano indagati per il reato di omesso versamento di ritenute (art. 10-bis, D.Lgs. n. 74/2000) sulle retribuzioni ai dipendenti della società. Nei loro confronti veniva di conseguenza emesso un provvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per la somma corrispondente al profitto del reato.
Avverso il provvedimento del Tribunale del riesame, gli indagati proponevano ricorso in Cassazione lamentando in particolare l’illegittimità dell’estensione della responsabilità nei loro confronti, dovendo la stessa essere circoscritta al solo legale rappresentante della società. Veniva inoltre eccepita l’insussistenza del fumus del reato in quanto basato sulla sola dichiarazione del sostituto d’imposta, elemento ritenuto non costituente un grave indizio di reato.
La decisione
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 2741, depositata il 23 gennaio 2018, ha ritenuto legittimo il provvedimento di sequestro preventivo.

Legittimo licenziamento che presenta un certificato falso attestante....

Appare legittimo il licenziamento di un lavoratore che presenta un certificato falso, attestante la presunta partecipazione all’attività elettorale. La correttezza del provvedimento è giustificata dalla condotta tenuta dal dipendente, che dichiarando il falso, compromette sia il rapporto di fiducia con il datore di lavoro, sia i profitti dell’azienda. A precisarlo è la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 1631 depositata il giorno 23 gennaio 2018.
Un lavoratore veniva licenziato per aver fruito indebitamente di un riposo compensativo, previsto in occasione degli impegni elettorali. In particolare questi aveva esibito un certificato nel quale si attestava la partecipazione agli incarichi predetti, nei giorni previsti, ma nella realtà non assolti poichè si recava regolarmente sul posto di lavoro. Per tale motivo, non avrebbe potuto usufruire del permesso previsto.
Il provvedimento del datore di lavoro era impugnato, ma il tribunale competente ne respingeva le doglianze. La decisione non era confermata in secondo grado. I giudici di appello, infatti, dichiaravano illegittimo il licenziamento poiché sproporzionato rispetto alla condotta tenta dal dipendente, classificata come un mero disguido. Il datore di lavoro era quindi condannato alla reintegra e al risarcimento danni. Quest’ultimo, quindi, decideva di ricorrere in Cassazione per sostenere la legittimità della decisione assunta.
 
 
fonte: IPSOA

L'accordo Ceta tra unione europea e canada risvolti operativi

L’Accordo commerciale UE-Canada si pone l’obiettivo di facilitare lo scambio di beni e servizi, con conseguenti vantaggi per i cittadini e le imprese dell’UE e del Canada ed è entrato in vigore - in via provvisoria - già lo scorso 21 settembre 2017. L’accordo prevede una significativa riduzione dei dazi e la promozione di scambi commerciali ed investimenti. Consentirà, inoltre, alle imprese europee di partecipare ad appalti pubblici canadesi e di vendere servizi in Canada, facilitando il riconoscimento delle qualifiche europee dallo Stato canadese. È prevista, inoltre, la tutela di 140 prodotti tipici europei attraverso il divieto della commercializzazione delle imitazioni.
Parallelamente, l’UE ha introdotto una nuova modalità di certificazione dell’origine finalizzata agli scambi nell’ambito degli accordi commerciali preferenziali conclusi tra l’UE e i Paesi terzi (FTA): il sistema degli esportatori registrati (REX, Registered Exporter), creato per semplificare le procedure di esportazione nel contesto degli accordi. Tale sistema consente all’operatore di fornire le proprie generalità una sola volta e di ottenere un numero REX che potrà essere utilizzato per le esportazioni verso il Canada (in prospettiva per tutte le esportazioni verso i Paesi che saranno interessati da FTA), indicandolo sulla dichiarazione di origine dell’esportatore. A partire dal 1° gennaio 2018 il possesso del numero di registrazione alla banca dati REX diverrà obbligatorio ai fini del trattamento preferenziale.
Al fine di approfondire i principali temi dell’accordo, ed in particolare tutti gli aspetti della nuova certificazione d’origine REX, la Camera di commercio di Torino, in collaborazione con Ceipiemonte, promuove un seminario tecnico in cui verranno trattati i seguenti temi:
Gli accordi commerciali di libero scambio dell’Unione Europea: inquadramento generale;
L’accordo CETA – Comprehensive Economic and Trade Agreement: riferimenti normativi;
Il nuovo Sistema di accreditamento degli Esportatori Autorizzati: cos’è e cosa prevede il Sistema REX – Registered Exporter
Al termine del seminario verrà dato spazio alle imprese per quesiti e dibattito.

23/01/18

Spesometro rinvio della scadenza 23/1/2018

Con comunicato stampa del 19 gennaio 2018, l’Agenzia delle Entrate ha reso noto che è disponibile online la bozza del provvedimento che illustra le regole tecniche semplificate per la trasmissione telematica dei dati delle fatture emesse e ricevute e delle eventuali successive variazioni.
In particolare, l’Agenzia, recependo le novità introdotte dal D.L. n. 148/2017 finalizzate a semplificare il set informativo da trasmettere, prevede che:
  • la compilazione dei dati anagrafici di dettaglio delle controparti sarà facoltativa e sarà possibile comunicare solo i dati del documento riepilogativo registrato, anziché i dati dei singoli documenti, per le fatture emesse e ricevute di importo inferiore a 300 euro. Le nuove semplificazioni potranno essere utilizzate anche per inviare le comunicazioni integrative di quelle errate riferite al primo semestre 2017;
  • la scadenza del 28 febbraio per la comunicazione dei dati delle fatture del secondo semestre 2017 viene spostata al sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del provvedimento definitivo.
  • L’invio semestrale sarà possibile anche per i soggetti che hanno esercitato l’opzione per la trasmissione telematica dei dati della fattura.

19/01/18

Gli incentivi per le assunzioni

Bonus Lavoro Giovani 2018
La nuova Legge di Bilancio 2018 prevede misure che mirano a favorire l’occupazione giovanile stabile: si tratta nello specifico di uno sgravio fiscale relativo ai contributi previdenziali (INPS), per i datori di lavoro privati che assumono giovani con contratti a tutele crescenti.
A chi è rivolto?
Il Bonus Lavoro Giovani può essere richiesto da tutti i datori di lavoro privati che assumono giovani che non siano mai stati occupati a tempo indeterminato, che abbiano meno di 35 anni di età, nel caso di assunzioni effettuate entro il 31 dicembre 2018 (o di età non superiore a 29 anni compiuti per le assunzioni effettuate successivamente).
In deroga a quanto sopra, fanno eccezione i lavoratori per il cui inserimento a tempo indeterminato sia stato già fruito parzialmente il beneficio previsto e che siano nuovamente assunti a tempo indeterminato da un altro datore di lavoro: in questo caso, il nuovo datore di lavoro può beneficiare dell’esonero per il periodo residuo utile alla piena fruizione, indipendentemente dall’età anagrafica del lavoratore alla data della nuova assunzione.
Oltre ai criteri generali per la fruizione degli incentivi (essere in regola con la contribuzione previdenziale e l’applicazione del CCNL), l’incentivo non spetta ai datori di lavoro che, nei 6 mesi precedenti, abbiano effettuato licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero licenziamenti collettivi, nella medesima unità produttiva.
Quali rapporti di lavoro possono usufruire dell’incentivo?
Il Bonus Lavoro Giovani può essere utilizzato per le assunzioni effettuate mediante contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23.
Gli sgravi vengono riconosciuti anche per la prosecuzione, successiva al 31 dicembre 2017, dei contratti di apprendistato in contratti di lavoro a tempo indeterminato, se l’apprendista non ha compiuto 30 anni alla data di prosecuzione del rapporto lavorativo; in questo specifica caso, l’agevolazione decorre dal primo mese successivo a quello di scadenza dell’ulteriore beneficio contributivo previsto al raggiungimento della qualifica al termine del periodo di apprendistato (12 mesi successivi al periodo di apprendistato), nel limite massimo di € 3.000 annui per dodici mesi.
Cosa prevede l’incentivo?
L’incentivo Occupazione Giovani 2018 prevede uno sgravio dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con importi differenti a seconda del tipo di assunzione effettuato:
– 50% della contribuzione INPS per un massimo di € 3.000 annui (esclusi i contributi ed i premi INAIL) per ogni lavoratore assunto a tempo indeterminato;
– esonero totale della contribuzione INPS – fermi restando i limiti annui e l’età anagrafica dei lavoratori – per le assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato entro 6 mesi dall’acquisizione del titolo di studio di studenti che hanno svolto, presso il medesimo datore di lavoro, attività di alternanza scuola-lavoro per almeno il 30% delle ore previste dai rispettivi programmi formativi e di studenti che hanno svolto, presso il medesimo datore di lavoro, periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore ovvero periodi di apprendistato di alta formazione e ricerca.

fonte: hexelia

16/01/18

Dichiarazione IVA 2018: approvati modelli e istruzioni

Con Provvedimento 15 gennaio 2018 l'Agenzia delle Entrate ha reso disponibile, sul proprio sito, i modelli e le relative istruzioni del Mod. IVA 2018, nonché della versione semplificata del Mod. IVA BASE 2018, concernenti l'anno 2017.

I soggetti obbligati a presentare il modello IVA devono effettuare l'invio in forma telematica entro il 30 aprile 2018.
Tra le novità presenti quest'anno nel Mod. IVA 2018 si segnalano:
  • nel quadro VH, non vanno più indicate le liquidazioni periodiche IVA in quanto già comunicate con lo specifico adempimento. Il quadro VH dovrà essere compilato solamente qualora ci siano correzioni da comunicare sulle liquidazioni periodiche già inviate;
  • ai righi VE38 e VJ18 andranno indicati rispettivamente le cessioni e gli acquisti effettuati in regime di split payment, che a seguito di modifica del regime non riguardano più solamente le Pubbliche Amministrazioni;
  • nel quadro VG andranno indicati l'ingresso e/o la fuoriuscita dalla procedura della liquidazione IVA di gruppo, a partire dal 1° gennaio 2018, di una o più società controllate quando la procedura è già avviata;
  • nel quadro VX sono stati inseriti nuovi righi per l'indicazione, da parte delle società partecipanti alla liquidazione IVA di gruppo per l'intero anno, rispettivamente, dell'IVA dovuta o dell'IVA a credito da trasferire alla controllante

L'impatto dell'a.i. generativa nella contabilità

Devi copiare ed incollare sulla stringa di internet il link di seguito per vedere tale documento da me creato: https://gamma.app/docs/LIA-Ge...